Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3205/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3205/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13 maggio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. MARINELLI ANDREA per parte ricorrente Parte_1
Nessuno per parte resistente Controparte_1
L'avv. Marinelli evidenzia la mancata presentazione della parte resistente a rendere l'interrogatorio formale.
Il quale evidenzia che il costo aziendale del resistente è pari ad un lordo 2.034,50 al mese, comprensivo di tutti i contributi.
Parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3205/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARINELLI ANDREA
PARTE RICORRENTE contro
(cf: Controparte_1 C.F._1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) La società in liquidazione ricorrente agiva in giudizio contro l'ex dipendente sig.
per ottenere il risarcimento dei danni causati da quest'ultimo al Controparte_1
datore di lavoro, in conseguenza delle sue dimissioni ingiustificate dal contratto di pagina 2 di 6 lavoro a termine stipulato tra le parti, anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto.
In particolare, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, infatti, a causa delle dimissioni ingiustificate, la società avrebbe dovuto sostenere una serie di costi non preventivati, per sopperire alla mancanza del (assunto come chef), perdendo CP_1
occasioni di lavoro.
Parte resistente non si costituiva, pur ritualmente evocato in giudizio, rimanendo contumace.
II) Svolta attività istruttoria, con l'ammissione dell'interrogatorio formale del resistente, al quale il non si presentava, la causa è stata discussa e decisa CP_1
all'odierna udienza.
III) Nel merito, risultano documentali le dimissioni del lavoratore pria della naturale scadenza del contratto di lavoro a termine stipulato tra le parti e, precisamente, decorrenti dal 30 luglio 2023, a fronte di una scadenza prevista per il 29 febbraio
2024 (cfr., doc. 2, 3, 4, fasc. ricorrente).
Sul punto, sarebbe stato onere della parte resistente dimostrare che le dimissioni rassegnate fossero assistite da giusta causa e, nello specifico, da quella indicata nelle stesse dimissioni («Personale sottodimensionato in relazione alla mole di lavoro», cfr., doc. 3 citato).
In questo contesto, considerando la mancata costituzione del dipendente nel presente giudizio, non può dirsi rispetto l'onere della prova gravante sul lavoratore e, considerato che siamo in presenza di un contratto di lavoro a termine, ai sensi dell'art. 2119 c.c., l'unica possibile legittima interruzione del rapporto unilaterale sarebbe stata quella assistita da giusta causa («Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto»).
pagina 3 di 6 IV) Dalle considerazioni che precedono, dunque, risulta provata la condotta illegittima del lavoratore, come tale astrattamente produttiva di danni.
Sul punto, parte ricorrente ha dimostrato documentalmente di aver dovuto assumere un altro dipendente a cui affidare le mansioni cuoco (il sig. CP_2
, cfr., doc. 17, fasc. ricorrente), onere che non avrebbe sostenuto, laddove il sig.
[...]
avesse rispettato gli obblighi contrattuali. CP_1
Al contrario, non possono considerarsi voci di danni emergente risarcibile quelle relative ai due camerieri, in quanto si tratta di figure che, in ogni modo, avrebbero dovuto far parte del personale in servizio (cfr., doc. 18, fasc. ricorrente).
Il danno risarcibile sul punto, dunque, ammonta al costo aziendale pari ad euro
796,12.
Allo stesso modo, possono essere riconosciuti gli importi sostenuti nel luglio
2023 a titolo di spese per l'acquisto dei generi alimentari, andati perduti per la chiusura del locale fino al 15 agosto 2023, per un totale di euro 5.230,33 (cfr., doc.
13, fasc. ricorrente).
Parte ricorrente ha poi dimostrato di essere stata costretta a ricorrere a convenzioni con diverse strutture di ristorazione, per fornire i servizi relativi.
Considerando la scadenza naturale del contratto del sig. alla data del CP_1
29 febbraio 2024, possono essere riconosciute a tale titolo somme pari ad euro
18.374,90 (cfr., doc. da 19 a 33, fasc. ricorrente), non potendosi, viceversa, ritenere che gli ulteriori importi versati e fatturati nel marzo 2024 (cfr., doc. da 34 a 39, fasc. ricorrente), fossero riconducibili a prestazioni riferibili ai mesi precedenti.
In definitiva, a titolo di danno emergente, parte resistente dovrà essere condannata al pagamento di un importo pari ad euro 24.401,35.
pagina 4 di 6 V) Per quanto riguarda il lucro cessante, parte ricorrente ha dimostrato un calo del fatturato con riferimento al periodo interessato dalle dimissioni illegittime del resistente (cfr., doc. 41, fasc. ricorrente).
Su punto, le allegazioni non offrono specifici elementi da cui poter far dipendere la circostanza unicamente dalla condotta dell'ex dipendente.
Dunque, è possibile procedere ad una valutazione equitativa, partendo dal calo di fatturato di oltre 36.000,00 euro, a cui andranno sottratti costi per quasi 10.000,00 euro e il risparmio derivante dall'interruzione del rapporto di lavoro on il resistente, pari a circa 14.000,00 euro.
Considerando un'incidenza del 50%, anche alla luce del fatto che, da un certo momento in poi, l'attività è ripresa, possono riconoscersi ulteriori euro 5.000,00 a tale titolo.
In definitiva, parte resistente deve essere condannata al risarcimento dei danni in favore della società ricorrente per un importo di euro 29.401,35 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
infine, il fatto che parte resistente non si sia costituita e non abbia presenziato senza giustificazioni all'interrogatorio formale, contribuisce a confermare le circostanze di fatto dedotte in ricorso.
VI) Con riferimento alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo del valore riconosciuto.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, condanna il sig. al Controparte_1
pagamento in favore della società ricorrente dell'importo di euro 29.401,35, oltre interessi dal ricorso al saldo;
pagina 5 di 6 B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 3.750,00 per onorari, euro 379,50 per spese, oltre spese generali, oltre IVA e CAP.
Bologna il 13/05/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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