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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3309/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile 3309/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
“Circolazione stradale-risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
in proprio e quale madre Parte_1 Parte_2
esercente la potestà su e Persona_1 Parte_3
in proprio e quale madre esercente la potestà su Parte_4
e rappresentate Persona_2 Parte_5 Parte_6
e difese dagli avv.ti Olindo Paolo Preziosi e Rosario Maglio
-Attori-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dini Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gualmini Controparte_2
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Dalan Controparte_3
-Convenuti-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.3.2022, gli attori come in epigrafe indicati, quali eredi di , evocavano in giudizio innanzi a questo Persona_3
Tribunale , la e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
rispettivamente nella qualità di conducente del veicolo, di Controparte_3
proprietaria del mezzo e di compagnia assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale, chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro nel quale in data 21 Marzo
2019 era deceduto il loro de cuius.
Esponevano gli attori, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 19 Marzo 2022, alle ore 19:56 circa, lungo la carreggiata Nord della Autostrada A1, all'altezza della progressiva chilometrica 256+050, alla guida dell'autoarticolato VOLVO FH 42T Controparte_1
targato DF 887BK con agganciato il semirimorchio di tipo cassonato ACERBI 125 MS targato AB 78598, aveva iniziato una frenata fino ad arrestarsi a causa di un rallentamento del traffico che si era creato sul medesimo tratto di strada.
Il tuttavia, non aveva azionato gli indicatori di emergenza, ovverosia le c.d. quattro CP_1
frecce, così che il , che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia del Parte_2
veicolo Volvo alla guida della propria Renault targata EW 687DP, non aveva potuto evitare il tamponamento del mezzo che lo precedeva, anche in considerazione dell'orario serale e della mancanza di illuminazione artificiale.
A seguito dell'impatto, causato dal comportamento omissivo del CP_1 [...]
era deceduto. Per_3
Evidenziavano che, secondo la relazione del consulente tecnico di parte attrice, la distanza pagina 2 di 8 fra i due veicoli al momento in cui il mezzo condotto dal si era arrestato era di circa CP_1
110 metri e il veicolo condotto da procedeva ad una velocità di 80 Km/h. Parte_2
Quest'ultimo, nella fase immediatamente precedente all'urto, avvistato il veicolo fermo già da 5 secondi circa sulla corsia di marcia, aveva tentato invano di evitarlo con un'azione frenante repentina ed imprimendo al veicolo una traiettoria verso il margine sinistro della carreggiata, con azionamento dell'impianto frenante.
In questo frangente gli pneumatici avevano impresso sul suolo due tracce parallele per una lunghezza di circa 11,30 metri.
Nonostante la manovra, il veicolo condotto dal aveva tamponato il veicolo con Parte_2
alla guida ad una velocità di circa 40 km/h. CP_1
Proseguivano sostenendo che, dall'analisi di tutta la sequenza video acquisito dagli Organi di Polizia intervenuti, emergeva che nell'azione frenante e nei 5 secondi di arresto CP_1
del veicolo, non aveva azionato gli indicatori di emergenza, che lo avrebbero reso avvistabile almeno a 100 metri di distanza.
Dal momento che, in base alla velocità cui procedeva , per fermarsi sarebbero Parte_2
bastati 67 metri e che la distanza tra i due mezzi era intorno ai 100 metri, laddove il convenuto avesse tenuto una condotta corretta azionando i suddetti indicatori, l'urto sarebbe stato ragionevolmente evitabile.
Al contrario, a causa dell'omissione dell'attivazione delle quattro fecce, il si era Parte_2
reso conto del veicolo fermo solo a 24 metri di distanza, poiché di notte, in assenza di luminosità artificiale, le luci di posizione posteriori non consentivano di percepire la distanza del veicolo condotto da né se questo fosse in movimento o fermo. CP_1
Sostenevano che, a seguito del decesso di , avevano subìto danni Persona_3
patrimoniali e non patrimoniali.
Quanto ai danni patrimoniali questi venivano quantificati in € 5.000 come danno emergente per rimborso di tutte le spese sostenute ed in € 76.822,00 come lucro cessante derivante dalla perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari.
Quanto ai danni non patrimoniali, questi erano ricondotti alla perdita del rapporto parentale pagina 3 di 8 che aveva comportato per la moglie e le figlie «un'indicibile sofferenza di carattere psicologico, un turbamento emotivo stabile ed irreversibile», e ai nipoti un grave danno per la prematura scomparsa del nonno, considerato lo stretto legame che li legava a quest'ultimo.
Quantificavano tale danno da perdita del rapporto parentale in € 323.621,10 in favore della moglie , € 313.814,40 ciascuna per le figlie e Parte_1 Parte_2 Pt_4
, € 205.940,70 per ognuno dei nipoti e Parte_6 Pt_3 Persona_1
e , per un totale di € 2.088.827,10. Per_2 Parte_5
Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei predetti importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Si costituivano con distinte comparse la Controparte_1 CP_2
la i quali, contestando quanto
[...] Controparte_3
ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Sostenevano che la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro fosse ascrivibile alla guida del il quale, per distrazione, non si era accorto che il complesso veicolare Parte_2
che lo precedeva si era arrestato.
Aggiungevano, inoltre, anche sulla scorta della visione del filmato operata di propri tecnici di parte, che la maggioranza dei veicoli incolonnati in prima corsia, incluso l'autoarticolato condotto dal avesse le luci di emergenza in funzione e che tale circostanza trovava CP_1
conferma anche nel fascicolo fotografico della Polizia Stradale, dove si riportava che le luci di emergenza erano ancora accese all'arrivo degli operanti.
Evidenziavano, inoltre, che nessuna delle condizioni di cui all'art. 153 CdS si era verificata, non contemplando tale norma alcuna ipotesi di obbligo di segnalazione luminosa di pericolo che comprenda un «rallentamento blando e progressivo» come quello effettuato dal
CP_1
Per di più, a prescindere dalle c.d. quattro frecce, la segnalazione di frenata/arresto dell'autoveicolo era stata fornita anche dalle luci di arresto, c.d. luci di STOP, che si attivano allorquando viene azionato il freno di servizio, sì che il avrebbe potuto e dovuto Parte_2
reagire in relazione alle luci di STOP del veicolo condotto da sul cui CP_1
pagina 4 di 8 funzionamento non erano sorte contestazioni.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024, assegnati i termini di legge per per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Ed invero, il sinistro stradale in questione è consistito in un tamponamento del veicolo
VOLVO FH 42T targato DF 887BK (con agganciato il semirimorchio di tipo cassonato
ACERBI 125 MS targato AB 78598), con alla guida , arrestatosi a causa di Controparte_1
un rallentamento del traffico, da parte del veicolo Renault targato EW687DP-XA836BK
(con agganciato il rimorchio di tipo centinato SAMRO targato XA 836BK), condotto da
, e tanto in violazione del disposto di cui all'art 149 co 1 CDS a mente Persona_3
del quale «Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono»
Ebbene, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di quell'articolo 2054, comma 2, cc, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto in parte a lui non imputabili» (da ultimo Cass. n. 12663/2024; in senso conforme, quanto alla presunzione di colpa del conducente del veicolo tamponante, Cass. n.
18708/2021; Cass. n. 13703/2017; Cass. n. 6193/2014). pagina 5 di 8 La prova liberatoria allegata da parte attrice consisterebbe nel mancato azionamento, da parte del convenuto degli indicatori di emergenza previsti dall'art. 153, comma 7 CP_1
CdS.
Secondo parte attrice simile condotta costituirebbe condicio sine qua non del tamponamento dal momento che, secondo un ragionamento ipotetico controfattuale, l'attivazione
(obbligatoria) delle quattro frecce avrebbe permesso il tempestivo arresto del mezzo condotto da e, di conseguenza, impedito la collisione. Parte_2
Tuttavia, prima di dimostrare l'effettivo contributo causale di un possibile mancato azionamento delle quattro frecce rispetto al tamponamento e vincere così la suddetta presunzione, coloro che agiscono per il diritto al risarcimento dei danni devono allegare e provare elementi fattuali idonei a fornire la dimostrazione che simile condotta omissiva si sia effettivamente verificata.
Onere che, nel caso in esame, non è stato soddisfatto.
Dalle immagini estrapolate dal video fornito dalla Polizia Giudiziaria, prelevato dalla telecamera di sorveglianza installata nei pressi della progressiva 255+800 ed allegato con atto di citazione, si nota un momentaneo incolonnamento di mezzi, per lo più pesanti, formatosi a partire dal secondo 00:30 del video;
al secondo 00:46 si registra in alto a sinistra un bagliore, corrispondente agli abbaglianti del veicolo condotto da;
di seguito, Parte_2
inizia lo scorrimento dei mezzi pesanti incolonnati, fino a mostrare lentamente, a partire dal secondo 01:00, il veicolo guidato dal fermo e con attivati i segnalatori di CP_1
emergenza.
Al riguardo si precisa che l'art. 153 CdS non dispone un obbligo di immediata attivazione dei segnali di emergenza negli stessi istanti in cui il guidatore percepisce un potenziale ingombro della carreggiata da lui percorsa. Le modalità e le tempistiche con le quali detto obbligo deve essere rispettato dipendono dalle condizioni in cui concretamente il conducente si è venuto a trovare.
In particolare, qualora vi sia la necessità di un'azione frenante e la stessa si presenti in maniera improvvisa, sarebbe irragionevole pretendere che il conducente, già impegnato nella manovra di emergenza, si impegni ad attivare istantaneamente i segnali luminosi, pagina 6 di 8 potendo (e dovendo) per sicurezza prima completare la manovra e poi procedere in tal senso nei momenti successivi all'arresto del veicolo.
In merito, gli attori non hanno provato né che le quattro frecce erano state azionate da soltanto dopo il tamponamento né che, seppur attivate in un momento precedente, CP_1
tale azione è avvenuta comunque in ritardo rispetto a quanto le circostanze concrete richiedevano e permettevano al conducente.
In conclusione, la causa dell'incidente deve essere individuata esclusivamente nella condotta di guida di che non è stato in grado di mantenere il controllo del Persona_3
proprio veicolo e di compiere tutte le manovre in condizione di sicurezza richieste dalla legge e dalle regole di diligenza generali, così da arrestarsi tempestivamente senza tamponare il veicolo condotto da CP_1
A tanto si aggiunga, come correttamente evidenziato dai convenuti, che anche 'a prescindere' dall'azionamento o meno delle quattro frecce- ma, per come si è notato, le quattro frecce erano state ER avrebbe potuto comunque avvedersi Parte_2
del veicolo che lo precedeva, e così evitare il tamponamento, in quanto il aveva CP_1
azionato le luci di stop, che si attivano al momento della frenata, e sul cui corretto funzionamento non è sorta alcuna contestazione.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi(tenuto conto del valore della causa, € 2.088.000, di poco superiore all'importo base del predetto scaglione), quello compreso tra € 2.000.000 ed € 4.000.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dalle attrici, in proprio e nella qualità, e le condanna alla rifusione, in favore di , della Controparte_1
e della delle Controparte_4 Controparte_3
spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente e per ognuna pagina 7 di 8 delle parti convenute, in € 24.668 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge.
Firenze, 26.III.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott. Glauco Panattoni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile 3309/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
“Circolazione stradale-risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
in proprio e quale madre Parte_1 Parte_2
esercente la potestà su e Persona_1 Parte_3
in proprio e quale madre esercente la potestà su Parte_4
e rappresentate Persona_2 Parte_5 Parte_6
e difese dagli avv.ti Olindo Paolo Preziosi e Rosario Maglio
-Attori-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Dini Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gualmini Controparte_2
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Dalan Controparte_3
-Convenuti-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.3.2022, gli attori come in epigrafe indicati, quali eredi di , evocavano in giudizio innanzi a questo Persona_3
Tribunale , la e la Controparte_1 Controparte_2 [...]
rispettivamente nella qualità di conducente del veicolo, di Controparte_3
proprietaria del mezzo e di compagnia assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale, chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro nel quale in data 21 Marzo
2019 era deceduto il loro de cuius.
Esponevano gli attori, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 19 Marzo 2022, alle ore 19:56 circa, lungo la carreggiata Nord della Autostrada A1, all'altezza della progressiva chilometrica 256+050, alla guida dell'autoarticolato VOLVO FH 42T Controparte_1
targato DF 887BK con agganciato il semirimorchio di tipo cassonato ACERBI 125 MS targato AB 78598, aveva iniziato una frenata fino ad arrestarsi a causa di un rallentamento del traffico che si era creato sul medesimo tratto di strada.
Il tuttavia, non aveva azionato gli indicatori di emergenza, ovverosia le c.d. quattro CP_1
frecce, così che il , che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia del Parte_2
veicolo Volvo alla guida della propria Renault targata EW 687DP, non aveva potuto evitare il tamponamento del mezzo che lo precedeva, anche in considerazione dell'orario serale e della mancanza di illuminazione artificiale.
A seguito dell'impatto, causato dal comportamento omissivo del CP_1 [...]
era deceduto. Per_3
Evidenziavano che, secondo la relazione del consulente tecnico di parte attrice, la distanza pagina 2 di 8 fra i due veicoli al momento in cui il mezzo condotto dal si era arrestato era di circa CP_1
110 metri e il veicolo condotto da procedeva ad una velocità di 80 Km/h. Parte_2
Quest'ultimo, nella fase immediatamente precedente all'urto, avvistato il veicolo fermo già da 5 secondi circa sulla corsia di marcia, aveva tentato invano di evitarlo con un'azione frenante repentina ed imprimendo al veicolo una traiettoria verso il margine sinistro della carreggiata, con azionamento dell'impianto frenante.
In questo frangente gli pneumatici avevano impresso sul suolo due tracce parallele per una lunghezza di circa 11,30 metri.
Nonostante la manovra, il veicolo condotto dal aveva tamponato il veicolo con Parte_2
alla guida ad una velocità di circa 40 km/h. CP_1
Proseguivano sostenendo che, dall'analisi di tutta la sequenza video acquisito dagli Organi di Polizia intervenuti, emergeva che nell'azione frenante e nei 5 secondi di arresto CP_1
del veicolo, non aveva azionato gli indicatori di emergenza, che lo avrebbero reso avvistabile almeno a 100 metri di distanza.
Dal momento che, in base alla velocità cui procedeva , per fermarsi sarebbero Parte_2
bastati 67 metri e che la distanza tra i due mezzi era intorno ai 100 metri, laddove il convenuto avesse tenuto una condotta corretta azionando i suddetti indicatori, l'urto sarebbe stato ragionevolmente evitabile.
Al contrario, a causa dell'omissione dell'attivazione delle quattro fecce, il si era Parte_2
reso conto del veicolo fermo solo a 24 metri di distanza, poiché di notte, in assenza di luminosità artificiale, le luci di posizione posteriori non consentivano di percepire la distanza del veicolo condotto da né se questo fosse in movimento o fermo. CP_1
Sostenevano che, a seguito del decesso di , avevano subìto danni Persona_3
patrimoniali e non patrimoniali.
Quanto ai danni patrimoniali questi venivano quantificati in € 5.000 come danno emergente per rimborso di tutte le spese sostenute ed in € 76.822,00 come lucro cessante derivante dalla perdita delle contribuzioni economiche che il defunto avrebbe assicurato alle esigenze familiari.
Quanto ai danni non patrimoniali, questi erano ricondotti alla perdita del rapporto parentale pagina 3 di 8 che aveva comportato per la moglie e le figlie «un'indicibile sofferenza di carattere psicologico, un turbamento emotivo stabile ed irreversibile», e ai nipoti un grave danno per la prematura scomparsa del nonno, considerato lo stretto legame che li legava a quest'ultimo.
Quantificavano tale danno da perdita del rapporto parentale in € 323.621,10 in favore della moglie , € 313.814,40 ciascuna per le figlie e Parte_1 Parte_2 Pt_4
, € 205.940,70 per ognuno dei nipoti e Parte_6 Pt_3 Persona_1
e , per un totale di € 2.088.827,10. Per_2 Parte_5
Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei predetti importi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Si costituivano con distinte comparse la Controparte_1 CP_2
la i quali, contestando quanto
[...] Controparte_3
ex adverso dedotto, chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Sostenevano che la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro fosse ascrivibile alla guida del il quale, per distrazione, non si era accorto che il complesso veicolare Parte_2
che lo precedeva si era arrestato.
Aggiungevano, inoltre, anche sulla scorta della visione del filmato operata di propri tecnici di parte, che la maggioranza dei veicoli incolonnati in prima corsia, incluso l'autoarticolato condotto dal avesse le luci di emergenza in funzione e che tale circostanza trovava CP_1
conferma anche nel fascicolo fotografico della Polizia Stradale, dove si riportava che le luci di emergenza erano ancora accese all'arrivo degli operanti.
Evidenziavano, inoltre, che nessuna delle condizioni di cui all'art. 153 CdS si era verificata, non contemplando tale norma alcuna ipotesi di obbligo di segnalazione luminosa di pericolo che comprenda un «rallentamento blando e progressivo» come quello effettuato dal
CP_1
Per di più, a prescindere dalle c.d. quattro frecce, la segnalazione di frenata/arresto dell'autoveicolo era stata fornita anche dalle luci di arresto, c.d. luci di STOP, che si attivano allorquando viene azionato il freno di servizio, sì che il avrebbe potuto e dovuto Parte_2
reagire in relazione alle luci di STOP del veicolo condotto da sul cui CP_1
pagina 4 di 8 funzionamento non erano sorte contestazioni.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2024, assegnati i termini di legge per per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Ed invero, il sinistro stradale in questione è consistito in un tamponamento del veicolo
VOLVO FH 42T targato DF 887BK (con agganciato il semirimorchio di tipo cassonato
ACERBI 125 MS targato AB 78598), con alla guida , arrestatosi a causa di Controparte_1
un rallentamento del traffico, da parte del veicolo Renault targato EW687DP-XA836BK
(con agganciato il rimorchio di tipo centinato SAMRO targato XA 836BK), condotto da
, e tanto in violazione del disposto di cui all'art 149 co 1 CDS a mente Persona_3
del quale «Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono»
Ebbene, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di quell'articolo 2054, comma 2, cc, egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto in parte a lui non imputabili» (da ultimo Cass. n. 12663/2024; in senso conforme, quanto alla presunzione di colpa del conducente del veicolo tamponante, Cass. n.
18708/2021; Cass. n. 13703/2017; Cass. n. 6193/2014). pagina 5 di 8 La prova liberatoria allegata da parte attrice consisterebbe nel mancato azionamento, da parte del convenuto degli indicatori di emergenza previsti dall'art. 153, comma 7 CP_1
CdS.
Secondo parte attrice simile condotta costituirebbe condicio sine qua non del tamponamento dal momento che, secondo un ragionamento ipotetico controfattuale, l'attivazione
(obbligatoria) delle quattro frecce avrebbe permesso il tempestivo arresto del mezzo condotto da e, di conseguenza, impedito la collisione. Parte_2
Tuttavia, prima di dimostrare l'effettivo contributo causale di un possibile mancato azionamento delle quattro frecce rispetto al tamponamento e vincere così la suddetta presunzione, coloro che agiscono per il diritto al risarcimento dei danni devono allegare e provare elementi fattuali idonei a fornire la dimostrazione che simile condotta omissiva si sia effettivamente verificata.
Onere che, nel caso in esame, non è stato soddisfatto.
Dalle immagini estrapolate dal video fornito dalla Polizia Giudiziaria, prelevato dalla telecamera di sorveglianza installata nei pressi della progressiva 255+800 ed allegato con atto di citazione, si nota un momentaneo incolonnamento di mezzi, per lo più pesanti, formatosi a partire dal secondo 00:30 del video;
al secondo 00:46 si registra in alto a sinistra un bagliore, corrispondente agli abbaglianti del veicolo condotto da;
di seguito, Parte_2
inizia lo scorrimento dei mezzi pesanti incolonnati, fino a mostrare lentamente, a partire dal secondo 01:00, il veicolo guidato dal fermo e con attivati i segnalatori di CP_1
emergenza.
Al riguardo si precisa che l'art. 153 CdS non dispone un obbligo di immediata attivazione dei segnali di emergenza negli stessi istanti in cui il guidatore percepisce un potenziale ingombro della carreggiata da lui percorsa. Le modalità e le tempistiche con le quali detto obbligo deve essere rispettato dipendono dalle condizioni in cui concretamente il conducente si è venuto a trovare.
In particolare, qualora vi sia la necessità di un'azione frenante e la stessa si presenti in maniera improvvisa, sarebbe irragionevole pretendere che il conducente, già impegnato nella manovra di emergenza, si impegni ad attivare istantaneamente i segnali luminosi, pagina 6 di 8 potendo (e dovendo) per sicurezza prima completare la manovra e poi procedere in tal senso nei momenti successivi all'arresto del veicolo.
In merito, gli attori non hanno provato né che le quattro frecce erano state azionate da soltanto dopo il tamponamento né che, seppur attivate in un momento precedente, CP_1
tale azione è avvenuta comunque in ritardo rispetto a quanto le circostanze concrete richiedevano e permettevano al conducente.
In conclusione, la causa dell'incidente deve essere individuata esclusivamente nella condotta di guida di che non è stato in grado di mantenere il controllo del Persona_3
proprio veicolo e di compiere tutte le manovre in condizione di sicurezza richieste dalla legge e dalle regole di diligenza generali, così da arrestarsi tempestivamente senza tamponare il veicolo condotto da CP_1
A tanto si aggiunga, come correttamente evidenziato dai convenuti, che anche 'a prescindere' dall'azionamento o meno delle quattro frecce- ma, per come si è notato, le quattro frecce erano state ER avrebbe potuto comunque avvedersi Parte_2
del veicolo che lo precedeva, e così evitare il tamponamento, in quanto il aveva CP_1
azionato le luci di stop, che si attivano al momento della frenata, e sul cui corretto funzionamento non è sorta alcuna contestazione.
Tanto comporta il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi(tenuto conto del valore della causa, € 2.088.000, di poco superiore all'importo base del predetto scaglione), quello compreso tra € 2.000.000 ed € 4.000.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda proposta dalle attrici, in proprio e nella qualità, e le condanna alla rifusione, in favore di , della Controparte_1
e della delle Controparte_4 Controparte_3
spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente e per ognuna pagina 7 di 8 delle parti convenute, in € 24.668 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge.
Firenze, 26.III.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott. Glauco Panattoni
pagina 8 di 8