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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 31/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 386/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Raffaele PIZZOFERRATO del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf rappresentata e difesa dall'avv. Paola Controparte_1 C.F._2
FIORINO del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Sulmona n. 333/23 del 3 ottobre 2023 in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Sulmona ha definito il giudizio introdotto da per ottenere la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 27 maggio 2000 con . CP_1
E così, accolta la domanda di divorzio (sulla quale invero le parti hanno sostanzialmente aderito), ha posto a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge
1 nella misura di € 300,00 mensili nonché di provvedere al mantenimento dei due figli, e , Per_1 Per_2
maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, mediante la corresponsione di un importo di € 150,00 ciascuno ( da versarsi direttamente agli stessi) oltre alla rifusione delle spese di lire.
1.2. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile deve tenersi conto della sproporzione reddituale tra le parti accertata anche dalle verifiche demandate alla Guardia di ZA;
- il infatti, ha prestato attività lavorativa presso una ditta (la TCM) operante nel settore della Pt_1
logistica e dei trasporti percependo una retribuzione annuale pari a circa € 17.000,00;
- a fronte di tale quadro, è emersa la condizione di sostanziale disoccupazione della sebbene CP_1 risulti provato che la stessa si sia adoperata per reperire un'occupazione;
- la predetta non è più beneficiaria del reddito di cittadinanza né è emersa la prova della convivenza stabile con un'altra persona;
- alla ex moglie deve inoltre essere riconosciuto il diritto (per la cui determinazione si provvederà separatamente) alla quota del TFR;
- alla luce delle considerazioni svolte, l'ammontare dell'assegno divorzile è stato determinato nella misura di € 300,00;
- tale pagamento, è stato posto, secondo quanto previsto dall'art. 156 cod civ (ritenuto applicabile estensivamente anche alla materia divorzile), direttamente a carico del datore di lavoro.
- quanto al mantenimento dei figli (aspetto sul quale però non è stata sollevata alcuna censura), si è unicamente provveduto ad espungere il maggior importo di € 450,00 corrispondente alla retta da corrispondere per la frequentazione dell'istituto di Villa S. Maria;
1.3. La decisione del Tribunale ovidiano è stata tempestivamente impugnata dal mediante Pt_1
l'articolazione di quattro motivi.
Le prime due censure hanno investito il profilo dell'an e del quantum dell'assegno divorzile.
In altri termini, secondo la prospettazione dell'appellante a difettare nella fattispecie sono gli stessi presupposti per il riconoscimento del diritto e plurime si sono rivelate le circostanze fattuali (invece non adeguatamente valutate dal primo giudice) quali lo svolgimento da parte della di attività CP_1 lavorativa di cartomante, l'esistenza di una stabile convivenza con un altro uomo (indicato in Per_3
l'inadeguatezza degli accertamenti della Guardia di ZA anche con riguardo alla titolarità,
[...]
per una quota esigua, di beni immobili derivanti dalla successione del defunto padre, ma comunque
2 nella disponibilità esclusiva della madre, l'insufficienza del proprio reddito ed infine le precarie condizioni di salute (trattandosi di soggetto affetto da HIV e quindi necessitante di cure specialistiche).
Con il terzo motivo, il ha contestato, in assenza di espressa previsione normativa (essendo la Pt_1 norma di riferimento, ovvero l'art. 156 cod civ, applicabile esclusivamente nel giudizio di separazione) l'ordine rivolto direttamente al datore di lavoro di provvedere al pagamento dall'assegno divorzile.
L'ultimo aspetto ha riguardato le spese di lite. Prescindendo, infatti, dall'esito del giudizio l'appellante ha contestato l'omessa considerazione di alcune circostanze che avrebbero potuto incidere sul loro regolamento e trattasi nella riduzione della misura dell'assegno rispetto a quanto richiesto e nella sostanziale adesione sia alla domanda di mantenimento dei figli che di corresponsione direttamente a mano loro.
1.4. Si è costituiva, mediante deposito in via telematica in data 19 luglio 2023, la resistente deducendo l'infondatezza dell'interposto gravame, insistendo quindi per il suo rigetto.
Il P.G., a cui gli atti sono stati trasmessi, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza di discussione del 4 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata, ai sensi dell'art. 474 bis.34 cpc, essendo assoggettata al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/2022, trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, qualche doveroso cenno si rende necessario sul gravame incidentale spiegato dalla che va dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto. CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “I giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell'assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.” (cfr Cass Civ. S.U., 13.5.2024 n. 12946).
Ne consegue, pertanto, che anche ai fini del rispetto del termine perentorio (di giorni trenta prima della celebrazione dell'udienza di comparizione) per l'appello incidentale deve tenersi conto della sospensione feriale.
3 Così facendo, la comparsa avrebbe dovuto essere depositata in via telematica entro il 18 luglio 2023, mentre nel caso di specie la costituzione dell'appellata si è avuta il giorno successivo e quindi in ritardo (assumendo a riferimento il giorno di udienza fissato nel decreto del Presidente di Sezione del
22 aprile 2024).
Ad ogni buon conto, nel corso del giudizio (vedi nota del 29 gennaio 2025) l'appellata ha rappresentato che l'indicazione nella comparsa di costituzione dell'appello incidentale deve ritenersi frutto di un mero errore materiale.
Tuttavia, nelle note di trattazione depositate per l'udienza del 4 febbraio 2025, la stessa ha così concluso per “l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria di costituzione depositata dall'appellata” dove però al punto sub a) ha dedotto “Rigettare totalmente il ricorso proposto dall'appellante e, in accoglimento del presente appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza impugnata e porre a carico di il pagamento mensile di €. 400,00 a titolo Parte_1
di assegno divorzile, rivalutabile, in favore di , ferme restando le altre statuizioni di cui CP_1 alla sentenza impugnata”.
3.Venendo la merito, il perimetro del thema decidendum (eccezion fatta per i restanti due motivi (che di conseguenza verranno trattati separatamente) è rappresentato dalla verifica innanzitutto della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento in favore della dell'assegno divorzile. CP_1
Sul punto, come già anticipato, il Tribunale, dopo aver operato un'ampia esegesi del pensiero giurisprudenziale soprattutto alla luce della pronunzia a Sezioni Unite della S.C. n. 18287 del 2018, ha attribuito decisiva rilevanza all'esistenza, risultante anche dagli accertamenti demandati alla
Guardia di ZA, di un divario reddituale tra gli ex coniugi.
Tale percorso argomentativo deve essere condiviso tanto per ragioni di diritto che di fatto ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1.Sul versante in diritto, richiamandosi alla posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità anche successivamente alla sentenza impugnata, è possibile affermare che “L'attribuzione dell'assegno divorzile è determinata valutando l'impossibilità dell"ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il contributo dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante il matrimonio;
è necessario dimostrare uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi, derivante dalle scelte fatte durante il matrimonio, che hanno portato il richiedente a rinunciare a opportunità professionali e reddituali” (cfr Cass Civ, Sez
I, 6.12.2024 n. 31241).
4 Ed infatti, “L'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita godibile o goduto durante il matrimonio (come, invece, avviene per l'assegno in favore del coniuge separato), dovendo il giudice procedere all'esame della presenza di redditi adeguati (e della possibilità di procurarseli) in base ai parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno. Ai fini della corretta quantificazione dell'assegno divorzile, è necessario superare la presunzione del carattere gratuito della prestazione lavorativa in ambito familiare e considerare l'attività svolta come fondamentale alla formazione del reddito familiare in costanza di matrimonio” (cfr Cass Civ, Sez I, 27.11.2024 n.
30537).
Ciò è tanto vero che “Il diritto all'assegno di divorzio non sorge ove, all'esito dello scioglimento della comunione legale dei beni, la posizione economico patrimoniale e reddituale dei due ex coniugi risulti sostanzialmente paritaria” (cfr Cass Civ, Sez I, 23.10.2024 n. 27536).
In altri termini, quindi, “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale,
l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (cfr Cass Civ, Sez I, 11.10.2024 n. 26520).
Per tali ragioni, in definitiva, “L'assegno divorzile non dipende dal tenore di vita durante il matrimonio bensì dallo squilibrio economico tra i coniugi, dall'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del coniuge e sulla sua impossibilità di procurarseli, per aver diritto all'assegno lo stesso deve dare prova di tale condizione” (cfr Cass Civ, Sez I, 16.9.2024 n. 24795).
Tali principi vanno trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
3.2.1.In primo luogo, deve escludersi (trattandosi di circostanza emersa all'esito dell'istruttoria)
l'esistenza di una stabile convivenza tra la ed un altro uomo (individuato in . CP_1 CP_2
Questi, infatti, è stato escusso all'udienza del 4 aprile 2022 ed ha confermato che la relazione sentimentale si è interrotta nel mese di novembre 2021 aggiungendo altresì che “nel periodo in cui ho intrattenuti la predetta relazione vivevo da solo in un immobile in locazione nel comune di
Corfinio, dapprima in piazza Falcone- Borsellino, e ciò fini ad aprile 2021, e poi in via Claudio
Valeria n. 15, ove tutt'ora abito”.
5 Peraltro, neppure le restanti prove orali hanno confermato l'esistenza di una convivenza tant'è vero che il teste , sentita a sua volta all'udienza del 21 febbraio 2022, ha Testimone_1 dichiarato “… ho visto personalmente il sig. che conosco, entrare ed uscire Persona_3 dall'abitazione della sig.ra Ciò è capitato le volte che sono andata a trovare mia figlia presso CP_1
l'abitazione del suo ragazzo con il quale convive e che si trova a circa cento metri dalla casa della sig.ra di fronte l'Ufficio Postale di via Cornacchiola. Mi è capitato di vedere il sig. CP_1 Per_3
recarsi presso l'abitazione della sig.ra tre o quattro volte al mese di pomeriggio”.
[...] CP_1
L'altro teste, ha riferito “Fino a circa cinque o sei mei la aveva una relazione Tes_2 CP_1 con il sig. ”. Persona_3
Dunque, a voler tutto concedere l'istruttoria ha dimostrato la relazione sentimentale, ma certamente non l'esistenza di un comune progetto di vita intrapreso attraverso una convivenza che non può in effetti essere desunta semplicemente dal fatto che la è stata vista entrare ed uscire dalla casa CP_1 dell'oramai ex compagno.
Allo stesso tempo, il quadro probatorio ha permesso di accertare invece l'esistenza di un divario reddituale tra gli ex coniugi in quanto:
- Gli accertamenti della Guardia di ZA (seppur riferiti unicamente al periodo 2020 e 2021) hanno evidenziato lo svolgimento da parte del di un'attività lavorativa come Pt_1
dipendente che ha prodotto un reddito annuale pari a circa 17.000 euro;
- Per il periodo successivo, l'odierno reclamante si è limitato a produrre unicamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 da cui è risultato un reddito, sempre da lavoro dipendente, lievemente inferiore a quello dichiarato nelle precedenti annualità essendo pari a circa 14.000 euro;
- Non è stata espressamente contestata la circostanza del mancato svolgimento da parte del di un lavoro ed infatti lo stesso ha insistito sul fatto che l'ex coniuge godesse di entrate Pt_1
proprie tali da renderla economicamente autosufficiente;
- Tale assunto, però, si è rivelato sprovvisto dell'indispensabile riscontro probatorio;
la Guardia di ZA ha rilevato la percezione del reddito di cittadinanza per i periodi gennaio/ottobre
2020 (per € 11.386,61) ed aprile 2021/giugno 2022 (per € 17.2736,50); nell'ultimo modello
ISEE, depositato per l'anno 2023, il reddito della è risultato di poco superiore ai 5.000 CP_1
euro il che deve ragionevolmente indurre a ritenere che alcun sussidio le sia stato riconosciuto;
d'altronde, le stesse argomentazioni dell'appellante richiamano la verifica della Guardia di
ZA risalente però al dicembre 2022 (quando comunque è certo che la già non CP_1
fosse più percettrice del reddito di cittadinanza;
6 - Dalle prove orali espletate è emerso che saltuariamente, e peraltro per importi minimi
(nell'ordine di 10 euro) la ha fatto la cartomante (cfr deposizione di CP_1 Testimone_3 all'udienza del 24 gennaio 2022), mentre altri testimoni (sulla cui attendibilità non è lecito nutrire dubbi) hanno ammesso di aver prestato soldi o comunque effettuato l'acquisto di beni di prima necessità in favore della (cfr deposizione di e CP_1 Tes_2 Testimone_4
all'udienza del 4 maggio 2022);
[...]
- L'appellante non ha prodotto, pur essendo invitato ai sensi dell'art. 473 bis.12 cpc (giusta decreto del Presidente di Sezione), ultima dichiarazione dei redditi per l'anno 2023;
- Sempre dagli accertamenti della Guardia di ZA sono risultati accrediti di somme di denaro sulla carta postapay evolution in favore del per somme non esigue (da € 8.000, Pt_1
€ 9.900 circa, € 2.000);
- L'appellante è stato inoltre tratto a giudizio dinanzi al Tribunale (penale) di Sulmona per non aver provveduto al pagamento del mantenimento della ex moglie e dei figli;
- Le condizioni di salute non possono ritenersi tali da impedire all'appellato di onorare l'obbligazione e di quindi di adempiere l'assegno divorzile atteso che l'unica certificazione medica prodotta (attestante un disturbo della personalità) è assai risalente nel tempo (essendo stata redatta nel 1997); sull'incidenza dell'HIV sullo svolgimento del lavoro (anche per la necessità di cure) è stata prodotta documentazione che ha evidenziato esclusivamente la necessità di effettuare dei controlli periodici (cfr relazione della dott.ssa ; Persona_4
- La risulta essere regolarmente iscritta al centro per l'impiego; dall'esame della scheda CP_1
prodotta, sono emerse pregresse esperienze (per periodi limitati) lavorativi come bidella, domestico di albergo;
- Nella pendenza del giudizio di divorzio l'appellata ha frequentato, con esito positivo (cfr doc
4 delle produzioni), il percorso formativo come assistente familiare dimostrando in tal modo di essersi attivata per il reperimento di un'occupazione;
- La stessa, essendo subentrata all'ex coniuge nel contratto di locazione dell'immobile sito in
Sulmona alla Via della Cornacchiola 105 è tenuta a sostenere questo ulteriore onere economico (peraltro nello stato di famiglia risulta inserito anche il figlio ); Per_1
- Agli atti è stata prodotta anche un'istanza di rateizzazione per il pagamento delle utenze (in particolare del gas);
- Tale quadro consente quindi di attribuire l'indispensabile riscontro di attendibilità alle deposizioni dei testi che hanno confermato di aver fornito un aiuto economico alla CP_1
7 - Con riguardo, invece, al profilo del quantum (e quindi della determinazione dell'assegno divorzile), dovendo operare un indispensabile equo contemperamento dei contrapposti interessi delle parti, la stima operata dal primo giudice deve essere condivisa;
- L'importo infatti di € 300,00 (tenendo conto delle spese di locazione) deve ritenersi una modalità di contributo minimo (nell'ottica principalmente assistenziale) da corrispondere salvi ovviamente il verificarsi di fattori sopravvenuti che potranno essere fatti valere dall'appellante;
Sulla scorta delle considerazioni svolte i primi due motivi di appello devono essere rigettati.
3.2.2.Deve, infine, essere adeguatamente valutata la circostanza (certamente sopravvenuta) indicata dall'appellante nella memoria conclusiva del 21 gennaio 2025 sull'avvenuta licenziamento.
Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta negativa.
Dalla disamina della documentazione allegata in effetti è risultato che:
- In data 3 dicembre 2024, il datore di lavoro (ditta TMC srl) ha comunicato al la Pt_1
cessazione del rapporto di lavoro (con decorrenza 20 dicembre 2024) per necessità di riduzione del personale;
- Tuttavia, dal patto di servizio personalizzato (parimenti prodotto) sottoscritto il 27 dicembre
2024 con il centro per l'impiego di Sulmona allo stesso odierno appellante è corrisposto lo strumento di sostegno al reddito (c.d. Naspi) ricorrendo di conseguenza i requisiti previsti dal d.lvo 22/15;
Il non ha (pur essendone onerato) indicato l'ammontare dell'indennità mensile di Pt_1 disoccupazione e soprattutto non ha neppure allegato l'incidenza di tale circostanza sull'obbligazione posta a suo carico.
La stessa giurisprudenza di legittimità (dichiarando nella fattispecie sottoposta al vaglio l'inammissibilità del ricorso), seppur con un precedente oramai risalente, ha chiarito che il licenziamento non può di per sé solo valere come fattore ad escludere (oppure anche a ridurre)
l'assegno divorzile la censura sollevata (come avvenuto in questo caso) si è rilevata generica e quindi, come tale, non idonea a valutare l'incidenza sulle condizioni patrimoniali del soggetto che l'ho subito.
3.3. A non diverse conclusioni, poi, deve pervenirsi anche per quanto concerne il terzo motivo con cui l'appellante ha lamentato l'errore del Collegio per aver disposto che il pagamento della somma dovuta a titolo di assegno divorzile fosse corrisposta direttamente dal datore di lavoro così applicando
8 indebitamente ed in chiave estensiva un istituto circoscritto al solo ambito della separazione e non del divorzio.
Valgono, sostegno del rigetto della prospettazione dell'appellante (che chiaramente potrà trovare attuazione unicamente in presenza di un valido rapporto di lavoro del , le seguenti Pt_1
circostanze:.
- Già prima della c.d. Riforma Cartabia, l'art. 8 della L. 898/70 consentiva previa messa in mora al coniuge titolare dell'assegno divorzile di esigere da terzi direttamente il pagamento;
- Nella fattispecie, l'atto di messa in mora è stato comunicato in data 5 settembre 2023 e quindi in epoca antecedente alla decisione della causa;
- L'art. 473bis.37 in quanto norma di carattere sostanziale deve ritenersi immediatamente applicabile;
3.4. Anche l'ultimo motivo relativo al regime delle spese di lite deve essere rigettato.
La compensazione in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità rappresenta oramai un'ipotesi residuale a cui è possibile ricorrere soltanto in presenza di situazioni tipizzate.
L'assunto dell'appellante relativo all'accoglimento della sua richiesta di effettuare il pagamento del mantenimento dovuto ai figli direttamente nei loro confronti è circostanza del tutto irrilevante non incidendo sull'esito sostanziale del giudizio.
Quindi, a difettare sono le condizioni per procedere alla compensazione delle spese del primo grado.
4. Per quanto concerne, invece, le spese del presente grado, la soccombenza reciproca consente di addivenire alla loro integrale compensazione.
5.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
6. Al rigetto dell'appello incidentale consegue la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del doppio del contributo unificato dovendosi applicare il principio secondo cui “Il versamento
9 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, ha natura di obbligazione tributaria "ex lege" che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n. 115 del 2002.” (cfr Cass Civ, Sez I, 5.4.2019 n. 9660).
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 333/2023 così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello principale;
b) Dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
d) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato;
e) dispone che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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