Articolo 3 della Legge 21 gennaio 2022, n. 10
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 febbraio 2022
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 19 febbraio 2022