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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/10/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 41/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dr.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato il presente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 41/2025, promossa da
(CF ), nato a [...] il [...] e residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. Carlotta Campanini del Foro di Novara parte ricorrente contro nata a [...] il [...] (C.F. ), residente CP_1 C.F._2 in Novara, Via De Enricis n. 34, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Laguzzi del Foro di Novara parte resistente avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in in Arona il 27 ottobre 2006, trascritto nei registri dello stato civile gli atti matrimonio di detto Comune , ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- affidare il figlio ad entrambi i genitori;
- fissare la residenza abituale del figlio presso la casa materna;
- disporre a carico del padre l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad euro 350,00 quale contributo al mantenimento ordinario entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese, competenze e di giudizio.
Parte resistente: A) - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata a [...]
SC (Albania) il 04.05.1980 e nato a [...] il 29.02.1976 in data [...] e trascritto nel Parte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bellinzago Novarese al n. 23, Parte II, Serie B, ordinando all' Ufficiale
Pag. 1 di Stato Civile dello stesso Comune di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza ed alle relative annotazioni;
B)
- dichiarare che la IG.ra perderà il cognome del marito;
C) – affidare il figlio minore in via esclusiva alla CP_1 madre con la quale risiederà in Novara, Via De Enricis n. 34; D) – disporre, in via riconvenzionale, che il signor Pt_1 contribuisca al mantenimento del figlio tramite il versamento a favore della convenuta entro il giorno 5 di
[...] Per_1 ogni mese della somma di €. 650,00 (somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell' indice Istat) o di quell' altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre all' obbligo di contribuire, nella misura del 70% o in quell'altra maggior o minor percentuale ritenuta di giustizia, alle spese straordinarie come qui di seguito specificato: “I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; c) cure termali e fisioterapiche;
d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. E) - Con il favore di spese e competenze di causa;
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per le determinazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10/1/2025, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio dalla resistente
Egli ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 27.10.2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arona n. atto di matrimonio 28, n. registro atto matrimonio parte 1 A. Dalla loro unione è nato in data [...]. Quindi, con sentenza emessa Per_1 in data 23/4/2013, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione dei coniugi, omologando le condizioni delle parti. Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nei termini la resistente che ha concluso come in epigrafe.
***
All'udienza del 6/5/2025, ha dichiarato “abito presso l'abitazione della mia compagna, in via Parte_1
Parona n. 9 a Novara. La casa è di proprietà della mia compagna. Sono impossidente. Lavoro come dipendente presso una società; ho una retribuzione di circa 1.600/1.700,00 € mensili. Non ho altre entrate economiche;
per un mese ho svolto una attività di sicurezza per una mia conoscenza;
ho percepito complessivamente 100,00€ in un mese, per una serata. Sto pagando dei finanziamenti;
io persi il lavoro come libero professionista e sono rimasto indietro con i contributi;
ho dei debiti con l'Agenzia delle Entrate per circa 20.000,00. Contribuisco alle spese relative alle utenze della casa in cui vivo. La mia compagna lavora. Non ho altri figli oltre a Attualmente sembra che abbia ripreso il rapporto con mio figlio;
ieri Per_1 mi sono sentito con mio figlio e mi sono accordato con lui per vedersi;
si è scusato con me per aver usato certe parole. I rapporti
Pag. 2 con mia moglie sono pessimi. Voglio precisare, per quanto riguarda la scuola privata, che ho detto a mia moglie che se avesse dimostrato il proprio impegno, io avrei contribuito. Lei ha deciso di iscriverlo comunque, peraltro senza Per_1 rendermi partecipe”. ha dichiarato: “[vivo in] Via D'Enricis n. 34 a Novara;
la casa è in proprietà al 50%; la CP_1 rimanente è di proprietà della zia di mio marito;
è la originale casa coniugale. Vivo con mio figlio. Lavoro come COLF con contratto regolare;
percepisco circa 750,00 € mensili. Ho sostenuto tutte le spese di mio figlio da sola. Non ho altre spese. Ogni tanto lavoro come cantante lirica e ogni tanto mi chiamano con contratti a termini periodici. Sono proprietaria di un veicolo. I rapporti con mio figlio sono sempre stati buoni;
da marzo dell'anno scorso lui è caduto in depressione, con ansia molto forte e si è riferito da qualsiasi cosa. In quel periodo lui ha avuto un litigio molto forte con il padre. I problemi sono iniziati circa tre anni fa. Ha cambiato anche scuola. Io ero disperato ma non sapevo come fare. Mio figlio è seguito da una psicologa prima privata e poi dal Servizio NPI. Mio figlio fa uso di stupefacenti;
lo abbiamo scoperto ad ottobre 2024, quando ha cercato di compiere un gesto anticonservativo con un coltello. Attualmente la situazione non è bella;
io sono molto preoccupata per la salute di mio figlio e per il suo futuro. Il ricovero di questi giorni è dovuto ad un litigio tra mio figlio e un suo coetaneo, forse dovuto all'acquisto di sostanze stupefacenti. Abbiamo sporto denuncia presso i Carabinieri e questa cosa l'ha agitato molto, perché ha paura di vendette e ritorsioni. Lui non stava bene, era agitato e si strappava i capelli e quindi l'ho portato in pronto soccorso. Una volta dimesso era ancora agitato e siamo tornati alla NPI. La sera successiva è uscito di casa e quando è tornato era estremamente agitato e ho dovuto chiamare il NUE di nuovo;
sono intervenute le FFOO;
quando gli agenti se ne sono andati, lui si è agitato di nuovo ed è scappato via. Sono intervenute le volanti che lo hanno trovato un coltello. Lo abbiamo riportato in Pronto Soccorso. Io ho avvertito anche il padre”.
ha ribadito: “tutte le decisioni di mio figlio le hanno prese i sig.ri mia moglie ha svolto anche Pt_1 Pt_2 attività lavorativa in nero, presso ristoranti, come il Calabrò, e pizzerie. Il rapporto tra me e mio figlio è morto tra Natale e Capodanno del 2022, quando le ho consentito di tenere con sé il figlio tutte le festività. Da allora, mio figlio ha rifiutato il contatto con me, dicendo che lo avevo abbandonato e rifiutato. Ammetto di averlo insultato, ma erano reazioni a suoi atteggiamenti. So di aver sbagliato. Ma i miei messaggi sono di risposta ai suoi messaggi, in cui mi ha minacciato di morte. Mia moglie sapeva che mio figlio fumava le canne”.
La resistente ha dichiarato: “Confermo che quell'anno mio figlio ha passato Natale con me e Capodanno con i suoi amici;
è mio marito che ha interrotto i rapporti con lui” e ha dichiarato: “sono disponibile a versare 400,00 Pt_1
€ a titolo di mantenimento e a lasciare l'assegno unico a mia moglie”.
All'esito, il Giudice in allora procedente ha rimesso la causa al Collegio in punto status e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: “a) Conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre;
b) dispone che il padre possa incontrare liberamente il minore;
c) assegna la casa coniugale sita in Novara, via D'Enricis n. 34 con quanto l'arreda alla madre, che ivi vi vivrà unitamente alla prole;
d) dispone che corrisponda a a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1 CP_1 Per_1 entro il 20 di ciascun mese, l'importo di € 400,00 mensili con decorrenza dal mese di maggio 2025, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge;
e) prende atto dell'accordo in ordine alla percezione dell'assegno unico da parte della madre;
f) dispone l'urgente ed immediata presa in carico di da parte del SERD competente per territorio, per Parte_3 verificare l'attuale stato di assunzione di sostanze stupefacenti;
g) dispone l'urgente ed immediata presa in carico di Pt_3 da parte del Servizio NPI per la valutazione sul benessere psicofisico del minore;
h) onera parte ricorrente di
[...] completare la produzione degli estratti conto mancanti nel termine di giorni trenta;
i) fissa per la prosecuzione l'udienza del 17 luglio 2025 ore 12.45; j) invita il SERD ed il Servizio NPI a trasmettere relazioni sull'attività svolta entro il 15.7.2025. k) rimette la causa in decisione in punto status”.
***
Pag. 3 Alla successiva udienza del 16/7/2025, le parti hanno discusso in ordine al mantenimento di Per_1 nelle more divenuto maggiorenne ed è stato disposto breve rinvio per verificare la possibilità di raggiungere un accordo tra le parti in ordine al pagamento della scuola di Per_1
Alla successiva udienza dell'11/9/2025, le parti hanno rappresentato di non aver raggiunto un accordo e, quindi, sono state invitate a discutere. All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Tribunale di dover confermare l'assetto economico già indicato nei provvedimenti provvisori e quindi porre a carico di l'obbligo di mantenere il figlio -maggiorenne non ancora Pt_1 Per_1 autosufficiente- la somma di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie. Tale somma, invero, è adeguata e proporzionata rispetto ai redditi di e confacente Pt_1 ai bisogni di Per_1
Va altresì confermata la percezione dell'assegno unico universale da parte della madre.
Le spese di lite possono essere compensate stante la natura dal
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno per il mantenimento di Parte_1 Per_1 pari ad € 400,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Torino;
2) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre;
3) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 12/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr. Maria Amoruso
Pag. 4
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dr.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dr.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato il presente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 41/2025, promossa da
(CF ), nato a [...] il [...] e residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. Carlotta Campanini del Foro di Novara parte ricorrente contro nata a [...] il [...] (C.F. ), residente CP_1 C.F._2 in Novara, Via De Enricis n. 34, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Laguzzi del Foro di Novara parte resistente avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in in Arona il 27 ottobre 2006, trascritto nei registri dello stato civile gli atti matrimonio di detto Comune , ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- affidare il figlio ad entrambi i genitori;
- fissare la residenza abituale del figlio presso la casa materna;
- disporre a carico del padre l'obbligo del versamento mensile della somma pari ad euro 350,00 quale contributo al mantenimento ordinario entro il giorno 5 di ogni mese. Con vittoria di spese, competenze e di giudizio.
Parte resistente: A) - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata a [...]
SC (Albania) il 04.05.1980 e nato a [...] il 29.02.1976 in data [...] e trascritto nel Parte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bellinzago Novarese al n. 23, Parte II, Serie B, ordinando all' Ufficiale
Pag. 1 di Stato Civile dello stesso Comune di provvedere alla trascrizione della emananda sentenza ed alle relative annotazioni;
B)
- dichiarare che la IG.ra perderà il cognome del marito;
C) – affidare il figlio minore in via esclusiva alla CP_1 madre con la quale risiederà in Novara, Via De Enricis n. 34; D) – disporre, in via riconvenzionale, che il signor Pt_1 contribuisca al mantenimento del figlio tramite il versamento a favore della convenuta entro il giorno 5 di
[...] Per_1 ogni mese della somma di €. 650,00 (somma rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell' indice Istat) o di quell' altra maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre all' obbligo di contribuire, nella misura del 70% o in quell'altra maggior o minor percentuale ritenuta di giustizia, alle spese straordinarie come qui di seguito specificato: “I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
c) tickets sanitari;
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; c) cure termali e fisioterapiche;
d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo e gruppo estivo;
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. E) - Con il favore di spese e competenze di causa;
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice per le determinazioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10/1/2025, ha adito il Tribunale di Novara per chiedere la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio dalla resistente
Egli ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 27.10.2006, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Arona n. atto di matrimonio 28, n. registro atto matrimonio parte 1 A. Dalla loro unione è nato in data [...]. Quindi, con sentenza emessa Per_1 in data 23/4/2013, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione dei coniugi, omologando le condizioni delle parti. Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nei termini la resistente che ha concluso come in epigrafe.
***
All'udienza del 6/5/2025, ha dichiarato “abito presso l'abitazione della mia compagna, in via Parte_1
Parona n. 9 a Novara. La casa è di proprietà della mia compagna. Sono impossidente. Lavoro come dipendente presso una società; ho una retribuzione di circa 1.600/1.700,00 € mensili. Non ho altre entrate economiche;
per un mese ho svolto una attività di sicurezza per una mia conoscenza;
ho percepito complessivamente 100,00€ in un mese, per una serata. Sto pagando dei finanziamenti;
io persi il lavoro come libero professionista e sono rimasto indietro con i contributi;
ho dei debiti con l'Agenzia delle Entrate per circa 20.000,00. Contribuisco alle spese relative alle utenze della casa in cui vivo. La mia compagna lavora. Non ho altri figli oltre a Attualmente sembra che abbia ripreso il rapporto con mio figlio;
ieri Per_1 mi sono sentito con mio figlio e mi sono accordato con lui per vedersi;
si è scusato con me per aver usato certe parole. I rapporti
Pag. 2 con mia moglie sono pessimi. Voglio precisare, per quanto riguarda la scuola privata, che ho detto a mia moglie che se avesse dimostrato il proprio impegno, io avrei contribuito. Lei ha deciso di iscriverlo comunque, peraltro senza Per_1 rendermi partecipe”. ha dichiarato: “[vivo in] Via D'Enricis n. 34 a Novara;
la casa è in proprietà al 50%; la CP_1 rimanente è di proprietà della zia di mio marito;
è la originale casa coniugale. Vivo con mio figlio. Lavoro come COLF con contratto regolare;
percepisco circa 750,00 € mensili. Ho sostenuto tutte le spese di mio figlio da sola. Non ho altre spese. Ogni tanto lavoro come cantante lirica e ogni tanto mi chiamano con contratti a termini periodici. Sono proprietaria di un veicolo. I rapporti con mio figlio sono sempre stati buoni;
da marzo dell'anno scorso lui è caduto in depressione, con ansia molto forte e si è riferito da qualsiasi cosa. In quel periodo lui ha avuto un litigio molto forte con il padre. I problemi sono iniziati circa tre anni fa. Ha cambiato anche scuola. Io ero disperato ma non sapevo come fare. Mio figlio è seguito da una psicologa prima privata e poi dal Servizio NPI. Mio figlio fa uso di stupefacenti;
lo abbiamo scoperto ad ottobre 2024, quando ha cercato di compiere un gesto anticonservativo con un coltello. Attualmente la situazione non è bella;
io sono molto preoccupata per la salute di mio figlio e per il suo futuro. Il ricovero di questi giorni è dovuto ad un litigio tra mio figlio e un suo coetaneo, forse dovuto all'acquisto di sostanze stupefacenti. Abbiamo sporto denuncia presso i Carabinieri e questa cosa l'ha agitato molto, perché ha paura di vendette e ritorsioni. Lui non stava bene, era agitato e si strappava i capelli e quindi l'ho portato in pronto soccorso. Una volta dimesso era ancora agitato e siamo tornati alla NPI. La sera successiva è uscito di casa e quando è tornato era estremamente agitato e ho dovuto chiamare il NUE di nuovo;
sono intervenute le FFOO;
quando gli agenti se ne sono andati, lui si è agitato di nuovo ed è scappato via. Sono intervenute le volanti che lo hanno trovato un coltello. Lo abbiamo riportato in Pronto Soccorso. Io ho avvertito anche il padre”.
ha ribadito: “tutte le decisioni di mio figlio le hanno prese i sig.ri mia moglie ha svolto anche Pt_1 Pt_2 attività lavorativa in nero, presso ristoranti, come il Calabrò, e pizzerie. Il rapporto tra me e mio figlio è morto tra Natale e Capodanno del 2022, quando le ho consentito di tenere con sé il figlio tutte le festività. Da allora, mio figlio ha rifiutato il contatto con me, dicendo che lo avevo abbandonato e rifiutato. Ammetto di averlo insultato, ma erano reazioni a suoi atteggiamenti. So di aver sbagliato. Ma i miei messaggi sono di risposta ai suoi messaggi, in cui mi ha minacciato di morte. Mia moglie sapeva che mio figlio fumava le canne”.
La resistente ha dichiarato: “Confermo che quell'anno mio figlio ha passato Natale con me e Capodanno con i suoi amici;
è mio marito che ha interrotto i rapporti con lui” e ha dichiarato: “sono disponibile a versare 400,00 Pt_1
€ a titolo di mantenimento e a lasciare l'assegno unico a mia moglie”.
All'esito, il Giudice in allora procedente ha rimesso la causa al Collegio in punto status e ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: “a) Conferma l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente presso la madre;
b) dispone che il padre possa incontrare liberamente il minore;
c) assegna la casa coniugale sita in Novara, via D'Enricis n. 34 con quanto l'arreda alla madre, che ivi vi vivrà unitamente alla prole;
d) dispone che corrisponda a a titolo di mantenimento del figlio minore Parte_1 CP_1 Per_1 entro il 20 di ciascun mese, l'importo di € 400,00 mensili con decorrenza dal mese di maggio 2025, oltre a rivalutazione ISTAT come per legge;
e) prende atto dell'accordo in ordine alla percezione dell'assegno unico da parte della madre;
f) dispone l'urgente ed immediata presa in carico di da parte del SERD competente per territorio, per Parte_3 verificare l'attuale stato di assunzione di sostanze stupefacenti;
g) dispone l'urgente ed immediata presa in carico di Pt_3 da parte del Servizio NPI per la valutazione sul benessere psicofisico del minore;
h) onera parte ricorrente di
[...] completare la produzione degli estratti conto mancanti nel termine di giorni trenta;
i) fissa per la prosecuzione l'udienza del 17 luglio 2025 ore 12.45; j) invita il SERD ed il Servizio NPI a trasmettere relazioni sull'attività svolta entro il 15.7.2025. k) rimette la causa in decisione in punto status”.
***
Pag. 3 Alla successiva udienza del 16/7/2025, le parti hanno discusso in ordine al mantenimento di Per_1 nelle more divenuto maggiorenne ed è stato disposto breve rinvio per verificare la possibilità di raggiungere un accordo tra le parti in ordine al pagamento della scuola di Per_1
Alla successiva udienza dell'11/9/2025, le parti hanno rappresentato di non aver raggiunto un accordo e, quindi, sono state invitate a discutere. All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Tribunale di dover confermare l'assetto economico già indicato nei provvedimenti provvisori e quindi porre a carico di l'obbligo di mantenere il figlio -maggiorenne non ancora Pt_1 Per_1 autosufficiente- la somma di € 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie. Tale somma, invero, è adeguata e proporzionata rispetto ai redditi di e confacente Pt_1 ai bisogni di Per_1
Va altresì confermata la percezione dell'assegno unico universale da parte della madre.
Le spese di lite possono essere compensate stante la natura dal
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di versare un assegno per il mantenimento di Parte_1 Per_1 pari ad € 400,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal protocollo vigente presso il Tribunale di Torino;
2) dispone che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre;
3) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 12/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr. Maria Amoruso
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