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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/07/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
nato a Besana in [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(MB), via Cristoforo Colombo n. 37, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
IL De FA (c.f. ), con studio in Monza, via Italia n. 50, elettivamente C.F._2 domiciliato presso il difensore (al domicilio digitale di cui all'indirizzo PEC ove il difensore dichiara, ai sensi di legge, di voler ricevere Email_1 tutte le notificazioni e comunicazioni), per procura speciale alle liti in atti
- ATTORE –
CONTRO
(C.F. e P. IVA: ), con sede legale in Roma al Viale Controparte_1 P.IVA_1 di Tor Marancia n. 4, in persona dell'avv. Tiziana Ferrantini (C.F.: ), nella C.F._3 qualità di Responsabile p.t. della Funzione Contenzioso Business, rappresentata e difesa dall'avv.
AL IO (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Salerno alla via Gen. Ferrante M. Gonzaga n.21, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni a mezzo fax al numero: 089/229533, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
- CONVENUTA– pagina 1 di 8 E CONTRO
(c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma (c.a.p. 00142), via Giuseppe Grezar n. 14, con domicilio digitale all'indirizzo primario t (estratto dall'Indice Email_3 dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi)
- CONVENUTA CONTUMACE –
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 co.1 e 617 co. 1 c.p.c.
Le parti hanno rassegnato le seguenti definitive
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis rejectis, in via principale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta,
- confermare la sospensione dell'esecuzione già disposta con Ordinanza 10.12.2024;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di in nome e per conto del Controparte_1 Controparte_3
, Tribunale di Milano, Ufficio nonché di quale agente
[...] Controparte_4 Controparte_5 della riscossione, a procedere ad esecuzione forzata, nei confronti di , per l'importo di € 117.891,69 così Parte_1 come portato dalla cartella di pagamento n. 06820240111153183000 (ruolo n. 2024/013042 Atti giudiziari anno 2018 in relazione alla partita Tribunale di Milano CodiceFiscale_5 sentenza 2450 del 05.10.2018 partita di credito 010480/2024);
- determinare e accertare l'ammontare delle spese processuali a carico di in forza della condanna Parte_1 intervenuta con sentenza n. 2450/18 del G.i.p. presso il Tribunale di Milano, secondo quanto previsto dagli artt. 205
D.P.R. 115/2002 e dal D.M. n. 124/2024 citati in narrativa, nonché dalle altre disposizioni di legge rilevanti in materia, secondo quanto verrà provato in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria, senza voler in alcun modo invertire l'onere probatorio gravante sulle opposte in relazione a tutti i presupposti dell'autoliquidazione operata in funzione dell'iscrizione a ruolo, si chiede:
- ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che il foglio notizie del proc. pen. n. 49468/17 NR (che si rammostra, doc. n. 3) riporta anche le spese del proc. pen. n. 44309/14 NR da cui è stato stralciato;
pagina 2 di 8
2. vero che, dopo aver predisposto il foglio notizia del proc. pen. n. 49468/17 NR (che si rammostra, doc. n. 3),
l'Ufficio Recupero Crediti e Spese di Giustizia del G.I.P. presso il Tribunale di Milano lo ha trasmesso a CP_1
precisando che trattavasi di stralcio del proc. pen. n. 44309/14 NR e che se ne sarebbe dovuto tener
[...] conto nella quantificazione del credito;
3. vero che il programma del Ministero della Giustizia denominato Siamm (Sistema informativo dell'amministrazione), al cui interno si colloca l'applicativo denominato Arsg, acronimo di “Accertamento e recupero delle spese di giustizia”, in presenza di uno o più stralci da un procedimento penale, permette esclusivamente di copiare, duplicandole nella loro interezza, le spese del procedimento originario, mentre non prevede alcuna procedura per calcolare la percentuale di spesa in ragione di tutti gli indagati/imputati sia del procedimento originario sia di quelli stralciati;
si indicano a testi: i) il funzionario (che ha redatto e firmato il foglio notizie del proc. pen. n. Tes_1
49468/17 NR, doc. n. 3) in servizio presso l' del Tribunale di Milano, su tutti i capitoli, ii) il Parte_2 responsabile protempore dell' presso il G.I.P. del Tribunale di Milano, su tutti i Parte_3 capitoli, iii) il responsabile pro-tempore dell'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Milano, su tutti i capitoli, e iv) la dott.ssa dell'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Monza sul solo capitolo 3; Testimone_2
- ordinarsi a e all'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Milano l'esibizione ex art. Controparte_1
210-213 c.p.c. della seguente documentazione:
a) giustificativi di spesa relativi al RRIT 2328-16 eseguite sull'autovettura Audi A6 targata FB128CF in uso a
; Parte_1
b) elenchi di tutti gli imputati per i quali sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena, tanto nel predetto procedimento “madre” n. 44309/14 NR., quanto in quelli da esso stralciati;
c) note di trasmissione, complete di “fogli notizie” e di “copia di tutti gli atti e i provvedimenti giurisdizionali che incidono sull'esistenza, sulla struttura e sulla quantificazione del credito”, come previsto dalla Convenzione stipulata tra e il , riguardanti sia il procedimento n. 44309/14 NR CP_1 Controparte_1 Controparte_3 sia quelli da esso stralciati, nonché di tutta la corrispondenza intercorsa tra il predetto Ufficio ed CP_1 relativamente alla ripartizione delle spese tra i vari condannati.”
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) In via preliminare, autorizzare l'opposta alla chiamata in causa del Controparte_1 Controparte_3
– Tribunale di Milano (C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato ex lege
[...] P.IVA_3
pagina 3 di 8 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F.: ), con sede in via Freguglia, 1 (Palazzo P.IVA_4 di Giustizia), indirizzo PEC: con conseguente fissazione di nuova udienza al Email_4 fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire di cui all'articolo 163-bis c.p.c.;
2) Nel merito, rigettare la domanda, così come proposta, perché infondata in fatto ed in diritto, respingendo comunque qualsiasi richiesta avanzata nei confronti di avendo agito nel pieno rispetto della vigente Controparte_1 normativa, tenendola in ogni caso indenne da ogni e qualsiasi pronuncia pregiudizievole anche in ordine alle spese di lite;
3) Condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie;
secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, per assolvere all'obbligo motivazionale, il giudice: “non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132
n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.” (Cass. civ. 24.03.2016, n. 5882; Cass. civ. 16.12.2015, n. 25289; Cass. civ. 10.02.2015, n. 2498;
Cass. civ. 02.12.2014, n. 25509; Cass. civ. 17.05.2013, n. 12123; Cass. civ. 15.05.2013, n. 11699; Cass. civ. 11.07.2012, n. 11645; Cass. civ. 28.05.2012, n. 8451; Cass. civ. 20.02.2012, n. 2412; Cass. civ.
24.11.2011, n. 24843; Cass. civ. 27.09.2011, n. 19748; Cass. civ. 15.04.2011, n. 8767; Cass. civ.
pagina 4 di 8 12.04.2011, n. 8294; Cass. civ. 28.10.2009, n. 22801; Trib. Torino, sez. I, 18.05.2023, n. 2090; Trib.
Venezia, sez. I, 2.10.2023, n. 1666).
Osservato in fatto che:
• in data 5 ottobre 2018, con sentenza n. 2450/18 (proc. pen. n. 49469/17 NR), il GIP presso il Tribunale di Milano condannava il sig. alla pena di anni 2 di Parte_1 reclusione per aver commesso alcuni reati fiscali puniti dal D. Lgs. N. 74/2000 in concorso con il sig. (doc. 2); Parte_4
• suddetta sentenza condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali, senza, tuttavia, precisarne il relativo ammontare;
• in data 18 ottobre 2024 perveniva all'odierno opponente da parte di Controparte_2
la notifica della cartella di pagamento n. 06820240111153183000 sul ruolo
[...] emesso da per il recupero delle spese di giustizia relative al Controparte_1 procedimento n. 49469/17 NR, quantificate in complessivi € 117.891,69;
• con atto di citazione notificato in data 1° luglio 2024, il sig. proponeva opposizione Pt_1 ex artt. 615 co. 1 e 617 co. 1 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
06820240111153183000;
• a sostegno delle relative domande l'attore deduceva: a) la violazione dell'art. 205 D.P.R. n.
115/2002 e del Provvedimento DAG del 14 luglio 2023, atteso che la pretesa dell'Ente impositore non contiene alcuna specifica indicazione della connessione sussistente tra le spese di giustizia pretese e i reati per i quali il debitore è stato effettivamente condannato;
b)
l'indeterminatezza delle somme iscritte a ruolo, posto che l'ente impositore non avrebbe giustificato i criteri di determinazione del quantum della pretesa;
c) la violazione dell'art. 2
D.M. n. 124/2014, perché le spese processuali non sarebbero state ripartite tra i condannati in parti uguali;
• il sig. chiedeva altresì concedersi la sospensione dell'esecuzione, allegando a Pt_1 dimostrazione del fumus boni iuris le deduzioni sopra indicate e a titolo di periculum in mora il pregiudizio che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione della cartella di pagamento;
• in data 18 dicembre 2024 si costituiva in giudizio contestato Controparte_1 integralmente le censure avversarie ed eccependo: a) di aver agito conformemente all'art. 205
D.P.R. n. 115/2002, al Provvedimento DAG del 14 luglio 2023 e alla Convenzione stipulata pagina 5 di 8 il 23 settembre 2010 con il , posto che la pretesa creditizia è stata Controparte_3 fondata proprio sulla documentazione trasmessa dal Tribunale di Milano;
b) il puntuale rispetto del disposto dell'art. 2 D.M. n. 124/2014, avendo ripartito le spese in parti uguali tra i due debitori condannati;
c) l'incombenza dell'onere della prova circa la corretta quantificazione della pretesa creditizia in capo al creditore;
Controparte_3
• sulla base di tali assunti, l'opposta insisteva per il rigetto dell'opposizione e dell'istanza cautelare formulata dall'attore e formulava istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo creditore;
Controparte_3
• depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 10 dicembre 2024 il Giudice rigettava l'istanza di integrazione del contraddittorio e, attesa la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, rilevato in particolare che l'obbligazione non era solidale, sospendeva l'efficacia del titolo esecutivo;
• all'udienza del 20 marzo 2025 veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.;
• depositate le memorie ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 3 luglio 2025 la causa veniva introitata a sentenza.
Considerato in diritto che:
• l'art. 2 del D.M. n. 124/2014 prevede che l'erario possa integralmente recuperare dal condannato le spese anticipate nello svolgimento del processo penale e, in caso di pluralità di condannati, tale recupero debba avvenire nei confronti degli stessi in parti uguali e senza vincolo di solidarietà;
• sul punto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28081 del 22 marzo 2013 ha chiarito che in caso di condanna a carico di più imputati per diversi capi di reato, il recupero debba essere effettuato nei confronti di ognuno con riferimento alle sole spese afferenti ai reati per i quali
è stato dichiarato colpevole, non potendosi porre a carico del condannato conseguenze dovute all'unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o per altre ragioni di opportunità processuale (cfr. Cass. pen. n. 31358/2021);
• il condannato che intenda contestare la legittimità della pretesa creditizia può proporre opposizione alla cartella di pagamento per spese di giustizia;
pagina 6 di 8 • la competenza a giudicare tale opposizione spetterà al giudice dell'esecuzione civile ovvero al giudice dell'esecuzione penale a seconda della tipologia di doglianza sollevata dal condannato;
• sul punto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 23297/2022 ha espresso il seguente principio di diritto: “In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l'opponente lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale (ad es., riguardo alle fatture emesse dai consulenti, o quelle liquidate dal P.M.) costituisce opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice civile, trattandosi di questione logicamente precedente rispetto a quella concernente la definizione del perimetro di applicabilità della condanna
(anche circa la riferibilità della pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l'opponente ha riportato la condanna stessa), invece devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.”;
• pertanto, qualora l'opponente lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese liquidate nella sentenza emessa all'esito del procedimento penale e quelle indicate nella cartella di pagamento, la competenza spetterebbe al giudice civile, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
• in caso contrario, qualora oggetto di contestazione sia la definizione del perimetro di applicabilità della condanna e la riferibilità della pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l'opponente ha riportato la condanna stessa, la cognizione è devoluta al giudice dell'esecuzione penale atteso che è in discussione lo stesso titolo giudiziale;
• quanto sopra trova conferma nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui:
“bisogna distinguere: a) le contestazioni attinenti al "perimetro" della condanna al pagamento delle spese del processo penale oggetto della statuizione condannatoria pronunziata dallo stesso giudice penale - ovvero quelle attinenti alla sussistenza, all'estensione e ai caratteri di detta condanna, che mettono quindi in discussione la sua effettiva portata - le quali vanno fatte valere esclusivamente in sede penale (e, quindi, eventualmente, davanti al giudice della relativa esecuzione, laddove ne sussistano i presupposti), avendo ad oggetto direttamente il contenuto del "titolo giudiziale"; b) le contestazioni relative alla concreta determinazione dell'importo dovuto sulla base della decisione del giudice penale, come liquidato dagli organi competenti -ivi incluse quelle relative alla "contabile" riferibilità o meno di detta quantificazione ai reati per i quali sia stata effettivamente pronunciata la condanna in scrutinio in sede penale- le quali possono essere oggetto di opposizione all'esecuzione, non trovando direttamente fonte in quel titolo, ma trattandosi di una attività di
pagina 7 di 8 autoliquidazione del proprio credito, operata dallo stesso creditore in via stragiudiziale (in questo caso in via amministrativa), che può quindi essere contestata dal debitore anche in sede di opposizione esecutiva;
” (Cass. civ. n. 14082/2023; cfr. C. App. Milano, sent. 27/01/2025, RG n. 1117/2024);
Applicando al caso di specie i suddetti principi di diritto il Tribunale ritiene che:
• la delibazione sulla presente controversia è riservata al giudice dell'esecuzione penale;
• il debitore condannato, infatti, non si è limitato a contestare i criteri di determinazione del credito per spese processuali adottati ex post dagli organi competenti, bensì, attesa l'assenza nella sentenza penale di esatta indicazione del quantum della condanna al pagamento delle spese processuali, si è doluto dell'impossibilità di comprendere quali voci di spesa sia tenuto a sopportare.
Sussistono giusti motivi, ravvisati nella specificità della materia caratterizzata da regole involute, per ritenere integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex artt. 615 co. 1 e
617 co. 1 c.p.c. instaurato dal sig. nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, Controparte_2 così provvede:
1. dichiara la propria incompetenza in favore del giudice dell'esecuzione penale.
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, lì 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
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