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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3701/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv.
[...]
iuffrè.it Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Pietro Rosano
Email_2
Controparte_2
-parte resistente-
Avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato
Avv. Marcello Carnovale E
Email_3 Avv. Umberto Ferrato
t Email_5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.7.2022 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.03420229003370519000, notificatagli da parte di in data 7.7.2022, limitatamente agli avvisi di Controparte_3
addebito relativi a contributi previdenziali di competenza dell'intestato Tribunale, per un totale complessivo di € 21.885,85, somma portata dai seguenti avvisi di addebito recanti i nn.
33420130001377649000, asseritamente notificato il 29.04.2013; 33420130003377149000, asseritamente notificato il 13.01.2014; 33420140000979651000, asseritamente notificato il
05.06.2014; 33420140003030406000, asseritamente notificato il 15.10.2014 e
33420140005915325000, asseritamente notificato il 12.02.2015.
Parte ricorrente deduceva la mancanza degli elementi essenziali degli atti, nonché
l'omessa notifica degli atti presupposti ed infine, la prescrizione dei crediti contributivi per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento.
Si costituivano in giudizio e contestando con varie argomentazioni la CP_4 CP_5
domanda del ricorrente, deducevano il difetto di legittimazione passiva, nonché
l'inammissibilità del ricorso per tardività ed infine, il rigetto nel merito per infondatezza.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
**** Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Controparte_1
della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell (e - Controparte_1
segnatamente- dell'intimazione di pagamento n. 03420189008633579000), in tal modo rendendo legittimata passiva sul punto. CP_4
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
In via preliminare ed assorbente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai carichi sottesi agli avvisi di addebito impugnati ed individuati nell'estratto di ruolo agli atti.
Occorre premettere che la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 222-230, della Legge n.
197/2022) ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli cespiti affidati all' dalle Controparte_6
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo sino a mille euro.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n.197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo- anche se non perfettamente identico- a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n.41 del 2021, conv. In l. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art.4 del d.l. n.119 cit, in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza di presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n.15471/2019).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito sino a mille euro risultante dal singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n.9078/2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsti dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n.
35535 del 2023).
Ne consegue che, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti sopra indicati, essendo sopraggiunto un fatto sopravvenuto, quale l'introduzione della norma citata, idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pronuncia sul merito della res litigiosa.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
Assorbita ogni altra questione.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, gli artt. 222 e ss. dell'art. 1 della l.
n.197 cit. non disciplinano in modo specifico la materia delle spese del processo in cui sia stata dichiarata cessata la materia del contendere in seguito ad annullamento automatico dei debiti inferiori a mille euro. Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato - e più volte ribadito- che nell'analoga fattispecie completata dall'art. 4 del d.l. n.119 del 2018, poiché viene in considerazione un'ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. ex multis Cass. n. 11410 del 2019,
n. 15471 del 2019 e n. 24853 del 2022).
Non vi è spazio, difatti, per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, quale regola di giudizio normalmente utilizzabile per il governo delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti, bensì nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione da cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore (così, in particolare, Cass. n. 33050 del
2022).
Ne consegue la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara la cessata materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito di cui ai nn. 33420130001377649000, 33420130003377149000, 33420140000979651000,
33420140003030406000 e 33420140005915325000;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 28.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv.
[...]
iuffrè.it Email_1
CONTRO
Controparte_1
-parte resistente-
Avv. Pietro Rosano
Email_2
Controparte_2
-parte resistente-
Avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato
Avv. Marcello Carnovale E
Email_3 Avv. Umberto Ferrato
t Email_5
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.7.2022 la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.03420229003370519000, notificatagli da parte di in data 7.7.2022, limitatamente agli avvisi di Controparte_3
addebito relativi a contributi previdenziali di competenza dell'intestato Tribunale, per un totale complessivo di € 21.885,85, somma portata dai seguenti avvisi di addebito recanti i nn.
33420130001377649000, asseritamente notificato il 29.04.2013; 33420130003377149000, asseritamente notificato il 13.01.2014; 33420140000979651000, asseritamente notificato il
05.06.2014; 33420140003030406000, asseritamente notificato il 15.10.2014 e
33420140005915325000, asseritamente notificato il 12.02.2015.
Parte ricorrente deduceva la mancanza degli elementi essenziali degli atti, nonché
l'omessa notifica degli atti presupposti ed infine, la prescrizione dei crediti contributivi per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, essendo decorso più di un quinquennio tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione di pagamento.
Si costituivano in giudizio e contestando con varie argomentazioni la CP_4 CP_5
domanda del ricorrente, deducevano il difetto di legittimazione passiva, nonché
l'inammissibilità del ricorso per tardività ed infine, il rigetto nel merito per infondatezza.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
**** Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Controparte_1
della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell (e - Controparte_1
segnatamente- dell'intimazione di pagamento n. 03420189008633579000), in tal modo rendendo legittimata passiva sul punto. CP_4
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
In via preliminare ed assorbente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai carichi sottesi agli avvisi di addebito impugnati ed individuati nell'estratto di ruolo agli atti.
Occorre premettere che la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 222-230, della Legge n.
197/2022) ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli cespiti affidati all' dalle Controparte_6
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo sino a mille euro.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n.197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo- anche se non perfettamente identico- a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n.41 del 2021, conv. In l. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art.4 del d.l. n.119 cit, in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza di presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta di un atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n.15471/2019).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito sino a mille euro risultante dal singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n.9078/2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsti dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n.
35535 del 2023).
Ne consegue che, va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti sopra indicati, essendo sopraggiunto un fatto sopravvenuto, quale l'introduzione della norma citata, idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pronuncia sul merito della res litigiosa.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso.
Assorbita ogni altra questione.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, gli artt. 222 e ss. dell'art. 1 della l.
n.197 cit. non disciplinano in modo specifico la materia delle spese del processo in cui sia stata dichiarata cessata la materia del contendere in seguito ad annullamento automatico dei debiti inferiori a mille euro. Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato - e più volte ribadito- che nell'analoga fattispecie completata dall'art. 4 del d.l. n.119 del 2018, poiché viene in considerazione un'ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. ex multis Cass. n. 11410 del 2019,
n. 15471 del 2019 e n. 24853 del 2022).
Non vi è spazio, difatti, per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, quale regola di giudizio normalmente utilizzabile per il governo delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti, bensì nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione da cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore (così, in particolare, Cass. n. 33050 del
2022).
Ne consegue la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara la cessata materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito di cui ai nn. 33420130001377649000, 33420130003377149000, 33420140000979651000,
33420140003030406000 e 33420140005915325000;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 28.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021