Ordinanza collegiale 6 febbraio 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Decreto cautelare 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 02/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. - Società con socio unico soggetto alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Auricchio, Valerio Mosca e Luca Casiraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Torino, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
nei confronti
di SP Ferroviario Toscano s.p.a., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
IT - VO SP IA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti e Sante Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso principale:
- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 30/11/2023 n. 187, recante « Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati – Non conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023. Ridefinizione della durata massima del periodo sperimentale di cui alla Misura 30.2, punto 5, lettera a), e alla Misura 30.6, punto 5, lettera a) »;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti proposto in data 13/05/2024:
- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 14/03/2024 n. 38/2024, recante « Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati. Non conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023 e determinazioni conseguenti per il periodo tariffario 2025-2029 »;
- ove occorrer possa, della nota dell’ART del 26/02/2024, recante « Vs. trasmissione della proposta tariffaria del PMdA 2024 – 2028 del 15 febbraio u.s. »;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visto l’atto di intervento di IT – VO SP IA s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato in data 29/01/2024, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (di seguito “FI”) ha impugnato la Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito “ART”) del 30/11/2023 n. 187, recante « Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati – Non conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023. Ridefinizione della durata massima del periodo sperimentale di cui alla 2 Misura 30.2, punto 5, lettera a), e alla Misura 30.6, punto 5, lettera a) ». La determinazione gravata si colloca nell’ambito della procedura di elaborazione e verifica della tariffa di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, disciplinata sotto il profilo procedimentale e sostanziale dalla Delibera ART del 31/05/2023 n. 95. A mezzo del provvedimento impugnato, l’Autorità ha concluso che le proposte tariffarie presentate da RF in data 27/09/2023 per il quadriennio 2024-2028 non fossero conformi ai criteri della menzionata Delibera n. 95/2023 e ha prescritto al Gestore inter alia di risolvere i profili di non conformità e formulare una nuova proposta tariffaria.
Avverso tale determinazione la società ricorrente ha mosso due motivi di impugnazione, di seguito compendiati:
« I. Illegittima esclusione, dai costi ammissibili ai fini delle tariffe di accesso alla rete, del costo dell’indebitamento sostenuto da RF per l’anticipazione degli investimenti sulla rete ferroviaria: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 13, 14, 16, 17 e 18 d.lgs. N. 112/2015, dell’art. 37 d.l. 201/2011, della delibera ART 95/2023, nonché della direttiva 2012/34/UE. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per violazione dei principi di proporzionalità, logicità, ragionevolezza. Difetto di istruttoria e di motivazione », diretta a censurare la previsione di cui al Paragrafo 1.4 della Delibera, che esclude dai costi ammissibili ai fini tariffari gli oneri finanziari scaturenti dalle anticipazioni finalizzate alla realizzazione di investimenti, anche in corso, integralmente coperti da contribuzione pubblica a erogazione differita. La ricorrente lamenta che tale esclusione sia contraria alle norme nazionali ed europee che impongono di definire le tariffe di accesso alla rete ferroviaria in maniera tale da assicurare l’equilibrio finanziario del GI (segnatamente l’art. 37, co. 2, lett. b) d.l n. 201/2011, gli artt. 16 co. 1 e 17, co. 10 e 11 d.lgs. n. 112/2015, nonché il Considerando 14 e l’art. 8 co. 3 della Direttiva 2012/34/UE). La previsione contrasterebbe inoltre che le previsioni della Delibera n. 95/2023 (segnatamente la Misura 6, la Misura 18 e le Misure 20.2 e 20.3) che prevedono che le tariffe di accesso alla rete siano definite, tra l’altro, al fine di assicurare la remunerazione del Capitale Investito Netto. Osserva infine RF che l’ammontare complessivo del costo finanziario correlato alle anticipazioni dei finanziamenti statali è pienamente sostenibile dagli operatori del trasporto ferroviario, di talché la sua esclusione dalla tariffa finirebbe per alterare l’equilibrio concorrenziale del mercato, ingenerando un indebito vantaggio sugli operatori ferroviari ai danni del Gestore dell’infrastruttura.
« II. Illegittima determinazione del WACC applicabile alle poste figurative relative ai canoni di accesso alla rete per gli anni 2022-2023: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 13, 14, 16, 17 e 18 d.lgs. 112/2015, dell’art. 37 d.l. 201/2011, della delibera art 43/2002, della Delibera ART 172/2021, nonché della direttiva 2012/34/UE. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per violazione dei principi di proporzionalità, logicità, ragionevolezza. Difetto di istruttoria e di motivazione », diretta a censurare la previsione di cui al Paragrafo 1.5 della Delibera gravata, che stabilisce che il conguaglio delle c.d. poste figurative maturato da RF negli anni 2022-2023 debba essere calcolato sulla scorta del tasso di remunerazione del capitale investito (c.d. WACC, acronimo della locuzione inglese “ Weighted Average Cost of Capital ”) relativo al primo periodo tariffario vigente (2016-2021) anziché quello previsto per il periodo tariffario oggetto della proposta (2024-2028). Una simile previsione sarebbe contraria alle prescrizioni contenute al Par. 4.b della Delibera ART 23/03/2022 n. 43, che stabilisce che le poste figurative in parola debbano essere calcolate sulla scorta del WACC del “nuovo sistema tariffario”, nonché al valore indicato dalla stessa Autorità in sede procedimentale con nota dal 15/06/2023 (doc. 9 ricorrente). Infine, la previsione censurata metterebbe ulteriormente in pericolo l’equilibrio finanziario del Gestore della rete.
2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse. Ha inoltre dispiegato un intervento ad opponendum la IT - VO SP IA s.p.a. (di seguito LO), insistendo anch’essa per il rigetto del ricorso.
Con difese in larga parte sovrapponibili, la resistente e l’interveniente hanno contestato l’interpretazione del quadro regolatorio vigente offerta da FI, osservando come l’esclusione degli oneri finanziari dai costi rilevanti ai fini della definizione della tariffa fosse prescritta dalle Misure 15.3, 16.1 e 18.1 della Delibera n. 95/2023, di cui l’impugnata Delibera n. 187/2023 si limita a fare applicazione. Ne discenderebbe l’inammissibilità del primo motivo di impugnazione, in quanto diretto a censurare una prescrizione regolatoria meramente applicativa di una precedente determinazione dell’ART, divenuta inoppugnabile. La doglianza sarebbe comunque infondata, in quanto l’inclusione in tariffa degli oneri finanziari correlati all’erogazione differita dei contributi pubblici comporterebbe uno sviamento funzionale ed economico della tariffa. Essa infatti porrebbe a carico sulle imprese ferroviarie degli oneri economici correlati non già alla gestione della rete, bensì al rapporto tra Stato e Gestore della rete, con conseguente aumento dei costi per operatori (e consumatori) al solo fine di compensare i minori introiti derivanti dal rapporto concessorio. Sarebbe infine indimostrata l’incidenza della previsione censurata sull’equilibrio finanziario del Gestore, vieppiù ove si consideri che i dati sull’andamento finanziario della società sono calcolati su base presuntiva, senza dunque un adeguato fondamento sulla reale gestione economica dell’infrastruttura.
Il secondo motivo di impugnazione sarebbe frutto anch’esso di una impropria lettura del quadro regolatorio vigente. La Delibera n. 43/2022, invocata dalla ricorrente, ha previsto espressamente che il sistema delle poste figurative dovesse assicurare la gradualità nell’evoluzione del livello dei canoni e dei corrispettivi, così escludendo l’automatica applicazione del WACC previsto per il nuovo sistema regolatorio. La tesi attorea trascurerebbe infine che, per espressa previsione della Delibera n. 95/2023, l’applicazione delle poste figurative è sottoposta al vaglio dell’ART, finalizzato inter alia ad assicurare il principio di neutralità economico-finanziaria all’interno del periodo tariffario complessivamente considerato, ciò che a fortiori esclude un’applicazione automatica e rigida del WACC previsto per il nuovo periodo regolatorio.
3. – Con ricorso per motivi aggiunti proposto in data 13/05/2024 la ricorrente ha impugnato la Delibera ART del 14/03/2024 n. 38 (recante « Proposta formulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di sistema tariffario 2024-2028 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché per i Servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso dalla stessa erogati. Non conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 95/2023 e determinazioni conseguenti per il periodo tariffario 2025-2029 »), che ha sancito la non conformità della nuova proposta tariffaria formulata da FI rispetto alle prescrizioni contenute nella Delibera n. 95/2023.
L’impugnazione suppletiva è affidata a tre motivi di impugnazione, di seguito compendiati:
« I. Illegittima rideterminazione del periodo regolatorio di riferimento (2025-2029) ai fini della determinazione della nuova proposta tariffaria: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 13, 14, 16, 17 e 18 d.lgs. N. 112/2015, dell’art. 37 d.l. 201/2011, della Delibera art 95/2023, nonché della Direttiva 2012/34/UE. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per violazione dei principi di proporzionalità, logicità, ragionevolezza. Difetto di istruttoria e di motivazione », che la ricorrente pone in relazione di diretta continuità con il primo motivo di diritto del ricorso principale. La censura è diretta avverso la prescrizione regolatoria che ha obbligato FI a presentare una proposta tariffaria relativa al quinquennio 2025-2029, utilizzando il 2023 come “anno base” e il 2024 come “anno ponte”, ai fini di cui alla Misura 3 della Delibera n. 95/2023. Tale previsione, comportando uno slittamento in avanti dell’intero periodo tariffario di riferimento, aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio economico insito nella mancata inclusione nella tariffa degli oneri finanziari correlati all’erogazione differita dei contributi pubblici. Essa inoltre, estendendo di un anno l’intero quadro tariffario, si porrebbe in conflitto con l’art. 16 co. 1 d.lgs. n. 112/2015, che prescrive che l’equilibrio finanziario del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria debba essere assicurato nell’arco di un periodo non superiore a cinque anni.
« II. Illegittima determinazione del WACC applicabile al calcolo del montante dei pedaggi per gli anni 2022-2023: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 13, 14, 16, 17 e 18 d.lgs. 112/2015, dell’art. 37 d.l. 201/2011, della delibera art 95/2023, nonché della Direttiva 2012/34/UE. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per violazione dei principi di proporzionalità, logicità, ragionevolezza. Difetto di istruttoria e di motivazione », diretto avverso il Par. 3.2 della Delibera gravata che, nel determinare le modalità di determinazione del WACC da applicarsi per il conguaglio delle poste figurative per le annualità 2022 e 2023, fa riferimento alle indicazioni contenute nella nota ART del 26/02/2024 (doc. 22 ricorrente). In questo modo, il WACC applicabile sarebbe determinato non già nella misura fissa prevista per il nuovo periodo tariffario, bensì sulla scorta di tassi precisati anno per anno dall’Autorità. Ne discenderebbe la violazione del già richiamato Par. 4.b della Delibera ART n. 43/2022 e la violazione del sotteso principio di equilibrio finanziario del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria.
« III. Erronea ed illegittima esclusione del definanziamento del contratto di programma – parte servizi dal perimetro dei costi ammissibili del PMdA: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 13, 14, 16, 17 e 18 d.lgs. 112/2015, dell’art. 37 d.l. 201/2011, della Delibera art 95/2023, nonché della Direttiva 2012/34/UE. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per violazione dei principi di proporzionalità, logicità, ragionevolezza. Difetto di istruttoria e di motivazione », a mezzo del quale FI si duole del fatto che, tra le ragioni poste a fondamento dell’inammissibilità della nuova proposta tariffaria, l’ART abbia incluso l’avvenuta imputazione nella tariffa del PMdA di un ammontare pari alla riduzione dei contributi pubblici per le annualità 2022-2026 rispetto a quanto previsto dal Contratto di Programma – Parte Servizi. La riduzione dei contributi pubblici in parola sarebbe stata prevista dalla Legge di Bilancio 2024, dunque da sopravvenienze contabili-normative intervenute nelle more della procedura. Tale notazione sarebbe sufficiente – da un lato – ad escludere che l’imputazione di tali costi in tariffa fosse “del tutto innovativa” rispetto alla proposta sottoposta al contraddittorio con le imprese ferroviarie, e – dall’altro lato – a privare di ogni utilità la stessa consultazione di mercato, trattandosi di una modifica normativa (non economica). La prescrizione censurata ingenererebbe, pertanto, un indebito aggravio per il Gestore, ulteriormente pregiudicandone la tenuta finanziaria nel medio periodo.
4. – Le parti hanno depositato le proprie memorie difensive, in vista dell’udienza di discussione. In tale sede, esse hanno rappresentato che la procedura di elaborazione e verifica della tariffa di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale si è conclusa con la Delibera ART del 20/11/2024 n. 165, che ha decretato la conformità alle prescrizioni della Delibera n. 95/2023 della terza e ultima proposta tariffaria formulata da RF.
La ricorrente ha quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente al terzo motivo di diritto del ricorso per motivi aggiunti, avendo l’Autorità riconosciuto la fondatezza delle argomentazioni attoree sul punto e consentito a FI di formulare una proposta ad esse conforme.
Nella propria memoria di replica, IT ha invece eccepito l’improcedibilità dell’impugnazione principale e suppletiva, per sopravvenuto difetto di un interesse alla pronuncia di merito. Ad avviso dell’opponente, la determinazione amministrativa sopravvenuta avrebbe incorporato le prescrizioni contenute nelle Delibere ART n. 187/2023 e n. 38/2024, in tal modo privandole di effetti. Non avendo la ricorrente impugnato la Delibera conclusiva del procedimento, essa non avrebbe interesse a coltivare il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, aventi entrambi ad oggetto determinazione divenute medio tempore inefficaci.
5. – Con ordinanza del 06/02/2025 n. 293, resa all’esito dell’udienza pubblica del 04/02/2025, il Tribunale ha fissato una nuova udienza di discussione, al fine di consentire l’esplicazione del contraddittorio scritto tra le parti sull’eccezione pregiudiziale da ultimo sollevata dall’opponente.
All’udienza pubblica del 12/03/2025, dopo ampia discussione delle parti, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. – È doveroso scrutinare in limine l’eccezione di improcedibilità delle impugnazioni, principale e suppletiva, sollevata dalla società interveniente. Si tratta infatti di questione di rito, inerente la sussistenza di una condizione dell’azione (segnatamente l’interesse ad agire), di talché il suo esame deve precedere l’indagine delle questioni di merito ex artt. 76, co. 4 c.p.a e 276 c.p.c. (Cons. Stato, Ad. Plen. 03/06/2011, n. 10; Cons. Stato, Ad. Plen, 25/02/2014, n. 9; Cons. Stato, Ad. Plen. 27/04/2015 n. 5; cfr. da ultimo ex plurimis Cons. Stato, Sez V, 03/01/2025 n. 31).
1.1 - L’eccezione, cui l’Amministrazione resistente ha da ultimo pienamente aderito, muove dall’osservazione per cui la tariffa di accesso e di utilizzo all’infrastruttura ferroviaria nazionale è attualmente regolata in via esclusiva dalla Delibera n. 165/2024, che FI non ha provveduto ad impugnare. Tale provvedimento, unico strumento tariffario vigente, ha concluso la procedura amministrativa avviata a norma della Misura 4 della Delibera ART n. 95/2023, incorporando le prescrizioni relative al contenuto della proposta tariffaria del Gestore contenute nelle determinazioni rese medio tempore e privando, così, queste ultime di residua efficacia. La società ricorrente non avrebbe, dunque, interesse a coltivare il ricorso principale né il ricorso per motivi aggiunti, giacché i provvedimenti gravati sarebbero divenuti inefficaci, a nulla rilevando le clausole di riserva inserite da FI nelle diverse proposte tariffarie formulate, stante l’intervenuta inoppugnabilità della Delibera n. 165/2024.
Con ordinanza n. 293/2025 il Tribunale ha osservato come le argomentazioni proposte dall’interveniente in ordine al carattere “sostitutivo” delle determinazioni rese nel corso della procedura potessero applicarsi anche con riguardo ai rapporti tra ricorso introduttivo e ricorso per motivi aggiunti, giacché la proposta tariffaria oggetto della delibera ART n. 38/2024 incorpora (e “sostituisce” nel senso sopra illustrato) le prescrizioni contenute nella delibera ART n. 187/2023. Sotto diverso profilo, il Collegio ha rilevato che la società ricorrente non ha coltivato espressamente le censure contenute nel ricorso introduttivo (per invalidità c.d. derivata), ma si è limitata ad affermare “la stretta connessione” esistente tra i motivi di doglianza contenuti nell’impugnazione suppletiva e quelli contenuti nel ricorso principale. Anche sotto questo profilo, dunque, si sarebbero potuti porre profili di possibile improcedibilità dell’impugnazione principale.
1.2 - La società ha contestato la fondatezza dell’eccezione, osservando innanzitutto che la formulazione di una proposta tariffaria conforme alle prescrizioni di cui alle Delibere n. 187/2023 e n. 38/2024, pur impugnate in sede giudiziale, costituisse un preciso obbligo del Gestore, pena l’irrogazione delle severe sanzioni previste dall’art. 37, co. 3, lett. i) d.l. 201/2011. Escluso un contrasto tra l’iniziativa giudiziale intrapresa da FI e il suo contegno procedimentale, la ricorrente ha sostenuto che, con riferimento alle questioni controverse in questo giudizio, la Delibera n. 165/2024 fosse meramente reiterativa delle determinazioni assunte nel corso del procedimento: in vista della conclusione della procedura, l’ART non avrebbe messo in dubbio l’esclusione dalla tariffa degli oneri finanziari correlati all’erogazione differita dei contributi pubblici, né la determinazione delle poste figurative sulla base del WACC diverso da quello previsto per il nuovo periodo tariffario, e non avrebbe svolto alcuna istruttoria a tal fine. Con riferimento a tali questioni, dunque, la Delibera n. 165/2024 sarebbe atto meramente confermativo, non preceduto da un’istruttoria in senso proprio, non espressivo di una autonoma volontà procedimentale e, pertanto, insuscettibile di produrre effetti autonomi e diversi dalle determinazioni che l’hanno preceduta (Cons. Stato, Sez. V, 07/10/2024 n. 8024). FI avrebbe dunque interesse a coltivare il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti, giacché il loro accoglimento comporterebbe il travolgimento in parte qua della determinazione a valle, che sarebbe privata del proprio oggetto giuridico, secondo il meccanismo della c.d. invalidità ad effetto caducante (o della caducazione per rifrazione: cfr. da ultimo ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 31/12/2024 n. 10540).
1.3 - Così riassuntivamente inquadrata la questione, il Tribunale ritiene che l’eccezione, nella sua nettezza, non meriti accoglimento.
1.3.1 - È utile ricordare che, in materia di invalidità derivata, giurisprudenza e dottrina unanimi distinguono tra « invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito » (Cons. Stato, Sez. V, 10/04/2018, n. 2168) .
La figura dell’invalidità caducante sussiste « allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente (nel senso che non occorre una ulteriore specifica impugnativa) tali atti successivi strettamente e specificamente collegati al provvedimento presupposto […] L’effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti » (Cons. Stato, Sez VI, 19/01/2024 n. 4369). Ai fini dell’integrazione di tale radicale forma di invalidità, devono dunque ricorrere due distinti ma correlati presupposti « a) il primo dato dall’appartenenza, sia dell’atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale; b) il secondo individuato nel rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi » (Cons. Stato, Sez. II, 28/05/2021, n. 4130).
1.3.2 - Poste tali premesse, certamente sussistente è il primo dei presupposti per l’integrazione dell’invalidità caducante, ossia la collocazione Delibera n. 165/2024 nel medesimo solco procedimentale delle Delibere n. 187/2023 e n. 38/2024.
Quanto invece al secondo dei presupposti in parola, ossia il rapporto di necessaria derivazione della Delibera n. 165/2024 dalle determinazioni precedenti, le coordinate normative esposte non possono essere applicate in modo rigido e aprioristico.
La procedura di cui alla Misura 4 della Delibera ART n. 95/2023 non conforma un assetto di interessi “statico”, il cui venire in essere dipende dall’approvazione del provvedimento conclusivo, bensì una realtà economico-giuridica “viva”, ossia l’infrastruttura ferroviaria nazionale, pienamente operativa sin dall’avvio del procedimento. Le determinazioni assunte nel corso della procedura e le sottese proposte tariffarie risentono del carattere dinamico della res regolata, dovendo l’Autorità garantire la continuità nel tempo del quadro regolatorio.
Ne consegue che, pur nella progressiva risoluzione dei profili di non conformità, ogni determinazione presuppone un’istruttoria ampia ed articolata, che tenga conto dell’andamento del mercato e che coinvolga i vari stake holder (e in particolare le imprese ferroviarie) . Tuttavia, ne consegue anche che l’ampiezza dell’istruttoria è destinata fisiologicamente a ridursi nel corso della procedura, in ragione del progressivo consolidarsi dei profili tariffari che l’ART abbia valutato conformi alla normativa di riferimento.
Va poi considerato che l’ iter procedurale disegnato dalla Misura 4 della Delibera ART n. 95/2023, articolato in proposte (del Gestore) e verifiche di conformità (dell’ART), comporta il possibile slittamento del termine temporale di riferimento della tariffa. È infatti ben possibile che, con l’avanzare della procedura, una proposta tariffaria debba far riferimento ad un periodo diverso da quello oggetto della proposta precedente (non conforme), per garantire l’attualità del “nuovo” periodo tariffario al momento della conclusione del procedimento, com’è infatti avvenuto nel caso di specie. Le determinazioni che si succedono possono dunque differenziarsi significativamente per contenuto e per periodo temporale di riferimento, senza che ciò necessariamente comporti una recisione del rapporto di necessaria derivazione di una determinazione dalla precedente.
Va infine considerato che le prescrizioni censurate in questo giudizio attengono alle modalità algebriche di determinazione della tariffa, ossia agli elementi dell’equazione – in senso propriamente matematico – di cui alla Misura 6.1 della Delibera n. 95/2023. Le prescrizioni in parola non fissano dunque un parametro numerico statico, quale una specifica voce di costo di un bene strumentale o di un servizio (come nella fattispecie oggetto della sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 07/10/2021, n. 6693, richiamata dalla ricorrente), ma regolano il processo di determinazione della tariffa, i cui referenti economici possono mutare nel tempo (si pensi al WACC delle poste figurative o alla riduzione dei contributi pubblici per le annualità 2022-2026 rispetto a quanto previsto dal Contratto di Programma – Parte Servizi imposta dalla Legge di Bilancio 2024, oggetto del terzo motivo di diritto del ricorso per motivi aggiunti). Anche in questo caso, dunque, vi possono essere determinazioni molto diverse per contenuto, anche sul piano economico, le quali nondimeno discendono in via di necessità le une dalle altre.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene che la questione della procedibilità delle doglianze proposte da FI non possa essere accolta a priori , ma vada esaminata sulla scorta di una attenta indagine delle disposizioni regolatorie censurate, finalizzata a ricostruirne il fondamento regolatorio, tenendo conto dell’esistenza di profili di possibile discrezionalità dell’ART e valutando se una (rinnovata) istruttoria sia stata svolta su di esse.
2. – Tanto premesso, è opportuna la trattazione congiunta del primo motivo di diritto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, stante la loro connessione oggettiva.
Il contesto di riferimento di entrambe le doglianze è costituito dalla decisione del Governo in carica di erogare al Gestore in maniera dilazionata i finanziamenti stanziati per la realizzazione di investimenti e lavori sull’infrastruttura ferroviaria, anziché in linea con i cronoprogrammi dei lavori (docc. 10-12 ricorrente). Dovendo rispettare gli obiettivi di miglioramento della rete indicati nel PNRR, il Gestore si è visto costretto ad anticipare le somme necessarie alla realizzazione dei lavori infrastrutturali, mediante ricorso all’indebitamento (capitale di rischio o capitale di credito) o mediante ricorso a risorse proprie generate dalla gestione corrente (c.d. cash flow ), così sostenendo significativi oneri finanziari. Nella proposta tariffaria formulata in data 27/09/2023, FI ha computato tali oneri ai fini della determinazione della tariffa, rivendicandone la riconducibilità alla più ampia categoria del Capitale Investito Netto, componente di costo fondamentale ai fini del calcolo dei canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria, a norma delle Misure 6 e 18 della Delibera ART n. 95/2023.
Tale prospettiva non è stata condivisa dall’ART, la quale, con la Misura 1.4 Delibera n. 187/2023, ha ritenuto che l’inclusione di tali costi in tariffa fosse vietata dalla Misura n. 15.3 lett. d) della menzionata Delibera n. 95/2023.
Tale previsione è oggetto del primo motivo di impugnazione del ricorso principale, a mezzo del quale FI contesta che l’esclusione degli oneri finanziari dal calcolo della tariffa si ponga in conflitto con la ratio e la lettera della Delibera ART n. 95/2023, e metta in pericolo l’equilibrio finanziario del Gestore dell’infrastruttura. Nel solco di tale censura si colloca il primo motivo di doglianza del ricorso per motivi aggiunti, teso a contestare l’intervenuto slittamento del periodo tariffario di riferimento (dal quinquennio 2024-2028 al quinquennio 2025-2029), nella misura in cui estende di un anno, e dunque aggrava, gli effetti economici della prescrizione contenuta nella Misura 1.4 Delibera n. 187/2023.
3. – Così cursoriamente inquadrate le censure, l’impugnazione appare in parte qua procedibile.
Gli atti di causa rendono palese come l’esclusione dalla tariffa degli oneri finanziari correlati all’erogazione differita dei contributi pubblici non sia mai stata messa in discussione dall’ART a seguito dell’approvazione della Delibera n. 187/2023. Nessuna istruttoria risulta sia stata svolta sul punto né risulta che, nel corso della procedura, siano state rese determinazioni ulteriori che abbiano ribadito detta volontà procedimentale, con diversi o uguali argomenti rispetto a quelli espressi in precedenza.
Sotto questo limitato profilo, la Delibera n. 138/2024 e la Delibera n. 165/2024 sono entrambe meramente confermative del contenuto della Misura 1.4 Delibera n. 187/2023. A nulla rileva la diversità di contenuto delle diverse proposte, e in particolare la diversità del periodo regolatorio di riferimento. Tali differenze sono un fattore del carattere dinamico della res regolata e della costruzione dell’ iter procedimentale e, in quanto tali, non recidono il carattere di diretta e necessaria derivazione delle determinazioni a valle rispetto alla determinazione a monte.
4. – Acclarata la procedibilità del primo motivo di impugnazione del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, gli assunti difensivi di FI non convincono.
4.1 - La regolazione della tariffa per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale è affidata ad un coacervo di provvedimenti normativi. La disciplina primaria di riferimento è costituita, a livello sovranazionale, dalla Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 (istitutiva dello spazio ferroviario europeo unico) e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione del 12 giugno 2015 (relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario), nonché, a livello nazionale, dal d.lgs. 15/07/2015, n. 112 e dall’art. 37 d.l. 06/12/2011, n. 201.
La disciplina di dettaglio, sostanziale e procedimentale, per la formazione della tariffa è invece contenuta nella menzionata Delibera ART n. 95/2023, e in particolare nell’Allegato A (recante “ Revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse ”).
È bene precisare sin d’ora che la Delibera in parola non è stata impugnata da FI, né da alcun altro operatore avente legittimazione in tal senso, di talché gli effetti del provvedimento si sono definitivamente consolidati.
4.2 - L’impianto generale per la formazione della tariffa è delineato dalla Misura 6 della Delibera (recante “ Principio di correlazione ai costi ”), ove, per quanto di interesse in questa sede, è stabilito:
« 1. I canoni del PMdA (e per l’accesso all’infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio) sono correlati ai costi pertinenti ed efficienti, in linea con l’esigenza:
a) di assicurare che l’esercizio dei servizi del PMdA stesso, in condizioni di efficienza ed al netto delle contribuzioni pubbliche, non costituisca fonte di disequilibrio economico e finanziario del GI;
b) di evitare un utilizzo improprio dei canoni del PMdA, per finalità di copertura di costi inefficienti o non pertinenti, oppure di mancati introiti da altre fonti […]
al fine di non determinare un disequilibrio per i conti del GI, il gettito previsto dei canoni del PMdA deve uguagliare i costi netti totali efficientati Cnt (Efficient total cost) afferenti ai relativi servizi, costituiti dalla somma algebrica di quattro componenti:
a) costi operativi pertinenti ed efficientati, come evidenziato nella Misura 10, al paragrafo 10.2;
b) ammortamenti relativi al valore autofinanziato delle attività pertinenti, come evidenziato nella medesima Misura 10, al paragrafo 10.3;
c) remunerazione del capitale investito netto autofinanziato pertinente, come a sua volta evidenziato nella stessa Misura 10, al paragrafo 10.3;
d) con segno negativo, la sommatoria dei valori, come precedentemente definiti, riferibili ai contributi statali contrattualizzati nei Contratti di Programma, alle entrate non rimborsabili da fonti pubbliche e private ed alle eccedenze provenienti da altre attività commerciali.
La componente di cui alla lettera a) si identifica nelle c.d. opex, mentre le componenti di cui alle lettere b) e c) si identificano con le c.d. EX ».
Due sono pertanto le macro-componenti positive da computare nella determinazione della tariffa, ossia il c.d. OP (acronimo dalla locuzione inglese “ Operational Expenditure ”), che descrive i costi operativi e di gestione dell’infrastruttura ferroviaria, e il c.d. PE (acronimo dalla locuzione inglese “ Capital Expenditure ”), che descrive il flusso di cassa in uscita per la realizzazione di investimenti in attività immobilizzate di natura operativa, ossia la liquidità che il Gestore indirizza verso investimenti a lungo termine, quali le immobilizzazioni materiali e immateriali.
Sempre in via generale, la Misura 7 (recante “ Modello Regolatorio: Costi Diretti ”) prevede al Par. 7.1 (“ Disciplina Generale ”) che: « 1. Sulla base del disposto normativo, all’interno dei costi netti totali efficientati (Efficient total cost) afferenti ai servizi del PMdA, ai fini tariffari occorre prendere in considerazione i “costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario” (Costi Diretti) di cui alla Misura 13, attraverso l’applicazione delle regole esplicitate nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/909. 2. I Costi Diretti relativi all’intera rete sono calcolati come la differenza tra, da un lato, i costi della prestazione dei servizi del pacchetto minimo di accesso e dell’accesso all’infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio e, dall’altro, i costi non ammissibili di cui all’articolo 4 del medesimo regolamento […]».
La Misura 11 (recante “ Categorie di costi ed equilibrio economico del GI ”) stabilisce infine che « 1. Il modello regolatorio del PMdA si basa in via prioritaria sui Costi Diretti efficienti, cioè sui costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario, così come disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/909, ed in via residuale sul pieno recupero dei Costi netti Totali Efficientati (Efficient Total Cost) relativi alla prestazione dei servizi del pacchetto minimo di accesso e dell’accesso all’infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio, questi ultimi nelle componenti di opex (costi operativi) e EX (ammortamenti e remunerazione del capitale investito), determinati in base ai principi definiti alla Misura 6 » .
4.3 - Ai fini dell’inquadramento degli oneri finanziari nella determinazione della tariffa, le seguenti previsioni vengono in rilievo:
- la Misura 15 (recante “ Perimetro dei costi operativi (opex) ”), ove – per quanto di interesse – è stabilito: « 1. Per l’allocazione e l’ammissibilità ai fini regolatori delle opex pertinenti agli Efficient Total Cost ed ai Costi Diretti, il GI, negli schemi contabili di cui al Titolo 5, prende in considerazione le seguenti tipologie di costo: a) costi delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci; b) costi dei servizi; c) costi per godimento beni di terzi; d) costi del personale; e) altri costi operativi; […]
3. Di contro, le tipologie di costo di seguito indicate rappresentano oneri non ammissibili ai fini regolatori, che in nessun caso potranno essere considerati nel perimetro delle opex : […] d) oneri finanziari »;
- la Misura 16 (recante “ Perimetro dei costi di capitale (EX): Valore netto contabile delle immobilizzazioni ”), ove – per quanto di interesse – è stabilito: « 1. Per l’allocazione e l’ammissibilità ai fini regolatori delle EX pertinenti agli Efficient Total Cost e (limitatamente agli ammortamenti ammessi) ai Costi Diretti, il GI, negli schemi contabili di cui al Titolo 5, fa riferimento al Valore Netto Contabile delle immobilizzazioni, determinato con le seguenti modalità: […] g) il costo di acquisto o di produzione non potrà invece ricomprendere: iii) gli oneri finanziari. […]»;
- Misura 18 (recante “ Costi di capitale (EX): Capitale Investito Netto (CIN) ”):
1. Per l’allocazione e l’ammissibilità ai fini regolatori delle EX pertinenti agli Efficient Total Cost, il Capitale Investito Netto (CIN), che il GI evidenzia negli schemi contabili di cui al Titolo 5, è costituito delle seguenti componenti:
a) (+) Immobilizzazioni nette rappresentate da immobilizzazioni materiali e immateriali esistenti all’Anno Base, espresse al loro valore netto contabile, con l’esclusione: i) degli oneri finanziari capitalizzati; ii) dell’avviamento; iii) delle immobilizzazioni descritte alla lettera g) della Misura 16;
b) (+) Lavori in Corso (Lic), comprensivi di acconti/anticipi verso fornitori, al netto di eventuali contributi pubblici e di eventuali oneri finanziari capitalizzati;
c) (±) Capitale Circolante Netto, rappresentato dal saldo tra rimanenze, crediti verso clienti, altre attività e debiti commerciali o altre passività nette, computato sulla base dell’importo medio registrato nei tre anni precedenti l’Anno ponte; […]».
4.4 - Le disposizioni da ultimo richiamate introducono un principio di tendenziale esclusione degli oneri finanziari dal calcolo delle componenti positive (PE e OP) dei costi sostenuti dal Gestore dell’infrastruttura (i c.d. costi netti totali efficientati, supra §4.2) che il gettito tariffario è chiamato ad eguagliare.
Quanto specificamente alla fattispecie controversa, i costi di finanziamento correlati all’erogazione differita dei contributi pubblici necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel PNRR si ascrivono alla categoria degli « oneri finanziari capitalizzati » per lavori in corso, che la Misura 18.1 lett. b) della Delibera n. 95/2023 esclude dal computo del Capitale Investito Netto, valevole ai fini della determinazione dei PE pertinenti ai costi netti totali efficientati.
4.5 - Tale conclusione trova conforto nella disciplina contabile di riferimento, in particolare, nel Principio Contabile IAS/IFRS n. 23 (“Oneri Finanziari”) nonché nella Interpretazione IFRIC 12 (“Accordi per servizi in concessione”), di cui al Regolamento (UR) 2023/1803 della Commissione del 13/08/2023 (“ che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ”).
Va premesso che l’adozione da parte di FI del sistema contabile IAS/IFRS (elaborato dal International Accouting Standards Board ), anziché OIC (emanati dall’Organismo Italiano di contabilità), è espressamente indicato nelle Note esplicative della Relazione Finanziaria Annuale 2023 di FI (pag. 116), ricompresa nella documentazione dell’istruttoria disponibile presso il sito istituzionale dell’ART, in quanto incluso nel “Fascicolo di Contabilità Regolatoria” di cui alla Misura 59 della Delibera n. 95/2023. Al Paragrafo n. 2 (“Criteri di redazione del bilancio”), si legge in particolare « Il presente bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è stato predisposto in conformità ai principi contabili internazionali (International Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting Standards - IFRS) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB), ed alle interpretazioni emesse dall’IFRS Interpretations Committee (IFRIC) e dallo Standing Interpretations Committee (SIC), riconosciuti nell’Unione Europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 e in vigore alla chiusura dell’esercizio (l’insieme di tutti i princípi e le interpretazioni di riferimento sopraindicati sono di seguito definiti “EU-IFRS”). In particolare, gli EU-IFRS sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi riportati nel presente documento ».
Tanto premesso, a norma dello IAS n. 23 sono oneri finanziari « gli interessi e gli altri oneri che una entità sostiene in relazione all’ottenimento di finanziamenti ». Il bene che giustifica la capitalizzazione è quello « che richiede un rilevante periodo di tempo per essere pronto per l’uso previsto o la vendita ». In breve, il principio contabile consente – recte impone – la capitalizzazione degli oneri finanziari sostenuti per la realizzazione di un bene durevole, in funzione della durata della “vita economica” di quest’ultimo.
Quanto specificazione ai concessionari di servizi, la menzionata Interpretazione IFRIC n. 12 indica la modalità di trattamento contabile degli investimenti effettuati dal concessionario nell’ambito dell’attività regolata. Il Paragrafo n. 23 dell’interpretazione in parola (rubricato “Oneri finanziari sostenuti dal concessionario”) prevede: « Conformemente allo IAS 23, gli oneri finanziari riconducibili all'accordo devono essere rilevati come costo nel periodo in cui sono sostenuti a meno che il concessionario abbia un diritto contrattuale a ricevere un'attività immateriale (il diritto a far pagare gli utenti del servizio pubblico). In questo caso, gli oneri finanziari riconducibili all'accordo devono essere capitalizzati durante la fase di costruzione dell'accordo conformemente a tale Principio ».
Tali previsioni impongono al concessionario di rilevare un’attività immateriale, laddove abbia il diritto al recupero dell’investimento tramite la tariffa applicata all’utente del servizio. Il Concessionario non può infatti iscrivere l’infrastruttura tra le immobilizzazioni materiali, giacché non ne detiene il controllo, ma ha unicamente il diritto di sfruttarla per l’erogazione del servizio in concessione, in accordo con i termini e le modalità definite dal Concedente, nonché il diritto di ottenere il valore residuo a scadenza del contratto (Par. 21). Detti asset dovranno dunque essere classificati nelle immobilizzazioni immateriali.
In questo contesto, lo IAS n. 23 prevede la capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente attribuibili alla realizzazione dell’infrastruttura, come parte del costo di quel bene. Tale capitalizzazione è – si noti – obbligatoria per gli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata affrontata la spesa per la costruzione di tale bene.
Come osservato in dottrina, mediante l’applicazione dell’IFRIC 12, la società concessionaria è assimilata ad un’impresa di costruzioni, in quanto svolge un servizio di costruzione nei confronti dell’ente concedente. Essa pertanto rileva e valuta in bilancio i ricavi e i costi relativi alla fornitura dei servizi secondo il principio IAS 11 (“Lavori su ordinazione”), per quanto riguarda quanto attribuibile alla fase di realizzazione dell’opera, e secondo il principio IAS 18 (“Ricavi”) in relazione a quanto riferibile alla gestione del servizio.
La menzionata Relazione Finanziaria Annuale 2023 attesta che FI abbia seguito detti principi – come invero era suo obbligo – nella contabilizzazione degli oneri per lo sviluppo dell’infrastruttura.
Al Paragrafo 3 (“Principali principi contabili applicati”), alla voce “Immobili, impianti e macchinari”, si legge infatti che « Gli oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione di attività qualificate, vengono capitalizzati e ammortizzati sulla base della vita utile del bene cui fanno riferimento. La capitalizzazione degli oneri finanziari è sospesa quando tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene nelle condizioni per garantirne l’utilizzo siano state completate. I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa delle attività materiali sono rilevati nell’attivo patrimoniale nella categoria dei beni a cui si riferiscono. Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria sono direttamente imputati a conto economico quando sostenuti. I costi sostenuti successivamente all’acquisto o produzione per migliorare o sostituire una parte ovvero per effettuare la manutenzione di natura straordinaria di un bene, sono capitalizzati a diretto incremento dello stesso. Ove siano previste verifiche o sostituzione di pezzi ad intervalli regolari, i relativi oneri vengono capitalizzati nel valore del bene ».
A conferma di quanto esposto, l’Articolo 4 (recante “Costi non ammissibili”) del menzionato Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/909 stabilisce che « Il gestore dell’infrastruttura non include nel calcolo dei costi diretti per l’intera rete, in particolare, i costi seguenti […] e) i costi di finanziamento ». La disciplina sovranazionale di riferimento, cui fa espresso rimando la menzionata Misura 7 della Delibera n. 95/2023, esclude insomma espressamente gli oneri finanziari dai costi ammissibili ai fini della determinazione della tariffa ferroviaria.
4.6 - In definitiva, alla luce del vigente quadro regolatorio e contabile, è doveroso concludere che i costi di finanziamento sostenuti da RF in ragione dell’erogazione differita dei contributi pubblici necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel PNRR debbano essere – quindi, a nostri fini, siano – capitalizzati . Ne consegue la loro diretta esclusione dal computo dal Capitale Investito Netto valevole ai fini della determinazione del PE a norma della Misura 18.1 lett. b) della Delibera n. 95/2023, quindi in ultima istanza la loro non computabilità a fini tariffari.
4.7 - Quanto invece al costo finanziario derivante dal ricorso alle risorse proprie generate dalla gestione corrente ( supra §.2), la voce di costo descritta da FI è già considerata nel calcolo della tariffa dalla Menzionata Misura 18, Par. 1 lett. c), che disciplina in modo specifico la determinazione del “Capitale Circolante Netto”, quale componente del Capitale Investito Netto, e ne impone la computazione « sulla base dell’importo medio registrato nei tre anni precedenti l’Anno ponte ». È dunque contraria alla lettera della Delibera l’inclusione separata e distinta di tale voce in tariffa.
4.8 - In definitiva, la censura attorea relativa alla violazione della Delibera n. 95/2023 è destituita di fondamento.
A nulla rileva che nella Delibera n. 187/2023 l’ART abbia giustificato l’esclusione di tali oneri finanziari dalla tariffa sulla scorta « di quanto previsto alla Misura 15, punto 3, lettera d) », così ascrivendo espressamente – e, ad avviso del Collegio, impropriamente – detti costi alla componente OP, anziché alla componente PE. La ricorrente non ha infatti interesse a rettificare sul piano formale la determinazione impugnata, in quanto la modifica dell’impianto motivazionale del provvedimento non ne modificherebbe l’effetto dispositivo in senso favorevole a FI.
4.9 - Cadono conseguentemente le ulteriori doglianze sottese al primo motivo di diritto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, aventi ad oggetto la violazione del principio di equilibrio finanziario del Gestore, nonché l’asserito effetto anticoncorrenziale delle Delibere gravate.
Gli effetti lesivi censurati dalla società ricorrente sono riconducibili alle prescrizioni della Delibera n. 95/2023, di cui sono le Delibere n. 187/2023 e n. 38/2024 fanno diretta applicazione. Le censure sono dunque inammissibili, per mancata impugnazione dell’atto presupposto.
In disparte l’inammissibilità delle doglianze, la deduzione relativa al pericolo di compromissione dell’equilibrio finanziario del Gestore non è supportata sotto il profilo probatorio.
Nel motivare sul punto, la società ricorrente fa espresso ed esclusivo rinvio alla “ Relazione economica sul pregiudizio economico-finanziario derivante dai punti 1.4 e 1.5 della Delibera ART 187/2023 ” dimessa sub doc. 2, la quale tuttavia – in linea con la propria rubrica – dà contezza dei soli costi derivanti dalle disposizioni regolative in esame. Non vi è invece alcun riferimento in atti alle componenti attive del bilancio di FI o all’ammontare dei proventi della gestione corrente dell’infrastruttura. Non vi è dunque modo di valutare la concreta incidenza dei costi finanziari correlati all’erogazione differita dei contributi pubblici necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel PNRR rispetto al complessivo equilibrio finanziario del Gestore.
Si osserva infine che, come evidenziato dalla dottrina, l’inclusione di oneri finanziari capitalizzati nel Capitale Investito Netto valevole a fini tariffari avrebbe significativi effetti distorsivi. In primo luogo, tale meccanismo comporterebbe una duplice copertura degli oneri finanziari, poiché, per espressa previsione della Delibera n. 95/2023, il costo finanziario è già considerato ai fini della determinazione del WACC. In secondo luogo, la determinazione della tariffa sarebbe influenzata da fattori estranei rispetto al costo della realizzazione fisica dell’opera infrastrutturale, quali la struttura finanziaria del Gestore (dal quale dipende il peso del debito in rapporto all’ equity , quindi l’entità di oneri finanziari) nonché la capacità di quest’ultimo di ottenere provvista finanziaria in modo efficiente.
Va infine considerato che la ratio della sospensione dell’onere finanziario è costituita dal differimento nel tempo della generazione di valore da parte del cespite oggetto di capitalizzazione, al fine di mantenere la coerenza tra costi e ricavi. Nelle società industriali la realizzazione di un impianto è condizione necessaria alla produzione di flussi finanziari attraverso l’attività dell’impianto. Nel caso dei concessionari, invece, l’esistenza dell’infrastruttura è di per sé condizione sufficiente alla produzione di flussi finanziari, attraverso il riconoscimento dell’investimento in tariffa. Il meccanismo di remunerazione del Concessionario impone, insomma, di escludere che gli oneri finanziari capitalizzati possano essere computati sotto altra forma ai fini della determinazione della tariffa.
4.10 - È infine destituita di fondamento la censura contenuta nel primo motivo di doglianza del ricorso per motivi aggiunti, inerente l’estensione temporale del periodo tariffario di riferimento.
La doglianza, invero solo genericamente articolata, pare funzionale ad ancorare il c.d. “anno base” della nuova proposta tariffaria alla conclusione del precedente periodo regolatorio di riferimento (2016-2021), di modo che la proiezione temporale della tariffa non ecceda il quadriennio 2024-2028 (quindi 2022 come “anno base”, 2023 come “anno ponte”, come nella proposta tariffaria oggetto della delibera n 187/2023).
Un simile obbligo non discende tuttavia dall’art. 16, co. 1 d.lgs. 112/2015, di cui FI lamenta la violazione, che stabilisce « I conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria devono presentare, in condizioni normali di attività e nell'arco di un periodo ragionevole non superiore a cinque anni, almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, i contributi statali definiti nei contratti di programma di cui all'articolo 15, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e le eventuali entrate non rimborsabili da fonti private e pubbliche, e, dall'altro, i costi di infrastruttura almeno nelle sue componenti di costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito ».
La disposizione menzionata non pone limiti specifici all’estensione del periodo tariffario di riferimento, ma stabilisce unicamente che l’equilibrio finanziario del Gestore debba essere garantito in un arco temporale non superiore al quinquennio. Difettando nel caso di specie la prova di una reale compromissione dell’equilibrio finanziario di FI, non è possibile affermare che lo slittamento di un anno del periodo tariffario di riferimento incida o meno sulla tenuta complessiva dei conti della società. Va infine ribadito che, nella stessa prospettazione della ricorrente, la doglianza è correlata all’esclusione dal calcolo della tariffa di oneri finanziari, che – come visto in precedenza – la Misura 18.1 lett. b) della Delibera n. 95/2023 espressamente impedisce di computare nel Capitale Investito Netto. Trattandosi dunque di una previsione regolatoria inoppugnabile, la postergazione della fine del periodo tariffario non incide (in senso positivo o negativo) sull’ammontare della tariffa.
4.11 - Alla luce di tali considerazioni, le doglianze di cui al primo motivo di diritto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti non sono fondate.
5. – Conclusioni in parte sovrapponibili conducono al rigetto del secondo motivo di diritto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti. Anch’essi possono essere trattati congiuntamente, in quanto connessi sul piano oggettivo. Entrambe le censure sono, infatti, dirette a contestare la determinazione del WACC per il conguaglio delle c.d. poste figurative maturato da FI negli anni 2022, 2023 e 2024, ossia il valore (figurativo) derivante dalla differenza tra le tariffe applicate fino al 2021 e quelle ricavate dall’applicazione del sistema tariffario 2025-2029. FI sostiene che il Par. 4 b) della Delibera n. 43/2022 imponga di applicare per tali annualità il WACC corrispondente a quello previsto per il nuovo periodo tariffario, non invece a quello del periodo tariffario precedente (come prescritto dalla Delibera 187/2023) né quello specificamente indicato dall’ART anno per anno (come prescritto dalla Delibera n. 38/2024).
5.1 - Le censure si pongono agli estremi limiti dell’ammissibilità, giacché è difficile ritenere che la determinazione del WACC applicabile per la determinazione delle poste figurative non abbia fatto oggetto di specifica istruttoria da parte dell’ART, stante l’obiettiva diversità di contenuto delle distinte proposte tariffarie avanzate dal Gestore.
Una specifica istruttoria in tal senso, rispetto alle proposte tariffarie del Gestore, è d’altronde imposta dalla Misura 4.3, Par. 4 della Delibera n. 95/2023 (ove è stabilito che « Il GI provvede ad individuare, relativamente all’anno (𝑇1 ), una posta figurativa PF1 costituita dall’eventuale differenza fra: a) il montante dei pedaggi ottenuti applicando il regime provvisorio previsto per l’anno (T1), assumendo come base di calcolo le previsioni di traffico elaborate in sede di costruzione tariffaria per il medesimo periodo; b) il montante dei pedaggi relativi allo stesso anno (T1) ed alle stesse quantità di traffico, calcolati secondo quanto indicato al punto 1. Ai fini della costruzione tariffaria, il valore della posta figurativa così determinato è poi utilizzato per la determinazione di una componente di pedaggio supplementare (di segno positivo o negativo), distribuendolo sui volumi di traffico previsti per la restante durata quadriennale del periodo tariffario ed assicurando neutralità finanziaria, con una articolazione nei confronti dei segmenti di mercato coerente con quella adottata dal GI per il pedaggio calcolato, per detto periodo, in accordo a quanto indicato al punto 1 »), nonché dalla Misura 10.4 della Delibera n. 95/2023 (ove – per quanto qui di interesse – è precisato che « l’applicazione di poste figurative è in ogni caso sottoposta alla valutazione da parte dell’Autorità ».
5.2 - Anche a ritenerne l’ammissibilità, le censure non sono comunque fondate.
Il Par. 4 b) della Delibera n. 43/2022 non impone l’automatica applicazione del WACC del nuovo periodo tariffario agli esercizi antecedenti l’entrata in vigore della tariffa. La disposizione menzionata prescrive infatti che la posta figurativa sia determinata « avendo cura di assicurare la necessaria gradualità nell’evoluzione del livello dei canoni e dei corrispettivi », imponendo quindi un progressivo aggiustamento del tasso di remunerazione del capitale, che abbia come « riferimento » (non dunque come necessario valore fisso) i parametri relativi al nuovo periodo tariffario.
La stessa progressività è imposta dalla menzionata Misura 10 della Delibera n. 95/2023, che, al Par. 1, prescrive: « Al fine di assicurare gradualità all’evoluzione tariffaria, è consentita l’inclusione di poste figurative (di segno positivo o negativo) tra i costi ammessi, al fine di anticipare o posticipare la loro contabilizzazione rispetto all’anno di effettiva competenza ». La disposizione utilizza la locuzione “poste figurative” (al plurale) correlando la “loro” (al plurale) contabilizzazione al “rispettivo” anno di competenza. Anche dunque a trascurare l’espresso riferimento alla gradualità dell’evoluzione tariffaria, la formulazione testuale della norma ammette l’applicazione di valori differenziati (e progressivi) anno per anno. Una simile soluzione appare sottesa alla richiamata previsione della Misura 10.4 che sottopone alla valutazione dell’ART l’applicazione delle poste figurative (al plurale). È d’altronde evidente che la soluzione patrocinata da FI è priva di qualsivoglia elemento di progressività, giacché impone il calcolo dei conguagli sulla scorta dell’applicazione (retroattiva) dei parametri stabiliti per il nuovo periodo tariffario.
Esclusa la violazione delle precedenti determinazioni regolatorie, possono essere richiamati gli argomenti già spesi con riferimento al primo motivo di impugnazione ( supra §4.7).
Gli effetti lesivi censurati dalla società ricorrente paiono riconducibili alle prescrizioni della Delibera n. 43/2022 e della Delibera n. 95/2023, divenute entrambe inoppugnabili. Ne consegue l’inammissibilità in parte qua delle censure formulate in questa sede. Infondate in quanto prive di prova sono invece le deduzioni inerenti la lesione all’equilibrio economico-finanziario del FI, non essendovi prova del fatto che i provvedimenti impugnati arrechino un pregiudizio alla stabilità finanziaria della società.
In definitiva, le censure contenute nel secondo motivo di diritto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti non sono fondate.
6. – Il Tribunale non è infine chiamato a pronunciarsi sul terzo motivo di impugnazione contenuto nel ricorso per motivi aggiunti, giacché le istanze avanzate dalla ricorrente in giudizio sono state accolte dall’ART in sede amministrativa e, dunque, la materia del contendere è cessata in parte qua .
7. – Le considerazioni che precedono conducono al rigetto delle impugnazioni – principale e suppletiva – proposte da FI in questo giudizio, con esclusione delle sole doglianze sottese al terzo motivo di impugnazione del ricorso per motivi aggiunti.
8. – La novità e significativa complessità delle questioni sottese all’odierna controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara ex art. 35, co. 4 c.p.a. cessata la materia del contendere relativa al terzo motivo di diritto del ricorso per motivi aggiunti proposto in data 13/05/2024;
- respinge, per il resto, il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO