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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/12/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 906/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 906/2022 R.G.A., posta in decisione all'udienza dell'1.07.2025 vertente tra
, nato a [...] P.G. (ME) il 01.10.1950 e residente in [...]
n. 16, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di C.F._1 appello, dall'avv. Saverio Sangiorgio (C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio professionale sito in Patti (ME) via Sant'Antonino n. 34/36.
Appellante e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI) Controparte_1
Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, C.F. e P. Iva n. , quale incorporante il P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio CP_2 [...] di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) , congiuntamente e Per_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Alberto Toffoletto (C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_4 Parte_3 C.F._5 Parte_4
), (C.F. ) e C.F._6 Parte_5 C.F._7 Parte_6
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elettra C.F._8 TE (recapito professionale) sito in Reggio Calabria (RC) via Campanella n. 46.
Appellata
nonché
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Controparte_3
(MI) Piazza della Trivulziana n. 4/A, C.F. e P. Iva n. quale cessionaria P.IVA_2 P.IVA_3 del credito originariamente vantato da rappresentata e difesa, Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._9
AN OR (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._10 professionale sito in La Spezia (SP) via Fontevivo n. 21L
Appellata
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 840/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 13.11.2021
e pubblicata il 16.11.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 77/2005 R.G., in materia di contratti bancari - azione per accertamento negativo del credito e ripetizione d'indebito.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…1) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di non essendo subentrata nel Controparte_3 contratto di conto corrente bancario n. 1841410333583, concluso tra e Parte_1 [...] oggi CP_2 Controparte_1
2) Dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui condanna l'attore a pagare a CP_1 la somma di €. 1215,00 oltre accessori, non avendo preso parte al giudizio
[...] Controparte_1 di primo grado;
3) In ogni caso, dichiarare l'illegittimità della determinazione degli interessi convenzionali di mora anatocistici e, conseguentemente, delle commissioni di massimo scoperto così come applicati dalla banca e dichiarare pertanto la nullità della clausola, ai sensi dell'art. 1339 e 1419
c.c. in relazione all'art. 1283 c.c., di cui al contratto di conto corrente indicato al punto 1).
4) Rideterminare gli interessi ai sensi dell'art. 1283, con condanna alla restituzione della somma non dovuta, oltre interessi legali fino al soddisfo per quanto indebitamente trattenuto dalla Banca indebitamente;
5) Condannare l'opponente al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”.
Per l'appellata, Controparte_1
“…IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art.
342 c.p.c. e / o all'art. 348 bis c.p.c.;
- dichiarare il passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., della sentenza n. 840/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 16.11.2021 e la conseguente tardività dell'appello proposto con atto di citazione in appello notificato il 19.12.2022;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio dell'appellante in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa;
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 840/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 16.11.2021;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio…”.
Per l'appellata, Controparte_3
“…In via preliminare dichiarare l'appello improcedibile in quanto tardivo per il mancato rispetto del termine ex art 327 comma 1 cpc.
In via preliminare gradata, dichiarare l'appello inammissibile e/o infondato per uno e/o più dei motivi in narrativa.
In via principale, nel merito, respingere l'appello proposto dal Sig. , e per l'effetto Parte_1 confermare la Sentenza N. 840 2021 emessa dal Tribunale di Patti (RG 77 2005) il 13.11.2021 e pubblicata il 16.11.2021 – dott.ssa Calì.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.01.2005 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Patti, il - quale avente causa dalla Sicilcassa S.p.a. – e, premesso di essere Controparte_2 titolare del conto corrente bancario n. 1841.410.3335. 83, aperto sin dal 1983 presso l' agenzia di Patti della Sicilcassa s.p.a., chiedeva che, accertata l'illegittimità della clausola di determinazione degli interessi convenzionali, di mora anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto, così come applicati dalla convenuta, la predetta fosse condannata, previa rideterminazione del saldo di c/c, alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi legali su detta somma fino al soddisfo.
Deduceva, in proposito, di aver ricevuto in data 06.07.2004 una missiva da parte dell'istituto bancario convenuto, con la quale era stato invitato a rientrare dalla scopertura di € 8.806,92, rispetto al limite pattuito di € 7.747,00, con minaccia di intraprendere azioni giudiziarie per il recupero forzoso del credito vantato.
Asseriva di vantare un credito, anziché un debito, nei confronti della banca per effetto dell'indebito pagamento di interessi debitori anatocistici, capitalizzati trimestralmente in violazione dell'articolo
1283 c.c. e, pertanto, eccepiva la nullità della clausola contenuta nel contratto di apertura di credito in conto corrente, che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il suo diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca per un importo non inferiore a € 5.000,00 o dell'altra minore o maggiore somma eventualmente quantificata tramite CTU.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_2 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, nonché, per quanto qui ancora di rilievo, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato e la carenza di legittimazione passiva del per tutte le pretese relative al periodo Controparte_2 anteriore al 6 Settembre 1997; nel merito, contestava quanto dedotto ed eccepito da parte attrice e chiedeva il rigetto delle domande dalla stessa promosse in giudizio, con vittoria di spese e compensi.
Successivamente, con atto di citazione in rinnovazione – stante l'intervenuto decesso del difensore della convenuta e successiva dichiarazione di interruzione del giudizio dichiarata all'udienza del
19.06.2009 – l'attore chiedeva, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., la fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, insistendo al contempo per l'accoglimento delle proposte domande.
Nelle more del procedimento, interveniva in giudizio che nell'ambito di Controparte_5 un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 aveva acquistato il credito dal facendo proprie tutte le eccezioni e le difese Controparte_2 formulate da quest'ultima con la comparsa di costituzione e con i successivi atti e verbali di causa.
Con comparsa datata 06.02. 2017 interveniva in giudizio anche in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, la quale in data 19.10.2016 aveva acquistato il credito de quo vantato nei confronti dell' da NA PL One s.r.l. la quale, a sua volta, in data 20.11.2014, Pt_1 con contratto di cessione pro-soluto, si era resa cessionaria da Controparte_6
(incorporante di un pacchetto di crediti “individuabili in blocco”, ai
[...] Controparte_5 sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U.B., di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 139 del 25.11.2014, tra cui le ragioni di credito vantate nei confronti dell' . Parte_1
L'interveniente volontario aderiva , facendole proprie e ribadendole in toto, alle conclusioni rassegnate dall'originaria convenuta, salvo chiedere, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, di dichiarare tenuta al pagamento e conseguentemente condannare il solo
Controparte_2
La causa , istruita attraverso l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinare il saldo del conto corrente oggetto del presente giudizio, all'udienza del 04.10.2017 era trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c..
Con la sentenza n. 840/2021 emessa in data 13.11.2021 e pubblicata il 16.11.2021, il Tribunale così pronunciava sulle domande formulate dalle parti:
“…-Dichiara nullo l'atto di citazione;
- Dichiara assorbite le altre domande spiegate dall' attore;
-Condanna l'attore a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, in favore della convenuta (rispetto alla quale è subentrata , la somma di euro 1.215,00, oltre Controparte_1 rimborso spese generali 15%, Iva e Cassa come per legge.
- Condanna il suddetto attore a rimborsare a la somma di Euro 405,00, oltre gli Controparte_3 accessori di cui sopra (rimborso spese generali 15%, Iva e Cassa come per legge);
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di consulenza tecnica, come liquidate in atti;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito…”.
Il primo decidente, in base al principio della ragione più liquida, soprassedendo sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, dichiarava la nullità dell'atto di citazione “a causa dell'omessa precisazione degli elementi costitutivi della domanda”, non avendo parte attrice allegato “in modo preciso questi fatti che connotano la causa petendi ed il petitum”.
In particolare, evidenziava che l' attore si era “ limitato ad allegare i suddetti fatti: di essere titolare del conto corrente bancario n. 1841410333583; in modo generico l'illegittimità della clausola contrattuale inerente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi” e non aveva indicato: 1)le singole rimesse;
3)la natura solutoria di ogni singola rimessa, cioè che le singole rimesse sono state eseguite su un conto scoperto. In alternativa, avrebbe dovuto allegare la natura ripristinatoria delle singole rimesse e la loro trasformazione in pagamento al momento della chiusura del conto;
4)la data precisa del pagamento;
5)il calcolo delle singole rimesse al fine di consentire di esaminare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito.
Avverso la summenzionata sentenza, l' , rimasto integralmente soccombente all'esito del Pt_1 giudizio di prime cure, proponeva appello con atto di citazione notificato a mezzo pec in data
19.12.2022, deducendo l'illegittimità e contraddittorietà della decisone di prime cure per i motivi di cui infra.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.06.2023 resisteva l'appellata Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché la tardività dello stesso con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
nel merito contestava le deduzioni avversarie.
Ribadiva l'eccezione di prescrizione quinquennale e decennale sollevata in primo grado e ritenuta assorbita dal giudicante di prime cure, ed insisteva per la pronuncia di rigetto dell'appello. Con vittoria di spese.
Con successiva comparsa del 27.07.2023 si costituiva la quale aderiva Controparte_3 all'eccezione preliminare di improcedibilità dell'appello, in quanto tardivo, e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande ex adverso formulate , chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 24.08.2023 la Corte, rilevato che la data dell'udienza ricadeva nel periodo cd
“cuscinetto”, individuato dalla delibera del CSM del 23.02.2023 dal 13.07.2023 al 24.07.2023 e dal 01.09.2023 al 06.09.2023 , differiva il procedimento ad altra data .
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte con ordinanza del 06.10.2023, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.05.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza dell' 11.11.2024, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Con successiva ordinanza del 06-08.05.2025, il Collegio, rilevata la mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte della cancelleria, rimetteva la causa sul ruolo, invitando i procuratori delle parti a ricostruire il detto fascicolo e produrre, ove nella loro disponibilità, copia della relazione c.t.u. depositata in prime cure, e rinviava all'udienza del 01.07.2025 da svolgersi secondo il rito della trattazione scritta. Alla scadenza dei termini assegnati - entro i quali nessuna delle parti invitate produceva la copia della documentazione richiesta -, la causa era posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va, preliminarmente, osservato che non risulta citata in giudizio Controparte_5 intervenuta nel giudizio di primo grado, quale cessionaria del credito in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB conclusa con il . Controparte_2
Detta società è stata successivamente incorporata da che , a Controparte_6 sua volta, ha ceduto in blocco i crediti ad NA PL One s.r.l. , rimasta estranea al giudizio, in cui è, infine, intervenuta, quale cessionaria, Controparte_3
In realtà , non risulta neanche indicata nell'epigrafe della sentenza impugnata, CP_5 CP_5 dal cui contenuto, comunque, emerge con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti del giudizio, ivi compresa la predetta opposta, di guisa che il contraddittorio in primo grado risulta regolarmente integrato.
Pur in presenza di una fattispecie di litisconsorzio processuale necessario, la Corte non ha ritenuto necessaria l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Vale osservare, in punto di fatto, che il primo decidente , dichiarata la nullità della citazione e rigettate le domande avanzate dall'allora attore, ha condannato il predetto alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta (ossia il .p.a.) , cui era subentrata Controparte_2 Controparte_1
e di avente causa da NA PL ( rimasta estranea al giudizio) . Controparte_3
La sentenza, dunque, per quanto qui di specifico rilievo, risulta pronunciata solo nei confronti della cessionaria , non comparendo l'originaria cedente Controparte_3 Controparte_4
Ebbene, avendo il Tribunale pronunciato esclusivamente nei confronti, oltre che di CP_1
della cessionaria e non avendo alcuna delle parti contestato tale statuizione
[...] Controparte_3 né, in particolare gli appellati sollevato alcuna eccezione, accettando il contraddittorio , ad avviso della Corte, si è verificata una implicita estromissione della dante causa , Controparte_5 che, conseguentemente, ha perso la qualità di litisconsorte necessario
Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dell'alienante, che perde la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria ( Cass. civ.n. 36601/2023 ; Cass. civ. n.
20533/2017 ; Cass. civ. n. 18248/2010; Cass.civ. n. 10955/2007; Cass. civ. n. 17060/2007; Cass. civ.n. 2707/200).
Sebbene, infatti, il dante causa che non sia stato precedentemente estromesso dal giudizio assuma la posizione di litisconsorte necessario, ed in tale veste debba essere chiamato, in linea di principio, nella fase di gravame, “gli indicati elementi integrano i presupposti per la sua estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. n. 20533/2017).
§
2. – Sempre in via preliminare , deve darsi atto della mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado nonostante le richieste di trasmissione rivolte alla Cancelleria del Tribunale di
Patti.
Né le parti, benchè invitate in tal senso, hanno ritenuto di provvedere alla ricostituzione del fascicolo né hanno prodotto la relazione di c.t.u. espletata in primo grado.
Nondimeno, va rammentato che l' acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata (Cass.civ. n.18315/2025; n. 26194/2024; 9498/2019; n. 20631/2018).
Nella specie, tale vizio non risulta ipotizzabile, in quanto non solo il fascicolo è stato richiesto e non trasmesso dalla competente cancelleria ma, peraltro, nonostante la mancata acquisizione, la
Corte ha avuto modo di reperire all'interno dei fascicoli delle parti, se non la relazione di c.t.u., copia dell'atto di citazione, il cui esame assume rilievo ai fini della decisione, della documentazione acquisita in primo grado ( estratti conto) e degli atti delle altre parti
§
3.-Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata Controparte_1
Sotto il primo profilo della dedotta eccezione, , è sufficiente rammentare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( ex ultimis Cass. Civ. SS.UU. n. 36481/2022).
Nella specie, contrariamente all'assunto dell'appellata, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la detta parte è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame ex art. 342, comma 1,
c.p.c..
Quanto, invece, al secondo profilo, va osservato che la causa ha superato il vaglio di cui all'art. 348 bis c.p.c., come da ordinanza del 06.10.2023, con cui è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
§
4. Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello per il mancato rispetto del termine ex art. 327 comma 1 c.p.c.
Al riguardo, basti rammentare che, nel caso di specie, essendo stato il giudizio introdotto con atto di citazione del 10.01.2005 e, dunque, anteriormente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, occorre fare applicazione del cd. “termine lungo” di un anno per proporre impugnazione, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza.
Ed invero, secondo costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte,” In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio
(Cass. civ.. n. 37750/2021; n.19979/2018)
Nella specie, attesa la mancata notifica della sentenza di primo grado ( come pure si desume dal fatto che le appellate, nell'eccepire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, hanno entrambe fatto riferimento al termine lungo, la cui applicazione presuppone , appunto,la mancata notifica ) il termine per proporre appello era pari ad un anno decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento.
E poiché la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 16.11.2021, il termine annuale per la proposizione dell'appello, tenuto conto della sospensione feriale dei termini nel periodo 1° agosto – 31 agosto, scadeva il 17.12.2022 (sabato), prorogato di diritto ai sensi dell'art. 155, commi
4 e 5 c.p.c. al 19.12.2022.
Ciò in quanto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.p.c.” (Cass. Civ. ord. n.
14041 del 26.05.2025).
Orbene, tenuto conto che l'odierno gravame è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.12.2022, esso deve ritenersi tempestivo, con conseguente rigetto della richiesta declaratoria di tardività dell'appello.
§
5.- Passando al vaglio dell'appello, ragioni di priorità logica impongono di esaminare l' eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo ad sollevata dall'odierno appellante Controparte_3 con il secondo motivo di gravame.
Deduce , in proposito, che il giudice di primo grado, erroneamente ritenendo che oggetto del giudizio fosse l' opposizione a decreto ingiuntivo, aveva riconosciuto la legittimazione dell'interveniente.
Poiché, invece, l'oggetto del giudizio riguardava una situazione giuridica strettamente legata al contratto ed al comportamento tenuto dal e non implicava in alcun modo Controparte_2
l'accertamento di un credito delle altre parti costituite, era “del tutto illogico” che fosse stata ammessa la costituzione di prima, e poi, trattandosi di società Controparte_5 Controparte_3 cessionarie unicamente del credito presuntivamente vantato da e che non Controparte_2 erano mai subentrate nel rapporto contrattuale di conto corrente.
Rileva, ancora, che erroneamente il dispositivo aveva previsto una condanna in favore della convenuta , cui era subentrata dato che quest'ultima , in realtà, non era mai subentrata CP_1 in giudizio, nemmeno riassunto nei suoi confronti.
Evidente era , dunque, la svista del Giudice di prime cure, che aveva presupposto la costituzione in giudizio di che, però, non si era mai verificata, così che - prosegue l'appellante- Controparte_1 la sentenza resa nel giudizio di primo grado, comprese le statuizioni sulle spese di giudizio, era nulla nei confronti tanto di perché non è legittimata passivamente, quanto di di Controparte_7 non essendosi costituita in giudizio. Controparte_1
§
L'eccezione è infondata in relazione ad entrambi i profili in cui si articola.
Quanto alla posizione di l'eccezione deve rettamente intendersi come volta a Controparte_3 contestare, piuttosto che la legittimazione dell'interveniente , la titolarità in capo alla medesima del diritto controverso.
Vale premettere, in punto di fatto, che è intervenuta volontariamente nel giudizio Controparte_3 di primo grado, affermandosi cessionaria in blocco di crediti (tra cui quello oggetto di lite) di NA
PL One s.r.l., a sua volta cessionaria in blocco di crediti di Controparte_6
(società incorporante quale precedente cessionaria, a sua volta, di Controparte_5 [...]
e come tale successore a titolo particolare del diritto controverso). CP_2
Ebbene, è noto che la legittimazione ad causam, quale condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia.
In questa prospettiva interpretativa, mentre la sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto, il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere (tra le tante v. Cass.
Civ. nn. 15500/2022; 11744/2018; 25471/2017; S. U. n. 2951/2016; Cass. Civ. nn. 8175/2012).
La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, dunque, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie, all'interveniente (vedasi Cass. Civ. Sez. I, 5 giugno 2025, n. 15088).
Nella specie, non ha rilevato che abbia esercitato nel processo in nome Pt_1 Controparte_3 proprio un diritto spettante ad altro soggetto (arg. ex art.81 cod. proc. civ.) né tale circostanza è stata addotta dall'interveniente, che ha affermato di essere titolare del diritto , in virtù della dedotta cessione.
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dall'appellante attiene non tanto alla legittimazione passiva - che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua di quanto esposto dall'interveniente - bensì al merito, cioè all'effettiva titolarità passiva rispetto all'azione esperita.
Tanto chiarito occorre , poi, puntualizzare che, contrariamente all'assunto di Controparte_3 l'eccezione, benchè sollevata solo in questo grado di giudizio, è ammissibile.
Deve, sul punto, richiamarsi il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale l'attore o il convenuto si limitino a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio o l'attore non è titolare del diritto azionato, integra una mera difesa .
E' stato, in proposito, precisato che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non é un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (Cass. SS.UU. 2951/2016; n.Cass. Civ. 23721/2021) .
L'eccezione, infine, come sopra anticipato, è infondata.
Giova, in proposito, rammentare che , secondo la qui condivisa giurisprudenza di legittimità , il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione (nel caso di specie il diritto di credito vantato originariamente da
[...]
. Controparte_2
Pertanto, il suo intervento – che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c., come, invece, assunto da – dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario (cfr. Controparte_3
Cass. Civ. n. 17479 del 2023; Cass. Civ. 18767 del 2017)
Nell'odierna vicenda, quindi, intervenuta volontariamente nel giudizio di primo Controparte_3 grado, affermandosi cessionaria in blocco di crediti di NA PL One s.r.l., a sua volta cessionaria in blocco di crediti di (società incorporante Controparte_6 CP_5
quale precedente cessionaria, a sua volta, di e come tale successore
[...] Controparte_2
a titolo particolare del diritto controverso), senza che risulti esserci stata estromissione della sua dante causa, ha assunto nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultima, sicché tale intervento ha dato luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative causa.
Ebbene, fermo quanto precede, rileva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 24050 del 2019; Cass. Civ. n. 22244 del 2006)
Per quanto in questa sede di specifico rilievo, va ribadito il principio secondo cui “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”
(così Cass. Civ., sez. 1, 22.02.2022, n. 5857; Cass. Civ., sez. 6-1, 05.11.2020, n. 24798), “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., sez. 1,
02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., sez. 6-1, 05.11.2020, n. 24798).
Si è, quindi, affermato che. in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 “Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti
“in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. (Cfr. ex multis
Cass. Civ. sez. 1, ordinanza n. 5478 del 29.02.2024)
Ebbene, dall'esame della produzione documentale di (che, peraltro, ha pure Controparte_3 depositato il contratto di cessione ), si può facilmente desumere che i crediti derivanti dal contratto di conto corrente siano stati oggetto della procedura di cartolarizzazione descritta stante l'espressa indicazione ricomprendente “tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari (i "Contratti di Finanziamento") risultanti nella titolarità di
NA che, alla data del 25 ottobre 2016 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti”.
Ne consegue che la legittimazione ad intervenire della deve considerarsi sussistente Controparte_3 in ragione della sua affermazione - supportata da adeguato riscontro probatorio - di essersi resa cessionaria del credito di NA PL One s.r.l., a sua volta cessionaria in blocco di crediti di
(società incorporante quale precedente Controparte_6 Controparte_5 cessionaria, a sua volta, di e come tale successore a titolo particolare del Controparte_2 diritto controverso.
Quanto,invece, alla posizione di , deve osservarsi che, a seguito dell'interruzione Controparte_1 del giudizio a causa del decesso del procuratore del il giudizio è stato Controparte_2 regolarmente riassunto nei confronti del medesimo istituito, originariamente convenuto (v. ricorso per riassunzione del 24.09.2009, notificato al destinatario in data 17 .10.2009).
E' fatto notorio che il , nel 2010, si sia fuso per incorporazione in Controparte_2 Controparte_1
(come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 133 del 09.11.2010) e, del resto,
l'appellante non ha contestato l'operatività di tale incorporazione, quale allegata da CP_1
[...]
La Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza n.21970/2021), dirimendo il contrasto esistente sulla natura meramente evolutivo-modificativa ovvero estintiva del fenomeno della fusione societaria, hanno affermato, che “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti soggetti incorporati. ..La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.” (Cass, S.U. n.
21970/2021; Cass.. 29221/23).
Ne consegue che, una volta determinatasi l'estinzione del è Controparte_2 Controparte_1 subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporata, di guisa che correttamente il primo decidente ha statuito nei confronti della medesima,
a prescindere dalla costituzione in giudizio.
§
4. Sgomberato il campo dalle questioni preliminari , può passarsi all'esame di merito e, segnatamente, all'esame del primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado dichiarato la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in conseguenza dell'omessa precisazione degli elementi costitutivi della domanda nonché del difetto di allegazione e di prova. Osserva, in proposito, che nell'atto di citazione, aveva allegato di essere creditore del CP_2
, per avere pagato indebitamente interessi debitori anatocistici, capitalizzati trimestralmente
[...] in violazione dell'art. 1283 c.c., ed eccepito la nullità della clausola contrattuale, che prevedeva siffatta capitalizzazione trimestrale, poiché basata su un uso negoziale, con conseguente automatica sostituzione ex art. 1339 c.c.
In ragione di tale doglianza, aveva chiesto che gli interessi fossero calcolati “ in ragione di anno in virtù dell'art. 1857, che esclude l'applicabilità del calcolo semestrale previsto dall'art. 1831
c.c.“ e che , conseguentemente, fosse accertato il proprio diritto alla restituzione dell'importo di
€. 5.000,00.
Avea, quindi, formulato le seguenti domande:
“1) Dichiarare l'illegittimità della determinazione degli interessi convenzionali di mora anatocistici e, conseguentemente, delle commissioni di massimo scoperto così come applicati dalla banca e dichiarare pertanto la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1339 e 1419 c.c. in relazione all'art. 1283 c.c. 2) Rideterminare gli interessi ai sensi dell'art. 1283, con condanna alla restituzione della somma non dovuta, salvo compensazione per il credito vantato dalla banca se esistente, oltre interessi legali fino al soddisfo per quanto indebitamente trattenuto”
Assume che , pertanto, sulla scorta delle domande avanzate, l'oggetto del giudizio aveva, sin dal momento della sua instaurazione, una chiara definizione, ponendo la difesa avversaria nelle condizioni di apprestare un'adeguata e puntuale difesa.
Tale circostanza, del resto – prosegue l'appellante - risultava confermata e provata anche dal conferimento dell'incarico al c.t.u, che era riuscito agevolmente a ricostruire i movimenti bancari e le illegittime richieste di interessi perpetrate nel tempo dall'istituto bancario, accertando in favore di esso correntista:
- un saldo di € 11.262,60 , ottenuto escludendo la capitalizzazione degli interessi debitori, e calcolando gli interessi creditori al tasso legale;
-una differenza di € 10.885,12, escludendo la capitalizzazione degli interessi debitori, senza il calcolo degli interessi creditori;
- una differenza di € 7.365,65, escludendo la capitalizzazione degli interessi debitori ed applicando quella annua.
In punto di onere probatorio, l'appellante sottolinea di aver fornito l'insieme degli estratti conto di tutti movimenti bancari ( estratti dei movimenti bancari dal 30.12.1993 al 31.03.2004), da cui era emerso il criterio di calcolo adottato dalla banca, ovvero la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché le somme indebitamente percepite e trattenute.
Chiede, dunque, che, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuto sufficientemente determinato tanto il petitum che la causa petendi del giudizio, venga dichiarata la nullità delle clausole contrattuali del contratto di c/c che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione della norma di cui all'art. 1283 c.c., con condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a titolo di interessi anatocistici, oltre interessi legali fino al soddisfo.
§
Il motivo è fondato.
La nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c.., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (vedasi Cass. SS.UU. 22.05.2012, n. 8077).
Dunque, allorquando l'attore, nell'atto di citazione, abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare, abbia specificato senza incertezze – se non marginali o, comunque, superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo – sia il petitum sia la causa petendi della formulata domanda non potrà essere dichiarata la nullità dell'atto.
Invero, secondo il granitico insegnamento, più volte condiviso dal Supremo Consesso (cfr. Cass.
Civ. n. 1681/2015): “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione
e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”.
Donde, in materia di contenzioso bancario, si è tratta la conseguenza che l'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente non è affetto da nullità per vizio del petitum se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per l'individuazione della domanda l'indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile (Cfr. Cass. Civ. n. 17023 del 2003; Cass. Civ. n. 14676 del 2007).
In tema, inoltre, è stato evidenziato (Cass. Civ. n. 22371/2017) che: “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”.
Occorre, altresì, precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate e chiare nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.
Applicando i suddetti principi di portata generale alle controversie in materia bancaria, si può affermare che la domanda di ripetizione dell'indebito o di rideterminazione del saldo del c/corrente non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., anche se priva dell'indicazione dei singoli addebiti illegittimi, qualora, come nella specie, siano stati specificamente indicati i rapporti in essere e la domanda si riferisca a tutti gli addebiti conseguenti all'applicazione di clausole censurate come nulle, in tutto il periodo della sua durata, risultando sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte e ad esercitare su di esse le proprie difese.
L'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati gli addebiti e della natura illegittima di questi è dunque idonea a rendere la Banca edotta della pretesa azionata e ad escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, soprattutto in considerazione della circostanza che la banca, operatore qualificato, è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate sul c/corrente, gli addebiti da essa effettuati, in applicazione delle clausole di cui viene domandata la nullità.
Il correntista, ai fini della corretta delimitazione del petitum e della causa petendi ha solo l'onere di allegare la mancanza totale della pattuizione scritta o la nullità della singola condizione contrattuale, cioè il titolo in forza del quale è stato eseguito l'addebito illegittimo, ma non anche quello d'indicare, come erroneamente sostenuto da il singolo addebito illegittimo Controparte_1
e men che meno la natura non solutoria della rimessa, né la data del pagamento, né la somma finale che dovrebbe discendere dall'esatto ricalcolo del conto. Ciò per l'intuitiva considerazione che, come la banca non è tenuta ad indicare le rimesse solutorie, nel caso in cui sollevi l'eccezione di prescrizione, analogamente il correntista non è tenuto ad indicare i singoli addebiti asseritamente illegittimi in caso di domanda di accertamento o ripetizione sulla base delle illegittime condizioni applicate.
Dunque, anche il diritto di difesa del convenuto istituto bancario non può dirsi leso poiché esso poteva e doveva difendersi sulla liceità delle clausole applicate e non già sui singoli addebiti che ha effettuato in ragione delle dette clausole.
Orbene, nella fattispecie de qua, come è possibile verificare già dalla lettura dell'atto di citazione,
l'originario attore:
- ha individuato il rapporto intrattenuto personalmente con la banca convenuta, affermando di aver intrattenuto con Sicilcassa S.p.a., agenzia di Patti, il rapporto di conto corrente n.
1841.410.3335.83;
- ha ben delineato l'oggetto del giudizio e la causa petendi , deducendo che la convenuta nel corso rapporto aveva posto in essere un comportamento palesemente illegittimo in danno del cliente, applicando la clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestralmente gli interessi debitori, in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- ha dedotto di aver ricevuto una lettera dall'istituto bancario convenuto per il tramite della quale veniva invitato a rientrare dalla scopertura di € 8.806,92, a fronte di un limite pattuito di € 7.747,00;
- ha dedotto di vantare il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca per un importo non inferiore ad € 5.000,00, chiedendo che venisse disposta CTU contabile al fine di accertare con precisione la somma, anche minore o maggiore, indebitamente incamerata dalla banca.
Deve, allora, ritenersi che l' abbia allegato in maniera sufficientemente specifica i fatti Pt_1 posti a fondamento della domanda ed il petitum, attraverso l'indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e la richiesta di restituzione in riferimento ad un determinato conto corrente e ad un tempo determinato .
A ciò si aggiunga che la stessa parte attrice ha prodotto, in via istruttoria, buona parte degli estratti conto trimestrali relativi al rapporto, e precisamente quelli specificamente elencati nell'atto di citazione di primo grado.
In forza delle superiori argomentazioni, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante di prime cure, deve escldersi che la domanda di ripetizione dell'indebito sia affetta da nullità per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi.
Va, altresì, osservato, in punto di diritto, che secondo il più risalente orientamento giurisprudenziale in tema di onere probatorio, nei rapporti di conto corrente bancario il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” ed è, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (cfr.
Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 30822 del 28.11.2018, v. anche Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 24948 del
23.10.2017).
Né il correntista può, con riguardo al contratto di conto corrente, invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (in tal senso Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 33009 del
13.12.2019).
Dai suddetti consolidati principi di matrice giurisprudenziale deriva che, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, grava sulla parte attrice l'onere di produrre in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di poter quantificare l'indebito versato.
Secondo il suddetto orientamento della Suprema Corte, tale onere probatorio grava sul correntista
(e/o sul fideiussore suo garante) - attore non soltanto nel caso in cui esso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente prestate dalla banca, ma anche nel caso in cui promuova un'azione di accertamento negativo del preteso credito fatto valere nei suoi confronti dall'istituto di credito.
In altri termini, ai sensi dell'art. 2967 c.c., il correntista che intende agire in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità delle operazioni contestate e la conseguente rideterminazione del saldo, è tenuto ad allegare e provare i fatti sui cui si fonda la domanda.
A tal fine, laddove (come nell'odierna vicenda processuale) sia dedotta l'illegittimità delle clausole originariamente convenute, è necessario che l'attore produca: il contratto di conto corrente, il quale costituisce la base normativa regolamentatrice dei rapporti tra le parti nonché gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale d'interesse per l'oggetto della domanda così da riscostruire complessivamente ed analiticamente i rapporti di dare-avere in modo oggettivo e permettere al giudicante di verificare l'effettiva sussistenza o meno del fondamento delle pretese e di accertare nullità e/o addebiti non dovuti o altre irregolarità/illegittimità nell'esecuzione degli obblighi e diritti vicendevoli.
Tuttavia, secondo una più recente evoluzione giurisprudenziale, poiché l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.
È stato, in proposito, precisato che, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, “esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e
2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n.
23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023;
Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020)”. (Cass. civ. n. 14074/2018; Cass. civ.n
.11543/2019; Cass. civ. n. 18560/2024
Inoltre, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, il giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio
Pertanto, “nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni
o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Così: Cass. Civ. sezione 1, Ordinanza n. 37800 del 27.12.2022. Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
Ne consegue che ove gli estratti conto bancari prodotti , pur non essendo prodotti integralmente, siano, comunque, idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatesi da un certo periodo in poi e fino all'estinzione del rapporto (rimanendo per es. sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale o quello finale), la domanda di ripetizione dell'indebito è accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prenda come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi, il saldo debitore del primo estratto conto disponibile.
È ovvio che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti, in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. “saldo zero”.
Facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, deve, pertanto, ritenersi che la documentazione prodotta dall'originario attore, seppur parziale, non comporta il mancato assolvimento dell'onere probatorio ma unicamente la necessità di ricostruzione del rapporto stesso e di accertamento di eventuali indebiti circoscritti al periodo documentato dalla parte.
Ne discende che, anche la valutazione del primo decidente circa la natura esplorativa della consulenza tecnica d'ufficio assunta in prime cure - seppur oggi non rinvenuta agli atti di causa – merita di essere emendata.
E' vero che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.
In particolare, afferma la Corte di legittimità che: “Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”
(Cfr. ex multis Cass. civ., n. 31886 del 06.12.2019; Cass. Civ. Sez. III, n. 26048 del 07.09.2023).
Tuttavia, nel caso de quo, come sopra specificato, l'onere allegatorio e probatorio incombente sull'attore è stato assolto in maniera più che sufficiente, stante la produzione documentale e la specifica indicazione delle clausole contrattuali, di cui si contestava la legittimità a supporto della domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite da odierna Controparte_2
Controparte_1
§
In virtù della necessaria riforma dell'impugnata declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ritiene il Collegio di dover procedere all'esame di merito delle domande di parte appellante, precedentemente articolate in primo grado e ribadite in grado di appello.
In particolare, l'appellante ribadisce la nullità della clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Sul punto, deve osservarsi che, secondo l'orientamento formatosi a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 425 del 2000 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D. Lgs. n. 342 del 1999, l'art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza - siffatte clausole sono disciplinate , secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo , dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo
(Cass. Civ. SS. UU. 4 novembre 2004, n. 21095).
In particolare, per effetto di tale pronuncia, le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR sono radicalmente nulle con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 , teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate , sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi ,è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. Civ. n. 9140/2020).
È vero che la pronuncia di incostituzionalità ha riguardato esclusivamente la validazione delle clausole anatocistiche inserite nei vecchi contratti e non ha interessato il procedimento di loro adeguamento al nuovo regime.
Nondimeno il descritto meccanismo di traghettamento dei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera si collocava in un contesto giuridico in cui la capitalizzazione era da ritenere legittima per effetto della sanatoria introdotta dall'art. 25 cit.. Una volta affermatane la nullità, invece, il criterio posto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della delibera, “che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 comma 2 d.lgs. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici è necessario addivenire ad una nuova pattuizione” (Cass. Civ. cit.).
In definitiva tanto nell'ipotesi di stipula di un contratto che le parti intendano munire di clausola anatocistica, tanto in quella in cui le parti vogliano inserire siffatta clausola in un vecchio contratto
è necessario che il correntista esprima la propria volontà.
Accertata, dunque, l'assoluta invalidità dell'anatocismo applicato dalla banca ai rapporti di conto corrente in oggetto, all'accertamento della nullità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi a debito deve seguire l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (sia trimestrale, che semestrale, che annuale), in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui al noto arresto delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale: “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn.
24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
L'accoglimento della doglianza relativa all'accertamento della nullità della clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, non può automaticamente tradursi nella valutazione di fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, con la quale l'appellante ha ribadito il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente incamerate dalla banca nel corso del rapporto di c/c.
Tale domanda, infatti, deve confrontarsi con l'eccezione di prescrizione di tutte le rimesse eventualmente ritenute indebite, che il primo decidente ha ritenuto sottratta all'esame giudiziale in applicazione del principio della “ragione più liquida”.
Si ritiene, dunque, a tal punto procedere con l'esame di detta eccezione, ribadita dalle appellate, al fine di valutare entro quali limiti le poste addebitate dalla banca possano costituire oggetto di ripetizione.
Ebbene, costituisce ormai jus receptum il principio secondo il quale per individuare il dies ad quem di decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca – il quale lamenti l'illegittimità delle appostazioni operate sul conto corrente dall'istituto di credito – occorre indagare la natura dei versamenti da costui effettuati, al fine di verificarne la funzione (se, cioè, solutoria ovvero ripristinatoria della provvista).
Segnatamente, la distinzione, nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebito in materia di contratti bancari, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista si deve alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno affrontato il problema della decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione d'indebito affermando (sentenza n. 24418/2010) che detta azione: “è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del 'solvens' con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell''accipiens”.
In tema, è possibile affermare che costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato.
A fronte, invece, di rimesse cd. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo
"passivo" – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
“Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art.
2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti”( (cfr. Cass. civ., n. 20455/2023).
Ora, stanti i già richiamati principi in tema di onere probatorio, il correntista che abbia agito in ripetizione, di contro, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, ha l'onere di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi – eventualmente a suo vantaggio – le rimesse operate sul conto corrente come meramente ripristinatorie della disponibilità accordata (cfr. Cass. civ., n. 1388/2022 Cass. Civ. n. 31927/2019; Cass. Civ. n.
2660/2019; Cass. Civ. n. 27704/2018).
Nell'odierna vicenda processuale, già dall'analisi dell'atto introduttivo di primo grado è agevole notare che l'attore ha allegato che il c/c numerato 1841.410.3335.83 era affidato per un importo di
€ 7.747,00.
Dalla produzione dell'allora attrice risulta inequivocabilmente la concessione di un fido in favore della società correntista, poi revocato con la missiva del 06.07.2004. Dunque, sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie, in applicazione del principio di non contestazione, si può concludere che il conto in questione era "affidato".
Relativamente a detto rapporto, occorrerà quindi verificare se tutti gli addebiti siano stati apposti entro il fido ab origine concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) o se vi sia stato uno sconfinamento rispetto ad esso, al fine di qualificarne le rimesse come solutorie o ripristinatorie e di conseguenza accertare il dies a quo del relativo termine di prescrizione decennale.
Dunque, fissati i suddetti principi, il giudizio deve però proseguire al fine di rettificare il conto corrente depurandolo delle poste illegittimamente addebitate entro i limiti dell'intervenuta prescrizione, in ossequio alle regole sopra enunciate.
Si rende, pertanto, necessario disporre l'espletamento di c.t.u., affinché, e proceda alla rideterminazione dell'esatto rapporto dare - avere, previo accertamento dell'eventuale intervenuta prescrizione decennale delle rimesse addebitate nel rapporto di c/c; riservando ogni altra determinazione all'esito dell'accertamento peritale di cui alla separata ordinanza.
Parimenti, alla pronuncia definitiva va riservata la statuizione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 906/2022 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 840/2021 emessa dal Tribunale di Patti, in data 13.11.2021 e Parte_1 pubblicata il 16.11.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 77/2005 R.G., così provvede:
1. accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara la nullità della clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale contenuta nel contratto di c/c oggetto di causa;
2. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'ulteriore corso in ordine alla rettifica del saldo del rapporto di c/c per cui processo;
3. riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 906/2022 R.G.A., posta in decisione all'udienza dell'1.07.2025 vertente tra
, nato a [...] P.G. (ME) il 01.10.1950 e residente in [...]
n. 16, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di C.F._1 appello, dall'avv. Saverio Sangiorgio (C.F. , ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio professionale sito in Patti (ME) via Sant'Antonino n. 34/36.
Appellante e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano (MI) Controparte_1
Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, C.F. e P. Iva n. , quale incorporante il P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio CP_2 [...] di Milano in data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918) , congiuntamente e Per_1 disgiuntamente, dagli avv.ti Alberto Toffoletto (C.F. ), (C.F. C.F._3 Parte_2
), (C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_4 Parte_3 C.F._5 Parte_4
), (C.F. ) e C.F._6 Parte_5 C.F._7 Parte_6
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elettra C.F._8 TE (recapito professionale) sito in Reggio Calabria (RC) via Campanella n. 46.
Appellata
nonché
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Controparte_3
(MI) Piazza della Trivulziana n. 4/A, C.F. e P. Iva n. quale cessionaria P.IVA_2 P.IVA_3 del credito originariamente vantato da rappresentata e difesa, Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._9
AN OR (C.F. , ed elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._10 professionale sito in La Spezia (SP) via Fontevivo n. 21L
Appellata
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 840/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 13.11.2021
e pubblicata il 16.11.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 77/2005 R.G., in materia di contratti bancari - azione per accertamento negativo del credito e ripetizione d'indebito.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“…1) Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di non essendo subentrata nel Controparte_3 contratto di conto corrente bancario n. 1841410333583, concluso tra e Parte_1 [...] oggi CP_2 Controparte_1
2) Dichiarare la nullità della sentenza nella parte in cui condanna l'attore a pagare a CP_1 la somma di €. 1215,00 oltre accessori, non avendo preso parte al giudizio
[...] Controparte_1 di primo grado;
3) In ogni caso, dichiarare l'illegittimità della determinazione degli interessi convenzionali di mora anatocistici e, conseguentemente, delle commissioni di massimo scoperto così come applicati dalla banca e dichiarare pertanto la nullità della clausola, ai sensi dell'art. 1339 e 1419
c.c. in relazione all'art. 1283 c.c., di cui al contratto di conto corrente indicato al punto 1).
4) Rideterminare gli interessi ai sensi dell'art. 1283, con condanna alla restituzione della somma non dovuta, oltre interessi legali fino al soddisfo per quanto indebitamente trattenuto dalla Banca indebitamente;
5) Condannare l'opponente al pagamento di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario…”.
Per l'appellata, Controparte_1
“…IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art.
342 c.p.c. e / o all'art. 348 bis c.p.c.;
- dichiarare il passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., della sentenza n. 840/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 16.11.2021 e la conseguente tardività dell'appello proposto con atto di citazione in appello notificato il 19.12.2022;
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio dell'appellante in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa;
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande avversarie e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 840/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 16.11.2021;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio…”.
Per l'appellata, Controparte_3
“…In via preliminare dichiarare l'appello improcedibile in quanto tardivo per il mancato rispetto del termine ex art 327 comma 1 cpc.
In via preliminare gradata, dichiarare l'appello inammissibile e/o infondato per uno e/o più dei motivi in narrativa.
In via principale, nel merito, respingere l'appello proposto dal Sig. , e per l'effetto Parte_1 confermare la Sentenza N. 840 2021 emessa dal Tribunale di Patti (RG 77 2005) il 13.11.2021 e pubblicata il 16.11.2021 – dott.ssa Calì.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.01.2005 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Parte_1
Patti, il - quale avente causa dalla Sicilcassa S.p.a. – e, premesso di essere Controparte_2 titolare del conto corrente bancario n. 1841.410.3335. 83, aperto sin dal 1983 presso l' agenzia di Patti della Sicilcassa s.p.a., chiedeva che, accertata l'illegittimità della clausola di determinazione degli interessi convenzionali, di mora anatocistici e delle commissioni di massimo scoperto, così come applicati dalla convenuta, la predetta fosse condannata, previa rideterminazione del saldo di c/c, alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre interessi legali su detta somma fino al soddisfo.
Deduceva, in proposito, di aver ricevuto in data 06.07.2004 una missiva da parte dell'istituto bancario convenuto, con la quale era stato invitato a rientrare dalla scopertura di € 8.806,92, rispetto al limite pattuito di € 7.747,00, con minaccia di intraprendere azioni giudiziarie per il recupero forzoso del credito vantato.
Asseriva di vantare un credito, anziché un debito, nei confronti della banca per effetto dell'indebito pagamento di interessi debitori anatocistici, capitalizzati trimestralmente in violazione dell'articolo
1283 c.c. e, pertanto, eccepiva la nullità della clausola contenuta nel contratto di apertura di credito in conto corrente, che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il suo diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla banca per un importo non inferiore a € 5.000,00 o dell'altra minore o maggiore somma eventualmente quantificata tramite CTU.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_2 preliminare, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, nonché, per quanto qui ancora di rilievo, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato e la carenza di legittimazione passiva del per tutte le pretese relative al periodo Controparte_2 anteriore al 6 Settembre 1997; nel merito, contestava quanto dedotto ed eccepito da parte attrice e chiedeva il rigetto delle domande dalla stessa promosse in giudizio, con vittoria di spese e compensi.
Successivamente, con atto di citazione in rinnovazione – stante l'intervenuto decesso del difensore della convenuta e successiva dichiarazione di interruzione del giudizio dichiarata all'udienza del
19.06.2009 – l'attore chiedeva, ai sensi dell'art. 303 c.p.c., la fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio, insistendo al contempo per l'accoglimento delle proposte domande.
Nelle more del procedimento, interveniva in giudizio che nell'ambito di Controparte_5 un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 aveva acquistato il credito dal facendo proprie tutte le eccezioni e le difese Controparte_2 formulate da quest'ultima con la comparsa di costituzione e con i successivi atti e verbali di causa.
Con comparsa datata 06.02. 2017 interveniva in giudizio anche in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, la quale in data 19.10.2016 aveva acquistato il credito de quo vantato nei confronti dell' da NA PL One s.r.l. la quale, a sua volta, in data 20.11.2014, Pt_1 con contratto di cessione pro-soluto, si era resa cessionaria da Controparte_6
(incorporante di un pacchetto di crediti “individuabili in blocco”, ai
[...] Controparte_5 sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U.B., di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 139 del 25.11.2014, tra cui le ragioni di credito vantate nei confronti dell' . Parte_1
L'interveniente volontario aderiva , facendole proprie e ribadendole in toto, alle conclusioni rassegnate dall'originaria convenuta, salvo chiedere, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, di dichiarare tenuta al pagamento e conseguentemente condannare il solo
Controparte_2
La causa , istruita attraverso l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinare il saldo del conto corrente oggetto del presente giudizio, all'udienza del 04.10.2017 era trattenuta in decisione con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c..
Con la sentenza n. 840/2021 emessa in data 13.11.2021 e pubblicata il 16.11.2021, il Tribunale così pronunciava sulle domande formulate dalle parti:
“…-Dichiara nullo l'atto di citazione;
- Dichiara assorbite le altre domande spiegate dall' attore;
-Condanna l'attore a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, in favore della convenuta (rispetto alla quale è subentrata , la somma di euro 1.215,00, oltre Controparte_1 rimborso spese generali 15%, Iva e Cassa come per legge.
- Condanna il suddetto attore a rimborsare a la somma di Euro 405,00, oltre gli Controparte_3 accessori di cui sopra (rimborso spese generali 15%, Iva e Cassa come per legge);
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di consulenza tecnica, come liquidate in atti;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito…”.
Il primo decidente, in base al principio della ragione più liquida, soprassedendo sull'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, dichiarava la nullità dell'atto di citazione “a causa dell'omessa precisazione degli elementi costitutivi della domanda”, non avendo parte attrice allegato “in modo preciso questi fatti che connotano la causa petendi ed il petitum”.
In particolare, evidenziava che l' attore si era “ limitato ad allegare i suddetti fatti: di essere titolare del conto corrente bancario n. 1841410333583; in modo generico l'illegittimità della clausola contrattuale inerente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi” e non aveva indicato: 1)le singole rimesse;
3)la natura solutoria di ogni singola rimessa, cioè che le singole rimesse sono state eseguite su un conto scoperto. In alternativa, avrebbe dovuto allegare la natura ripristinatoria delle singole rimesse e la loro trasformazione in pagamento al momento della chiusura del conto;
4)la data precisa del pagamento;
5)il calcolo delle singole rimesse al fine di consentire di esaminare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito.
Avverso la summenzionata sentenza, l' , rimasto integralmente soccombente all'esito del Pt_1 giudizio di prime cure, proponeva appello con atto di citazione notificato a mezzo pec in data
19.12.2022, deducendo l'illegittimità e contraddittorietà della decisone di prime cure per i motivi di cui infra.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.06.2023 resisteva l'appellata Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., nonché la tardività dello stesso con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
nel merito contestava le deduzioni avversarie.
Ribadiva l'eccezione di prescrizione quinquennale e decennale sollevata in primo grado e ritenuta assorbita dal giudicante di prime cure, ed insisteva per la pronuncia di rigetto dell'appello. Con vittoria di spese.
Con successiva comparsa del 27.07.2023 si costituiva la quale aderiva Controparte_3 all'eccezione preliminare di improcedibilità dell'appello, in quanto tardivo, e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande ex adverso formulate , chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 24.08.2023 la Corte, rilevato che la data dell'udienza ricadeva nel periodo cd
“cuscinetto”, individuato dalla delibera del CSM del 23.02.2023 dal 13.07.2023 al 24.07.2023 e dal 01.09.2023 al 06.09.2023 , differiva il procedimento ad altra data .
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte con ordinanza del 06.10.2023, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.05.2024, sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note scritte, con ordinanza dell' 11.11.2024, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
Con successiva ordinanza del 06-08.05.2025, il Collegio, rilevata la mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte della cancelleria, rimetteva la causa sul ruolo, invitando i procuratori delle parti a ricostruire il detto fascicolo e produrre, ove nella loro disponibilità, copia della relazione c.t.u. depositata in prime cure, e rinviava all'udienza del 01.07.2025 da svolgersi secondo il rito della trattazione scritta. Alla scadenza dei termini assegnati - entro i quali nessuna delle parti invitate produceva la copia della documentazione richiesta -, la causa era posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va, preliminarmente, osservato che non risulta citata in giudizio Controparte_5 intervenuta nel giudizio di primo grado, quale cessionaria del credito in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB conclusa con il . Controparte_2
Detta società è stata successivamente incorporata da che , a Controparte_6 sua volta, ha ceduto in blocco i crediti ad NA PL One s.r.l. , rimasta estranea al giudizio, in cui è, infine, intervenuta, quale cessionaria, Controparte_3
In realtà , non risulta neanche indicata nell'epigrafe della sentenza impugnata, CP_5 CP_5 dal cui contenuto, comunque, emerge con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti del giudizio, ivi compresa la predetta opposta, di guisa che il contraddittorio in primo grado risulta regolarmente integrato.
Pur in presenza di una fattispecie di litisconsorzio processuale necessario, la Corte non ha ritenuto necessaria l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
Vale osservare, in punto di fatto, che il primo decidente , dichiarata la nullità della citazione e rigettate le domande avanzate dall'allora attore, ha condannato il predetto alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta (ossia il .p.a.) , cui era subentrata Controparte_2 Controparte_1
e di avente causa da NA PL ( rimasta estranea al giudizio) . Controparte_3
La sentenza, dunque, per quanto qui di specifico rilievo, risulta pronunciata solo nei confronti della cessionaria , non comparendo l'originaria cedente Controparte_3 Controparte_4
Ebbene, avendo il Tribunale pronunciato esclusivamente nei confronti, oltre che di CP_1
della cessionaria e non avendo alcuna delle parti contestato tale statuizione
[...] Controparte_3 né, in particolare gli appellati sollevato alcuna eccezione, accettando il contraddittorio , ad avviso della Corte, si è verificata una implicita estromissione della dante causa , Controparte_5 che, conseguentemente, ha perso la qualità di litisconsorte necessario
Ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono i presupposti per l'estromissione tacita dell'alienante, che perde la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria ( Cass. civ.n. 36601/2023 ; Cass. civ. n.
20533/2017 ; Cass. civ. n. 18248/2010; Cass.civ. n. 10955/2007; Cass. civ. n. 17060/2007; Cass. civ.n. 2707/200).
Sebbene, infatti, il dante causa che non sia stato precedentemente estromesso dal giudizio assuma la posizione di litisconsorte necessario, ed in tale veste debba essere chiamato, in linea di principio, nella fase di gravame, “gli indicati elementi integrano i presupposti per la sua estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. n. 20533/2017).
§
2. – Sempre in via preliminare , deve darsi atto della mancata acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado nonostante le richieste di trasmissione rivolte alla Cancelleria del Tribunale di
Patti.
Né le parti, benchè invitate in tal senso, hanno ritenuto di provvedere alla ricostituzione del fascicolo né hanno prodotto la relazione di c.t.u. espletata in primo grado.
Nondimeno, va rammentato che l' acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata (Cass.civ. n.18315/2025; n. 26194/2024; 9498/2019; n. 20631/2018).
Nella specie, tale vizio non risulta ipotizzabile, in quanto non solo il fascicolo è stato richiesto e non trasmesso dalla competente cancelleria ma, peraltro, nonostante la mancata acquisizione, la
Corte ha avuto modo di reperire all'interno dei fascicoli delle parti, se non la relazione di c.t.u., copia dell'atto di citazione, il cui esame assume rilievo ai fini della decisione, della documentazione acquisita in primo grado ( estratti conto) e degli atti delle altre parti
§
3.-Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata Controparte_1
Sotto il primo profilo della dedotta eccezione, , è sufficiente rammentare che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, l'art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( ex ultimis Cass. Civ. SS.UU. n. 36481/2022).
Nella specie, contrariamente all'assunto dell'appellata, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la detta parte è stata in grado di predisporre una congrua difesa.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame ex art. 342, comma 1,
c.p.c..
Quanto, invece, al secondo profilo, va osservato che la causa ha superato il vaglio di cui all'art. 348 bis c.p.c., come da ordinanza del 06.10.2023, con cui è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
§
4. Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello per il mancato rispetto del termine ex art. 327 comma 1 c.p.c.
Al riguardo, basti rammentare che, nel caso di specie, essendo stato il giudizio introdotto con atto di citazione del 10.01.2005 e, dunque, anteriormente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, occorre fare applicazione del cd. “termine lungo” di un anno per proporre impugnazione, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza.
Ed invero, secondo costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte,” In tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio
(Cass. civ.. n. 37750/2021; n.19979/2018)
Nella specie, attesa la mancata notifica della sentenza di primo grado ( come pure si desume dal fatto che le appellate, nell'eccepire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, hanno entrambe fatto riferimento al termine lungo, la cui applicazione presuppone , appunto,la mancata notifica ) il termine per proporre appello era pari ad un anno decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento.
E poiché la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 16.11.2021, il termine annuale per la proposizione dell'appello, tenuto conto della sospensione feriale dei termini nel periodo 1° agosto – 31 agosto, scadeva il 17.12.2022 (sabato), prorogato di diritto ai sensi dell'art. 155, commi
4 e 5 c.p.c. al 19.12.2022.
Ciò in quanto, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il dies ad quem del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.p.c.” (Cass. Civ. ord. n.
14041 del 26.05.2025).
Orbene, tenuto conto che l'odierno gravame è stato proposto con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.12.2022, esso deve ritenersi tempestivo, con conseguente rigetto della richiesta declaratoria di tardività dell'appello.
§
5.- Passando al vaglio dell'appello, ragioni di priorità logica impongono di esaminare l' eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo ad sollevata dall'odierno appellante Controparte_3 con il secondo motivo di gravame.
Deduce , in proposito, che il giudice di primo grado, erroneamente ritenendo che oggetto del giudizio fosse l' opposizione a decreto ingiuntivo, aveva riconosciuto la legittimazione dell'interveniente.
Poiché, invece, l'oggetto del giudizio riguardava una situazione giuridica strettamente legata al contratto ed al comportamento tenuto dal e non implicava in alcun modo Controparte_2
l'accertamento di un credito delle altre parti costituite, era “del tutto illogico” che fosse stata ammessa la costituzione di prima, e poi, trattandosi di società Controparte_5 Controparte_3 cessionarie unicamente del credito presuntivamente vantato da e che non Controparte_2 erano mai subentrate nel rapporto contrattuale di conto corrente.
Rileva, ancora, che erroneamente il dispositivo aveva previsto una condanna in favore della convenuta , cui era subentrata dato che quest'ultima , in realtà, non era mai subentrata CP_1 in giudizio, nemmeno riassunto nei suoi confronti.
Evidente era , dunque, la svista del Giudice di prime cure, che aveva presupposto la costituzione in giudizio di che, però, non si era mai verificata, così che - prosegue l'appellante- Controparte_1 la sentenza resa nel giudizio di primo grado, comprese le statuizioni sulle spese di giudizio, era nulla nei confronti tanto di perché non è legittimata passivamente, quanto di di Controparte_7 non essendosi costituita in giudizio. Controparte_1
§
L'eccezione è infondata in relazione ad entrambi i profili in cui si articola.
Quanto alla posizione di l'eccezione deve rettamente intendersi come volta a Controparte_3 contestare, piuttosto che la legittimazione dell'interveniente , la titolarità in capo alla medesima del diritto controverso.
Vale premettere, in punto di fatto, che è intervenuta volontariamente nel giudizio Controparte_3 di primo grado, affermandosi cessionaria in blocco di crediti (tra cui quello oggetto di lite) di NA
PL One s.r.l., a sua volta cessionaria in blocco di crediti di Controparte_6
(società incorporante quale precedente cessionaria, a sua volta, di Controparte_5 [...]
e come tale successore a titolo particolare del diritto controverso). CP_2
Ebbene, è noto che la legittimazione ad causam, quale condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia.
In questa prospettiva interpretativa, mentre la sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto, il diverso profilo della titolarità del rapporto controverso, invece, attiene al successivo momento della prova della fondatezza della domanda, che ciascuna delle parti è onerata di assolvere (tra le tante v. Cass.
Civ. nn. 15500/2022; 11744/2018; 25471/2017; S. U. n. 2951/2016; Cass. Civ. nn. 8175/2012).
La legittimazione ad agire, dal lato attivo o passivo, dunque, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta o, come nella specie, interveniente, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore, al convenuto o, come nella specie, all'interveniente (vedasi Cass. Civ. Sez. I, 5 giugno 2025, n. 15088).
Nella specie, non ha rilevato che abbia esercitato nel processo in nome Pt_1 Controparte_3 proprio un diritto spettante ad altro soggetto (arg. ex art.81 cod. proc. civ.) né tale circostanza è stata addotta dall'interveniente, che ha affermato di essere titolare del diritto , in virtù della dedotta cessione.
Così inquadrati i termini della questione, è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dall'appellante attiene non tanto alla legittimazione passiva - che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua di quanto esposto dall'interveniente - bensì al merito, cioè all'effettiva titolarità passiva rispetto all'azione esperita.
Tanto chiarito occorre , poi, puntualizzare che, contrariamente all'assunto di Controparte_3 l'eccezione, benchè sollevata solo in questo grado di giudizio, è ammissibile.
Deve, sul punto, richiamarsi il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale l'attore o il convenuto si limitino a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio o l'attore non è titolare del diritto azionato, integra una mera difesa .
E' stato, in proposito, precisato che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non é un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (Cass. SS.UU. 2951/2016; n.Cass. Civ. 23721/2021) .
L'eccezione, infine, come sopra anticipato, è infondata.
Giova, in proposito, rammentare che , secondo la qui condivisa giurisprudenza di legittimità , il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione (nel caso di specie il diritto di credito vantato originariamente da
[...]
. Controparte_2
Pertanto, il suo intervento – che è regolato dall'art. 111 c.p.c. e non dall'art. 105 c.p.c., come, invece, assunto da – dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario (cfr. Controparte_3
Cass. Civ. n. 17479 del 2023; Cass. Civ. 18767 del 2017)
Nell'odierna vicenda, quindi, intervenuta volontariamente nel giudizio di primo Controparte_3 grado, affermandosi cessionaria in blocco di crediti di NA PL One s.r.l., a sua volta cessionaria in blocco di crediti di (società incorporante Controparte_6 CP_5
quale precedente cessionaria, a sua volta, di e come tale successore
[...] Controparte_2
a titolo particolare del diritto controverso), senza che risulti esserci stata estromissione della sua dante causa, ha assunto nel processo una posizione coincidente con quella di quest'ultima, sicché tale intervento ha dato luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario con inscindibilità delle relative causa.
Ebbene, fermo quanto precede, rileva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 24050 del 2019; Cass. Civ. n. 22244 del 2006)
Per quanto in questa sede di specifico rilievo, va ribadito il principio secondo cui “la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”
(così Cass. Civ., sez. 1, 22.02.2022, n. 5857; Cass. Civ., sez. 6-1, 05.11.2020, n. 24798), “a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civ., sez. 1,
02.03.2016, n. 4116; Cass. Civ., sez. 6-1, 05.11.2020, n. 24798).
Si è, quindi, affermato che. in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 “Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti
“in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. (Cfr. ex multis
Cass. Civ. sez. 1, ordinanza n. 5478 del 29.02.2024)
Ebbene, dall'esame della produzione documentale di (che, peraltro, ha pure Controparte_3 depositato il contratto di cessione ), si può facilmente desumere che i crediti derivanti dal contratto di conto corrente siano stati oggetto della procedura di cartolarizzazione descritta stante l'espressa indicazione ricomprendente “tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari (i "Contratti di Finanziamento") risultanti nella titolarità di
NA che, alla data del 25 ottobre 2016 (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti”.
Ne consegue che la legittimazione ad intervenire della deve considerarsi sussistente Controparte_3 in ragione della sua affermazione - supportata da adeguato riscontro probatorio - di essersi resa cessionaria del credito di NA PL One s.r.l., a sua volta cessionaria in blocco di crediti di
(società incorporante quale precedente Controparte_6 Controparte_5 cessionaria, a sua volta, di e come tale successore a titolo particolare del Controparte_2 diritto controverso.
Quanto,invece, alla posizione di , deve osservarsi che, a seguito dell'interruzione Controparte_1 del giudizio a causa del decesso del procuratore del il giudizio è stato Controparte_2 regolarmente riassunto nei confronti del medesimo istituito, originariamente convenuto (v. ricorso per riassunzione del 24.09.2009, notificato al destinatario in data 17 .10.2009).
E' fatto notorio che il , nel 2010, si sia fuso per incorporazione in Controparte_2 Controparte_1
(come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 133 del 09.11.2010) e, del resto,
l'appellante non ha contestato l'operatività di tale incorporazione, quale allegata da CP_1
[...]
La Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza n.21970/2021), dirimendo il contrasto esistente sulla natura meramente evolutivo-modificativa ovvero estintiva del fenomeno della fusione societaria, hanno affermato, che “La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti soggetti incorporati. ..La fusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.” (Cass, S.U. n.
21970/2021; Cass.. 29221/23).
Ne consegue che, una volta determinatasi l'estinzione del è Controparte_2 Controparte_1 subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporata, di guisa che correttamente il primo decidente ha statuito nei confronti della medesima,
a prescindere dalla costituzione in giudizio.
§
4. Sgomberato il campo dalle questioni preliminari , può passarsi all'esame di merito e, segnatamente, all'esame del primo motivo di gravame, con cui l'appellante lamenta la contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado dichiarato la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, in conseguenza dell'omessa precisazione degli elementi costitutivi della domanda nonché del difetto di allegazione e di prova. Osserva, in proposito, che nell'atto di citazione, aveva allegato di essere creditore del CP_2
, per avere pagato indebitamente interessi debitori anatocistici, capitalizzati trimestralmente
[...] in violazione dell'art. 1283 c.c., ed eccepito la nullità della clausola contrattuale, che prevedeva siffatta capitalizzazione trimestrale, poiché basata su un uso negoziale, con conseguente automatica sostituzione ex art. 1339 c.c.
In ragione di tale doglianza, aveva chiesto che gli interessi fossero calcolati “ in ragione di anno in virtù dell'art. 1857, che esclude l'applicabilità del calcolo semestrale previsto dall'art. 1831
c.c.“ e che , conseguentemente, fosse accertato il proprio diritto alla restituzione dell'importo di
€. 5.000,00.
Avea, quindi, formulato le seguenti domande:
“1) Dichiarare l'illegittimità della determinazione degli interessi convenzionali di mora anatocistici e, conseguentemente, delle commissioni di massimo scoperto così come applicati dalla banca e dichiarare pertanto la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1339 e 1419 c.c. in relazione all'art. 1283 c.c. 2) Rideterminare gli interessi ai sensi dell'art. 1283, con condanna alla restituzione della somma non dovuta, salvo compensazione per il credito vantato dalla banca se esistente, oltre interessi legali fino al soddisfo per quanto indebitamente trattenuto”
Assume che , pertanto, sulla scorta delle domande avanzate, l'oggetto del giudizio aveva, sin dal momento della sua instaurazione, una chiara definizione, ponendo la difesa avversaria nelle condizioni di apprestare un'adeguata e puntuale difesa.
Tale circostanza, del resto – prosegue l'appellante - risultava confermata e provata anche dal conferimento dell'incarico al c.t.u, che era riuscito agevolmente a ricostruire i movimenti bancari e le illegittime richieste di interessi perpetrate nel tempo dall'istituto bancario, accertando in favore di esso correntista:
- un saldo di € 11.262,60 , ottenuto escludendo la capitalizzazione degli interessi debitori, e calcolando gli interessi creditori al tasso legale;
-una differenza di € 10.885,12, escludendo la capitalizzazione degli interessi debitori, senza il calcolo degli interessi creditori;
- una differenza di € 7.365,65, escludendo la capitalizzazione degli interessi debitori ed applicando quella annua.
In punto di onere probatorio, l'appellante sottolinea di aver fornito l'insieme degli estratti conto di tutti movimenti bancari ( estratti dei movimenti bancari dal 30.12.1993 al 31.03.2004), da cui era emerso il criterio di calcolo adottato dalla banca, ovvero la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché le somme indebitamente percepite e trattenute.
Chiede, dunque, che, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuto sufficientemente determinato tanto il petitum che la causa petendi del giudizio, venga dichiarata la nullità delle clausole contrattuali del contratto di c/c che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione della norma di cui all'art. 1283 c.c., con condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a titolo di interessi anatocistici, oltre interessi legali fino al soddisfo.
§
Il motivo è fondato.
La nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c.., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda (vedasi Cass. SS.UU. 22.05.2012, n. 8077).
Dunque, allorquando l'attore, nell'atto di citazione, abbia delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare, abbia specificato senza incertezze – se non marginali o, comunque, superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo – sia il petitum sia la causa petendi della formulata domanda non potrà essere dichiarata la nullità dell'atto.
Invero, secondo il granitico insegnamento, più volte condiviso dal Supremo Consesso (cfr. Cass.
Civ. n. 1681/2015): “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione
e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al Giudice l'immediata contezza del thema decidendum); con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”.
Donde, in materia di contenzioso bancario, si è tratta la conseguenza che l'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente non è affetto da nullità per vizio del petitum se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto la revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per l'individuazione della domanda l'indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile (Cfr. Cass. Civ. n. 17023 del 2003; Cass. Civ. n. 14676 del 2007).
In tema, inoltre, è stato evidenziato (Cass. Civ. n. 22371/2017) che: “l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”.
Occorre, altresì, precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate e chiare nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.
Applicando i suddetti principi di portata generale alle controversie in materia bancaria, si può affermare che la domanda di ripetizione dell'indebito o di rideterminazione del saldo del c/corrente non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c., anche se priva dell'indicazione dei singoli addebiti illegittimi, qualora, come nella specie, siano stati specificamente indicati i rapporti in essere e la domanda si riferisca a tutti gli addebiti conseguenti all'applicazione di clausole censurate come nulle, in tutto il periodo della sua durata, risultando sufficientemente specificati gli elementi idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte e ad esercitare su di esse le proprie difese.
L'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati gli addebiti e della natura illegittima di questi è dunque idonea a rendere la Banca edotta della pretesa azionata e ad escludere la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, soprattutto in considerazione della circostanza che la banca, operatore qualificato, è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate sul c/corrente, gli addebiti da essa effettuati, in applicazione delle clausole di cui viene domandata la nullità.
Il correntista, ai fini della corretta delimitazione del petitum e della causa petendi ha solo l'onere di allegare la mancanza totale della pattuizione scritta o la nullità della singola condizione contrattuale, cioè il titolo in forza del quale è stato eseguito l'addebito illegittimo, ma non anche quello d'indicare, come erroneamente sostenuto da il singolo addebito illegittimo Controparte_1
e men che meno la natura non solutoria della rimessa, né la data del pagamento, né la somma finale che dovrebbe discendere dall'esatto ricalcolo del conto. Ciò per l'intuitiva considerazione che, come la banca non è tenuta ad indicare le rimesse solutorie, nel caso in cui sollevi l'eccezione di prescrizione, analogamente il correntista non è tenuto ad indicare i singoli addebiti asseritamente illegittimi in caso di domanda di accertamento o ripetizione sulla base delle illegittime condizioni applicate.
Dunque, anche il diritto di difesa del convenuto istituto bancario non può dirsi leso poiché esso poteva e doveva difendersi sulla liceità delle clausole applicate e non già sui singoli addebiti che ha effettuato in ragione delle dette clausole.
Orbene, nella fattispecie de qua, come è possibile verificare già dalla lettura dell'atto di citazione,
l'originario attore:
- ha individuato il rapporto intrattenuto personalmente con la banca convenuta, affermando di aver intrattenuto con Sicilcassa S.p.a., agenzia di Patti, il rapporto di conto corrente n.
1841.410.3335.83;
- ha ben delineato l'oggetto del giudizio e la causa petendi , deducendo che la convenuta nel corso rapporto aveva posto in essere un comportamento palesemente illegittimo in danno del cliente, applicando la clausola contrattuale che prevedeva la capitalizzazione trimestralmente gli interessi debitori, in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- ha dedotto di aver ricevuto una lettera dall'istituto bancario convenuto per il tramite della quale veniva invitato a rientrare dalla scopertura di € 8.806,92, a fronte di un limite pattuito di € 7.747,00;
- ha dedotto di vantare il diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla banca per un importo non inferiore ad € 5.000,00, chiedendo che venisse disposta CTU contabile al fine di accertare con precisione la somma, anche minore o maggiore, indebitamente incamerata dalla banca.
Deve, allora, ritenersi che l' abbia allegato in maniera sufficientemente specifica i fatti Pt_1 posti a fondamento della domanda ed il petitum, attraverso l'indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e la richiesta di restituzione in riferimento ad un determinato conto corrente e ad un tempo determinato .
A ciò si aggiunga che la stessa parte attrice ha prodotto, in via istruttoria, buona parte degli estratti conto trimestrali relativi al rapporto, e precisamente quelli specificamente elencati nell'atto di citazione di primo grado.
In forza delle superiori argomentazioni, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante di prime cure, deve escldersi che la domanda di ripetizione dell'indebito sia affetta da nullità per indeterminatezza del petitum e/o della causa petendi.
Va, altresì, osservato, in punto di diritto, che secondo il più risalente orientamento giurisprudenziale in tema di onere probatorio, nei rapporti di conto corrente bancario il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida “causa debendi” ed è, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (cfr.
Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 30822 del 28.11.2018, v. anche Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 24948 del
23.10.2017).
Né il correntista può, con riguardo al contratto di conto corrente, invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (in tal senso Cass. Civ. sez. VI, sent. n. 33009 del
13.12.2019).
Dai suddetti consolidati principi di matrice giurisprudenziale deriva che, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, grava sulla parte attrice l'onere di produrre in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di poter quantificare l'indebito versato.
Secondo il suddetto orientamento della Suprema Corte, tale onere probatorio grava sul correntista
(e/o sul fideiussore suo garante) - attore non soltanto nel caso in cui esso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente prestate dalla banca, ma anche nel caso in cui promuova un'azione di accertamento negativo del preteso credito fatto valere nei suoi confronti dall'istituto di credito.
In altri termini, ai sensi dell'art. 2967 c.c., il correntista che intende agire in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità delle operazioni contestate e la conseguente rideterminazione del saldo, è tenuto ad allegare e provare i fatti sui cui si fonda la domanda.
A tal fine, laddove (come nell'odierna vicenda processuale) sia dedotta l'illegittimità delle clausole originariamente convenute, è necessario che l'attore produca: il contratto di conto corrente, il quale costituisce la base normativa regolamentatrice dei rapporti tra le parti nonché gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale d'interesse per l'oggetto della domanda così da riscostruire complessivamente ed analiticamente i rapporti di dare-avere in modo oggettivo e permettere al giudicante di verificare l'effettiva sussistenza o meno del fondamento delle pretese e di accertare nullità e/o addebiti non dovuti o altre irregolarità/illegittimità nell'esecuzione degli obblighi e diritti vicendevoli.
Tuttavia, secondo una più recente evoluzione giurisprudenziale, poiché l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.
È stato, in proposito, precisato che, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, “esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e
2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n.
23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023;
Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020)”. (Cass. civ. n. 14074/2018; Cass. civ.n
.11543/2019; Cass. civ. n. 18560/2024
Inoltre, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, il giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio
Pertanto, “nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni
o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti” (Così: Cass. Civ. sezione 1, Ordinanza n. 37800 del 27.12.2022. Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
Ne consegue che ove gli estratti conto bancari prodotti , pur non essendo prodotti integralmente, siano, comunque, idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatesi da un certo periodo in poi e fino all'estinzione del rapporto (rimanendo per es. sprovvisto di documentazione solo il periodo iniziale o quello finale), la domanda di ripetizione dell'indebito è accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prenda come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi, il saldo debitore del primo estratto conto disponibile.
È ovvio che l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote comunque sul cliente, gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti, in quanto, a quel punto, si comincia volta a volta dal “saldo a debito”, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti oppure, ove lo deduca la stessa banca, si potrà partire dal c.d. “saldo zero”.
Facendo applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, deve, pertanto, ritenersi che la documentazione prodotta dall'originario attore, seppur parziale, non comporta il mancato assolvimento dell'onere probatorio ma unicamente la necessità di ricostruzione del rapporto stesso e di accertamento di eventuali indebiti circoscritti al periodo documentato dalla parte.
Ne discende che, anche la valutazione del primo decidente circa la natura esplorativa della consulenza tecnica d'ufficio assunta in prime cure - seppur oggi non rinvenuta agli atti di causa – merita di essere emendata.
E' vero che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio.
In particolare, afferma la Corte di legittimità che: “Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”
(Cfr. ex multis Cass. civ., n. 31886 del 06.12.2019; Cass. Civ. Sez. III, n. 26048 del 07.09.2023).
Tuttavia, nel caso de quo, come sopra specificato, l'onere allegatorio e probatorio incombente sull'attore è stato assolto in maniera più che sufficiente, stante la produzione documentale e la specifica indicazione delle clausole contrattuali, di cui si contestava la legittimità a supporto della domanda di ripetizione delle somme indebitamente percepite da odierna Controparte_2
Controparte_1
§
In virtù della necessaria riforma dell'impugnata declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ritiene il Collegio di dover procedere all'esame di merito delle domande di parte appellante, precedentemente articolate in primo grado e ribadite in grado di appello.
In particolare, l'appellante ribadisce la nullità della clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Sul punto, deve osservarsi che, secondo l'orientamento formatosi a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 425 del 2000 - che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D. Lgs. n. 342 del 1999, l'art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia, fino all'entrata in vigore della Delibera CICR di cui al medesimo art. 25, comma 2, delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza - siffatte clausole sono disciplinate , secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo , dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare sempre nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo
(Cass. Civ. SS. UU. 4 novembre 2004, n. 21095).
In particolare, per effetto di tale pronuncia, le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR sono radicalmente nulle con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 , teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate , sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi ,è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. Civ. n. 9140/2020).
È vero che la pronuncia di incostituzionalità ha riguardato esclusivamente la validazione delle clausole anatocistiche inserite nei vecchi contratti e non ha interessato il procedimento di loro adeguamento al nuovo regime.
Nondimeno il descritto meccanismo di traghettamento dei contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della delibera si collocava in un contesto giuridico in cui la capitalizzazione era da ritenere legittima per effetto della sanatoria introdotta dall'art. 25 cit.. Una volta affermatane la nullità, invece, il criterio posto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della delibera, “che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25 comma 2 d.lgs. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici è necessario addivenire ad una nuova pattuizione” (Cass. Civ. cit.).
In definitiva tanto nell'ipotesi di stipula di un contratto che le parti intendano munire di clausola anatocistica, tanto in quella in cui le parti vogliano inserire siffatta clausola in un vecchio contratto
è necessario che il correntista esprima la propria volontà.
Accertata, dunque, l'assoluta invalidità dell'anatocismo applicato dalla banca ai rapporti di conto corrente in oggetto, all'accertamento della nullità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi a debito deve seguire l'esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (sia trimestrale, che semestrale, che annuale), in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui al noto arresto delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale: “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn.
24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
L'accoglimento della doglianza relativa all'accertamento della nullità della clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, non può automaticamente tradursi nella valutazione di fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, con la quale l'appellante ha ribadito il proprio diritto alla restituzione delle somme indebitamente incamerate dalla banca nel corso del rapporto di c/c.
Tale domanda, infatti, deve confrontarsi con l'eccezione di prescrizione di tutte le rimesse eventualmente ritenute indebite, che il primo decidente ha ritenuto sottratta all'esame giudiziale in applicazione del principio della “ragione più liquida”.
Si ritiene, dunque, a tal punto procedere con l'esame di detta eccezione, ribadita dalle appellate, al fine di valutare entro quali limiti le poste addebitate dalla banca possano costituire oggetto di ripetizione.
Ebbene, costituisce ormai jus receptum il principio secondo il quale per individuare il dies ad quem di decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca – il quale lamenti l'illegittimità delle appostazioni operate sul conto corrente dall'istituto di credito – occorre indagare la natura dei versamenti da costui effettuati, al fine di verificarne la funzione (se, cioè, solutoria ovvero ripristinatoria della provvista).
Segnatamente, la distinzione, nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebito in materia di contratti bancari, tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista si deve alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno affrontato il problema della decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione d'indebito affermando (sentenza n. 24418/2010) che detta azione: “è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del 'solvens' con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell''accipiens”.
In tema, è possibile affermare che costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato.
A fronte, invece, di rimesse cd. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non "scoperto" ma solo
"passivo" – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento.
“Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art.
2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece, - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti”( (cfr. Cass. civ., n. 20455/2023).
Ora, stanti i già richiamati principi in tema di onere probatorio, il correntista che abbia agito in ripetizione, di contro, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, ha l'onere di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi – eventualmente a suo vantaggio – le rimesse operate sul conto corrente come meramente ripristinatorie della disponibilità accordata (cfr. Cass. civ., n. 1388/2022 Cass. Civ. n. 31927/2019; Cass. Civ. n.
2660/2019; Cass. Civ. n. 27704/2018).
Nell'odierna vicenda processuale, già dall'analisi dell'atto introduttivo di primo grado è agevole notare che l'attore ha allegato che il c/c numerato 1841.410.3335.83 era affidato per un importo di
€ 7.747,00.
Dalla produzione dell'allora attrice risulta inequivocabilmente la concessione di un fido in favore della società correntista, poi revocato con la missiva del 06.07.2004. Dunque, sulla base della valutazione delle emergenze istruttorie, in applicazione del principio di non contestazione, si può concludere che il conto in questione era "affidato".
Relativamente a detto rapporto, occorrerà quindi verificare se tutti gli addebiti siano stati apposti entro il fido ab origine concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) o se vi sia stato uno sconfinamento rispetto ad esso, al fine di qualificarne le rimesse come solutorie o ripristinatorie e di conseguenza accertare il dies a quo del relativo termine di prescrizione decennale.
Dunque, fissati i suddetti principi, il giudizio deve però proseguire al fine di rettificare il conto corrente depurandolo delle poste illegittimamente addebitate entro i limiti dell'intervenuta prescrizione, in ossequio alle regole sopra enunciate.
Si rende, pertanto, necessario disporre l'espletamento di c.t.u., affinché, e proceda alla rideterminazione dell'esatto rapporto dare - avere, previo accertamento dell'eventuale intervenuta prescrizione decennale delle rimesse addebitate nel rapporto di c/c; riservando ogni altra determinazione all'esito dell'accertamento peritale di cui alla separata ordinanza.
Parimenti, alla pronuncia definitiva va riservata la statuizione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 906/2022 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 840/2021 emessa dal Tribunale di Patti, in data 13.11.2021 e Parte_1 pubblicata il 16.11.2021 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 77/2005 R.G., così provvede:
1. accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara la nullità della clausola di applicazione della capitalizzazione trimestrale contenuta nel contratto di c/c oggetto di causa;
2. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per l'ulteriore corso in ordine alla rettifica del saldo del rapporto di c/c per cui processo;
3. riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino