Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 826/2024
RE BBLICA ITANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
826/2024 RG., promossa da:
'rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in Parte 1
calce al ricorso, dall'Avv.to Serena Dimichele del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via Pecchioni n. 10;
OPPONENTE
contro
,con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10,
presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_1 medesimo;
OPPOSTO
nonché contro
' ,con sede C.F. P.IVA 1 Controparte_2
legale in Roma, Via Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Lorenzo Sternini del Foro di Treviso, ed elettivamente
Trieste n. 12/A;
OPPOSTA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 31.07.2024, Parte 1 conveniva in giudizio CP_3 е Controparte_2
, proponendo opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 07820249001048303000 (doc. 1 fasc. parte ricorrente) limitatamente ai crediti sottesi all'avviso di addebito n.
37820180001189122000, notificato in data 17.08.2018 ed intimante il pagamento della somma di € 4.148,99.
A riguardo, eccepiva l'illegittimità dell'atto sotto molteplici profili.
In primo luogo, deduceva la mancata notificazione dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione impugnata, con conseguente inefficacia della stessa e annullabilità dell'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'Istituto previdenziale.
In secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto del predetto avviso, prevista dall'art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 in materia di contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, essendo la cartella esattoriale non opposta, per pacifica giurisprudenza, non assimilabile a un titolo giudiziale, con la conseguenza per cui non poteva trovare applicazione l'ordinario termine decennale.
Chiedeva, dunque, la sospensione, anche inaudita altera parte, e l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria delle spese di lite, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
In via cautelare
Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
nel merito annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui l'avviso di addebito n.
37820180001189122000 è estinto per prescrizione
Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 22.09.2024 si costituiva in giudizio
CP_3, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per intervenuta decadenza ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999 e contestando la fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 25.09.2024 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza Controparte_2
dell'eccezione di prescrizione alla luce della normativa emergenziale che ha introdotto una speciale causa di sospensione della prescrizione in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali.
1.4. La causa veniva istruita, dunque, sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.5. All'udienza del giorno 13.02.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, appare utile evidenziare che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 46 del
1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giomi dalla notifica della cartella di pagamento (ovvero dell'avviso di addebito); b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti, non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615, comma 2, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del titolo
(quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito), anche in questo caso da proporre dinnanzi al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giomi, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in L. 14 maggio
2005, n. 80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento (o all'avviso di addebito) siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene, sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n.
46 del 1999 — a norma del quale il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile - sia in quella dell'art. 29, comma 2, del medesimo decreto legislativo - a norma del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del
1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
2.2. Preliminarmente deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva in capo al correttamente evocata in giudizio, giacché Controparte_4
l'agente della riscossione è soggetto dal quale promana l'atto impugnato e, peraltro, contraddittore necessario in considerazione di contestazioni inerenti a vizi intrinseci dell'atto impugnato.
Sempre preliminarmente si ritiene sussistente la concorrente legittimazione passiva di
CP 3 (quale soggetto titolare del credito, che è, pertanto, legittimato a contraddire rispetto alle eccezioni che pongono in discussione la sussistenza della pretesa azionata), avendo l'opponente fatto valere nell'ambito presente giudizio (anche) una causa estintiva del credito, in tal modo radicando il titolo e l'interesse a contrastare detta eccezione (Cassazione civile sez. lav. 30 settembre 2019 n. 24371).
2.3. Tanto premesso, va ulteriormente aggiunto che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. "ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che pur se logicamente subordinata ad altre sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto
-
pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08).
Maggiore liquidità della questione, quindi, significa che occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito.
Chiarito ciò, si esaminerà la doglianza relativa alla prescrizione maturata successivamente all'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi.
Si tratta, come precisato, di questione che involge il merito della pretesa contributiva e che, quindi, sfugge all'ambito di applicazione del citato art. 617 c.p.c. rientrando nella previsione di cui all'art. 615 c.p.c. per la quale non vi sono termini di decadenza.
2.4. Con riguardo alla predetta doglianza, occorre evidenziare, come dedotto anche dall'Amministrazione convenuta, che l'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha introdotto una speciale causa di sospensione della prescrizione in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali. Tale disposizione, infatti, rubricata "Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria" - dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 – pari a 129 giorni – non può essere considerato ai fini del decorso della prescrizione.
A sua volta, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni;
causa di sospensione che si aggiunge, dunque, a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 determina - analogamente a quanto si è precisato con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
La lettura coordinata delle due norme articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020 e articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 - che hanno introdotto due differenti periodi di sospensione caratterizzati dalla soluzione di continuità, può dare luogo a diverse fattispecie, analiticamente individuate dall CP 3 con circolare n. 126 del 10.08.2021:
"4.1 Prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020
e il 30 giugno 2020.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare durante il periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all'originario termine di maturazione della prescrizione.
Per la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi con i quali individuare la regola attraverso cui determinare il nuovo termine di scadenza della prescrizione:
"a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 febbraio 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 2 luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 30 giugno 2020, per effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), lo stesso è maturato il 6 novembre 2020 (129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.
Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile secondo gli esempi indicati nei punti a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data compresa tra il 1° luglio 2020 e il 6 novembre 2020 in cui è stato notificato l'atto interruttivo.
Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
4.2 Prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30
giugno 2020
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione doveva maturare a partire dal
1° luglio 2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020).
Anche per questa ipotesi, al fine di agevolare la corretta gestione degli atti interruttivi della prescrizione, si riportano di seguito alcuni esempi, che consentono di individuare la regola per stabilire il nuovo termine di maturazione della prescrizione:
a) se il termine di prescrizione doveva maturare il 1° luglio 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data;
b) se il termine di prescrizione doveva maturare il 23 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), è maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto,
l'atto interruttivo della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data. Se l'atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, secondo la regola di cui agli esempi a) e b) del presente paragrafo, il nuovo termine quinquennale di prescrizione
è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell'atto interruttivo compresa tra il 6
novembre 2020 e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi opererà l'ulteriore sospensione della prescrizione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020 per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
c) se il termine di prescrizione doveva maturare il 24 agosto 2020, lo stesso, per effetto della sospensione (129 giorni), sarebbe maturato il 31 dicembre 2020. Tenuto conto che, a decorrere dalla stessa data, per effetto dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, opera l'ulteriore sospensione della prescrizione per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, l'atto interruttivo della prescrizione doveva essere notificato entro e non oltre la data del 1° luglio 2021 (dal 24 agosto
2020+129 giorni + 182 giorni)".
Orbene, nel caso di specie, anche considerando la sospensione della prescrizione, il credito sotteso all'avviso di addebito n. 37820180001189122000 risulta essere già prescritto.
Invero, anche a voler sostenere il regolare perfezionamento della notificazione dell'avviso di addebito n. 37820180001189122000 asseritamente notificato, per compiuta giacenza, in data 17.8.2018 e l'intimazione di pagamento n.
07820249001048303000 notificata in data 16.07.2024 da parte 1
[...]
Controparte_2 anche considerando i 311 giorni di sospensione in virtù della '
disciplina emergenziale (a fronte della naturale scadenza del 17.08.2023, il termine. risulta slittato al 24.06.2024), la prescrizione risulta non spirata.
2.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, in accoglimento dell'opposizione, deve essere annullato l'avviso di addebito n. 37820180001189122000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dal contribuente a tale titolo, essendosi le pretese ivi azionate prescritte.
3. Le spese di lite.
Quanto alle spese di lite, giova ribadire che, con la recente sentenza n. 77/2018, la
Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2,
c.p.c. nella parte in cui non consente di compensare parzialmente o per intero le suddette spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. Secondo la Corte, devono ritenersi riconducibili alla clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni" tutte quelle ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, con la conseguenza che “l'assoluta novità della questione trattata” e il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” assumono la sola funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma e non un ruolo tipizzante esclusivo.
Ebbene, nell'ipotesi de qua, la complessità e la novità delle questioni giuridiche trattate costituendo "analoga grave ed eccezionale ragione di compensazione delle
-
spese di lite tra le parti” - autorizza la compensazione integrale delle predette spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
-
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1. In accoglimento dell'opposizione, annulla. l'avviso di addebito n.
37820180001189122000, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla contribuente a tale titolo, essendosi le pretese ivi azionate prescritte.
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il giorno 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri