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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/12/2025, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 10945/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla causa iscritta al numero 10945 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nata a Giugliano in [...] in Parte_3 C.F._3 data 28/9/1957, (C.F. ), nato a [...] Parte_4 C.F._4 il 19/11/1982, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Agnese Arbore (C.F.
), in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._5 studio in Lusciano (CE) alla via Ignazio Silone n. 30;
OPPONENTI
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Notar Persona_1 dell'11/12/2013 (rep. n. 65175, racc. n. 19979) dall'Avv. Domenico Nolè (C.F.
), con studio in Roma alla Via Caio Mario n. 7 ed elettivamente domiciliata C.F._6
a mezzo pec;
OPPOSTA
NONCHÉ con sede legale in Roma (RM), Lungotevere Flaminio n. 18 Controparte_2
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, (C.F. ), P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall'Avv. Domenico Nolè (C.F.
), con studio in Roma alla Via Caio Mario n. 7 ed elettivamente domiciliata C.F._6
a mezzo pec;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate agli atti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, esponeva di essere titolare di un credito Controparte_1 verso in virtù dei Controparte_4 rapporti discendenti da:
• contratto di conto corrente stipulato con Banca di Roma s.p.a. il 3/8/2017 n. 400370887 (già
n. 920410 fino al 30/9/2010), in prosecuzione dell'originario contratto del 18/4/2005 n.
920410, per come integrato in data 28/11/2007, da considerare come unico rapporto proseguito con continuità dal primo saldo zero, sul quale hanno avuto accesso apertura di credito per € 30.000,00, per un saldo debitore finale al 1/6/2022 di € 29.994,38;
• finanziamento agrario n. 3975659 sottoscritto in data 16/3/2012 per l'erogazione di originari
€ 900.000,00, recante saldo debitore alla data del 1/6/2022 di € 538.626,25, garantito da fideiussione specifica rilasciata il 26/9/2017 da , e Parte_1 Parte_2
; Parte_4
• contratto di mutuo chirografario n. 8879195 sottoscritto il 10/8/2021 per l'erogazione di originari € 250.000,00, con saldo debitore alla data del 1/6/2022 di € 252.576,07, garantito da fideiussione specifica rilasciata il 10/8/2021 da , e Parte_1 Parte_2
nonché da Mediocredito Centrale ex L. 662/1996. Parte_4
Ha aggiunto altresì che, a garanzia delle predette obbligazioni, era stata rilasciata il 27/3/2013 fideiussione omnibus, fino a concorrenza dell'importo di € 369.500,00, da , Parte_4
, – tutti soci della società agricola – nonché da Parte_2 Parte_1 Parte_3
[...]
Ha esposto infine che, nel sottoscrivere un atto di rinegoziazione del finanziamento agrario n.
3975659, la società debitrice e i fideiussori specifici avevano espressamente riconosciuto il debito, ma che ciò nonostante il debito non era stato onorato alle nuove scadenze pattuite, per una complessiva esposizione di € 821.196,70.
In definitiva, ha chiesto in via monitoria la condanna della società debitrice e dei quattro garanti in solido per € 821.196,70, di cui € 29.994,38 per saldo debitore del conto corrente, € 538.626,25 per il saldo del finanziamento agrario e i residui € 252.576,07 per saldo debitore del mutuo chirografario, stimati alla data del 1/6/2022, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora e spese processuali, previa concessione della sua provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
L'intestato Tribunale ha accolto la domanda monitoria e, per l'effetto, ha emesso in data 21/7/2022 il decreto ingiuntivo n. 3008/2022, con cui ha ingiunto ai debitori in solido il pagamento senza dilazione di quanto richiesto, autorizzando la sua esecuzione provvisoria.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato alla società il 13/9/2022 e ai quattro garanti il 14/9/2022, quindi i garanti hanno avanzato formale opposizione, con atto di citazione diverso da quello presentato dalla società, tempestivamente notificato ai sensi dell'art. 641 c.p.c. in data 20/10/2022.
Anzitutto, gli opponenti hanno rimproverato alla banca una reiterata condotta abusiva di concessione del credito, nonostante la rappresentazione delle perdite di esercizio dei bilanci 2011 e
2020, che la banca avrebbe dovuto consultare prima di erogare i finanziamenti il 16/3/2012 e il
10/8/2021. In questo modo, la banca avrebbe errato nella valutazione del merito creditizio, in violazione dei criteri di diligenza esigibili dall'accorto banchiere, determinando la sua responsabilità anche nei confronti di per avere attestato la capacità Controparte_5 finanziaria della società beneficiaria in relazione alla restituzione del mutuo chirografario del
10/8/2021 di € 250.000,00.
In secondo luogo, hanno dedotto la nullità delle fideiussioni personali, per la violazione del divieto di doppia garanzia di cui alla L. 662/1996 e dei successivi regolamenti attuativi, con particolare riguardo all'allegato 1, par.
4.4 del regolamento ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005. In fatto, hanno rammentato gli opponenti che ciascun finanziamento godeva di una garanzia pubblica per la sua restituzione, rilasciata da SGFA s.r.l. per il finanziamento agrario di €
900.000,00 e da MCC per il mutuo chirografario di € 250.000,00. Orbene, secondo la tesi coltivata dagli opponenti, la compresenza di garanzie statali avrebbe inquinato la garanzia privata di nullità per contrasto con un divieto normativo.
Infine, hanno eccepito la carenza di data certa sui documenti fideiussori, che avrebbe reso impossibile ricostruire la decorrenza della obbligazione. Hanno altresì eccepito che i documenti presentavano carenze formali (la dicitura “modulo interno ad uso esclusivo di , Controparte_1 codici numerici di incerta riferibilità, la data manoscritta in calce, il formato digitale del documento e le postille manoscritte aggiunte. Hanno poi espressamente disconosciuto la sottoscrizione in calce alla fideiussione omnibus di € 369.500,00, per l'aspetto irregolare delle firme.
In definitiva, hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo, in accoglimento dei motivi di opposizione, previa sospensione della sua provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. In via riconvenzionale, hanno chiesto poi: di accertare la responsabilità di nell'abusiva Controparte_1 concessione del credito, nonché di dichiarare la nullità delle stesse fideiussioni e dei contratti di credito per quanto di ragione e, per l'effetto, di dichiarare l'estinzione delle fideiussioni e la loro liberazione;
di condannare la banca al ripristino del patrimonio netto della società debitrice per €
915.041,00, risultato negativo al 31/12/2020 per effetto della esecuzione dei finanziamenti erogati;
il tutto con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2. Si è costituita con tempestivo deposito di articolata comparsa di risposta, Controparte_1 nella quale ha respinto le avverse deduzioni e ha difeso l'operato della banca.
Ha negato poi la legittimazione dei fideiussori ad agire per l'accertamento e il risarcimento da abusiva concessione del credito, pur avendo concorso attivamente alle decisioni strategiche della società, in qualità di soci o di amministratori. In virtù del principio nemo potest venire contra factum proprium, gli organi sociali non potrebbero invocare una tutela giuridica contrastante con il comportamento assunto in precedenza, senza ammettere di avere concorso nella pretesa responsabilità.
Per ottenere il finanziamento agrario e l'apertura di credito nel 2012, i soci avrebbero approvato bilanci ampiamente positivi, almeno in relazione agli esercizi 2009 e 2010, e avrebbe continuato ad approvare bilanci positivi anche negli esercizi successivi fino al 2021 quando, dando atto delle perdite in bilancio, ne avrebbe attribuito la genesi alla crisi pandemica e alla “controversia… generatasi tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 con le aziende del 'Gruppo Grigi', importanti partner industriali”.
Ha quindi respinto ogni addebito di responsabilità, evidenziando piuttosto come la società garantita avesse manifestato i primi segnali di crisi ben oltre il 2012 e precisamente a partire dal biennio
2019-2020, in corrispondenza del periodo pandemico, a prescindere dal credito concesso dalla banca nel decennio precedente.
Procedendo nell'esame delle eccezioni, la banca ha negato di essere incorsa nella violazione del preteso divieto di doppia garanzia, con conseguente inefficacia delle garanzie private. Secondo la tesi difensiva, l'art.
4.4 delle disposizioni operative del Fondo di garanzia dispone che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo “non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, mentre sulla parte non coperta del finanziamento “possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie”, con la conseguenza che non sono escluse garanzie ulteriori per la quota di finanziamento non garantita dal Fondo e che comunque non sono escluse garanzie ulteriori prestate da persone fisiche di estrazione non professionale. Infine, ha respinto il disconoscimento delle fideiussioni, in quanto i garanti avrebbero già in passato confermato la loro qualifica di fideiussori, tra cui anzitutto nell'atto di parziale rinegoziazione del debito in data 8/9/2014, con cui la società aveva riconosciuto il debito residuo di € 772.225,99 e i fideiussori firmavano “per conoscenza ed accordo”, nonché nell'atto di ulteriore rinegoziazione del
22/9/2017.
In conclusione, nel riportarsi alla documentazione depositata a sostegno dell'an e del quantum della pretesa, ha chiesto che fosse rigettata l'opposizione, nonché la domanda riconvenzionale ivi spiegata, previo diniego della sospensione della provvisoria esecutività del decreto, con rifusione delle spese di lite.
3. All'esito della prima udienza è stata denegata la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rilevata la improcedibilità della causa per omessa mediazione, alla quale sono state invitate le parti.
Fallito il preliminare tentativo di mediazione, favorito l'ulteriore contraddittorio cartolare e fallito l'ulteriore tentativo di conciliazione, è stata rigettata l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori, quindi le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni.
Nelle more ha depositato comparsa di intervento professandosi titolare Controparte_2 del credito di per effetto di una duplice operazione di cessione, dapprima a Controparte_1 beneficio di Finanziaria Internazionale Investments SGR s.p.a. e poi successivamente da questa in suo favore.
Nel merito, la terza intervenuta si è associata alle difese della banca opposta, chiedendo il loro accoglimento e la definitiva conferma del decreto ingiuntivo.
Alla udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
4. In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda per effetto del preliminare esperimento del tentativo di mediazione, imposto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità della domanda.
L'incontro di mediazione è stato regolarmente promosso dalla società opposta, conformemente all'ordinanza del Giudice, alla presenza delle parti e dei rispettivi procuratori speciali, tuttavia il tentativo è fallito per mancanza di accordo.
5. Nel merito della pretesa, in via di metodo va rammentato che l'opposta ha agito in via monitoria in qualità di attrice in senso sostanziale, per ottenere il pagamento del saldo derivante da un rapporto di conto corrente e da due rapporti di mutuo, garantiti dagli odierni opponenti in qualità di fideiussori;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata in via di opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Nel settore dei contratti bancari, l'onere della prova della banca che agisce per l'adempimento risente necessariamente della particolare conformazione del rapporto negoziale, in particolare nei contratti di conto corrente, dove si instaura un rapporto complesso, segnato da una serie di prestazioni di segno contrario poste in essere tra le parti, che condizionano l'entità del credito maturato alla fine del rapporto. Tra l'altro, trattandosi di un contratto di durata, il contratto di conto corrente genera un rapporto che è destinato a protrarsi negli anni per un tempo potenzialmente indeterminato. Pertanto, la banca che si assuma creditrice di una somma di danaro per inadempimento del correntista è tenuta a fornire la prova non soltanto del titolo negoziale e, dunque, della fonte del suo diritto, ma anche del complessivo svolgimento del rapporto, inclusivo di tutte le singole ragioni di dare e avere intercorse nel tempo tra le parti, che hanno condotto alla formazione del saldo a debito di cui si intima il pagamento.
È ormai incontestato in giurisprudenza che la banca che faccia valere in giudizio un credito derivante da un rapporto di conto corrente debba provare l'intero andamento dello stesso, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni, mediante la produzione integrale degli estratti conto (cfr. ex multis
Cass. Civ. 19/10/2016 n. 21092; nella giurisprudenza di merito, recentemente Corte appello Roma,
20/07/2021, n.5351).
Con particolare riguardo invece ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione del contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
Nella fattispecie, la società opposta ha ottemperato ai propri oneri probatori.
Da un lato, per il contratto di conto corrente, ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto sottoscritto dalla società opponente, unitamente alle sue successive integrazioni contrattuali;
ha inoltre prodotto gli estratti conto in serie continua a partire dall'origine del rapporto, ossia dal primo saldo a zero, risalente al mese di aprile 2005, poi proseguito sotto diversa nomenclatura.
Dall'altro lato, per i rapporti discendenti da contratti di mutuo, ha ritualmente prodotto sin dalla fase monitoria i rispettivi contratti, che costituiscono la fonte delle obbligazioni: il contratto di mutuo chirografario, volto all'erogazione di € 250.000,00, e il contratto di mutuo “agrario”, per l'erogazione di € 900.000,00. D'altra parte la società mutuataria, nel rimproverare il comportamento abusivo della banca nella concessione del credito, non ha mai negato di avere ricevuto danaro a mutuo, confermando la prova della erogazione.
La società opposta ha dunque adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533). Di conseguenza, spetta alla parte opponente l'onere di fornire la prova contraria.
6. Di converso, gli opponenti hanno rimproverato alla banca di avere serbato una condotta abusiva nella concessione del credito, in violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., nonché degli artt. 5 e 127 t.u.b.
La fattispecie della abusiva concessione del credito è stata elaborata dalla giurisprudenza per descrivere la responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito che “conceda, o continui a concedere, incautamente, credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata, in violazione dell'obbligo di valutare con prudenza la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica” (Cassazione civile, 04/11/2024,
n.28320, che a sua volta richiama Cass. civ., 30/06/2021, n.18610).
Al soggetto finanziatore viene generalmente rimproverato di aver concorso ad aggravare un dissesto preesistente. È stato spiegato infatti che “Questa erogazione del credito abusiva, perché effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa” (cfr. Cass. n.28320 cit.).
Al danneggiato che invoca il risarcimento del danno spetta di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e segnatamente la condotta lesiva, il nesso causale tra la condotta e l'evento pregiudizievole, il danno evento e il danno conseguenza. In particolare, quanto al danno, spetta all'attore di dimostrare non solo l'accadimento di un evento pregiudizievole nella realtà dei fatti, ma anche che tale evento abbia prodotto ripercussioni oggettivamente apprezzabili nella propria sfera giuridica, in termini di diminuzione del patrimonio o di offesa alla propria sfera areddituale.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non vi è prova che la condotta della banca abbia provocato un danno ingiusto nel patrimonio della società, sul piano della causalità.
Non vi è prova cioè che la banca, nell'accordare il credito alla società opponente, abbia concorso a causare il suo dissesto, in violazione di criteri precauzionali che avrebbero suggerito di astenersi dalla condotta.
Al contrario la banca, nell'accordare il credito richiesto dall'imprenditore, ha assolto con esattezza ad una precisa obbligazione che gravava su di essa in virtù delle condizioni del contratto di mutuo concordate con la parte.
La scelta di ricorrere al credito deve essere imputata anzitutto agli organi sociali della società debitrice, che hanno scelto lo strumento creditizio per incrementare la produttività dell'azienda e che ne rispondono con autonoma responsabilità.
Nella fattispecie, come osservato dalla parte opposta, i garanti non erano soggetti estranei alla compagine sociale, ma anzi hanno contribuito attivamente alle scelte aziendali e alle sue decisioni strategiche in qualità di soci e di amministratori (questi ultimi con particolare riferimento a e a . Da un lato, infatti, gli amministratori possiedono Parte_1 Persona_2 autonomo potere nell'assunzione delle scelte aziendali, tra cui anche nella scelta di ricorrere al credito per rifinanziare l'impresa, e ne sono responsabili davanti ai soci e ai terzi;
dall'altro lato, i soci mantengono pur sempre un potere di controllo sul loro operato, con la facoltà di attivarsi per impedire che continui una gestione negativa della società. È da escludere allora che l'assunzione del debito sia stata subita, anziché attivamente perseguita, dagli odierni opponenti.
In questo senso si ritiene di dare continuità all'orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, già manifestato da questo Tribunale e sostenuto dall'opposta, per il quale “l'azione di risarcimento del danno per concessione abusiva del credito, infatti, non può essere proposta dallo stesso soggetto giuridico che ha stipulato con la banca i medesimi contratti contestati, in applicazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium, secondo cui la parte che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza” (Tribunale di Napoli nord, 4/1/2023).
Tale opzione interpretativa appare la più condivisibile, in quanto la condotta degli amministratori e dei soci si presenta da sola idonea a determinare l'evento, a prescindere dal concorso di fattori esterni o da eventuali condotte rimproverate a terzi, secondo le regole della causalità materiale dettate all'art. 41 c.p. e sviluppate dall'art. 1227 co. 2 c.c. L'efficienza causale della loro condotta vale già da sola a escludere la causalità delle condotte rimproverate all'istituto di credito e svela la contraddittorietà della tesi degli opponenti, volta ad imputare ad altri soggetti responsabilità che sono addebitabili all'interno degli organi sociali.
Appare dunque meritevole di accoglimento la tesi coltivata dalla opposta nelle sue repliche, secondo cui la mutuataria non sarebbe legittimata ad agire contro il suo contraente per la abusiva concessione del credito, addebitandole una responsabilità che le appartiene.
Questa argomentazione giustifica già da sola l'infondatezza dell'eccezione.
In ogni caso, anche nel merito, è da escludere che la concessione del credito abbia provocato con efficienza causale un danno al patrimonio degli opponenti.
Questi sostengono che la condotta della banca avrebbe generato la crisi della società già all'epoca del primo finanziamento, ma questa circostanza non è stata confermata dall'esame dei bilanci, che anzi restituiscono una realtà parzialmente diversa.
A supporto della loro prospettazione, gli opponenti hanno allegato i bilanci 2011 e 2020, riferiti all'epoca di concessione dei finanziamenti imputati (cfr. allegato nn. 10 e 11).
Prima di erogare il mutuo agrario, che è quello di maggiore peso economico, in realtà all'epoca la banca aveva a disposizione solo il bilancio relativo all'esercizio 2010, dal momento che il bilancio
2011 non era stato ancora pubblicato (si veda la ricevuta della Camera di Commercio del 10/8/2012 in calce al bilancio 2011, allegata dall'opponente). Nel bilancio 2010 non erano rilevabili gravi criticità, laddove l'attivo patrimoniale vantava un ammontare significativo di immobilizzazioni materiali e il patrimonio netto della società era ampiamente positivo, potendo contare tra l'altro su una riserva significativamente incrementata rispetto all'anno precedente.
In ogni caso, anche nel successivo esercizio 2011, secondo la situazione patrimoniale successivamente elaborata e depositata, non sono emerse particolari anomalie, a fronte di un patrimonio netto che permaneva positivo. Sotto questo profilo, le difese della banca si presentano del tutto ragionevoli e condivisibili.
Invece, per l'erogazione del successivo mutuo chirografario nel 2021, pur in mancanza della ricevuta del deposito del bilancio presso la Camera di Commercio, è presumibile che la banca avesse a disposizione il bilancio del 2020 da consultare in fase istruttoria precontrattuale.
Orbene, nella nota integrativa di bilancio, si legge chiaramente che le perdite di esercizio venivano imputate ad altre cause, diverse dal comportamento dell'istituto di credito. Si legge in particolare, tra i fatti di rilievo occorsi durante l'esercizio, che “Nel corso dell'esercizio 2020, sono stati notificati nei confronti della nostra società i decreti ingiuntivi da parte delle società, , CP_6
atti Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 contestati nelle opportuni sedi competenti. Precisandosi che tali contenziosi hanno ad oggetto delle posizioni di credito contestati dalla nostra società. Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure restrittive necessarie ad arginare l'emergenza epidemiologica quali ad esempio l'interruzione di buona parte delle attività produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone”.
Le dichiarazioni raccolte nel bilancio di esercizio 2020, così approvato dai soci, giustificavano le perdite d'esercizio con l'interruzione delle attività produttive e con la notifica di ben quattro decreti ingiuntivi, che verosimilmente hanno penalizzato il passivo patrimoniale in misura rilevante. Il contenuto e la provenienza di tali affermazioni smentiscono la tesi, qui propugnata, che le cause della crisi fossero da imputare alla erogazione del credito da parte della banca.
D'altra parte il mutuo chirografario, sottoscritto l'anno successivo in data 10/8/2021, prevedeva l'erogazione di soli € 250.000,00, che anche solo su un piano quantitativo appaiono nettamente sproporzionati rispetto alle perdite di esercizio già maturate nel 2020, pari ad € 1.182.218,00. Nelle loro repliche, gli opponenti hanno avversato la prospettazione della banca, sul rilievo che l'emergenza epidemiologica avrebbe soltanto aggravato una realtà economica e finanziaria della società che era già profondamente incisa dai finanziamenti contratti con (cfr. Controparte_1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
In realtà, questa replica è già stata smentita dall'esame del bilancio 2010, che non presentava segnali di allarme nella salute finanziaria della società mutuataria all'epoca della concessione del mutuo agrario.
Sempre in replica, hanno sostenuto gli opponenti che la banca non avesse adeguatamente valutato il reddito operativo della società mutuataria, limitandosi ad un esame superficiale dei bilanci in fase istruttoria. Questa replica però non è stata sostenuta da adeguato supporto argomentativo, affidando alle difese della opposta la dimostrazione di fatti che, al contrario, graverebbe su chi afferma la responsabilità della controparte.
Tutte queste considerazioni accreditano la convinzione che l'erogazione del credito non presenti alcun rapporto di causalità con la crisi della società debitrice.
In ogni caso, le lacune nella prospettazione della parte opponente non riguardano soltanto il piano causale, ma anche quello della prova del danno.
Deducono gli opponenti di avere subito un danno dal comportamento abusivo della banca, ma questo danno non è stato descritto nei suoi elementi essenziali, nonostante il preciso onere della parte danneggiata di allegare il danno che si assume subito al proprio patrimonio.
In realtà, dalle difese svolte, emerge piuttosto l'intenzione dei fideiussori di agire per un danno che si assume arrecato esclusivamente al patrimonio della società.
Tale fraintendimento è evidente già dall'atto di citazione, dove la parte ha sostenuto che “la concessione di credito, che non sia frutto rispettoso di una corretta valutazione del merito di credito è fonte di responsabilità per il «pregiudizio diretto» che viene «causato al patrimonio» del finanziato appunto «dall'attività di finanziamento» e, nel caso di specie, di riflesso agli odierni opponenti”.
I fideiussori hanno agito in via riconvenzionale per il risarcimento di un danno che la banca avrebbe causato alla società, dunque a un altro soggetto giuridico, e non a loro stessi. Il pregiudizio al patrimonio dei fideiussori è, allo stato, soltanto potenziale e ipotetico: difetta di quella attualità che l'art. 1223 c.c. pretende come “conseguenza immediata e diretta” della condotta, per effetto del rinvio operato dall'art. 2056 c.c. (sulla consistenza del danno nella diminuzione del patrimonio attuale, si veda Cassazione civile, 15/11/2022, n.33537). Per tutte queste ragioni, non ci sono elementi per accogliere la tesi della responsabilità coltivata dai fideiussori, con la conseguenza che va rigettata l'eccezione e anche la connessa domanda riconvenzionale, che su tale responsabilità si fonda.
7. Gli opponenti hanno inoltre eccepito la violazione del divieto di doppia garanzia e, per l'effetto, la nullità delle fideiussioni
Secondo la tesi coltivata dalla parte opponente, il divieto normativo dovrebbe rinvenirsi nella L.
662/1996 e nei successivi regolamenti attuativi, con particolare riguardo all'allegato 1, par.
4.4 del regolamento ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005.
In particolare, il d.m. 23/9/2005 del Ministero delle attività produttive, stabilisce all'allegato 1, art. 1, comma 4.4., che “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Il decreto ministeriale è stato emanato per formalizzare l'approvazione “delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
Garanzia”, dando attuazione a una delega normativa contenuta nell'articolo 2, comma 100, lett. a)
L. 662/1996 mediante ricorso a norme di rango subordinato.
È proprio il rango subordinato della fonte che conduce a escludere la sanzione di nullità negoziale.
Ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alle ipotesi di nullità strutturali del contratto o di nullità testuali, il contratto può essere dichiarato nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge stabilisca una sanzione diversa, e le norme imperative sono norme inderogabili che proteggono interessi particolarmente qualificati dell'ordinamento. Tali non possono essere norme di rango subordinato, ma solo norme di produzione legislativa, le uniche in grado di soverchiare la volontà delle parti e il consenso negoziale ai sensi dell'art. 1372 e 1374 c.c.
Le regole di validità dei contratti devono essere stabilite unicamente da fonti di grado primario: non possono essere dettate da norme di rango subordinato, senza in questo modo sovvertire la gerarchia delle fonti (Tribunale Padova n. 805/2025).
Inoltre, la testi degli opponenti deve essere respinta anche sotto altro profilo.
Le fideiussioni prestate dagli opponenti costituiscono garanzie personali che non sono espressamente menzionate dalla norma e che pertanto non rientrerebbero nel perimetro dell'esclusione. Alla banca non sarebbe impedito di acquisire garanzie fideiussorie, in aggiunta alla garanzia pubblica, ma solo garanzie reali o altre garanzie rilasciate da soggetti professionali – bancarie o assicurative - secondo una interpretazione restrittiva che è stata massicciamente seguita dalla giurisprudenza di merito (si veda, da ultimo, Tribunale Ferrara, 25/06/2025, n. 623).
E infatti è stato affermato che la disposizione in esame “non riguarda le garanzie personali prestate da persone fisiche, ma ha la finalità di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando
l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative
(fideiussione prestata da imprese assicurative o da banche), non escludendo la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono pertanto ritenersi valide (…) l'attuale formulazione non lascia più dubbi in merito alla possibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo, ed essa rileva anche al fine dell'interpretazione della previgente disciplina, visto che specifica cosa dovesse intendersi con il termine, anche in precedenza utilizzato, di 'garanzia bancaria'” (Tribunale Firenze 1/12/2024 n.
3792) in quanto “La norma fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla indicando circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche (…) La natura della garanzia personale, pertanto, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005” (Tribunale Monza 17/4/2025).
Queste premesse conducono alla infondatezza della eccezione, in accoglimento delle difese della banca opposta.
8. Da ultimo, i fideiussori hanno sollevato eccezioni su profili formali dei moduli fideiussori, contestando il valore probatorio dei documenti prodotti in giudizio.
In particolare, hanno eccepito che il documento contenente la fideiussione specifica sottoscritta da
, e , a garanzia della restituzione del Parte_1 Parte_2 Parte_4 finanziamento agrario, sarebbe privo di valore probatorio, perché recante data manoscritta, dicitura
“Modulo interno ad uso esclusivo di e codice numerico non decifrabile Controparte_1
“000554041B4977”, in luogo della marca temporale nell'idoneo formato digitale.
Inoltre, hanno eccepito che anche il documento contenente la fideiussione specifica sottoscritta da
, e , a garanzia della restituzione del Parte_1 Parte_2 Parte_4 finanziamento di € 250.000,00, sarebbe privo di valore probatorio, perché recante dicitura “Modulo interno ad uso esclusivo di e codice numerico non decifrabile “00067475234191”, Controparte_1 in luogo della marca temporale nell'idoneo formato digitale. Infine, hanno disconosciuto la sottoscrizione in calce al modulo della fideiussione omnibus, per la evidente irregolarità delle firme;
hanno inoltre contestato il suo valore probatorio perché recante dicitura “Modulo interno ad uso esclusivo di e codice numerico non decifrabile Controparte_1
“00041450716084”, in luogo della marca temporale nell'idoneo formato digitale.
In sintesi, la parte opponente mira a negare la carica probatoria dei documenti fideiussori che li obbligano a prestare garanzia in favore della società debitrice.
Le contestazioni, tuttavia, si arrestano a profili eminentemente formali. Gli opponenti, infatti, non hanno mai negato di avere sottoscritto le fideiussioni in oggetto e di avere prestato il consenso al rilascio delle garanzie, a prescindere da aspetti accessori legati alla forma dei documenti negoziali.
Al contrario, hanno manifestato nel tempo un contegno coerente con la propria qualità di fideiussori, riconoscendo il debito. Tra questi si veda l'atto di rinegoziazione del debito derivante dal mutuo agrario, quello di maggiore peso economico, dove i garanti apponevano in calce la propria firma “dichiarando di non avere alcunché da eccepire” e anzi confermando la garanzia prestata: quest'ultimo documento non è stato parimenti disconosciuto dagli opponenti, con l'effetto di rendere inattendibile il disconoscimento avanzato (cfr. allegato n. 7 del fascicolo monitorio).
Anche il disconoscimento della firma non appare sufficiente a supportare le difese degli opponenti.
Il disconoscimento della firma infatti va condotto in maniera specifica e determinata, mediante espressioni chiare e inequivoche che, benché non richiedano l'uso di formule sacramentali, non possono risolversi in una mera formula di stile e ciò vale tanto per il disconoscimento dell'autografia di una sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., quanto per il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Se la controparte non disconosce la sottoscrizione in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza successiva o comunque nella prima risposta successiva alla sua produzione, l'effetto processuale è che l'autenticità della sottoscrizione si ha per acquisita (cfr. Cassazione civile,
18/07/2024, n.19850).
Nella fattispecie, gli opponenti si sono limitati ad un disconoscimento di tenore approssimativo, sul rilievo che le sottoscrizioni in calce alla fideiussione omnibus sarebbero “ictu oculi irregolari”.
Il disconoscimento si risolve in un'affermazione vaga e apodittica, non sorretta da adeguato sforzo argomentativo, e non soddisfa i criteri di specificità della contestazione esigibili dalla parte ai sensi dell'art. 214 c.p.c., omettendo qualsiasi argomento a sostegno della dedotta apocrifia. Tra l'altro, la parte ha rinunciato ad approfondire la sua eccezione nelle successive memorie e questo contegno processuale concorre al corredo probatorio a fondamento della decisione. Non convincono del contrario le dichiarazioni rese dagli opponenti alla udienza di assunzione dell'interrogatorio formale, nella quale ciascuno ha negato la paternità della firma contestata. Le dichiarazioni dell'interrogato, infatti, hanno valore di prova legale soltanto se di tenore sfavorevole alla parte che le rende mentre, in caso contrario, quelle favorevoli possono essere liberamente valutate dal giudicante. Nella fattispecie, la negazione della paternità delle firme è stata sollevata senza alcuna narrazione circostanziata e senza alcun approfondimento negli atti del processo, che dunque la rende inattendibile, inidonea a intaccare la carica probatoria dei documenti acquisiti.
In definitiva, in presenza di un corredo probatorio completo e coerente, di documenti privi di abrasioni o di cancellazioni che ne inquinino la leggibilità, nonché di firme non ritualmente disconosciute, i documenti fideiussori possono essere posti a fondamento della decisione.
9. Per quanto concerne il quantum debeatur, non si può ignorare l'escussione della garanzia pubblica intervenuta nelle more del processo.
Nel corso del giudizio, la banca opposta ha comunicato che, a seguito del deposito del ricorso monitorio, era stata positivamente escussa la garanzia consortile ISMEA per l'importo di €
300.808,56 in relazione al mutuo agrario n. 3975659, rinunciando parzialmente al credito ingiunto.
In particolare, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha dichiarato che “ comunica CP_1 che è stata positivamente escussa la garanzia consortile ISMEA per l'importo di euro 300.808,56 relativamente al rapporto di finanziamento chirografario n. 3975659 e, conseguentemente, alla data del 29.09.2023 l'esposizione debitoria del detto rapporto è pari ad euro 250.860,46, oltre interessi maturati al 29.9.2023 per euro 17.248,93, come provato dalla certificazione ex art. 50
TUB che sin d'ora si deposita (per un complessivo importo dovuto nell'attualità pari ad euro
268.109,39, oltre interessi decorrenti dal 29.9.2023)”.
Ha precisato quindi che, a seguito dell'escussione della garanzia consortile per € 300.808,56, all'attualità il debito verso sarebbe stato ridimensionato in complessivi € Controparte_1
550.679,84, oltre interessi (cfr. allegati alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte opposta).
La parte opponente non ha contestato questa quantificazione, limitandosi a prendere atto del fatto sopravvenuto (si veda la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. “Si prende atto della rinuncia della Banca di euro 300.808,56 nei confronti degli odierni opponenti a seguito dell'escussione della garanzia in data 20.07.2023 da ISMEA per cui la presunta pretesa creditoria si riduce ad euro 520.388,14 in linea capitale e, come da ingiunzione di pagamento opposta, nei confronti della sig.ra , nei limiti di concorrenza dell'importo di € 369.500,00”). Parte_3 Il pagamento parziale del garante costituisce fatto estintivo dell'obbligazione che è utile a decurtare il credito ingiunto, ma soltanto nella misura corrispondente. In assenza di eccezioni degli opponenti,
l'originario credito, quantificato nel ricorso monitorio in € 538.626,25, deve essere decurtato nella somma definitiva indicata dall'opposta e non contestata da controparte di € 550.679,84, sulla quale decorrono gli interessi nella misura richiesta in fase monitoria.
10. In definitiva, l'opposizione deve essere accolta solo parzialmente, con riferimento alla parziale escussione della garanzia, che è intervenuta nelle more del giudizio, e alla conseguente rimodulazione del quantum debeatur.
Il credito ingiunto deve essere quindi definitivamente accertato nella misura di € 550.679,84.
Gli interessi di mora soggiacciono al principio della domanda e pertanto sono dovuti secondo la misura convenzionale richiesta nel ricorso monitorio, con decorrenza dalla data di messa in mora del 10/6/2022 (cfr. pec all'allegato n. 14 del fascicolo monitorio).
L'accoglimento parziale della opposizione comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e di condannare gli opponenti per la sola differenza.
Per i restanti motivi l'opposizione va respinta, così come deve essere rigettata la domanda riconvenzionale.
La titolarità del credito della cessionaria esula dell'odierno thema decidendum, che segue esclusivamente i confini della domanda avanzata nel giudizio monitorio, pertanto non occorre esaminare la questione della legittimazione della cessionaria intervenuta.
11. Nel regolamento delle spese di lite, non si può trascurare la limitata attività difensiva svolta dalla terza intervenuta, nei cui confronti appare equo compensare le spese di lite nei rapporti con la parte opponente. Nei rapporti tra la parte opponente e l'opposta, invece, occorre tenere conto da un lato del limitato accoglimento dell'opposizione, che giustifica la compensazione delle spese nella misura di 1/4, e dall'altro lato della sostanziale soccombenza dell'opponente, che giustifica la sua condanna al pagamento delle spese di lite nella misura dei restanti 3/4. Queste vengono liquidate secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore superiore a €
520.001,00, ma ai valori minimi, per la prossimità del valore del decisum al margine inferiore dello scaglione e per l'assenza di attività istruttoria, con esclusione della fase conclusionale, dal momento che non ha depositato comparse conclusionali. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3008/2022 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 21/7/2022;
2. Condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della parte opposta Controparte_1 di € 550.679,84, oltre interessi convenzionali di mora dal 7/6/2022 al soddisfo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale;
4. Compensa le spese nei rapporti tra gli opponenti e la terza intervenuta;
5. Compensa le spese di lite, nei rapporti tra la parte opponente e la parte opposta, nella misura di 1/4 e, per i restanti 3/4, condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € 7.943,25, oltre rimborso forfettario al 15%, Controparte_1 cpa ed iva.
Aversa, 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott.ssa Benedetta Magliulo ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla causa iscritta al numero 10945 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
(C.F. ), nata a Giugliano in [...] in Parte_3 C.F._3 data 28/9/1957, (C.F. ), nato a [...] Parte_4 C.F._4 il 19/11/1982, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Agnese Arbore (C.F.
), in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._5 studio in Lusciano (CE) alla via Ignazio Silone n. 30;
OPPONENTI
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per Notar Persona_1 dell'11/12/2013 (rep. n. 65175, racc. n. 19979) dall'Avv. Domenico Nolè (C.F.
), con studio in Roma alla Via Caio Mario n. 7 ed elettivamente domiciliata C.F._6
a mezzo pec;
OPPOSTA
NONCHÉ con sede legale in Roma (RM), Lungotevere Flaminio n. 18 Controparte_2
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, (C.F. ), P.IVA_2 CP_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall'Avv. Domenico Nolè (C.F.
), con studio in Roma alla Via Caio Mario n. 7 ed elettivamente domiciliata C.F._6
a mezzo pec;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate agli atti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, esponeva di essere titolare di un credito Controparte_1 verso in virtù dei Controparte_4 rapporti discendenti da:
• contratto di conto corrente stipulato con Banca di Roma s.p.a. il 3/8/2017 n. 400370887 (già
n. 920410 fino al 30/9/2010), in prosecuzione dell'originario contratto del 18/4/2005 n.
920410, per come integrato in data 28/11/2007, da considerare come unico rapporto proseguito con continuità dal primo saldo zero, sul quale hanno avuto accesso apertura di credito per € 30.000,00, per un saldo debitore finale al 1/6/2022 di € 29.994,38;
• finanziamento agrario n. 3975659 sottoscritto in data 16/3/2012 per l'erogazione di originari
€ 900.000,00, recante saldo debitore alla data del 1/6/2022 di € 538.626,25, garantito da fideiussione specifica rilasciata il 26/9/2017 da , e Parte_1 Parte_2
; Parte_4
• contratto di mutuo chirografario n. 8879195 sottoscritto il 10/8/2021 per l'erogazione di originari € 250.000,00, con saldo debitore alla data del 1/6/2022 di € 252.576,07, garantito da fideiussione specifica rilasciata il 10/8/2021 da , e Parte_1 Parte_2
nonché da Mediocredito Centrale ex L. 662/1996. Parte_4
Ha aggiunto altresì che, a garanzia delle predette obbligazioni, era stata rilasciata il 27/3/2013 fideiussione omnibus, fino a concorrenza dell'importo di € 369.500,00, da , Parte_4
, – tutti soci della società agricola – nonché da Parte_2 Parte_1 Parte_3
[...]
Ha esposto infine che, nel sottoscrivere un atto di rinegoziazione del finanziamento agrario n.
3975659, la società debitrice e i fideiussori specifici avevano espressamente riconosciuto il debito, ma che ciò nonostante il debito non era stato onorato alle nuove scadenze pattuite, per una complessiva esposizione di € 821.196,70.
In definitiva, ha chiesto in via monitoria la condanna della società debitrice e dei quattro garanti in solido per € 821.196,70, di cui € 29.994,38 per saldo debitore del conto corrente, € 538.626,25 per il saldo del finanziamento agrario e i residui € 252.576,07 per saldo debitore del mutuo chirografario, stimati alla data del 1/6/2022, oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora e spese processuali, previa concessione della sua provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
L'intestato Tribunale ha accolto la domanda monitoria e, per l'effetto, ha emesso in data 21/7/2022 il decreto ingiuntivo n. 3008/2022, con cui ha ingiunto ai debitori in solido il pagamento senza dilazione di quanto richiesto, autorizzando la sua esecuzione provvisoria.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato alla società il 13/9/2022 e ai quattro garanti il 14/9/2022, quindi i garanti hanno avanzato formale opposizione, con atto di citazione diverso da quello presentato dalla società, tempestivamente notificato ai sensi dell'art. 641 c.p.c. in data 20/10/2022.
Anzitutto, gli opponenti hanno rimproverato alla banca una reiterata condotta abusiva di concessione del credito, nonostante la rappresentazione delle perdite di esercizio dei bilanci 2011 e
2020, che la banca avrebbe dovuto consultare prima di erogare i finanziamenti il 16/3/2012 e il
10/8/2021. In questo modo, la banca avrebbe errato nella valutazione del merito creditizio, in violazione dei criteri di diligenza esigibili dall'accorto banchiere, determinando la sua responsabilità anche nei confronti di per avere attestato la capacità Controparte_5 finanziaria della società beneficiaria in relazione alla restituzione del mutuo chirografario del
10/8/2021 di € 250.000,00.
In secondo luogo, hanno dedotto la nullità delle fideiussioni personali, per la violazione del divieto di doppia garanzia di cui alla L. 662/1996 e dei successivi regolamenti attuativi, con particolare riguardo all'allegato 1, par.
4.4 del regolamento ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005. In fatto, hanno rammentato gli opponenti che ciascun finanziamento godeva di una garanzia pubblica per la sua restituzione, rilasciata da SGFA s.r.l. per il finanziamento agrario di €
900.000,00 e da MCC per il mutuo chirografario di € 250.000,00. Orbene, secondo la tesi coltivata dagli opponenti, la compresenza di garanzie statali avrebbe inquinato la garanzia privata di nullità per contrasto con un divieto normativo.
Infine, hanno eccepito la carenza di data certa sui documenti fideiussori, che avrebbe reso impossibile ricostruire la decorrenza della obbligazione. Hanno altresì eccepito che i documenti presentavano carenze formali (la dicitura “modulo interno ad uso esclusivo di , Controparte_1 codici numerici di incerta riferibilità, la data manoscritta in calce, il formato digitale del documento e le postille manoscritte aggiunte. Hanno poi espressamente disconosciuto la sottoscrizione in calce alla fideiussione omnibus di € 369.500,00, per l'aspetto irregolare delle firme.
In definitiva, hanno chiesto di revocare il decreto ingiuntivo, in accoglimento dei motivi di opposizione, previa sospensione della sua provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. In via riconvenzionale, hanno chiesto poi: di accertare la responsabilità di nell'abusiva Controparte_1 concessione del credito, nonché di dichiarare la nullità delle stesse fideiussioni e dei contratti di credito per quanto di ragione e, per l'effetto, di dichiarare l'estinzione delle fideiussioni e la loro liberazione;
di condannare la banca al ripristino del patrimonio netto della società debitrice per €
915.041,00, risultato negativo al 31/12/2020 per effetto della esecuzione dei finanziamenti erogati;
il tutto con vittoria di spese, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2. Si è costituita con tempestivo deposito di articolata comparsa di risposta, Controparte_1 nella quale ha respinto le avverse deduzioni e ha difeso l'operato della banca.
Ha negato poi la legittimazione dei fideiussori ad agire per l'accertamento e il risarcimento da abusiva concessione del credito, pur avendo concorso attivamente alle decisioni strategiche della società, in qualità di soci o di amministratori. In virtù del principio nemo potest venire contra factum proprium, gli organi sociali non potrebbero invocare una tutela giuridica contrastante con il comportamento assunto in precedenza, senza ammettere di avere concorso nella pretesa responsabilità.
Per ottenere il finanziamento agrario e l'apertura di credito nel 2012, i soci avrebbero approvato bilanci ampiamente positivi, almeno in relazione agli esercizi 2009 e 2010, e avrebbe continuato ad approvare bilanci positivi anche negli esercizi successivi fino al 2021 quando, dando atto delle perdite in bilancio, ne avrebbe attribuito la genesi alla crisi pandemica e alla “controversia… generatasi tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 con le aziende del 'Gruppo Grigi', importanti partner industriali”.
Ha quindi respinto ogni addebito di responsabilità, evidenziando piuttosto come la società garantita avesse manifestato i primi segnali di crisi ben oltre il 2012 e precisamente a partire dal biennio
2019-2020, in corrispondenza del periodo pandemico, a prescindere dal credito concesso dalla banca nel decennio precedente.
Procedendo nell'esame delle eccezioni, la banca ha negato di essere incorsa nella violazione del preteso divieto di doppia garanzia, con conseguente inefficacia delle garanzie private. Secondo la tesi difensiva, l'art.
4.4 delle disposizioni operative del Fondo di garanzia dispone che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo “non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”, mentre sulla parte non coperta del finanziamento “possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie”, con la conseguenza che non sono escluse garanzie ulteriori per la quota di finanziamento non garantita dal Fondo e che comunque non sono escluse garanzie ulteriori prestate da persone fisiche di estrazione non professionale. Infine, ha respinto il disconoscimento delle fideiussioni, in quanto i garanti avrebbero già in passato confermato la loro qualifica di fideiussori, tra cui anzitutto nell'atto di parziale rinegoziazione del debito in data 8/9/2014, con cui la società aveva riconosciuto il debito residuo di € 772.225,99 e i fideiussori firmavano “per conoscenza ed accordo”, nonché nell'atto di ulteriore rinegoziazione del
22/9/2017.
In conclusione, nel riportarsi alla documentazione depositata a sostegno dell'an e del quantum della pretesa, ha chiesto che fosse rigettata l'opposizione, nonché la domanda riconvenzionale ivi spiegata, previo diniego della sospensione della provvisoria esecutività del decreto, con rifusione delle spese di lite.
3. All'esito della prima udienza è stata denegata la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rilevata la improcedibilità della causa per omessa mediazione, alla quale sono state invitate le parti.
Fallito il preliminare tentativo di mediazione, favorito l'ulteriore contraddittorio cartolare e fallito l'ulteriore tentativo di conciliazione, è stata rigettata l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori, quindi le parti sono state invitate a precisare le rispettive conclusioni.
Nelle more ha depositato comparsa di intervento professandosi titolare Controparte_2 del credito di per effetto di una duplice operazione di cessione, dapprima a Controparte_1 beneficio di Finanziaria Internazionale Investments SGR s.p.a. e poi successivamente da questa in suo favore.
Nel merito, la terza intervenuta si è associata alle difese della banca opposta, chiedendo il loro accoglimento e la definitiva conferma del decreto ingiuntivo.
Alla udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica.
4. In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda per effetto del preliminare esperimento del tentativo di mediazione, imposto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità della domanda.
L'incontro di mediazione è stato regolarmente promosso dalla società opposta, conformemente all'ordinanza del Giudice, alla presenza delle parti e dei rispettivi procuratori speciali, tuttavia il tentativo è fallito per mancanza di accordo.
5. Nel merito della pretesa, in via di metodo va rammentato che l'opposta ha agito in via monitoria in qualità di attrice in senso sostanziale, per ottenere il pagamento del saldo derivante da un rapporto di conto corrente e da due rapporti di mutuo, garantiti dagli odierni opponenti in qualità di fideiussori;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata in via di opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Nel settore dei contratti bancari, l'onere della prova della banca che agisce per l'adempimento risente necessariamente della particolare conformazione del rapporto negoziale, in particolare nei contratti di conto corrente, dove si instaura un rapporto complesso, segnato da una serie di prestazioni di segno contrario poste in essere tra le parti, che condizionano l'entità del credito maturato alla fine del rapporto. Tra l'altro, trattandosi di un contratto di durata, il contratto di conto corrente genera un rapporto che è destinato a protrarsi negli anni per un tempo potenzialmente indeterminato. Pertanto, la banca che si assuma creditrice di una somma di danaro per inadempimento del correntista è tenuta a fornire la prova non soltanto del titolo negoziale e, dunque, della fonte del suo diritto, ma anche del complessivo svolgimento del rapporto, inclusivo di tutte le singole ragioni di dare e avere intercorse nel tempo tra le parti, che hanno condotto alla formazione del saldo a debito di cui si intima il pagamento.
È ormai incontestato in giurisprudenza che la banca che faccia valere in giudizio un credito derivante da un rapporto di conto corrente debba provare l'intero andamento dello stesso, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni, mediante la produzione integrale degli estratti conto (cfr. ex multis
Cass. Civ. 19/10/2016 n. 21092; nella giurisprudenza di merito, recentemente Corte appello Roma,
20/07/2021, n.5351).
Con particolare riguardo invece ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione del contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
Nella fattispecie, la società opposta ha ottemperato ai propri oneri probatori.
Da un lato, per il contratto di conto corrente, ha prodotto sin dalla fase monitoria il contratto sottoscritto dalla società opponente, unitamente alle sue successive integrazioni contrattuali;
ha inoltre prodotto gli estratti conto in serie continua a partire dall'origine del rapporto, ossia dal primo saldo a zero, risalente al mese di aprile 2005, poi proseguito sotto diversa nomenclatura.
Dall'altro lato, per i rapporti discendenti da contratti di mutuo, ha ritualmente prodotto sin dalla fase monitoria i rispettivi contratti, che costituiscono la fonte delle obbligazioni: il contratto di mutuo chirografario, volto all'erogazione di € 250.000,00, e il contratto di mutuo “agrario”, per l'erogazione di € 900.000,00. D'altra parte la società mutuataria, nel rimproverare il comportamento abusivo della banca nella concessione del credito, non ha mai negato di avere ricevuto danaro a mutuo, confermando la prova della erogazione.
La società opposta ha dunque adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533). Di conseguenza, spetta alla parte opponente l'onere di fornire la prova contraria.
6. Di converso, gli opponenti hanno rimproverato alla banca di avere serbato una condotta abusiva nella concessione del credito, in violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., nonché degli artt. 5 e 127 t.u.b.
La fattispecie della abusiva concessione del credito è stata elaborata dalla giurisprudenza per descrivere la responsabilità risarcitoria dell'istituto di credito che “conceda, o continui a concedere, incautamente, credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata, in violazione dell'obbligo di valutare con prudenza la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica” (Cassazione civile, 04/11/2024,
n.28320, che a sua volta richiama Cass. civ., 30/06/2021, n.18610).
Al soggetto finanziatore viene generalmente rimproverato di aver concorso ad aggravare un dissesto preesistente. È stato spiegato infatti che “Questa erogazione del credito abusiva, perché effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa” (cfr. Cass. n.28320 cit.).
Al danneggiato che invoca il risarcimento del danno spetta di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e segnatamente la condotta lesiva, il nesso causale tra la condotta e l'evento pregiudizievole, il danno evento e il danno conseguenza. In particolare, quanto al danno, spetta all'attore di dimostrare non solo l'accadimento di un evento pregiudizievole nella realtà dei fatti, ma anche che tale evento abbia prodotto ripercussioni oggettivamente apprezzabili nella propria sfera giuridica, in termini di diminuzione del patrimonio o di offesa alla propria sfera areddituale.
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non vi è prova che la condotta della banca abbia provocato un danno ingiusto nel patrimonio della società, sul piano della causalità.
Non vi è prova cioè che la banca, nell'accordare il credito alla società opponente, abbia concorso a causare il suo dissesto, in violazione di criteri precauzionali che avrebbero suggerito di astenersi dalla condotta.
Al contrario la banca, nell'accordare il credito richiesto dall'imprenditore, ha assolto con esattezza ad una precisa obbligazione che gravava su di essa in virtù delle condizioni del contratto di mutuo concordate con la parte.
La scelta di ricorrere al credito deve essere imputata anzitutto agli organi sociali della società debitrice, che hanno scelto lo strumento creditizio per incrementare la produttività dell'azienda e che ne rispondono con autonoma responsabilità.
Nella fattispecie, come osservato dalla parte opposta, i garanti non erano soggetti estranei alla compagine sociale, ma anzi hanno contribuito attivamente alle scelte aziendali e alle sue decisioni strategiche in qualità di soci e di amministratori (questi ultimi con particolare riferimento a e a . Da un lato, infatti, gli amministratori possiedono Parte_1 Persona_2 autonomo potere nell'assunzione delle scelte aziendali, tra cui anche nella scelta di ricorrere al credito per rifinanziare l'impresa, e ne sono responsabili davanti ai soci e ai terzi;
dall'altro lato, i soci mantengono pur sempre un potere di controllo sul loro operato, con la facoltà di attivarsi per impedire che continui una gestione negativa della società. È da escludere allora che l'assunzione del debito sia stata subita, anziché attivamente perseguita, dagli odierni opponenti.
In questo senso si ritiene di dare continuità all'orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, già manifestato da questo Tribunale e sostenuto dall'opposta, per il quale “l'azione di risarcimento del danno per concessione abusiva del credito, infatti, non può essere proposta dallo stesso soggetto giuridico che ha stipulato con la banca i medesimi contratti contestati, in applicazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium, secondo cui la parte che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa assunto in precedenza” (Tribunale di Napoli nord, 4/1/2023).
Tale opzione interpretativa appare la più condivisibile, in quanto la condotta degli amministratori e dei soci si presenta da sola idonea a determinare l'evento, a prescindere dal concorso di fattori esterni o da eventuali condotte rimproverate a terzi, secondo le regole della causalità materiale dettate all'art. 41 c.p. e sviluppate dall'art. 1227 co. 2 c.c. L'efficienza causale della loro condotta vale già da sola a escludere la causalità delle condotte rimproverate all'istituto di credito e svela la contraddittorietà della tesi degli opponenti, volta ad imputare ad altri soggetti responsabilità che sono addebitabili all'interno degli organi sociali.
Appare dunque meritevole di accoglimento la tesi coltivata dalla opposta nelle sue repliche, secondo cui la mutuataria non sarebbe legittimata ad agire contro il suo contraente per la abusiva concessione del credito, addebitandole una responsabilità che le appartiene.
Questa argomentazione giustifica già da sola l'infondatezza dell'eccezione.
In ogni caso, anche nel merito, è da escludere che la concessione del credito abbia provocato con efficienza causale un danno al patrimonio degli opponenti.
Questi sostengono che la condotta della banca avrebbe generato la crisi della società già all'epoca del primo finanziamento, ma questa circostanza non è stata confermata dall'esame dei bilanci, che anzi restituiscono una realtà parzialmente diversa.
A supporto della loro prospettazione, gli opponenti hanno allegato i bilanci 2011 e 2020, riferiti all'epoca di concessione dei finanziamenti imputati (cfr. allegato nn. 10 e 11).
Prima di erogare il mutuo agrario, che è quello di maggiore peso economico, in realtà all'epoca la banca aveva a disposizione solo il bilancio relativo all'esercizio 2010, dal momento che il bilancio
2011 non era stato ancora pubblicato (si veda la ricevuta della Camera di Commercio del 10/8/2012 in calce al bilancio 2011, allegata dall'opponente). Nel bilancio 2010 non erano rilevabili gravi criticità, laddove l'attivo patrimoniale vantava un ammontare significativo di immobilizzazioni materiali e il patrimonio netto della società era ampiamente positivo, potendo contare tra l'altro su una riserva significativamente incrementata rispetto all'anno precedente.
In ogni caso, anche nel successivo esercizio 2011, secondo la situazione patrimoniale successivamente elaborata e depositata, non sono emerse particolari anomalie, a fronte di un patrimonio netto che permaneva positivo. Sotto questo profilo, le difese della banca si presentano del tutto ragionevoli e condivisibili.
Invece, per l'erogazione del successivo mutuo chirografario nel 2021, pur in mancanza della ricevuta del deposito del bilancio presso la Camera di Commercio, è presumibile che la banca avesse a disposizione il bilancio del 2020 da consultare in fase istruttoria precontrattuale.
Orbene, nella nota integrativa di bilancio, si legge chiaramente che le perdite di esercizio venivano imputate ad altre cause, diverse dal comportamento dell'istituto di credito. Si legge in particolare, tra i fatti di rilievo occorsi durante l'esercizio, che “Nel corso dell'esercizio 2020, sono stati notificati nei confronti della nostra società i decreti ingiuntivi da parte delle società, , CP_6
atti Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 contestati nelle opportuni sedi competenti. Precisandosi che tali contenziosi hanno ad oggetto delle posizioni di credito contestati dalla nostra società. Le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente compromesse dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità. L'intero sistema economico globale è di conseguenza stato compromesso dalle prolungate misure restrittive necessarie ad arginare l'emergenza epidemiologica quali ad esempio l'interruzione di buona parte delle attività produttive, le limitazioni nel commercio e nella mobilità delle persone”.
Le dichiarazioni raccolte nel bilancio di esercizio 2020, così approvato dai soci, giustificavano le perdite d'esercizio con l'interruzione delle attività produttive e con la notifica di ben quattro decreti ingiuntivi, che verosimilmente hanno penalizzato il passivo patrimoniale in misura rilevante. Il contenuto e la provenienza di tali affermazioni smentiscono la tesi, qui propugnata, che le cause della crisi fossero da imputare alla erogazione del credito da parte della banca.
D'altra parte il mutuo chirografario, sottoscritto l'anno successivo in data 10/8/2021, prevedeva l'erogazione di soli € 250.000,00, che anche solo su un piano quantitativo appaiono nettamente sproporzionati rispetto alle perdite di esercizio già maturate nel 2020, pari ad € 1.182.218,00. Nelle loro repliche, gli opponenti hanno avversato la prospettazione della banca, sul rilievo che l'emergenza epidemiologica avrebbe soltanto aggravato una realtà economica e finanziaria della società che era già profondamente incisa dai finanziamenti contratti con (cfr. Controparte_1 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
In realtà, questa replica è già stata smentita dall'esame del bilancio 2010, che non presentava segnali di allarme nella salute finanziaria della società mutuataria all'epoca della concessione del mutuo agrario.
Sempre in replica, hanno sostenuto gli opponenti che la banca non avesse adeguatamente valutato il reddito operativo della società mutuataria, limitandosi ad un esame superficiale dei bilanci in fase istruttoria. Questa replica però non è stata sostenuta da adeguato supporto argomentativo, affidando alle difese della opposta la dimostrazione di fatti che, al contrario, graverebbe su chi afferma la responsabilità della controparte.
Tutte queste considerazioni accreditano la convinzione che l'erogazione del credito non presenti alcun rapporto di causalità con la crisi della società debitrice.
In ogni caso, le lacune nella prospettazione della parte opponente non riguardano soltanto il piano causale, ma anche quello della prova del danno.
Deducono gli opponenti di avere subito un danno dal comportamento abusivo della banca, ma questo danno non è stato descritto nei suoi elementi essenziali, nonostante il preciso onere della parte danneggiata di allegare il danno che si assume subito al proprio patrimonio.
In realtà, dalle difese svolte, emerge piuttosto l'intenzione dei fideiussori di agire per un danno che si assume arrecato esclusivamente al patrimonio della società.
Tale fraintendimento è evidente già dall'atto di citazione, dove la parte ha sostenuto che “la concessione di credito, che non sia frutto rispettoso di una corretta valutazione del merito di credito è fonte di responsabilità per il «pregiudizio diretto» che viene «causato al patrimonio» del finanziato appunto «dall'attività di finanziamento» e, nel caso di specie, di riflesso agli odierni opponenti”.
I fideiussori hanno agito in via riconvenzionale per il risarcimento di un danno che la banca avrebbe causato alla società, dunque a un altro soggetto giuridico, e non a loro stessi. Il pregiudizio al patrimonio dei fideiussori è, allo stato, soltanto potenziale e ipotetico: difetta di quella attualità che l'art. 1223 c.c. pretende come “conseguenza immediata e diretta” della condotta, per effetto del rinvio operato dall'art. 2056 c.c. (sulla consistenza del danno nella diminuzione del patrimonio attuale, si veda Cassazione civile, 15/11/2022, n.33537). Per tutte queste ragioni, non ci sono elementi per accogliere la tesi della responsabilità coltivata dai fideiussori, con la conseguenza che va rigettata l'eccezione e anche la connessa domanda riconvenzionale, che su tale responsabilità si fonda.
7. Gli opponenti hanno inoltre eccepito la violazione del divieto di doppia garanzia e, per l'effetto, la nullità delle fideiussioni
Secondo la tesi coltivata dalla parte opponente, il divieto normativo dovrebbe rinvenirsi nella L.
662/1996 e nei successivi regolamenti attuativi, con particolare riguardo all'allegato 1, par.
4.4 del regolamento ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005.
In particolare, il d.m. 23/9/2005 del Ministero delle attività produttive, stabilisce all'allegato 1, art. 1, comma 4.4., che “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Il decreto ministeriale è stato emanato per formalizzare l'approvazione “delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
Garanzia”, dando attuazione a una delega normativa contenuta nell'articolo 2, comma 100, lett. a)
L. 662/1996 mediante ricorso a norme di rango subordinato.
È proprio il rango subordinato della fonte che conduce a escludere la sanzione di nullità negoziale.
Ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alle ipotesi di nullità strutturali del contratto o di nullità testuali, il contratto può essere dichiarato nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge stabilisca una sanzione diversa, e le norme imperative sono norme inderogabili che proteggono interessi particolarmente qualificati dell'ordinamento. Tali non possono essere norme di rango subordinato, ma solo norme di produzione legislativa, le uniche in grado di soverchiare la volontà delle parti e il consenso negoziale ai sensi dell'art. 1372 e 1374 c.c.
Le regole di validità dei contratti devono essere stabilite unicamente da fonti di grado primario: non possono essere dettate da norme di rango subordinato, senza in questo modo sovvertire la gerarchia delle fonti (Tribunale Padova n. 805/2025).
Inoltre, la testi degli opponenti deve essere respinta anche sotto altro profilo.
Le fideiussioni prestate dagli opponenti costituiscono garanzie personali che non sono espressamente menzionate dalla norma e che pertanto non rientrerebbero nel perimetro dell'esclusione. Alla banca non sarebbe impedito di acquisire garanzie fideiussorie, in aggiunta alla garanzia pubblica, ma solo garanzie reali o altre garanzie rilasciate da soggetti professionali – bancarie o assicurative - secondo una interpretazione restrittiva che è stata massicciamente seguita dalla giurisprudenza di merito (si veda, da ultimo, Tribunale Ferrara, 25/06/2025, n. 623).
E infatti è stato affermato che la disposizione in esame “non riguarda le garanzie personali prestate da persone fisiche, ma ha la finalità di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando
l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative
(fideiussione prestata da imprese assicurative o da banche), non escludendo la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono pertanto ritenersi valide (…) l'attuale formulazione non lascia più dubbi in merito alla possibilità di acquisizione, senza alcun limite di importo, delle garanzie personali concesse da persone fisiche a presidio delle obbligazioni derivanti da finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo, ed essa rileva anche al fine dell'interpretazione della previgente disciplina, visto che specifica cosa dovesse intendersi con il termine, anche in precedenza utilizzato, di 'garanzia bancaria'” (Tribunale Firenze 1/12/2024 n.
3792) in quanto “La norma fa riferimento espresso alle garanzie prestate da intermediari assicurativi e bancari, nulla indicando circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche (…) La natura della garanzia personale, pertanto, non configurabile come reale, assicurativa o bancaria, esclude l'applicazione del divieto normativo contemplato dal D.M. 23 settembre 2005” (Tribunale Monza 17/4/2025).
Queste premesse conducono alla infondatezza della eccezione, in accoglimento delle difese della banca opposta.
8. Da ultimo, i fideiussori hanno sollevato eccezioni su profili formali dei moduli fideiussori, contestando il valore probatorio dei documenti prodotti in giudizio.
In particolare, hanno eccepito che il documento contenente la fideiussione specifica sottoscritta da
, e , a garanzia della restituzione del Parte_1 Parte_2 Parte_4 finanziamento agrario, sarebbe privo di valore probatorio, perché recante data manoscritta, dicitura
“Modulo interno ad uso esclusivo di e codice numerico non decifrabile Controparte_1
“000554041B4977”, in luogo della marca temporale nell'idoneo formato digitale.
Inoltre, hanno eccepito che anche il documento contenente la fideiussione specifica sottoscritta da
, e , a garanzia della restituzione del Parte_1 Parte_2 Parte_4 finanziamento di € 250.000,00, sarebbe privo di valore probatorio, perché recante dicitura “Modulo interno ad uso esclusivo di e codice numerico non decifrabile “00067475234191”, Controparte_1 in luogo della marca temporale nell'idoneo formato digitale. Infine, hanno disconosciuto la sottoscrizione in calce al modulo della fideiussione omnibus, per la evidente irregolarità delle firme;
hanno inoltre contestato il suo valore probatorio perché recante dicitura “Modulo interno ad uso esclusivo di e codice numerico non decifrabile Controparte_1
“00041450716084”, in luogo della marca temporale nell'idoneo formato digitale.
In sintesi, la parte opponente mira a negare la carica probatoria dei documenti fideiussori che li obbligano a prestare garanzia in favore della società debitrice.
Le contestazioni, tuttavia, si arrestano a profili eminentemente formali. Gli opponenti, infatti, non hanno mai negato di avere sottoscritto le fideiussioni in oggetto e di avere prestato il consenso al rilascio delle garanzie, a prescindere da aspetti accessori legati alla forma dei documenti negoziali.
Al contrario, hanno manifestato nel tempo un contegno coerente con la propria qualità di fideiussori, riconoscendo il debito. Tra questi si veda l'atto di rinegoziazione del debito derivante dal mutuo agrario, quello di maggiore peso economico, dove i garanti apponevano in calce la propria firma “dichiarando di non avere alcunché da eccepire” e anzi confermando la garanzia prestata: quest'ultimo documento non è stato parimenti disconosciuto dagli opponenti, con l'effetto di rendere inattendibile il disconoscimento avanzato (cfr. allegato n. 7 del fascicolo monitorio).
Anche il disconoscimento della firma non appare sufficiente a supportare le difese degli opponenti.
Il disconoscimento della firma infatti va condotto in maniera specifica e determinata, mediante espressioni chiare e inequivoche che, benché non richiedano l'uso di formule sacramentali, non possono risolversi in una mera formula di stile e ciò vale tanto per il disconoscimento dell'autografia di una sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., quanto per il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche agli originali ai sensi dell'art. 2719 c.c.
Se la controparte non disconosce la sottoscrizione in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza successiva o comunque nella prima risposta successiva alla sua produzione, l'effetto processuale è che l'autenticità della sottoscrizione si ha per acquisita (cfr. Cassazione civile,
18/07/2024, n.19850).
Nella fattispecie, gli opponenti si sono limitati ad un disconoscimento di tenore approssimativo, sul rilievo che le sottoscrizioni in calce alla fideiussione omnibus sarebbero “ictu oculi irregolari”.
Il disconoscimento si risolve in un'affermazione vaga e apodittica, non sorretta da adeguato sforzo argomentativo, e non soddisfa i criteri di specificità della contestazione esigibili dalla parte ai sensi dell'art. 214 c.p.c., omettendo qualsiasi argomento a sostegno della dedotta apocrifia. Tra l'altro, la parte ha rinunciato ad approfondire la sua eccezione nelle successive memorie e questo contegno processuale concorre al corredo probatorio a fondamento della decisione. Non convincono del contrario le dichiarazioni rese dagli opponenti alla udienza di assunzione dell'interrogatorio formale, nella quale ciascuno ha negato la paternità della firma contestata. Le dichiarazioni dell'interrogato, infatti, hanno valore di prova legale soltanto se di tenore sfavorevole alla parte che le rende mentre, in caso contrario, quelle favorevoli possono essere liberamente valutate dal giudicante. Nella fattispecie, la negazione della paternità delle firme è stata sollevata senza alcuna narrazione circostanziata e senza alcun approfondimento negli atti del processo, che dunque la rende inattendibile, inidonea a intaccare la carica probatoria dei documenti acquisiti.
In definitiva, in presenza di un corredo probatorio completo e coerente, di documenti privi di abrasioni o di cancellazioni che ne inquinino la leggibilità, nonché di firme non ritualmente disconosciute, i documenti fideiussori possono essere posti a fondamento della decisione.
9. Per quanto concerne il quantum debeatur, non si può ignorare l'escussione della garanzia pubblica intervenuta nelle more del processo.
Nel corso del giudizio, la banca opposta ha comunicato che, a seguito del deposito del ricorso monitorio, era stata positivamente escussa la garanzia consortile ISMEA per l'importo di €
300.808,56 in relazione al mutuo agrario n. 3975659, rinunciando parzialmente al credito ingiunto.
In particolare, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha dichiarato che “ comunica CP_1 che è stata positivamente escussa la garanzia consortile ISMEA per l'importo di euro 300.808,56 relativamente al rapporto di finanziamento chirografario n. 3975659 e, conseguentemente, alla data del 29.09.2023 l'esposizione debitoria del detto rapporto è pari ad euro 250.860,46, oltre interessi maturati al 29.9.2023 per euro 17.248,93, come provato dalla certificazione ex art. 50
TUB che sin d'ora si deposita (per un complessivo importo dovuto nell'attualità pari ad euro
268.109,39, oltre interessi decorrenti dal 29.9.2023)”.
Ha precisato quindi che, a seguito dell'escussione della garanzia consortile per € 300.808,56, all'attualità il debito verso sarebbe stato ridimensionato in complessivi € Controparte_1
550.679,84, oltre interessi (cfr. allegati alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di parte opposta).
La parte opponente non ha contestato questa quantificazione, limitandosi a prendere atto del fatto sopravvenuto (si veda la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. “Si prende atto della rinuncia della Banca di euro 300.808,56 nei confronti degli odierni opponenti a seguito dell'escussione della garanzia in data 20.07.2023 da ISMEA per cui la presunta pretesa creditoria si riduce ad euro 520.388,14 in linea capitale e, come da ingiunzione di pagamento opposta, nei confronti della sig.ra , nei limiti di concorrenza dell'importo di € 369.500,00”). Parte_3 Il pagamento parziale del garante costituisce fatto estintivo dell'obbligazione che è utile a decurtare il credito ingiunto, ma soltanto nella misura corrispondente. In assenza di eccezioni degli opponenti,
l'originario credito, quantificato nel ricorso monitorio in € 538.626,25, deve essere decurtato nella somma definitiva indicata dall'opposta e non contestata da controparte di € 550.679,84, sulla quale decorrono gli interessi nella misura richiesta in fase monitoria.
10. In definitiva, l'opposizione deve essere accolta solo parzialmente, con riferimento alla parziale escussione della garanzia, che è intervenuta nelle more del giudizio, e alla conseguente rimodulazione del quantum debeatur.
Il credito ingiunto deve essere quindi definitivamente accertato nella misura di € 550.679,84.
Gli interessi di mora soggiacciono al principio della domanda e pertanto sono dovuti secondo la misura convenzionale richiesta nel ricorso monitorio, con decorrenza dalla data di messa in mora del 10/6/2022 (cfr. pec all'allegato n. 14 del fascicolo monitorio).
L'accoglimento parziale della opposizione comporta la necessità di revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e di condannare gli opponenti per la sola differenza.
Per i restanti motivi l'opposizione va respinta, così come deve essere rigettata la domanda riconvenzionale.
La titolarità del credito della cessionaria esula dell'odierno thema decidendum, che segue esclusivamente i confini della domanda avanzata nel giudizio monitorio, pertanto non occorre esaminare la questione della legittimazione della cessionaria intervenuta.
11. Nel regolamento delle spese di lite, non si può trascurare la limitata attività difensiva svolta dalla terza intervenuta, nei cui confronti appare equo compensare le spese di lite nei rapporti con la parte opponente. Nei rapporti tra la parte opponente e l'opposta, invece, occorre tenere conto da un lato del limitato accoglimento dell'opposizione, che giustifica la compensazione delle spese nella misura di 1/4, e dall'altro lato della sostanziale soccombenza dell'opponente, che giustifica la sua condanna al pagamento delle spese di lite nella misura dei restanti 3/4. Queste vengono liquidate secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore superiore a €
520.001,00, ma ai valori minimi, per la prossimità del valore del decisum al margine inferiore dello scaglione e per l'assenza di attività istruttoria, con esclusione della fase conclusionale, dal momento che non ha depositato comparse conclusionali. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3008/2022 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 21/7/2022;
2. Condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della parte opposta Controparte_1 di € 550.679,84, oltre interessi convenzionali di mora dal 7/6/2022 al soddisfo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale;
4. Compensa le spese nei rapporti tra gli opponenti e la terza intervenuta;
5. Compensa le spese di lite, nei rapporti tra la parte opponente e la parte opposta, nella misura di 1/4 e, per i restanti 3/4, condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di delle spese di lite liquidate in € 7.943,25, oltre rimborso forfettario al 15%, Controparte_1 cpa ed iva.
Aversa, 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo