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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato, in grado di appello, la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4145 R.G. anno 2024 Affari Civili Contenziosi promossa da:
- rappresentato e difeso dall'avv. Nunzia E. Schiavone, C.F. Parte_1
; C.F._1
contro
c.f. - contumace;
Controparte_1 C.F._2
Oggetto: Appello a sentenza in materia di verbale di accertamento di violazione al codice della strada
(artt.2, l.lgs.150/2011, art.434 c.p.c.);
LA CAUSA
IL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE
Con ricorso ex art. 204 bis c.d.s, depositato il 29/12/2023, proponeva opposizione Controparte_1 avverso il verbale n. V/5945J/2023, Reg. 64625/2023 del 16/10/2023, notificato il 16/10/2023, di accertamento della violazione di cui all'art.126-bis, comma 2, del c.d.s., per avere il ricorrente omesso, senza giustificato motivo, di comunicare i dati personali del conducente in presenza di una violazione al codice della strada comportante la decurtazione dei punti.
pagina 1 di 8 In particolare, allegava la nullità del citato verbale come conseguenza dell'erronea notifica, perfezionatasi il 05/08/2023, del pregresso verbale di accertamento n. 36953K/2023 del 04/05/2023, per la precedente violazione di cui all'art. 158 c.d.s..
Con memoria difensiva depositata in data 30/01/2024, si costituiva il comune convenuto che contestava le argomentazioni del ricorrente offrendo in produzione il verbale di accertamento n.36953K/2023 con la relativa documentazione di notifica.
All'udienza del 14/02/2024, la causa veniva decisa.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Con sentenza n. 271/2024 il Giudice di Pace (Nrg 7777/2023) accoglieva l'opposizione ritenendo nullo il procedimento sanzionatorio a causa della irregolarità della notifica del verbale n. P/36953K/2023, prodromico a quello oggetto di impugnazione n. V/5145J/2023, Reg. 64625/2023, non essendo stata fornita la prova del perfezionamento della notifica, per mancata attestazione di avvenuta affissione alla residenza del ricorrente secondo l'art. 140 c.p.c. e per la mancanza del bollo postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato. Il Giudice compensava le spese.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
Il , con atto di ricorso depositato il 25 settembre 2024, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 271/2024, pubblicata il 27/02/2024, non notificata.
Secondo la difesa appellante, doveva ritenersi erroneo il seguente capo della sentenza: “La parte ricorrente non è venuta a conoscenza della pretesa creditoria del civico Ente sul presupposto di una presunta infrazione del codice della strada commessa in data 04.05.2023 e ritenuta notificata in data
05.08.2023 (rif. Verbale n. 36953K/2023). Infatti, dagli atti di causa non si evince la regolarità della notifica del suddetto verbale prodromico ed in particolare non è stato provato il perfezionamento della notifica, non fornendo l'attestazione di avvenuta affissione alla residenza del ricorrente secondo la previsione dell'art. 140 cpc. Nell'avviso di ricevimento: oggi 26/07/23 si leggono due accertate assenze del destinatario ma manca il bollo dell'ufficio postale di cui all'art. 8, comma 4 della legge n.
890 del 1982, che prescrive: “l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario”. Per cui, non è stata fornita la prova della regolare notifica del verbale n. 36953K/2023 del ”. Parte_1
Sosteneva, infatti, la difesa del che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non Pt_1 perfetta la notifica del verbale di accertamento prodromico a quello effettivamente impugnato dal pagina 2 di 8 desumendo tale convinzione dalla erronea considerazione secondo cui il procedimento di CP_1 notificazione in questione sarebbe avvenuto a mezzo del servizio postale quando, al contrario, era compiuto a mezzo di messi comunali appositamente incaricati.
Conseguentemente, nella ricostruzione dei fatti rilevanti, l'atto ove vengono accertate due assenze del destinatario nel giorno 26 luglio 2023, e la mancanza del bollo dell'ufficio postale di cui all'art. 8, comma 4 della legge n. 890 del 1982, non poteva essere considerato come avviso di ricevimento
(secondo la disciplina delineata dalla legge del 1982) ma, al contrario, vera e propria relata di notifica
(ove sul modulo predisposto sono evidenziate le due date degli accessi e risulta barrato il quadratino accanto alla dicitura “depositando nella casa comunale copia dell'atto e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario avviso del deposito in busta chiusa non essendo possibile eseguire la consegna art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea).
Di conseguenza, l'atto pubblico della relata di notifica, non poteva, argomenta la difesa dell'appellante, contenere un bollo dell'ufficio postale poiché del tutto inconferente rispetto alla sua natura giuridica.
D'altra parte, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado sarebbe stato disvelato dal riferimento contenuto alla disposizione di cui all'art. 8, comma 4, della legge n.890 del 1982 che disciplina le peculiari formalità dell'avviso di ricevimento nel caso di notifiche fatte a mezzo del servizio postale.
Argomentava, inoltre, che l'incombenza stabilita dall'art. 140 c.p.c., era stata comunque eseguita dal messo comunale il quale aveva spedito con raccomandata la CAD che però non era stata ritirata dal destinatario.
Di conseguenza, evidenziava quanto alle presunte violazioni di legge e la loro rilevanza che la disposizione di cui all'art.140 c.p.c. era stata pienamente rispettata dal messo comunale che, nella relata di notifica, attestava di aver compiutamente eseguito l'affissione alla porta dell'abitazione del destinatario e l'invio della raccomandata informativa, sottolineando, inoltre, che la relata di notifica quale atto pubblico redatto da pubblico ufficiale fa prova fino a querela di falso.
Argomentava, inoltre, che il vizio citato, quandanche qualificabile in tal senso, sarebbe stato sanato dal raggiungimento dello scopo, secondo quanto stabilito dagli artt. 156, 160 c.p.c..
Al riguardo, richiamava una pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “il ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito presso la casa comunale - ricevimento che la TR ha accertato senza contestazione - è idoneo a sanare per raggiungimento dello scopo ai sensi
pagina 3 di 8 dell'art. 156 c.p.c. co.1, la nullità della notifica conseguente la mancata affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione di residenza" (Cass. n. 11713/2011; n. 11137/2006).
Alla luce di quanto esposto riteneva la violazione dell'art. 116 c.p.c. poiché il Giudice di Pace non aveva posto a fondamento della decisione le prove prodotte da parte resistente e le aveva valutate in modo errato.
Così concludeva:
1) Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 271/2024 del Giudice di Pace di , e Pt_1 comunque che la stessa è ingiusta, errata ed illegittima per tutti i motivi esposti in atti e di conseguenza riformarla integralmente;
2) Per l'effetto rigettare l'opposizione interposta dall'odierna appellata, confermare la validità e
l'efficacia del Verbale di contestazione n. V/5945J/2023 (Reg. 64625/2023), del 16.10.2023 emesso dalla Polizia locale del Comune di , nonché degli atti presupposti e dipendenti, e condannare il Pt_1 sig. al pagamento della somma di euro 306,00 portata dal predetto verbale;
Controparte_1
3) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di Controparte_1 giudizio, oltre alle spese generali, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Il giudice all'udienza del 26 febbraio 2025, dichiarava la contumacia dell'appellato e rinviava per la discussione al 7 maggio 2025 disponendo il deposito di note scritte e repliche. Rinviava, infine, al 2 luglio per discussione e decisione in presenza;
seguiva quindi il deposito della sentenza in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUL PERFEZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA DEL VERBALE
PRODROMICO
Come ricordava la difesa appellante, la notifica del verbale di accertamento di sanzione al codice della strada può essere effettuato anche tramite messi comunali.
Infatti, al riguardo l'art. 201 c.d.s. dispone che gli organi che espletano i servizi di polizia stradale possano disporre la notifica a mezzo di messi comunali con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
La disamina degli atti di causa evidenzia come il abbia legittimamente optato di Parte_1 procedere alla notificazione del verbale attraverso le modalità indicate dal codice di procedura civile, ossia, attraverso la notificazione nel comune di residenza, ricercando il nella casa di abitazione CP_1
o nei luoghi alternativamente stabiliti dalla disposizione in esame.
pagina 4 di 8 Non avendo trovato il destinatario in tali luoghi né persone idonee a ricevere l'atto, verificatasi una ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, il messo comunale ha correttamente sviluppato e portato a naturale conclusione il procedimento in questione, attraverso l'esperimento delle attività indicate dall'art.140 c.p.c., che prevede congiuntamente, come ricordato nei precedenti paragrafi,
l'affissione all'abitazione del destinatario dell'avviso, il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale e, infine, l'invio della raccomandata informativa.
Proprio con riferimento a tale ultimo incombente si sono focalizzate le censure esposte dall'appellante che effettivamente evidenziano una non corretta valutazione dei fatti esposti e provati dalle parti nel giudizio di primo grado.
Il comune di depositava, infatti, sia il verbale cd. a valle ovvero quello riguardante la mancata Pt_1 comunicazione dei dati personali del guidatore in presenza di violazioni comportanti la decurtazione dei punti, sia il verbale prodromico per la violazione alle disposizioni in materia di sosta dei veicoli.
Dall'esame di tali atti, si trae inequivocabilmente che il messo comunale abbia agito servendosi delle modalità indicate dal Codice di procedura civile e non secondo le disposizioni che consentono la notifica attraverso il servizio postale dato.
Infatti, il prestampato compilato dal messo quale pubblico ufficiale riporta letteralmente le disposizioni del codice di procedura civile, il timbro del comune di e la chiara indicazione di “relazione di Pt_1 notifica”, non evincendosi, di contro, alcun elemento dal quale dedurne una alternativa natura giuridica.
Di conseguenza, non era né necessario né possibile che i documenti in questione potessero riportare il bollo dell'ufficio postale, come invece richiede l'art.4, comma 1, della legge n.890 del 1982 unicamente in caso di notifiche effettuate tramite il servizio postale.
Peraltro, in materia è intervenuta la Legge di Bilancio per il 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145) il cui art. 1, commi 813 ha soppresso al citato art. 4, primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» oggi, quindi, non più necessario.
Verificata l'inesattezza del richiamo alla normativa sulle notificazioni a mezzo del servizio postale e ricavandosi dai documenti la prova che la notificazione sia avvenuta nelle forme codicistiche, ne consegue che il messo comunale non era affatto tenuto a rispettare le formalità della legge 890/1982, ma unicamente all'invio, per il completamento del sub-procedimento disciplinato dall'art.140 c.p.c., di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Al riguardo la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che "ai sensi dell'art. 140 c. p. c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la
pagina 5 di 8 semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria" (Cass. n. 26864/2014).
Pertanto, la missiva era unicamente soggetta alla regolamentazione contenuta all'art. 38, D.P.R. n. 655 del 1982 (norme generali e servizi corrispondenze e pacchi).
SULLA RELATA DI NOTIFICA E IL PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO
SCOPO DELL'ATTO
D'altra parte, nei motivi, l'appellante argomenta anche la non corretta valutazione della documentazione fatta dal giudice di primo grado con riferimento alla prova dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito alla abitazione del CP_1
Infatti, il giudice, se avesse correttamente qualificato la notificazione come realizzata nelle forme del codice processuale, avrebbe dovuto conseguenzialmente attribuire fede privilegiata alla relata di notifica fatta dal messo comunale che, come evincibile dall'esame dell'atto, attesta di aver affisso alla porta dell'abitazione il plico sigillato contenente avviso di deposito alla casa comunale a causa della irreperibilità temporanea del destinatario.
In tal senso, l'attestazione contenuta sulla relazione di notifica è un atto pubblico e contro di esso deve essere esperita, in caso di contestazioni, querela di falso, non potendo il giudice valutare gli atti e ad ogni altro fatto che l'agente notificatore, mediante la propria sottoscrizione apposta sulla relata, attesta essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, se non in conformità alla disciplina del codice civile, pena la violazione di legge.
Tali principi sono costantemente affermati dalla Cassazione (ad esempio, con
Ordinanza n. 1699 del 22/01/2019; Rv. 652725 - 01): “in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il compimento delle formalità richieste deve risultare dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c. che, sotto tale profilo, è coperta da fede privilegiata, a differenza di quanto avviene per l'effettivo inoltro dell'avviso informativo al destinatario da parte dell'ufficio postale cui è stato consegnato da detto pubblico ufficiale, con la conseguenza che la prova dell'eventuale mancato recapito dello stesso potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso” (cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012; Rv. 621319 –
01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 24681 del 08/10/2018 ; Rv. 650658 - 01).
Infine, si osserva, condividendo l'insegnamento giurisprudenziale consacrato nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 11550 del 2022 (Rv. 66442401), che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non pagina 6 di 8 può considerarsi raggiunta, come pure era stato sostenuto in alcuni precedenti della Corte di Cassazione richiamati dall'appellante, con la prova della conoscenza, comunque in concreto conseguita, della notificazione del verbale presupposto.
Piuttosto, in conformità alla ratio che ispira l'art.156 c.p.c., unicamente l'utile esperimento delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione e, quindi “la proposizione del ricorso al
Prefetto o del ricorso giurisdizionale nei termini previsti”, consente di affermare il raggiungimento dello scopo, con conseguente sanatoria della nullità della notifica del verbale. In altri termini, soltanto il tempestivo esercizio della facoltà di opposizione del avrebbe potuto far conseguire il venir CP_1 meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio.
Di conseguenza, l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto, la cui notificazione sia affetta da nullità, comporta che se il destinatario ha esercitato il proprio diritto di difesa con l'impugnazione processuale, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della propria opposizione. Al contrario, la mancata proposizione del ricorso al giudice di pace non consente alla sanatoria di operare secondo il meccanismo codicistico, mentre l'opposizione al verbale di accertamento successivo per la violazione conseguenziale, può essere proposta unicamente per dedurre l'invalida notificazione del verbale di accertamento a monte, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio.
Conclusivamente, quando l'opposizione è proposta per dedurre l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, “non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Se l'amministrazione non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta;
se, al contrario, l'amministrazione dà prova di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva”.
Come dimostrano gli atti acquisiti dal fascicolo del giudizio di primo grado l'effettiva prova della notifica era stata fornita dal , attraverso la produzione del verbale del verbale di Parte_1 accertamento di violazione n. 36953K/2023 del 04/05/2023, della sua notificazione perfezionatasi per il destinatario il 5.8.2023 e della relazione di notifica in cui il messo comunale, nella sua veste di pubblico ufficiale, attestava di aver partitamente adempiuto alle attività indicate dall'art.140 c.p.c., tra cui l'affissione dell'avviso alla casa del destinatario dell'avviso di accertamento e l'invio della raccomandata informativa.
pagina 7 di 8 Di conseguenza, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e conferma del verbale di accertamento di violazione n. 36953K/2023 del 04/05/2023 e degli atti ad esso conseguenti.
Le spese del secondo grado seguono giocoforza la soccombenza dell'appellato, ricorrente in primo grado, e sono liquidate come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n. 271/2024 – Nrg 7777/2023, pubblicata il 27/02/2024, non notificata, nei confronti di Pt_1 [...]
così provvede: CP_1 accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata: rigetta il ricorso depositato il 29.12.2023 da nei confronti del e Controparte_1 Parte_1 conferma la validità e l'efficacia del verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada n.
(Reg. 64625/2023), del 16.10.2023, emesso dalla Polizia locale del Comune di , NumeroDiC_1 Pt_1 con il quale gli veniva applicata la sanzione di euro 306,00; condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello sopportate dal Controparte_1
, che si liquidano, in suo favore, complessivamente, per compenso professionale, in Parte_1 euro 700,00, oltre accessori di legge ed oltre contributo e marca per il grado di appello pagato dall'appellante.
Taranto, 2 luglio 2025
Il Giudice - dott. Claudio Casarano
Il presente provvedimento, sotto la supervisione del Giudice Affidatario, è stato redatto dal dott.
Giuseppe Caramia, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Taranto.
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Casarano, ha pronunciato, in grado di appello, la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4145 R.G. anno 2024 Affari Civili Contenziosi promossa da:
- rappresentato e difeso dall'avv. Nunzia E. Schiavone, C.F. Parte_1
; C.F._1
contro
c.f. - contumace;
Controparte_1 C.F._2
Oggetto: Appello a sentenza in materia di verbale di accertamento di violazione al codice della strada
(artt.2, l.lgs.150/2011, art.434 c.p.c.);
LA CAUSA
IL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE
Con ricorso ex art. 204 bis c.d.s, depositato il 29/12/2023, proponeva opposizione Controparte_1 avverso il verbale n. V/5945J/2023, Reg. 64625/2023 del 16/10/2023, notificato il 16/10/2023, di accertamento della violazione di cui all'art.126-bis, comma 2, del c.d.s., per avere il ricorrente omesso, senza giustificato motivo, di comunicare i dati personali del conducente in presenza di una violazione al codice della strada comportante la decurtazione dei punti.
pagina 1 di 8 In particolare, allegava la nullità del citato verbale come conseguenza dell'erronea notifica, perfezionatasi il 05/08/2023, del pregresso verbale di accertamento n. 36953K/2023 del 04/05/2023, per la precedente violazione di cui all'art. 158 c.d.s..
Con memoria difensiva depositata in data 30/01/2024, si costituiva il comune convenuto che contestava le argomentazioni del ricorrente offrendo in produzione il verbale di accertamento n.36953K/2023 con la relativa documentazione di notifica.
All'udienza del 14/02/2024, la causa veniva decisa.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Con sentenza n. 271/2024 il Giudice di Pace (Nrg 7777/2023) accoglieva l'opposizione ritenendo nullo il procedimento sanzionatorio a causa della irregolarità della notifica del verbale n. P/36953K/2023, prodromico a quello oggetto di impugnazione n. V/5145J/2023, Reg. 64625/2023, non essendo stata fornita la prova del perfezionamento della notifica, per mancata attestazione di avvenuta affissione alla residenza del ricorrente secondo l'art. 140 c.p.c. e per la mancanza del bollo postale sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato. Il Giudice compensava le spese.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
Il , con atto di ricorso depositato il 25 settembre 2024, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Taranto n. 271/2024, pubblicata il 27/02/2024, non notificata.
Secondo la difesa appellante, doveva ritenersi erroneo il seguente capo della sentenza: “La parte ricorrente non è venuta a conoscenza della pretesa creditoria del civico Ente sul presupposto di una presunta infrazione del codice della strada commessa in data 04.05.2023 e ritenuta notificata in data
05.08.2023 (rif. Verbale n. 36953K/2023). Infatti, dagli atti di causa non si evince la regolarità della notifica del suddetto verbale prodromico ed in particolare non è stato provato il perfezionamento della notifica, non fornendo l'attestazione di avvenuta affissione alla residenza del ricorrente secondo la previsione dell'art. 140 cpc. Nell'avviso di ricevimento: oggi 26/07/23 si leggono due accertate assenze del destinatario ma manca il bollo dell'ufficio postale di cui all'art. 8, comma 4 della legge n.
890 del 1982, che prescrive: “l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario”. Per cui, non è stata fornita la prova della regolare notifica del verbale n. 36953K/2023 del ”. Parte_1
Sosteneva, infatti, la difesa del che erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non Pt_1 perfetta la notifica del verbale di accertamento prodromico a quello effettivamente impugnato dal pagina 2 di 8 desumendo tale convinzione dalla erronea considerazione secondo cui il procedimento di CP_1 notificazione in questione sarebbe avvenuto a mezzo del servizio postale quando, al contrario, era compiuto a mezzo di messi comunali appositamente incaricati.
Conseguentemente, nella ricostruzione dei fatti rilevanti, l'atto ove vengono accertate due assenze del destinatario nel giorno 26 luglio 2023, e la mancanza del bollo dell'ufficio postale di cui all'art. 8, comma 4 della legge n. 890 del 1982, non poteva essere considerato come avviso di ricevimento
(secondo la disciplina delineata dalla legge del 1982) ma, al contrario, vera e propria relata di notifica
(ove sul modulo predisposto sono evidenziate le due date degli accessi e risulta barrato il quadratino accanto alla dicitura “depositando nella casa comunale copia dell'atto e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario avviso del deposito in busta chiusa non essendo possibile eseguire la consegna art. 140 c.p.c. per irreperibilità temporanea).
Di conseguenza, l'atto pubblico della relata di notifica, non poteva, argomenta la difesa dell'appellante, contenere un bollo dell'ufficio postale poiché del tutto inconferente rispetto alla sua natura giuridica.
D'altra parte, l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado sarebbe stato disvelato dal riferimento contenuto alla disposizione di cui all'art. 8, comma 4, della legge n.890 del 1982 che disciplina le peculiari formalità dell'avviso di ricevimento nel caso di notifiche fatte a mezzo del servizio postale.
Argomentava, inoltre, che l'incombenza stabilita dall'art. 140 c.p.c., era stata comunque eseguita dal messo comunale il quale aveva spedito con raccomandata la CAD che però non era stata ritirata dal destinatario.
Di conseguenza, evidenziava quanto alle presunte violazioni di legge e la loro rilevanza che la disposizione di cui all'art.140 c.p.c. era stata pienamente rispettata dal messo comunale che, nella relata di notifica, attestava di aver compiutamente eseguito l'affissione alla porta dell'abitazione del destinatario e l'invio della raccomandata informativa, sottolineando, inoltre, che la relata di notifica quale atto pubblico redatto da pubblico ufficiale fa prova fino a querela di falso.
Argomentava, inoltre, che il vizio citato, quandanche qualificabile in tal senso, sarebbe stato sanato dal raggiungimento dello scopo, secondo quanto stabilito dagli artt. 156, 160 c.p.c..
Al riguardo, richiamava una pronuncia della Suprema Corte secondo cui: “il ricevimento della raccomandata con la quale viene data notizia del deposito presso la casa comunale - ricevimento che la TR ha accertato senza contestazione - è idoneo a sanare per raggiungimento dello scopo ai sensi
pagina 3 di 8 dell'art. 156 c.p.c. co.1, la nullità della notifica conseguente la mancata affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione di residenza" (Cass. n. 11713/2011; n. 11137/2006).
Alla luce di quanto esposto riteneva la violazione dell'art. 116 c.p.c. poiché il Giudice di Pace non aveva posto a fondamento della decisione le prove prodotte da parte resistente e le aveva valutate in modo errato.
Così concludeva:
1) Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza n. 271/2024 del Giudice di Pace di , e Pt_1 comunque che la stessa è ingiusta, errata ed illegittima per tutti i motivi esposti in atti e di conseguenza riformarla integralmente;
2) Per l'effetto rigettare l'opposizione interposta dall'odierna appellata, confermare la validità e
l'efficacia del Verbale di contestazione n. V/5945J/2023 (Reg. 64625/2023), del 16.10.2023 emesso dalla Polizia locale del Comune di , nonché degli atti presupposti e dipendenti, e condannare il Pt_1 sig. al pagamento della somma di euro 306,00 portata dal predetto verbale;
Controparte_1
3) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di Controparte_1 giudizio, oltre alle spese generali, c.a.p. e i.v.a. come per legge.
Il giudice all'udienza del 26 febbraio 2025, dichiarava la contumacia dell'appellato e rinviava per la discussione al 7 maggio 2025 disponendo il deposito di note scritte e repliche. Rinviava, infine, al 2 luglio per discussione e decisione in presenza;
seguiva quindi il deposito della sentenza in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SUL PERFEZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA DEL VERBALE
PRODROMICO
Come ricordava la difesa appellante, la notifica del verbale di accertamento di sanzione al codice della strada può essere effettuato anche tramite messi comunali.
Infatti, al riguardo l'art. 201 c.d.s. dispone che gli organi che espletano i servizi di polizia stradale possano disporre la notifica a mezzo di messi comunali con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
La disamina degli atti di causa evidenzia come il abbia legittimamente optato di Parte_1 procedere alla notificazione del verbale attraverso le modalità indicate dal codice di procedura civile, ossia, attraverso la notificazione nel comune di residenza, ricercando il nella casa di abitazione CP_1
o nei luoghi alternativamente stabiliti dalla disposizione in esame.
pagina 4 di 8 Non avendo trovato il destinatario in tali luoghi né persone idonee a ricevere l'atto, verificatasi una ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, il messo comunale ha correttamente sviluppato e portato a naturale conclusione il procedimento in questione, attraverso l'esperimento delle attività indicate dall'art.140 c.p.c., che prevede congiuntamente, come ricordato nei precedenti paragrafi,
l'affissione all'abitazione del destinatario dell'avviso, il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale e, infine, l'invio della raccomandata informativa.
Proprio con riferimento a tale ultimo incombente si sono focalizzate le censure esposte dall'appellante che effettivamente evidenziano una non corretta valutazione dei fatti esposti e provati dalle parti nel giudizio di primo grado.
Il comune di depositava, infatti, sia il verbale cd. a valle ovvero quello riguardante la mancata Pt_1 comunicazione dei dati personali del guidatore in presenza di violazioni comportanti la decurtazione dei punti, sia il verbale prodromico per la violazione alle disposizioni in materia di sosta dei veicoli.
Dall'esame di tali atti, si trae inequivocabilmente che il messo comunale abbia agito servendosi delle modalità indicate dal Codice di procedura civile e non secondo le disposizioni che consentono la notifica attraverso il servizio postale dato.
Infatti, il prestampato compilato dal messo quale pubblico ufficiale riporta letteralmente le disposizioni del codice di procedura civile, il timbro del comune di e la chiara indicazione di “relazione di Pt_1 notifica”, non evincendosi, di contro, alcun elemento dal quale dedurne una alternativa natura giuridica.
Di conseguenza, non era né necessario né possibile che i documenti in questione potessero riportare il bollo dell'ufficio postale, come invece richiede l'art.4, comma 1, della legge n.890 del 1982 unicamente in caso di notifiche effettuate tramite il servizio postale.
Peraltro, in materia è intervenuta la Legge di Bilancio per il 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145) il cui art. 1, commi 813 ha soppresso al citato art. 4, primo comma, le parole: «munito del bollo dell'ufficio postale» oggi, quindi, non più necessario.
Verificata l'inesattezza del richiamo alla normativa sulle notificazioni a mezzo del servizio postale e ricavandosi dai documenti la prova che la notificazione sia avvenuta nelle forme codicistiche, ne consegue che il messo comunale non era affatto tenuto a rispettare le formalità della legge 890/1982, ma unicamente all'invio, per il completamento del sub-procedimento disciplinato dall'art.140 c.p.c., di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Al riguardo la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che "ai sensi dell'art. 140 c. p. c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la
pagina 5 di 8 semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria" (Cass. n. 26864/2014).
Pertanto, la missiva era unicamente soggetta alla regolamentazione contenuta all'art. 38, D.P.R. n. 655 del 1982 (norme generali e servizi corrispondenze e pacchi).
SULLA RELATA DI NOTIFICA E IL PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO
SCOPO DELL'ATTO
D'altra parte, nei motivi, l'appellante argomenta anche la non corretta valutazione della documentazione fatta dal giudice di primo grado con riferimento alla prova dell'avvenuta affissione dell'avviso di deposito alla abitazione del CP_1
Infatti, il giudice, se avesse correttamente qualificato la notificazione come realizzata nelle forme del codice processuale, avrebbe dovuto conseguenzialmente attribuire fede privilegiata alla relata di notifica fatta dal messo comunale che, come evincibile dall'esame dell'atto, attesta di aver affisso alla porta dell'abitazione il plico sigillato contenente avviso di deposito alla casa comunale a causa della irreperibilità temporanea del destinatario.
In tal senso, l'attestazione contenuta sulla relazione di notifica è un atto pubblico e contro di esso deve essere esperita, in caso di contestazioni, querela di falso, non potendo il giudice valutare gli atti e ad ogni altro fatto che l'agente notificatore, mediante la propria sottoscrizione apposta sulla relata, attesta essere avvenuto in sua presenza o da lui compiuto, se non in conformità alla disciplina del codice civile, pena la violazione di legge.
Tali principi sono costantemente affermati dalla Cassazione (ad esempio, con
Ordinanza n. 1699 del 22/01/2019; Rv. 652725 - 01): “in tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il compimento delle formalità richieste deve risultare dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c. che, sotto tale profilo, è coperta da fede privilegiata, a differenza di quanto avviene per l'effettivo inoltro dell'avviso informativo al destinatario da parte dell'ufficio postale cui è stato consegnato da detto pubblico ufficiale, con la conseguenza che la prova dell'eventuale mancato recapito dello stesso potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso” (cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012; Rv. 621319 –
01; Sez. 2 - , Ordinanza n. 24681 del 08/10/2018 ; Rv. 650658 - 01).
Infine, si osserva, condividendo l'insegnamento giurisprudenziale consacrato nella sentenza delle
Sezioni Unite n. 11550 del 2022 (Rv. 66442401), che la sanatoria per raggiungimento dello scopo non pagina 6 di 8 può considerarsi raggiunta, come pure era stato sostenuto in alcuni precedenti della Corte di Cassazione richiamati dall'appellante, con la prova della conoscenza, comunque in concreto conseguita, della notificazione del verbale presupposto.
Piuttosto, in conformità alla ratio che ispira l'art.156 c.p.c., unicamente l'utile esperimento delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione e, quindi “la proposizione del ricorso al
Prefetto o del ricorso giurisdizionale nei termini previsti”, consente di affermare il raggiungimento dello scopo, con conseguente sanatoria della nullità della notifica del verbale. In altri termini, soltanto il tempestivo esercizio della facoltà di opposizione del avrebbe potuto far conseguire il venir CP_1 meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio.
Di conseguenza, l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto, la cui notificazione sia affetta da nullità, comporta che se il destinatario ha esercitato il proprio diritto di difesa con l'impugnazione processuale, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della propria opposizione. Al contrario, la mancata proposizione del ricorso al giudice di pace non consente alla sanatoria di operare secondo il meccanismo codicistico, mentre l'opposizione al verbale di accertamento successivo per la violazione conseguenziale, può essere proposta unicamente per dedurre l'invalida notificazione del verbale di accertamento a monte, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio.
Conclusivamente, quando l'opposizione è proposta per dedurre l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, “non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Se l'amministrazione non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta;
se, al contrario, l'amministrazione dà prova di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva”.
Come dimostrano gli atti acquisiti dal fascicolo del giudizio di primo grado l'effettiva prova della notifica era stata fornita dal , attraverso la produzione del verbale del verbale di Parte_1 accertamento di violazione n. 36953K/2023 del 04/05/2023, della sua notificazione perfezionatasi per il destinatario il 5.8.2023 e della relazione di notifica in cui il messo comunale, nella sua veste di pubblico ufficiale, attestava di aver partitamente adempiuto alle attività indicate dall'art.140 c.p.c., tra cui l'affissione dell'avviso alla casa del destinatario dell'avviso di accertamento e l'invio della raccomandata informativa.
pagina 7 di 8 Di conseguenza, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e conferma del verbale di accertamento di violazione n. 36953K/2023 del 04/05/2023 e degli atti ad esso conseguenti.
Le spese del secondo grado seguono giocoforza la soccombenza dell'appellato, ricorrente in primo grado, e sono liquidate come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
n. 271/2024 – Nrg 7777/2023, pubblicata il 27/02/2024, non notificata, nei confronti di Pt_1 [...]
così provvede: CP_1 accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza impugnata: rigetta il ricorso depositato il 29.12.2023 da nei confronti del e Controparte_1 Parte_1 conferma la validità e l'efficacia del verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada n.
(Reg. 64625/2023), del 16.10.2023, emesso dalla Polizia locale del Comune di , NumeroDiC_1 Pt_1 con il quale gli veniva applicata la sanzione di euro 306,00; condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello sopportate dal Controparte_1
, che si liquidano, in suo favore, complessivamente, per compenso professionale, in Parte_1 euro 700,00, oltre accessori di legge ed oltre contributo e marca per il grado di appello pagato dall'appellante.
Taranto, 2 luglio 2025
Il Giudice - dott. Claudio Casarano
Il presente provvedimento, sotto la supervisione del Giudice Affidatario, è stato redatto dal dott.
Giuseppe Caramia, Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Taranto.
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