Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3507/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 3507/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Giovanna Colucci Parte_1 CP_1
e Maria Spiezio
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di reciproco rispetto.
b) La casa coniugale sita in DO (PD), in via Rudena n. 61, di proprietà di terzi, viene assegnata al marito, con l'arredo e corredo ivi contenuto salvo quanto i coniugi decideranno concordemente di dividersi, avendo già provveduto la moglie a rilasciarla per trasferire altrove la propria abitazione;
il comodato d'uso gratuito a favore della moglie verrà rinunciato dalla comodataria contestualmente al cambio di residenza e comunque entro il 31 dicembre 2025.
c) La figlia minorenne , nata il [...] a [...], viene affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione paritaria presso i medesimi, pur mantenendo la propria residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia saranno adottate pagina 1 di 6
In considerazione della collocazione paritaria della minore presso ciascun genitore, i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della figlia: pertanto le spese di ordinaria amministrazione saranno sostenute direttamente dal genitore nel periodo di permanenza presso quest'ultimo.
d) Salvo diversi accordi di volta in volta assunti dai genitori per impegni lavorativi e comunque nel rispetto delle esigenze di salute, studio e svago della minore, il padre terrà con sé la figlia ogni lunedì e giovedì dall'uscita dalla scuola sino alle mattine seguenti, allorquando questa andrà autonomamente a scuola;
la madre terrà con sé la minore il martedì, mercoledì e venerdì dall'uscita dalla scuola sino alle mattine seguenti allorquando questa si recherà a scuola.
I genitori terranno inoltre la minore a weekend alternati, dal sabato alle 9:00 sino al lunedì mattina, allorquando andrà a scuola da sola.
Ciascun genitore si occuperà, nel periodo che trascorre con la figlia, di accompagnarla e/o recuperarla alle/dalle attività scolastiche o extrascolastiche e potrà assumere in autonomia tutte le decisioni del caso in merito ad eventuali luoghi e persone da frequentare nell'interesse della minore, per una crescita libera e responsabile, in rapporto alla sua maturità.
Inoltre, ciascun genitore trascorrerà con la minore metà delle vacanze alternando di anno in anno, come di consueto, Natale e Capodanno;
riguardo le festività pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con un genitore, Lunedì dell'Angelo con l'altro e i rimanenti giorni di vacanza verranno ugualmente divisi. Per le vacanze estive, la minore starà almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore in periodi da concordarsi tra i ricorrenti entro il 31 gennaio di ciascun anno, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e con le esigenze della minore. Durante il periodo delle vacanze, dunque, l'alternanza sarà gestita secondo ritmi diversi da quelli sopra indicati
(Lun./giov; mar./merc./ven), fermo restando che ciascun genitore provvederà al sostenimento diretto e autonomo delle spese della figlia comprese le spese sostenute per spostamenti (per es voli aerei, taxi,, etc), pernottamenti in alberghi, vitto pranzo, vitto cena, attività ricreative e ogni altro costo sostenuto.
e) l'Assegno Unico erogato dall'INPS (o i benefici, le erogazioni o provvidenze equipollenti che eventualmente saranno introdotte in futuro in sostituzione o integrazione dell'Assegno Unico) sarà percepito da ciascun genitore in parti uguali;
pagina 2 di 6 f) Le spese relative al vestiario saranno suddivise al 50% tra i genitori;
gli indumenti aventi un costo superiore ai €. 150,00 dovranno essere previamente concordati. Saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia come qui di seguito indicate:
I) SPESE MEDICHE (ove non coperte dalla polizza assicurativa stipulata dal padre con datore di lavoro che prevede rimborsi parziali)
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
II) SPESE SCOLASTICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici e costi per i relativi libri e per dispense richiesti dalla scuola, corredo scolastico di inizio anno;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria, iscrizione al conservatorio o scuole formative professionali private;
iscrizioni a master e specializzazioni post universitarie ed eventuale alloggio fuori sede;
tutte le spese necessarie alla preparazione agli esami universitari presso istituti privati o a concorsi privati;
d) centri estivi;
III) SPESE EXTRASCOLASTICHE
A. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura, il cui diritto al rimborso è, in ogni caso, subordinato alla ragionevole sostenibilità di detta spesa in relazione alle concrete capacità economiche del genitore che non ha partecipato alla scelta;
b) spese per la tassa di circolazione e assicurazione del mezzo di trasporto per la figlia, se acquistato di comune accordo tra i genitori.
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
c) spese per il conseguimento della patente e per l'acquisto e la manutenzione straordinaria pagina 3 di 6 dei mezzi di trasporto della figlia;
d) spese per feste e ricevimenti organizzati per la celebrazione delle ricorrenze concernenti la figlia;
e) spese di custodia, centri estivi, campi scuola e baby-sitter.
Il genitore che avrà anticipato per intero dette spese avrà diritto al rimborso del 50%, da parte dell'altro,
a semplice richiesta, previa esibizione della relativa documentazione: dette spese straordinarie previamente concordate devono essere documentate, ove possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza dell'altro genitore. I coniugi potranno comunque decidere di operare a mezzo compensazione i relativi rimborsi con conguaglio spese straordinarie entro l'anno di sostenimento.
In relazione alle spese di cui sopra che richiedono il preventivo accordo, e alle ulteriori eventuali per attività non comprese nelle categorie precedenti, i ricorrenti concordano che, fermo l'assenso necessario di entrambi, di volta in volta possa essere concordata l'assunzione del relativo costo da parte di uno solo di essi con rinuncia alla richiesta di restituzione di quanto speso nei confronti dell'altro.
g) Per la regolamentazione di eventuali spese straordinarie non elencate nel presente atto, i ricorrenti fanno espresso riferimento alle indicazioni ed ai criteri di ripartizione contenuti nel protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione e divorzio sottoscritto in data 17.01.2017 tra il
Presidente del Tribunale di DO ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di DO, alle parti ben noto.
h) Per le spese straordinarie che necessitano del preventivo consenso di entrambi i ricorrenti, il genitore che le proporrà dovrà comunicarle per iscritto (anche via whatsapp o mail) all'altro genitore, il quale, nei 7 giorni successivi, dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, di talché la mancata risposta entro 7 giorni dalla richiesta scritta equivale ad accettazione.
i) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore andranno intestate alla stessa, onde consentire a ciascun genitore di portarle poi in detrazione.
j) I ricorrenti si impegnano a adottare ogni più opportuna cautela nell'introdurre e/o nel consentire la frequentazione di eventuali propri compagni/e con la figlia minore, facendolo nel rispetto dei modi, dei tempi e di ogni ulteriore cautela che fossero necessari nell'esclusivo interesse della figlia minore.
k) I ricorrenti si prestano il consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio intestato a sé e/o alla figlia minore.
l) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, dunque, nulla a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento;
i coniugi dichiarano, inoltre, di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro relativamente al patrimonio e a qualsiasi altra pagina 4 di 6 questione patrimoniale o personale derivante dal matrimonio, né per qualsiasi altro titolo, ragione o causa, fermo restando quanto previsto nel presente accordo.
m) Le Spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
***
e altresì ai sensi dell'art. 473 bis. 49-51c.p.c.,
CHIEDONO che il Tribunale - decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della L. 898/1970 e passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei coniugi – Voglia rimettere la presente causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, voglia accogliere le seguenti di cui al ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], CP_1 Parte_1
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 16.7.2011 a GA (VE), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 14, parte II, serie A, vol. 01, anno 2011.
Dalla loro unione nasceva una figlia, , il 26.4.2013. Per_1
In data 2.4.2025 e depositavano congiuntamente ricorso ai sensi Parte_1 CP_1
degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 6.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 terc.p.c., confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte riguardo a tutte le questioni da regolamentare in ordine all'affidamento e mantenimento della figlia ancora minorenne nonché al regolamento dei reciproci interessi. Poiché le condizioni concordate sono prive di profili di illegittimità e sono conformi all'interesse della minore e congrue rispetto alla condizione personale e patrimoniale delle parti, ne consegue che la separazione va omologata quanto alle condizioni sub a-j, mentre le condizioni sub k, l,
pagina 5 di 6 frutto della libera autonomina delle parti, non necessitano di alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti .
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di DO così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , CP_1 Parte_1
autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro
Atti di matrimonio del Comune di GA (VE), al n. 14, parte II, serie A, vol. 01, anno 2011;
3. omologa la separazione alle condizioni riportate in epigrafe sub a-j, di cui al ricorso congiunto depositato in data 2.4.2025;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti;
5. spese di lite al definitivo.
Così deciso in DO, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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