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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 28/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 2311/2024 V.G., sulla domanda proposta da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato FUINA ROCCO SALVATORE C.F._1
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato CATALDO FILIPPO C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 9/10/2024, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il
12/12/2024, contenente le condizioni del divorzio;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale ed hanno altresì chiarito che il termine “assegnata” di cui al punto 2) del ricorso, riferito alla casa coniugale, deve leggersi e intendersi “resta nella disponibilità” del sig.
[...]
Parte_1
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge
1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto depositato in data 11/1/2007;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative;
ritenuto che
le spese, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 12/12/2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 28/7/1994 in Parte_1 Controparte_1
PISTICCI, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio del
9/10/2024, depositato il 12/12/2024, così come integrate, rispetto al godimento della casa coniugale, con le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di PISTICCI di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, Parte II, serie A, numero 29;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 26/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco