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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2787/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
VI NA Presidente
LA AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2787/2025 promosso da: nata l'[...] a [...], rappresentata e difesa, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. STRAMIGIOLI ENRICO MARIA e BALEANI
EMANUELA, presso e nel cui studio sono elett.te domiciliati in virtù di procura in atti;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato Persona_1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. FABIANI MARCO e PUGNALI
BENEDETTA, ed elett.te domiciliato (anche telematicamente) presso e nello studio del primo;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare, sita in Osimo, Via Chiaravallese n. 41, (immobile costituito da tre unità abitative di proprietà 1/3 della nonna materna, 1/3 della zia materna e 1/3 della sig.ra Parte_1
rimarrà nella disponibilità della Sig.ra e qui resteranno collocati i figli
[...] Pt_1 minori;
- 1 -
3. I figli minori e resteranno affidati in modalità congiunta ad entrambi i Per_2 Per_3 genitori, i quali non vogliono stravolgere le loro abitudini e destabilizzarli con frequenti spostamenti, sicché, tenuto conto degli impegni dei figli e degli orari lavorativi del padre e della madre, provvederanno alla loro cura come segue:
-staranno con il padre dalle ore 15,30 del venerdì fino alle ore 14.30 della domenica. Il tutto salvo diversi accordi da concordare con anticipo, se motivati da esigenze personali dei coniugi
o dei figli.
- a Natale, a Pasqua e in estate i tempi di permanenza saranno paritari e concordati tra i coniugi, tenuto conto delle esigenze di lavoro dei genitori e degli impegni e desideri dei figli.
4. Per il concorso al mantenimento dei figli il Sig. verserà alla Sig.ra mediante Per_1 Pt_1 bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di Euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun figlio, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat. Le spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Ancona che i coniugi dichiarano di conoscere, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre
e nella misura del 30% a carico della madre.
5. Il Sig. acconsente espressamente a che l'assegno unico universale, e in generale ogni Per_1 forma di contributo economico per i figli a carico, venga erogato integralmente in favore della
Sig.ra rinunciando ad ogni pretesa in merito, dato il collocamento prevalente presso Pt_1
l'abitazione materna.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
7. I coniugi dichiarano di aver regolato la loro situazione patrimoniale (conto corrente, mobilia, autovetture e quant'altro) e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro. Per gli effetti personali il potrà ritirare presso l'abitazione in Osimo i seguenti Per_1 oggetti: libri, fumetti, riviste, Cd e Vinili, DVD/vhs/blueray, materiale elettronico-audio- informatico vario, chitarre ed accessori, Frigo/ amplificatore Marshall, capi di abbigliamento vari.
8. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
9. I documenti dei minori quali carte d'identità, tessere sanitarie, libretto vaccinazioni e simili verranno custodite dalla madre, salvo consegnarle tempestivamente al padre all'occorrenza.
- 2 - 10. I genitori si impegnano a gestire ogni questione relativa ai figli con responsabilità e serenità, affrontando un dialogo costruttivo, come hanno sempre fatto fino ad oggi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che Parte_1 Persona_1
si sono sposati a Osimo il 04/09/2011, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 14/04/2011) Per_2
e (in data 18/02/2018) e che l'intesa tra i coniugi è venuta meno per cui i loro rapporti Per_3 si sono deteriorati.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data
10/10/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che, come cennato, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, e, segnatamente, rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore – anche in considerazione dell'accordo delle parti di praticare una forma di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, ma con assidua presenza del padre (tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio) -; inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
- 3 - Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Per_1
, i quali hanno contatto matrimonio a Osimo il 04/09/2011, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo al n. 51, parte 2, serie A, dell'anno
2011; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA AC VI NA
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
VI NA Presidente
LA AC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2787/2025 promosso da: nata l'[...] a [...], rappresentata e difesa, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. STRAMIGIOLI ENRICO MARIA e BALEANI
EMANUELA, presso e nel cui studio sono elett.te domiciliati in virtù di procura in atti;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato Persona_1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. FABIANI MARCO e PUGNALI
BENEDETTA, ed elett.te domiciliato (anche telematicamente) presso e nello studio del primo;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare, sita in Osimo, Via Chiaravallese n. 41, (immobile costituito da tre unità abitative di proprietà 1/3 della nonna materna, 1/3 della zia materna e 1/3 della sig.ra Parte_1
rimarrà nella disponibilità della Sig.ra e qui resteranno collocati i figli
[...] Pt_1 minori;
- 1 -
3. I figli minori e resteranno affidati in modalità congiunta ad entrambi i Per_2 Per_3 genitori, i quali non vogliono stravolgere le loro abitudini e destabilizzarli con frequenti spostamenti, sicché, tenuto conto degli impegni dei figli e degli orari lavorativi del padre e della madre, provvederanno alla loro cura come segue:
-staranno con il padre dalle ore 15,30 del venerdì fino alle ore 14.30 della domenica. Il tutto salvo diversi accordi da concordare con anticipo, se motivati da esigenze personali dei coniugi
o dei figli.
- a Natale, a Pasqua e in estate i tempi di permanenza saranno paritari e concordati tra i coniugi, tenuto conto delle esigenze di lavoro dei genitori e degli impegni e desideri dei figli.
4. Per il concorso al mantenimento dei figli il Sig. verserà alla Sig.ra mediante Per_1 Pt_1 bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di Euro 500,00
(cinquecento/00) per ciascun figlio, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat. Le spese straordinarie, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Ancona che i coniugi dichiarano di conoscere, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre
e nella misura del 30% a carico della madre.
5. Il Sig. acconsente espressamente a che l'assegno unico universale, e in generale ogni Per_1 forma di contributo economico per i figli a carico, venga erogato integralmente in favore della
Sig.ra rinunciando ad ogni pretesa in merito, dato il collocamento prevalente presso Pt_1
l'abitazione materna.
6. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
7. I coniugi dichiarano di aver regolato la loro situazione patrimoniale (conto corrente, mobilia, autovetture e quant'altro) e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro. Per gli effetti personali il potrà ritirare presso l'abitazione in Osimo i seguenti Per_1 oggetti: libri, fumetti, riviste, Cd e Vinili, DVD/vhs/blueray, materiale elettronico-audio- informatico vario, chitarre ed accessori, Frigo/ amplificatore Marshall, capi di abbigliamento vari.
8. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
9. I documenti dei minori quali carte d'identità, tessere sanitarie, libretto vaccinazioni e simili verranno custodite dalla madre, salvo consegnarle tempestivamente al padre all'occorrenza.
- 2 - 10. I genitori si impegnano a gestire ogni questione relativa ai figli con responsabilità e serenità, affrontando un dialogo costruttivo, come hanno sempre fatto fino ad oggi”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che Parte_1 Persona_1
si sono sposati a Osimo il 04/09/2011, hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 14/04/2011) Per_2
e (in data 18/02/2018) e che l'intesa tra i coniugi è venuta meno per cui i loro rapporti Per_3 si sono deteriorati.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in data
10/10/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che, come cennato, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, e, segnatamente, rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore – anche in considerazione dell'accordo delle parti di praticare una forma di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, ma con assidua presenza del padre (tutti i fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio) -; inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
- 3 - Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Per_1
, i quali hanno contatto matrimonio a Osimo il 04/09/2011, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo al n. 51, parte 2, serie A, dell'anno
2011; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12/XI/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA AC VI NA
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