Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/06/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 06.06.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1
c/da Rando Superiore C.F. ed elettivamente domiciliato in Brolo via Ferrara n. 99, C.F._1 presso studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
Resistente-contumace
Oggetto: legge 104/1992
All'udienza del 06.06.2025 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 2032/2023 depositato in Cancelleria in data 22.06.2023 il ricorrente adiva il Giudice del
Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alla legge 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dei benefici legge 104/1992 art. 3 comma 3 con connotazione di gravità; lamentava il mancato riconoscimento dei benefici richiesti e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario, chiedeva sentenza di accertamento del diritto di quanto richiesto.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, non si costituiva. CP_2
Che, al fine di accertare lo status del ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' CP_2
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanza processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto Persona_1 dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, al
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, il ricorrente ha maturato i requisiti sanitari per la concessione della prestazione richiesta dei benefici della legge 104/1992 art. 3 comma 3, con connotazione di gravità.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nel ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle al ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 3.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici legge 104/1992, art. 3 comma 3, con connotazione di gravità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dalla domanda amministrativa, dal 9 giugno 2022;
2) condanna, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_2 consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 3.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Rifici, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 06.06.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena