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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/08/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Maria Lorena Papait presidente dott. Flavio Baraschi consigliere dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 504/2023
promossa da
- appellante - Parte_1
Avv. Laura Brogi Avv. Cristina Razzolini
contro
- appellata Controparte_1
Avv. Chiara Mancini
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 128/2023 del Tribunale di Prato Sezione Lavoro, pubblicata il 05.07.2023. All'udienza del 06.03.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
L' ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Prato che, in accoglimento del ricorso di ha condannato l' al pagamento in suo favore Controparte_1 Pt_1 della somma di €. 12.800,00, oltre alla maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dal giorno della maturazione del diritto al saldo ed ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 1 di 10 In primo grado il Dott. Dirigente medico nella Controparte_1 disciplina medicina dello sport, assegnato all'Unità Funzionale Medicina dello Sport di Prato, dipendente a tempo indeterminato dal 01.01.2004 al 31.12.2021, dimessosi con preavviso, dimissioni rassegnate il 14.07.2021, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Prato la condanna dell' al pagamento delle retribuzioni dall'11.11.2021 al Pt_1
31.12.2021, periodo in cui fu dalla stessa sospeso dal lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale, ai sensi dell'art. 4 comma 6 D.L. n. 44/2021, conv. nella L. n. 76/2021. In subordine, essendosi vaccinato il 02.12.2021 (I dose) e il 23.12.2021 (II dose), ha chiesto il pagamento delle retribuzioni dal 03.12.2021 al 31.12.2021, in ulteriore subordine dal 24.12.2021 al 31.12.2021. Il medico, in sintesi, ha fondato la domanda in tesi, di illegittimità della sospensione dal lavoro disposta con delibera della n. Parte_2
1725 del 10.11.2021, sui seguenti argomenti: 1) era insussistente l'obbligo vaccinale nel caso di specie, attesa l'immunizzazione naturale alla malattia del Dott. per avere egli CP_1 contratto in precedenza il virus, come risultante dai referti degli esami sierologici effettuati in data 07.04.2021 e 11.06.2021 ed allegati alla comunicazione del 01.10.2021 trasmessa all'Azienda; inoltre l' Pt_1 aveva omesso di rispondere alle richieste del Dott. di essere CP_1 adeguatamente informato sulle evidenze scientifiche in base alle quali la vaccinazione poteva e doveva essere ritenuta comunque effettuabile, con grave violazione del suo diritto al consenso informato;
richiamava infine la rimessione, con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, dell'art. 4 D.L. n. 44/2021, conv. nella L. n. 76/2021, da parte del Tribunale di Padova Sezione lavoro (punto 2 in tema di immunizzazione naturale) e l'Ordinanza n. 38/2022 della Corte di Giustizia Regione Sicilia che ha sollevato questioni di illegittimità costituzione dell'art. 4 comma 1 e 2 D.L. n. 44/2021, conv. nella L. n. 76/2021, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione;
2) l' avrebbe omesso ogni istruttoria per verificare la possibilità Pt_1 di collocare il medico in altre mansioni, a tal proposito sarebbe generica la motivazione contenuta nella delibera, non avrebbe comunque verificato l'impossibilità di adibirlo ad altre mansioni, pur potendo lo stesso essere adibito all'attività di tracciamento dei casi Covid 19, che aveva svolto in più occasioni in precedenza nel periodo emergenziale ovvero ad altre attività, anche inferiori, che non comportavano alcun contatto personale (gestione degli appuntamenti o dei canali informativi o di supporto); pagina 2 di 10 3) in concreto non vi sarebbe stato alcun rischio di contagio perché il ricorrente si trovava in ferie autorizzate fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Si è regolarmente costituita l la Parte_1 quale ha chiesto al Tribunale di respingere tutte le domande e di dichiarare che non era dovuta la retribuzione dal 11.11.2021 al 31.12.2021; in subordine da limitarsi al periodo dal 03.12.2021 al 31.12.2021; in ulteriore subordine da circoscriversi al periodo dal 24.12.2021 al 31.12.2021. L' , nella sua memoria di costituzione, ha sostenuto: Pt_1
1) che la presunta immunizzazione del Dott. anche se fosse CP_1 stata effettivamente accertata, non avrebbe costituito per legge motivo di esenzione dall'obbligo di vaccinazione (salvo la possibilità di differimento nelle ipotesi in cui non sia ancora trascorso il lasso di tempo di tre mesi dall'accertata positività, come previsto dalle circolari ministeriali del 03.03.2021 e del 21.07.2021), in ogni caso detta condizione di positività non sarebbe stata adeguatamente documentata;
correttamente l'azienda non aveva valutato i test sierologici prodotti, essendo previsto il differimento o l'esenzione soltanto in caso di accertato pericolo per la salute in presenza di condizioni cliniche e patologiche debitamente certificate, mai allegate e documentate;
2) circa la mancata assegnazione a mansioni differenti, anche in modalità da remoto, l'Azienda ha sostenuto di aver effettuato una mappatura ed una ricognizione aziendale delle postazioni di lavoro da remoto o in smart working per le categorie fragili che non avrebbero potuto sottoporsi a vaccinazione a causa di situazioni patologiche certificate ma che il ricorrente, essendo un non vaccinato per libera scelta, non poteva essere ricompreso fra queste e, quindi, non valeva per lui la riserva di posizioni;
3) infine l' ha sostenuto l'irrilevanza, ai fini della valutazione del Pt_1 rischio, d za dal lavoro per ferie del Dott. atteso che la CP_1 regolare iscrizione all'Ordine Professionale costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della professione, che con il provvedimento di sospensione emesso dall'Ordine Professionale era venuto meno il requisito essenziale per lo svolgimento della professione (art. 4 comma 4 D.L. n. 44/2021 come modificato dal D.L. n. 172/2021) e che la comunicazione del regolare adempimento da parte dell'Ordine Professionale era pervenuta all'azienda il 31.12.2021. Ha rassegnato le seguenti conclusioni nel merito: “in via principale: respingere le domande proposte dal sig. e per l'effetto Controparte_1 accertare e dichiarare che niente è dovut a retribuzione pagina 3 di 10 dal 11/11/2021 al 31/12/2021 per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata: respingere le domande proposte dal sig. e Controparte_1 per l'effetto accertare e dichiarare che niente è dovut a retribuzione dal 03/12/2021 al 31/12/2021 per i motivi di cui in narrativa;
in ulteriore subordine: respingere le domande proposte dal sig.
e per l'effetto accertare e dichiarare che niente è dovuto Controparte_1
a retribuzione dal 24/12/2021 al 31/12/2021 per i motivi di cui in narrativa”. Il Tribunale di Prato, richiamata preliminarmente la sentenza della Corte Costituzionale n. 14/2023 che ha ritenuto manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzione dell'art. 4 comma 1 e 2 D.L. n. 44/2021, conv. nella L. n. 76/2021, sollevate con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 34, e 97 Cost. ed infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 32 Cost., concernente l'obbligo vaccinale per il personale sanitario, argomentando come la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili nel momento storico, accogliendo il ricorso ha motivato:
1 che l'obbligo vaccinale in capo al medico che aveva contratto l'infezione persisteva, avendo il legislatore stabilito, diversamente da specifici casi, la somministrazione del vaccino anche in caso di avvenuta contrazione del virus, prevedendo l'esenzione soltanto in caso di potenziale pericolosità del vaccino, da attestarsi ad opera di un medico di medicina generale, non attestata nei certificati agli atti;
2 che l' non aveva provato l'impossibilità di adibire il medico a Pt_1 mansioni alternative, poiché, indipendentemente dal regime probatorio dell'obbligo di repechage cui si ritenesse di aderire (se gravante sul lavoratore o sul datore di lavoro), il medico aveva allegato nel ricorso una specifica posizione da lui fruibile, rispetto alla quale il datore di lavoro non aveva addotto alcuna specifica controindicazione rispetto alla impossibilità di prevenire il rischio di contatti con altre persone e, soprattutto, non aveva allegato alcunché dal punto di vista documentale (organigramma aziendale o altro), che potesse dare la prova presuntiva della effettiva impossibilità di collocarvi il lavoratore. Aveva in particolare fatto riferimento a provvedimenti che non aveva allegato, pertanto inidonei a provare l'impossibilità di collocamento nella posizione individuata dal medico. Avverso la sentenza del Tribunale di Prato l ha Parte_2 promosso gravame formulando due motivi di appello. pagina 4 di 10 Con il primo motivo, ad avviso dell' , il Tribunale avrebbe errato Pt_1 nella interpretazione dell'art. 4 comma 8 D.L. n. 55/2021, rendendo una motivazione illogica e contraddittoria. In particolare, secondo l'appellante, l'art. 4 comma 8 del D.L. n. 44/2021, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva la mera facoltà – “ove possibile” - di ricollocazione dei lavoratori inadempienti all'obbligo di vaccinazione, senza alcun onere di modifica dell'assetto organizzativo. Ai sensi del comma 10 dello stesso articolo, l'obbligo datoriale era invece previsto per i lavoratori di cui al comma 2, i cd. soggetti fragili, non soggetti all'obbligo vaccinale, tra i quali non era ricompreso il Dott. CP_1
L'argomento per cui il medico avrebbe svolto all'inizio della pandemia attività di tracciamento non poteva costituire prova per il collocamento in dette mansioni e ciò perché, in primo luogo, si trattava di mansioni da riservare in via principale ai lavoratori fragili e in secondo luogo, perché si trattava di compiti circoscritti alla fase iniziale della pandemia, di piena emergenza, quando era consentita solo l'attività sanitaria di emergenza-urgenza ed il servizio sanitario doveva organizzare il sistema di monitoraggio, riduzione e massimo contenimento del virus. Evidenzia l'appellante che nel periodo interessato, dopo un anno e sei mesi dall'inizio della pandemia, erano riprese, con le dovute misure di contenimento e di prevenzione, le attività e prestazioni sanitarie. Nella materia dello sport i mesi di settembre-dicembre costituivano periodi di massima attività (ripresa dei campionati, visite di idoneità agli atleti guarito dal Covid) ed il ricorrente presso la sede di assegnazione doveva svolgere la normale attività, anche questa ripresa (rilascio dei libretti di idoneità sanitaria, accertamenti obbligatori previsti dal D.M. 18.02.1982 e dal D.M 24.04.2013, certificazioni di idoneità sportiva agonistica e non agonistica, prescrizioni degli accertamenti necessari ad escludere patologie), il cui svolgimento implicava contatti diretti con pazienti (visite ed accertamenti) e con altri sanitari che affiancavano il medico nelle visite. Secondo l'appellante, non era infine possibile il repechage stante l'intervenuta sospensione dalla professione da parte dell'Ordine professionale (il 15.11.2021, revocata il 30.12.2021). Era inoltre irrilevante la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'organigramma, avendo appunto ella dato priorità ad i soggetti che non potevano vaccinarsi. Con il secondo motivo l' censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto non contestata la quantificazione delle somme. L'appellante rileva in particolare che l'onere di contestazione specifica dei conteggi non sussisteva, attesa la contestazione in radice pagina 5 di 10 dell'an del credito. Ha quindi rideterminato gli importi retributivi in € 11.630,68. L'appellante ha rassegnato nel merito conclusioni parzialmente difformi rispetto al primo grado, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la legittimità del provvedimento di sospensione e, in subordine, un ricalcolo del quantum debeatur: “nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento di sospensione di cui alla nota del 11/11/2021 prot. 83354 e per l'effetto respingere le domande proposte dal dott. e dichiarare che niente è dovuto a Controparte_1 titolo di mancata r 1/2021 al 31/12/2021; nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione, quantificare le retribuzioni a quanto tabellarmente e contrattualmente dovuto, corrispondente alla somma di € 11.630,68, quale differenza estrapolata dai cedolini stipendiali allegati tra quanto annualmente dovuto e quanto effettivamente percepito”. L'appellato ha chiesto il rigetto del ricorso e l'integrale conferma della sentenza appellata, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di nova, rilevando la difformità tra le conclusioni rassegnata dall in primo grado, ove non aveva Pt_1 chiesto l'accertamento della legittimità del provvedimento di sospensione e in subordine una diversa quantificazione delle differenze retributive dovute e le nuove cointestazioni e argomenti difensivi (in tema di attività di tracciamento svolta nel periodo iniziale della pandemia e regolare ripresa del servizio di medicina sportiva), mai dedotte nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado). Nel merito ha contrastato gli argomenti dell'appellante, rilevando la correttezza della sentenza appellata che ha ritenuto il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage da parte dell , stante la normativa vigente ratione Pt_1 temporis. Il Collegio ritiene che l'appello dell sia da rigettare e che la sentenza del Tribunale di Prato meriti conferma. Preliminarmente, occorre rilevare che l'oggetto del giudizio di appello verte esclusivamente sull'accertata violazione dell'obbligo di repechage da parte dell , nonché sulla quantificazione delle retribuzioni a Pt_1 titolo di risarcimento dovute al essendosi sul tema dell'obbligo CP_1 vaccinale gravante sul medico formatosi il giudicato per mancata impugnazione. La Corte ritiene il primo motivo di appello infondato. La vicenda in esame si colloca nel periodo di vigenza della prima formulazione dell'art. 4 D.L. n. 44/2021 comma 8, che recitava: pagina 6 di 10 “Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Pertanto accertata la mancata vaccinazione da parte del lavoratore soggetto all'obbligo vaccinale, il datore di lavoro doveva provvedere, ove possibile, a ricollocarlo in una diversa posizione esente da rischi di contagio;
l'impossibilità di ricollocazione determinava la sospensione del lavoratore fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale. La nuova formulazione della norma (a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 172/2021) in vigore dal 26.11.2021, quindi successiva alla comunicazione di sospensione dal lavoro del 10.11.2021, ha invece circoscritto la previsione dell'obbligo di repechage ai soli soggetti cd. fragili, prevedendo come regola generale la sospensione dal lavoro in caso di mancata vaccinazione. In questo senso è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 15697/2024, che ha statuito che “la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del D.L. n. 172/2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repechage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il D.L. 172/2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro (cfr. Cass., S.U., 5 aprile 2023, n. 9403), per tutti gli appartenenti alle categorie indicate nell'art. 4, comma 1, in ragione della sola qualifica posseduta ed a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e fatti salvo soltanto gli esentati per ragioni di salute di cui al comma 2.” Fatta questa premessa, la Corte argomenta che “l'art. 4 del D.L.
1.4.2021 n. 44, conv. con mod. in Legge n. 76 del 2021, nel testo originario, imponendo l'obbligo vaccinale agli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006 che svolgessero la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali ha consentito la sospensione di essi dal lavoro, senza obbligo di retribuzione, in caso di rifiuto del vaccino, subordinatamente alla pagina 7 di 10 dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, dell'impossibilità di utilizzazione in mansioni non implicanti contatti interpersonali e rischio di diffusione del contagio; conseguentemente, al dipendente sospeso dal servizio in assenza delle condizioni richieste dalla Legge vigente ratione temporis spetta il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni perse, ma tale diritto viene meno, a partire dal 15.12.2021 e per quanto riguarda le retribuzioni successive, ove risulti che il lavoratore non si sia sottoposto a vaccinazione e ciò in conseguenza della sopravvenuta diversa formulazione del medesimo art. 4, con eliminazione dell'obbligo di repechage originariamente previsto e dell'applicazione del nuovo art.
4-ter, co. 2, 3, 5 e 6, in esito alle modifiche apportate dal D.L. n. 172 del 2021, conv. con mod. in legge n. 3 del 2022". L'art. 4 comma 6 D.L. n. 44/2021, nella formulazioni vigente all'epoca dei fatti, lungi dall'introdurre, come preteso dall'appellante, una mera facoltà di reimpiego a carico del datore di lavoro, ha introdotto un obbligo di repechage, con la conseguenza che grava sull'Azienda l'onere probatorio di dimostrare l'impossibilità di ricollocare il Dott. in CP_1 una posizione che escludesse rischi di contagio. Detto onere probatorio non è stato assolto dall che si è limitata a produrre la delibera n. 1724 10.11.2021 di presa d'atto dell'inadempimento obbligo vaccinale e sospensione, ove si legge
“…Preso inoltre atto che il combinato disposto dell'art.4 commi 2 e 10 D.L. 44/2021 prevede che l debba adibire a mansioni anche diverse, Pt_1 senza decurtazione dell zione, i lavoratori che non abbiano potuto effettuare la vaccinazione per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche debitamente documentate dal medico di medicina generale, derivando perciò l'obbligo di riservare prioritariamente le postazioni lavorative disponibili, anche di interesse sanitario, a detti soggetti i quali non hanno potuto sottoporsi a vaccinazione;
Visto il documento di Valutazione del Rischio da contagio e considerato che dalla prima mappatura aziendale i posti disponibili ai fini della ricollocazione (determinati dalla somma delle postazioni da remoto e delle postazioni disponibili, in mansioni anche diverse, che non implichino l'esercizio della professione sanitaria e che siano prive di contagio o che comunque non implichino contatti interpersonali), come da documentazione conservata agli atti di ufficio, sono in numero insufficiente a coprire finanche le necessità derivanti dall'applicazione del combinato disposto dei commi 2 e 10 dell'art.4 D.L. 44/2021, per come risultanti già allo stato sulla base delle certificazioni pervenute all' )]. Pt_1
pagina 8 di 10 Quanto indicato nella delibera cit. - cioè sostanzialmente la necessità, condivisibile, di destinare ai soggetti cd. fragili esentati dall'obbligo vaccinale i posti disponibili utili per la ricollocazione mappati dalla azienda, posti da remoto e i posti disponibili che non implichino l'esercizio della professione sanitaria e che siano prive di contagio o che comunque non implichino contatti interpersonali - non è stato supportato da alcuna specifica allegazione sul numero dei posti emergenti dalla mappatura, su quanti fossero i soggetti esentati dall'obbligo vaccinale, su quanti posti fossero stati assegnati a soggetti fragili e se fossero esauriti al momento della sospensione del medico;
né, in conseguenza, è stata prodotta alcuna documentazione a supporto dell'esaurimento dei posti disponibili ai fini della ricollocazione. L'onere della prova non può dirsi assolto dall'Azienda, che ha illegittimamente sospeso il Dott. dal lavoro privandolo delle CP_1 retribuzioni, come correttamente statuito dal Giudice del primo grado. Sono assorbite le contestazioni della appellante in ordine alle specifiche mansioni di ricollocamento indicate dal medico (attività di tracciamento). E' irrilevante che l'Ordine Professionale abbia comunicato all il 31.12.2021 il regolare adempimento dell'obbligo vaccinale, quale requisito essenziale per lo svolgimento della professione, poiché la domanda in esame ha carattere risarcitorio ed è fondata sull'inadempimento datoriale dell'obbligo di repechage, previsto da norma di legge. Risulta inammissibile, oltre che infondato, anche il secondo motivo di appello circa il quantum debeatur, atteso che l'azienda era tenuta ad una contestazione specifica dei conteggi di controparte fin dal primo grado, non essendo sufficiente una contestazione dell'an. Al riguardo, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione. La contestazione dell'esattezza del calcolo ha carattere autonomo, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul
“quantum debeatur” (cfr. Corte Cass. ord. n. 34845/2022; dello stesso tenore anche Cass. n. 4051/2011; n. 10116/2015; n. 29236/2017). Conseguentemente, considerato che l' non poteva dirsi esonerata dalla contestazione dei conteggi per aver già contestato l'an della pretesa, la contestazione in appello è tardiva, come correttamente pagina 9 di 10 rilevato dalla difesa dell'appellato e la quantificazione deve ritenersi determinata nell'importo formulato dal medico e accertato dal Giudice del primo grado. Non è invece applicabile la limitazione del risarcimento al 15.12.2021, indicata da Cass. n. 15697/2025 in conseguenza alle modifiche introdotte dal D.L. n. 172/2021, che ha limitato l'obbligo di repechage ai dipendenti esentati dall'obbligo vaccinale ed ha fatto cessare l'obbligo datoriale di repechage in altre mansioni per gli inadempienti, perché il medico si è vaccinato prima (il 2.12.2021 I dose II dose 23.12.2021) ed ha offerto la prestazione (comunicazione del 02.12.2021), venendo meno il fatto costitutivo della sospensione dalla prestazione e retribuzione. Alla luce delle considerazioni espresse la sentenza del Tribunale di Prato viene confermata e l'appello dell viene rigettato. Parte_2
Le spese del secondo grado sono poste a carico della parte appellante e liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura di € 1.984,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, considerato il valore della causa (5.201-26.000), l'attività svolta (tre fasi senza istruttoria), applicati i minimi. Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, come da dispositivo, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello dell' Parte_1
e conferma la sentenza appellata.
[...] na l'appellante alla rifusione delle spese del secondo grado a favore della parte appellata costituita, che liquida in € 1.984,00 per compenso di avvocato ex DM 55/2014, oltre 15% per rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 06.03.2025 La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
La Presidente
Dott. Maria Lorena Papait pagina 10 di 10