Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2628/2024 R.G. tra nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
AR IA (RM),Via Gran Sasso n. 14 rappresentato e difeso, nel presente giudizio dall'Avv. Riccardo AQUILANTI ( ) del Foro di Roma ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo Studio in Roma, alla Via Antonio Baiamonti n. 4 (tel./fax 0644246131;
e-mail: – PEC: ) Email_1 Email_2
-ATTORE-
E
- costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € Controparte_1
10.000,00 i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, iscritta al Registro delle
Imprese di Treviso-Belluno, C.F. e partita IVA e all'Elenco delle SPV al n. 35461.3 P.IVA_1
- e per essa, la sua mandataria con sede a Milano, via Valtellina Controparte_2
n. 15/17, capitale sociale di € 4.510.568,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e
Partita IVA iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1217580, giusta procura speciale P.IVA_2 del 5/6/2018 a rogito del Notaio di Milano, rep. 61382, racc. 11769, qui Persona_1 rappresentata da con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, Controparte_3 capitale sociale € 100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA in forza di procura per Notar P.IVA_3 Per_2 del 9 maggio 2019 n. repertorio 140484, n. raccolta 35372, rilasciata da
[...] [...]
in persona del procuratore speciale Dott.ssa , nata a Controparte_2 Controparte_4
Ivrea (TO) il 27/10/1970, Codice Fiscale giusta procura del Dott. C.F._3
nella sua qualità di Consigliere della in forza di Controparte_5 Controparte_3 delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019, con firma autenticata il 25/5/2020 dal Notaio in Milano, repertorio n. 142719, raccolta n. 36506 e registrata in Persona_2 data 27/5/2020 in Milano 2 alla serie 1T 35001, rappresentata, assistita e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Fabrizio CESARE, C.F. , pec C.F._4
e Avv. Maria Gabriella CESARE, C.F. , pec Email_3 C.F._5
presso il cui studio in Napoli Via Francesco Crispi n. 87 elettivamente Email_4 domicilia, giusta procura a liti in calce alla comparsa di risposta
- CONVENUTA –
OGGETTO: opposizione a precetto – opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, cpc
CONCLUSIONI:
Per l'attore:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, anche per quanto dedotto sostenuto ed allegato in fatto e diritto con il presente atto e per le ragioni in diritto che saranno accertate dal giudicante: In via preliminare: a) disporre, con decreto reso inaudita altera parte o comunque con ordinanza, la sospensione del precetto e del titolo esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato ed il conseguente atto di precetto oggi opposto sì da scongiurare il pericolo che parte convenuta possa promuovere l'esecuzione, ricorrendone i presupposti di legge;
- In via principale e nel merito: b) dichiarare la carenza di legittimazione attiva della convenuta a procedere con
l'atto di precetto opposto e c) in accoglimento dell'opposizione a precetto proposta dall'istante, accertare l'illegittimità della pretesa creditoria in questa sede opposta per tutti i motivi sopra esposti;
per l'effetto, dichiararne l'illegittimità, erroneità, la nullità e/o l'annullabilità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto e di tutti gli atti ad esso sottesi e prodromici e successivi;
in ogni caso accertare e dichiarare la carenza della prova della titolarità del diritto di credito azionato, sia in capo alla cessionaria che in capo alle società procuratrici. Con salvezza di diritti e azioni anche in ripetizione di quanto eventualmente ed illegittimamente recuperato dalla parte convenuta in danno dell'attore. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.
Riccardo Aquilanti.
Per la convenuta:
“Conclude per il rigetto della istanza di sospensione in quanto non sussistono i presupposti richiesti normativamente 2) per il rigetto comunque dell'opposizione in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto 3)
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con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse in fatto
Con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2024 il sig. a proposto opposizione Pt_1
a precetto di pagamento per l'importo di €. 206.698,80 notificatogli ad istanza della società convenuta in data 26.10.2024 in base al contratto di mutuo ipotecario fondiario per Notaio del 09.01.2009, rep. 52.709, racc. 14.215 con il quale la Persona_3 Controparte_6 aveva concesso all'attore mutuo di €. 190.000,00 ed accogliersi le conclusioni riportate
[...] in epigrafe.
In particolare l'opponente eccepiva:
- il difetto della prova circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria e che lo specifico credito per cui oggi si agisce sia stato effettivamente oggetto di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs n. 385/1993;
- la nullità / inesistenza dell'atto di precetto per nullità derivata del mandato conferito alla mandataria;
carenza di legittimazione attiva a procedere esecutivamente
- l'inesistenza della pretesa creditoria così come azionata richiesta e quantificata nell'atto di precetto opposto e l'omessa indicazione delle somme già incassate in forza del medesimo titolo,
l'errato calcolo delle somme riportate in precetto.
In data 22 gennaio 2025 si costituiva in giudizio la e per essa, la sua mandataria Controparte_1 chiedendo il rigetto della opposizione ma precisando che a seguito Controparte_2 delle somme incassate, dopo la notifica del precetto nella procedura esecutiva immobiliare
Tribunale di Civitavecchia RE 138/2021, il debito residuo alla data del 9 gennaio 2025 era di euro
152.646,15 oltre interessi successivi e spese e compensi di precetto ed esecuzione.
All'udienza del 9 aprile 2025 questo giudice invitava le parti a procedere alla discussione orale e tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Qualificazione della domanda
La parte opponente ha posto a fondamento della domanda i seguenti motivi:
a) il difetto della prova circa la titolarità del credito in capo alla cessionaria e che lo specifico
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credito per cui oggi si agisce sia stato effettivamente oggetto di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs n. 385/1993;
b) la nullità / inesistenza dell'atto di precetto per nullità derivata del mandato conferito alla mandataria;
carenza di legittimazione attiva a procedere esecutivamente c) l'inesistenza della pretesa creditoria così come azionata richiesta e quantificata nell'atto di precetto opposto e l'omessa indicazione delle somme già incassate in forza del medesimo titolo,
l'errato calcolo delle somme riportate in precetto.
Tutti i motivi integrano una opposizione all'esecuzione.
3. Difetto di legittimazione attiva sostanziale della Controparte_1
Preliminarmente va osservato che l'art. 58 del T.U.B. prevede, per le operazioni di cessioni in blocco dei crediti, una forma di opponibilità “erga omnes” la quale si basa sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale e nella iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.
L'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. 10200/2021 “ … nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge 130 del 1999, la pubblicazione della notizia , richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge 385 del 1993, ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 cod. civ”) non sempre è univoco solo che si osservi come negli ultimi mesi ad una pronuncia che conferma l'orientamento sopra riportato (Cass. 10 febbraio 2023 n. 4277: “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..”) se ne è contrapposto uno parzialmente diverso (Cass. 22 giugno 2023 n. 17944: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”).
Tuttavia, anche aderendo a questo secondo orientamento che, in motivazione, ha precisato come
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“laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” deve ritenersi infondata l'opposizione.
Infatti, nel caso in esame, la ha dimostrato di essere cessionaria dei rapporti Controparte_1 creditori ceduti in blocco dal Banco BPM S.p.A. compreso, tra questi, il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 9 gennaio 2009 stipulato dalla con il Controparte_6
Sig. La si era fusa nel , a Parte_1 Controparte_6 Controparte_7 seguito di fusione per incorporazione con atto a rogito del Notaio in data 20/12/2011 Per_4 repertorio 56754, n. raccolta 20928 ora Banco BPM S.p.a. a seguito di fusione per incorporazione con atto a rogito del Notaio in data 13/12/2016 ai nn. Rep. 13501 Racc. 7087. Per_5
Più nello specifico la difesa della convenuta creditrice fin dall'atto di costituzione in giudizio ha dato prova della sua successione del credito. Con la allegazione dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale ha provato l'avvenuta operazione di cessione dei crediti in blocco.
Riguardo alla presenza del contratto di mutuo oggetto di causa nella cessione in blocco, la società convenuta ha dedotto e dimostrato che:
- nella Gazzetta Ufficiale si legge che: “I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. Cliccando su tale link si accede alla pagina istituzionale del Banco cedente dove scaricando il secondo file denominato https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/Project-Exodus-elenco-posizioni-BANCOBP
M.pdf si accede al file con l'elenco di tutte le posizioni cedute, file che scaricato dal predetto sito si deposita. A pagina 162 (documento 16) si trova conferma che la posizione de quo contraddistinta con il numero NDG 5626044 sofferenza 68365, identificativo che risulta inserito in ogni documento del Banco riferito al rapporto.
Nel caso in esame, quindi la convenuta creditrice ha dimostrato non solo la avvenuta cessione in blocco ma la inclusione in tale cessione del rapporto creditizio vantato nei confronti
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dell'esecutato.
Pertanto, la prova della cessione richiesta anche dall'orientamento più rigoroso adottato dalla giurisprudenza di legittimità è stata fornita.
4. Difetto di legittimazione processuale della Controparte_2
L'opponente ha poi dedotto che la agisce con l'atto di precetto opposto in Controparte_1 violazione di quanto previsto dalla L. 130/99 e dall'art. 106 TULB laddove la propria mandataria non poteva essere delegata a sottoscrivere e notificare l'atto di Controparte_2 precetto opposto. Infatti, l'art. 2 della L. 130.99 al comma 6 prevede che i “servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" e tra i servizi indicati al comma 3 lettera c) dell'art. 2 della Legge 130/1999 sono quelli di riscossione del credito ceduto e dei servizi di cassa e pagamento verso i debitori e garanti ceduti.
L'art. 2, comma 6, della legge 130/1999 è un norma imperativa e, come affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia n. 8472/2022, vieta direttamente o indirettamente la stipula di contratti in determinate condizioni come previsto dall'art. 106 TUB che limita la stipula di contratti per la riscossione dei crediti ai soli soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari.
, che non è banca e né intermediario finanziario iscritto all'elenco di Controparte_3 cui all'art. 106 TUB, non può agire stragiudizialmente e pertanto nemmeno con l'atto di precetto
- per la riscossione del preteso credito ceduto poiché tale potere è riservato, per legge, alle sole banche o ai soli intermediari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB, vale a dire ai soggetti sottoposti a vigilanza.
La conseguenza di un contratto stipulato in violazione di una norma imperativa, in applicazione dell'art. 1418 cc, è la nullità dello stesso e di tutti gli atti conseguenti.
L'eccezione è infondata in fatto poiché la società mandataria, risulta Controparte_2 regolarmente iscritto nell'elenco 106 TUB sezione Intermediari Finanziari con il codice meccanografico 32993, come dimostrato nella comparsa di risposta.
5. Eccessività della somma indicata
Con l'ultimo motivo di opposizione l'opponente contesta il credito indicato nell'atto di precetto poiché richiede in pagamento tutte le somme derivanti dal mancato pagamento del mutuo alla data del 24.09.2018 pari a €. 206.107,80 malgrado abbia percepito la somma di €. 121.581,91
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all'esito della procedura esecutiva nrg. 138/2021.
La parte convenuta nel costituirsi in giudizio ha fatto rilevare che il pagamento era intervenuto dopo la notifica del precetto e che il credito si era, quindi, ridotto ad euro 152.646,15 oltre interessi successivi e spese e compensi di precetto ed esecuzione.
L'opposizione sotto questo profilo deve essere accolta e deve dichiararsi che la società convenuta ha diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente per la somma modificata.
6. Spese del giudizio
Riguardo alle spese del giudizio deve tenersi conto del rigetto dei primi due motivi di opposizione. Riguardo al terzo motivo si deve rilevare che il precetto è stato passato per la notifica, in data 18 ottobre 2024 pochi giorni prima dell'approvazione in sede esecutiva in data
24 ottobre 2024 del progetto di distribuzione, già comunicato alle parti, ed è stato notificato all'opponente successivamente all'approvazione del progetto, in data 26 ottobre 2024. Per questo motivo l'opposizione formulata, in relazione a questo motivo deve ritenersi fondata in quanto al momento della ricezione del precetto era stato già disposto il pagamento della somma ricavata nella procedura esecutiva;
il creditore che, pur essendo a conoscenza dell'imminente incasso di una somma che avrebbe ridotto in maniera considerevole il credito, ha provveduto alla notifica del precetto per l'intero importo tanto che successivamente ha dovuto provvedere alla riduzione del credito per il quale ha diritto di agire esecutivamente. In tal modo ha reso necessaria la proposizione della opposizione all'esecuzione.
Pertanto le spese del giudizio compensate nella misura del 50% in considerazione della infondatezza degli altri motivi di opposizione devono essere poste a carico della parte opposta e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto, e dell'art. 4 comma 1 bis, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, individuato in base alla somma liquidata anziché a quella richiesta, in ossequio all'art. 5 del citato decreto (da
€ 52.001 ad € 260.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
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2628/2024 R.G. assorbite o disattese ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara che la e per essa, la sua Controparte_1 mandataria hanno diritto di agire esecutivamente nei confronti di Controparte_2 per la somma di euro 152.646,15 oltre interessi successivi e spese e compensi di Parte_1 precetto ed esecuzione.
- condanna la e per essa, la sua mandataria al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese del giudizio sostenute da che compensate nella misura del Parte_1
50%, si determinano in euro 9.166,95 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA e devono essere distratte a favore del difensore antistatario.
Civitavecchia 14 aprile 2025 IL GIUDICE
Francesco Vigorito
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