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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Nelle cause riunite iscritte al R.G.L. n. 9514/2024 promossa da:
ass. avv. ROBERTO CARAPELLE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 Controparte_1
c.p.c. dai dott. TECLA RIVERSO, ELISA CESARO ed MAURIZIO RAGUSA Pt_2
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. parte ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio il Controparte_1
chiedendo al tribunale: la condanna del convenuto al pagamento
[...] CP_1 dell'indennità per ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022
- 2022/2023 – 2023/2024 per un importo totale di euro 6226, 54 ridotti ad euro 5332,73 lordi all'odierna udienza di discussione oltre interessi legali o, in via subordinata, di euro 2551,09, tenendo conto dei soli giorni di asserite ferie fruite dal termine delle lezioni al 30 giugno;
di accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi e, pertanto, di condannare il convenuto a risarcirgli il danno;
CP_1 il ministero convenuto ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate;
INDENNITA' PER FERIE MATURATE E NON GODUTE
2.
a fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha richiamato la sentenza pronunciata dalla CGUE in data 18.1.2024 nel giudizio C-218/2022 e l'ordinanza n. 16715/2024 pronunciata dalla S.C. di Cassazione che, a sua volta, ha richiamato i principi espressi dalla
CGUE nelle cause riunite C-569/2016 e C-570/2016 e nelle cause C-619/2016 e C-
846/2016;
3. la materia del contendere si incentra nel fatto che il ritiene che l'indennità CP_1 sostitutiva delle ferie maturate e non godute possa essere riconosciuta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle lezioni di cui al calendario scolastico regionale (cui si aggiungono gli eventuali giorni di ferie goduti a domanda), mentre parte ricorrente sostiene di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva anche per i giorni di ferie non richiesti e, quindi, non fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni compresi tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno);
4. nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 1 comma 54 e fino alla pronuncia delle sentenze della cassazione n. 16715/2024 e 28587/2024, tuttavia, i docenti a termine impostavano diversamente i ricorsi aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dall'a.s. 2013/2014 in avanti, limitandosi a chiedere il pagamento dei giorni di ferie che residuavano decurtando da quelli maturati sia i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda;
5. preliminarmente, deve rammentarsi che, come in più occasione statuito dalla Suprema
Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 15258/2024), “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”; la disciplina delle ferie del personale docente, a termine e di ruolo, è contenuta nell'articolo
1 comma 54 legge n. 228/2012, applicabile a partire dall'anno scolastico 2013/2014 (cfr.
Cass. n. 14268/2022), il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”; la disciplina delle ferie, di cui al CCNL 2006-2009, invece, era diversa per i docenti di ruolo e per i docenti a termine: infatti, per i primi,l'art. 13 del CCNL al comma 9 prevedeva che
“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.[...]”, mentre per i secondi l'art. 19 comma 2 prevedeva che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”;
6. la Corte di Cassazione, nella sopra richiamata sentenza n. 14268/2022, al fine di individuare la disciplina delle ferie applicabile ai docenti a termine per l'anno scolastico 2012/2013 ha chiarito che, a differenza del personale di ruolo, i docenti precari non fossero obbligati a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale – e che le ferie non godute, pertanto, vengono liquidate al termine del rapporto di lavoro;
in tale sentenza, la Corte si è soffermata sul rapporto tra la disciplina di cui al CCNL 2006-
2009 e quella dettata dall'art. 1 comma 54 cit, precisando che la previsione dell'art. 19 del
CCNL Scuola 2006/2009 è contrasta con quella dell'art 1 comma 54 e, pertanto, a partire dal 1° settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al
2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54;
l'espressione “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, contenuta nell'art. 1 comma 54, impone il richiamo all'art. 74 del d. lgs 297/1994, il quale stabilisce che: “
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”; alla luce di tale normativa, pertanto, l'anno scolastico è il periodo che va dal 1 settembre al
31 agosto;
il periodo delle “attività didattiche” è quello che va dal 1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche è quello che va dal 1 luglio (salvo il protrarsi di degli scrutini e di esami di Stato) al 31 agosto;
il periodo destinato allo “svolgimento delle lezioni” è quello che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno;
i periodi di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla
Giunta Regionale, sono quelli delle cosiddette vacanze di Natale (comprensive del
Capodanno e dell'Epifania), di Pasqua e di Carnevale e dei cosiddetti “ponti” con le domeniche e altre festività; ed è a tali periodi di sospensione delle lezioni (con esclusione, quindi, di quelli destinati agli scrutini e agli esami di Stato) che si riferisce l'art. 1 comma 54 nel disciplinare la fruizione delle ferie per il personale docente di ruolo e a termine;
7. tanto chiarito, la diversa impostazione dei ricorsi aventi ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, di cui si è detto al paragrafo 4, impone di soffermarsi sull'interpretazione dell'art. 1 comma 54, riportando di seguito, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. le condivisibili argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Torino nella sentenza n.
1287/2025:
“Interpretazione dell'art. 1 comma 54.
36.La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente, a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione
e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
37.La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
38.L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL
2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013.
39.Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che l'art.
13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione
“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo.
La necessità o meno di una apposita domanda
40.Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
41.Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42.La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
43.In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti.
44.Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
45.Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie. 46.In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
47.L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , CP_1 si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
48.In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
Le ferie nel resto dell'anno scolastico
[...]
57.Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
58.Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di
Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come
“comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
59.Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
60.In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
61.In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente
[...]
64.Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
65.In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione. 66.Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione
e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art.
1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
[...]
La presunzione di fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni
70.Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente.
71.Nel caso di specie essa è rafforzata dalla considerazione di quanto già esposto al punto
30, da cui si evince che nell'ultimo decennio, e dunque anche negli anni dedotti nel presente giudizio, l'intero mondo scolastico considerava i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico come ferie e la ragioneria liquidava ai docenti a termine l'indennità per i giorni di ferie non godute previa decurtazione di essi.
72.In tale contesto, infatti, si può e si deve presumere che, nei giorni delle feste natalizie e pasquali e negli altri in cui il calendario scolastico sospendeva le lezioni, docenti e dirigenti scolastici non avessero dubbi sul fatto che i primi erano in ferie e si siano comportati di conseguenza. 73.Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
74.Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
[...]
77. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti
e la preparazione delle lezioni.
[...]
79. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto
a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
80. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
81. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè
i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
82. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione. [...]” ;
8. applicando al caso di specie i principi sopra esposti, ribadito che la circostanza che il docente sia stato a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle attività didattiche collaterali all'insegnamento non può essere messa in discussione per i soli giorni di settembre prima dell'inizio delle lezioni e per quelli di giugno successivi alla fine delle stesse, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha dimostrato di avere lavorato nei giorni di sospensione delle lezioni nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno, in cui non
è richiesta la sua presenza fisica nell'istituto scolastico;
9. deve ritenersi, pertanto, che parte ricorrente nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio abbia fruito delle ferie, non maturando conseguentemente il diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva;
10. la domanda attoreapuò essere accolta soltanto per i giorni che residuano, detraendo dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e gli eventuali giorni di ferie goduti su domanda, che nel caso di specie non sono in contestazione tra le parti;
in conclusione, alla luce di tutto quanto premesso, non essendovi contestazione sul numero di giorni di sospensione né sui giorni di ferie fruiti a domanda, sulla base del conteggio Con depositato dal , la cui correttezza contabile non è stata contestata da parte ricorrente, il conteggio allegato alla memoria del può essere posto a fondamento della presente CP_1 decisione
ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE
11. il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 194/1999 per la copertura di posti sul cosiddetto organico di fatto, allegando di avere lavorato dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2023/2024 sulla medesima cattedra di sostegno presso il medesimo istituto (Liceo Classico Porporato di Pinerolo);
12. le circostanze di fatto poste alla base di tale domanda non sono state contestate dal ministero convenuto e, in ogni caso, sono documentatamente provate (cfr. contratti sub doc.
1,2,3,4, ric.);
13. orbene, mentre nel sistema delineato dalla legge 107/2015 alla regolare indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, si affiancava il disposto dell'art. 1 c. 131 L. 107/2015 secondo cui “a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”, l'art. 4 bis del d.l. 87/2018 (c.d.
Decreto dignità, convertito in legge 96/2018) ha abrogato il comma 131 sopra riportato;
14.
l'art. 29 comma 2 D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 (così come in precedenza il D.Lgs. 368/2001) esclude espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e
ATA per il conferimento delle supplenze dalla applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo;
in via di principio le supplenze fino al termine dell'attività didattiche e le supplenze temporanee, non essendo supplenze di durata annuale su posti vacanti e disponibili, non possono concorrere a configurare la fattispecie di abuso definita nelle note sentenze della
Cassazione del 7/11/2016 (cfr., tra le altre, la n. 22552), che ha limitato la considerazione alle sole supplenze su organico di diritto, prese in considerazione dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale;
la Cassazione nella sopra richiamata sentenza n. 22.552/2016, tuttavia, con riguardo alle supplenze sul cosiddetto "organico di fatto” ha statuito: "100. La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato ( par. 91-95) che la sostituzione temporanea di un altro Per_1 dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario. 101. Ha riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato 102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non CP_1 già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra).”. [...] 125. Nelle CP_3 ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”;
15. dunque, perché nel caso di specie, caratterizzato dalla reiterazione di contratti a termine su organico di fatto, sia configurabile l'abuso di contratti a termine è necessario sotto il profilo della durata, così come per l'abuso dei contratti a termine per supplenze sul cosiddetto organico di diritto e per evidenti ragioni di coerenza del sistema, il superamento del limite dei 36 mesi, oltre all'ulteriore requisito dell'identità della cattedra e dell'istituto, che rende manifesta l'assenza di esigenze realmente temporanee e dimostra l'uso improprio e distorto del contratto a termine cui ha fatto riferimento la Cassazione;
l'abrogazione del limite dei 36 mesi previsto dall'art. 1 c. 131 L. 107/2015, infatti, non esclude la configurabilità dell'abuso, in quanto, come affermato dalla già citata sentenza n.
22.552/2016, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte Cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, di detta legge prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015 e dei contratti a termine stipulati per la copertura di cattedre facenti parte dell'organico di fatto (nel solo caso in cui sia allegato e provato il ricorso improprio e distorto a siffatta tipologia di supplenze) è illegittima quando la durata complessiva dei contratti sia “superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni”;
16. applicando i suesposti principi al caso di specie si ritiene che la stipula tra le parti di quattro contratti sul cosiddetto organico di fatto (ovvero fino al termine delle attività didattiche) dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2023/2024 sulla medesima cattedra
(sostegno) e presso il medesimo istituto ( ) configuri Controparte_4
l'abusivo ricorso a tale tipologia di supplenze;
in particolare è l'ultima supplenza con termine al 30/6/2024 che si pone in contrasto con i richiamati principi che vincolano alla durata triennale la compatibilità del ricorso al contratto a termine con i principi dell'Unione Europea;
17. quanto alle conseguenze sanzionatorie dell'illecita reiterazione, fermo il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, deve ritenersi che una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, sia il risarcimento del danno, da quantificarsi secondo i criteri stabiliti dalle
SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5072/16, che consentono il ricorso ai parametri dettati dall'art. 32 comma 5 L. 182/2010 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo;
a seguito dell'abrogazione del richiamato art. 32, tuttavia, il riferimento deve essere sostituito dall'omologa disposizione dell'art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/2015, secondo cui “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”; da ultimo, con specifico riferimento al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, l'art. 36, co. 5, del d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12, co. 1, del d.l. 131/2024, convertito nella L. 166/2024, ribadito il divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha codificato a livello normativo la tutela risarcitoria già individuata in ambito giurisprudenziale (cd “danno comunitario”), sancendo che: «il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa fra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto»; la norma è applicabile nel presente giudizio in quanto costituisce una specificazione della modalità di liquidazione del “danno comunitario” per l'abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato nel pubblico impiego che la giurisprudenza di legittimità (ivi compresa la pronuncia rescindente relativa alla presente controversia), in assenza di una norma relativa a detta specifica ipotesi, riteneva di effettuare utilizzando la tutela prevista per il caso, previsto per i rapporti privati, di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato» (cfr.
Corte di Appello di Torino, sent. n. 205/2025);
18. alla luce dei criteri previsti dal novellato art. 36, co. 5, d. lgs. 165/2001 (“gravità della violazione anche il rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”), il convenuto deve essere condannato al CP_1 risarcimento del danno, che, tenuto conto del contratto illegittimo ulteriore rispetto a quelli stipulati nei trentasei mesi, e quindi dell'abuso nel ricorso a contratti a tempo determinato di durata annuale protrattisi oltre il limite triennale, si liquida in 4 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR paria di euro 2256, 55, importo indicato da parte ricorrente e non contestato dal convenuto il quale, pertanto, deve essere condannato al CP_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, di complessivi € 9.026,20 oltre accessori di legge;
SPESE DI LITE
19. le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura seriale della vertenza, con distrazione in favore dei procuratore antistatario;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: condanna il a pagare a parte ricorrente l'importo lordo Controparte_1 complessivo di euro 377,94 oltre accessori di legge a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate non godute e negli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/23 – 2023/24; condanna il a pagare alla ricorrente la somma corrispondente a 4 Controparte_1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 9.026,20 oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine;
condanna, infine, il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2109, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Torino, 17/07/2025 La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
ass. avv. ROBERTO CARAPELLE Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. ai sensi dell'art. 417 bis comma 1 Controparte_1
c.p.c. dai dott. TECLA RIVERSO, ELISA CESARO ed MAURIZIO RAGUSA Pt_2
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. parte ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio il Controparte_1
chiedendo al tribunale: la condanna del convenuto al pagamento
[...] CP_1 dell'indennità per ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022
- 2022/2023 – 2023/2024 per un importo totale di euro 6226, 54 ridotti ad euro 5332,73 lordi all'odierna udienza di discussione oltre interessi legali o, in via subordinata, di euro 2551,09, tenendo conto dei soli giorni di asserite ferie fruite dal termine delle lezioni al 30 giugno;
di accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi e, pertanto, di condannare il convenuto a risarcirgli il danno;
CP_1 il ministero convenuto ha chiesto il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate;
INDENNITA' PER FERIE MATURATE E NON GODUTE
2.
a fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha richiamato la sentenza pronunciata dalla CGUE in data 18.1.2024 nel giudizio C-218/2022 e l'ordinanza n. 16715/2024 pronunciata dalla S.C. di Cassazione che, a sua volta, ha richiamato i principi espressi dalla
CGUE nelle cause riunite C-569/2016 e C-570/2016 e nelle cause C-619/2016 e C-
846/2016;
3. la materia del contendere si incentra nel fatto che il ritiene che l'indennità CP_1 sostitutiva delle ferie maturate e non godute possa essere riconosciuta nei limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di sospensione delle lezioni di cui al calendario scolastico regionale (cui si aggiungono gli eventuali giorni di ferie goduti a domanda), mentre parte ricorrente sostiene di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva anche per i giorni di ferie non richiesti e, quindi, non fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni compresi tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno);
4. nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 1 comma 54 e fino alla pronuncia delle sentenze della cassazione n. 16715/2024 e 28587/2024, tuttavia, i docenti a termine impostavano diversamente i ricorsi aventi ad oggetto la richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute dall'a.s. 2013/2014 in avanti, limitandosi a chiedere il pagamento dei giorni di ferie che residuavano decurtando da quelli maturati sia i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico, sia i giorni eventualmente fruiti a domanda;
5. preliminarmente, deve rammentarsi che, come in più occasione statuito dalla Suprema
Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 15258/2024), “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”; la disciplina delle ferie del personale docente, a termine e di ruolo, è contenuta nell'articolo
1 comma 54 legge n. 228/2012, applicabile a partire dall'anno scolastico 2013/2014 (cfr.
Cass. n. 14268/2022), il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”; la disciplina delle ferie, di cui al CCNL 2006-2009, invece, era diversa per i docenti di ruolo e per i docenti a termine: infatti, per i primi,l'art. 13 del CCNL al comma 9 prevedeva che
“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative.[...]”, mentre per i secondi l'art. 19 comma 2 prevedeva che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”;
6. la Corte di Cassazione, nella sopra richiamata sentenza n. 14268/2022, al fine di individuare la disciplina delle ferie applicabile ai docenti a termine per l'anno scolastico 2012/2013 ha chiarito che, a differenza del personale di ruolo, i docenti precari non fossero obbligati a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale – e che le ferie non godute, pertanto, vengono liquidate al termine del rapporto di lavoro;
in tale sentenza, la Corte si è soffermata sul rapporto tra la disciplina di cui al CCNL 2006-
2009 e quella dettata dall'art. 1 comma 54 cit, precisando che la previsione dell'art. 19 del
CCNL Scuola 2006/2009 è contrasta con quella dell'art 1 comma 54 e, pertanto, a partire dal 1° settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al
2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54;
l'espressione “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, contenuta nell'art. 1 comma 54, impone il richiamo all'art. 74 del d. lgs 297/1994, il quale stabilisce che: “
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”; alla luce di tale normativa, pertanto, l'anno scolastico è il periodo che va dal 1 settembre al
31 agosto;
il periodo delle “attività didattiche” è quello che va dal 1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche è quello che va dal 1 luglio (salvo il protrarsi di degli scrutini e di esami di Stato) al 31 agosto;
il periodo destinato allo “svolgimento delle lezioni” è quello che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno;
i periodi di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla
Giunta Regionale, sono quelli delle cosiddette vacanze di Natale (comprensive del
Capodanno e dell'Epifania), di Pasqua e di Carnevale e dei cosiddetti “ponti” con le domeniche e altre festività; ed è a tali periodi di sospensione delle lezioni (con esclusione, quindi, di quelli destinati agli scrutini e agli esami di Stato) che si riferisce l'art. 1 comma 54 nel disciplinare la fruizione delle ferie per il personale docente di ruolo e a termine;
7. tanto chiarito, la diversa impostazione dei ricorsi aventi ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, di cui si è detto al paragrafo 4, impone di soffermarsi sull'interpretazione dell'art. 1 comma 54, riportando di seguito, ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. le condivisibili argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Torino nella sentenza n.
1287/2025:
“Interpretazione dell'art. 1 comma 54.
36.La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente, a parere di questa giudice, emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione
e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente.
37.La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
38.L'interpretazione è rafforzata anche dal raffronto con la disciplina dettata dal CCNL
2006/2009 che, come si è visto al punto 16, è stata applicabile solo fino all'a.s. 2012/2013.
39.Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 (già citata al punto 21) laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico, come si vedrà ai successivi punti 40 e ss.) a quello che l'art.
13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione
“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo.
La necessità o meno di una apposita domanda
40.Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni.
41.Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda.
42.La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro.
43.In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti.
44.Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”.
45.Come chiarito al punto 26, il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie. 46.In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”.
47.L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, come si evince anche dal conteggio del , CP_1 si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
48.In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
Le ferie nel resto dell'anno scolastico
[...]
57.Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
58.Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di
Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come
“comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie.
59.Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”.
60.In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
61.In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte ricorrente
[...]
64.Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al 2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni esposte ai punti 49 ss., non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
65.In tali sentenze sono presenti affermazioni che, a prima vista, confortano la tesi di parte ricorrente e meritano dunque una specifica considerazione. 66.Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”.
67. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione
e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
68. E ciò, a parere di questa giudice, costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art.
1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
[...]
La presunzione di fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni
70.Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente.
71.Nel caso di specie essa è rafforzata dalla considerazione di quanto già esposto al punto
30, da cui si evince che nell'ultimo decennio, e dunque anche negli anni dedotti nel presente giudizio, l'intero mondo scolastico considerava i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico come ferie e la ragioneria liquidava ai docenti a termine l'indennità per i giorni di ferie non godute previa decurtazione di essi.
72.In tale contesto, infatti, si può e si deve presumere che, nei giorni delle feste natalizie e pasquali e negli altri in cui il calendario scolastico sospendeva le lezioni, docenti e dirigenti scolastici non avessero dubbi sul fatto che i primi erano in ferie e si siano comportati di conseguenza. 73.Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni.
74.Come è pacifico secondo la giurisprudenza di cui ai punti 14 e ss., tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione.
[...]
77. Nell'ambito dell'attività lavorativa del personale docente, in particolare, vi sono compiti che, coinvolgendo altri soggetti, devono necessariamente essere svolti in particolari momenti come le lezioni, il ricevimento dei genitori, le riunioni con gli altri docenti, i momenti formativi “in diretta” e vi sono altre attività che, invece, possono essere svolte sia a scuola, sia a casa e collocate quando il docente preferisce, in particolare la correzione dei compiti
e la preparazione delle lezioni.
[...]
79. Ciò dipende, tuttavia, da una libera decisione del lavoratore il quale, evidentemente, nell'ambito della sua complessiva organizzazione di vita, preferisce essere libero in altri momenti in cui potrebbe lavorare e, pertanto, non gli attribuisce alcun diritto ulteriore rispetto
a quelli che scaturiscono dallo svolgimento di tali prestazioni nei momenti tradizionalmente ad esse destinati: chi svolge tale attività lavorativa di notte o di domenica, dunque, non ha diritto ad un'indennità di lavoro notturno o ad una maggiorazione per lavoro festivo, né ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute se, per sua scelta, compie tali attività durante i giorni deputati a ferie.
80. Ciò vale per qualunque lavoratore che abbia la possibilità di scegliere quando svolgere le prestazioni lavorative che non hanno una collocazione temporale necessitata ed anche per il docente.
81. A fronte di tali considerazioni, non appare sufficiente ad escludere la fruizione delle ferie da parte del personale docente nei periodi ad esse deputati dall'articolo 1 comma 54 (e cioè
i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico) il fatto che il docente possa allegare e dimostrare che in quei giorni, ad esempio, ha corretto i compiti o preparato le lezioni.
82. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione. [...]” ;
8. applicando al caso di specie i principi sopra esposti, ribadito che la circostanza che il docente sia stato a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle attività didattiche collaterali all'insegnamento non può essere messa in discussione per i soli giorni di settembre prima dell'inizio delle lezioni e per quelli di giugno successivi alla fine delle stesse, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha dimostrato di avere lavorato nei giorni di sospensione delle lezioni nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno, in cui non
è richiesta la sua presenza fisica nell'istituto scolastico;
9. deve ritenersi, pertanto, che parte ricorrente nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico per ciascuno degli anni scolastici dedotti in giudizio abbia fruito delle ferie, non maturando conseguentemente il diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva;
10. la domanda attoreapuò essere accolta soltanto per i giorni che residuano, detraendo dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e gli eventuali giorni di ferie goduti su domanda, che nel caso di specie non sono in contestazione tra le parti;
in conclusione, alla luce di tutto quanto premesso, non essendovi contestazione sul numero di giorni di sospensione né sui giorni di ferie fruiti a domanda, sulla base del conteggio Con depositato dal , la cui correttezza contabile non è stata contestata da parte ricorrente, il conteggio allegato alla memoria del può essere posto a fondamento della presente CP_1 decisione
ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE
11. il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 194/1999 per la copertura di posti sul cosiddetto organico di fatto, allegando di avere lavorato dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2023/2024 sulla medesima cattedra di sostegno presso il medesimo istituto (Liceo Classico Porporato di Pinerolo);
12. le circostanze di fatto poste alla base di tale domanda non sono state contestate dal ministero convenuto e, in ogni caso, sono documentatamente provate (cfr. contratti sub doc.
1,2,3,4, ric.);
13. orbene, mentre nel sistema delineato dalla legge 107/2015 alla regolare indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, si affiancava il disposto dell'art. 1 c. 131 L. 107/2015 secondo cui “a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”, l'art. 4 bis del d.l. 87/2018 (c.d.
Decreto dignità, convertito in legge 96/2018) ha abrogato il comma 131 sopra riportato;
14.
l'art. 29 comma 2 D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 (così come in precedenza il D.Lgs. 368/2001) esclude espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e
ATA per il conferimento delle supplenze dalla applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo;
in via di principio le supplenze fino al termine dell'attività didattiche e le supplenze temporanee, non essendo supplenze di durata annuale su posti vacanti e disponibili, non possono concorrere a configurare la fattispecie di abuso definita nelle note sentenze della
Cassazione del 7/11/2016 (cfr., tra le altre, la n. 22552), che ha limitato la considerazione alle sole supplenze su organico di diritto, prese in considerazione dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale;
la Cassazione nella sopra richiamata sentenza n. 22.552/2016, tuttavia, con riguardo alle supplenze sul cosiddetto "organico di fatto” ha statuito: "100. La Corte di Giustizia nella sentenza ha affermato ( par. 91-95) che la sostituzione temporanea di un altro Per_1 dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una "ragione obiettiva", ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell' Accordo quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario. 101. Ha riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo determinato 102. Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva 1999/70/CE , salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non CP_1 già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso e con riguardo alla stessa cattedra).”. [...] 125. Nelle CP_3 ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.”;
15. dunque, perché nel caso di specie, caratterizzato dalla reiterazione di contratti a termine su organico di fatto, sia configurabile l'abuso di contratti a termine è necessario sotto il profilo della durata, così come per l'abuso dei contratti a termine per supplenze sul cosiddetto organico di diritto e per evidenti ragioni di coerenza del sistema, il superamento del limite dei 36 mesi, oltre all'ulteriore requisito dell'identità della cattedra e dell'istituto, che rende manifesta l'assenza di esigenze realmente temporanee e dimostra l'uso improprio e distorto del contratto a termine cui ha fatto riferimento la Cassazione;
l'abrogazione del limite dei 36 mesi previsto dall'art. 1 c. 131 L. 107/2015, infatti, non esclude la configurabilità dell'abuso, in quanto, come affermato dalla già citata sentenza n.
22.552/2016, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999 (Corte Cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 1999/70/CE la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, di detta legge prima dell'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015 e dei contratti a termine stipulati per la copertura di cattedre facenti parte dell'organico di fatto (nel solo caso in cui sia allegato e provato il ricorso improprio e distorto a siffatta tipologia di supplenze) è illegittima quando la durata complessiva dei contratti sia “superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni”;
16. applicando i suesposti principi al caso di specie si ritiene che la stipula tra le parti di quattro contratti sul cosiddetto organico di fatto (ovvero fino al termine delle attività didattiche) dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2023/2024 sulla medesima cattedra
(sostegno) e presso il medesimo istituto ( ) configuri Controparte_4
l'abusivo ricorso a tale tipologia di supplenze;
in particolare è l'ultima supplenza con termine al 30/6/2024 che si pone in contrasto con i richiamati principi che vincolano alla durata triennale la compatibilità del ricorso al contratto a termine con i principi dell'Unione Europea;
17. quanto alle conseguenze sanzionatorie dell'illecita reiterazione, fermo il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, deve ritenersi che una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, sia il risarcimento del danno, da quantificarsi secondo i criteri stabiliti dalle
SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5072/16, che consentono il ricorso ai parametri dettati dall'art. 32 comma 5 L. 182/2010 per la quantificazione del danno comunitario con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo;
a seguito dell'abrogazione del richiamato art. 32, tuttavia, il riferimento deve essere sostituito dall'omologa disposizione dell'art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/2015, secondo cui “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità' ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”; da ultimo, con specifico riferimento al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, l'art. 36, co. 5, del d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12, co. 1, del d.l. 131/2024, convertito nella L. 166/2024, ribadito il divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha codificato a livello normativo la tutela risarcitoria già individuata in ambito giurisprudenziale (cd “danno comunitario”), sancendo che: «il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di norme imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa fra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto»; la norma è applicabile nel presente giudizio in quanto costituisce una specificazione della modalità di liquidazione del “danno comunitario” per l'abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato nel pubblico impiego che la giurisprudenza di legittimità (ivi compresa la pronuncia rescindente relativa alla presente controversia), in assenza di una norma relativa a detta specifica ipotesi, riteneva di effettuare utilizzando la tutela prevista per il caso, previsto per i rapporti privati, di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato» (cfr.
Corte di Appello di Torino, sent. n. 205/2025);
18. alla luce dei criteri previsti dal novellato art. 36, co. 5, d. lgs. 165/2001 (“gravità della violazione anche il rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”), il convenuto deve essere condannato al CP_1 risarcimento del danno, che, tenuto conto del contratto illegittimo ulteriore rispetto a quelli stipulati nei trentasei mesi, e quindi dell'abuso nel ricorso a contratti a tempo determinato di durata annuale protrattisi oltre il limite triennale, si liquida in 4 mensilità della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR paria di euro 2256, 55, importo indicato da parte ricorrente e non contestato dal convenuto il quale, pertanto, deve essere condannato al CP_1 pagamento, a titolo di risarcimento del danno derivante dall'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, di complessivi € 9.026,20 oltre accessori di legge;
SPESE DI LITE
19. le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura seriale della vertenza, con distrazione in favore dei procuratore antistatario;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: condanna il a pagare a parte ricorrente l'importo lordo Controparte_1 complessivo di euro 377,94 oltre accessori di legge a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate non godute e negli anni scolastici 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/23 – 2023/24; condanna il a pagare alla ricorrente la somma corrispondente a 4 Controparte_1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad euro 9.026,20 oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine;
condanna, infine, il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2109, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Torino, 17/07/2025 La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI