Sentenza breve 17 aprile 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 17/04/2014, n. 4135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4135 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04135/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04527/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4527 del 2010, proposto da:
Hogart Finance s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.Rocco Crincoli e dall’avv.Bianca Maria Lugari, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza Bainsizza, 3;
contro
A.S.L Roma E, non costituita;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2412/07 del Tribunale civile di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 il cons. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 2412/07, del 3 febbraio 2007 del Tribunale civile di Roma, con il quale l’Azienda sanitaria è stata condannata al pagamento di € 58.380,41 oltre agli interessi ed alle spese ed onorari del giudizio.
Riferisce l’Azienda sanitaria che sono in corso di pagamento le somme totali spettanti a parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Premette il Collegio che con la sentenza n. 186 del 12 luglio 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 51, l.13 dicembre 2010 n. 220, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto, sospendendo prolungatamente (di proroga in proroga) la tutela esecutiva, non solo vanifica gli effetti della tutela giurisdizionale già conseguita dai creditori delle aziende sanitarie ma determina anche disparità di trattamento tra le parti. Effetto tipico della sentenza n. 186 del 2013 è il venir meno, con efficacia ex tunc, della disposizione di legge incriminata e, con essa, dell’impedimento alla tutela esecutiva assicurata, nel caso di specie, dal giudizio di ottemperanza.
Può dunque passarsi all’esame del merito del ricorso, che deve essere accolto, non essendosi l’Azienda sanitaria costituita in giudizio né avendo inviato alcuna comunicazione per smentire, in fatto, la pretesa attorea.
Da rilevare, infatti, che ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2334). Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’art. 656 c.p.c., ha infatti valore di cosa giudicata anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza (Cons. St., sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045; Tar Pescara 3 giugno 2013, n. 310).
Ciò stante, il Collegio deve affermare l’obbligo della predetta A.S.L. di dare integrale esecuzione, ove nelle more non ancora provveduto, al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, versando le somme spettanti per sorte capitale per interessi, spese processuali e quant’altro liquidato dal giudice ordinario. L’esecuzione deve avvenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza alla scadenza del termine assegnato si nomina sin d’ora il Direttore generale della Direzione dei servizi del tesoro – Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze o un funzionario dello stesso Ministero da lui delegato, Commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari, da compiersi entro giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine in precedenza fissato, a carico e a spese dell’Amministrazione inadempiente. A detto Commissario l’Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento.
Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’obbligo della A. S.L ROMA E di dare integrale esecuzione, ove nelle more non ancora provveduto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, al decreto ingiuntivo n. 2412/07 del Tribunale civile di Roma.
Dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, all’esecuzione della predetta sentenza provveda il Commissario ad acta, nominato sin d’ora, nella persona del Direttore generale della Direzione dei servizi del tesoro - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze o di un funzionario dello stesso Ministero da lui delegato, per l’adozione dei provvedimenti di esecuzione entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ed eventualmente spirato.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in €1.000,00 (mille/00).
Pone a carico della stessa Amministrazione anche il compenso spettante a detto commissario ad acta, nella misura che il Collegio si riserva di quantificare a conclusione dell’incarico affidatogli
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2014
IL SEGRETARIO