TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 16387/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Florimo, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 2.10.2024, nonché elettivamente domiciliata in
Roma, presso il suo studio professionale sito in viale Umberto Tupini 103;
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Marini (ex art.85 c.p.c.) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Latina in Via E. Filiberto n.9, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 12.5.2021
OPPONENTE
E
tramite la procuratrice (già Controparte_2 Controparte_3
, CP_4 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura apposta su foglio separato al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Claudio Mauriello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via del Tempio 1/A;
OPPOSTO
NONCHÉ
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura allegata telematicamente all'atto di intervento del 7.12.2021, dall'avv. Claudio Mauriello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via del Tempio 1/A;
INTERVENIENTE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo – fideiussione e contratti bancari.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 20.11.2024, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.24304/2019 del giorno 11.12.2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.69902/2019, con il quale era ingiunto alla quale debitrice principale, nonché a ed Parte_2 Parte_1 CP_1
quali fideiussori, il pagamento, in solido, in favore della (che aveva
[...] Controparte_2 avanzato il ricorso tramite la procuratrice , dell'importo di euro 500.000,00, oltre interessi CP_3
ed accessori.
Il credito riguardava il credito vantato dalla , quale cessionaria della CP_2 [...]
in ragione del contratto di conto corrente 302152 del 3.10.2008 e del contratto di Parte_3
finanziamento del 22.6.2011 stipulati dalla società e la Pt_2 Parte_3
In particolare, a fronte del maggior credito, per detti rapporti, di complessivi euro 1.859.565,03, di cui euro 985.305,21, oltre interessi, riguardo al contratto di finanziamento, ed euro 874.259,82, oltre interessi, con riguardo allo scoperto di conto corrente n. 302152, la richiesta oggetto di ingiunzione è stata limitata, senza che ciò comportasse rinuncia al credito e/o ai diritti e/o all'azione, all'importo di euro 500.000,00.
La richiesta di detto importo agli opponenti fideiussori era basata sulle fideiussioni da essi rilasciate e, in particolare, la fideiussione rilasciata da , in data 20.12.2010, sino Parte_1
al limite di euro 910.000,00 e la sua espressa estensione, in data 22.6.2011, al contratto di finanziamento, nonché la fideiussione rilasciata dalla e dal in data 8.8.2012 Parte_1 CP_1
sino al limite di euro 1.650.000,00.
Gli opponenti (costituitisi originariamente con medesimo difensore) chiedevano nel merito: di revocare il decreto ingiuntivo opposto per l'inammissibilità e l'infondatezza delle pretese della convenuta opposta;
di dichiarare l'illegittima applicazione di interessi nella misura convenzionale stabilita, escludendo gli interessi ove superiori al tasso soglia ex L.108/1996 ovvero riducendoli nella misura legale, nonché di dichiarare l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dell'addebito di spese non oggetto di pattuizione scritta ed in particolare quello relativo alle commissioni di massimo scoperto, dell'addebito di costi di tenuta conto non previsti in contratto e l'illegittima applicazione di diverse valute nel rapporto dare – avere tenuto nella gestione del conto corrente de quo;
di procedere, per l'effetto, alla rideterminazione del saldo del conto corrente de quo alla data della sua chiusura, condannando, in via riconvenzionale, la parte ingiungente a quanto indebitamente ed eventualmente percepito ai sensi dell'art. 2031 c.c. o, in alternativa, dell'art. 2041
c.c..
In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., gli opponenti, oltre ad insistere nelle domande già avanzate, chiedevano in via preliminare di revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei presupposti ovvero di revocarlo previa verifica, quale eccezione riconvenzionale, della nullità parziale delle fideiussioni omnibus in parola nella parte in cui i relativi artt. 3, 7 e 10 riproducevano le clausole negoziali che, inserite agli artt. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, sono state dichiarate nulle dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, nonché accertando l'infruttuoso decorrere del termine di cui all'art. 1957
c.c. e dichiarando, conseguentemente, la parte opposta decaduta dal diritto di agire nei confronti di essi opponenti fideiussori per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c..
La tramite l' si costituiva in Controparte_2 Controparte_3 giudizio chiedendo di rigettare, l'atto di opposizione per genericità e di confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, chiedeva il rigetto dell'atto di opposizione eccependo la carenza di legittimazione attiva degli opponenti, ovvero la loro carenza di interesse, ovvero la carenza di legittimazione passiva di essa opposta, in ordine all'opposizione avanzata ed alla domanda riconvenzionale proposta.
In via ulteriormente subordinata, di rigettare, l'atto di opposizione in quanto infondato e di confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero di condannare gli opponenti al pagamento della somma ingiunta o del diverso importo accertato.
In ogni caso chiedeva di dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata.
L' quale cessionaria del credito dalla Controparte_3 CP_2
, interveniva “in prosecuzione” riproponendo le domande avanzate dalla parte opposta.
[...]
In sede di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c., la parte intervenuta ribadiva le domande già avanzate eccependo l'inammissibilità e infondatezza delle nuove eccezioni introdotte dagli opponenti nel corso del procedimento.
Durante il procedimento era acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e, con ordinanza del 21.4.2021, era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Riguardo alla sussistenza del credito che, come visto, ammonta ad oltre il doppio della somma ingiunta, lo stesso è provato dalle fideiussioni e dai contratti allegati (di conto corrente e di finanziamento) oltre che dalla relativa documentazione contabile (estratti conto, piano di ammortamento).
In proposito, riguardo alla questione del contratto monofirma, inerente alla domanda di nullità dei contratti indicati dagli opponenti prodotti in giudizio dalla opposta privi di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito, va premesso che risulta dai contratti medesimi l'avvenuta consegna di copia degli stessi, nonché la sottoscrizione della banca al contratto di mutuo.
Va considerato, poi, che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, hanno affermato che “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs.
n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.”.
Le Sezioni Unite, dopo aver ricordato che la nullità deve essere considerata un vizio radicale e che, nell'art. 23 TUF, vengono considerati sullo stesso piano sia la redazione in forma scritta, sia la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità, hanno individuato la ratio della norma della nullità per difetto di forma nella funzione di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti e delle relative modalità di svolgimento del rapporto.
Di conseguenza, non deve ritenersi rilevante –ai fini della validità del contratto- la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
Il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava specificamente un contratto di intermediazione finanziaria, tuttavia, si ritiene che il principio di diritto espresso possa trovare applicazione con riferimento anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127
TUB (nello stesso cfr. Cass., Sez.I, Ordin.14243/2018).
Nel caso di specie, risultando, quindi, provato l'accordo mediante la sottoscrizione delle parti, per il contratto di finanziamento, e del cliente, per il contratto di conto corrente, nonché risultando provata la consegna del documento negoziale e l'esecuzione della pattuizione, si ritiene doversi considerare infondata detta domanda di nullità.
Le contestazioni inerenti al rapporto di conto corrente in materia di usura e di illegittima applicazione di interessi spese e valute devono considerarsi generiche;
inoltre, dal contratto emerge la pattuizione scritta di tutte le condizioni economiche comprese le commissioni di massimo c scoperto e l'approvazione specifica della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità.
Va rilevato, altresì che l'unico elemento di criticità, rinvenibile nell'applicazione della capitalizzazione trimestrale dal gennaio 2014, in conseguenza della modifica, disposta dalla L.
n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014), dell'art. 120, comma 2, TUB, risulta irrilevante (cfr. ricalcolo allegato dalla banca), in quanto anche depurando il saldo del conto corrente da detta capitalizzazione, il saldo del credito complessivo rimarrebbe ampiamente superiore alla somma oggetto di ingiunzione.
In ordine alle contestazioni della pattuizione ed applicazione di interessi usurari sul finanziamento, va osservato, innanzitutto, che l'art. 644 c.p.c è l'unica norma che prevede il reato di usura;
la legge 108/1996 integra detta norma (per quanto qui di interesse) prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art.644, III co., c.p. e l'art.1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96. Va evidenziato, poi, che per giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo cfr. Sez. Un. sent. n.19597/2020) gli interessi moratori sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art.644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti.
Detta circostanza non comporta, però, in nessun caso che ai fini della verifica dell'eventuale applicazione di interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi.
Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una liquidazione del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria (la differenza di funzione è evidenziata anche dalla suddetta pronuncia delle Sezioni
Unite del 2020).
Il tasso di mora, infatti, ha un'autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio
2014).
La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste anche sul piano della disciplina applicabile.
Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si realizzano tramite il meccanismo dell'applicazione di interessi la diversità della causa posta a base dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli stessi.
Anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.26286/2019) ha escluso ogni possibilità di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell'usurarietà o meno degli interessi applicati.
Irrilevante al riguardo di detta valutazione è che gli interessi di mora decorrono o meno sull'intera rata scaduta. Va aggiunto che, in ragione di tale diversa natura degli interessi moratori da quelli corrispettivi, non si ritiene, poi, che il calcolo del tasso moratorio da raffrontare con il tasso soglia debba essere aumentato degli altri costi di natura corrispettiva (c.d. T.E.MO. –Tasso Effettivo Moratorio); infatti l'interesse moratorio è satisfattivo dei danni da inadempimento e non costituisce un compenso per l'erogazione della somma oggetto del finanziamento.
Inoltre, infondata è anche la determinazione di un tasso di estinzione anticipata, in quanto l'indennità di estinzione anticipata del mutuo corrisponde ad una penale a cui non è applicabile la disciplina degli interessi usurari e che, quindi, non può essere utilizzata per individuare un particolare virtuale tasso da valutare in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Nel caso di specie, va rilevato che utilizzando i corretti criteri di valutazione, sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori non risultano essere usurari.
In particolare, premesso, riguardo al contratto di finanziamento in oggetto, che gli interessi corrispettivi erano stati pattuiti al tasso variabile parametrato all'Euribor a 6 mesi con uno spread del 4,500%, pari, al momento della pattuizione al 6.041, TAEG al 6,380%, ed il tasso di mora pari a due punti percentuali in più rispetto al T.A.N. e, quindi, al momento della stipula, pari all'8.041, si rileva come, in base alle istruzioni della Banca d'Italia, la categoria di riferimento del D.M. vigente all'epoca della determinazione di dette pattuizioni a cui raffrontare i tassi pattuiti era quella degli altri finanziamenti alle imprese il cui tasso soglia era pari al 17,8625% (Tegm 11,09%).
Pertanto, dal raffronto dei tassi pattuiti ed il tasso soglia, emerge che sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori risultano ampiamente sotto il tasso soglia, anche, per gli interessi moratori, senza considerare la rilevazione statistica contenuta nei DM del tasso medio di mora applicato dagli operatori professionali, rilevazione che va considerata per determinare il diverso tasso soglia riferibile agli interessi moratori (cfr., Cass., Sez. UN., sent. n.19597/2020).
Va esclusa, poi, la configurabilità di un'usura sopravvenuta a seguito dell'eventuale successiva diminuzione del tasso soglia in relazione alla categoria di riferimento, a seguito di una diminuzione dei tassi medi applicati, considerato che, per condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (cfr.
Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017).
Va evidenziato, poi, che la capitalizzazione degli interessi delle rate scadute, tramite l'applicazione di interessi moratori sull'intera rata è ammessa dalla Parte_4
Riguardo all'ammortamento alla francese, premesso che erano state puntualmente descritte in contratto la modalità di ammortamento con l'utilizzazione di detto metodo, va considerato che, con detto tipo di ammortamento, ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;
la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso di interesse il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale;
la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Deve, pertanto, escludersi che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti l'applicazione di interessi anatocistici e, quindi, un aumento occulto dei costi del mutuo ovvero una alterazione del tasso di interesse applicato, con la conseguenza che detta modalità di ammortamento non comporta una modifica del TAEG indicato in contratto o la sussistenza di costi ultronei da calcolare ai fini della verifica della pattuizione o applicazione di interessi usurari.
Di recente, le Sezioni Unite, con sent. n.15130/2024, proprio in tema di mutuo a tasso fisso (ma i principi sono estensibili al mutuo a tasso variabile), hanno confermato che: nell'ammortamento alla francese deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo;
l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ ma non prevede che sugli interessi scaduti e non scaduti maturino altri interessi;
il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito, con la conseguenza della non ipotizzabilità, anche solo astrattamente;
che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi;
ad una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
«alla francese» la capitalizzazione avviene in regime «composto», in quanto espressione meramente descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non necessariamente su altri interessi, ma sul capitale (debito) residuo, né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
In ordine all'eventuale non corretta corrispondenza tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello ritenuto concretamente sussistente e le conseguenze di detta differenza, va premesso che il
CICR introduceva l'obbligo per tutti gli intermediari, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, di “rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima” con la delibera n. 10688 del 4/03/2003 in vigore dal primo ottobre 2003.
Va considerato, poi, a prescindere dalla correttezza o meno del dato indicato nella consulenza di parte, che l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità della clausola determinativa degli interessi quale conseguenza della mancata o erronea indicazione dell'ISC/TAEG e dell'applicabilità, in detti casi, dell'117 TUB.
Va osservato, infatti, che: detta norma sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", mentre nel caso di mancata o non corretta indicazione dell'ISC/TAEG non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC/TAEG che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa;
pertanto, non sarebbe applicabile il tasso sostitutivo previsto dal medesimo art.117 TUB, in quanto si individua un tasso sostitutivo per la diversa ipotesi in cui difetti riguardino le clausole determinative degli interessi o degli altri oneri contrattuali posti a carico del mutuatario.
A conferma di quanto detto, va considerato che recente giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass., Sez.I, sent. n. 3919/2021) ritiene come “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.”.
Va evidenziata, altresì, l'assenza del pagamento di costi occulti in considerazione della Par circostanza che l' , per quanto detto, svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale del finanziamento, le cui pattuizioni economiche (interessi ed altri costi), sono puntualmente previste in contratto.
Si ritiene, quindi, che l'eventuale difformità tra l' indicato in contratto e quello Pt_6
effettivo comporterebbe esclusivamente una responsabilità pre-contrattuale il cui danno, non provato, consisterebbe nella perdita della possibilità di contrarre altro finanziamento a condizioni migliori.
Per quanto detto, considerata la documentazione contrattuale e contabile allegata e la circostanza che la somma ingiunta è di gran lunga inferiore all'effettivo credito vantato dalla parte opposta e dalla successiva cessionaria del credito, devono ritenersi infondati i motivi di opposizione al riguardo.
Riguardo le eccezioni avanzate nel corso del procedimento in relazione alla nullità parziale della fideiussione ed alla decadenza della fideiussione ex art.1957 c.c. va operato un distinguo.
L'eccezione di nullità relativa delle fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti in quanto dette fideiussioni avrebbe contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990, non può considerarsi tardiva, in quanto nullità rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento nel caso emerga dagli atti di causa. Diversamente, deve dirsi riguardo l'eccezione ex art.1957 c.c., la quale doveva essere avanzata dagli opponenti a pena di decadenza nell'atto di opposizione.
Invero, pur a voler ritenere la nullità parziale delle fideiussioni in ordine alle clausole riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, si rileva come l'eliminazione della deroga dell'art.1957 c.c., sia irrilevante nel presente procedimento non essendo stata eccepita tempestivamente l'estinzione della fideiussione per il mancato rispetto del termine previsto da detto articolo, termine entro il quale il creditore deve avanzare le sue istanze contro il debitore principale.
Infatti, si tratta di eccezione di merito non rilevabile di ufficio avanzata tardivamente solo nel corso del procedimento, come sopra visto.
Né detta decadenza può ritenersi conseguenza automatica rispetto all'accertamento incidentale della nullità della relativa della clausola, in quanto, una volta eliminata la deroga all'art.1957 c.c., va eccepito tempestivamente la circostanza se effettivamente il creditore avesse agito in ritardo nei confronti del debitore.
Si rileva, poi, che anche l'eliminazione delle altre clausole non rileva nel caso di specie non risultando che l'istituto di credito si sia avvalso di dette clausole al fine di chiedere il pagamento del credito ingiunto.
Pertanto, deve ritenersi irrilevante nel presente procedimento l'accertamento della nullità relativa delle fideiussioni in parola.
Le contestazioni, poi, circa una presunta non equità della misura degli interessi applicati e di una condotta in mala fede del creditore risultano, per quanto detto, generiche e non provate.
Infine, non risulta provato alcun pagamento effettuato dai fideiussori.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, ritenuto provato il credito ingiunto va rigettato l'atto di opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.
In considerazione della sostanziale soccombenza delle parti opponenti, le stesse vanno condannate, in solido, alla rifusione, in favore della parte opposta ed intervenuta, in solido, trattandosi di medesima posizione e di intervento in prosecuzione con medesimo difensore, delle spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n.
55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento ed al valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta latto di opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.24304/2019 del giorno
11.12.2019 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.69902/2019; condanna ed in solido alla rifusione, in favore della parte Parte_1 Controparte_1
opposta e della parte intervenuta, in solido, delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 17.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 1.3.2025 Il Giudice
Alfredo Landi