Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 831
CASS
Sentenza 1 febbraio 1999

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Le azioni che dipendono da rapporti che già si trovavano nel patrimonio dell'imprenditore al tempo della dichiarazione di fallimento, che a questa dunque preesistevano e che si pongono con il fallimento in relazione di mera occasionalità, non sono attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare. Tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei confronti dei terzi e quelle con cui detti diritti debbano essere accertati o divenire oggetto di pronunce di condanna (nella specie, la S.C. ha escluso che rientri nella competenza del tribunale fallimentare l'azione, per il risarcimento del danno da responsabilità professionale, proposta dal fallimento nei confronti di un avvocato al quale il fallimento stesso aveva reiterato un incarico di recupero crediti già affidatogli dall'imprenditore ancora prima della dichiarazione di fallimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 831
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 831
    Data del deposito : 1 febbraio 1999

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