TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/12/2024, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 541/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Alessandra Buzzelli
RICORRENTE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Di Pietro Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Considerato in fatto e in diritto
che l' (di seguito ) proponeva, con Parte_1 Pt_1
ricorso depositato il 30.5.2022, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 102/2022 emesso il
4.4.2022 e pubblicato il 5.4.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di CP_1
la somma di € 60.942,60, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre accessori
[...]
e spese della procedura monitoria;
che si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione in quanto tardivamente depositata oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta dapprima a mezzo pec in data 11.4.2022, poi anche a mezzo posta in data 20.4.2022;
che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti;
che l'opposizione è inammissibile, in quanto tardivamente depositata oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.;
che, infatti, risulta documentato che il ha provveduto a notificare due volte il CP_1 decreto ingiuntivo opposto all' una prima, a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3-bis, legge n. Pt_1
53/1994, all'indirizzo pec dell'opponente , reperito dal Email_1 pubblico elenco Registro PP.AA. presente su “pst.giustizia.it”, in data 11.4.2022; una seconda volta,
a mezzo posta, tramite Ufficiale Giudiziario, con perfezionamento della notifica in data 20.4.2024, data di consegna del plico risultante dall'Avviso di Ricevimento della raccomandata postale;
che, tuttavia, essendo la prima notifica esente da vizi – neppure dedotti del resto dall' Pt_1
1 – e quindi pienamente valida ed efficace, è nella data del suo perfezionamento (11.4.2022) che deve
[...] individuarsi il momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
che non può trovare applicazione nel caso che occupa l'art. 650, comma 1, c.p.c., a mente del quale “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”;
che, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in caso del tutto analogo a quello che odiernamente occupa, l'eventuale nullità della notifica del decreto monitorio attribuisce all'ingiunto solo la facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c., dimostrando di non aver avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica stessa, per forza maggiore o caso fortuito;
in mancanza, l'ingiunto non ha altra alternativa che proporre l'opposizione ordinaria nel termine fissato dall'art. 641 c.p.c. (Cass., Sez. II, 20.12.2018, n. 33053: la S.C., richiamando tale principio e rilevando che l'opponente aveva proposto l'opposizione nel termine di 40 giorni dalla seconda notifica, senza eccepire la nullità di quella precedentemente avvenuta e senza dedurre di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per fatto non imputabile, ha ritenuto che la tempestività dell'opposizione dovesse essere valutata ai sensi dell'art. 641 c.p.c. con riferimento alla prima notifica del decreto ingiuntivo ricevuta);
che, nel caso di specie, premesso che l' non ha neppure contestato la nullità della Pt_1 prima notifica dell'11.4.2022, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore idonea a giustificare l'opposizione tardiva;
che, infatti, la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria (Cass., Sez. III, 4.7.2019, n. 17922); che, nel caso di specie, non possono ritenersi integranti il caso fortuito o la forza maggiore il
Parte mero disguido nelle comunicazioni interne dell' opponente, nè “le dimensioni dell'
[...]
opponente, la capillare diffusione territoriale degli uffici e servizi” o la circostanza che la Parte_2 doppia notifica abbia “tratto in inganno” il personale dell'ufficio protocollo;
che, in conclusione, deve ritenersi tardivo il deposito del ricorso in opposizione in data
30.5.2022, oltre il termine di 40 giorni dalla (prima) regolare notifica del decreto ingiuntivo;
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_3
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 102/2022, che dichiara
[...]
esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 6.697,50, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di CP_1
[...]
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 3 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 541/2022, promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Alessandra Buzzelli
RICORRENTE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Di Pietro Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE-OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Considerato in fatto e in diritto
che l' (di seguito ) proponeva, con Parte_1 Pt_1
ricorso depositato il 30.5.2022, opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 102/2022 emesso il
4.4.2022 e pubblicato il 5.4.2022, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di CP_1
la somma di € 60.942,60, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre accessori
[...]
e spese della procedura monitoria;
che si costituiva eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione in quanto tardivamente depositata oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta dapprima a mezzo pec in data 11.4.2022, poi anche a mezzo posta in data 20.4.2022;
che la causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente depositata dalle parti;
che l'opposizione è inammissibile, in quanto tardivamente depositata oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.;
che, infatti, risulta documentato che il ha provveduto a notificare due volte il CP_1 decreto ingiuntivo opposto all' una prima, a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3-bis, legge n. Pt_1
53/1994, all'indirizzo pec dell'opponente , reperito dal Email_1 pubblico elenco Registro PP.AA. presente su “pst.giustizia.it”, in data 11.4.2022; una seconda volta,
a mezzo posta, tramite Ufficiale Giudiziario, con perfezionamento della notifica in data 20.4.2024, data di consegna del plico risultante dall'Avviso di Ricevimento della raccomandata postale;
che, tuttavia, essendo la prima notifica esente da vizi – neppure dedotti del resto dall' Pt_1
1 – e quindi pienamente valida ed efficace, è nella data del suo perfezionamento (11.4.2022) che deve
[...] individuarsi il momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo;
che non può trovare applicazione nel caso che occupa l'art. 650, comma 1, c.p.c., a mente del quale “l'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”;
che, infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in caso del tutto analogo a quello che odiernamente occupa, l'eventuale nullità della notifica del decreto monitorio attribuisce all'ingiunto solo la facoltà di proporre opposizione ex art. 650 c.p.c., dimostrando di non aver avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica stessa, per forza maggiore o caso fortuito;
in mancanza, l'ingiunto non ha altra alternativa che proporre l'opposizione ordinaria nel termine fissato dall'art. 641 c.p.c. (Cass., Sez. II, 20.12.2018, n. 33053: la S.C., richiamando tale principio e rilevando che l'opponente aveva proposto l'opposizione nel termine di 40 giorni dalla seconda notifica, senza eccepire la nullità di quella precedentemente avvenuta e senza dedurre di non aver avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per fatto non imputabile, ha ritenuto che la tempestività dell'opposizione dovesse essere valutata ai sensi dell'art. 641 c.p.c. con riferimento alla prima notifica del decreto ingiuntivo ricevuta);
che, nel caso di specie, premesso che l' non ha neppure contestato la nullità della Pt_1 prima notifica dell'11.4.2022, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di caso fortuito o forza maggiore idonea a giustificare l'opposizione tardiva;
che, infatti, la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria (Cass., Sez. III, 4.7.2019, n. 17922); che, nel caso di specie, non possono ritenersi integranti il caso fortuito o la forza maggiore il
Parte mero disguido nelle comunicazioni interne dell' opponente, nè “le dimensioni dell'
[...]
opponente, la capillare diffusione territoriale degli uffici e servizi” o la circostanza che la Parte_2 doppia notifica abbia “tratto in inganno” il personale dell'ufficio protocollo;
che, in conclusione, deve ritenersi tardivo il deposito del ricorso in opposizione in data
30.5.2022, oltre il termine di 40 giorni dalla (prima) regolare notifica del decreto ingiuntivo;
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'opponente;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_3
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 102/2022, che dichiara
[...]
esecutivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 6.697,50, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore di CP_1
[...]
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 3 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia