Sentenza 1 febbraio 1999
Massime • 1
Le azioni che dipendono da rapporti che già si trovavano nel patrimonio dell'imprenditore al tempo della dichiarazione di fallimento, che a questa dunque preesistevano e che si pongono con il fallimento in relazione di mera occasionalità, non sono attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare. Tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei confronti dei terzi e quelle con cui detti diritti debbano essere accertati o divenire oggetto di pronunce di condanna (nella specie, la S.C. ha escluso che rientri nella competenza del tribunale fallimentare l'azione, per il risarcimento del danno da responsabilità professionale, proposta dal fallimento nei confronti di un avvocato al quale il fallimento stesso aveva reiterato un incarico di recupero crediti già affidatogli dall'imprenditore ancora prima della dichiarazione di fallimento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/02/1999, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
EO AM IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato F. SALVUCCI, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO METRACORP Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 290, presso l'avvocato MARCO SPADARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALFREDO TESSAROLO, giusta delega a margine del controricorso;
contro
ON GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 34/97 del Tribunale di BASSANO DEL GRAPPA, depositata il 30/1/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 7/10/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso limitatamente al diniego della competenza funzionale ex art. 24 L. Fall. del Tribunale di Bassano del Grappa, e rigettarlo nel resto, confermando la competenza per territorio del medesimo quale forum contractus ex art. 20 cpc, con le pronunce seguenti per legge. Svolgimento del processo
Il fallimento della ET s.r.l. convenne in giudizio, innanzi al tribunale di Bassano del Grappa, gli avvocati NF e MP, chiedendo la loro condanna al pagamento di una somma di danaro a titolo di responsabilità professionale. In particolare, l'attore espose che, già prima del fallimento, la ET aveva incaricato l'avv. NF di EV di curare il recupero dei crediti nei confronti di numerosi debitori, tra i quali la VE Birra s.a.s., a favore della quale avevano prestato garanzia alcune persone ed era stata, altresì, iscritta ipoteca sull'immobile di una garante, tale signora PE, sito in NE.
L'incarico veniva riconfermato dalla curatela, su autorizzazione del giudice delegato, ed il professionista nominava suo domiciliatario in Mestre l'avv. MP. Intanto, avveniva la cessione in blocco di tutti i crediti del fallimento della ET (compreso quello vantato nei confronti della VE Birra e garantito da ipoteca) in favore della GO s.r.l. e si apriva la procedura esecutiva immobiliare nei confronti della citata PE. In questa procedura, però, i professionisti non provvedevano a dispiegare intervento per la ET, l'immobile veniva venduto ed il ricavato distribuito. A questo punto, la cessionaria GO addebitava al fallimento della ET la somma di lire 60 milioni a titolo di risarcimento del danno per il mancato intervento nell'esecuzione immobiliare. Ecco, dunque, che il fallimento della ET si rivolgeva, nel processo di cui ora si discute, nei confronti degli avvocati NF e MP per ottenere da loro la somma di lire 48 milioni, corrispondente al ricavato netto dall'esecuzione suddetta, che sarebbe stato integralmente attribuito al fallimento stesso.
I convenuti si costituirono ed, in particolare, il MP chiese, in via principale, che fosse dichiarata l'incompetenza del tribunale di Bassano del Grappa e la competenza, alternativamente, dei tribunali di EV e NE, oppure, in via subordinata, il rigetto della domanda. Il NF chiese il rigetto della domanda nel merito. Il tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarò la propria competenza funzionale, ai sensi dell'art. 24 L.F.
L'avv. MP propone ora ricorso per regolamento di competenza. L'intimato fallimento ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della memoria del resistente fallimento. Essa, infatti, risulta depositata (2 aprile 1997) oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso (6 marzo 1997) prescritto dall'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c. Nel ricorso per regolamento di competenza, l'avv. MP sostiene che, nella specie, non trova applicazione l'efficacia attrattiva dell'art. 24 L.F., in quanto la controversia ha solo una "connessione di carattere storico o occasionale" con il fallimento, ma non ha causa da questo, ne' subisce influenza dalla procedura fallimentare. Ciò premesso, il ricorrente afferma che in nessun caso risulterebbe competente il tribunale di Bassano, in quanto la norma cui fare riferimento per l'individuazione della competenza è costituita dall'art. 18 c.p.c. che indica come competenti o il giudice di EV (dove risiede l'avv. NF) o quello di NE (dove egli stesso, avv. MP, risiede).
Il ricorso va respinto e va dichiarata la competenza del tribunale di Bassano del Grappa.
Non ha torto l'avv. MP nell'escludere che nella fattispecie non trovi applicazione (come ha erroneamente sostenuto il giudice di merito) l'art. 24 L.F., a norma del quale il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore.
Infatti, la vis attractiva concursus, disciplinata dalla disposizione in commento, costituisce la derivazione ed il prolungamento della norma dell'art. 23, laddove quest'ultima individua il tribunale come organo del fallimento, mentre la prima attribuisce al tribunale che abbia dichiarato il fallimento una competenza speciale, divenendo organo naturale di giurisdizione con competenza avocativa per tutte le controversie che nascono dal fallimento. Ciò all'evidente scopo di assicurare il massimo possibile di coerenza ed unità ad una procedura - qual'è quella concorsuale - sovente destinata ad intrecciarsi con una molteplicità di altre vicende giudiziarie.
"Azioni che derivano dal fallimento", secondo la terminologia dell'art. 24 L.F., è formula normativa inequivoca che coinvolge le azioni corrispondenti (come mezzo di tutela giurisdizionale) a diritti sorti in forza del fallimento, ovvero che con il fallimento hanno assunto una particolare configurazione (come nel caso di modificazione degli effetti di situazioni giuridiche preesistenti con azioni e sentenze costitutive).
Esulano dalla nozione, pertanto, le azioni che già si trovavano nel patrimonio del fallito al momento dell'accertamento dello stato di crisi, relative a diritti soggettivi già esistenti e che con la dichiarazione di fallimento non assumono tutela o configurazione particolare che non sia la semplice assunzione della legittimazione processuale da parte del curatore al posto del fallito (art. 43 L.F.).
In altri termini, le azioni le quali dipendano da rapporti che già si trovavano nel patrimonio dell'imprenditore al tempo della dichiarazione di fallimento, che a questa dunque preesistevano e che si pongono con il fallimento in relazione di mera occasionalità, non sono attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare. Il semplice fatto, poi, che la legittimazione ad esercitare (o a continuare) tali azioni sia attribuita al curatore, quale organo normalmente deputato alla gestione dei rapporti patrimoniali facenti capo al fallito, non giustificherebbe la deroga alle ordinarie disposizioni del codice in tema di competenza, perché quelle azioni sono destinate a svolgersi secondo regole che in nessun modo risentono del fallimento e della specifica disciplina della par condicio creditorum che al fallimento è sottesa. Nulla perciò consente di sottrarre siffatte azioni alle norme che, anche in tema di competenza, sarebbero ad esse applicabili ove fossero state promosse dall'imprenditore prima ed indipendentemente dal fallimento. Tali sono le azioni che tendono a tutelare i diritti di credito vantati dal fallito nei confronti di terzi, e le azioni con cui detti diritti debbano essere accertati ovvero divenire oggetto di pronunce di condanna. Si tratta di situazioni giuridiche preesistenti al fallimento, che dalla procedura concorsuale non derivano, ne' da essa assumono particolari connotazioni, tanto che esse possono essere oggetto di azioni esercitate, o proseguite, dalla curatela davanti al giudice ordinariamente competente (per i principi esposti, cfr., tra le varie, Cass. 4 giugno 1998, n. 5477;
8 gennaio 1998, n. 99; 15 settembre 1997, n. 9156; 1 agosto 1996, n. 6968; 12 novembre 1993, n. 11189; 27 giugno 1990, n. 6560). Nel caso in esame non v'è dubbio che ci si trovi al cospetto di un'azione risarcitoria per responsabilità professionale, visto che il fallimento imputa ai professionisti convenuti di non aver correttamente tutelato le proprie ragioni, sì da esporlo, a sua volta, all'azione risarcitoria della società cessionaria di tutti i crediti del fallimento stesso. Su tale azione nessuna influenza ha esercitato ne' il fallimento, ne' la procedura che ne è derivata, così come, peraltro, dimostra il fatto che l'incarico di recuperare quello specifico credito era stato conferito dalla ET ancora in bonis all'avv. NF, il quale, poi, riassunse l'incarico dalla curatela dopo il fallimento (la circostanza enunciata da quest'ultimo nella citazione non risulta confutata dalla controparte).
Nonostante quanto premesso circa l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 24 L.F., la competenza a conoscere della controversia in esame rimane radicata nel tribunale di Bassano del Grappa. La norma cui bisogna fare, infatti, riferimento è l'art. 20 c.p.c., a mente del quale, per le cause relative a diritti di obbligazione è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. L'obbligazione di cui si tratta (prestazione di opera professionale) sorse senz'altro in Bassano, visto che lì ha sede la curatela, la quale formulò la proposta di mandato professionale, e lì (in mancanza di contrari elementi) deve ritenersi concluso il contratto a seguito della ricezione dell'accettazione (art. 1336 c.c.). Peraltro, tenuto presente che la questione della competenza risulta eccepita dal solo avv. MP, va incidentalmente rilevato che anche l'azione proposta nei confronti dell'avv. NF rimane radicata, in difetto di contestazione ex art. 38 c.p.c., presso il medesimo tribunale di Bassano.
L'inammissibilità della memoria tardivamente depositata dalla curatela del fallimento esime la Corte dal provvedere sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Bassano del Grappa.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 1999.