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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/12/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
193/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 193/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(P. Iva ), corrente in Parte_1 P.IVA_1
Parma via Martinella n. 60/A, in persona del legale rappresentante pro tempore della
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_2 C.F._1
Rigon, nonché elettivamente domiciliata presso lo Studio del procuratore in Parma, via Sidoli
n. 18; nonché da
(P.IVA - CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott. con CP_2
sede e domicilio eletto in Milano Viale Andrea Doria, 17, rappresentata e difesa dall'avv.
CI CE;
RICORRENTI nei confronti di
(P.IVA ); Controparte_3 P.IVA_4
RESISTENTE ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto da (P. Iva Parte_1
) per l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I. P.IVA_1 Controparte_3
); P.IVA_4
rilevato che in data 10.12.2025 ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società è stato proposto anche da (P.IVA - CF Controparte_1 P.IVA_2
); P.IVA_3
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data
5.11.2025). A nulla rileva che non si sia proceduto alla notifica anche del successivo ricorso proposto da in quanto la Suprema Corte si è espressa nel senso Controparte_1
che nel procedimento per dichiarazione di fallimento al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti (v. Cass. ord. n. 15469/17); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “montaggio e smontaggio di ponteggi, cancelli, cancellate, recinzioni metalliche e prefabbricati in legno, per conto proprio e/o di terzi;
- esecuzione di opere di carpenteria metallica, leggera e pesante”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
pagina 2 di 6 b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII, poiché il solo debito erariale scaduto ammonta ad euro 702.792,59 (v. informativa Agenzia delle Entrate riscossione del 5.11.2025);
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
la resistente, non costituita in giudizio, non presenta il bilancio d'esercizio a far data dal 31.12.2022 ed alla luce di tale circostanza deve escludersi la sussistenza dei suddetti requisiti, atteso che in tema di istruttoria prefallimentare, ovvero di istruttoria funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell'art. 41 comma IV CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova ex art 121 CCII (come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale
(Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009); nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili all'attuale disciplina, la Suprema Corte ha del resto avuto occasione di chiarire che benché i bilanci “non abbiano certamente valore di prova legale” essi tuttavia costituiscono “la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento … a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi” (Cass.n.13643/2013;
n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte
d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020) nel caso di specie insussistenti. Ed infatti, dall'ultimo bilancio depositato risulta che la società avesse un attivo pari ad euro pagina 3 di 6 3.014.784,00, debiti per 2.972.009,00 e ricavi per euro 996.648,00, ampiamente superiori rispetto alle soglie di cui all'art. 2, lett. d, CCII;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 711.866,72 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del
5.11.2025); c) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 593,15 ( V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 7.11.2025 con riguardo al credito non affidato all'Agente della
Riscossione); d) dai plurimi decreti ingiuntivi (RG 303/25, RG LAV 734/25) emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa Cancelleria Affari Civili e del Lavoro del
6.11.2025); e) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31.12.2022); ritenuto di indicare come curatore il dott. (C.F. ), Persona_1 C.F._2
professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
pagina 4 di 6 l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I. in Controparte_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini;
NOMINA
Curatore il dott. (C.F. ), professionista in possesso Persona_1 C.F._2
dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 25.3.2026, ore 9:30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari pagina 5 di 6 finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 17.12.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. nel giudizio n. 193/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(P. Iva ), corrente in Parte_1 P.IVA_1
Parma via Martinella n. 60/A, in persona del legale rappresentante pro tempore della
[...]
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_2 C.F._1
Rigon, nonché elettivamente domiciliata presso lo Studio del procuratore in Parma, via Sidoli
n. 18; nonché da
(P.IVA - CF ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante Dott. con CP_2
sede e domicilio eletto in Milano Viale Andrea Doria, 17, rappresentata e difesa dall'avv.
CI CE;
RICORRENTI nei confronti di
(P.IVA ); Controparte_3 P.IVA_4
RESISTENTE ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto da (P. Iva Parte_1
) per l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I. P.IVA_1 Controparte_3
); P.IVA_4
rilevato che in data 10.12.2025 ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società è stato proposto anche da (P.IVA - CF Controparte_1 P.IVA_2
); P.IVA_3
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica a mezzo PEC da parte della Cancelleria in data
5.11.2025). A nulla rileva che non si sia proceduto alla notifica anche del successivo ricorso proposto da in quanto la Suprema Corte si è espressa nel senso Controparte_1
che nel procedimento per dichiarazione di fallimento al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti (v. Cass. ord. n. 15469/17); esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “montaggio e smontaggio di ponteggi, cancelli, cancellate, recinzioni metalliche e prefabbricati in legno, per conto proprio e/o di terzi;
- esecuzione di opere di carpenteria metallica, leggera e pesante”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
pagina 2 di 6 b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a) considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII, poiché il solo debito erariale scaduto ammonta ad euro 702.792,59 (v. informativa Agenzia delle Entrate riscossione del 5.11.2025);
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
la resistente, non costituita in giudizio, non presenta il bilancio d'esercizio a far data dal 31.12.2022 ed alla luce di tale circostanza deve escludersi la sussistenza dei suddetti requisiti, atteso che in tema di istruttoria prefallimentare, ovvero di istruttoria funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell'art. 41 comma IV CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova ex art 121 CCII (come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale
(Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009); nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili all'attuale disciplina, la Suprema Corte ha del resto avuto occasione di chiarire che benché i bilanci “non abbiano certamente valore di prova legale” essi tuttavia costituiscono “la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l'onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento … a meno che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi” (Cass.n.13643/2013;
n.8769/2012; n.13746/2017; Cass. ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte
d'Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020) nel caso di specie insussistenti. Ed infatti, dall'ultimo bilancio depositato risulta che la società avesse un attivo pari ad euro pagina 3 di 6 3.014.784,00, debiti per 2.972.009,00 e ricavi per euro 996.648,00, ampiamente superiori rispetto alle soglie di cui all'art. 2, lett. d, CCII;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 711.866,72 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del
5.11.2025); c) dall'esistenza di debiti verso INPS per € 593,15 ( V. certificazione dei debiti contributivi INPS del 7.11.2025 con riguardo al credito non affidato all'Agente della
Riscossione); d) dai plurimi decreti ingiuntivi (RG 303/25, RG LAV 734/25) emessi dall'intestato Tribunale nei confronti della resistente nel biennio anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale (v. informativa Cancelleria Affari Civili e del Lavoro del
6.11.2025); e) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31.12.2022); ritenuto di indicare come curatore il dott. (C.F. ), Persona_1 C.F._2
professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
pagina 4 di 6 l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.I. in Controparte_3 P.IVA_4
persona del legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
Giudice Delegata la dott.ssa Angela Casalini;
NOMINA
Curatore il dott. (C.F. ), professionista in possesso Persona_1 C.F._2
dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 25.3.2026, ore 9:30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari pagina 5 di 6 finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 17.12.2025
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Angela Casalini dott.ssa Antonella Ioffredi
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