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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARONI GRAZIELLA e dell'avv. CIAMPOLINI FILIPPO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FERRARONI
GRAZIELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BULGARINI D'ELCI Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. FERA GIUSEPPE ( VIA CINO DEL DUCA 5 20122 C.F._3
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO 20121 MILANOpresso il difensore avv. BULGARINI D'ELCI GIUSEPPE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato in data 22 marzo 2023 conveniva in Parte_1
giudizio affermando che : Controparte_1
- aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta senza soluzione di continuità dal
16.10.2017 al 10 novembre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full- time, qualifica di quadro e inquadramento al liv 1S del CCNL Alimentari Industria;
- il contenuto delle mansioni in concreto svolte (meglio descritte nell'atto introduttivo, cui si rimanda per il dettaglio) possedeva tutti gli elementi caratterizzanti la qualifica di Dirigente, essendogli stati conferiti i più ampi poteri di gestire in piena autonomia e a propria discrezione l'azienda gestita dalla convenuta;
Ciò premesso rivendicava dunque il diritto all'inquadramento come Dirigente, Direttore
Generale ai sensi del CCNL Dirigenti Industria per tutta la durata del rapporto e concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 163.837,32, come da conteggi allegati al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
1 Chiedeva inoltre la condanna al versamento degli omessi oneri previdenziali e contributivi.
costituendosi in giudizio, contestava che il contenuto delle mansioni svolte Controparte_1
in concreto dal ricorrente corrispondesse alle allegazioni contenute in ricorso e , dunque, che le stesse rientrassero nel superiore livello invocato e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. In subordine chiedeva che le eventuali differenze retributive fossero rideterminate nella minor somma di € 85.237,23, contestando la correttezza dei conteggi depositati da parte avversa.
All'udienza del 8 novembre 2023 parte ricorrente rinunciava agli atti relativi alla domanda di regolarizzazione contributiva ( con riserva di agire in separato giudizio), quindi la causa, istruita tramite audizione di testi , è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La questione controversa all'esame del giudice riguarda l'individuazione del corretto inquadramento spettante al ricorrente in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
La qualifica dirigenziale rivendicata spetta, ai sensi della definizione contenuta nel CCNL
Dirigenti Industria (pacificamente applicabile alla convenuta) ai “prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed
i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda”( cfr doc 47 conv).
Il 1° livello Super Quadri riconosciuto spetta invece ai “lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 1° livello e una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni sono preposti al coordinamento e controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione. Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'azienda o dai titolari della medesima” ( cfr doc 49 conv).
Dalla lettura delle declaratorie appare evidente che le funzioni direttive ( pacificamente svolte dal ricorrente ) caratterizzano entrambe le figure , la differenza sta nel fatto che il dirigente è dotato di un “elevato grado” di autonomia e potere decisionale e concorre a “promuovere” la realizzazione degli obiettivi dell'impresa mentre il quadro può esercitare “ampia discrezionalità
2 ed autonomia” ma comunque nei limiti “ direttive generali impartite dai dirigenti dell'azienda o dai titolari della medesima”.
In altre parole per ottenere la qualifica dirigenziale non basta essere preposto alla direzione di un'organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, ma è necessario che il lavoratore “sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa
e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale) ( cfr Cass Sez. L, Sentenza n. 18165 del 16/09/2015).
Nel caso che ci occupa risulta dagli atti di causa che il era a capo dell' intera Parte_1
struttura organizzativa della azienda gestita da ( dato pacifico) ma non risulta Controparte_1
provato che egli avesse il grado di autonomia e di potere decisionale richiesti dalla declaratoria contrattuale.
Al contrario dall'istruttoria svolta è emerso che egli riceveva dalla casa madre direttive specifiche e non mere indicazioni programmatiche, “ finchè c'è stata la produzione si occupava di organizzare la stessa individuando i prodotti e quantitativi da produrre nei vari giorni della settimana. Tale sua decisione però era soggetta all'approvazione della casa madre in Grecia che controllava tutto” (così teste addetto alla produzione, con mansioni di responsabile sala Tes_1 creme, attualmente in pensione); “il compito del all'interno di era Parte_1 CP_1
quello di attuare il business plane deciso da (società controllante ndr). Era che CP_2 CP_2
doveva approvare tutte le decisioni del ricorrente, il quale si limitava a proporre e ad illustrare le sue proposte. La decisione finale era sempre di EMFI” ( così teste general Tes_2
menager di EMFI) “Il ricorrente nel prendere le sue decisioni doveva concordare il da farsi con gli organi di EMFI. Ad esempio, se c'erano contatti con un nuovo cliente erano gli organi di
decidere come gestire il rapporto e cioè se acquisire il cliente, individuare le condizioni CP_2 generali del rapporto e quant'altro. Il si limitava a proporre il nuovo cliente ma la Parte_1 decisione finale spettava ad (così teste export manager di “So che il sig. CP_2 Tes_3 CP_2
finché è rimasto direttore generale di fatto non prendeva autonomamente alcuna Parte_1
decisione importante ma doveva sempre consultarsi prima con la Grecia, ad esempio non era lui
a decidere quali prodotti inserire nel catalogo vendite ma la decisione era presa in Grecia, lo so perché lo diceva lui stesso. Quando parlava con noi ci riferiva le novità e diceva: hanno deciso così in Grecia…. .. Nel 2022 il mio contratto è divenuto part-time, il sig. nel Parte_1
comunicarmi il cambiamento mi riferì che la decisione non era sua ma era stata presa in
3 Grecia” ( così teste , impiegata della addetta all'ufficio Testimone_4 Controparte_1
amministrativo).
Il ricorrente , dunque, non aveva il potere di interpretare le decisioni degli amministratori, operando le opportune scelte tattiche per dare attuazione all'indirizzo programmatico espresso dall'organo amministrativo (come succede nel caso dei dirigenti), ma doveva in ogni caso consultarsi con gli organi della controllante ed attendere l'approvazione degli stessi prima di prendere ogni decisione, - non solo programmatica ma anche operativa- , di una qualche importanza.
Anche i suoi poteri di rappresentanza esterna erano limitati atteso che la procura speciale conferitagli gli consentiva di firmare autonomamente solo atti ed operazioni di valore non superiore ad € 15.000 (aumentato poi a € 30.000), mentre per il resto era richiesta la firma congiunta di un membro del Consiglio di Amministrazione ( cfr doc 14 ric).
Né l'esistenza del potere decisionale- elemento costitutivo del diritto azionato- può desumersi dalla documentazione prodotta in atti (contratti e missive cfr doc 24, 25 e 25 bis ric) che nulla dice circa il processo decisionale ( autonomo o gestito dalla casa madre) che ha portato alla firma dell'atto o alla operazione commerciale posta in essere dal ricorrente e attestata dai documenti.
Irrilevante appare infine la circostanza che al lavoratore fosse consentito di fregiarsi della qualifica di direttore generale in assenza di prova dello svolgimento in concreto di mansioni di contenuto corrispondente a quello previsto dalla declaratoria contrattuale.
Tanto basta a motivare l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito azionato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di liquidate in complessivi € 6.700 oltre iva, cpa e contributo spese Controparte_1
generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2023 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FERRARONI GRAZIELLA e dell'avv. CIAMPOLINI FILIPPO ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FERRARONI
GRAZIELLA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BULGARINI D'ELCI Controparte_1 P.IVA_1 GIUSEPPE e dell'avv. FERA GIUSEPPE ( VIA CINO DEL DUCA 5 20122 C.F._3
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO 20121 MILANOpresso il difensore avv. BULGARINI D'ELCI GIUSEPPE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso depositato in data 22 marzo 2023 conveniva in Parte_1
giudizio affermando che : Controparte_1
- aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta senza soluzione di continuità dal
16.10.2017 al 10 novembre 2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full- time, qualifica di quadro e inquadramento al liv 1S del CCNL Alimentari Industria;
- il contenuto delle mansioni in concreto svolte (meglio descritte nell'atto introduttivo, cui si rimanda per il dettaglio) possedeva tutti gli elementi caratterizzanti la qualifica di Dirigente, essendogli stati conferiti i più ampi poteri di gestire in piena autonomia e a propria discrezione l'azienda gestita dalla convenuta;
Ciò premesso rivendicava dunque il diritto all'inquadramento come Dirigente, Direttore
Generale ai sensi del CCNL Dirigenti Industria per tutta la durata del rapporto e concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 163.837,32, come da conteggi allegati al ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
1 Chiedeva inoltre la condanna al versamento degli omessi oneri previdenziali e contributivi.
costituendosi in giudizio, contestava che il contenuto delle mansioni svolte Controparte_1
in concreto dal ricorrente corrispondesse alle allegazioni contenute in ricorso e , dunque, che le stesse rientrassero nel superiore livello invocato e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso. In subordine chiedeva che le eventuali differenze retributive fossero rideterminate nella minor somma di € 85.237,23, contestando la correttezza dei conteggi depositati da parte avversa.
All'udienza del 8 novembre 2023 parte ricorrente rinunciava agli atti relativi alla domanda di regolarizzazione contributiva ( con riserva di agire in separato giudizio), quindi la causa, istruita tramite audizione di testi , è stata decisa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
La questione controversa all'esame del giudice riguarda l'individuazione del corretto inquadramento spettante al ricorrente in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
La qualifica dirigenziale rivendicata spetta, ai sensi della definizione contenuta nel CCNL
Dirigenti Industria (pacificamente applicabile alla convenuta) ai “prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed
i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda”( cfr doc 47 conv).
Il 1° livello Super Quadri riconosciuto spetta invece ai “lavoratori che, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche proprie del 1° livello e una notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni sono preposti al coordinamento e controllo delle attività di unità organizzative od operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante complessità ed articolazione. Tali funzioni direttive sono svolte con ampia discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'azienda o dai titolari della medesima” ( cfr doc 49 conv).
Dalla lettura delle declaratorie appare evidente che le funzioni direttive ( pacificamente svolte dal ricorrente ) caratterizzano entrambe le figure , la differenza sta nel fatto che il dirigente è dotato di un “elevato grado” di autonomia e potere decisionale e concorre a “promuovere” la realizzazione degli obiettivi dell'impresa mentre il quadro può esercitare “ampia discrezionalità
2 ed autonomia” ma comunque nei limiti “ direttive generali impartite dai dirigenti dell'azienda o dai titolari della medesima”.
In altre parole per ottenere la qualifica dirigenziale non basta essere preposto alla direzione di un'organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, ma è necessario che il lavoratore “sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa
e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale) ( cfr Cass Sez. L, Sentenza n. 18165 del 16/09/2015).
Nel caso che ci occupa risulta dagli atti di causa che il era a capo dell' intera Parte_1
struttura organizzativa della azienda gestita da ( dato pacifico) ma non risulta Controparte_1
provato che egli avesse il grado di autonomia e di potere decisionale richiesti dalla declaratoria contrattuale.
Al contrario dall'istruttoria svolta è emerso che egli riceveva dalla casa madre direttive specifiche e non mere indicazioni programmatiche, “ finchè c'è stata la produzione si occupava di organizzare la stessa individuando i prodotti e quantitativi da produrre nei vari giorni della settimana. Tale sua decisione però era soggetta all'approvazione della casa madre in Grecia che controllava tutto” (così teste addetto alla produzione, con mansioni di responsabile sala Tes_1 creme, attualmente in pensione); “il compito del all'interno di era Parte_1 CP_1
quello di attuare il business plane deciso da (società controllante ndr). Era che CP_2 CP_2
doveva approvare tutte le decisioni del ricorrente, il quale si limitava a proporre e ad illustrare le sue proposte. La decisione finale era sempre di EMFI” ( così teste general Tes_2
menager di EMFI) “Il ricorrente nel prendere le sue decisioni doveva concordare il da farsi con gli organi di EMFI. Ad esempio, se c'erano contatti con un nuovo cliente erano gli organi di
decidere come gestire il rapporto e cioè se acquisire il cliente, individuare le condizioni CP_2 generali del rapporto e quant'altro. Il si limitava a proporre il nuovo cliente ma la Parte_1 decisione finale spettava ad (così teste export manager di “So che il sig. CP_2 Tes_3 CP_2
finché è rimasto direttore generale di fatto non prendeva autonomamente alcuna Parte_1
decisione importante ma doveva sempre consultarsi prima con la Grecia, ad esempio non era lui
a decidere quali prodotti inserire nel catalogo vendite ma la decisione era presa in Grecia, lo so perché lo diceva lui stesso. Quando parlava con noi ci riferiva le novità e diceva: hanno deciso così in Grecia…. .. Nel 2022 il mio contratto è divenuto part-time, il sig. nel Parte_1
comunicarmi il cambiamento mi riferì che la decisione non era sua ma era stata presa in
3 Grecia” ( così teste , impiegata della addetta all'ufficio Testimone_4 Controparte_1
amministrativo).
Il ricorrente , dunque, non aveva il potere di interpretare le decisioni degli amministratori, operando le opportune scelte tattiche per dare attuazione all'indirizzo programmatico espresso dall'organo amministrativo (come succede nel caso dei dirigenti), ma doveva in ogni caso consultarsi con gli organi della controllante ed attendere l'approvazione degli stessi prima di prendere ogni decisione, - non solo programmatica ma anche operativa- , di una qualche importanza.
Anche i suoi poteri di rappresentanza esterna erano limitati atteso che la procura speciale conferitagli gli consentiva di firmare autonomamente solo atti ed operazioni di valore non superiore ad € 15.000 (aumentato poi a € 30.000), mentre per il resto era richiesta la firma congiunta di un membro del Consiglio di Amministrazione ( cfr doc 14 ric).
Né l'esistenza del potere decisionale- elemento costitutivo del diritto azionato- può desumersi dalla documentazione prodotta in atti (contratti e missive cfr doc 24, 25 e 25 bis ric) che nulla dice circa il processo decisionale ( autonomo o gestito dalla casa madre) che ha portato alla firma dell'atto o alla operazione commerciale posta in essere dal ricorrente e attestata dai documenti.
Irrilevante appare infine la circostanza che al lavoratore fosse consentito di fregiarsi della qualifica di direttore generale in assenza di prova dello svolgimento in concreto di mansioni di contenuto corrispondente a quello previsto dalla declaratoria contrattuale.
Tanto basta a motivare l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del credito azionato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di liquidate in complessivi € 6.700 oltre iva, cpa e contributo spese Controparte_1
generali
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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