Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1992, n. 505
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 gennaio 1993
Art. 2. 1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, e quelli per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravita', nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' e nelle province della Toscana colpite da eccezionali avversita' atmosferiche nei mesi di giugno e luglio 1992, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversita' atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 , come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 , nei limiti delle sue disponibilita'.
2. A favore degli organismi cooperativi o consortili di imprese che abbiano subi'to danni agli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonche' alle scorte e ai prodotti finiti, per effetto degli eventi alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, si applicano gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 , come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 , nel limite di spesa complessiva di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilita'.
3. Per le finalita' di cui all' articolo 4- bis del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31 , si provvede a carico del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 , come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 , nel limite di lire 15 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilita'.
Note all' art. 2:
- La legge n. 590/1981 reca: "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale".
- Si trascrive il testo dell' art. 4- bis del D.L. n. 367/1990 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccita' verificatasi nell'annata agraria 1989-1990):
"Art. 4-bis. - 1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286 , per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccita' nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forli', Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1993