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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/06/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop, in funzione di Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 255/2020 R.G.
TRA
– in nome del suo legale rappresentante Parte_1 Parte_1
–, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall' Avv. Giovanni Grattacaso,
ed elettivamente domicilia presso il suo studio in Battipaglia (SA) P.zza della Republica
trav.sa Via D'Anzilio, n. 1
– ricorrente –
CONTRO
- in persona del Capo pro-tempore dr Controparte_1 CP_2
-, rappresentato e difeso a mezzo di funzionario delegato, in virtù di delega allegata
[...]
agli atti, ed elettivamente domiciliato in al Coso (Palazzo CP_1 Controparte_3
Amato)
– resistente –
1 Avente ad oggetto: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 2015-81177-PCON-1,
prot. n. 46091 del 31 ottobre 2016, notificata a mezzo del servizio postale in data 20
Novembre 2019.
Conclusioni delle parti: all'udienza di discussione del 27 Maggio 2025, le parti concludevano come da verbale che qui abbiansi per integralmente richiamato e trascritto.
All'esito della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., la causa era decisa dandosi pubblicamente lettura del dispositivo della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con ricorso ritualmente proposto, la ditta individuale in persona del suo Parte_2
legale rappresentante – chiedeva che fosse annullata e/o resa nulla e Parte_3
comunque resa priva di ogni effetto, l'ordinanza ingiunzione n. 1909/1201 emessa in data
31 ottobre 2019 dall' di e notificata il 20 Controparte_1 CP_1
novembre 2019 con la quale le era ingiunto di provvedere al pagamento della somma di €
15.180,00 come sanzione amministrativa per le violazioni di legge accertate con verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 46091 del 31 ottobre 2016, notificato in data
11 Novembre 2016, consistenti nell'avere utilizzato irregolarmente, in mancanza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, i lavoratori stranieri
, e questi Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
ultimi tre, peraltro, in mancanza di regolare permesso di soggiorno, per il giorno 18
novembre 2015, in qualità di braccianti agricoli.
2 Il ricorrente deduceva la carenza e genericità della motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, la mancata indicazione nel verbale unico di accertamento degli esiti dettagliati dell'indagine eseguita dagli ispettori, l'insufficienza delle fonti di prova indicate nel verbale,
nonché la mancanza di elementi concomitanti idonei a suffragare l'utilizzazione del dei lavoratori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
come lavoratori subordinati.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza Controparte_1
dell'impugnazione della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 27 Maggio 2025, la causa, istruita documentalmente, previa discussione orale, presenti i procuratori delle parti, era decisa.
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione emessa per violazione consistente nell'impiego, in mancanza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente all'impiego, dei sig.ri , Persona_1
e per il giorno 18 novembre Persona_2 Persona_3 Persona_4
2015, in qualità di braccianti agricoli.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione formulata dalla ricorrente avente ad oggetto la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Ed invero, l'ordinanza ingiunzione n. 1909/1201, emessa in data 31 Ottobre 2019, rinviene la sua motivazione mediante il rinvio “per relationem” al rapporto n. 2015-81177-PCON-1,
prot. n. 46091 del 31.10.2016 redatto dall' Ispettore del lavoro, il quale ha accertato la violazione contestata in sede di primo accesso alla ditta individuale in data Parte_3
18 novembre 2015, ritenendo fondato quanto accertato nel verbale di primo accesso ispettivo n. 2015-81177-PACC-1 del 18.11.2015. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla
3 ricorrente, l'Amministrazione ha indicato nel provvedimento sanzionatorio le ragioni, di fatto e di diritto, sottese alla sua emanazione mediante rinvio ad altri atti già noti, in quanto notificati in precedenza (verbale unico di accertamento prot. n. 46091 del 22.10.2016, la cui notifica risulta perfezionata in data 11.11.2016), nonché in modo puntuale la violazione commessa, cioè “l'aver impiegato come lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, “lavoro a nero” in relazione ai lavoratori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20189/08, ha chiarito che
“il suddetto obbligo (di motivazione) deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento già noto al trasgressore e in virtu' della obbligatoria preventiva contestazione (vedi Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203)”.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che tale motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Parte opponente eccepisce, altresì, l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la ditta ricorrente e i lavoratori indicati nell'ordinanza ingiunzione impugnata. Anche tale eccezione è infondata e va rigettata. Dall'esame della documentazione prodotta emerge chiaramente che i lavoratori, il giorno dell'accesso ispettivo avvenuto in data 18/11/2015
alle ore 8,30, sono stati trovati intenti a lavori di estirpazione manuale di erbe infestanti ed hanno reso dichiarazioni a conferma di tale rapporto di lavoro concordanti tra di loro.
4 Dette dichiarazioni, rese dai lavoratori in sede di accesso, godono, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari, di maggiore attendibilità rispetto a quanto potrebbe essere riferito successivamente, in sede di interrogatorio, in quanto rese in un momento in cui i lavoratori non avevano consapevolezza delle conseguenze negative che sarebbero potute derivare al proprio datore di lavoro e non avevano alcuna ragione di rendere una versione dei fatti non conforme alla realtà, “mentre la medesima attendibilità non può
essere data a dichiarazioni successive, che non solo si appiattiscono sulla tesi difensiva del datore di lavoro, finalizzata ad eliminare la sanzione irrogata, ma non danno alcuna logica giustificazione delle ragioni per cui in precedenza era stata fornita una diversa, e del tutto difforme spiegazione” (cfr. Corte di Appello di Lecce, n. 483/2016- si vedano ex multis,
Cass. Civ., n. 15073/2008; Cass. Civ., n. 3525/2005; Cass. Civ., n. 19/04/2010 n. 9252).
L'opposizione deve essere conseguentemente rigettata.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91,
comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte ricorrente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del convenuto Controparte_4
Di –, ridotti del 20% ex art. 9, comma secondo, D. Lgs. 149/2025.
[...] CP_1
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Dott.ssa Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 255/2020 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
5 1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza-ingiunzione prot. n.
1909/1201 emessa in data 31 ottobre 2019 dall' Controparte_1
e notificata il 20 novembre 2019;
2) CONDANNA la ricorrente al pagamento in favore del convenuto
[...]
– in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5
tempore – delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.360,00, oltre rimborso forfettario del 15%, a norma dell'art. 9, comma 2, D. Lgs. 149/2015.
Riserva giorni 15 per il deposito della sentenza.
Sentenza resa ex art. 429 cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 27 maggio 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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