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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3678/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3678 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GALANO ANTONELLA ed elettivamente Email_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Palestro n. 1, Pisa
e da
C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a
per i motivi indicati nel ricorso introduttivo, con l'obbligo a carico di Parte_2
di corrispondere al coniuge, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € Parte_2
500,00, a titolo di contributo al mantenimento. La sig.ra , come Parte_1
sopra rappresentata e difesa, visto l'art. 473 bis 49 c.p.c. CHIEDE che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni indicate per la separazione coniugale. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
In data 30 novembre 2023, ricorreva all'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito al resistente Parte_2
con cui aveva contratto matrimonio in Pisa l'11 giugno 2017 e dall'unione con il quale non erano nati figli;
allegava, a fondamento della propria domanda, l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale addebitabile, a suo dire, ai comportamenti assunti dal marito, il quale era solito tenere comportamenti violenti ed aggressivi (anche sul luogo di lavoro e alla presenza di terze persone) nei confronti della coniuge, culminati, poi, nell'imposizione alla stessa di lasciare la casa coniugale. La ricorrente, a seguito dell'episodio ora detto, si recava dapprima al Pronto soccorso di Pisa e, successivamente, veniva inserita in una struttura protetta ad indirizzo segreto presso la quale ancora si trovava. In punto di condizioni economiche, allegava che il marito era titolare di una pizzeria sita nel centro storico di Pisa, nella quale anche lei ricorrente prestava la propria attività lavorativa a tempo indeterminato, percependo una retribuzione di circa 1.350,00 euro mensili e che però la stessa si trovava costretta ad abbandonare in considerazione dei fatti per cui è causa. Precisava, dunque, di non percepire reddito e di provvedere al suo sostentamento tramite alcuni risparmi e all'aiuto fornitole dalla struttura protetta. L'ex coniuge, da parte sua, oltre a rivestire la carica di amministratore unico della società anzidetta, risultava proprietario di due immobili siti in Pisa e di un'imbarcazione ormeggiata presso il porto di Piombino, oltre ad un posto barca sito nel medesimo Comune.
Concludeva, pertanto, domandando – in punto di condizioni accessorie – porsi a carico del coniuge ed in favore di sé ricorrente l'onere di contribuire al suo mantenimento nella misura di € 500,00 mensili, più Istat, ritenendo sussistenti i presupposti per il suo riconoscimento.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_2
personalmente all'udienza del 18 gennaio 2024, all'esito della quale venivano adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, posto a carico del l'onere di versare alla coniuge, Parte_2
a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 300,00, più Istat. Si procedeva, all'esito, all'assunzione della prova orale richiesta e ammessa e, terminato l'incombente, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. rimettendo, allo scadere degli stessi, la causa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 11 giugno 2017 in Pisa e iscritto Parte_1 Parte_2
nei registri dello stato civile del comune di Pisa, al n. 5, parte I, serie, ufficio 7, anno 2017.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Parte ricorrente ha domandato, poi, che la separazione fosse addebitata all'altro coniuge in considerazione del fatto che lo stesso, in costanza di matrimonio, aveva tenuto comportamenti connotati da violenza psicologica e fisica nei confronti della moglie, in evidente violazione dell'art. 143 c.c.
In considerazione del fatto che, in via generale, la sentenza di addebito della separazione non può essere basata esclusivamente sulla violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma richiede un accertamento sulla causalità di tale violazione nella crisi del rapporto coniugale (ex multis, Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n.18725; Cass. n. 40795 del 20/12/2021), ritiene questo Collegio che, dal materiale probatorio in atti, la domanda di parte ricorrente trovare accoglimento.
La ricorrente ha allegato di aver subito in costanza di matrimonio ripetute violenze verbali perpetrate dal resistente, il quale era solito offenderla e denigrarla anche sul posto di lavoro e ha rappresentato come, in alcuni casi, le condotte aggressive del erano sfociate anche in episodi di Parte_2
violenza fisica, come quando lo stesso le ha sferrato un calcio alla presenza di un dipendente della pizzeria o quando l'ha aggredita sull'imbarcazione di proprietà dello stesso, provocandole un ematoma al volto. La signora deduceva, altresì, che in occasione di un ulteriore episodio di violenza fisica nei suoi confronti, il era arrivato a ordinarle di lasciare la casa coniugale, rendendo Parte_2
a lui le chiavi e continuando, in tale frangente, a minacciarla e ha usare violenza contro di lei. È stato a quel punto che la signora si è recata presso il nosocomio pisano, il cui referto è versato in atti col doc. n. 5, e poi presso la struttura protetta della quale è ancora ospite.
La pronuncia di addebito presuppone la prova del nesso di causalità fra il comportamento contrario ai doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ., Sez. I,
24.2.2011, ord. n. 4540).
La condotta di un coniuge che si traduca in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione. La giurisprudenza di legittimità ha specificato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei.
La violenza impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato, determinando una progressiva disaffezione tra i coniugi che, aggravandosi nel tempo, dà origine dell'intollerabilità della convivenza (Cass. civ., sez. I, 07.04.2005, n. 7321).
La Suprema Corte ha sottolineato (Cass. n. 817/2011; Cass. 8928/12) che la domanda di addebito formulata da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro può ritenersi fondata anche quando risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, perché lesivo della dignità di ogni persona.
Nel caso di specie, il nesso di causalità è in re ipsa, venendo in considerazione la violazione, da parte del convenuto, di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale, non suscettibili di deroghe o eccezioni (Cass. Civ., Sez. I, 5.8.2004, n. 15101). I comportamenti che integrano violazione dei diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, costituiscono una violazione particolarmente grave dei doveri coniugali e consentono di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e l'intollerabilità della convivenza, costituendo quindi causa di addebito della separazione (T. Milano 11.7.2013; T. Milano 17.4.2013; Cass. Civ., Sez. I, 16.05.2013, n. 11981).
Peraltro, gli episodi allegati da parte ricorrente trovano conforto anche nella prova testimoniale assunta con la teste dipendente della pizzeria di proprietà del resistente, che ha Tes_1
confermato le condotte di violenza verbale tenute dal nei confronti della ex moglie. La Parte_2 teste, in particolare, ha dichiarato che definiva come schiava e che le diceva che se Parte_2 Pt_1
non avesse lavorato per bene avrebbe potuto fare ritorno in Brasile. Le diceva che non era buona a nulla;
le affidava mansioni da attendere che ove, però, non riusciva a compiere o comunque Pt_1
aveva a difficoltà a compiere, la demoliva rivolgendosi a lei con insulti, demolendo la sua autostima.
cercava di contenere il marito come se lo volesse proteggere e anche quando lui sbatteva le Pt_1
cose sui tavoli o urlava lei cercava di mantenere calmo l'animo del marito, cercava di placarlo e proteggerlo. A volte però piangeva e aveva delle crisi ma cercava sempre di rimanere calma.
Probabilmente aveva paura. A me diceva che era cambiato in quell'anno che prima non era Pt_1
stato così che quando l'aveva conosciuto non era così ma non si sapeva dare una spiegazione di questo cambiamento, a volte ha provato a ricondurla alla morte del fratello di ma non se Parte_2
lo sapeva spiegare. Diceva che era stanca ma non è che si confidava molto, forse anche per la difficoltà dovuta alla lingua per cui era difficile sapersi spiegare (si v. verbale udienza del 24 settembre 2024, pag. 2); la teste ha, altresì, dichiarato che le venivano riferiti da altro dipendente (tale gli episodi accaduti alla sua presenza di uso della violenza fisica da parte di Persona_1
verso , dando atto che tanto le era stato riferito dal tramite messaggi vocali. Parte_2 Pt_1 Per_1
Ne deriva, allora, la fondatezza della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, posto che gli episodi di violenza, come risultanti in atti, hanno indubbiamente esasperato la conflittualità delle relazioni familiari inducendo la ricorrente alla scelta della separazione.
Per quanto concerne, da ultimo, la richiesta di parte ricorrente di prevedersi un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili in suo favore, occorre rammentare che a norma dell'art.156
c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Di tale disposizione, che costituisce a ben vedere la norma di riferimento nel caso che ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha dato un'interpretazione univoca alla stregua della quale “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., 24 giugno 2019, n. 16809, come richiamata da Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, n.975).
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato di aver percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito pari ad € 3.744,15 e di aver cessato di svolgere l'attività lavorativa presso la pizzeria della quale è titolare il marito, per il che ben può ritenersi che la stessa non disponga di mezzi adeguati al proprio sostentamento e deve riconoscersi, pertanto, in suo favore un assegno di mantenimento da porre a carico dell'ex coniuge.
Con riferimento al quantum, considerando che “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (in questo senso, Cass., 7 dicembre
2007, n. 25618; Cass., 5 novembre 2007, n. 23051; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592), questo Collegio ritiene di confermare quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori, allorquando si riconosceva in favore della signora un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, non essendo frattanto intervenuta alcuna circostanza tale da determinare una decisione di segno diverso. Risulta, infatti, documentata la sperequazione reddituale ed economica tra le posizioni delle parti, atteso che, a differenza della ricorrente, il risulta amministratore unico della società Zero Zero Zero s.r.l. operante nel settore della Parte_2
ristorazione ed è proprietario anche di due immobili siti nel Comune di Pisa. Il resistente, del resto, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcun elemento dal quale poter desumere con maggiore certezza la sua situazione economica.
-.-.-.-.-.-
Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, condannando il resistente al pagamento delle somme in favore dell'Erario, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_3
Parte_2
DICHIARA che la separazione è addebitabile a Parte_2
PONE a carico di a titolo di assegno di mantenimento in favore della Parte_2
ricorrente, l'onere di corrispondere la somma mensile di 300,00 euro, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese.
Visto l'art. 133 D.P.R. 115/2002, CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite – da quantificarsi con separato provvedimento – in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pisa di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa il giorno 11 giugno 2017, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pisa al n. 5, parte I, serie, anno 2017.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 14.02.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3678 /2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GALANO ANTONELLA ed elettivamente Email_1
domiciliata presso lo studio del predetto difensore, via Palestro n. 1, Pisa
e da
C.F. ), Parte_2 C.F._2
con intervento del PM in sede con ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a
per i motivi indicati nel ricorso introduttivo, con l'obbligo a carico di Parte_2
di corrispondere al coniuge, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € Parte_2
500,00, a titolo di contributo al mantenimento. La sig.ra , come Parte_1
sopra rappresentata e difesa, visto l'art. 473 bis 49 c.p.c. CHIEDE che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1.12.1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni indicate per la separazione coniugale. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
In data 30 novembre 2023, ricorreva all'intestato Tribunale Parte_1
chiedendo pronunciarsi la separazione personale con addebito al resistente Parte_2
con cui aveva contratto matrimonio in Pisa l'11 giugno 2017 e dall'unione con il quale non erano nati figli;
allegava, a fondamento della propria domanda, l'impossibilità della prosecuzione della vita coniugale addebitabile, a suo dire, ai comportamenti assunti dal marito, il quale era solito tenere comportamenti violenti ed aggressivi (anche sul luogo di lavoro e alla presenza di terze persone) nei confronti della coniuge, culminati, poi, nell'imposizione alla stessa di lasciare la casa coniugale. La ricorrente, a seguito dell'episodio ora detto, si recava dapprima al Pronto soccorso di Pisa e, successivamente, veniva inserita in una struttura protetta ad indirizzo segreto presso la quale ancora si trovava. In punto di condizioni economiche, allegava che il marito era titolare di una pizzeria sita nel centro storico di Pisa, nella quale anche lei ricorrente prestava la propria attività lavorativa a tempo indeterminato, percependo una retribuzione di circa 1.350,00 euro mensili e che però la stessa si trovava costretta ad abbandonare in considerazione dei fatti per cui è causa. Precisava, dunque, di non percepire reddito e di provvedere al suo sostentamento tramite alcuni risparmi e all'aiuto fornitole dalla struttura protetta. L'ex coniuge, da parte sua, oltre a rivestire la carica di amministratore unico della società anzidetta, risultava proprietario di due immobili siti in Pisa e di un'imbarcazione ormeggiata presso il porto di Piombino, oltre ad un posto barca sito nel medesimo Comune.
Concludeva, pertanto, domandando – in punto di condizioni accessorie – porsi a carico del coniuge ed in favore di sé ricorrente l'onere di contribuire al suo mantenimento nella misura di € 500,00 mensili, più Istat, ritenendo sussistenti i presupposti per il suo riconoscimento.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio né compariva Parte_2
personalmente all'udienza del 18 gennaio 2024, all'esito della quale venivano adottati i provvedimenti provvisori e, dunque, posto a carico del l'onere di versare alla coniuge, Parte_2
a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 300,00, più Istat. Si procedeva, all'esito, all'assunzione della prova orale richiesta e ammessa e, terminato l'incombente, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. rimettendo, allo scadere degli stessi, la causa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Il Tribunale ritiene debba essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 11 giugno 2017 in Pisa e iscritto Parte_1 Parte_2
nei registri dello stato civile del comune di Pisa, al n. 5, parte I, serie, ufficio 7, anno 2017.
Dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e morale della coppia.
Invero, la situazione di grave ed irreparabile rottura del rapporto coniugale è tale da far ritenere provata la persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, tale da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Il permanere ininterrotto di questa situazione è già di per sé evidente manifestazione del venir meno della comunione materiale, oltre che di quella spirituale ed affettiva, tra i coniugi (l'affectio coniugalis).
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi, e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra, infatti, l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015, né è stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Parte ricorrente ha domandato, poi, che la separazione fosse addebitata all'altro coniuge in considerazione del fatto che lo stesso, in costanza di matrimonio, aveva tenuto comportamenti connotati da violenza psicologica e fisica nei confronti della moglie, in evidente violazione dell'art. 143 c.c.
In considerazione del fatto che, in via generale, la sentenza di addebito della separazione non può essere basata esclusivamente sulla violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c., ma richiede un accertamento sulla causalità di tale violazione nella crisi del rapporto coniugale (ex multis, Cassazione civile sez. I, 03/07/2023, n.18725; Cass. n. 40795 del 20/12/2021), ritiene questo Collegio che, dal materiale probatorio in atti, la domanda di parte ricorrente trovare accoglimento.
La ricorrente ha allegato di aver subito in costanza di matrimonio ripetute violenze verbali perpetrate dal resistente, il quale era solito offenderla e denigrarla anche sul posto di lavoro e ha rappresentato come, in alcuni casi, le condotte aggressive del erano sfociate anche in episodi di Parte_2
violenza fisica, come quando lo stesso le ha sferrato un calcio alla presenza di un dipendente della pizzeria o quando l'ha aggredita sull'imbarcazione di proprietà dello stesso, provocandole un ematoma al volto. La signora deduceva, altresì, che in occasione di un ulteriore episodio di violenza fisica nei suoi confronti, il era arrivato a ordinarle di lasciare la casa coniugale, rendendo Parte_2
a lui le chiavi e continuando, in tale frangente, a minacciarla e ha usare violenza contro di lei. È stato a quel punto che la signora si è recata presso il nosocomio pisano, il cui referto è versato in atti col doc. n. 5, e poi presso la struttura protetta della quale è ancora ospite.
La pronuncia di addebito presuppone la prova del nesso di causalità fra il comportamento contrario ai doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Civ., Sez. I,
24.2.2011, ord. n. 4540).
La condotta di un coniuge che si traduca in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione. La giurisprudenza di legittimità ha specificato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole la dichiarazione di addebito della separazione all'autore di esse, nonché da esonerare il giudice di merito, il quale abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, il comportamento del coniuge vittima delle violenze nei confronti dell'altro, in quanto i comportamenti medesimi, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione, se non rispetto a comportamenti omogenei.
La violenza impedisce l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato, determinando una progressiva disaffezione tra i coniugi che, aggravandosi nel tempo, dà origine dell'intollerabilità della convivenza (Cass. civ., sez. I, 07.04.2005, n. 7321).
La Suprema Corte ha sottolineato (Cass. n. 817/2011; Cass. 8928/12) che la domanda di addebito formulata da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro può ritenersi fondata anche quando risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, perché lesivo della dignità di ogni persona.
Nel caso di specie, il nesso di causalità è in re ipsa, venendo in considerazione la violazione, da parte del convenuto, di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale, non suscettibili di deroghe o eccezioni (Cass. Civ., Sez. I, 5.8.2004, n. 15101). I comportamenti che integrano violazione dei diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, costituiscono una violazione particolarmente grave dei doveri coniugali e consentono di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e l'intollerabilità della convivenza, costituendo quindi causa di addebito della separazione (T. Milano 11.7.2013; T. Milano 17.4.2013; Cass. Civ., Sez. I, 16.05.2013, n. 11981).
Peraltro, gli episodi allegati da parte ricorrente trovano conforto anche nella prova testimoniale assunta con la teste dipendente della pizzeria di proprietà del resistente, che ha Tes_1
confermato le condotte di violenza verbale tenute dal nei confronti della ex moglie. La Parte_2 teste, in particolare, ha dichiarato che definiva come schiava e che le diceva che se Parte_2 Pt_1
non avesse lavorato per bene avrebbe potuto fare ritorno in Brasile. Le diceva che non era buona a nulla;
le affidava mansioni da attendere che ove, però, non riusciva a compiere o comunque Pt_1
aveva a difficoltà a compiere, la demoliva rivolgendosi a lei con insulti, demolendo la sua autostima.
cercava di contenere il marito come se lo volesse proteggere e anche quando lui sbatteva le Pt_1
cose sui tavoli o urlava lei cercava di mantenere calmo l'animo del marito, cercava di placarlo e proteggerlo. A volte però piangeva e aveva delle crisi ma cercava sempre di rimanere calma.
Probabilmente aveva paura. A me diceva che era cambiato in quell'anno che prima non era Pt_1
stato così che quando l'aveva conosciuto non era così ma non si sapeva dare una spiegazione di questo cambiamento, a volte ha provato a ricondurla alla morte del fratello di ma non se Parte_2
lo sapeva spiegare. Diceva che era stanca ma non è che si confidava molto, forse anche per la difficoltà dovuta alla lingua per cui era difficile sapersi spiegare (si v. verbale udienza del 24 settembre 2024, pag. 2); la teste ha, altresì, dichiarato che le venivano riferiti da altro dipendente (tale gli episodi accaduti alla sua presenza di uso della violenza fisica da parte di Persona_1
verso , dando atto che tanto le era stato riferito dal tramite messaggi vocali. Parte_2 Pt_1 Per_1
Ne deriva, allora, la fondatezza della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, posto che gli episodi di violenza, come risultanti in atti, hanno indubbiamente esasperato la conflittualità delle relazioni familiari inducendo la ricorrente alla scelta della separazione.
Per quanto concerne, da ultimo, la richiesta di parte ricorrente di prevedersi un assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili in suo favore, occorre rammentare che a norma dell'art.156
c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.
Di tale disposizione, che costituisce a ben vedere la norma di riferimento nel caso che ci occupa, la giurisprudenza di legittimità ha dato un'interpretazione univoca alla stregua della quale “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass., 24 giugno 2019, n. 16809, come richiamata da Cassazione civile sez. I, 20/01/2021, n.975).
Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato di aver percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito pari ad € 3.744,15 e di aver cessato di svolgere l'attività lavorativa presso la pizzeria della quale è titolare il marito, per il che ben può ritenersi che la stessa non disponga di mezzi adeguati al proprio sostentamento e deve riconoscersi, pertanto, in suo favore un assegno di mantenimento da porre a carico dell'ex coniuge.
Con riferimento al quantum, considerando che “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (in questo senso, Cass., 7 dicembre
2007, n. 25618; Cass., 5 novembre 2007, n. 23051; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592), questo Collegio ritiene di confermare quanto già statuito in sede di provvedimenti provvisori, allorquando si riconosceva in favore della signora un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, non essendo frattanto intervenuta alcuna circostanza tale da determinare una decisione di segno diverso. Risulta, infatti, documentata la sperequazione reddituale ed economica tra le posizioni delle parti, atteso che, a differenza della ricorrente, il risulta amministratore unico della società Zero Zero Zero s.r.l. operante nel settore della Parte_2
ristorazione ed è proprietario anche di due immobili siti nel Comune di Pisa. Il resistente, del resto, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcun elemento dal quale poter desumere con maggiore certezza la sua situazione economica.
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Per quanto concerne le spese di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, condannando il resistente al pagamento delle somme in favore dell'Erario, essendo la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi, e Parte_3
Parte_2
DICHIARA che la separazione è addebitabile a Parte_2
PONE a carico di a titolo di assegno di mantenimento in favore della Parte_2
ricorrente, l'onere di corrispondere la somma mensile di 300,00 euro, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese.
Visto l'art. 133 D.P.R. 115/2002, CONDANNA il resistente alla refusione delle spese di lite – da quantificarsi con separato provvedimento – in favore della ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, con pagamento da effettuarsi in favore dello Stato comprensivo delle somme anticipate e delle somme prenotate a debito.
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pisa di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Pisa il giorno 11 giugno 2017, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pisa al n. 5, parte I, serie, anno 2017.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 14.02.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina