Ordinanza cautelare 21 marzo 2023
Ordinanza collegiale 21 giugno 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02873/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2023, proposto da
TO IL s.r.l., con sede in Sutera, via Garibaldi n. 71, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Culora e Rita Noto, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Mussomeli (Cl), via Don Orione n. 6;
contro
Comune di Cefalù, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato G. Rita Parlato, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Agrigento n. 51;
per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia,
- dell’ordinanza n. 29/2022 emessa dal Comune di Cefalù in data 05.12.2022, notificata in data 19.12.2022, con cui è stata ingiunta alla ricorrente la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ed in particolare la demolizione di tutte le opere realizzate, nel complesso edilizio adibito a residence denominato “LI” sito in Cefalù, frazione NTIO, contrada AL PE , censiti nel catasto comunale fabbricati al Foglio di mappa n. 34, part.lle 543 sub 7; 543 sub 3-8, 1185 sub 2, 1185 sub 3, 1185 sub 5 e nel catasto dei terreni del Comune di Cefalù al Foglio di mappa n. 34, particelle 1202, 1203, 1206 (per la quota pari ad ½), in assenza dei provvedimenti autorizzativi previsti per legge; nel dettaglio dei punti 2), 4) e 5) della predetta ordinanza, nello specifico punto 2) “Alla quota del piano S1, nel lato Nord-Est del Corpo A, nel terreno ricadente nella particella 1185 del foglio di mappa 34, in adiacenza della scala esterna, risulta realizzato in assenza di provvedimenti autorizzativi (Permesso di costruire, parere della Soprintendenza, N.O. dell’Ufficio del Genio Civile e N.O. Ispettorato Ripartimentale delle Foreste) e comunque in area ricadente nella fascia di immodificabilità assoluta (art. 15 L.R. 12.06.1976 n. 78 ed art. 2 L.R. 30.04.1991 n. 15) opere in conglomerato cementizio e muro di contenimento ove risultano collocati le unità esterne dei climatizzatori” ; punto 4) “Il piano S3 (piano 3° sotto strada), seminterrato, accessibile dalla scala esterna, poiché realizzato in difformità alla Concessione edilizia n. 7/1988, eseguito in data antecedente al 31.03.1995 (data deposito planimetria catastale), con altezza utile di mt 2,60, ed avente una superficie di circa mq 70 ed un volume di circa mc 203 (mq 70x h 2,9). Risulta realizzato in assenza di permesso di costruire, parere della Soprintendenza, N.O. dell’Ufficio del Genio Civile e N.O. Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Per tale porzione di piano, nel decreto di trasferimento del 22.07.2008 viene indicato che la Società doveva provvedere a presentare la richiesta di condono edilizio ai sensi dell’art. 40 L. 1985/47 entro 120 gg dalla data di emissione dello stesso decreto. Agli atti d’ufficio non risulta che la Società NTIO s.r.l. abbia presentato richiesta di condono ai sensi dell’art. 40 della L. 47/1985 entro 120 giorni dal decreto di trasferimento per le opere difformi indicate nel suddetto decreto” ; punto 5) “Il piano S4 (piano 4° sotto strada), interamente interrato, accessibile dalla scala esterna, risulta essere stato realizzato abusivamente in data antecedente 31.03.1995 (data di deposito della planimetria catastale), con altezza utile di mt 2,35, ed avente una superficie di circa mq 43 ed un volume di circa mc 114 (mq 43 x h 2,65). ). Risulta realizzato in assenza di permesso di costruire, parere della Soprintendenza, N.O. dell’Ufficio del Genio Civile e N.O. Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Per tale piano, totalmente abusivo, nel decreto di trasferimento del 22.07.2008 viene indicato che la Società doveva provvedere a presentare la richiesta di condono edilizio ai sensi dell’art. 40 L. 1985/47 entro 120 gg dalla data di emissione dello stesso decreto. Agli atti d’ufficio non risulta che la Società NTIO s.r.l. abbia presentato richiesta di condono ai sensi dell’art. 40 della L. 47/1985 entro 120 giorni dal decreto di trasferimento per le opere difformi indicate nel suddetto decreto. Tali opere, risultano realizzate in assenza ed in difformità dei provvedimenti autorizzativi previsti per Legge (Permesso di costruire, parere della Soprintendenza, N.O. dell’Ufficio del Genio Civile e N.O. Ispettorato Ripartimentale delle Foreste) e comunque realizzare in area ricadente nella fascia di immodificabilità assoluta (art. 15 L.R. 12 giugno 1976, n.78 ed art.2 L.R. 30 aprile 1991 n.15” ;
- della Relazione di accertamento tecnico redatta dal personale del Settore Edilizia Privata del Comune di Cefalù in data 10.08.2022 al n. 36974;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cefalù;
Vista l’ordinanza cautelare n. 150/2023;
Vista l’ordinanza collegiale n. 2018/2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. IO LI e uditi per le parti i difensori, avvocato Culora per la società ricorrente ed avvocatessa Parlato per l’Amministrazione intimata, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale la TO IL s.r.l. (di seguito soltanto TO) ha domandato l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, delle determinazioni specificate in epigrafe, deducendone l’illegittimità per
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 18 legge reg. n. 78/1976 e dell’art. 2 legge reg. n. 15/1991; violazione e/o falsa applicazione delle CC.EE. nn. 73 del 1982, 73 del 1988, 12 del 2015; travisamento dei fatti; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per difetto assoluto dei presupposti; difetto di motivazione; contraddittorietà; illogicità manifesta;
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 legge n. 75/1985; violazione e/o falsa applicazione del decreto di trasferimento del Tribunale di Termini Imerese n. 622/2008 e dell’atto pubblico di compravendita in notar G. Mazzara del 04.12.2020, Rep. 29898, Racc. 14517; violazione e/o falsa applicazione delle CC.EE. n. 73 del 1982, n. 73 del 1988, n. 12 del 2015; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 legge reg. n. 16/2016; regolarità urbanistica dell’intero corpo di fabbrica A; travisamento dei fatti; eccesso di potere; contraddittorietà del provvedimento impugnato; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e per difetto assoluto dei presupposti; difetto di motivazione e contraddittorietà ai principi d’imparzialità, efficienza e razionalità dell’azione amministrativa; illogicità manifesta;
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40, comma 2, legge n. 47/1985, dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 31 legge n. 1150/1942, dell’art. 1375 cod. civ. e del principio che tutela l’affidamento in buona fede; difetto di motivazione, di presupposti, eccesso di potere; difetto assoluto d’istruttoria, contraddittorietà manifesta; contrarietà ai principi d’imparzialità, efficienza e razionalità dell’azione amministrativa;
IV) Difetto assoluto d’istruttoria e di motivazione; eccesso di potere;
V) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 come recepito con modifiche dall’art. 13, commi 3 e 4, legge reg. n. 16/2016; operatività della cd. fiscalizzazione dell’abuso; travisamento dei fatti; eccesso di potere; contraddittorietà del provvedimento impugnato; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e per difetto assoluto dei presupposti; difetto di motivazione; contraddittorietà; illogicità manifesta;
VI) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento relativamente al provvedimento d’ingiunzione impugnato; violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies legge n. 241/1990 .
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere la società ricorrente ha esposto di essere l’attuale proprietaria (per acquisto a titolo derivativo inter vivos ) del fabbricato denominato nell’ordinanza gravata Corpo A del residence LI , nel territorio di Cefalù, frazione NTIO, contrada AL PE , composto da a) un’unità immobiliare destinata a civile abitazione al piano terra contraddistinta con il numero interno uno, attualmente della consistenza catastale complessiva di vani cinque; b) nonché da un’ulteriore u.i., con destinazione ricettiva, costituita da un piano terra (in atti come S1), da un primo piano “sottostrada” (S2), da un secondo piano “sottostrada” (S3) ed infine da un terzo piano “sottostrada” (S4); il tutto confinante con corte comune su più lati; cespiti accatastati rispettivamente al foglio di mappa 34, part. 543, sub. 7, piano T, interno 1, categoria A/7, classe 6, consistenza vani 5, superficie catastale totale mq 114, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 110; part. 543, sub. 3 e part. 543, sub. 8 graffate, pianoT/S1/S2/S3, categoria D/8; insieme ad una comune pertinenza, il disimpegno scoperto identificato al foglio 34, part. 543, sub. 6.
Ha aggiunto che la sua dante causa, la società NTIO s.r.l. (di seguito NTIO), aveva acquistato detti beni in sede di procedura fallimentare (procedura in danno della SI.T.OP./Siciliana Touristic Operation s.r.l., R.G. n. 1144/1999, decreto di trasferimento n. 622 del 22.07.2008) dinanzi il Tribunale ordinario di Termini Imerese; precisando altresì che, al momento dell’acquisto, la NTIO era stata resa edotta della natura abusiva dei piani S3 e S4 e della presenza degli ulteriori manufatti abusivi, di cui all’ordinanza impugnata.
È opportuno precisare fin d’ora che la medesima società NTIO non si è avvalsa però della possibilità prevista dall’art. 40, legge n. 47/1985, di presentare istanza di condono edilizio per regolarizzare le opere staggite.
Nondimeno, la NTIO ha ottenuto in seguito dal Comune intimato la Concessione edilizia n.12, prat. n. 8647, del 24.06.2015, per la ristrutturazione, divisione e cambio di destinazione d’uso a civile abitazione del Corpo A , la quale, secondo quanto prospettato dalla società ricorrente, avrebbe sanato tacitamente la condizione di tali manufatti; C.E. a cui ha fatto seguito la S.C.I.A. edilizia in variante prot. n. 9898 del 08.03.2021, presentata dalla stessa TO, al fine di comunicare un ulteriore intervento edilizio volto alla ristrutturazione, al frazionamento ed al cambio di destinazione d’uso del già descritto Corpo A (Segnalazione assistita da N.O. soprintendizio n. 15117 del 13.07.2021).
Senonché, con le determinazioni impugnate l’Amministrazione intimata ha ingiunto la demolizione dei manufatti meglio indicati nell’ordinanza in epigrafe, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio ed all’interno di un’area gravata dal vincolo d’inedificabilità assoluta, di cui all’art. 15 legge reg. n. 78/1976.
1.3) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, ad esito della camera di consiglio del 20.03.2023 è stata adottata l’ordinanza cautelare n. 150/2023, con cui è stata fissata ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l’udienza di discussione del merito del ricorso alla data del 18.12.2023, disponendo al contempo ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. una verificazione (con incombente a carico del Comune di Termini Imerese), al fine di appurare, con documentata relazione e previo sopralluogo, se la demolizione dei manufatti abusivi, di cui sopra, potesse arrecare pregiudizio a quelli realizzati legittimamente; nonché di accertare l’esistenza di metodi alternativi alla demolizione per eliminare le opere abusive ed al contempo non incidere sulla parte restante (e regolare) del cespite.
In data 06.06.2023 è stata quindi versata in atti la Relazione di verificazione, che, in merito al quesito formulato dal Tribunale ha risposto nei termini seguenti: “è possibile affermare che trattandosi di strutture intelaiate in c.a. saldamente interconnesse tra loro, la demolizione dei piani S3 ed S4, peraltro fondali/strutturali, pregiudica certamente la stabilità dei piani superiori e dunque la staticità dell’immobile regolarmente realizzato. Di seguito si evidenzia che ai fini dell’eliminazione degli abusi mediante opere che non incidono sulla stabilità dei piani superiori risulta necessaria l’inaccessibilità ed il completo interramento del piano S4 quale piano fondale strutturale, la conformazione dello stato dei luoghi al progetto autorizzato con C.E. n. 7 del 26.03.1988, il riempimento interno dei suddetti locali e nello specifico: chiusura delle aperture (due finestre ed una porta) realizzate sul paramento murario a valle della porzione di piano S3 non autorizzata sostituendo la pannellatura realizzata con la ricostruzione della muratura perfettamente e rigidamente ammorsata, senza soluzioni di continuità, al paramento esistente; chiusura delle aperture interne tra la porzione S3 autorizzata e quella abusiva sostituendo le tompagnature realizzate con la ricostruzione della muratura perfettamente e rigidamente ammorsata, senza soluzioni di continuità, al paramento interno esistente; chiusura delle aperture (tre finestre) realizzate sul fronte murario della porzione S3 autorizzata con la ricostruzione della muratura perfettamente e rigidamente ammorsata, senza soluzioni di continuità, al paramento esterno esistente; ripristino dell’originaria morfologia del terreno e dunque del piano di campagna in prossimità del muro a valle (cosiddetto fronte a mare) dell’intero piano S3 così come previsto dalla C.E n. 7/1988 in modo tale da riportarlo a piano fondale strutturale, interamente interrato ed inaccessibile per la porzione S3 non autorizzata, provvedendo, altresì, al riempimento del tratto di scala che consente l’accesso al locale S4 in modo da renderlo analogamente interrato ed inaccessibile quale piano fondale strutturale. La realizzazione del suddetto ripristino del piano di campagna può essere agevolmente attuata con diverse soluzioni tecniche come ad esempio l’utilizzo delle cosiddette “terre armate”, come di seguito raffigurato a titolo di esempio: riempimento interno dei locali S3 (non autorizzato) ed S4 in modo da annegare l’intera struttura e rendere i locali definitivamente inaccessibili da realizzare con materiale leggero come ad esempio l’argilla espansa che, valutata la difficoltà del sito in cui si trovano detti locali (S3 ed S4), risulta idonea anche per la sua agevole collocazione attraverso autopompa”.
Senonché all’udienza pubblica fissata in fase cautelare la discussione del ricorso è stata rinviata a nuova data a causa dell’assenza del giudice relatore.
Sostituito il relatore con altro componente del Collegio, all’udienza pubblica del 21.02.2024 le parti hanno fatto congiuntamente istanza al Tribunale per ottenere un rinvio, in modo tale da istituire un “tavolo tecnico” e, quindi, procedere all’eliminazione dei manufatti abusivi nei modi alternativi alla demolizione indicati dal verificatore.
Il giudizio è stato rinviato perciò alla nuova udienza pubblica del 04.06.2024, nel corso della quale parte ricorrente, dopo aver esposto che era stata data esecuzione all’ingiunzione di demolizione dei vani S3 e S4 secondo le indicazioni alternative alla demolizione fornite dal verificatore (circostanza sulla quale l’Amministrazione resistente nulla ha osservato) ha rappresentato la pendenza presso la Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 legge reg. n. 78/1976 e, ritenendola pregiudiziale alla decisione del gravame, ha fatto istanza di sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Consulta. Ascoltate le controdeduzioni dell’Amministrazione sul punto, il Tribunale, mercé ordinanza collegiale n. 218/2024, ravvisando il requisito della pregiudizialità prospettato dalla società ricorrente, ha disposto la sospensione richiesta.
Con atto di riassunzione versato in atti 10.07.2025, la ricorrente, stante l’intervenuta decisione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 legge reg. n. 78/1976 con il rigetto della questione medesima, ha domandato al Tribunale di volere fissare una nuova udienza di discussione del merito del gravame.
Infine, scambiate tra le parti le memorie scritte, di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., all’udienza pubblica del 21.10.2025 i difensori presenti hanno rassegnato al Collegio le proprie conclusioni. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1) Il ricorso della TO è infondato e meritevole di rigetto per le considerazioni, che seguono.
Mercé il primo motivo di gravame la società ricorrente ha prospettato che il vincolo d’inedificabilità assoluta nella fascia di rispetto dei metri 150,00 dalla battigia, richiamato dal Comune di Cefalù come giustificazione delle sue determinazioni, in realtà non sarebbe applicabile alla fattispecie oggetto del decidere.
A dire della TO, infatti, il complesso FA , ivi incluso il suo Corpo A , avrebbe goduto della deroga al detto vincolo, prevista dall’art. 18 legge reg. n. 78/1976, per effetto della quale, nei Comuni che - come quello intimato - erano già in possesso alla data di entrata in vigore di tale legge reg. di un P.R.G. e di un Piano comprensoriale approvati ed efficaci, nonché in relazione alle Z.T.O. A e B dei Programmi di fabbricazione già approvati, era ammesso edificare anche all’interno della fascia di rispetto dei metri 150,00 dalla battigia.
Inoltre il Corpo A sarebbe stato ultimato, nella sua attuale consistenza, prima dell’entrata in vigore della legge reg. n. 15/1991, con cui sarebbe stata introdotta ex novo la regola della diretta ed immediata applicabilità della suddetta disciplina vincolistica nei confronti dei privati, con prevalenza anche su eventuali disposizioni degli strumenti urbanistici generali ovvero dei regolamenti edilizi di segno contrario.
Stante quindi l’inapplicabilità del vincolo d’inedificabilità in discorso alla fattispecie oggetto del decidere e tenuto conto del rilascio di titolo edilizio in sanatoria mercé variante del 1988 alla originaria C.E., non sussistevano i presupposti per disporre la demolizione dei manufatti oggetto dei fatti di causa.
Tali argomentazioni risultano tuttavia prive di pregio ai fini del decidere.
Innanzitutto, contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, i titoli edilizi originariamente rilasciati per la realizzazione del complesso FA - la Concessione edilizia n. 73/1982 e la successiva Concessione in variante n. 7 del 23.03.1988 - non prevedevano affatto la realizzazione ovvero la regolarizzazione dei manufatti, di cui è stata ingiunta la demolizione.
Se è pur vero che nella Relazione di accompagnamento all’istanza di variante del 1988 si parla di “volumi non previsti e non prevedibili” nell’originaria C.E. del 1982; volumi totalmente interrati, la cui realizzazione è stata il frutto delle opere necessarie a contenere la natura acclive dell’area interessata dalla fabbrica dell’immobile; è altrettanto vero che tali volumi non sono stati compiutamente descritti nella suddetta relazione, neppure raffigurati nei suoi allegati grafici (cfr. allegato n. 14 della produzione di parte ricorrente in data 22.02.2023).
Non esiste quindi alcun elemento di riscontro all’assunto di parte ricorrente, secondo cui la parte abusiva del sottopiano S3 e l’intero sottopiano S4 sarebbero stati regolarizzati dal punto di vista edilizio mercé la Concessione edilizia in variante del 1988.
Analoga considerazione deve essere fatta per le ulteriori opere abusive oggetto delle determinazioni impugnate.
Dalla C.T.U. redatta in sede di vendita fallimentare del Corpo A è dato evincere infatti (per quanto concerne l’ulteriore superficie abusiva di cui al punto n. 2) dell’ordinanza gravata) che la superficie del piano S1, comprensiva dell’area a terrazzo coperto con pergolato, risultava pari a circa mq 353,00; nel dettaglio, superficie totale mq 1.149,97, così suddivisa: piano terra mq 180,97; piano S1 mq 353,00; piano S2 mq 383,00; piano S3 mq 186,00; piano S4 mq 47,00 (cfr. allegato n. 4 della produzione di parte ricorrente in data 22.02.2023).
Dal progetto di variante (cioè l’ultimo titolo edilizio rilasciato prima delle verifiche del C.T.U.) risultano autorizzati invece mq 307,68 per il Corpo A (cfr. allegato n. 12 produzione di parte ricorrente del 22.02.2023).
Dal confronto dei dati in questione si desume facilmente un eccesso di “realizzato” rispetto a quanto autorizzato.
Pertanto risulta corretto quanto controdedotto dall’Amministrazione intimata circa la mancanza di qualsiasi idoneo titolo edilizio a supporto della realizzazione dei manufatti oggetto dei fatti di causa, dei quali, in considerazione della loro natura abusiva, è stata pertanto disposta (legittimamente) la demolizione.
Per quanto attiene poi il regime vincolistico dell’area, ove si trovano i suddetti manufatti, è stato ormai acclarato che il vincolo d’inedificabilità entro la fascia dei metri 150,00 dalla battigia aveva (e ha) forza cogente nei confronti dei privati fin dal momento della sua introduzione mercé l’art. 15 legge reg. n. 78/1976 (cfr. Corte cost., sent. 25.03.2025, n. 72).
Soprattutto, è doveroso considerare che l’adozione dell’ordinanza gravata è stata giustificata, oltre che in forza del suddetto vincolo, per la presenza contestuale dell’ulteriore vincolo paesaggistico, di quello sismico, del vincolo idrogeologico e di quello boschivo.
In altri termini, si è al cospetto di un atto “plurimotivato”, in cui ciascuna delle giustificazioni addotte è sufficiente, da sola, a fondare le determinazioni assunte dall’Amministrazione intimata.
Orbene, considerato che, in disparte le deduzioni attinenti il vincolo d’inedificabilità nella fascia di rispetto della battigia del mare, nessuna delle dette giustificazioni è stata specificamente gravata dalla società ricorrente, il profilo in discorso del primo motivo di gravame appare al contempo inammissibile per carenza d’interesse ad impugnare ed infondato rispetto alle deduzioni pertinenti il vincolo dei metri 150,00 dalla battigia.
2.2) Si dimostra altresì priva di pregio, passando così ad esaminare il secondo motivo d’impugnazione, la deduzione della società ricorrente secondo cui la parte abusiva del piano S3 e l’intero piano S4, seppur non sanati dalla NTIO mercé la particolare procedura, di cui all’art. 40 legge n. 47/1985, sarebbero stati nondimeno regolarizzati per silentium con il rilascio da parte del Comune di Cefalù della C.E. n. 12 del 2015.
Invero, nella relazione di parte allegata all’istanza di tale titolo edilizio si legge testualmente quanto segue: “Corpo A. L’intervento consiste nella ristrutturazione, frazionamento e cambio d’uso da ricettivo a residenziale. Si evidenzia che il Corpo A è conforme ai provvedimenti autorizzativi per quanto attiene il piano fuori terra e i piani seminterrati S1 ed S2; il piano S3 risulta per una parte autorizzato, mentre la restante è difforme rispetto al progetto approvato. Il piano S4 (locale di sgombero) non risulta autorizzato…Il piano S3 sarà ripristinato coma da progetto in variante” . Nulla è stato poi aggiunto sul destino del piano S4 (cfr. allegato n. 29.1 della produzione di parte ricorrente in data 22.02.2023).
È di tutta evidenza perciò che l’intervento edilizio proposto dalla NTIO in tale occasione era diretto, al contrario di quanto prospettato in gravame, a ripristinare la congruenza tra situazione di fatto e stato legittimo del fabbricato, non certo a richiedere il condono per manufatti che, come visto, erano stati realizzati in assenza di valido titolo edilizio.
2.3) Occorre aggiungere alle considerazioni sin qui svolte che, come ancora di recente ribadito dal Consiglio di Stato, “L’ingiunzione di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulta sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell’abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. 30.04.2025, n. 3695).
Pertanto non sono meritevoli di accoglimento neppure le argomentazioni, di cui terzo ed al quarto motivo di gravame, che possono essere esaminate congiuntamente data la loro stretta connessione, con cui la società ricorrente ha prospettato l’illegittimità delle determinazioni impugnate, sostenendo che visto il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione delle opere abusive e l’adozione dell’ordinanza di demolizione; nonché l’esistenza di titoli edilizi che, a suo dire, avevano legittimato i manufatti oggetto del decidere; l’adozione dell’ingiunzione di demolizione non avrebbe potuto prescindere dalla ponderazione da parte del Comune di Cefalù del legittimo affidamento ormai consolidatosi sulla regolarità urbanistico/edilizia delle opere, così come dalla puntuale esposizione delle prevalenti ragioni d’interesse pubblico a supporto dell’irrogata sanzione demolitoria.
2.4) Mercé il quinto motivo di gravame è stato prospettato, in via di mero subordine, per l’eventualità del mancato accoglimento delle superiori deduzioni difensive, che l’ordinanza impugnata sarebbe da considerare comunque illegittima in quanto adottata in dispregio della disciplina sulla cd. fiscalizzazione degli abusi edilizi.
La società ricorrente ha lamentato in particolare che l’Amministrazione intimata si sarebbe sottratta al dovere di valutare, prima d’ingiungere la demolizione dei manufatti, la particolare condizione dei luoghi, la quale era (ed è) tale da rendere impossibile la demolizione dei manufatti abusivi senza pregiudicare le opere regolari dal punto di vista urbanistico/edilizio.
Inoltre, passando ad esaminare anche il successivo e connesso sesto motivo, un contesto del genere avrebbe implicato, sempre a dire della ricorrente, il doveroso rispetto degli incombenti di legge in tema di partecipazione procedimentale, in modo da consentire di valutare, già in fase d’istruttoria endoprocedimentale, la possibilità di ricorre alla “fiscalizzazione” in vece della demolizione dei manufatti.
Tuttavia, come correttamente controdedotto dal Comune di Cefalù, le difficoltà tecniche di esecuzione di un ordine di demolizione non impingono con la legittimità delle determinazioni assunte dall’Amministrazione.
Si tratta, per così dire, di postfatti, peculiari della successiva fase di esecuzione dell’ordine di demolizione, che, proprio durante tale frangente, possono essere oggetto di scrutinio da parte della P.A. (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 08.10.2020, n. 5985); quanto detto in disparte la considerazione che, vista la natura di atto doveroso dell’ordinanza di demolizione, la sua adozione prescinde da qualsiasi forma di partecipazione dell’interessato al relativo procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 09.04.2024, n. 3228).
3) Stante l’infondatezza di tutti i profili di gravame prospettati dalla TO ed in applicazione della regola della soccombenza, le spese del giudizio devono essere poste - insieme con quelle di verificazione da liquidare con separato decreto - a carico della società ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, insieme con le spese di verificazione da liquidarsi con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE LE, Presidente
IO LI, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LI | BE LE |
IL SEGRETARIO