TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 4754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4754 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8380/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8380/2017 R.G. promossa da:
nato ad [...] il giorno 08.09.1948 (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Venera BELLA, C.F._1
ATTORE
contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. Anna COPPOLETTA
CONVENUTO
nata ad [...] castello il 25.09.1955 (C.F.: Controparte_2
), nato ad [...] il [...] C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), nata ad [...] il C.F._4 Parte_3
25.04.1966 (C.F.: e nata ad [...] C.F._5 Controparte_3 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Castello il 20.04.1959 (C.F.: , quali chiamati all'eredità di C.F._6
(deceduto), tutti con il patrocinio dell'avv. Carlo PELUSO Persona_1
CONVENUTI
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Angiola Maria POLITI;
CONVENUTA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_5 C.F._7
titolare dello studio di consulenza mezzi di trasporto GESCA (P. IVA: ), P.IVA_2
domiciliata in Catania, via dei Miti n.9/h
CONVENUTA contumace
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_6 C.F._8
residente in [...]
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 giugno 2025 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa, su conforme richiesta delle parti, veniva posta in decisione senza termini ex art.190 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 Persona_1
titolare GESCA, e la società Controparte_6 Controparte_5 CP_4
chiedendo
- in via preliminare e pregiudiziale, disporre il sequestro dell'autovettura targata PD A00330 e nominare custode esso attore;
pagina 2 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- nel merito, dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2688 c.c. e per tutti gli altri motivi dedotti, la vendita del predetto veicolo del 30.07.2014 da a Persona_1
e la successiva vendita del 31.08.2015 da ad Controparte_1 Controparte_1
per 'salto' delle trascrizioni non risultando registrati passaggi di CP_4 proprietà tra l'ultimo proprietario cartolare ( ed il Persona_2
e di tutte le vendite successive;
Persona_1
- condannare in solido i convenuti a pagare in favore di esso attore la somma di
€30.000,00 a titolo di danno patrimoniale (o la somma maggiore o minore risultante),
€30.000,00 a titolo di danno morale, esistenziale e della vita di relazione (o la somma maggiore o minore risultante), le spese legali e il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 88, 92 e 96 c.p.c. per €20.000,00 (o la somma maggiore o minore risultante), il tutto con interessi legali, moratori, rivalutazione monetaria ed ogni altro accessorio di legge, con riserva di integrare domande, esecuzioni e prove.
La difesa di parte attrice esponeva che
- il figlio dell'attore, , aveva notato nel giugno 2015 un Persona_3 annuncio on line per la vendita di un'autovettura BMW Serie 3 (E30) cabrio, targata PDA00330, di proprietà del padre, Parte_1
- quest'ultimo aveva acquistato l'auto da nel 2003 con atto Persona_2 notarile (mai trascritto) e l'aveva temporaneamente affidata all'officina di per riparazioni;
Persona_1
- l'attore aveva scoperto che l'autore dell'annuncio, tale intendeva Controparte_1 vendere l'auto che asseriva di aver ricevuto dal . Lo non R_ CP_1 aveva dato seguito alle richieste di restituzione;
- successivi accertamenti avevano rivelato una serie di attività illecite:
o una falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà da parte del
, R_
o la contraffazione del documento di riconoscimento del precedente proprietario
Persona_2
o la richiesta di un duplicato del certificato di proprietà tramite un falso delegato ( e, infine, Controparte_6
o un trasferimento di proprietà dell'auto da (qualificato come R_
"possessore non proprietario") a ai sensi dell'art. 2688 Controparte_1
c.c.;
- successivamente, nonostante una denuncia-querela sporta dall ed una Parte_1 diffida dei Carabinieri, lo aveva venduto l'auto per la somma irrisoria di CP_1
pagina 3 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
€100 alla concessionaria dopo averla egli stesso acquistata per soli CP_4
€800 dal (a fronte di un valore di mercato pubblicizzato di €7.500). R_
Ciò premesso, la difesa sosteneva che ai sensi dell'art. 2688 c.c. "le successive trascrizioni e inscrizioni non producono effetti se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto", e che quindi la mancanza di continuità delle trascrizioni rendeva inefficaci gli atti di acquisto successivi.
Inoltre, la difesa di parte attrice sottolineava la condotta in malafede dello , il quale, CP_1 pur essendo un funzionario di banca ed appassionato di auto (e quindi presumibilmente a conoscenza delle prassi), aveva acquistato l'auto da un meccanico a un prezzo vile senza adeguate verifiche sulla proprietà, per poi rivenderla a un prezzo ancor più irrisorio, dimostrando un intento speculativo e ignorando le pretese del legittimo proprietario.
Pertanto, parte attrice riteneva inefficaci le vendite da a e da R_ CP_1 CP_1 ad con conseguente obbligo di restituzione del veicolo all'attore (avente causa CP_4
del ). Affermava inoltre il diritto dell'attore al risarcimento dei danni patrimoniali Per_2 subiti (per mancato utilizzo, rischio di perdita/distruzione, e spese di ricerca e legali), quantificati in €25.000,00, e dei danni morali, esistenziali e della vita di relazione, quantificati in €30.000,00, nonché al risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex artt. 88, 92 e
96 c.p.c. per €20.000,00, da porre a carico di tutti i convenuti in solido per il loro concorso nella condotta fraudolenta.
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_4 il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di sequestro del mezzo, l'inammissibilità e infondatezza della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali, dichiarare che nulla era dovuto dalla per refusione di spese di giudizio, accertare il difetto di CP_4
legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento nei confronti del convenuto CP_1
pagina 4 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
per violazione degli artt. 88, 92 e 96 c.p.c., e condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per assoluta temerarietà dell'azione, oltre alla condanna dell'attore alle spese e compensi di lite.
La difesa di esponeva che in data 31.08.2015, pendenti indagini preliminari, Controparte_4
aveva consegnato l'automobile BMW Serie 3 (E30) cabrio, targata Controparte_1
PDA00330 in permuta/vendita alla la quale era ignara dei fatti esposti CP_4 dall' e l'aveva trattenuta. Parte_1
La difesa della società evidenziava che, contestualmente alla permuta, aveva CP_1 acquistato dalla una Fiat 500, e che l'automobile oggetto di causa era stata CP_4
lasciata in permuta per un corrispettivo simbolico di €100,00, prassi comune per veicoli datati.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la era carente di legittimazione passiva, CP_4
essendo estranea ai fatti criminosi esposti dall' e non poteva considerarsi Parte_1
responsabile per i danni lamentati dall'attore.
La difesa proseguiva rassegnando che, all'atto del trasferimento dell'automobile da
[...]
, la trascrizione al PRA risultava regolare, e lo aveva esibito una CP_1 CP_1 dichiarazione autenticata di vendita del veicolo (risalente al 30.07.2014) ed un certificato di proprietà a suo nome (dal 06.08.2014). La cessione della BMW alla era stata CP_4 regolarmente trascritta al PRA il 23.09.2015.
La difesa affermava che l'inefficacia della vendita ai sensi dell'art. 2688 c.c. non era opponibile alla in quanto la trascrizione nel PRA aveva funzione dichiarativa per dirimere CP_4 conflitti tra più acquirenti, e l'acquirente di un veicolo non aveva diritto di pretendere la regolarizzazione al PRA se aveva ricevuto i documenti necessari.
La difesa sosteneva inoltre l'infondatezza e l'inammissibilità delle richieste di risarcimento danni in quanto, per il mancato utilizzo, non vi era prova della data di consegna al e R_ la genericità della domanda;
per le spese vive, la richiesta era generica e la era CP_4
estranea ai fatti;
per il danno morale, la domanda era inammissibile in quanto, in assenza di pagina 5 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
giudicato penale, era onere dell'attore provare la sussistenza del reato e il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa.
Infine, la società convenuta contestava la richiesta di sequestro per carenza dei requisiti e la domanda di risarcimento ex artt. 88, 92 e 96 c.p.c. per estraneità della ai fatti CP_4
pregressi, e chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni come sopra dettagliate.
§§§§§
Con ordinanza del 27.11.2017 veniva dichiarata inammissibile la richiesta di sequestro del veicolo.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
In particolare, la difesa di , con memorie indicate come 'note ex art.183 comma Parte_1
VI n.2', depositate in data 19.12.2017, ha integrato la originaria domanda esplicitando domanda di restituzione del veicolo oggetto di causa.
Va ritenuto che le memorie in questione devono considerarsi quali memorie ex art.183 comma
6 n.1 c.p.c.; ed invero, con ordinanza depositata in data 27.11.2017 il giudice istruttore aveva assegnato i termini ex art.183 comma 6 c.p.c. e le memorie in questione risultano depositate entro il primo termine di giorni trenta e contengono specificazione ed integrazione delle originarie domande, attività processuale che deve considerarsi ritualmente operata.
§§§§§
In data 25.01.2021, a seguito del decesso del convenuto veniva Persona_1 dichiarata la interruzione del processo.
Riassunto il giudizio, si costituivano Controparte_2 Parte_2
e cui era stato notificato il ricorso in Parte_3 Controparte_3
riassunzione ed eccepivano proprio difetto di legittimazione passiva avendo gli stessi rinunciato alla eredità di Persona_1
pagina 6 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Con ordinanza del 09.06.2024, in esito al compiuto sviluppo del contraddittorio sulla posizione dei chiamati all'eredità , rinuncianti, venivano rigettate le richieste istruttorie e R_
fissata udienza per la precisazione all'esito della quale, trattata con scambio di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 25.10.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Con ordinanza del 15.05.2025 veniva disposta rimessione della causa sul ruolo stante la necessità di interlocuzione, ove non fosse risultata fondata la prospettazione circa la assunzione della qualità di eredi di per effetto di sostenuta accettazione tacita Persona_1 dell'eredità del predetto ad opera del genitore, sul possibile effetto estintivo dipendente da modalità e tempi di riassunzione (in particolare considerando l'epoca della rinuncia alla eredità, il decreto che aveva disposto la prosecuzione, la notifica nei confronti di coloro che risultavano essere già chiamati rinuncianti) e sulla natura del litisconsorzio fra le parti convenute.
All'udienza del 4 giugno 2025 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa, su conforme richiesta delle parti, veniva posta in decisione senza termini ex art.190 c.p.c.
§§§§§
Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa alla posizione di R_
.
[...]
In corso di causa la difesa di parte attrice, appreso del decesso del predetto (risalente al
21.03.2018), con note del 19.01.2021 aveva chiesto dichiararsi la interruzione del processo.
Posto che il risultava celibe e senza figli (con genitori deceduti nel 2011 e nel R_
2019), la riassunzione veniva operata nei confronti dei quattro fratelli i quali, però, eccepivano difetto di legittimazione passiva per avere rinunciato alla eredità.
Sulla questione, che ha impegnato a lungo le difese, parte attrice aveva alternativamente replicato che:
pagina 7 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
a) poiché il padre del deceduto nel 2019 (dopo il figlio), Persona_1
risultava convivere con il convenuto, doveva ritenersi che lo stesso fosse entrato nella disponibilità dei beni e avesse accettato tacitamente l'eredità; i figli, che non avevano rinunciato alla eredità del padre (e, anzi, risultava la vendita di bene in comproprietà con il padre), divenendo eredi del predetto avevano anche finito, indirettamente, per accettare l'eredità del fratello;
R_
b) poiché vi erano altri discendenti, da considerare eredi per rappresentazione, in caso di ritenuta efficace rinuncia l'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere notificato, previe ricerche, a costoro.
La difesa dei signori ha contestato quanto sostenuto da parte attrice R_ evidenziando che il nulla tenente, era stato ospite del padre che, dopo Persona_1
il decesso del figlio, non aveva avuto il possesso di alcun bene che fosse stato di proprietà del predetto.
Ritiene questo giudice che la impostazione difensiva dei signori sia corretta e R_
che, in concreto, per di più a fronte delle specifiche contestazioni dei chiamati in causa, incombeva su parte attrice l'onere di provare che vi fossero stati dei beni in proprietà del dei quali, dopo il suo decesso, fosse entrato in possesso il padre con la Persona_1 conseguenza che, nonostante la successiva formale rinuncia, lo stesso (cioè il padre) fosse divenuto erede dell'originario convenuto.
Pertanto, non può affermarsi che i chiamati in causa in quanto eredi del proprio padre, siano divenuti indirettamente eredi del fratello Persona_1
In alternativa, parte attrice, rappresentando che, in caso di rinuncia all'eredità, ai rinuncianti subentravano per rappresentazione gli altri discendenti, aveva chiesto termine per poterli individuare e, quindi, citare in giudizio.
pagina 8 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ora, va premesso che dall'atto di rinuncia prodotto dai chiamati in causa risulta che il documento in questione sia stato inserito nel registro delle successioni, come può desumersi dalla indicazione del 'numero di repertorio' e dal pagamento dell'imposta di registro.
Ancora una volta, incombeva su parte attrice provare che, nonostante tali indicazioni, la
Cancelleria non avesse dato seguito, omettendo attività doverose e consequenziali alla attribuzione di numero di repertorio ed alla ricezione della imposta di registro.
Ciò posto, la rinuncia risale al 20.06.2018 e, quindi, in epoca abbondantemente antecedente alla interruzione del processo;
pertanto, la richiesta di termine per procedere alle ulteriori verifiche circa la presenza di altri eredi non poteva trovare accoglimento in quanto il termine per procedere a rituale e tempestiva riassunzione doveva considerarsi perento.
Da quanto sopra, discende che il giudizio deve dichiararsi estinto nei confronti degli eredi rinuncianti di Persona_1
§§§§§
Procedendo con il merito, giova premettere, in diritto, brevi cenni sul regime giuridico della circolazione dei beni mobili registrati e, in particolare, sui profili relativi a forma, trascrizione, continuità e limiti dell'acquisto a non domino.
I beni mobili registrati (come autoveicoli, aeromobili e navi) sono soggetti a un regime particolare che, pur fondandosi sulle regole generali della circolazione dei beni mobili, prevede pubblici registri con finalità di 'pubblicità', tra cui, per gli autoveicoli, il Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).
Sotto il profilo civilistico, la compravendita di beni mobili, anche registrati, è valida ed efficace ove l'accordo sia perfezionato in forma orale, producendo l'effetto traslativo immediato della proprietà (artt. 1376 e 1470 c.c.)..
pagina 9 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Tuttavia, per poter procedere alla trascrizione dell'atto nei pubblici registri, e quindi rendere il trasferimento opponibile ai terzi, è necessario che l'atto risulti da una scrittura privata autenticata o da un atto pubblico (L. 241/1960, D.P.R. 495/1992, Codice della Strada). Tale forma, dunque, non è richiesta per la validità del contratto, ma è indispensabile per attribuirgli idoneità alla trascrizione presso il PRA.
La trascrizione ha efficacia dichiarativa e serve a rendere opponibile ai terzi il trasferimento del diritto. Essa assume rilievo anche ai fini del conflitto tra più acquirenti dello stesso bene, ai sensi dell'art. 2644 c.c. applicato analogicamente. Tuttavia, per produrre effetti, la trascrizione deve rispettare il principio di continuità: solo chi acquista da un soggetto che risulta già proprietario per atto precedentemente trascritto può beneficiare della tutela pubblicitaria.
In ipotesi di salto di continuità nelle trascrizioni viene compromessa la catena traslativa con incidenza negativa sulla trascrizione che non potrà produrre i suoi ordinari effetti.
Nel conflitto tra un acquirente a domino (cioè da colui che è effettivamente proprietario, anche se non trascritto) e un acquirente a non domino (cioè da chi non era proprietario, ma risulta iscritto), l'acquisto a domino prevale, salvo il rigoroso rispetto delle condizioni dell'art. 2688
c.c. da parte dell'acquirente a non domino.
In presenza di un salto di continuità e in mancanza di buona fede qualificata, il principio di tutela dell'affidamento non può operare. Il sistema, dunque, sanziona la trascuratezza dell'acquirente che, pur potendo rilevare un'irregolarità dalla visura, non si attiva per verificarne le cause.
pagina 10 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In conclusione, la circolazione dei beni mobili registrati, pur fondata sul principio consensualistico, è subordinata ad una serie di adempimenti formali ai fini della pubblicità e dell'opponibilità.
In caso di discontinuità delle trascrizioni, il sistema impone un onere di verifica rafforzato, che grava non solo sull'acquirente diretto, ma anche su quelli successivi.
In difetto, l'acquisto a non domino non può prevalere su quello a domino, anche se trascritto, poiché manca la continuità e la buona fede richiesta per la tutela dell'affidamento nei pubblici registri.
§§§§§
In punto di fatto, sulla base delle acquisizioni operate in corso di causa, sia quelle specificamente documentali che quelle fondate sulle difese svolte dalle parti e, più in particolare, sulla mancata contestazione di specifiche allegazioni o singoli documenti, può affermarsi in primo luogo che;
1) proprietario del veicolo BMW Serie 3 cabrio targato Persona_2
PDA00330, aveva trasferito il mezzo, con atto notarile del 19.11.2003, a
Parte_1
2) divenuto proprietario del veicolo acquistato a domino, non Parte_1
aveva curato la trascrizione dell'acquisto presso il P.R.A.;
3) ancora, aveva ricoverato presso l'officina di Parte_1 R_
il veicolo in questione;
il era, quindi, detentore del veicolo;
[...] R_
4) sulla base di a. una denuncia di perdita del certificato di proprietà fatta da ai R_
Carabinieri di Aci Castello;
b. la contraffazione di un documento di identità di Persona_2
c. una falsa delega di a Per_2 Persona_4
era stato richiesto duplicato del certificato di proprietà del veicolo;
pagina 11 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
5) la pratica burocratica per la richiesta e la ricostruzione documentale sub 4) era stata curata presso la agenzi GESCA, la cui titolare era Persona_5
6) aveva stipulato contratto di vendita del veicolo in favore di Persona_1
Controparte_1
7) utilizzando la documentazione sub 4), era stata operata la trascrizione al P.R.A. dell'atto di acquisto in favore di Controparte_1
8) mentre erano in corso le indagini preliminari sulla denuncia avente ad oggetto i fatti sub 4), aveva trasferito la proprietà del veicolo alla società Controparte_1 [...]
nell'ambito di una più ampia operazione di acquisto di altro automezzo. CP_4
§§§§§
Focalizzando l'attenzione sui profili in fatto sopra evidenziati, risultando irrilevanti tutte le altre circostanze allegate dalle parti nello svolgimento delle rispettive difese, applicando i principi giuridici sopra richiamati, deve ritenersi fondata la domanda principale svolta da con la quale è stato chiesto dichiararsi la inefficacia dei trasferimenti Parte_1
operati da a e da quest'ultimo ad Persona_1 Controparte_1 Controparte_4
Ed invero, non sussiste alcun dubbio né è mai stato contestato che Persona_2
originario proprietario del veicolo, abbia trasferito la proprietà della BMW unicamente a
Parte_1
quindi, avendo acquistato a domino, deve considerarsi legittimo Parte_1
proprietario del veicolo.
Il regime delle trascrizioni, che serve a regolare il conflitto fra più acquirenti dallo stesso dante causa, nel caso specifico è posto in crisi dalla soluzione di continuità delle trascrizioni.
Dalla certificazione P.R.A. in atti e, in particolare dal certificato cronologico relativo al veicolo targato PDA00330 (cfr. all.3 alla comparsa di costituzione di , risulta Controparte_1 testualmente che:
pagina 12 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
1) in data 29.07.2014 vi era stato 'rilascio e duplicato del certificato di proprietà';
2) in data 08.08.2014 era stato annotato 'trasferimento di proprietà con salto di continuità nelle trascrizioni' e, in particolare, era stata annotata scrittura privata del
30.07.2014 con 'venditore' e 'proprietario' Persona_1 [...]
. CP_1
Non risulta allegato né tanto meno documentato che il abbia mai acquistato a R_ domino il veicolo in questione e, quindi, non risulta alcun trasferimento in favore del né da parte del né da acquirenti da quest'ultimo. R_ Per_2
Anzi, risulta specificamente che sentito dai Carabinieri della Stazione Persona_2
di Aci Castello, aveva dichiarato di non conoscere il ed aveva disconosciuto la R_ firma apparentemente a lui riconducibile apposta sugli atti prodotti al P.R.A.; inoltre, la foto apposta sul documento di identità utilizzato nella cura della pratica per il duplicato del certificato di proprietà non corrispondeva alle fattezze fisiche del (cfr. nota Per_2
n.28/30-3 del 18.08.2015 dei Carabinieri di Aci Castello prodotta dalla difesa di parte attrice).
Va detto che la documentazione relativa alle indagini svolte dai Carabinieri, mai in alcun modo e sotto alcun profilo contestata dalle parti, è pienamente utilizzabile e, tuttavia, costituisce solo elemento di ulteriore e definitiva conferma di quanto risulta dai documenti e dalle allegazioni delle parti con riguardo al fatto che il non risulta avere mai acquistato il veicolo R_
dal proprietario e che, pertanto, l'acquisto di è stato pacificamente un acquisto a non CP_1
domino.
La difesa di ha sostenuto che il predetto avrebbe dovuto considerarsi acquirente in CP_1
buona fede dal sulla base della documentazione sopra richiamata sub 4), della R_ cui falsità egli non avrebbe potuto avere alcun sospetto, adducendo a sostegno gli esiti delle indagini preliminari che si erano conclusi con la formulazione di ipotesi di reato solo a carico del . R_
pagina 13 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Quanto addotto dalla difesa di deve considerarsi ininfluente ai fini delle valutazioni CP_1 rilevanti nella presente sede.
Ed invero, a prescindere da ogni valutazione circa il mancato coinvolgimento dello , in CP_1 sede penale, con accuse di appropriazione indebita e di falsità in concorso con il
, quel che rileva nella presente sede è che, proprio sulla base della R_
documentazione di cui egli disponeva al momento dell'acquisto, risultava un 'salto' nella catena delle trascrizioni presso il P.R.A. nel senso che non risultava 'colmato' il passaggio da e . Per_2 R_
In virtù di tale evidente situazione, costituiva specifico onere a carico dello quello di CP_1
verificare il titolo di provenienza della proprietà sul veicolo in capo al . R_
In altri termini, se in presenza di una continuità di trascrizioni presso i pubblici registri,
l'acquirente non avrebbe avuto alcun altro onere che quello di verificare la corrispondenza della titolarità risultante dal P.R.A. con la persona del venditore, nella diversa ipotesi di 'salto'
l'acquirente avrebbe dovuto operare specifica verifica.
Nel caso specifico, come detto, non è stato allegato né in alcun modo documentato un acquisto del dal (o da acquirenti dal ), non risulta un R_ Per_2 Per_2
contratto, magari falsificato, documentante un simile trasferimento, situazione che, in astratto e per mera ipotesi, avrebbe potuto consentire di considerare lo in buona fede. CP_1
Va anche aggiunto che la vendita dello SCIUTO è avvenuta proprio mentre erano in corso gli accertamenti dei Carabinieri sulla vicenda.
Pertanto, posto che risulta incontestabilmente 'non proprietario', che Persona_1
risulta acquirente 'a non domino', le risultanze dei pubblici registri automobilistici CP_1 non hanno effetto di dirimere un conflitto fra acquirente a non domino e acquirente a domino, con la conseguenza che lo non può avere alcuna 'protezione' dalle risultanze del CP_1
P.R.A. che, al contrario, costituiscono specifico indice evidenziante la sua posizione di mala fede.
pagina 14 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Analoghe considerazioni devono operarsi con riguardo alla posizione di Controparte_4
Il fatto che abbia acquistato la proprietà sul veicolo in questione da CP_4 CP_1
impone le medesime considerazioni discendenti dal fatto che al P.R.A. risultava una precedente trascrizione di 'trasferimento di proprietà con salto di continuità nelle trascrizioni'.
Risulta evidente che per l'acquirente le trascrizioni avevano 'continuità' fino a CP_4
e che, successivamente, vi era il più volte richiamato 'salto' che vedeva Persona_2 quale primo soggetto che aveva ripreso a trasferire il veicolo. Persona_1
In tal situazione, anche avrebbe dovuto verificare la sussistenza di un titolo di CP_4 provenienza in favore del che, solo ove esistente, non avrebbe imposto ulteriori R_
indagini.
Come già detto, la esistenza di tale 'titolo' non è stata mai allegata né tanto meno in alcun modo documentata.
L'acquisto di da acquirente a non domino, è esso stesso CP_4 Controparte_1 acquisto a non domino che non può, quindi, considerarsi effettuato in situazione di buona fede;
tale acquisto, in conclusione, non può trovare tutela nei confronti di Parte_1 unico soggetto che risulta avere acquistato legittimamente il bene dal proprietario
Persona_2
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, quindi, va accolta la domanda di dichiarazione di inefficacia della vendita del 30.07.2014 e del 31.08.2015 e di tutte le eventuali successive (ogni eventuale successivo acquirente si troverebbe nella stessa situazione di e di CP_1 [...]
e di conseguente restituzione del veicolo ad . CP_4 Parte_1
Il veicolo va restituito ad dall'attuale detentore nello stato in cui si trova, Parte_1 senza che rilevino eventuali modifiche in quanto eventualmente operate da soggetto in mala fede.
pagina 15 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Va evidenziato che, all'udienza del 04.06.2025, la difesa di ha rassegnato che CP_4
'la società si trova adesso in liquidazione e che, secondo le informazioni provenienti dalla cliente, il veicolo è ancora nella disponibilità della stessa'.
§§§§§
Le domande di risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni morali non possono trovare accoglimento.
ha chiesto condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei seguenti Parte_1
danni patrimoniali:
- danni per mancato utilizzo del veicolo dal 2014 alla data di restituzione;
- danni 'per il caso di distruzione o perdita del veicolo';
- spese per 'ricerche' e spese legali.
Quanto ai primi, la domanda è strutturata quale richiesta di risarcimento sostanzialmente in re ipsa, non risultando allegato né in altro modo provato che avrebbe utilizzato il Parte_1
veicolo né che, in mancanza, ha dovuto affrontare spese per sopperire alla mancanza del mezzo.
Peraltro, sulla base della stessa allegazione dell' , il mezzo era stato ricoverato da Parte_1
oltre un anno presso l'officina del ed egli aveva preso atto del trasferimento allo R_
non perché, avendone necessità, lo aveva richiesto al ma per avere CP_1 R_
casualmente preso conoscenza dell'annuncio pubblicitario avente ad oggetto il veicolo.
Quanto ai secondi, la distruzione o perdita del veicolo non risulta allegata.
Con riguardo alle spese per 'ricerche' (presso ACI, Procura ed altro), parte attrice non ha documentato alcun esborso come pure con riguardo a spese legali 'stragiudiziali' (le spese legali saranno, invece, regolate definendo il presente giudizio).
§§§§§
Anche la domanda di risarcimento del cd. danno morale non può trovare accoglimento. pagina 16 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte attrice ha fondato la domanda quale conseguenza della consumazione di illeciti penali ai suoi danni.
Tuttavia, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, per il riconoscimento e la liquidazione di danni morali è necessario un onere di allegazione prima e, quindi, di prova, in ordine a turbamenti emotivi e psicologici incidenti sulla persona del danneggiato che, nel caso specifico, non è stato soddisfatto;
parte attrice, in concreto, si è limitata a sostenere in modo generico la sussistenza dei danni in questione, sostanzialmente ricollegandoli alla consumazione di reati ai propri danni.
§§§§§
La domanda di condanna ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento posto che, seppur infondate le difese con riguardo alle questioni legate ai trasferimenti della autovettura, le domande risarcitorie, peraltro per importi rilevanti, sono state rigettate.
§§§§§
In conclusione, le domande possono trovare parziale accoglimento, nei termini sopra esposti;
in particolare, possono trovare accoglimento le domande di inefficacia degli atti di trasferimenti del veicolo e di restituzione del mezzo, mentre vanno rigettate le domande risarcitorie.
§§§§§
In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, i convenuti e Controparte_1 [...]
vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali sia della fase CP_4
cautelare (in applicazione del principio di non frazionamento: Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2022
n.9785) che di quella di merito in favore di liquidate come da Parte_1
dispositivo, secondo i valori medi per valore controversia da rapportarsi alle allegazioni di parte attrice con riferimento al momento di affidamento in custodia al (fra euro R_
1.101,00 ed euro 5.200,00); va condannato al pagamento delle spese in Parte_1 favore dei chiamati in causa, per fasi studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori minimi pagina 17 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
avuto riguardo alla non complessità delle questioni;
infine, nulla va dichiarato sulle spese nei confronti degli altri convenuti contumaci.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.8380/2017 R.G., in parziale accoglimento delle domande:
- DICHIARA la inefficacia delle vendite della autovettura BMW Serie 3 (E30) cabrio, targata PDA00330 del 30.07.2014 e del 31.08.2015 e di tutte le eventuali successive e ordina la conseguente restituzione del veicolo ad Parte_1
- DICHIARA la estinzione del giudizio nei confronti degli eredi di R_
;
[...]
- RIGETTA ogni altra domanda;
- CONDANNA i convenuti e , in Controparte_1 Controparte_4
solido, al pagamento delle spese processuali in favore di che Parte_1
liquida in euro 3.860,00 (di cui euro 1.308,00 per la fase cautelare ed euro 2.552,00 per la fase di merito), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- CONDANNA l'attore al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore, in solido, di Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e che liquida in euro 852,00, oltre IVA, CP e rimborso
[...] Controparte_3
forfetario spese generali;
- nulla sulle spese nei confronti degli altri convenuti.
Catania, 30 settembre 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8380/2017 R.G. promossa da:
nato ad [...] il giorno 08.09.1948 (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Venera BELLA, C.F._1
ATTORE
contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. Anna COPPOLETTA
CONVENUTO
nata ad [...] castello il 25.09.1955 (C.F.: Controparte_2
), nato ad [...] il [...] C.F._3 Parte_2
(C.F.: ), nata ad [...] il C.F._4 Parte_3
25.04.1966 (C.F.: e nata ad [...] C.F._5 Controparte_3 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Castello il 20.04.1959 (C.F.: , quali chiamati all'eredità di C.F._6
(deceduto), tutti con il patrocinio dell'avv. Carlo PELUSO Persona_1
CONVENUTI
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Angiola Maria POLITI;
CONVENUTA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_5 C.F._7
titolare dello studio di consulenza mezzi di trasporto GESCA (P. IVA: ), P.IVA_2
domiciliata in Catania, via dei Miti n.9/h
CONVENUTA contumace
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_6 C.F._8
residente in [...]
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 4 giugno 2025 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa, su conforme richiesta delle parti, veniva posta in decisione senza termini ex art.190 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 Persona_1
titolare GESCA, e la società Controparte_6 Controparte_5 CP_4
chiedendo
- in via preliminare e pregiudiziale, disporre il sequestro dell'autovettura targata PD A00330 e nominare custode esso attore;
pagina 2 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
- nel merito, dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2688 c.c. e per tutti gli altri motivi dedotti, la vendita del predetto veicolo del 30.07.2014 da a Persona_1
e la successiva vendita del 31.08.2015 da ad Controparte_1 Controparte_1
per 'salto' delle trascrizioni non risultando registrati passaggi di CP_4 proprietà tra l'ultimo proprietario cartolare ( ed il Persona_2
e di tutte le vendite successive;
Persona_1
- condannare in solido i convenuti a pagare in favore di esso attore la somma di
€30.000,00 a titolo di danno patrimoniale (o la somma maggiore o minore risultante),
€30.000,00 a titolo di danno morale, esistenziale e della vita di relazione (o la somma maggiore o minore risultante), le spese legali e il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 88, 92 e 96 c.p.c. per €20.000,00 (o la somma maggiore o minore risultante), il tutto con interessi legali, moratori, rivalutazione monetaria ed ogni altro accessorio di legge, con riserva di integrare domande, esecuzioni e prove.
La difesa di parte attrice esponeva che
- il figlio dell'attore, , aveva notato nel giugno 2015 un Persona_3 annuncio on line per la vendita di un'autovettura BMW Serie 3 (E30) cabrio, targata PDA00330, di proprietà del padre, Parte_1
- quest'ultimo aveva acquistato l'auto da nel 2003 con atto Persona_2 notarile (mai trascritto) e l'aveva temporaneamente affidata all'officina di per riparazioni;
Persona_1
- l'attore aveva scoperto che l'autore dell'annuncio, tale intendeva Controparte_1 vendere l'auto che asseriva di aver ricevuto dal . Lo non R_ CP_1 aveva dato seguito alle richieste di restituzione;
- successivi accertamenti avevano rivelato una serie di attività illecite:
o una falsa denuncia di smarrimento del certificato di proprietà da parte del
, R_
o la contraffazione del documento di riconoscimento del precedente proprietario
Persona_2
o la richiesta di un duplicato del certificato di proprietà tramite un falso delegato ( e, infine, Controparte_6
o un trasferimento di proprietà dell'auto da (qualificato come R_
"possessore non proprietario") a ai sensi dell'art. 2688 Controparte_1
c.c.;
- successivamente, nonostante una denuncia-querela sporta dall ed una Parte_1 diffida dei Carabinieri, lo aveva venduto l'auto per la somma irrisoria di CP_1
pagina 3 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
€100 alla concessionaria dopo averla egli stesso acquistata per soli CP_4
€800 dal (a fronte di un valore di mercato pubblicizzato di €7.500). R_
Ciò premesso, la difesa sosteneva che ai sensi dell'art. 2688 c.c. "le successive trascrizioni e inscrizioni non producono effetti se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto", e che quindi la mancanza di continuità delle trascrizioni rendeva inefficaci gli atti di acquisto successivi.
Inoltre, la difesa di parte attrice sottolineava la condotta in malafede dello , il quale, CP_1 pur essendo un funzionario di banca ed appassionato di auto (e quindi presumibilmente a conoscenza delle prassi), aveva acquistato l'auto da un meccanico a un prezzo vile senza adeguate verifiche sulla proprietà, per poi rivenderla a un prezzo ancor più irrisorio, dimostrando un intento speculativo e ignorando le pretese del legittimo proprietario.
Pertanto, parte attrice riteneva inefficaci le vendite da a e da R_ CP_1 CP_1 ad con conseguente obbligo di restituzione del veicolo all'attore (avente causa CP_4
del ). Affermava inoltre il diritto dell'attore al risarcimento dei danni patrimoniali Per_2 subiti (per mancato utilizzo, rischio di perdita/distruzione, e spese di ricerca e legali), quantificati in €25.000,00, e dei danni morali, esistenziali e della vita di relazione, quantificati in €30.000,00, nonché al risarcimento per responsabilità processuale aggravata ex artt. 88, 92 e
96 c.p.c. per €20.000,00, da porre a carico di tutti i convenuti in solido per il loro concorso nella condotta fraudolenta.
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo, in via preliminare, accertare e dichiarare Controparte_4 il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità della richiesta di sequestro del mezzo, l'inammissibilità e infondatezza della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali, dichiarare che nulla era dovuto dalla per refusione di spese di giudizio, accertare il difetto di CP_4
legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento nei confronti del convenuto CP_1
pagina 4 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
per violazione degli artt. 88, 92 e 96 c.p.c., e condannare parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per assoluta temerarietà dell'azione, oltre alla condanna dell'attore alle spese e compensi di lite.
La difesa di esponeva che in data 31.08.2015, pendenti indagini preliminari, Controparte_4
aveva consegnato l'automobile BMW Serie 3 (E30) cabrio, targata Controparte_1
PDA00330 in permuta/vendita alla la quale era ignara dei fatti esposti CP_4 dall' e l'aveva trattenuta. Parte_1
La difesa della società evidenziava che, contestualmente alla permuta, aveva CP_1 acquistato dalla una Fiat 500, e che l'automobile oggetto di causa era stata CP_4
lasciata in permuta per un corrispettivo simbolico di €100,00, prassi comune per veicoli datati.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la era carente di legittimazione passiva, CP_4
essendo estranea ai fatti criminosi esposti dall' e non poteva considerarsi Parte_1
responsabile per i danni lamentati dall'attore.
La difesa proseguiva rassegnando che, all'atto del trasferimento dell'automobile da
[...]
, la trascrizione al PRA risultava regolare, e lo aveva esibito una CP_1 CP_1 dichiarazione autenticata di vendita del veicolo (risalente al 30.07.2014) ed un certificato di proprietà a suo nome (dal 06.08.2014). La cessione della BMW alla era stata CP_4 regolarmente trascritta al PRA il 23.09.2015.
La difesa affermava che l'inefficacia della vendita ai sensi dell'art. 2688 c.c. non era opponibile alla in quanto la trascrizione nel PRA aveva funzione dichiarativa per dirimere CP_4 conflitti tra più acquirenti, e l'acquirente di un veicolo non aveva diritto di pretendere la regolarizzazione al PRA se aveva ricevuto i documenti necessari.
La difesa sosteneva inoltre l'infondatezza e l'inammissibilità delle richieste di risarcimento danni in quanto, per il mancato utilizzo, non vi era prova della data di consegna al e R_ la genericità della domanda;
per le spese vive, la richiesta era generica e la era CP_4
estranea ai fatti;
per il danno morale, la domanda era inammissibile in quanto, in assenza di pagina 5 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
giudicato penale, era onere dell'attore provare la sussistenza del reato e il danno non patrimoniale non è mai in re ipsa.
Infine, la società convenuta contestava la richiesta di sequestro per carenza dei requisiti e la domanda di risarcimento ex artt. 88, 92 e 96 c.p.c. per estraneità della ai fatti CP_4
pregressi, e chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni come sopra dettagliate.
§§§§§
Con ordinanza del 27.11.2017 veniva dichiarata inammissibile la richiesta di sequestro del veicolo.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c..
In particolare, la difesa di , con memorie indicate come 'note ex art.183 comma Parte_1
VI n.2', depositate in data 19.12.2017, ha integrato la originaria domanda esplicitando domanda di restituzione del veicolo oggetto di causa.
Va ritenuto che le memorie in questione devono considerarsi quali memorie ex art.183 comma
6 n.1 c.p.c.; ed invero, con ordinanza depositata in data 27.11.2017 il giudice istruttore aveva assegnato i termini ex art.183 comma 6 c.p.c. e le memorie in questione risultano depositate entro il primo termine di giorni trenta e contengono specificazione ed integrazione delle originarie domande, attività processuale che deve considerarsi ritualmente operata.
§§§§§
In data 25.01.2021, a seguito del decesso del convenuto veniva Persona_1 dichiarata la interruzione del processo.
Riassunto il giudizio, si costituivano Controparte_2 Parte_2
e cui era stato notificato il ricorso in Parte_3 Controparte_3
riassunzione ed eccepivano proprio difetto di legittimazione passiva avendo gli stessi rinunciato alla eredità di Persona_1
pagina 6 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Con ordinanza del 09.06.2024, in esito al compiuto sviluppo del contraddittorio sulla posizione dei chiamati all'eredità , rinuncianti, venivano rigettate le richieste istruttorie e R_
fissata udienza per la precisazione all'esito della quale, trattata con scambio di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 25.10.2024 la causa veniva posta in decisione, con termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Con ordinanza del 15.05.2025 veniva disposta rimessione della causa sul ruolo stante la necessità di interlocuzione, ove non fosse risultata fondata la prospettazione circa la assunzione della qualità di eredi di per effetto di sostenuta accettazione tacita Persona_1 dell'eredità del predetto ad opera del genitore, sul possibile effetto estintivo dipendente da modalità e tempi di riassunzione (in particolare considerando l'epoca della rinuncia alla eredità, il decreto che aveva disposto la prosecuzione, la notifica nei confronti di coloro che risultavano essere già chiamati rinuncianti) e sulla natura del litisconsorzio fra le parti convenute.
All'udienza del 4 giugno 2025 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa, su conforme richiesta delle parti, veniva posta in decisione senza termini ex art.190 c.p.c.
§§§§§
Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa alla posizione di R_
.
[...]
In corso di causa la difesa di parte attrice, appreso del decesso del predetto (risalente al
21.03.2018), con note del 19.01.2021 aveva chiesto dichiararsi la interruzione del processo.
Posto che il risultava celibe e senza figli (con genitori deceduti nel 2011 e nel R_
2019), la riassunzione veniva operata nei confronti dei quattro fratelli i quali, però, eccepivano difetto di legittimazione passiva per avere rinunciato alla eredità.
Sulla questione, che ha impegnato a lungo le difese, parte attrice aveva alternativamente replicato che:
pagina 7 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
a) poiché il padre del deceduto nel 2019 (dopo il figlio), Persona_1
risultava convivere con il convenuto, doveva ritenersi che lo stesso fosse entrato nella disponibilità dei beni e avesse accettato tacitamente l'eredità; i figli, che non avevano rinunciato alla eredità del padre (e, anzi, risultava la vendita di bene in comproprietà con il padre), divenendo eredi del predetto avevano anche finito, indirettamente, per accettare l'eredità del fratello;
R_
b) poiché vi erano altri discendenti, da considerare eredi per rappresentazione, in caso di ritenuta efficace rinuncia l'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere notificato, previe ricerche, a costoro.
La difesa dei signori ha contestato quanto sostenuto da parte attrice R_ evidenziando che il nulla tenente, era stato ospite del padre che, dopo Persona_1
il decesso del figlio, non aveva avuto il possesso di alcun bene che fosse stato di proprietà del predetto.
Ritiene questo giudice che la impostazione difensiva dei signori sia corretta e R_
che, in concreto, per di più a fronte delle specifiche contestazioni dei chiamati in causa, incombeva su parte attrice l'onere di provare che vi fossero stati dei beni in proprietà del dei quali, dopo il suo decesso, fosse entrato in possesso il padre con la Persona_1 conseguenza che, nonostante la successiva formale rinuncia, lo stesso (cioè il padre) fosse divenuto erede dell'originario convenuto.
Pertanto, non può affermarsi che i chiamati in causa in quanto eredi del proprio padre, siano divenuti indirettamente eredi del fratello Persona_1
In alternativa, parte attrice, rappresentando che, in caso di rinuncia all'eredità, ai rinuncianti subentravano per rappresentazione gli altri discendenti, aveva chiesto termine per poterli individuare e, quindi, citare in giudizio.
pagina 8 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ora, va premesso che dall'atto di rinuncia prodotto dai chiamati in causa risulta che il documento in questione sia stato inserito nel registro delle successioni, come può desumersi dalla indicazione del 'numero di repertorio' e dal pagamento dell'imposta di registro.
Ancora una volta, incombeva su parte attrice provare che, nonostante tali indicazioni, la
Cancelleria non avesse dato seguito, omettendo attività doverose e consequenziali alla attribuzione di numero di repertorio ed alla ricezione della imposta di registro.
Ciò posto, la rinuncia risale al 20.06.2018 e, quindi, in epoca abbondantemente antecedente alla interruzione del processo;
pertanto, la richiesta di termine per procedere alle ulteriori verifiche circa la presenza di altri eredi non poteva trovare accoglimento in quanto il termine per procedere a rituale e tempestiva riassunzione doveva considerarsi perento.
Da quanto sopra, discende che il giudizio deve dichiararsi estinto nei confronti degli eredi rinuncianti di Persona_1
§§§§§
Procedendo con il merito, giova premettere, in diritto, brevi cenni sul regime giuridico della circolazione dei beni mobili registrati e, in particolare, sui profili relativi a forma, trascrizione, continuità e limiti dell'acquisto a non domino.
I beni mobili registrati (come autoveicoli, aeromobili e navi) sono soggetti a un regime particolare che, pur fondandosi sulle regole generali della circolazione dei beni mobili, prevede pubblici registri con finalità di 'pubblicità', tra cui, per gli autoveicoli, il Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).
Sotto il profilo civilistico, la compravendita di beni mobili, anche registrati, è valida ed efficace ove l'accordo sia perfezionato in forma orale, producendo l'effetto traslativo immediato della proprietà (artt. 1376 e 1470 c.c.)..
pagina 9 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Tuttavia, per poter procedere alla trascrizione dell'atto nei pubblici registri, e quindi rendere il trasferimento opponibile ai terzi, è necessario che l'atto risulti da una scrittura privata autenticata o da un atto pubblico (L. 241/1960, D.P.R. 495/1992, Codice della Strada). Tale forma, dunque, non è richiesta per la validità del contratto, ma è indispensabile per attribuirgli idoneità alla trascrizione presso il PRA.
La trascrizione ha efficacia dichiarativa e serve a rendere opponibile ai terzi il trasferimento del diritto. Essa assume rilievo anche ai fini del conflitto tra più acquirenti dello stesso bene, ai sensi dell'art. 2644 c.c. applicato analogicamente. Tuttavia, per produrre effetti, la trascrizione deve rispettare il principio di continuità: solo chi acquista da un soggetto che risulta già proprietario per atto precedentemente trascritto può beneficiare della tutela pubblicitaria.
In ipotesi di salto di continuità nelle trascrizioni viene compromessa la catena traslativa con incidenza negativa sulla trascrizione che non potrà produrre i suoi ordinari effetti.
Nel conflitto tra un acquirente a domino (cioè da colui che è effettivamente proprietario, anche se non trascritto) e un acquirente a non domino (cioè da chi non era proprietario, ma risulta iscritto), l'acquisto a domino prevale, salvo il rigoroso rispetto delle condizioni dell'art. 2688
c.c. da parte dell'acquirente a non domino.
In presenza di un salto di continuità e in mancanza di buona fede qualificata, il principio di tutela dell'affidamento non può operare. Il sistema, dunque, sanziona la trascuratezza dell'acquirente che, pur potendo rilevare un'irregolarità dalla visura, non si attiva per verificarne le cause.
pagina 10 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In conclusione, la circolazione dei beni mobili registrati, pur fondata sul principio consensualistico, è subordinata ad una serie di adempimenti formali ai fini della pubblicità e dell'opponibilità.
In caso di discontinuità delle trascrizioni, il sistema impone un onere di verifica rafforzato, che grava non solo sull'acquirente diretto, ma anche su quelli successivi.
In difetto, l'acquisto a non domino non può prevalere su quello a domino, anche se trascritto, poiché manca la continuità e la buona fede richiesta per la tutela dell'affidamento nei pubblici registri.
§§§§§
In punto di fatto, sulla base delle acquisizioni operate in corso di causa, sia quelle specificamente documentali che quelle fondate sulle difese svolte dalle parti e, più in particolare, sulla mancata contestazione di specifiche allegazioni o singoli documenti, può affermarsi in primo luogo che;
1) proprietario del veicolo BMW Serie 3 cabrio targato Persona_2
PDA00330, aveva trasferito il mezzo, con atto notarile del 19.11.2003, a
Parte_1
2) divenuto proprietario del veicolo acquistato a domino, non Parte_1
aveva curato la trascrizione dell'acquisto presso il P.R.A.;
3) ancora, aveva ricoverato presso l'officina di Parte_1 R_
il veicolo in questione;
il era, quindi, detentore del veicolo;
[...] R_
4) sulla base di a. una denuncia di perdita del certificato di proprietà fatta da ai R_
Carabinieri di Aci Castello;
b. la contraffazione di un documento di identità di Persona_2
c. una falsa delega di a Per_2 Persona_4
era stato richiesto duplicato del certificato di proprietà del veicolo;
pagina 11 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
5) la pratica burocratica per la richiesta e la ricostruzione documentale sub 4) era stata curata presso la agenzi GESCA, la cui titolare era Persona_5
6) aveva stipulato contratto di vendita del veicolo in favore di Persona_1
Controparte_1
7) utilizzando la documentazione sub 4), era stata operata la trascrizione al P.R.A. dell'atto di acquisto in favore di Controparte_1
8) mentre erano in corso le indagini preliminari sulla denuncia avente ad oggetto i fatti sub 4), aveva trasferito la proprietà del veicolo alla società Controparte_1 [...]
nell'ambito di una più ampia operazione di acquisto di altro automezzo. CP_4
§§§§§
Focalizzando l'attenzione sui profili in fatto sopra evidenziati, risultando irrilevanti tutte le altre circostanze allegate dalle parti nello svolgimento delle rispettive difese, applicando i principi giuridici sopra richiamati, deve ritenersi fondata la domanda principale svolta da con la quale è stato chiesto dichiararsi la inefficacia dei trasferimenti Parte_1
operati da a e da quest'ultimo ad Persona_1 Controparte_1 Controparte_4
Ed invero, non sussiste alcun dubbio né è mai stato contestato che Persona_2
originario proprietario del veicolo, abbia trasferito la proprietà della BMW unicamente a
Parte_1
quindi, avendo acquistato a domino, deve considerarsi legittimo Parte_1
proprietario del veicolo.
Il regime delle trascrizioni, che serve a regolare il conflitto fra più acquirenti dallo stesso dante causa, nel caso specifico è posto in crisi dalla soluzione di continuità delle trascrizioni.
Dalla certificazione P.R.A. in atti e, in particolare dal certificato cronologico relativo al veicolo targato PDA00330 (cfr. all.3 alla comparsa di costituzione di , risulta Controparte_1 testualmente che:
pagina 12 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
1) in data 29.07.2014 vi era stato 'rilascio e duplicato del certificato di proprietà';
2) in data 08.08.2014 era stato annotato 'trasferimento di proprietà con salto di continuità nelle trascrizioni' e, in particolare, era stata annotata scrittura privata del
30.07.2014 con 'venditore' e 'proprietario' Persona_1 [...]
. CP_1
Non risulta allegato né tanto meno documentato che il abbia mai acquistato a R_ domino il veicolo in questione e, quindi, non risulta alcun trasferimento in favore del né da parte del né da acquirenti da quest'ultimo. R_ Per_2
Anzi, risulta specificamente che sentito dai Carabinieri della Stazione Persona_2
di Aci Castello, aveva dichiarato di non conoscere il ed aveva disconosciuto la R_ firma apparentemente a lui riconducibile apposta sugli atti prodotti al P.R.A.; inoltre, la foto apposta sul documento di identità utilizzato nella cura della pratica per il duplicato del certificato di proprietà non corrispondeva alle fattezze fisiche del (cfr. nota Per_2
n.28/30-3 del 18.08.2015 dei Carabinieri di Aci Castello prodotta dalla difesa di parte attrice).
Va detto che la documentazione relativa alle indagini svolte dai Carabinieri, mai in alcun modo e sotto alcun profilo contestata dalle parti, è pienamente utilizzabile e, tuttavia, costituisce solo elemento di ulteriore e definitiva conferma di quanto risulta dai documenti e dalle allegazioni delle parti con riguardo al fatto che il non risulta avere mai acquistato il veicolo R_
dal proprietario e che, pertanto, l'acquisto di è stato pacificamente un acquisto a non CP_1
domino.
La difesa di ha sostenuto che il predetto avrebbe dovuto considerarsi acquirente in CP_1
buona fede dal sulla base della documentazione sopra richiamata sub 4), della R_ cui falsità egli non avrebbe potuto avere alcun sospetto, adducendo a sostegno gli esiti delle indagini preliminari che si erano conclusi con la formulazione di ipotesi di reato solo a carico del . R_
pagina 13 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Quanto addotto dalla difesa di deve considerarsi ininfluente ai fini delle valutazioni CP_1 rilevanti nella presente sede.
Ed invero, a prescindere da ogni valutazione circa il mancato coinvolgimento dello , in CP_1 sede penale, con accuse di appropriazione indebita e di falsità in concorso con il
, quel che rileva nella presente sede è che, proprio sulla base della R_
documentazione di cui egli disponeva al momento dell'acquisto, risultava un 'salto' nella catena delle trascrizioni presso il P.R.A. nel senso che non risultava 'colmato' il passaggio da e . Per_2 R_
In virtù di tale evidente situazione, costituiva specifico onere a carico dello quello di CP_1
verificare il titolo di provenienza della proprietà sul veicolo in capo al . R_
In altri termini, se in presenza di una continuità di trascrizioni presso i pubblici registri,
l'acquirente non avrebbe avuto alcun altro onere che quello di verificare la corrispondenza della titolarità risultante dal P.R.A. con la persona del venditore, nella diversa ipotesi di 'salto'
l'acquirente avrebbe dovuto operare specifica verifica.
Nel caso specifico, come detto, non è stato allegato né in alcun modo documentato un acquisto del dal (o da acquirenti dal ), non risulta un R_ Per_2 Per_2
contratto, magari falsificato, documentante un simile trasferimento, situazione che, in astratto e per mera ipotesi, avrebbe potuto consentire di considerare lo in buona fede. CP_1
Va anche aggiunto che la vendita dello SCIUTO è avvenuta proprio mentre erano in corso gli accertamenti dei Carabinieri sulla vicenda.
Pertanto, posto che risulta incontestabilmente 'non proprietario', che Persona_1
risulta acquirente 'a non domino', le risultanze dei pubblici registri automobilistici CP_1 non hanno effetto di dirimere un conflitto fra acquirente a non domino e acquirente a domino, con la conseguenza che lo non può avere alcuna 'protezione' dalle risultanze del CP_1
P.R.A. che, al contrario, costituiscono specifico indice evidenziante la sua posizione di mala fede.
pagina 14 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Analoghe considerazioni devono operarsi con riguardo alla posizione di Controparte_4
Il fatto che abbia acquistato la proprietà sul veicolo in questione da CP_4 CP_1
impone le medesime considerazioni discendenti dal fatto che al P.R.A. risultava una precedente trascrizione di 'trasferimento di proprietà con salto di continuità nelle trascrizioni'.
Risulta evidente che per l'acquirente le trascrizioni avevano 'continuità' fino a CP_4
e che, successivamente, vi era il più volte richiamato 'salto' che vedeva Persona_2 quale primo soggetto che aveva ripreso a trasferire il veicolo. Persona_1
In tal situazione, anche avrebbe dovuto verificare la sussistenza di un titolo di CP_4 provenienza in favore del che, solo ove esistente, non avrebbe imposto ulteriori R_
indagini.
Come già detto, la esistenza di tale 'titolo' non è stata mai allegata né tanto meno in alcun modo documentata.
L'acquisto di da acquirente a non domino, è esso stesso CP_4 Controparte_1 acquisto a non domino che non può, quindi, considerarsi effettuato in situazione di buona fede;
tale acquisto, in conclusione, non può trovare tutela nei confronti di Parte_1 unico soggetto che risulta avere acquistato legittimamente il bene dal proprietario
Persona_2
Sulla base di tutte le superiori considerazioni, quindi, va accolta la domanda di dichiarazione di inefficacia della vendita del 30.07.2014 e del 31.08.2015 e di tutte le eventuali successive (ogni eventuale successivo acquirente si troverebbe nella stessa situazione di e di CP_1 [...]
e di conseguente restituzione del veicolo ad . CP_4 Parte_1
Il veicolo va restituito ad dall'attuale detentore nello stato in cui si trova, Parte_1 senza che rilevino eventuali modifiche in quanto eventualmente operate da soggetto in mala fede.
pagina 15 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Va evidenziato che, all'udienza del 04.06.2025, la difesa di ha rassegnato che CP_4
'la società si trova adesso in liquidazione e che, secondo le informazioni provenienti dalla cliente, il veicolo è ancora nella disponibilità della stessa'.
§§§§§
Le domande di risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni morali non possono trovare accoglimento.
ha chiesto condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei seguenti Parte_1
danni patrimoniali:
- danni per mancato utilizzo del veicolo dal 2014 alla data di restituzione;
- danni 'per il caso di distruzione o perdita del veicolo';
- spese per 'ricerche' e spese legali.
Quanto ai primi, la domanda è strutturata quale richiesta di risarcimento sostanzialmente in re ipsa, non risultando allegato né in altro modo provato che avrebbe utilizzato il Parte_1
veicolo né che, in mancanza, ha dovuto affrontare spese per sopperire alla mancanza del mezzo.
Peraltro, sulla base della stessa allegazione dell' , il mezzo era stato ricoverato da Parte_1
oltre un anno presso l'officina del ed egli aveva preso atto del trasferimento allo R_
non perché, avendone necessità, lo aveva richiesto al ma per avere CP_1 R_
casualmente preso conoscenza dell'annuncio pubblicitario avente ad oggetto il veicolo.
Quanto ai secondi, la distruzione o perdita del veicolo non risulta allegata.
Con riguardo alle spese per 'ricerche' (presso ACI, Procura ed altro), parte attrice non ha documentato alcun esborso come pure con riguardo a spese legali 'stragiudiziali' (le spese legali saranno, invece, regolate definendo il presente giudizio).
§§§§§
Anche la domanda di risarcimento del cd. danno morale non può trovare accoglimento. pagina 16 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Parte attrice ha fondato la domanda quale conseguenza della consumazione di illeciti penali ai suoi danni.
Tuttavia, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, per il riconoscimento e la liquidazione di danni morali è necessario un onere di allegazione prima e, quindi, di prova, in ordine a turbamenti emotivi e psicologici incidenti sulla persona del danneggiato che, nel caso specifico, non è stato soddisfatto;
parte attrice, in concreto, si è limitata a sostenere in modo generico la sussistenza dei danni in questione, sostanzialmente ricollegandoli alla consumazione di reati ai propri danni.
§§§§§
La domanda di condanna ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento posto che, seppur infondate le difese con riguardo alle questioni legate ai trasferimenti della autovettura, le domande risarcitorie, peraltro per importi rilevanti, sono state rigettate.
§§§§§
In conclusione, le domande possono trovare parziale accoglimento, nei termini sopra esposti;
in particolare, possono trovare accoglimento le domande di inefficacia degli atti di trasferimenti del veicolo e di restituzione del mezzo, mentre vanno rigettate le domande risarcitorie.
§§§§§
In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, i convenuti e Controparte_1 [...]
vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali sia della fase CP_4
cautelare (in applicazione del principio di non frazionamento: Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2022
n.9785) che di quella di merito in favore di liquidate come da Parte_1
dispositivo, secondo i valori medi per valore controversia da rapportarsi alle allegazioni di parte attrice con riferimento al momento di affidamento in custodia al (fra euro R_
1.101,00 ed euro 5.200,00); va condannato al pagamento delle spese in Parte_1 favore dei chiamati in causa, per fasi studio, introduttiva e decisionale, secondo i valori minimi pagina 17 di 18 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
avuto riguardo alla non complessità delle questioni;
infine, nulla va dichiarato sulle spese nei confronti degli altri convenuti contumaci.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.8380/2017 R.G., in parziale accoglimento delle domande:
- DICHIARA la inefficacia delle vendite della autovettura BMW Serie 3 (E30) cabrio, targata PDA00330 del 30.07.2014 e del 31.08.2015 e di tutte le eventuali successive e ordina la conseguente restituzione del veicolo ad Parte_1
- DICHIARA la estinzione del giudizio nei confronti degli eredi di R_
;
[...]
- RIGETTA ogni altra domanda;
- CONDANNA i convenuti e , in Controparte_1 Controparte_4
solido, al pagamento delle spese processuali in favore di che Parte_1
liquida in euro 3.860,00 (di cui euro 1.308,00 per la fase cautelare ed euro 2.552,00 per la fase di merito), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- CONDANNA l'attore al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore, in solido, di Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e che liquida in euro 852,00, oltre IVA, CP e rimborso
[...] Controparte_3
forfetario spese generali;
- nulla sulle spese nei confronti degli altri convenuti.
Catania, 30 settembre 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 18 di 18