Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6510/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6510/2020 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 2 aprile 2025 alle ore 11,30 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per 'avv.to FRATONI ROBERTO Parte_1
Per , l'avv.to Francesca Pezzolo in sostituzione dell'avv. ROSSI MARCO CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Fratoni si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni precisate.
L'avv. Pezzolo si riporta ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni del CTU condivise da Cassazione
Sezioni Unite 15130/2024. Precisa le conclusioni come da comparsa e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 12
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6510/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRATONI Parte_1 C.F._1
ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA DANTE 7 59100 PRATO presso il difensore avv.
FRATONI ROBERTO
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLAI FRANCESCO e dell'avv. ROSSI CP_1 P.IVA_1
MARCO ( ) VICOLO SAN BERNARDINO 5 37123 VERONA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO presso il difensore avv. GALLAI FRANCESCO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: bancario
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Voglia il Tribunale di Firenze: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE dichiarare la improcedibilità della azione introdotta con il procedimento monitorio da parte della a causa del difetto di legittimazione attiva e ad agire dipendente dalla Controparte_2 mancata produzione in tegrale dei documenti attestanti la cessione del credito con esecuzione delle formalità richieste dall'articolo 58 del T.U.B. con la conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo opposto. IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE dichiarare la improcedibilità della azione introdotta da parte della a causa del mancato esperimento preliminare del tentativo di Controparte_2 conciliazione previsto dal Decreto LGS. 28/2010 il quale richiama anche l'art. 128 bis del TUB e dunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto. IN VIA PRELIMINARE dichiarare nullo e di nessun pagina 3 di 12 effetto e dunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto a causa della mancata dimostrazione della correttezza della indicazione del saldo indicato nella somma di €. 18.844,00.= che in quanto tale vale solamente come presunzione e non come dato certo.
IN VIA PRELIMINARE dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto a causa della illeggibilità della firma apposta in calce al documento realizzato ai sensi dell'articolo 50 TUB firma comunque non apposta in originale ma riprodotta su ogni pagina del documento allegato al ricorso in forma telematica. NEL MERITO IN TESI dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto Ingiuntivo opposto e successivamente:
a) accertare e dichiarare il carattere usurario degli interessi moratori pattuiti nel contratto di finanziamento n. 2904779 stipulato in data 4.9.2008 avuto riguardo al fatto che gli stessi sono calcolati sulla intera rata costituita da capitale ed interessi corrispettivi;
b) per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, ex art. 1815, comma 2, c.c. della previsione di interessi di qualunque natura per il contratto di mutuo chirografario concluso tra le parti e dichiarare non dovuti gli interessi, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento e della somma capitale dovuta nel periodo successivo al giugno 2014 data di pagamento dell'ultima rata da parte della;
Parte_1
c) per l'effetto, condannare la società convenuta opposta alla restituzione delle somme indebitamente richieste o percepite a titolo di interessi e quantificate fino alla data del giugno 2014 in euro
17.667,00.=, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta sulla base della CTU che verrà espletata, di cui si chiede l'ammissione in caso di contestazione dei conteggi, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
NEL MERITO – IN IPOTESI dichiarare nullo e di nessun effetto e dunque revocare il Decreto
Ingiuntivo opposto e successivamente dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1346, 1418, 1419 c.c. e/o per violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 comma 6 e 125 bis comma 6 del TUB e/o per violazione dell'art. 1322 c.c. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, L. 192/1998 e comunque in violazione della normativa posta dall'Ordinamento a tutela del Consumatore e della micro impresa e per l'effetto, individuando il saggio di interesse legale applicabile per i periodi in sua sostituzione sulle rate scadute condannare la convenuta opposta a restituire all'attrice opponente la somma di €. 14.549,00.= o quella maggiore o minore somma, rideterminata occorrendo in maniera più favorevole ai sensi dell'articolo 117, comma 7, o 125 bis, comma 7, TUB che sarà accertata in corso di causa da una CTU contabile di cui fin d'ora, in caso di contestazione dei conteggi, si chiede l'ammissione, e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte fino alla data giugno 2014, somma così determinata con la sostituzione degli interessi convenzionali del contratto di finanziamento con quelli al tasso legale, o comunque da quello indicato dall'art. 117 comma 7 o 125 bis, comma 7, TUB, operando la sostituzione dei tassi inferiori così ri cavati con quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del finanziamento chirografario, secondo la somma sopra precisata o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta e con la rideterminazione dei ratei per il periodo successivo a quello dei conteggi e comunque nella maniera più favorevole per il consumatore.
b) Dichiarare inoltre che l' convenuto, con la previsione del piano di ammortamento (che ha CP_3 convertito il tasso annuale previsto contrattualmente in quello mensile, determinando di fatto un surrettizio aumento del tasso di interesse) inferiore a quello poi accertato, ha applicato un tasso di interesse difforme da quello pattuito in violazione dell'art. 1284 c.c. ed in violazione degli artt. 1346, pagina 4 di 12 1418, 1419 c.c. e dell'art. 117 comma 6 o 125 bis, comma 6, del TUB e/o per violazione dell'art. 1322
c.c. e/o per viola zione dell'art. 9, comma 3, L. 192/1988 e comunque in violazione della normativa posta dall'Ordinamento a tutela del Consumatore e della micro azienda e per l'effetto, individuato nell'interesse legale il tasso di interesse applicabile in sua sostituzione, condannare la parte convenuta opposta a corrispondere a parte attrice opponente fino alla data del giugno 2014 la somma di €. 14.549,00.= o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia calcolata occorrendo ed alternativamente anche ai sensi dell'articolo 117, settimo comma, o 125 bis, settimo comma, TUB, risultante dalla differenza del calcolo degli interessi secondo il tasso convenzionale e qu lli dovuti al tasso legale, o comunque da quello indicato dall'art. 117, comma 7, o 125 bis, comma 7, del TUB, operando la sostituzione del tasso ricavato in sostituzione di quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del contratto di finanziamento, secondo la somma sopra precisata o quella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito di una CTU contabile di cui, in caso di contestazione dei conteggi, fin d'ora si richiede l'ammissione e comunque nella somma più favorevole per la parte opponente IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE procedere alla compensazione tra quanto richiesto dalla in sede di procedimento monitorio con quanto accertato non CP_2 dovuto da parte di compensando fino a concorrenza le somme che risulteranno Parte_1 accertate e con condanna della alla restituzione di eventuali somme corrisposte in CP_2 eccedenza da parte della attrice opponente.
IN VIA ISTRUTTORIA la parte attrice opponente richiede, visto sia quanto esposto in via preliminare in relazione al difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente e di ogni altra eccezione preliminare, che quanto esposto nel merito che non sia concessa la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo poiché il credito che si dice vantato nei confronti della società non è certo, né liquido e non esigibile. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
In fase di precisazione delle conclusioni venivano poi rassegnate le seguenti conclusioni:
“riportandosi alle conclusioni dell'atto di citazione e della memoria 183 n. 1 cpc fatta eccezione:
- Per la seconda conclusione IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE,
- Per le conclusioni NEL MERITO IN TESI sub a), b) e c).
Conclude ulteriormente IN VIA ISTRUTTORIA vista la incompletezza e l'atteggia mento dogmatico con il quale il CTU ha affrontato e liquidato alcuni temi a lui proposti nel quesito del Giudice affinchè la perizia sia oggetto di integrazione o di rinnovazione integrale in relazione alle osservazioni svolte dal CTP Dott. Conclude ulteriormente sottoponendo al Giudice la opportunità della Persona_1 eventuale sospensione del giudizio ex articolo 295 c.p.c. essendo la questione relativa all'ammortamento alla “francese” sottoposta all'esame della Sezioni Unite della Cassazione. Non accetta il contraddittorio su eventuali nuove domande, richieste di prove e conclusioni proposte in questa sede. Vittoria di spese e di competenze del giudizio comprese le spese di CTP e di CTU da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Parte opposta ha così concluso: “ In via principale: - accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta dalla sig.ra rigettarla in toto e confermare il decreto Pt_1 ingiuntivo 1222/2020 del Tribunale di Firenze;
in subordine: - accertare e dichiarare che la sig.ra
è debitrice nei confronti di della somma di euro 18.844,00 e, comunque, di Pt_1 Controparte_2 pagina 5 di 12 quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di euro 18.844,00 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi e spese. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale. ”
***
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto pagina 6 di 12 l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05;
n. 25857/11.
Le parti, dunque, si trovano nella stessa posizione sostanziale che avrebbero avuto se il decreto non fosse mai stato pronunciato, mentre sotto il profilo formale, il decreto ingiuntivo rimane come punto di riferimento della pronunzia che chiude il giudizio di primo grado, nel quale l'attore in opposizione è colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato il convenuto e viceversa.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ai sensi quindi dell'art. 2697 c.c. come interpretato in combinato disposto con il 1218 c.c. dalla ormai unanimemente condivisa sentenza n. 13533/2001 a S.U., è onere del creditore che ingiunge, provare l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto con una determinata prestazione, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento altrui, ed è invece, onere del debitore dimostrare l'esistenza del fatto estintivo consistente nell'adempimento o nella sopravvenienza di un fattore a lui non imputabile che ha impedito l'adempimento.
Da tali premesse consegue che, l'opposto, dovrà dimostrare la sussistenza del credito mentre l'opponente dovrà dimostrare di aver corrisposto quanto dovuto o che il credito in realtà non era dovuto in tutto od in parte sin dall'origine.
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti. Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a pagina 7 di 12 fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n.
13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa la infondatezza dell'opposizione avendo parte opposta dato prova del credito mentre sono risultati infondati e non provati i motivi di opposizione.
La causa è stata istruita mediante prove documentali nonché CTU contabile tesa ad accertare da un punto di vista tecnico contabile l'effettività delle doglianze di parte opponente e rideterminare il saldo intercorrente tra le parti in caso di accertamento positivo dell'applicazione delle clausole asseritamente illegittime.
Più precisamente al CTU, dott. veniva posto il seguente quesito: Persona_2
“con riferimento al rapporto di finanziamento per cui è causa, nei limiti della documentazione agli atti e di quella che le parti vorranno consensualmente produrre, tentata la conciliazione della lite e prospettata comunque alle parti una ipotesi conciliativa, relazionando sulla posizione assunta dalle parti al riguardo: − Descriva il contratto di finanziamento e il concreto sviluppo del piano di rimborso. − Verifichi se vi sia stata violazione della normativa anti-usura ex-lege 108/1996 con specifico riferimento agli interessi moratori, applicando i principi di diritto enunciati dalla Cass.
Civ. SS.UU sent. 19597/2020.
− Nell'ipotesi di accertata usurarietà degli interessi moratori ricalcoli gli stessi in applicazione dei criteri indicati in suddetta sentenza. − Esegua il CTU una verifica alternativa dell'usurarietà del finanziamento tenendo in considerazione anche gli altri oneri dovuti nella fase patologica del rapporto. − Nell'ipotesi di accertata usurarietà del finanziamento, quantifichi le somme da ripetere/non dovute all'Istituto considerando il finanziamento gratuito ex-art. 1815, II° comma,
pagina 8 di 12 c.c.. − Verifichi se il tasso corrispettivo pattuito risulti indeterminato o indeterminabile, se il piano Pa di ammortamento presenti anch'esso profili di indeterminatezza, se l' indicato in contratto corrisponda o meno a quello effettivo. − Nell'ipotesi in cui sia accertato un profilo di
Pa indeterminatezza e/o divergenza dell' , ricalcoli il finanziamento applicando i tassi ex-art. 117,
VII° comma, TUB, rideterminando quindi il rapporto dare/avere tra le parti. ”.
Al termine delle operazioni peritali il CTU nominato, con motivazione adeguata cui questo giudice non ritiene di doversi discostare, anche perché ampiamente motivata rispetto alle osservazioni critiche mosse dai consulenti di parte, accertava che “Il tasso d'interesse che disciplinerà il rimborso del prestito è indicato nella prima pagina del contratto di finanziamento del 04/09/08, convenuto pari al 11,65% (nominale annuo) per tutta la durata dell'ammortamento. Non si rileva alcun profilo di indeterminatezza, in quanto la misura annuale pattizia (TAN) e la misura effettiva
(TAE), alle quali sono state calcolate le quote interessi contenute in ciascuna rata, rappresentano lo stesso tasso di interesse. La differenza è solo apparente, essendo rappresentativa della periodicità
(infrannuale) di rimborso del prestito. (….)
il tasso di mora convenuto (15,96%), risulta inferiore di 5,45 punti percentuali rispetto alla soglia di usura maggiorata in vigore alla stipula (21,41%), per cui la Soglia Oggettiva di Usura NON risulta violata. In linea con il principio esposto precedentemente, lo scrivente ha determinato anche il tasso di mora medio al quale sono stati calcolati gli interessi di mora richiesti nell'estratto conto al 28/12/18, ancorché poi rinunciati dall'Opposta in sede monitoria, come illustrato al paragrafo
4.5. Come si può evincere dal prospetto che segue, i tassi di mora (medi) ai quali sono stati determinati gli importi indicati nell'estratto conto risultano sempre inferiori al tasso soglia sia vigente alla data di stipula che nel trimestre di riferimento del conteggio (……) il contratto contiene tutti gli elementi necessari per sviluppare esattamente il piano di rimborso del finanziamento nr. 2904779, con possibilità di individuare, per ciascuna rata, le quote capitali ed interessi, i cui valori totali sono esattamente gli importi indicati nell'allegato tecnico nr. 1.(……)
Pa l' determinato dallo scrivente risulta identico alla misura pattizia contenuta in contratto. (…..)
Conclusivamente il CTU accertava che: “ Le verifiche e le indagini eseguite hanno condotto ai seguenti risultati:
Violazione della Legge nr. 108/96 in relazione alle sole penali per situazioni patologiche del rapporto, ovvero con riferimento agli accertamenti alternativi non in linea con il dettato di Banca
d'Italia.
pagina 9 di 12 Assenza di profili di indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso corrispettivo e del piano di ammortamento del finanziamento.
Corretta indicazione della misura dell'ISC/TAEG.”
Ebbene, le conclusioni del CTU risultano confermate dal principio di diritto espresso dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 15130/2024: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
In più nel teso della sentenza si legge, per quanto concerne l'anatocismo, che "con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali" non si riscontra "un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che "deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
«all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito".
Per quanto concerne la compatibilità dell'ammortamento alla francese con l'art. 821 c.c. (esigibilità degli interessi prima della scadenza del capitale), la Cassazione afferma la possibilità di convenire l'esigibilità degli interessi prima della scadenza del capitale in quanto:
1. "lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821,
pagina 10 di 12 comma 3, che prevede che gli interessi «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore";
2. "si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati – per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato – al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana»"
3. "Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola – diversa da quella negozialmente assunta – che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post. La regola della esigibilità periodica degli interessi – che fonda la piena libertà delle parti di concordarla – è ulteriormente dimostrata dall'accostamento nell'art 820, comma 3, c.c. degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica”.
Va infine rilevato in punto legittimazione che dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la cessione si intende notificata ai debitori e, in virtù del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, la società cessionaria acquista dalla società cedente (banca) la titolarità di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant'altro) derivanti dal contratto di finanziamento ceduto e succede, a titolo particolare, in tutti i rapporti
CP_ giuridici attivi e passivi già in capo alla cedente. ha provato di essere titolare del credito, risultando prodotti in atti il contratto di cessione (doc. 3 fascicolo monitorio) stipulato tra MPS e
CP_
, l'estratto elenco crediti allegato al contratto di cessione dal quale risulta l'inclusione nel perimetro della cessione dello specifico credito oggetto del presente giudizio (doc. 2 comparsa), la comunicazione di cessione ex art. 1264 cc notificata alla sig.ra (docc. 4 e 5 monitorio). Pt_1
Conclusivamente il decreto ingiuntivo va confermato.
Ogni altra questione resta assorbita.
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli pagina 11 di 12 argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola. Ed ancora: “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (..) . Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..” (cfr.
Cass. 8355-2007).
Le spese di lite, comprese le spese di CTU come già liquidate e CTP, seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei minimi tenuto conto del limitato thema decidendum.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1222/2020 Tribunale di Firenze;
2) condanna al pagamento delle spese di lite a favore di parte opposta che si Parte_1
liquidano in Euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
3) Spese di CTP come documentate in atti (Euro 878,40) e spese di CTU come già liquidate con separato decreto, a carico della parte soccombente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19,08 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 12 di 12