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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 08/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 239/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7465/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via IU Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 097202491308379 67 00 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 8/04/2025, la ricorrente – sig.ra Ricorrente_1 - ha, previa sospensiva, impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio, l'intimazione di pagamento n. 097 2024
91308379 67/00 per l'importo complessivo di € 6.465,99, notificata in data 7 gennaio 2025.
Parte attrice ha rappresentato che:
· l'importo di cui si chiede il pagamento comprende le cartelle di pagamento nn. 09720120011545578000,
09720130314762357000, 09720140185100389000, 09720150059612371,000, 09720160049201513000,
0972016008996270000, 09720170046813719000, 09720170081466125000, per un importo complessivo di € 2.391,67, riferibili a TASSA AUTOMOBILISTICA e altri oneri per le quali è stata accolta l'istanza di rateizzazione con identificativo C26229 del 28/09/2023;
· la ricorrente ha chiesto all'Agente della riscossione la sospensione dell'attività di riscossione;
· la presentazione e l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione impedisce all'Agente della Riscossione la riattivazione del procedimento di riscossione somme e comunque l'Agente della Riscossione, alla data di emissione dell'atto, era già decaduto dal potere di riscuotere l'importo integrale sotteso a quell'atto e comunque ha agito per la riscossione per un importo maggiore di quello eventualmente dovuto;
· la nullità, l'illegittimità di uno o più degli atti su cui si fonda l'intimazione di pagamento;
· l'intimazione di pagamento, impugnata davanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma in relazione alle cartelle di pagamento riferibili a violazione al C.d.S. anche per analogo motivo, è stata sospesa con provvedimento del 27 febbraio 2025. (all. 5);
concludendo per l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata con vittoria di spese.
2. L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente evidenziato che il ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento n.
09720249130837967000, è rivolto limitatamente a n. 8 cartelle per tassa automobilistica, elencate nel ricorso.
Nel merito ha dedotto:
· che il piano di rateizzazione è stato revocato per decadenza in data 03/07/2024 per omesso pagamento delle rate e quando il contribuente non paga le rate e decade dal beneficio della rateizzazione, l'Agente per la Riscossione riprende le attività riscossive;
· che per cinque delle otto cartelle (n. 09720150059612371000, 09720160049201513000,09720160089962706000,
09720170046813719000, 09720170081466125000) vi è sentenza n. 14165/2021 della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma, passata in giudicato, che si produce, favorevole per Agenzia delle Entrate
Riscossione.
3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha chiesto l'estromissione dal giudizio, con vittoria delle spese, in considerazione che il motivo di ricorso formulato è rivolto esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
4.A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va disattesa l'istanza formulata dalla Regione lazio di estromissione dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva. Si rileva, infatti al riguardo che -in disparte la fondatezza e ancor prima l'ammissibilità- Parte attrice ha formulato anche censura di “nullità, l'illegittimità di uno o più degli atti su cui si fonda l'intimazione di pagamento”, che involge direttamente l'Ente impositore.
Nel merito il ricorso è infondato.
2.In tal senso si evidenzia che la circostanza -posta a fondamento del motivo di ricorso- secondo cui le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento sono state oggetto di rateazione, si appalesa inconferente in considerazione che il piano di rateizzazione è stato revocato per decadenza in data
03/07/2024 per omesso pagamento delle rate.
Occorre, infatti, considerare che la dilazione di pagamento prevista dall'articolo 19 del DPR 602/73 non è un diritto incondizionato, ma un beneficio concesso al debitore e destinato a venire meno (revoca o decadenza) se non vengono rispettate le condizioni fissate dalla legge: in particolare il versamento puntuale delle rate. In assenza di regolarità, l'agente della riscossione revoca il piano con effetti gravissimi, l'intero debito diventa immediatamente esigibile.
3. Pari negativo apprezzamento va espresso l'eccezione di nullità, per l'illegittimità di uno o più degli atti su cui si fonda l'intimazione di pagamento. Al riguardo si evidenzia che siffatta eccezione doveva essere formulata per il tramite di una tempestiva impugnazione delle relative cartelle di pagamento, rimaste invece inoppugnate.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 300,00 per ciascuna
Amministrazione ricorrente, oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, il 2.12.2025
Il Giudice
IU Di NE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7465/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via IU Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 097202491308379 67 00 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato il 8/04/2025, la ricorrente – sig.ra Ricorrente_1 - ha, previa sospensiva, impugnato, contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio, l'intimazione di pagamento n. 097 2024
91308379 67/00 per l'importo complessivo di € 6.465,99, notificata in data 7 gennaio 2025.
Parte attrice ha rappresentato che:
· l'importo di cui si chiede il pagamento comprende le cartelle di pagamento nn. 09720120011545578000,
09720130314762357000, 09720140185100389000, 09720150059612371,000, 09720160049201513000,
0972016008996270000, 09720170046813719000, 09720170081466125000, per un importo complessivo di € 2.391,67, riferibili a TASSA AUTOMOBILISTICA e altri oneri per le quali è stata accolta l'istanza di rateizzazione con identificativo C26229 del 28/09/2023;
· la ricorrente ha chiesto all'Agente della riscossione la sospensione dell'attività di riscossione;
· la presentazione e l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione impedisce all'Agente della Riscossione la riattivazione del procedimento di riscossione somme e comunque l'Agente della Riscossione, alla data di emissione dell'atto, era già decaduto dal potere di riscuotere l'importo integrale sotteso a quell'atto e comunque ha agito per la riscossione per un importo maggiore di quello eventualmente dovuto;
· la nullità, l'illegittimità di uno o più degli atti su cui si fonda l'intimazione di pagamento;
· l'intimazione di pagamento, impugnata davanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma in relazione alle cartelle di pagamento riferibili a violazione al C.d.S. anche per analogo motivo, è stata sospesa con provvedimento del 27 febbraio 2025. (all. 5);
concludendo per l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata con vittoria di spese.
2. L'Agenzia delle Entrate -Riscossione si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha preliminarmente evidenziato che il ricorso in opposizione all'intimazione di pagamento n.
09720249130837967000, è rivolto limitatamente a n. 8 cartelle per tassa automobilistica, elencate nel ricorso.
Nel merito ha dedotto:
· che il piano di rateizzazione è stato revocato per decadenza in data 03/07/2024 per omesso pagamento delle rate e quando il contribuente non paga le rate e decade dal beneficio della rateizzazione, l'Agente per la Riscossione riprende le attività riscossive;
· che per cinque delle otto cartelle (n. 09720150059612371000, 09720160049201513000,09720160089962706000,
09720170046813719000, 09720170081466125000) vi è sentenza n. 14165/2021 della Commissione
Tributaria Provinciale di Roma, passata in giudicato, che si produce, favorevole per Agenzia delle Entrate
Riscossione.
3. La Regione Lazio si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha chiesto l'estromissione dal giudizio, con vittoria delle spese, in considerazione che il motivo di ricorso formulato è rivolto esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
4.A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va disattesa l'istanza formulata dalla Regione lazio di estromissione dal presente giudizio per carenza di legittimazione passiva. Si rileva, infatti al riguardo che -in disparte la fondatezza e ancor prima l'ammissibilità- Parte attrice ha formulato anche censura di “nullità, l'illegittimità di uno o più degli atti su cui si fonda l'intimazione di pagamento”, che involge direttamente l'Ente impositore.
Nel merito il ricorso è infondato.
2.In tal senso si evidenzia che la circostanza -posta a fondamento del motivo di ricorso- secondo cui le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento sono state oggetto di rateazione, si appalesa inconferente in considerazione che il piano di rateizzazione è stato revocato per decadenza in data
03/07/2024 per omesso pagamento delle rate.
Occorre, infatti, considerare che la dilazione di pagamento prevista dall'articolo 19 del DPR 602/73 non è un diritto incondizionato, ma un beneficio concesso al debitore e destinato a venire meno (revoca o decadenza) se non vengono rispettate le condizioni fissate dalla legge: in particolare il versamento puntuale delle rate. In assenza di regolarità, l'agente della riscossione revoca il piano con effetti gravissimi, l'intero debito diventa immediatamente esigibile.
3. Pari negativo apprezzamento va espresso l'eccezione di nullità, per l'illegittimità di uno o più degli atti su cui si fonda l'intimazione di pagamento. Al riguardo si evidenzia che siffatta eccezione doveva essere formulata per il tramite di una tempestiva impugnazione delle relative cartelle di pagamento, rimaste invece inoppugnate.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 300,00 per ciascuna
Amministrazione ricorrente, oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, il 2.12.2025
Il Giudice
IU Di NE