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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nelle cause di primo grado riunite iscritte ai numeri 11286 e 16609 dell'anno 2023 R.G, discusse ex art. 281 sexies c.p.c. (rito Cartabia) all'udienza dell'8.04.2025 e vertenti
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti GIACOMO Parte_1 C.F._1
FOSCHINI e ANTONIO PENSERINO, con domicilio eletto presso gli indirizzi digitali dei suddetti difensori (del foro di Ravenna), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE (in entrambe le cause riunite)
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore (direzione regionale , rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. GRAZIELLA CASTRENZE, con domicilio eletto in Roma, VIA DOMENICO TARDINI
5 (cfr. rectius indirizzo digitale), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO-OPPOSTO (in entrambe le cause riunite)
NONCHE'
, c.f , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, via Alfredo Testoni n. 6,
Bologna, presso i cui uffici è per legge domiciliato;
CONVENUTO-OPPOSTO in RG 16609/2023
NONCHE'
c.f./ p.iva , in persona del responsabile della Controparte_4 P.IVA_3
funzione legale e contenzioso pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Lupi, giusta
1 procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva, presso il cui studio, in
Roma, via Marcantonio Bragadin n. 96, è elettivamente domiciliata.
CONVENUTA-OPPOSTA in RG 16609/2023
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono le cause riunite e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e note conclusionali autorizzate. Parte opponente aggiunge che nulla è dovuto per le spese per gratuito patrocinio di cui non risulta documentato il decreto di liquidazione in atti né comunicato all'odierna opponente;
precisa invero di aver documentato i titoli nella CP_4
procedura riunita RG 16609/2023 in uno con la comparsa costitutiva;
parte opponente in relazione alla prima causa RG 11286/2023 precisa che avrebbe rinunciato a spese compensate, attesa
l'introduzione del secondo giudizio, di più ampio respiro anche per economia processuale, benché convinto della legittimazione passiva dell' ; l' precisa di non aver accettato la CP_1 CP_1
rinuncia a spese compensate in quanto ritenuta corretta la propria difesa come espressa in comparsa costitutiva e non essendosi costituita nel giudizio riunito RG 16609/2023; in relazione alle intimazioni di pagamento sopravvenute precisa che non sono duplicazioni delle precedenti ma nei soli limiti degli importi il cui ruolo non è stato annullato” (cfr. verbale d'udienza del
08.04.2025).
FATTO
Con un primo atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento notificato alla sola
(di seguito per brevità in data 17.08.2023 ed iscritto al Controparte_5 CP_6
RG 11286/2023, la sig.ra ha contestato il diritto del creditore opposto di procedere Pt_1
esecutivamente in forza dei ruoli sottesi alle due cartelle opposte (n. 093 2022 0001040323000 e n.
093 2022 009039838000), chiedendo di “dichiarare che Agenzia delle Entrate e Riscossioni e per esso l'Agente Esattoriale della Provincia di Ravenna non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite”.
Le cartelle contestate hanno ad oggetto il recupero di spese di giustizia così indicate:
a) cartella esattoriale n. 093 2022 0001040323000 dell'importo di euro 23.660,39, ruolo n.2021/003459 reso esecutivo in data 15.10.2021 ha origine dalla nota A n. 3883/2021 della
Corte di Appello di Bologna volta al recupero delle spese di giustizia conseguenziali alla sentenza penale n. 6213 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 13 dicembre 2016;
b) cartella esattoriale n. 093 2022 00090398 38 000 dell'importo di euro 8.211,93 oltre diritti di notifica (€ 5,88), ruolo n. 2022/003273, reso esecutivo il 17.10.2022, ha origine dalla nota B n. 3919/2022 della Corte d'Appello di Bologna volta al recupero del compenso
2 dovuto al difensore delle parti civili, cui è seguito l'apertura della partita di credito n.
4017/2022 da parte di Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto che le sopracitate spese, genericamente indicate nelle cartelle opposte, non le sono addebitabili in base al tenore della sentenza della Corte di Appello (che ha revocato tutte le statuizioni civili) ed in quanto vertenti su fasi processuali in cui la stessa non rivestiva la qualità di indagata/imputata.
In dettaglio, nella prospettazione di parte opponente, “ciò che si contesta non è la sentenza” (n.
6213 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 13 dicembre 2016 di parziale riforma della sentenza di primo grado) “quanto i calcoli effettuati dal Cancelliere presso la Corte d'Appello.
L'Ente creditore ha inteso addebitare alla signora l'intero monte delle spese Parte_1
processuali relativo al giudizio penale di primo grado che comprendono il costo per intercettazioni ambientali e perizie alle quali è stata affatto estranea”.
Si è costituito l'agente della riscossione opposto, eccependo preliminarmente la tardività della costituzione dell'attore (oltre 10 giorni;
notifica dell'atto di citazione il 17.08.2023, costituzione il 6.09.2023) con asserita conseguente cancellazione della causa dal ruolo nonché la carenza di legittimazione passiva.
A tal ultimo riguardo, ha assunto che: venendo in contestazione il merito delle cartelle CP_6
ovvero i ruoli iscritti da in nome e per conto del Ministero di Giustizia- Controparte_4
Corte di Appello di Bologna per recupero somme relative ad atti giudiziari, unico legittimato passivo sulle questioni sollevate sarebbe l'Ente impositore, non anche l'agente di riscossione
“mero esecutore/incaricato della riscossione”.
Sulla base, pertanto, delle suesposte osservazioni ed eccezioni, ha insistito “nella CP_6
richiesta di declaratoria di illegittimità della domanda avversa, come formulata negli esclusivi confronti dello scrivente Agente della Riscossione, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite”.
Solo in via subordinata, “qualora non dovesse disporsi la declaratoria di illegittimità della domanda avversa come formulata negli esclusivi confronti dell' ”, Controparte_7
l'agente della riscossione ha formulato domanda di chiamata in causa dell'ente impositore
Corte di Appello di Bologna - Ufficio Recupero Crediti, in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t. e/o in luogo dello stesso di in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., al fine “di essere garantito e manlevato dal nominato Ente impositore da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite”.
3 ha, quindi, concluso, chiedendo: “in via preliminare: disporre la cancellazione della CP_6
causa dal ruolo per i motivi meglio indicati in narrativa;
in via principale: accertare e dichiarare la carenza assoluta di legittimazione passiva di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. e per l'effetto disporre l'estromissione della stessa dal giudizio con conseguente rigetto della domanda attorea;
in via subordinata: accertare e dichiarare la carenza assoluta di legittimazione passiva di , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. e previa integrazione del contraddittorio e/o autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente creditore Controparte_8
Bologna - Ufficio Recupero Crediti, in persona del legale rappresentante p.t. e/o in
[...]
luogo dello stesso di in persona del legale rappresentante p.t.., Controparte_4
rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, quantomeno con riferimento all'Agente della Riscossione, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la legittimità ed efficacia della cartella di pagamento n. 0932022009039838000 e della cartella di pagamento n. 09320220001040323000, unitamente ai sottesi ruoli;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
vittoria di spese”.
Nelle more della prima udienza ex art. 183 c.p.c., l'opponente, alla luce delle eccezioni preliminari svolte da (e come precisato successivamente a verbale “per esigenze di CP_6 speditezza ed economicità”), ha notificato in data 11.12.2023 un ulteriore atto di citazione in opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. avverso le medesime cartelle e con i medesimi petitum e causa petendi, convenendo però in giudizio, oltre ad anche il CP_6 [...]
di Appello di Bologna ed (come da Controparte_9 Controparte_4
subordinata richiesta di chiamata in causa dei terzi da parte di . CP_6
La causa così originatasi, iscritta in data 16.12.2023 al RG 16609/2023 è stata riunita alla prima con ordinanza dell'11.12.2024.
In quest'ultima causa non risulta formalmente costituita l' , Controparte_5
dichiarata contumace con ordinanza del 28.11.2024 (ante riunione).
Si sono, invece, costituiti in giudizio e Ministero di Giustizia, depositando Controparte_4 documentazione a supporto dell'iscrizione a ruolo delle somme per spese di giustizia indicate nelle cartelle opposte e chiedendo, dunque, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Quindi, le cause riunite in epigrafe, istruite documentalmente, all'udienza dell'8.04.2025
(frattanto mutato il GI) , sono state discusse oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e, sulle
4 conclusioni in epigrafe trascritte, decise con deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto (o equivalente a cartella esattoriale) per motivi inerenti il credito azionato (dunque per motivi di opposizione preventiva all'esecuzione) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Sempre in limine, giova rammentare che “la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia derivanti da una condanna emessa in sede penale, non presuppone la notificazione del titolo esecutivo, ma deve contenere l'indicazione comprensibile della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l'importo preteso a tale titolo; essa non deve invece necessariamente indicare le specifiche modalità con cui è avvenuta l'attività di
“autoliquidazione” di dette spese, in via amministrativa, da parte dell'ente creditore, attraverso
l'attività dei funzionari e degli organi competenti, ai sensi degli artt. 211 o 227- bis e ter del
T.U.S.G., nella formulazione temporalmente vigente (cfr. Cass., 30/01/2019, n. 2553); correlativamente, il debitore potrà, in sede di opposizione all'esecuzione, contestare la suddetta
“autoliquidazione” delle spese in via amministrativa e potrà farlo anche limitandosi ad affermare
(purché lo faccia senza mettere direttamente in discussione il contenuto e la portata della decisione di condanna pronunciata dal giudice penale) che l'importo preteso sulla base della stessa condanna penale è stato liquidato in misura eccessiva, senza a sua volta dover necessariamente specificare in dettaglio le ragioni di tale eccessività, non essendo logicamente possibile pretendere in sede di opposizione a una cartella di pagamento che indichi il solo importo richiesto per spese di giustizia e non le modalità della relativa liquidazione, una dettagliata
5 specificazione delle contestazioni relative proprio alle – non indicate – modalità della suddetta liquidazione;
- nel giudizio di opposizione, sarà onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione, laddove l'ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest'ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'“an”, ma contestabile nel “quantum”, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo compiuto e comprensibile i presupposti e le modalità dell'autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate ai reati come sopra detto in rilievo;
il debitore opponente, a questo punto, in relazione alle allegazioni e alla documentazione prodotta dall'ente creditore, potrà dettagliare le proprie contestazioni, senza che in tal modo si possa ritenere ampliato l'oggetto della domanda iniziale” (come di recente ribadito da Cass. ord. n. 14082 del 22/05/2023).
2- Giudizio di opposizione RG 11286/2023. Eccezioni dell' . Controparte_1
Tanto chiarito, l'identità di petitum e causa petendi dei motivi di opposizione impone la trattazione unitaria dei due giudizi nel merito (assorbita la 'subordinata' chiamata in causa dei terzi da parte dell' dalla estensione del contraddittorio attuata direttamente dall'opponente CP_6
nel giudizio riunito).
Occorre, tuttavia, esaminare in relazione al giudizio RG 11286/2023 le eccezioni sollevate da al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità della prima opposizione, come CP_6
proposta, ai fini della condanna della controparte alle spese di lite (rifiutata la proposta dell'opponente, reiterata anche a verbale dell'udienza del 8.04.2025 sopra trascritto, di estinzione del primo giudizio con rinuncia agli atti e correlata accettazione, a spese compensate).
Ciò precisato, ritiene l'adito Tribunale che tanto l'istanza di cancellazione della causa dal ruolo quanto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, costituenti il proprium della difesa dell' (sulla cui base, dunque, quest'ultima ha ritenuto di Controparte_5
argomentare la richiesta di condanna della controparte alle spese di lite) risultano infondate.
In dettaglio, è infondata l'eccezione preliminare dell' secondo cui Controparte_10 la tardiva costituzione dell'attore, pur a fronte della costituzione tempestiva della convenuta, comporterebbe la cancellazione della causa dal ruolo.
Ed invero, come già osservato a verbale dell'udienza del 13.02.2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 171 e 307 co. 1 c.p.c., solo se “nessuna delle parti” si costituisce nei termini stabiliti può disporsi la '”cancellazione della causa dal ruolo” , mentre se una delle parti si è
6 costituita nel termine, come nella specie, indipendentemente dal contenuto della difesa (cfr. comparsa costituzione e risposta dell' del 30.10.2023, 70 giorni Controparte_5 prima dell'udienza indicata all'8.01.2024), l'altra parte può costituirsi successivamente, ferme le preclusioni per il convenuto.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' , Controparte_11
sulla cui base quest'ultimo ha insistito “nella richiesta di declaratoria di illegittimità della domanda avversa, come formulata negli esclusivi confronti dello scrivente CP_7
, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale
[...] provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite” (cfr. pag. 7 comparsa costitutiva).
E', infatti, principio ormai pacifico, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni c.d. recuperatorie in senso stretto e della peculiare disciplina delle opposizioni in materia di crediti previdenziali, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte sempre nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva (vale, sul punto, il generale principio di scissione tra titolarità del diritto di credito e titolarità dell'azione esecutiva;
Cassazione civile n. 3870/2024).
Già Cass., Sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio 2008, n. 476; 30 giugno 2009, n. 15310; 15 giugno 2011, n. 13082), ha chiarito, in materia tributaria, che “anche nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale … contestandone il merito” e la legittimazione passiva (sostanziale) spetti all'ente titolare del credito e non al concessionario in ogni caso rimane in capo a quest'ultimo la legittimazione passiva processuale, di tal chè “se destinatario dell'impugnazione, incombe su di lui - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente”; la richiamata decisione precisa che “se l'azione dell'opponente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: «l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio... in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio
7 necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra
l'esattore e l'ente impositore».
La partecipazione alla lite dell'ente impositore deve, dunque, essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 tra i due, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito (Cass. 26 maggio 2021, n. 14566).
Le argomentazioni che precedono, sviluppatesi nelle controversie tributarie, sono state poi ribadite dalla giurisprudenza di legittimità in tutti i casi di opposizione all'esecuzione a cartella esattoriale per crediti non tributari, ad eccezione dei crediti previdenziali (per i quali opera la disciplina speciale di cui all'art. 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).
Sull'operatività dell'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, si fonda, infatti, anche la giurisprudenza della Seconda sezione civile della Corte di cassazione in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex l. 24 novembre 1981, n. 689, la quale afferma che lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene
l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016, n. 2016, e, in precedenza, 7 agosto 2003, n.
11926; 18 giugno 2002, n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013, n.
12385; 29 gennaio 2014, n. 1985).
Nelle sentenze da ultimo citate, poi, il rapporto processuale è ricostruito in termini di litisconsorzio necessario con l'ente impositore solo nel caso di opposizioni c.d. 'recuperatorie' (così Cass. 21 maggio 2013, n. 12385: «Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale»).
In tal senso, la Suprema Corte con ordinanza n. 3870/2024 (in termini Sentenza n. 25272 del 2024) ha da ultimo ribadito che:
- “nelle opposizioni esecutive riconducibili nell'àmbito dell'art. 615 cod. proc. civ., il principio generale è quello dettato dal citato art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999: norma che onera l'agente della riscossione, nelle liti che «non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti
8 esecutivi» di chiamare in causa l'ente creditore interessato, sotto pena di rispondere delle conseguenze della lite;
- “da questa disposizione – dettata per agevolare l'esercizio del diritto di difesa del debitore, con
l'individuazione sicura dell'agente della riscossione quale soggetto da convenire in giudizio – si inferisce che la opposizione esecutiva può, ben legittimamente, svolgersi senza la partecipazione dell'ente creditore, il quale, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessario, ma di eventuale chiamato in causa”;
- “tanto non impedisce al debitore che proponga una opposizione esecutiva in seno ad una procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, di evocare in giudizio, oltre l'agente della riscossione, anche l'ente creditore: ma con l'unico effetto di rendere superflua la chiamata ad opera dell'agente della riscossione, non di ingenerare un (invero inesistente) litisconsorzio necessario;
- laddove, infine, venga evocato in giudizio soltanto l'ente creditore, soggetto privo di legittimazione (processuale) passiva, senza la contestuale evocazione dell'agente della riscossione, legittimato necessario unico ed effettivo, la conseguenza è l'inammissibilità della domanda, non sussistendo i presupposti per l'emissione di un ordine giudiziale ex art. 102 cod. proc. civ”
(ribadisce la legittimazione passiva di , nella qualità di ente da cui Controparte_1 promana l'atto di riscossione opposto, in tema di opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia, ex multis Cass. n. 31774 del 15/11/2023).
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal convenuto opposto e conseguente soccombenza in parte qua. CP_6
3- Nel merito dei motivi di opposizione delle due cause riunite.
Passando, quindi, al merito dei motivi di opposizione delle cause riunite in epigrafe, la domanda, da qualificarsi come opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini e limiti di seguito indicati.
Richiamati i principi giurisprudenziali sopra compendiati in limine, ritiene l'adito Giudice che, a fronte della contestazione, da parte opponente, della non debenza delle spese di giustizia come riportate nella “autoliquidazione” in via amministrativa effettuata dalla cancelleria della Corte di
Appello di Bologna sulla base della sentenza penale della Corte di Appello del 2016 citata, risulta adempiuto solo in parte l'onere del creditore opposto di “specificare in modo compiuto e comprensibile i presupposti e le modalità dell'autoliquidazione effettuata in via amministrativa” nonché di “documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente” (Cass. ord. n. 14082 del 22/05/2023 cit).
9 In dettaglio, parte opponente ha assunto, in atto di citazione, l'insussistenza del credito sotteso alle due cartelle esattoriali opposte, in quanto spese non riconducibili/addebitabili alla imputata
(ma semmai ad altri cooindagati o coimputati, senza vincolo di solidarietà) sulla base Pt_1 della citata sentenza della Corte di Appello del 2016 (la quale ha espressamente “revocato” le statuizioni civili) e dunque erroneamente computate in via amministrative a suo carico.
Per contro, ed il Ministero convenuto, in relazione alla cartella di Controparte_4
pagamento n. 093 2022 0001040323000, notificata in data 06.06.2023, con sotteso ruolo ordinario n. 2021/003459, per un importo originariamente pari ad € 23.420,31, hanno osservato
(e documentato in allegato alla comparsa costitutiva) che:
- la partita di credito sottesa n. 3883/2021 è stata aperta a carico della Sig.ra in Pt_1
conseguenza della sentenza di condanna n. 6213/2016 resa dalla Corte di Appello di
Bologna nel giudizio RGA 4477/2015 – RGNR 6147/2010, divenuta irrevocabile in data
01/02/2018;
- detta partita di credito n. 3883/2021 traeva origine dalla Nota A n. 4438/2024 (cfr. doc. 1 fascicolo di ) trasmessa dalla Corte di Appello di Bologna ad Controparte_4
per il recupero delle seguenti somme: € 300,00 a titolo di multa ( Controparte_4
importo parzialmente annullato a seguito della concessione della sospensione condizionale delle pena ex art. 163 c.p.p.), € 150,00 a titolo di spese recuperabili in misura fissa;
€ 23.270,31 a titolo di recupero delle spese di giustizia così ripartite: €
775,72 relativi alla consulenza tecnica, € 20.160,00 per spese straordinarie come definite nei fogli notizia ed € 2.334,59 relativi alla difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
A seguito della notificazione dell'atto di citazione in opposizione da parte della Sig.ra l'Ente creditore, esperiti ulteriori approfondimenti e preso atto della condivisione Pt_1
della fase delle indagini preliminari, da parte della opponente, con altre coimputate, trasmetteva la nota B n. 8557/2023 (cfr. doc. A sopravvenuto) contenente la richiesta di annullamento parziale della partita di credito n. 3883/2021 per l'importo totale di €
16.001,80; inoltre, acquisite ulteriori informazioni dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Ravenna [quanto alla non riferibilità degli importi riportati nel foglio notizie per consulenza tecnica (€ 775,72) e spese straordinarie (€ 20.160,00) alla Sig.ra non Pt_1
ancora indagata in detta fase procedimentale] provvedeva a richiedere un ulteriore parziale annullamento, per € 5.233,92, della partita di credito n. 3883/2021 mediante la trasmissione della Nota B n. 3168/2024 (cfr. doc. B sopravvenuto di cui si chiede l'autorizzazione al deposito).
10 L'importo complessivamente annullato sulla partita di credito citata (con correlati sgravi delle cartelle) ammonta ad un totale di € 21.235,73, così residuando la somma di € 1.717,00 di cui:
- € 150,00 a titolo di spese recuperabili in misura fissa;
- € 2.334,59 per il pagamento della difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, detratto il pagamento effettuato dalla Sig.ra in data 30/04/2024 per Pt_1
l'importo di € 767,58 (doc. 1 allegato alla comparsa costitutiva di ). Controparte_4
Sulla base del suddetto credito residuo risulta notificata, nelle more del presente giudizio, come allegato dalle parti, nuova cartella di pagamento dell'importo di € 1.717,00 e pende pignoramento esattoriale.
Quanto alla cartella di pagamento n. 093 2022 009039838000, notificata in data 06.06.2023, il credito di cui al sotteso ruolo pari ad €. 8.211,93 è invece riferito alla nota B n. 3919/2022 (doc.
4) con cui la Corte di Appello di Bologna ha chiesto il recupero del compenso del difensore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato (cui seguiva l'apertura, da parte di
[...]
della partita di credito n. 4017/2022 -doc. 5 – con data di iscrizione 11/10/2022 Controparte_4
e data di prescrizione 01/02/2028 per un importo di € 8.211,93).
A fronte dei chiarimenti di cui sopra, parte opponente nelle note conclusionali autorizzate ha osservato che:
1) quanto al residuo credito asseritamente dovuto in relazione alla cartella n. 093 2022
0001040323000 la produzione documentale a supporto è tardiva e dunque inammissibile, “se
l'onere dell'esattoria e degli enti creditori è proprio quello di ^specificare in modo compiuto e comprensibile i presupposti e le modalità dell'autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti^, questo onere non è stato assolto”;
2) quanto alla cartella n. 093 2022 00090398 38 000 dell'importo di euro 8.211,93 (rectius €
8217,81 comprese spese di notifica), l'opponente ha già tempestivamente eccepito con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. la carenza di documentazione (cfr. sul punto memoria ex art. 171 ter depositata nel giudizio riunito, laddove l'opponente osserva che “l'attrice non è in possesso né del decreto di liquidazione delle spese e dei compensi (sicché è virtualmente ancora in termini per presentare opposizione ex art. 170 d.p.r. 115 del 2002) che non le è mai stato notificato e neppure versato in atti”).
Tanto premesso, deve anzitutto darsi atto della riconosciuta non debenza delle somme intimate con la cartella di pagamento opposta n. 093 2022 0001040323000 relativamente all'importo di €
21.235,73 per spese processuali non riferibili all'odierna opponente, come riconosciuto dall'ente
11 impositore a seguito di approfondimenti scaturiti dalle contestazioni sollevate nel presente giudizio.
Effettuato, opportunamente, lo sgravio in parte qua, ritiene l'adito Tribunale che meriti parziale accoglimento la residua contestazione di parte opponente (già vittoriosa, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, quanto all'importo annullato in autotutela ) sulla non debenza anche del residuo importo per recupero spese legali liquidate a favore delle parti civili ammesse al p.s.s..
In dettaglio, ferma la sussistenza del credito di € 150,00 a titolo di spese recuperabili in misura fissa (voce non contestata), quanto al residuo importo a titolo di rimborso spese legali anticipate dall'Erario per la difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato (totale €
2.334,59 detratto il pagamento effettuato dalla Sig.ra in data 30/04/2024 per l'importo di Pt_1
€ 767,58) non risulta tempestivamente documentato il relativo titolo.
L'ente creditore opposto, infatti, ha documentato (cfr. rectius doc. 1 allegato alla comparsa costitutiva di ) per estratto la sentenza della Cassazione che, su ricorso delle Controparte_4 parti civili, con sentenza dell'1.02.2018, divenuta irrevocabile l'1.02.2018, “fermi gli effetti penali, ha annullato la sentenza impugnata quanto al ricorso della parte civile”, rinviando al giudice competente in grado di appello a norma dell'art. 622 c.p.c.; tuttavia il decreto di liquidazione delle spese legali a favore delle parti civili a fondamento della pretesa recuperatoria in esame non risulta prodotto (cfr. doc. 1 e 2, il foglio notizie R REG SPESE 1219/2018 mod A del 15.05.2018 lo richiama come 'allegato', ma non risulta prodotto, anche ai fini della verifica del contenuto e attestazione di avvenuta definitività).
Conseguentemente non risulta fornita, in parte qua, la prova, della quale era onerato il creditore opposto, della debenza delle somme richieste a detto titolo e deve acclararsi l'illegittimità della cartella di pagamento opposta, per insussistenza del credito in parte qua, ad eccezione dell'importo in misura fissa di € 150,00.
Per converso, l'opposizione non merita accoglimento e và, dunque, rigettata in relazione alla cartella di pagamento n. 09320220090398000 dell'importo di euro 8.211,93 oltre diritti di notifica (€ 5,88).
Risulta, infatti, tempestivamente documentato dalle parti opposte (cfr. doc. 10, 11 e 12 allegati alla comparsa dell'Avvocatura e doc. 4 allegato alla comparsa di ), Controparte_4 contrariamente a quanto assunto dall'opponente, il decreto di liquidazione della Corte di Appello di Bologna del 22.11.2018 n. 417/2018 R. liquidaz. di € 5628,00 oltre spese forfettarie (15%) e contributo CNPA e IVA, per un totale di € 8.211,93 in relazione alla “prestazione difensiva” dell'avv. Giulio Canobbio relativa al giudizio di cassazione che si è concluso in favore della
12 parte civile ammessa al p.s.s. ( e ) , da porre a carico di CP_12 CP_13
, quale parte soccombente nel giudizio di cassazione ed in favore dello Stato;
Parte_1
decreto notificato, alla stregua di quanto certificato in calce dal cancelliere competente, alla
Procura Generale ed al difensore dell'imputato in data 23.11.2018; divenuto esecutivo/definitivo, alla strega della certificazione di cancelleria ivi riportata, il 25.12.2018.
Nessuna contestazione nel merito della certificazione apposta dal cancelliere (in ossequio alle istruzioni ministeriali) in ordine all' intervenuta definitività del titolo risulta tempestivamente sollevata dalla parte (impregiudicata l'eventuale opposizione al suddetto decreto, in separata sede, ove si assuma viziata la notifica e dunque insussistente la definitività del decreto, come certificata ex actis).
Corollario di quanto sopra è, dunque:
- il parziale accoglimento dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 093 2022
0001040323000 con accertamento della non debenza delle somme intimate, per le causali ivi indicate, anche a seguito di sgravio parziale, ad eccezione della somma di € 150,00 e conseguente invalidità derivata delle cartelle di pagamento/intimazioni emesse nelle more del presente giudizio (e pignoramenti conseguenziali) in forza del medesimo ruolo sub iudice, eccedenti l'importo di € 150,00;
- il rigetto dell'opposizione in relazione alle somme iscritte a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 093 2022 00090398 38 000.
4- Sulle spese di lite
Valutato l'esito complessivo della lite (anche quanto al merito nel giudizio riunito, assorbente la subordinata chiamata in causa) le spese di lite del giudizio oppositivo RG 11286/2023 sono compensate per 1/3 e poste a carico dell' soccombente Controparte_1
prevalente (avuto riguardo al tenore delle eccezioni, ritenute dirimenti, sollevate), per la residua frazione di 2/3 (valore entro i limiti del parziale accoglimento dell'opposizione), con esclusione della fase istruttoria (stante la natura documentale della causa).
In relazione alla causa riunita RG 16609/2023, in ragione della parziale soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c. tra le parti e valorizzata la condotta in autotutela dell'amministrazione opposta, seppur successivamente all'introduzione del presente giudizio, le spese di lite del giudizio oppositivo sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
13 1) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. proposta da
[...]
nelle cause riunite in epigrafe, DICHIARA l'illegittimità parziale e per Pt_1
l'effetto dispone l'annullamento della cartella di pagamento opposta n. 093 2022
0001040323000 per l'importo eccedente la somma di € 150,00, accertata l'insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente per le ulteriori somme iscritte a ruolo ivi indicate a titolo di recupero spese di giustizia e correlati accessori;
2) RIGETTA l'opposizione in relazione alla cartella di pagamento n. 093 2022 00090398 38
000, per la quale risulta documentato idoneo titolo esecutivo per il recupero delle spese di giustizia a carico dell'opponente;
3) COMPENSA per 1/3 le spese di lite della causa 11286/2023, condannando l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione della residua frazione di Controparte_5
2/3, in favore della parte opponente, liquidata in € 2.265,00 (pari a 2/3 di € 3397,00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge ed € 363,30 (pari a 2/3 di € 545,00) per esborsi;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti della causa riunita RG16609/2023.
Così deciso in Bologna, in data 06/05/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nelle cause di primo grado riunite iscritte ai numeri 11286 e 16609 dell'anno 2023 R.G, discusse ex art. 281 sexies c.p.c. (rito Cartabia) all'udienza dell'8.04.2025 e vertenti
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti GIACOMO Parte_1 C.F._1
FOSCHINI e ANTONIO PENSERINO, con domicilio eletto presso gli indirizzi digitali dei suddetti difensori (del foro di Ravenna), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE (in entrambe le cause riunite)
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore (direzione regionale , rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. GRAZIELLA CASTRENZE, con domicilio eletto in Roma, VIA DOMENICO TARDINI
5 (cfr. rectius indirizzo digitale), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO-OPPOSTO (in entrambe le cause riunite)
NONCHE'
, c.f , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, via Alfredo Testoni n. 6,
Bologna, presso i cui uffici è per legge domiciliato;
CONVENUTO-OPPOSTO in RG 16609/2023
NONCHE'
c.f./ p.iva , in persona del responsabile della Controparte_4 P.IVA_3
funzione legale e contenzioso pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Lupi, giusta
1 procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva, presso il cui studio, in
Roma, via Marcantonio Bragadin n. 96, è elettivamente domiciliata.
CONVENUTA-OPPOSTA in RG 16609/2023
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: “Le parti discutono le cause riunite e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e note conclusionali autorizzate. Parte opponente aggiunge che nulla è dovuto per le spese per gratuito patrocinio di cui non risulta documentato il decreto di liquidazione in atti né comunicato all'odierna opponente;
precisa invero di aver documentato i titoli nella CP_4
procedura riunita RG 16609/2023 in uno con la comparsa costitutiva;
parte opponente in relazione alla prima causa RG 11286/2023 precisa che avrebbe rinunciato a spese compensate, attesa
l'introduzione del secondo giudizio, di più ampio respiro anche per economia processuale, benché convinto della legittimazione passiva dell' ; l' precisa di non aver accettato la CP_1 CP_1
rinuncia a spese compensate in quanto ritenuta corretta la propria difesa come espressa in comparsa costitutiva e non essendosi costituita nel giudizio riunito RG 16609/2023; in relazione alle intimazioni di pagamento sopravvenute precisa che non sono duplicazioni delle precedenti ma nei soli limiti degli importi il cui ruolo non è stato annullato” (cfr. verbale d'udienza del
08.04.2025).
FATTO
Con un primo atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento notificato alla sola
(di seguito per brevità in data 17.08.2023 ed iscritto al Controparte_5 CP_6
RG 11286/2023, la sig.ra ha contestato il diritto del creditore opposto di procedere Pt_1
esecutivamente in forza dei ruoli sottesi alle due cartelle opposte (n. 093 2022 0001040323000 e n.
093 2022 009039838000), chiedendo di “dichiarare che Agenzia delle Entrate e Riscossioni e per esso l'Agente Esattoriale della Provincia di Ravenna non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
condannare il creditore istante al pagamento delle spese di lite”.
Le cartelle contestate hanno ad oggetto il recupero di spese di giustizia così indicate:
a) cartella esattoriale n. 093 2022 0001040323000 dell'importo di euro 23.660,39, ruolo n.2021/003459 reso esecutivo in data 15.10.2021 ha origine dalla nota A n. 3883/2021 della
Corte di Appello di Bologna volta al recupero delle spese di giustizia conseguenziali alla sentenza penale n. 6213 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 13 dicembre 2016;
b) cartella esattoriale n. 093 2022 00090398 38 000 dell'importo di euro 8.211,93 oltre diritti di notifica (€ 5,88), ruolo n. 2022/003273, reso esecutivo il 17.10.2022, ha origine dalla nota B n. 3919/2022 della Corte d'Appello di Bologna volta al recupero del compenso
2 dovuto al difensore delle parti civili, cui è seguito l'apertura della partita di credito n.
4017/2022 da parte di Controparte_4
A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto che le sopracitate spese, genericamente indicate nelle cartelle opposte, non le sono addebitabili in base al tenore della sentenza della Corte di Appello (che ha revocato tutte le statuizioni civili) ed in quanto vertenti su fasi processuali in cui la stessa non rivestiva la qualità di indagata/imputata.
In dettaglio, nella prospettazione di parte opponente, “ciò che si contesta non è la sentenza” (n.
6213 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 13 dicembre 2016 di parziale riforma della sentenza di primo grado) “quanto i calcoli effettuati dal Cancelliere presso la Corte d'Appello.
L'Ente creditore ha inteso addebitare alla signora l'intero monte delle spese Parte_1
processuali relativo al giudizio penale di primo grado che comprendono il costo per intercettazioni ambientali e perizie alle quali è stata affatto estranea”.
Si è costituito l'agente della riscossione opposto, eccependo preliminarmente la tardività della costituzione dell'attore (oltre 10 giorni;
notifica dell'atto di citazione il 17.08.2023, costituzione il 6.09.2023) con asserita conseguente cancellazione della causa dal ruolo nonché la carenza di legittimazione passiva.
A tal ultimo riguardo, ha assunto che: venendo in contestazione il merito delle cartelle CP_6
ovvero i ruoli iscritti da in nome e per conto del Ministero di Giustizia- Controparte_4
Corte di Appello di Bologna per recupero somme relative ad atti giudiziari, unico legittimato passivo sulle questioni sollevate sarebbe l'Ente impositore, non anche l'agente di riscossione
“mero esecutore/incaricato della riscossione”.
Sulla base, pertanto, delle suesposte osservazioni ed eccezioni, ha insistito “nella CP_6
richiesta di declaratoria di illegittimità della domanda avversa, come formulata negli esclusivi confronti dello scrivente Agente della Riscossione, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite”.
Solo in via subordinata, “qualora non dovesse disporsi la declaratoria di illegittimità della domanda avversa come formulata negli esclusivi confronti dell' ”, Controparte_7
l'agente della riscossione ha formulato domanda di chiamata in causa dell'ente impositore
Corte di Appello di Bologna - Ufficio Recupero Crediti, in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t. e/o in luogo dello stesso di in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t., al fine “di essere garantito e manlevato dal nominato Ente impositore da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite”.
3 ha, quindi, concluso, chiedendo: “in via preliminare: disporre la cancellazione della CP_6
causa dal ruolo per i motivi meglio indicati in narrativa;
in via principale: accertare e dichiarare la carenza assoluta di legittimazione passiva di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. e per l'effetto disporre l'estromissione della stessa dal giudizio con conseguente rigetto della domanda attorea;
in via subordinata: accertare e dichiarare la carenza assoluta di legittimazione passiva di , in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t. e previa integrazione del contraddittorio e/o autorizzazione alla chiamata in causa dell'ente creditore Controparte_8
Bologna - Ufficio Recupero Crediti, in persona del legale rappresentante p.t. e/o in
[...]
luogo dello stesso di in persona del legale rappresentante p.t.., Controparte_4
rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, quantomeno con riferimento all'Agente della Riscossione, per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare la legittimità ed efficacia della cartella di pagamento n. 0932022009039838000 e della cartella di pagamento n. 09320220001040323000, unitamente ai sottesi ruoli;
nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
vittoria di spese”.
Nelle more della prima udienza ex art. 183 c.p.c., l'opponente, alla luce delle eccezioni preliminari svolte da (e come precisato successivamente a verbale “per esigenze di CP_6 speditezza ed economicità”), ha notificato in data 11.12.2023 un ulteriore atto di citazione in opposizione ex art. 615 co.1 c.p.c. avverso le medesime cartelle e con i medesimi petitum e causa petendi, convenendo però in giudizio, oltre ad anche il CP_6 [...]
di Appello di Bologna ed (come da Controparte_9 Controparte_4
subordinata richiesta di chiamata in causa dei terzi da parte di . CP_6
La causa così originatasi, iscritta in data 16.12.2023 al RG 16609/2023 è stata riunita alla prima con ordinanza dell'11.12.2024.
In quest'ultima causa non risulta formalmente costituita l' , Controparte_5
dichiarata contumace con ordinanza del 28.11.2024 (ante riunione).
Si sono, invece, costituiti in giudizio e Ministero di Giustizia, depositando Controparte_4 documentazione a supporto dell'iscrizione a ruolo delle somme per spese di giustizia indicate nelle cartelle opposte e chiedendo, dunque, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite.
Quindi, le cause riunite in epigrafe, istruite documentalmente, all'udienza dell'8.04.2025
(frattanto mutato il GI) , sono state discusse oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. e, sulle
4 conclusioni in epigrafe trascritte, decise con deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine.
Preliminarmente, giova ricordare che il giudizio di opposizione a precetto (o equivalente a cartella esattoriale) per motivi inerenti il credito azionato (dunque per motivi di opposizione preventiva all'esecuzione) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (615 comma 1 c.p.c.), e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Sempre in limine, giova rammentare che “la cartella di pagamento per il recupero di spese di giustizia derivanti da una condanna emessa in sede penale, non presuppone la notificazione del titolo esecutivo, ma deve contenere l'indicazione comprensibile della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l'importo preteso a tale titolo; essa non deve invece necessariamente indicare le specifiche modalità con cui è avvenuta l'attività di
“autoliquidazione” di dette spese, in via amministrativa, da parte dell'ente creditore, attraverso
l'attività dei funzionari e degli organi competenti, ai sensi degli artt. 211 o 227- bis e ter del
T.U.S.G., nella formulazione temporalmente vigente (cfr. Cass., 30/01/2019, n. 2553); correlativamente, il debitore potrà, in sede di opposizione all'esecuzione, contestare la suddetta
“autoliquidazione” delle spese in via amministrativa e potrà farlo anche limitandosi ad affermare
(purché lo faccia senza mettere direttamente in discussione il contenuto e la portata della decisione di condanna pronunciata dal giudice penale) che l'importo preteso sulla base della stessa condanna penale è stato liquidato in misura eccessiva, senza a sua volta dover necessariamente specificare in dettaglio le ragioni di tale eccessività, non essendo logicamente possibile pretendere in sede di opposizione a una cartella di pagamento che indichi il solo importo richiesto per spese di giustizia e non le modalità della relativa liquidazione, una dettagliata
5 specificazione delle contestazioni relative proprio alle – non indicate – modalità della suddetta liquidazione;
- nel giudizio di opposizione, sarà onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione, laddove l'ente creditore non sia parte del giudizio stesso e non sia da quest'ultimo chiamato a parteciparvi), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'“an”, ma contestabile nel “quantum”, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, non solo specificare in modo compiuto e comprensibile i presupposti e le modalità dell'autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente, anche con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate ai reati come sopra detto in rilievo;
il debitore opponente, a questo punto, in relazione alle allegazioni e alla documentazione prodotta dall'ente creditore, potrà dettagliare le proprie contestazioni, senza che in tal modo si possa ritenere ampliato l'oggetto della domanda iniziale” (come di recente ribadito da Cass. ord. n. 14082 del 22/05/2023).
2- Giudizio di opposizione RG 11286/2023. Eccezioni dell' . Controparte_1
Tanto chiarito, l'identità di petitum e causa petendi dei motivi di opposizione impone la trattazione unitaria dei due giudizi nel merito (assorbita la 'subordinata' chiamata in causa dei terzi da parte dell' dalla estensione del contraddittorio attuata direttamente dall'opponente CP_6
nel giudizio riunito).
Occorre, tuttavia, esaminare in relazione al giudizio RG 11286/2023 le eccezioni sollevate da al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità della prima opposizione, come CP_6
proposta, ai fini della condanna della controparte alle spese di lite (rifiutata la proposta dell'opponente, reiterata anche a verbale dell'udienza del 8.04.2025 sopra trascritto, di estinzione del primo giudizio con rinuncia agli atti e correlata accettazione, a spese compensate).
Ciò precisato, ritiene l'adito Tribunale che tanto l'istanza di cancellazione della causa dal ruolo quanto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, costituenti il proprium della difesa dell' (sulla cui base, dunque, quest'ultima ha ritenuto di Controparte_5
argomentare la richiesta di condanna della controparte alle spese di lite) risultano infondate.
In dettaglio, è infondata l'eccezione preliminare dell' secondo cui Controparte_10 la tardiva costituzione dell'attore, pur a fronte della costituzione tempestiva della convenuta, comporterebbe la cancellazione della causa dal ruolo.
Ed invero, come già osservato a verbale dell'udienza del 13.02.2025, ai sensi del combinato disposto degli artt. 171 e 307 co. 1 c.p.c., solo se “nessuna delle parti” si costituisce nei termini stabiliti può disporsi la '”cancellazione della causa dal ruolo” , mentre se una delle parti si è
6 costituita nel termine, come nella specie, indipendentemente dal contenuto della difesa (cfr. comparsa costituzione e risposta dell' del 30.10.2023, 70 giorni Controparte_5 prima dell'udienza indicata all'8.01.2024), l'altra parte può costituirsi successivamente, ferme le preclusioni per il convenuto.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' , Controparte_11
sulla cui base quest'ultimo ha insistito “nella richiesta di declaratoria di illegittimità della domanda avversa, come formulata negli esclusivi confronti dello scrivente CP_7
, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale
[...] provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite” (cfr. pag. 7 comparsa costitutiva).
E', infatti, principio ormai pacifico, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, e al di fuori delle ipotesi di opposizioni c.d. recuperatorie in senso stretto e della peculiare disciplina delle opposizioni in materia di crediti previdenziali, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi vanno proposte sempre nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva (vale, sul punto, il generale principio di scissione tra titolarità del diritto di credito e titolarità dell'azione esecutiva;
Cassazione civile n. 3870/2024).
Già Cass., Sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio 2008, n. 476; 30 giugno 2009, n. 15310; 15 giugno 2011, n. 13082), ha chiarito, in materia tributaria, che “anche nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale … contestandone il merito” e la legittimazione passiva (sostanziale) spetti all'ente titolare del credito e non al concessionario in ogni caso rimane in capo a quest'ultimo la legittimazione passiva processuale, di tal chè “se destinatario dell'impugnazione, incombe su di lui - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente”; la richiamata decisione precisa che “se l'azione dell'opponente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: «l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina
l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio... in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio
7 necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra
l'esattore e l'ente impositore».
La partecipazione alla lite dell'ente impositore deve, dunque, essere sollecitata dall'agente e rileva unicamente nel rapporto interno ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 tra i due, senza che costituisca requisito per l'opponibilità delle statuizioni, attesa la scissione tra titolarità ed esercizio del credito (Cass. 26 maggio 2021, n. 14566).
Le argomentazioni che precedono, sviluppatesi nelle controversie tributarie, sono state poi ribadite dalla giurisprudenza di legittimità in tutti i casi di opposizione all'esecuzione a cartella esattoriale per crediti non tributari, ad eccezione dei crediti previdenziali (per i quali opera la disciplina speciale di cui all'art. 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46).
Sull'operatività dell'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, si fonda, infatti, anche la giurisprudenza della Seconda sezione civile della Corte di cassazione in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex l. 24 novembre 1981, n. 689, la quale afferma che lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene
l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016, n. 2016, e, in precedenza, 7 agosto 2003, n.
11926; 18 giugno 2002, n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013, n.
12385; 29 gennaio 2014, n. 1985).
Nelle sentenze da ultimo citate, poi, il rapporto processuale è ricostruito in termini di litisconsorzio necessario con l'ente impositore solo nel caso di opposizioni c.d. 'recuperatorie' (così Cass. 21 maggio 2013, n. 12385: «Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale»).
In tal senso, la Suprema Corte con ordinanza n. 3870/2024 (in termini Sentenza n. 25272 del 2024) ha da ultimo ribadito che:
- “nelle opposizioni esecutive riconducibili nell'àmbito dell'art. 615 cod. proc. civ., il principio generale è quello dettato dal citato art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999: norma che onera l'agente della riscossione, nelle liti che «non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti
8 esecutivi» di chiamare in causa l'ente creditore interessato, sotto pena di rispondere delle conseguenze della lite;
- “da questa disposizione – dettata per agevolare l'esercizio del diritto di difesa del debitore, con
l'individuazione sicura dell'agente della riscossione quale soggetto da convenire in giudizio – si inferisce che la opposizione esecutiva può, ben legittimamente, svolgersi senza la partecipazione dell'ente creditore, il quale, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessario, ma di eventuale chiamato in causa”;
- “tanto non impedisce al debitore che proponga una opposizione esecutiva in seno ad una procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, di evocare in giudizio, oltre l'agente della riscossione, anche l'ente creditore: ma con l'unico effetto di rendere superflua la chiamata ad opera dell'agente della riscossione, non di ingenerare un (invero inesistente) litisconsorzio necessario;
- laddove, infine, venga evocato in giudizio soltanto l'ente creditore, soggetto privo di legittimazione (processuale) passiva, senza la contestuale evocazione dell'agente della riscossione, legittimato necessario unico ed effettivo, la conseguenza è l'inammissibilità della domanda, non sussistendo i presupposti per l'emissione di un ordine giudiziale ex art. 102 cod. proc. civ”
(ribadisce la legittimazione passiva di , nella qualità di ente da cui Controparte_1 promana l'atto di riscossione opposto, in tema di opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia, ex multis Cass. n. 31774 del 15/11/2023).
Corollario di quanto sopra è, dunque, l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal convenuto opposto e conseguente soccombenza in parte qua. CP_6
3- Nel merito dei motivi di opposizione delle due cause riunite.
Passando, quindi, al merito dei motivi di opposizione delle cause riunite in epigrafe, la domanda, da qualificarsi come opposizione (preventiva) all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini e limiti di seguito indicati.
Richiamati i principi giurisprudenziali sopra compendiati in limine, ritiene l'adito Giudice che, a fronte della contestazione, da parte opponente, della non debenza delle spese di giustizia come riportate nella “autoliquidazione” in via amministrativa effettuata dalla cancelleria della Corte di
Appello di Bologna sulla base della sentenza penale della Corte di Appello del 2016 citata, risulta adempiuto solo in parte l'onere del creditore opposto di “specificare in modo compiuto e comprensibile i presupposti e le modalità dell'autoliquidazione effettuata in via amministrativa” nonché di “documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti, in modo da mettere il giudice in condizione di verificare, in concreto, se detta autoliquidazione sia stata effettuata correttamente” (Cass. ord. n. 14082 del 22/05/2023 cit).
9 In dettaglio, parte opponente ha assunto, in atto di citazione, l'insussistenza del credito sotteso alle due cartelle esattoriali opposte, in quanto spese non riconducibili/addebitabili alla imputata
(ma semmai ad altri cooindagati o coimputati, senza vincolo di solidarietà) sulla base Pt_1 della citata sentenza della Corte di Appello del 2016 (la quale ha espressamente “revocato” le statuizioni civili) e dunque erroneamente computate in via amministrative a suo carico.
Per contro, ed il Ministero convenuto, in relazione alla cartella di Controparte_4
pagamento n. 093 2022 0001040323000, notificata in data 06.06.2023, con sotteso ruolo ordinario n. 2021/003459, per un importo originariamente pari ad € 23.420,31, hanno osservato
(e documentato in allegato alla comparsa costitutiva) che:
- la partita di credito sottesa n. 3883/2021 è stata aperta a carico della Sig.ra in Pt_1
conseguenza della sentenza di condanna n. 6213/2016 resa dalla Corte di Appello di
Bologna nel giudizio RGA 4477/2015 – RGNR 6147/2010, divenuta irrevocabile in data
01/02/2018;
- detta partita di credito n. 3883/2021 traeva origine dalla Nota A n. 4438/2024 (cfr. doc. 1 fascicolo di ) trasmessa dalla Corte di Appello di Bologna ad Controparte_4
per il recupero delle seguenti somme: € 300,00 a titolo di multa ( Controparte_4
importo parzialmente annullato a seguito della concessione della sospensione condizionale delle pena ex art. 163 c.p.p.), € 150,00 a titolo di spese recuperabili in misura fissa;
€ 23.270,31 a titolo di recupero delle spese di giustizia così ripartite: €
775,72 relativi alla consulenza tecnica, € 20.160,00 per spese straordinarie come definite nei fogli notizia ed € 2.334,59 relativi alla difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
A seguito della notificazione dell'atto di citazione in opposizione da parte della Sig.ra l'Ente creditore, esperiti ulteriori approfondimenti e preso atto della condivisione Pt_1
della fase delle indagini preliminari, da parte della opponente, con altre coimputate, trasmetteva la nota B n. 8557/2023 (cfr. doc. A sopravvenuto) contenente la richiesta di annullamento parziale della partita di credito n. 3883/2021 per l'importo totale di €
16.001,80; inoltre, acquisite ulteriori informazioni dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Ravenna [quanto alla non riferibilità degli importi riportati nel foglio notizie per consulenza tecnica (€ 775,72) e spese straordinarie (€ 20.160,00) alla Sig.ra non Pt_1
ancora indagata in detta fase procedimentale] provvedeva a richiedere un ulteriore parziale annullamento, per € 5.233,92, della partita di credito n. 3883/2021 mediante la trasmissione della Nota B n. 3168/2024 (cfr. doc. B sopravvenuto di cui si chiede l'autorizzazione al deposito).
10 L'importo complessivamente annullato sulla partita di credito citata (con correlati sgravi delle cartelle) ammonta ad un totale di € 21.235,73, così residuando la somma di € 1.717,00 di cui:
- € 150,00 a titolo di spese recuperabili in misura fissa;
- € 2.334,59 per il pagamento della difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, detratto il pagamento effettuato dalla Sig.ra in data 30/04/2024 per Pt_1
l'importo di € 767,58 (doc. 1 allegato alla comparsa costitutiva di ). Controparte_4
Sulla base del suddetto credito residuo risulta notificata, nelle more del presente giudizio, come allegato dalle parti, nuova cartella di pagamento dell'importo di € 1.717,00 e pende pignoramento esattoriale.
Quanto alla cartella di pagamento n. 093 2022 009039838000, notificata in data 06.06.2023, il credito di cui al sotteso ruolo pari ad €. 8.211,93 è invece riferito alla nota B n. 3919/2022 (doc.
4) con cui la Corte di Appello di Bologna ha chiesto il recupero del compenso del difensore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato (cui seguiva l'apertura, da parte di
[...]
della partita di credito n. 4017/2022 -doc. 5 – con data di iscrizione 11/10/2022 Controparte_4
e data di prescrizione 01/02/2028 per un importo di € 8.211,93).
A fronte dei chiarimenti di cui sopra, parte opponente nelle note conclusionali autorizzate ha osservato che:
1) quanto al residuo credito asseritamente dovuto in relazione alla cartella n. 093 2022
0001040323000 la produzione documentale a supporto è tardiva e dunque inammissibile, “se
l'onere dell'esattoria e degli enti creditori è proprio quello di ^specificare in modo compiuto e comprensibile i presupposti e le modalità dell'autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine dai funzionari competenti^, questo onere non è stato assolto”;
2) quanto alla cartella n. 093 2022 00090398 38 000 dell'importo di euro 8.211,93 (rectius €
8217,81 comprese spese di notifica), l'opponente ha già tempestivamente eccepito con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. la carenza di documentazione (cfr. sul punto memoria ex art. 171 ter depositata nel giudizio riunito, laddove l'opponente osserva che “l'attrice non è in possesso né del decreto di liquidazione delle spese e dei compensi (sicché è virtualmente ancora in termini per presentare opposizione ex art. 170 d.p.r. 115 del 2002) che non le è mai stato notificato e neppure versato in atti”).
Tanto premesso, deve anzitutto darsi atto della riconosciuta non debenza delle somme intimate con la cartella di pagamento opposta n. 093 2022 0001040323000 relativamente all'importo di €
21.235,73 per spese processuali non riferibili all'odierna opponente, come riconosciuto dall'ente
11 impositore a seguito di approfondimenti scaturiti dalle contestazioni sollevate nel presente giudizio.
Effettuato, opportunamente, lo sgravio in parte qua, ritiene l'adito Tribunale che meriti parziale accoglimento la residua contestazione di parte opponente (già vittoriosa, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, quanto all'importo annullato in autotutela ) sulla non debenza anche del residuo importo per recupero spese legali liquidate a favore delle parti civili ammesse al p.s.s..
In dettaglio, ferma la sussistenza del credito di € 150,00 a titolo di spese recuperabili in misura fissa (voce non contestata), quanto al residuo importo a titolo di rimborso spese legali anticipate dall'Erario per la difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato (totale €
2.334,59 detratto il pagamento effettuato dalla Sig.ra in data 30/04/2024 per l'importo di Pt_1
€ 767,58) non risulta tempestivamente documentato il relativo titolo.
L'ente creditore opposto, infatti, ha documentato (cfr. rectius doc. 1 allegato alla comparsa costitutiva di ) per estratto la sentenza della Cassazione che, su ricorso delle Controparte_4 parti civili, con sentenza dell'1.02.2018, divenuta irrevocabile l'1.02.2018, “fermi gli effetti penali, ha annullato la sentenza impugnata quanto al ricorso della parte civile”, rinviando al giudice competente in grado di appello a norma dell'art. 622 c.p.c.; tuttavia il decreto di liquidazione delle spese legali a favore delle parti civili a fondamento della pretesa recuperatoria in esame non risulta prodotto (cfr. doc. 1 e 2, il foglio notizie R REG SPESE 1219/2018 mod A del 15.05.2018 lo richiama come 'allegato', ma non risulta prodotto, anche ai fini della verifica del contenuto e attestazione di avvenuta definitività).
Conseguentemente non risulta fornita, in parte qua, la prova, della quale era onerato il creditore opposto, della debenza delle somme richieste a detto titolo e deve acclararsi l'illegittimità della cartella di pagamento opposta, per insussistenza del credito in parte qua, ad eccezione dell'importo in misura fissa di € 150,00.
Per converso, l'opposizione non merita accoglimento e và, dunque, rigettata in relazione alla cartella di pagamento n. 09320220090398000 dell'importo di euro 8.211,93 oltre diritti di notifica (€ 5,88).
Risulta, infatti, tempestivamente documentato dalle parti opposte (cfr. doc. 10, 11 e 12 allegati alla comparsa dell'Avvocatura e doc. 4 allegato alla comparsa di ), Controparte_4 contrariamente a quanto assunto dall'opponente, il decreto di liquidazione della Corte di Appello di Bologna del 22.11.2018 n. 417/2018 R. liquidaz. di € 5628,00 oltre spese forfettarie (15%) e contributo CNPA e IVA, per un totale di € 8.211,93 in relazione alla “prestazione difensiva” dell'avv. Giulio Canobbio relativa al giudizio di cassazione che si è concluso in favore della
12 parte civile ammessa al p.s.s. ( e ) , da porre a carico di CP_12 CP_13
, quale parte soccombente nel giudizio di cassazione ed in favore dello Stato;
Parte_1
decreto notificato, alla stregua di quanto certificato in calce dal cancelliere competente, alla
Procura Generale ed al difensore dell'imputato in data 23.11.2018; divenuto esecutivo/definitivo, alla strega della certificazione di cancelleria ivi riportata, il 25.12.2018.
Nessuna contestazione nel merito della certificazione apposta dal cancelliere (in ossequio alle istruzioni ministeriali) in ordine all' intervenuta definitività del titolo risulta tempestivamente sollevata dalla parte (impregiudicata l'eventuale opposizione al suddetto decreto, in separata sede, ove si assuma viziata la notifica e dunque insussistente la definitività del decreto, come certificata ex actis).
Corollario di quanto sopra è, dunque:
- il parziale accoglimento dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 093 2022
0001040323000 con accertamento della non debenza delle somme intimate, per le causali ivi indicate, anche a seguito di sgravio parziale, ad eccezione della somma di € 150,00 e conseguente invalidità derivata delle cartelle di pagamento/intimazioni emesse nelle more del presente giudizio (e pignoramenti conseguenziali) in forza del medesimo ruolo sub iudice, eccedenti l'importo di € 150,00;
- il rigetto dell'opposizione in relazione alle somme iscritte a ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 093 2022 00090398 38 000.
4- Sulle spese di lite
Valutato l'esito complessivo della lite (anche quanto al merito nel giudizio riunito, assorbente la subordinata chiamata in causa) le spese di lite del giudizio oppositivo RG 11286/2023 sono compensate per 1/3 e poste a carico dell' soccombente Controparte_1
prevalente (avuto riguardo al tenore delle eccezioni, ritenute dirimenti, sollevate), per la residua frazione di 2/3 (valore entro i limiti del parziale accoglimento dell'opposizione), con esclusione della fase istruttoria (stante la natura documentale della causa).
In relazione alla causa riunita RG 16609/2023, in ragione della parziale soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c. tra le parti e valorizzata la condotta in autotutela dell'amministrazione opposta, seppur successivamente all'introduzione del presente giudizio, le spese di lite del giudizio oppositivo sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
13 1) in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. proposta da
[...]
nelle cause riunite in epigrafe, DICHIARA l'illegittimità parziale e per Pt_1
l'effetto dispone l'annullamento della cartella di pagamento opposta n. 093 2022
0001040323000 per l'importo eccedente la somma di € 150,00, accertata l'insussistenza del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente per le ulteriori somme iscritte a ruolo ivi indicate a titolo di recupero spese di giustizia e correlati accessori;
2) RIGETTA l'opposizione in relazione alla cartella di pagamento n. 093 2022 00090398 38
000, per la quale risulta documentato idoneo titolo esecutivo per il recupero delle spese di giustizia a carico dell'opponente;
3) COMPENSA per 1/3 le spese di lite della causa 11286/2023, condannando l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione della residua frazione di Controparte_5
2/3, in favore della parte opponente, liquidata in € 2.265,00 (pari a 2/3 di € 3397,00) per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge ed € 363,30 (pari a 2/3 di € 545,00) per esborsi;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti della causa riunita RG16609/2023.
Così deciso in Bologna, in data 06/05/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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