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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/07/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Nr.1191/2023 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.07.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Fussone ed elettivamente domiciliato in San Cataldo nella via San
Giovanni Bosco n. 41
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Alessi ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26.10.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto che sino al giugno 2022 è stato dipendente della ditta Alessandro ER, ditta di trasporti per conto di
SDA e che in data 18/01/2022, durante il proprio turno di lavoro, mentre stava posando un pacco di circa 20 kg. accusava un improvviso e forte dolore alla regione lombo-sacrale. Trasportato al Pronto Soccorso di Caltanissetta, è stata formulata la diagnosi di “lombalgia” con prognosi di giorni 3.
Il 21/01/2022 l'infortunio veniva comunicato all' con relativo questionario da sforzo CP_1
e venivano resi gli ulteriori dati richiesti dall'Istituto. In pari data l'odierno ricorrente si sottoponeva a Risonanza Magnetica, dalla quale emergeva, fra l'altro, la sussistenza di un'“ernia discale mediana e posteriore che impronta la superficie ventrale del sacco durale. Minimo edema della spongiosa ossea a carico delle limitanti intersomatiche contrapposte posteriormente. Disidratato il disco intersomatico”.
Perdurando il dolore e la difficoltà motorie il ricorrente richiedeva ulteriori giorni di malattia fino al 16.02.2022.
Con nota del 29/01/2022, l' , senza avere sottoposto a visita il rigettava la CP_1 Pt_1 richiesta avanzata di indennità per l'infortunio subito, in quanto, a parere dell'istituto, l'evento sarebbe derivato da malattia comune e non da infortunio.
In data 15.02.2022, il ricorrente presentava opposizione amministrativa avverso il provvedimento di diniego e con provvedimento del 04.04.2023, l' rigettava CP_1 CP_1 nuovamente la domanda.
Tanto premesso, ritenuto il provvedimento illegittimo con il presente ricorso ha chiesto:
“- dichiarare l'invalidità e/o l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento impugnato e, per
l'effetto, riconoscere la sussistenza dell'infortunio professionale verificatosi in data 18.01.2022, per le ragioni di cui in narrativa e/o per qualsiasi altra ragione si riterrà di legge;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della relativa indennità; CP_1
- con vittoria di spese, compensi e onorari”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' spiegando difese volte al rigetto del CP_1 ricorso.
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale è stata rinviata per la decisione e, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno discusso la causa riportandosi alle difese in atti.
***
Come noto, ai sensi del DPR 1124/1965 l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 210).
Ai fini della configurabilità dell'evento in termini di infortunio professionale ai sensi dello stesso art. 2 del T.U. 1124/1965 occorre che possano individuarsi un evento dannoso pregiudizievole della attitudine al lavoro del prestatore d'opera, la causa violenta che incontra l'organismo umano e l'occasione di lavoro.
In particolare “l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale” (cfr. Sez. L, Sentenza n.
14119 del 20/06/2006; conf. Sez. L, Sentenza n. 17649 del 28/07/2010).
La nozione di occasione di lavoro implica, invece, la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'indennizzabilità dell'infortunio sussiste non solo nell'ipotesi del rischio cd. proprio, ovvero intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma anche nell'ipotesi di rischio improprio, e cioè insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile a soddisfacimento di esigenze lavorative. Peraltro, l'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto.
Venendo al caso che ci occupa, è stata ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di valutare se dall'infortunio occorso al ricorrente sia derivata un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.
Orbene, il CTU nominato in corso di causa, Dott. Dott. ha Persona_1 segnatamente argomentato (si riporta stralcio della relazione peritale): “Dai dati ricavati dalla documentazione in atti si rileva che il nel prelevare un pacco di 20 Kg dal carrello per Pt_1 metterlo nel furgone, accusava un forte dolore in sede lombo sacrale che gli impediva qualsiasi movimento. Tale dinamica è riportata anche nel certificato del P.S. “…Riferisce dolore lombo sacrale mentre stava posando un pacco con successiva difficoltà alla deambulazione…” Premesso questo, si tratta di valutare se l'evento come si è verificato sia stato tale da determinare l'infortunio lamentato e la richiesta del riconoscimento di un indennizzo È ormai principio consolidato la definizione di causa violenta come un'azione rapida e concentrata nel tempo che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo dell'infortunato, sì da comportare le alterazioni che determinano le lesioni e/o la morte. Quindi la causa violenta deve operare dall'esterno, deve agire con rapidità ed intensità, in brevissimo arco di temporale, o comunque in una misura minima temporale. Il carattere di letalità è stato individuato, con riferimento allo sforzo che il lavoratore deve fare per vincere una forza antagonista peculiare alla prestazione o all'ambiente lavorativo.
Per esempio quanto un lavoratore deve fare uno sforzo per vincere la forza di gravità, non è associabile la rottura del menisco quanto il lavoratore in stazione eretta ruota effettua un movimento di rotazione del ginocchio, come nel passare dalla posizione accosciata a quelle eretta
(manca la forza esterna da vincere). Ora, bisogna valutare se lo spostare un peso di 20 kg, che rappresenta la resistenza da vincere in relazione alla forza di gravità, sia stata tale da determinare una lesione permanente. È evidente che si tratta di un peso relativo e che l'azione messa in atto non
è tale da essere responsabile della lesione lamentata. Infatti sin dai primi accertamenti svolti in ambito del PS si è evidenziato l'assenza di lesioni di natura traumatiche, ma come giustamente riferisce il neurochirurgo si sia trattato, invece, di un blocco lombare, ciò è anche evidente dalla
RMN effettuata pochi giorni dall'evento, da dove risulta le preesistenze come l'ernia discale e la disidratazione del disco intersomatico del tratto lombo sacrale (vedi sopra). Di fronte a queste evidenze risulta che il nel momento di sollevare e posare il pacco di 20 Kg sia andato Pt_1 incontro ad un blocco lombare. Le forze presenti in quell'atto non sono tali da determinare la formazione improvvisa di un'ernia discale e che la vis verificatesi in quell'atto sia stato soltanto un momento sciogliente che ha evidenziato una patologia preesistente e non ha terminato di per sé la patologia erniare della colonna vertebrale. Quindi è da ritenere, sulla scorta del criterio medico legale che non vi sia la sussistenza del nesso causale o concausale tra l'evento e il danno lamentato da parte del periziando ed è da escludere l'infortunio lavorativo”.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato.
Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni.
Dall'insussistenza del nesso causale o concausale tra l'evento e il danno lamentato e di postumi permanenti tali da giustificare il riconoscimento delle prestazioni richieste, segue il rigetto del ricorso.
L'esistenza delle patologie per cui è causa ha verosimilmente ingenerato nel ricorrente l'affidamento circa la fondatezza della propria pretesa, costituisce ad avviso del Tribunale grave ed eccezionale ragione, nel senso pure affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018, che giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1 - compensa tra le parti le spese di lite;
- pone a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Caltanissetta, 16 luglio 2025
Il GOP
Maria Zammito
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.07.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Fussone ed elettivamente domiciliato in San Cataldo nella via San
Giovanni Bosco n. 41
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Alessi ed elettivamente Controparte_2 domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in Caltanissetta nella via Rosso di San CP_1
Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 26.10.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto che sino al giugno 2022 è stato dipendente della ditta Alessandro ER, ditta di trasporti per conto di
SDA e che in data 18/01/2022, durante il proprio turno di lavoro, mentre stava posando un pacco di circa 20 kg. accusava un improvviso e forte dolore alla regione lombo-sacrale. Trasportato al Pronto Soccorso di Caltanissetta, è stata formulata la diagnosi di “lombalgia” con prognosi di giorni 3.
Il 21/01/2022 l'infortunio veniva comunicato all' con relativo questionario da sforzo CP_1
e venivano resi gli ulteriori dati richiesti dall'Istituto. In pari data l'odierno ricorrente si sottoponeva a Risonanza Magnetica, dalla quale emergeva, fra l'altro, la sussistenza di un'“ernia discale mediana e posteriore che impronta la superficie ventrale del sacco durale. Minimo edema della spongiosa ossea a carico delle limitanti intersomatiche contrapposte posteriormente. Disidratato il disco intersomatico”.
Perdurando il dolore e la difficoltà motorie il ricorrente richiedeva ulteriori giorni di malattia fino al 16.02.2022.
Con nota del 29/01/2022, l' , senza avere sottoposto a visita il rigettava la CP_1 Pt_1 richiesta avanzata di indennità per l'infortunio subito, in quanto, a parere dell'istituto, l'evento sarebbe derivato da malattia comune e non da infortunio.
In data 15.02.2022, il ricorrente presentava opposizione amministrativa avverso il provvedimento di diniego e con provvedimento del 04.04.2023, l' rigettava CP_1 CP_1 nuovamente la domanda.
Tanto premesso, ritenuto il provvedimento illegittimo con il presente ricorso ha chiesto:
“- dichiarare l'invalidità e/o l'illegittimità e/o la nullità del provvedimento impugnato e, per
l'effetto, riconoscere la sussistenza dell'infortunio professionale verificatosi in data 18.01.2022, per le ragioni di cui in narrativa e/o per qualsiasi altra ragione si riterrà di legge;
per l'effetto, condannare l' al pagamento della relativa indennità; CP_1
- con vittoria di spese, compensi e onorari”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' spiegando difese volte al rigetto del CP_1 ricorso.
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale è stata rinviata per la decisione e, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno discusso la causa riportandosi alle difese in atti.
***
Come noto, ai sensi del DPR 1124/1965 l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (artt. 2 e 210).
Ai fini della configurabilità dell'evento in termini di infortunio professionale ai sensi dello stesso art. 2 del T.U. 1124/1965 occorre che possano individuarsi un evento dannoso pregiudizievole della attitudine al lavoro del prestatore d'opera, la causa violenta che incontra l'organismo umano e l'occasione di lavoro.
In particolare “l'azione violenta che può determinare una patologia riconducibile all'infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisca con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale” (cfr. Sez. L, Sentenza n.
14119 del 20/06/2006; conf. Sez. L, Sentenza n. 17649 del 28/07/2010).
La nozione di occasione di lavoro implica, invece, la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'indennizzabilità dell'infortunio sussiste non solo nell'ipotesi del rischio cd. proprio, ovvero intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma anche nell'ipotesi di rischio improprio, e cioè insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile a soddisfacimento di esigenze lavorative. Peraltro, l'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto.
Venendo al caso che ci occupa, è stata ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di valutare se dall'infortunio occorso al ricorrente sia derivata un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.
Orbene, il CTU nominato in corso di causa, Dott. Dott. ha Persona_1 segnatamente argomentato (si riporta stralcio della relazione peritale): “Dai dati ricavati dalla documentazione in atti si rileva che il nel prelevare un pacco di 20 Kg dal carrello per Pt_1 metterlo nel furgone, accusava un forte dolore in sede lombo sacrale che gli impediva qualsiasi movimento. Tale dinamica è riportata anche nel certificato del P.S. “…Riferisce dolore lombo sacrale mentre stava posando un pacco con successiva difficoltà alla deambulazione…” Premesso questo, si tratta di valutare se l'evento come si è verificato sia stato tale da determinare l'infortunio lamentato e la richiesta del riconoscimento di un indennizzo È ormai principio consolidato la definizione di causa violenta come un'azione rapida e concentrata nel tempo che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo dell'infortunato, sì da comportare le alterazioni che determinano le lesioni e/o la morte. Quindi la causa violenta deve operare dall'esterno, deve agire con rapidità ed intensità, in brevissimo arco di temporale, o comunque in una misura minima temporale. Il carattere di letalità è stato individuato, con riferimento allo sforzo che il lavoratore deve fare per vincere una forza antagonista peculiare alla prestazione o all'ambiente lavorativo.
Per esempio quanto un lavoratore deve fare uno sforzo per vincere la forza di gravità, non è associabile la rottura del menisco quanto il lavoratore in stazione eretta ruota effettua un movimento di rotazione del ginocchio, come nel passare dalla posizione accosciata a quelle eretta
(manca la forza esterna da vincere). Ora, bisogna valutare se lo spostare un peso di 20 kg, che rappresenta la resistenza da vincere in relazione alla forza di gravità, sia stata tale da determinare una lesione permanente. È evidente che si tratta di un peso relativo e che l'azione messa in atto non
è tale da essere responsabile della lesione lamentata. Infatti sin dai primi accertamenti svolti in ambito del PS si è evidenziato l'assenza di lesioni di natura traumatiche, ma come giustamente riferisce il neurochirurgo si sia trattato, invece, di un blocco lombare, ciò è anche evidente dalla
RMN effettuata pochi giorni dall'evento, da dove risulta le preesistenze come l'ernia discale e la disidratazione del disco intersomatico del tratto lombo sacrale (vedi sopra). Di fronte a queste evidenze risulta che il nel momento di sollevare e posare il pacco di 20 Kg sia andato Pt_1 incontro ad un blocco lombare. Le forze presenti in quell'atto non sono tali da determinare la formazione improvvisa di un'ernia discale e che la vis verificatesi in quell'atto sia stato soltanto un momento sciogliente che ha evidenziato una patologia preesistente e non ha terminato di per sé la patologia erniare della colonna vertebrale. Quindi è da ritenere, sulla scorta del criterio medico legale che non vi sia la sussistenza del nesso causale o concausale tra l'evento e il danno lamentato da parte del periziando ed è da escludere l'infortunio lavorativo”.
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), specie con riferimento alla incidenza delle affezioni riscontrate sulla integrità psico-fisica dell'interessato.
Ritiene pertanto il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni.
Dall'insussistenza del nesso causale o concausale tra l'evento e il danno lamentato e di postumi permanenti tali da giustificare il riconoscimento delle prestazioni richieste, segue il rigetto del ricorso.
L'esistenza delle patologie per cui è causa ha verosimilmente ingenerato nel ricorrente l'affidamento circa la fondatezza della propria pretesa, costituisce ad avviso del Tribunale grave ed eccezionale ragione, nel senso pure affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018, che giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1 - compensa tra le parti le spese di lite;
- pone a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Caltanissetta, 16 luglio 2025
Il GOP
Maria Zammito