TRIB
Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/05/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza dell'1.4.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7456/2023 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Chieffallo, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
RESISTENTE - CONTUMACE avente ad oggetto: punteggio servizio civile nazionale svolto non in costanza di nomina
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 5.9.2023, ha adito l'intestato Tribunale, esponendo Parte_1 quanto segue: “- Il sig. è inserito nella II^ fascia delle GPS e III^ delle GI -classi di concorso A001 - Parte_1
Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado- A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado- A008 - Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica- A016 - Disegno artistico e modellazione odontotecnica- A017 -
Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado- A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica- B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni- giusta sua domanda di aggiornamento valida per il biennio 2022/23 e 2023/24 (cfr. all. n. 1 e
2);
- il dirigente dell' pubblicava le graduatorie GPS definitive del personale docente ove Controparte_2 al sig. veniva assegnato il seguente punteggio, giusta visualizzazione dei dati in graduatoria allegata (cfr. Parte_1 all. n. 3):
-Classe di concorso A001 - Arte e immagine nella scuola pagina 1 di 5 secondaria di I grado-:
Punteggio Totale 33,50
-Classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado -:
Punteggio Totale 33,50
-Classe di concorso A008 - Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica-:
Punteggio Totale 33,50
-Classe di concorso A016 - Disegno artistico e modellazione odontotecnica-:
Punteggio Totale 33,50
-Classe di concorso A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado-:
Punteggio Totale 33,50
-Classe di concorso A037 - Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica-:
Punteggio Totale 33,50
-Classe di concorso B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni-:
Punteggio Totale 27,00
- il sig. è in possesso del titolo di servizio per aver svolto il servizio civile sostitutivo di quello la leva militare Parte_1 obbligatoria quale obiettore di coscienza dal 15.02.1994 al 14.02.1995, (cfr. all. n. 4), ossia prima della L. n. 226/2004 abolitiva dell'obbligo;
- l'O.M n 112/2022, di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 15, comma 6 prevede che il servizio civile sostitutivo di quello la leva militare obbligatoria quale obiettore di coscienza è interamente valutabile purché prestato in costanza di nomina (cfr. all. n. 5);
- la normativa di rango primario riconosce, invece, la valutazione a tutti gli effetti del servizio di leva e la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto dei docenti al punteggio in seno alle graduatorie per le supplenze anche per il servizio di leva espletato non in costanza di nomina (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,02/03/2020, n. 5679; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord.,
10/11/2021, n.33151; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 29/12/2021, n. 41894).
- cosicché, il sig. in data 20.07.2023, inoltrava a mezzo PEC all'ATP di la richiesta, rimasta Parte_1 CP_2 inevasa, di assegnazione di 12 punti per la classe di concorso A001 e di assegnazione di 6 punti per le classi di concorso
A060, A008, A016, A017, A037 e B014 (cfr. all. n. 6);
- la mancata valutazione del titolo posseduto e, conseguentemente, la mancata assegnazione del relativo punteggio lede fortemente i diritti soggettivi della parte ricorrente che viene privata della migliore collocazione in seno alle graduatorie, venendo, così, pregiudicata rispetto ad altri aspiranti ai quali è stato riconosciuto il diritto al punteggio aggiuntivo”.
pagina 2 di 5 Ha chiesto, quindi, di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MI;
- per i motivi dedotti in narrativa:
- riconoscere la validità del titolo di servizio civile sostitutivo di quello militare di leva obbligatoria espletato dal ricorrente non in costanza di nomina dal 15.02.1994 al 14.02.1995;
- riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso A001 delle GPS pubblicate dall'ATP di , valide per il CP_2 triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 12 per un toltale rettificato pari a 45,50;
- riconoscere e attribuirgli, così, per le classi di concorso A060, A008, A016, A017 e A037 delle GPS pubblicate dall'ATP di , valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 6 per un toltale rettificato pari a CP_2
39,50;
- riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso B014 delle GPS pubblicate dall'ATP di , valide per il triennio CP_2
2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 6 per un toltale rettificato pari a 33,00;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
”
Vinte le spese di lite.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, il non si è costituito Controparte_1 in giudizio e, pertanto, è stato dichiarato contumace con ordinanza del 18.2.2024.
Acquisiti gli atti e i documenti della parte ricorrente e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto della presente controversia è la possibilità che nelle graduatorie di accesso alla scuola sia attribuito punteggio al servizio militare e al servizio civile sostitutivo, assimilato per legge a quello militare, solo se prestati in costanza di rapporto e non anche a quelli prestati non in costanza.
Segnatamente, si tratta di comprendere se tale distinzione, adoperata dall'art. 15, comma 6, dell'O.M. n.
122/2022 di aggiornamento delle graduatorie per le supplenze valide per il biennio 2022/2023 e
2023/2024, sia legittima.
Tale norma è sovrapponibile a quella contenuta nell'art. 15, comma 6, del precedente O.M. n. 60/2020, sulla cui legittimità si è di recente pronunciata la Corte di Appello di Bari, con la sentenza n. 104/2024 del
27.2.2024, che si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c: pagina 3 di 5 utile ai fini delle graduatorie ad esaurimento indipendentemente dalla circostanza di essere stato prestato in costanza di nomina o meno, né a conclusioni differenti possono condurre le pronunce rese in senso favorevole all'Amministrazione scolastica dallo stesso Consiglio di Stato (cfr. sent. 11602/2022), in altre fattispecie relative a personale ATA, non docente, riguardando esse ipotesi di servizio militare reso non in costanza di nomina valutato in misura inferiore, ossia con necessaria differente modulazione del punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 50 del 2021), diversamente dall'ipotesi oggetto di esame, in cui non vi è stata alcuna valorizzazione del servizio militare prestato al di fuori del periodo di nomina, non essendo per quest'ultimo attribuito alcun punteggio (ai sensi della Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, art. 15 co. 6, che qui viene in rilievo); in altri termini, se può essere considerata legittima la minore valenza del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie, in quanto "tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010", altrettanto non può dirsi nella presente fattispecie, ove un tale riconoscimento di punteggio, pur inferiore, è completamente assente, in quanto l'ordinanza ministeriale che disciplina il conferimento di incarichi per il personale docente non riconosce alcun valore al servizio prestato in altre Amministrazioni, di modo che il servizio militare obbligatorio, pur avendo ritardato l'ingresso nel mondo del lavoro altrimenti consentito in base al titolo di studio già conseguito, non trova alcuna valorizzazione in sede di procedura concorsuale >>.
I principi di diritto enunciati dalla Corte di Appello di Bari possono senz'altro applicarsi anche all'art.15, comma 6 dell'O.M. n. 122/2022, stante la sua identicità con l'art. 15, comma 6, dell'O.M. n. 60/2020.
Pertanto, l'art. 15, comma 6, dell'O.M. 122/2022 deve essere disapplicato poiché illegittimo e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda del ricorrente di vedersi riconoscere il diritto ad ottenere l'attribuzione di punteggio per il servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina.
Per la quantificazione del punteggio da attribuire al ricorrente nelle graduatorie in cui è inserito in qualità di docente, può essere utilmente applicata la disciplina del D.M. n. 50 del 2021 (relativo al personale ATA).
Il D.M. n.50 del 2021 attribuisce 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 punti annui per i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A.
E invero, il servizio civile sostitutivo può essere assimilato ad un servizio prestato alle dirette dipendenze di altre P.A., non potendo assimilarsi invece ad un “servizio di insegnamento”.
Può dunque dichiararsi il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il solo punteggio di 0,60, spettante per il servizio di leva reso non in costanza di nomina, ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di
Istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado, seconda fascia, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nelle classi di concorso A001, A060, A008, A016, A017 e B003.
Il suesposto criterio è condiviso pure da recenti precedenti di questo Ufficio (cfr. sent. n.966/2025,
Dott.ssa , pronunciata in data 15.4.2025 nel proc. n. 5187/2023 R.G.L.) e, pertanto, deve ritenersi Per_1 che alla valutazione del servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di rapporto di lavoro vada attribuito un punteggio pari a 0,60. pagina 4 di 5 3. La complessità delle questioni sottese alla definizione della lite, la non univocità della disciplina che regolamenta la materia e i contrasti giurisprudenziali registrati, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7456/2023 proposto Da , nei Parte_1 confronti del , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1 difesa, così provvede:
a) accoglie la domanda, nei limiti indicati in motivazione;
b) per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio di 0,60 spettante per il servizio civile sostitutivo prestato non in costanza di nomina dal 15.2.1994 al 14.2.1995 ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto, scuola secondaria primo e secondo grado, seconda e terza fascia, valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, nelle classi di concorso A001, A060,
A008, A016, A017 e B003;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza dell'1.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
pagina 5 di 5