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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/08/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2569/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2569/2023, promossa da
(cod. fisc. , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Leggiuno (VA), via Dante Alighieri n. 1, in persona del Curatore dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, dagli Avvocati Lorenzo Benvenuti e Gabrio Strada ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Desio (MB), via XXIV Maggio n. 1, giusta procura in atti attrice contro
(cod. fisc. ), con sede a Milano, Galleria de Cristoforis n. Controparte_1 P.IVA_2
3, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e CP_2 difesa dagli Avvocati Lorenzo Mazzarelli e Valeria Parisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Capriolo (BS), Largo Terzi n. 4, giusta procura in atti convenuta
avente ad oggetto: “azione revocatoria ex art. 166 CCII”
CONCLUSIONI
Nell'interesse di n Liquidazione Giudiziale: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1 Nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 14/2019 dei pagamenti eseguiti da in favore di nel periodo decorrente tra il 26/05/2022 ed il Parte_1 Controparte_1
20/06/2022 e conseguentemente condannare al pagamento in favore di Controparte_1
del complessivo importo di euro 124.065,70; Parte_1
In via istruttoria con riserva occorrendo di ulteriormente dedurre, produrre, domandare ed eccepire;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse di Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere le domande così come avanzate da parte attrice, non sussistendo i presupposti di legge per la sua stessa proposizione, e dichiarare pertanto inammissibile la revocatoria così proposta.
In via istruttoria, con riserva di meglio ulteriormente dedurre, produrre, domandare ed eccepire.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
Giudiziale ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_1 inefficacia, ai sensi dell'art. 166 CCII, dei pagamenti per complessivi euro 124.065,70, eseguiti tra il 26 maggio 2022 e il 20 giugno 2022, da in bonis in favore della Parte_1
Società convenuta, a saldo delle seguenti fatture: n. 6561 del 27/09/2021; n. 2096 del 7/04/2021; n. 6714 del 30/09/2021; n. 6773 del 30/09/2021; n. 8008 del 7/11/2021; n. 8079 del 7/11/2021 e n. 8478 del 3/12/2021.
A fondamento della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che: i. con sentenza n. 5 del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Varese, all'esito del procedimento unitario introdotto da in data 22 novembre 2022, ha dichiarato l'apertura della Parte_1
Liquidazione Giudiziale della Società (doc. 1 e 2 fascicolo attrice); ii. dall'esame della contabilità e degli estratti conto (doc. 3 e 4 fascicolo attrice) sono emersi pagamenti di debiti scaduti, per complessivi euro 124.065,70, eseguiti da , nel Parte_1 periodo sospetto di cui all'art. 166 CCII, in favore della convenuta iii. Controparte_1 sussiste il requisito soggettivo della conoscenza, in capo al soggetto che ha ricevuto i pagamenti, dello stato di insolvenza di al momento Parte_1
2 dell'esecuzione del pagamento, come risulta dalla comunicazione a firma del legale incaricato da Avv. Lorenzo Mazzarelli (doc. 7 fascicolo attrice), nonché dalla Controparte_1 circostanza che tutti i pagamenti si riferiscono a debiti scaduti da almeno cinque mesi e che la convenuta aveva concordato un piano di rientro, basato, in gran parte, sull'emissione di ricevute bancarie con la concessione di una dilazione di pagamento delle fatture più rilevanti (doc. 9 fascicolo attrice); iv. non può operare, nella specie, l'esenzione di cui all'art. 166 terzo comma lett. a) CCII, non venendo in rilievo pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, tenuto conto che le fatture prevedevano il pagamento a mezzo bonifico a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, mentre i pagamenti per cui è causa sono stati eseguiti a partire da oltre 5 mesi dopo la scadenza contrattuale, in parte a mezzo bonifico bancario, ma in prevalenza (e precisamente per euro 86.421,28) a fronte dell'emissione di ricevute bancarie.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la Società convenuta, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice e domandando il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla Parte_1
.
[...]
In particolare, parte convenuta ha dedotto: i. di essere, da oltre venti anni, uno dei principali fornitori di materia prima (filati) di e di non aver interrotto il rapporto di Parte_1 fornitura neppure durante la procedura di concordato preventivo, avviata nel 2013 e conclusasi nel 2021 e pur vantando un credito chirografario complessivo di € 1.837.313,65, oggetto di falcidia concordataria nella misura del 55% (divenuta successivamente del 77,68%, a seguito dell'adesione di alla proposta di ulteriore stralcio del credito Controparte_1 chirografario); ii. che, nel corso della procedura di concordato, il rapporto commerciale tra le parti è proseguito, caratterizzato, come d'uso tra le parti, da condizioni di pagamento differite e da un plafond di affidamento e che, dopo la chiusura della procedura concorsuale, avvenuta nell'ottobre del 2021, ha addirittura aumentato l'esposizione debitoria nei Controparte_1 confronti di , nella convinzione della capacità di ripresa dell'azienda; iii. nella specie Pt_1 opera la causa di esenzione di cui all'art. 166 terzo comma lett. a) CCII, trattandosi di pagamenti di beni (filati) necessari all'esercizio dell'attività di impresa e considerato che il fatto che la scadenza originaria delle fatture, poi, pagate non sia stata onorata nei termini stabiliti corrisponde alla consolidata prassi commerciale tra le due società, che per oltre vent'anni hanno intrattenuto rapporti contrattuali, basati sulla reciproca fiducia; iv. che, in ogni caso, nella specie non sussiste il presupposto soggettivo della conoscenza, in capo a dello stato di insolvenza del debitore e che, invero, proprio la scelta della Controparte_1
Società convenuta di aumentare l'esposizione debitoria di testimonia, più Parte_1 che una scientia decoctionis, la piena fiducia riposta da nella capacità della CP_1 convenuta di risollevare le proprie sorti e proseguire, pur nelle contingenti difficoltà, nell'esercizio della propria attività d'impresa.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'esame della prova testimoniale sui (soli) capitoli ammessi, è stata infine fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3 All'esito della predetta udienza, celebrata in data 9 luglio 2025, è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda proposta da è fondata e deve Parte_1 trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
3. Preliminarmente, giova evidenziare in diritto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 166 CCII, disposizione invocata da parte attrice, “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.
Analogamente alla disposizione di cui all'art. 67 secondo comma l.fall., la norma in esame consente al curatore di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati con mezzi normali, al fine di recuperare all'attivo della procedura il denaro oggetto dell'atto dispositivo e assicurare il rispetto della par condicio creditorum.
Al fine di contemperare le esigenze di ripristino della par condicio con quelle di tutela dei terzi e di certezza delle situazioni giuridiche, la disposizione pone un limite temporale alla revocabilità degli atti. È possibile, infatti, domandare la declaratoria di inefficacia dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (quale sono i pagamento per cui è causa), se effettuati nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda qui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 170 CCII prevede, poi, sempre con riguardo all'individuazione del periodo c.d. sospetto, che “Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
4. Nella specie, non è in alcun modo contestato che ha Parte_1 pagato debiti liquidi ed esigibili per l'importo complessivo di euro 124.065,70, in favore della Società convenuta, a saldo de fatture n. 6561 del 27/09/2021, n. 2096 del 7/04/2021, n. 6714 del 30/09/2021, n. 6773 del 30/09/2021, n. 8008 del 7/11/2021, n. 8079 del 7/11/2021 e n. 8478 del 3/12/2021.
4.1 Poiché tali pagamenti sono stati eseguiti nei mesi di maggio e giugno 2022, devono ritenersi effettuati nel periodo sospetto, tenuto conto che, nella specie, il Tribunale di Varese, con sentenza n. 5 del 9 febbraio 2023, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Società ad esito del procedimento unitario introdotto dalla stessa Società in data 22 novembre 2022, con il deposito del ricorso per concordato preventivo con riserva ex artt. 40 e 44, CCII e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII, ricorso, quest'ultimo, dichiarato inammissibile da questo Tribunale con decreto del 2 febbraio 2023.
4 Nella specie, pertanto, ai fini della verifica del rispetto del termine indicato dall'art. 166, comma 2, CCII, va presa come riferimento la data di pubblicazione della domanda di concordato, la quale, in assenza di indicazioni specifiche delle parti, si presume sia avvenuta ai sensi dell'art. 45 CCII e, dunque, il giorno successivo al deposito del ricorso per concordato preventivo.
5. Tanto chiarito in ordine alla sussistenza del requisito oggettivo, costituito dai pagamenti eseguiti nel periodo sospetto, deve essere verificata la sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza, da parte del destinatario degli atti dispositivi posti in essere dal debitore, al momento del compimento dell'atto stesso.
5.1 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la scientia decoctionis in capo al creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela, deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento del compimento dell'atto dispositivo. E tuttavia, la prova di tale elemento costitutivo della fattispecie, che si concretizza in uno stato soggettivo, può essere fornita mediante il ricorso a indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, ossia indizi che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza (fatto noto) la conoscenza dello stato stesso (fatto ignoto), secondo lo schema logico tipico del ragionamento deduttivo.
Occorre dunque avere riguardo, mediante lo strumento delle presunzioni, alla presenza di segni esteriori dell'insolvenza e alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria, secondo il parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, con conseguente irrilevanza di “tutte le manifestazioni di ingenuità, di sprovvedutezza, di soggettivi errori di percezione attraverso i quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede” (Cass. civ. n. 1719/2001). In tal senso, assumono rilievo l'astratta conoscibilità oggettiva dei segni esteriori di cui si è detto sulla base di parametri di normale diligenza desunti dalla comune esperienza, nonché l'esistenza di
“concreti collegamenti” che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a “regole di esperienze storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti”, quali l'esistenza di rapporti professionali tra le parti e l'attività professionale esercitata dal creditore (in questi termini Cass. civ. n. 1719/2001; vd. altresì Cass. civ. n. 26935/2006 e Cass. civ. n. 13646/2004).
5.2 Premessi i principi giurisprudenziali sopra richiamati in tema di prova della scientia decoctionis, ritiene il Tribunale che la Procedura abbia dimostrato la conoscenza, in capo alla convenuta, dello stato di insolvenza della società debitrice nel periodo sospetto, sulla base di plurimi elementi indiziari.
Innanzitutto, le difficoltà di nell'adempiere regolarmente ai pagamenti delle Parte_1 forniture di materia prima, sono espressamente riconosciute dalla stessa società convenuta, la quale ha dato atto che la propria controparte contrattuale frequentemente operasse pagamenti oltre la data prevista in fattura e dilazionati.
5 Ancora i pagamenti per cui è causa risultano essere stati effettuati sulla base di un piano di dilazione / riscadenziamento, concordato tra le parti nel marzo 2022, volto a regolare la Co rilevante esposizione debitoria di attraverso l'emissione di ri. alle Parte_1 scadenze indicate dal debitore, con la necessaria precisazione che la circostanza, non contestata tra le parti, che in precedenza la convenuta avesse già accordato a Parte_1 Co altri piani di dilazione, attraverso l'emissione di ri. non è certamente suscettibile di ricondurre l'accordo di riscadenziamento ad una dimensione di ordinaria fisiologia del rapporto, considerata la significativa entità dell'esposizione debitoria di nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Inoltre, è pacifica la circostanza che sia stata interessata da una procedura di Parte_1 concordato preventivo, elemento che di per sé fa ritenere che la convenuta non possa non aver avuto una necessaria particolare attenzione all'andamento della propria controparte contrattuale.
Tale circostanza è ulteriormente avvalorata dal fatto che ha espressamente Controparte_1 esposto, nelle relazioni sulla gestione al 30 giugno 2021 e al 30 giugno 2022, di operare “una accurata valutazione del merito creditizio” per limitare l'esposizione al rischio di credito (cfr. doc. 10 e 11 fascicolo attrice), laddove i bilanci di esercizio 2019 e 2020 di Parte_1 sono stati significativamente approvati, con notevole ritardo, solo in data 24 gennaio 2022, evidenziando rilevanti perdite di esercizio e una differenza valore della produzione – costi della produzione negativa, chiaro indice dell'incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o caratteristica e della necessità di ricorrere a plusvalenze straordinarie, estranee a detta gestione (vd. doc. 11 fascicolo attrice). I predetti bilanci sono, inoltre, accompagnati dalla relazione della Società di revisione indipendente RSM S.p.A., la quale ha significativamente concluso in questi termini: “A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” della presente relazione, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione” (pag. 68 doc. 11 fascicolo attrice).
Per contro, non risulta invece costituire un elemento indiziario distonico rispetto a quanto sinora rilevato la considerazione che nonostante quanto sopra evidenziato, Controparte_1 non abbia interrotto la propria relazione commerciale con trattandosi di Parte_1 circostanza non univocamente significativa nel senso dell'assenza di conoscenza effettiva della decozione e ciò alla luce dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, la mera prosecuzione di un rapporto con il debitore non può, di per sé, essere considerata decisiva ai fini della esclusione della scientia decoctionis, in quanto anche in questa situazione il creditore può essere indotto a continuare le proprie prestazioni dalle più varie motivazioni, come quella di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali o di accrescere le proprie garanzie (così Cass. civ. n. 1617/2009; Cass. civ. n. 28229/2005). Ed infatti, ben potrebbe aver portato avanti il rapporto commerciale (pur Controparte_1
6 conoscendo la situazione in cui versava la controparte) nella prospettiva di ottenere quantomeno dei pagamenti parziali, considerati i piani di riscadenziamento già concordati e tenuto conto dell'importanza economica della committente per la ditta fornitrice, definita dalla uno dei suoi principali clienti storici. Controparte_1
In conclusione sul punto, i gravi, precisi e concordanti elementi indiziari sopra evidenziati e tratti dalla concreta storia del rapporto controverso, unitariamente considerati e valutati nel loro complesso, consentono di ritenere presuntivamente comprovata nel caso in esame la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla società convenuta, ciò quantomeno a partire dal marzo 2022, in concomitanza con la pattuizione del piano di riscadenziamento, successivo all'approvazione del bilancio 2020, e dunque senz'altro in occasione del primo pagamento contestato del maggio 2022.
6. Tanto premesso deve essere dunque valutata la sussistenza o meno, nel caso di specie, della causa di esclusione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 166, comma 3, lett. a) CCII, invocata dalla Società convenuta.
6.1 L'ipotesi di esenzione in esame riguarda i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. La giurisprudenza di merito individua comunemente la ratio ispiratrice della norma nell'esigenza di rassicurare quelli che sono i normali interlocutori della parte in difficoltà, onde evitare che costoro, allarmati dalla prospettiva di una possibile futura revoca dei pagamenti intervenuti nel periodo sospetto, interrompano i rapporti con la controparte, così privando quest'ultima di ogni residua possibilità operativa. A rafforzare questa motivazione si può anche osservare come i pagamenti nei termini d'uso siano comportamenti così normali che può essere legittimo presumere iuris et de jure che l'accipiens non sia tenuto a valutare se gli stessi provengano e meno da un debitore insolvente, di modo che appare una scelta normativa ragionevole a tutela della sicurezza dei traffici non consentire in tal caso la ricerca della scientia decoctionis. In altri termini, ciò che si intende tutelare è la continuità dell'attività di impresa.
Indiscussa la riconducibilità dei pagamenti per cui è causa alla fornitura di beni (materie prime) funzionali all'esercizio dell'attività di impresa, secondo la Corte di cassazione “in tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti” (Cass. civ. n. 27939/2020). Più nello specifico “la norma prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, cit., infatti, «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel
7 pagamento” (Cass. civ. n. 27939/2020 cit.; conf. Cass. civ. n. 608/2022, n. 8212/2022 e n. 18360/2022).
Tuttavia, ai fini del concreto operare dell'esenzione in parola non è sufficiente la mera enunciazione del ricorrere della stessa da parte della resistente, dovendo quest'ultima provare l'esistenza di una costante e consolidata prassi che palesi, contrariamente a quanto previsto dal contratto vigente tra le parti, il sopravvenire di un nuovo ed alternativo modo di adempiere alle obbligazioni sorte tra esse (cfr. Cass. civ. n. 30127/2024). Ne discende, pertanto, che ricade in capo alla resistente fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza di una prassi consolidata tale da ragionevolmente “rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento”.
6.2 Tanto premesso, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti dell'invocata causa di esenzione, per non avere parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, sufficientemente provato l'esistenza di una prassi commerciale tra le parti, tale da rendere del tutto ordinari o, meglio, “nei termini d'uso”, così come sopra specificati, i pagamenti Co ritardati, mediante l'emissione di ri. che hanno interessato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Al fine di provare, l'esistenza di una prassi commerciale tra le parti, ha, Controparte_1 infatti, articolato alcuni capitoli di prova orale già valutati non ammissibili, perché generici, in quanto volti a provare “la previsione costante di termini di pagamento dilazionati e la concessione di un plafond di affidamento”, termini non meglio individuati, né in alcun modo precisati.
Invero dal doc. 6 prodotto da parte convenuta, consistente in alcuni scambi e-mail intercorsi tra le parti tra il 2019 e il 2022, non emerge, come pure sostenuto da Controparte_1
l'esistenza di una prassi consolidata, costante e concordata, risultando unicamente da tali e- mail, provenienti da le richieste di quest'ultima, Parte_3 Parte_1 Co rivolte alla propria creditrice, di emettere ri. in relazione a determinate fatture già scadute, al fine di dilazionare i pagamenti dovuti.
Non avendo prodotto le fatture citate negli scambi e-mail, né dato alcuna Controparte_1 indicazione in ordine alle fatture complessivamente emesse nei confronti di Parte_1 non è possibile, attraverso il solo documento prodotto, comprendere, da un lato, se l'asserita prassi avesse ad oggetto la totalità delle fatture emesse dalla convenuta o solo una parte di Co esse, né se le fatture indicate prevedessero già l'emissione di ri. in luogo del pagamento diretto a mezzo bonifico bancario.
In ogni caso, dalla documentazione prodotta, laddove risultano indicate le date di scadenza Co delle fatture, emergono termini per l'emissione di ri. non superiori a tre mesi, laddove i pagamenti per cui è causa sono stati eseguiti con un ritardo superiore a oltre cinque mesi.
In altri termini, dalla documentazione acquisita in atti, non emerge alcun profilo di omogeneità nella tempistica dei pagamenti delle fatture da parte di saldate Parte_1 con ritardi differenti e non potendo certamente configurarsi, neppure in termini generali, un accordo sui tempi dei pagamenti con previsione dell'indeterminatezza degli stessi in quanto
8 rimessi alla discrezionalità di la quale di volta in volta indicava a Parte_1 CP_1 Co le date per l'emissione delle ri. (significativa in tal senso è la e-mail del 30 giugno
[...]
2020 con cui informava che “…dal mese di settembre, Parte_3 Controparte_1 Co vorremmo ripristinare le regolari emissioni delle Ri. sulle fatture con le scadenze ancora da definire” e ciò evidentemente a conferma dell'insussistenza di una prassi consolidata tra le parti in ordine a modalità e tempi di pagamento delle fatture).
Ulteriormente, in via dirimente, si rileva che la circostanza che i pagamenti siano stati effettuati in adempimento di un piano di riscadenziamento preclude di per sé, in radice, la possibilità di ricondurre la fattispecie alla dimensione fisiologica del rapporto. Ed infatti, la pattuizione di un piano di dilazione comporta, di per sé, la già avvenuta scadenza dell'obbligazione, dovendo i pagamenti per cui è causa essere collocati nel contesto di un inadempimento già verificatosi e dunque di un termine già scaduto.
E del resto, anche a voler considerare i soli pagamenti eseguiti nel periodo sospetto (effettuati Co tramite modalità diverse, quali emissioni di ri. e bonifici, e secondo tempistiche diverse), gli stessi appaiono ictu oculi privi del connotato di una regola certa, anche creata per prassi, costante sia nei tempi di esecuzione che nelle modalità, iscrivendosi piuttosto in uno scenario del tutto patologico di assenza di qualsivoglia regolarità nell'adempimento.
L'eccezione della convenuta è dunque infondata, non configurandosi nel caso in esame la fattispecie di esenzione da revocatoria del pagamento nei c.d. termini d'uso.
7. In conclusione, i pagamenti ricevuti dalla convenuta per la complessiva somma di euro 124.065,70, ricorrendone tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi di cui all'art. 166 CCII, sono revocabili, con conseguente effetto restitutorio in favore della Procedura attrice, senza riconoscimento degli interessi (al tasso legale) dalla data dei singoli pagamenti e fino alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, in difetto di domanda di parte (cfr. Cass. civ. n. 31652/2024).
Dalla data di notifica della domanda e fino al saldo sono invece dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., come richiesti da parte attrice all'udienza di discussione, in quanto tale norma riguarda qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone in tal senso, in primo luogo, la ratio della disposizione in esame, posto che “l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre” e, sotto un secondo profilo, “la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale
9 articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” (cfr. Cass. civ. n. 61/2023; in tema di revocatoria fallimentare vd. Trib. Firenze n. 3521/2023).
8. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta e le spese sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, riducendo i valori medi in relazione alle fasi istruttoria/trattazione e decisionale, avuto riguardo all'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa: in accoglimento della domanda di revocatoria ex artt. 166 CCII, proposta da
[...]
, in persona del Curatore, revoca i pagamenti dell'importo Parte_1 complessivo di euro 124.065,70 effettuati in favore di e, per l'effetto, Controparte_1 condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma Parte_1 complessiva di euro 124.065,70, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data della proposizione della domanda giudiziale e sino al saldo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore di in persona del Parte_1
Curatore, delle spese processuali, che liquida in euro 759,00 per anticipazioni ed euro 9.150,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva se dovuta e c.p.a.
Così deciso in Varese, il 2 agosto 2025.
Il Giudice dott.ssa Ida Carnevale
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2569/2023, promossa da
(cod. fisc. , con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
Leggiuno (VA), via Dante Alighieri n. 1, in persona del Curatore dott.ssa Parte_2 rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del Giudice Delegato, dagli Avvocati Lorenzo Benvenuti e Gabrio Strada ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Desio (MB), via XXIV Maggio n. 1, giusta procura in atti attrice contro
(cod. fisc. ), con sede a Milano, Galleria de Cristoforis n. Controparte_1 P.IVA_2
3, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e CP_2 difesa dagli Avvocati Lorenzo Mazzarelli e Valeria Parisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Capriolo (BS), Largo Terzi n. 4, giusta procura in atti convenuta
avente ad oggetto: “azione revocatoria ex art. 166 CCII”
CONCLUSIONI
Nell'interesse di n Liquidazione Giudiziale: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1 Nel merito accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 166 D.Lgs 14/2019 dei pagamenti eseguiti da in favore di nel periodo decorrente tra il 26/05/2022 ed il Parte_1 Controparte_1
20/06/2022 e conseguentemente condannare al pagamento in favore di Controparte_1
del complessivo importo di euro 124.065,70; Parte_1
In via istruttoria con riserva occorrendo di ulteriormente dedurre, produrre, domandare ed eccepire;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Nell'interesse di Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere le domande così come avanzate da parte attrice, non sussistendo i presupposti di legge per la sua stessa proposizione, e dichiarare pertanto inammissibile la revocatoria così proposta.
In via istruttoria, con riserva di meglio ulteriormente dedurre, produrre, domandare ed eccepire.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
Giudiziale ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_1 inefficacia, ai sensi dell'art. 166 CCII, dei pagamenti per complessivi euro 124.065,70, eseguiti tra il 26 maggio 2022 e il 20 giugno 2022, da in bonis in favore della Parte_1
Società convenuta, a saldo delle seguenti fatture: n. 6561 del 27/09/2021; n. 2096 del 7/04/2021; n. 6714 del 30/09/2021; n. 6773 del 30/09/2021; n. 8008 del 7/11/2021; n. 8079 del 7/11/2021 e n. 8478 del 3/12/2021.
A fondamento della domanda proposta, parte attrice ha dedotto che: i. con sentenza n. 5 del 9 febbraio 2023, il Tribunale di Varese, all'esito del procedimento unitario introdotto da in data 22 novembre 2022, ha dichiarato l'apertura della Parte_1
Liquidazione Giudiziale della Società (doc. 1 e 2 fascicolo attrice); ii. dall'esame della contabilità e degli estratti conto (doc. 3 e 4 fascicolo attrice) sono emersi pagamenti di debiti scaduti, per complessivi euro 124.065,70, eseguiti da , nel Parte_1 periodo sospetto di cui all'art. 166 CCII, in favore della convenuta iii. Controparte_1 sussiste il requisito soggettivo della conoscenza, in capo al soggetto che ha ricevuto i pagamenti, dello stato di insolvenza di al momento Parte_1
2 dell'esecuzione del pagamento, come risulta dalla comunicazione a firma del legale incaricato da Avv. Lorenzo Mazzarelli (doc. 7 fascicolo attrice), nonché dalla Controparte_1 circostanza che tutti i pagamenti si riferiscono a debiti scaduti da almeno cinque mesi e che la convenuta aveva concordato un piano di rientro, basato, in gran parte, sull'emissione di ricevute bancarie con la concessione di una dilazione di pagamento delle fatture più rilevanti (doc. 9 fascicolo attrice); iv. non può operare, nella specie, l'esenzione di cui all'art. 166 terzo comma lett. a) CCII, non venendo in rilievo pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso, tenuto conto che le fatture prevedevano il pagamento a mezzo bonifico a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione, mentre i pagamenti per cui è causa sono stati eseguiti a partire da oltre 5 mesi dopo la scadenza contrattuale, in parte a mezzo bonifico bancario, ma in prevalenza (e precisamente per euro 86.421,28) a fronte dell'emissione di ricevute bancarie.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la Società convenuta, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice e domandando il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti dalla Parte_1
.
[...]
In particolare, parte convenuta ha dedotto: i. di essere, da oltre venti anni, uno dei principali fornitori di materia prima (filati) di e di non aver interrotto il rapporto di Parte_1 fornitura neppure durante la procedura di concordato preventivo, avviata nel 2013 e conclusasi nel 2021 e pur vantando un credito chirografario complessivo di € 1.837.313,65, oggetto di falcidia concordataria nella misura del 55% (divenuta successivamente del 77,68%, a seguito dell'adesione di alla proposta di ulteriore stralcio del credito Controparte_1 chirografario); ii. che, nel corso della procedura di concordato, il rapporto commerciale tra le parti è proseguito, caratterizzato, come d'uso tra le parti, da condizioni di pagamento differite e da un plafond di affidamento e che, dopo la chiusura della procedura concorsuale, avvenuta nell'ottobre del 2021, ha addirittura aumentato l'esposizione debitoria nei Controparte_1 confronti di , nella convinzione della capacità di ripresa dell'azienda; iii. nella specie Pt_1 opera la causa di esenzione di cui all'art. 166 terzo comma lett. a) CCII, trattandosi di pagamenti di beni (filati) necessari all'esercizio dell'attività di impresa e considerato che il fatto che la scadenza originaria delle fatture, poi, pagate non sia stata onorata nei termini stabiliti corrisponde alla consolidata prassi commerciale tra le due società, che per oltre vent'anni hanno intrattenuto rapporti contrattuali, basati sulla reciproca fiducia; iv. che, in ogni caso, nella specie non sussiste il presupposto soggettivo della conoscenza, in capo a dello stato di insolvenza del debitore e che, invero, proprio la scelta della Controparte_1
Società convenuta di aumentare l'esposizione debitoria di testimonia, più Parte_1 che una scientia decoctionis, la piena fiducia riposta da nella capacità della CP_1 convenuta di risollevare le proprie sorti e proseguire, pur nelle contingenti difficoltà, nell'esercizio della propria attività d'impresa.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'esame della prova testimoniale sui (soli) capitoli ammessi, è stata infine fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
3 All'esito della predetta udienza, celebrata in data 9 luglio 2025, è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. La domanda proposta da è fondata e deve Parte_1 trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
3. Preliminarmente, giova evidenziare in diritto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 166 CCII, disposizione invocata da parte attrice, “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori”.
Analogamente alla disposizione di cui all'art. 67 secondo comma l.fall., la norma in esame consente al curatore di agire per ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati con mezzi normali, al fine di recuperare all'attivo della procedura il denaro oggetto dell'atto dispositivo e assicurare il rispetto della par condicio creditorum.
Al fine di contemperare le esigenze di ripristino della par condicio con quelle di tutela dei terzi e di certezza delle situazioni giuridiche, la disposizione pone un limite temporale alla revocabilità degli atti. È possibile, infatti, domandare la declaratoria di inefficacia dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (quale sono i pagamento per cui è causa), se effettuati nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda qui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale.
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 170 CCII prevede, poi, sempre con riguardo all'individuazione del periodo c.d. sospetto, che “Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso”.
4. Nella specie, non è in alcun modo contestato che ha Parte_1 pagato debiti liquidi ed esigibili per l'importo complessivo di euro 124.065,70, in favore della Società convenuta, a saldo de fatture n. 6561 del 27/09/2021, n. 2096 del 7/04/2021, n. 6714 del 30/09/2021, n. 6773 del 30/09/2021, n. 8008 del 7/11/2021, n. 8079 del 7/11/2021 e n. 8478 del 3/12/2021.
4.1 Poiché tali pagamenti sono stati eseguiti nei mesi di maggio e giugno 2022, devono ritenersi effettuati nel periodo sospetto, tenuto conto che, nella specie, il Tribunale di Varese, con sentenza n. 5 del 9 febbraio 2023, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Società ad esito del procedimento unitario introdotto dalla stessa Società in data 22 novembre 2022, con il deposito del ricorso per concordato preventivo con riserva ex artt. 40 e 44, CCII e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII, ricorso, quest'ultimo, dichiarato inammissibile da questo Tribunale con decreto del 2 febbraio 2023.
4 Nella specie, pertanto, ai fini della verifica del rispetto del termine indicato dall'art. 166, comma 2, CCII, va presa come riferimento la data di pubblicazione della domanda di concordato, la quale, in assenza di indicazioni specifiche delle parti, si presume sia avvenuta ai sensi dell'art. 45 CCII e, dunque, il giorno successivo al deposito del ricorso per concordato preventivo.
5. Tanto chiarito in ordine alla sussistenza del requisito oggettivo, costituito dai pagamenti eseguiti nel periodo sospetto, deve essere verificata la sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza, da parte del destinatario degli atti dispositivi posti in essere dal debitore, al momento del compimento dell'atto stesso.
5.1 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la scientia decoctionis in capo al creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela, deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non la mera conoscibilità astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta condizione psicologica del creditore al momento del compimento dell'atto dispositivo. E tuttavia, la prova di tale elemento costitutivo della fattispecie, che si concretizza in uno stato soggettivo, può essere fornita mediante il ricorso a indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, ossia indizi che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza (fatto noto) la conoscenza dello stato stesso (fatto ignoto), secondo lo schema logico tipico del ragionamento deduttivo.
Occorre dunque avere riguardo, mediante lo strumento delle presunzioni, alla presenza di segni esteriori dell'insolvenza e alla loro conoscibilità da parte del convenuto in revocatoria, secondo il parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, con conseguente irrilevanza di “tutte le manifestazioni di ingenuità, di sprovvedutezza, di soggettivi errori di percezione attraverso i quali il terzo volesse accreditare, contro ogni ragionevole valutazione delle circostanze e contro ogni evidenza di segno contrario, una condizione di buona fede” (Cass. civ. n. 1719/2001). In tal senso, assumono rilievo l'astratta conoscibilità oggettiva dei segni esteriori di cui si è detto sulla base di parametri di normale diligenza desunti dalla comune esperienza, nonché l'esistenza di
“concreti collegamenti” che consentano di ritenere effettivamente conosciuti tali sintomi in base a “regole di esperienze storicamente accertate, e quindi pratiche individuali o collettive realmente seguite in determinati contesti”, quali l'esistenza di rapporti professionali tra le parti e l'attività professionale esercitata dal creditore (in questi termini Cass. civ. n. 1719/2001; vd. altresì Cass. civ. n. 26935/2006 e Cass. civ. n. 13646/2004).
5.2 Premessi i principi giurisprudenziali sopra richiamati in tema di prova della scientia decoctionis, ritiene il Tribunale che la Procedura abbia dimostrato la conoscenza, in capo alla convenuta, dello stato di insolvenza della società debitrice nel periodo sospetto, sulla base di plurimi elementi indiziari.
Innanzitutto, le difficoltà di nell'adempiere regolarmente ai pagamenti delle Parte_1 forniture di materia prima, sono espressamente riconosciute dalla stessa società convenuta, la quale ha dato atto che la propria controparte contrattuale frequentemente operasse pagamenti oltre la data prevista in fattura e dilazionati.
5 Ancora i pagamenti per cui è causa risultano essere stati effettuati sulla base di un piano di dilazione / riscadenziamento, concordato tra le parti nel marzo 2022, volto a regolare la Co rilevante esposizione debitoria di attraverso l'emissione di ri. alle Parte_1 scadenze indicate dal debitore, con la necessaria precisazione che la circostanza, non contestata tra le parti, che in precedenza la convenuta avesse già accordato a Parte_1 Co altri piani di dilazione, attraverso l'emissione di ri. non è certamente suscettibile di ricondurre l'accordo di riscadenziamento ad una dimensione di ordinaria fisiologia del rapporto, considerata la significativa entità dell'esposizione debitoria di nei Parte_1 confronti di Controparte_1
Inoltre, è pacifica la circostanza che sia stata interessata da una procedura di Parte_1 concordato preventivo, elemento che di per sé fa ritenere che la convenuta non possa non aver avuto una necessaria particolare attenzione all'andamento della propria controparte contrattuale.
Tale circostanza è ulteriormente avvalorata dal fatto che ha espressamente Controparte_1 esposto, nelle relazioni sulla gestione al 30 giugno 2021 e al 30 giugno 2022, di operare “una accurata valutazione del merito creditizio” per limitare l'esposizione al rischio di credito (cfr. doc. 10 e 11 fascicolo attrice), laddove i bilanci di esercizio 2019 e 2020 di Parte_1 sono stati significativamente approvati, con notevole ritardo, solo in data 24 gennaio 2022, evidenziando rilevanti perdite di esercizio e una differenza valore della produzione – costi della produzione negativa, chiaro indice dell'incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o caratteristica e della necessità di ricorrere a plusvalenze straordinarie, estranee a detta gestione (vd. doc. 11 fascicolo attrice). I predetti bilanci sono, inoltre, accompagnati dalla relazione della Società di revisione indipendente RSM S.p.A., la quale ha significativamente concluso in questi termini: “A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nella sezione “Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio” della presente relazione, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione” (pag. 68 doc. 11 fascicolo attrice).
Per contro, non risulta invece costituire un elemento indiziario distonico rispetto a quanto sinora rilevato la considerazione che nonostante quanto sopra evidenziato, Controparte_1 non abbia interrotto la propria relazione commerciale con trattandosi di Parte_1 circostanza non univocamente significativa nel senso dell'assenza di conoscenza effettiva della decozione e ciò alla luce dell'orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di revocatoria fallimentare, la mera prosecuzione di un rapporto con il debitore non può, di per sé, essere considerata decisiva ai fini della esclusione della scientia decoctionis, in quanto anche in questa situazione il creditore può essere indotto a continuare le proprie prestazioni dalle più varie motivazioni, come quella di ottenere, almeno, dei pagamenti parziali o di accrescere le proprie garanzie (così Cass. civ. n. 1617/2009; Cass. civ. n. 28229/2005). Ed infatti, ben potrebbe aver portato avanti il rapporto commerciale (pur Controparte_1
6 conoscendo la situazione in cui versava la controparte) nella prospettiva di ottenere quantomeno dei pagamenti parziali, considerati i piani di riscadenziamento già concordati e tenuto conto dell'importanza economica della committente per la ditta fornitrice, definita dalla uno dei suoi principali clienti storici. Controparte_1
In conclusione sul punto, i gravi, precisi e concordanti elementi indiziari sopra evidenziati e tratti dalla concreta storia del rapporto controverso, unitariamente considerati e valutati nel loro complesso, consentono di ritenere presuntivamente comprovata nel caso in esame la sussistenza della scientia decoctionis in capo alla società convenuta, ciò quantomeno a partire dal marzo 2022, in concomitanza con la pattuizione del piano di riscadenziamento, successivo all'approvazione del bilancio 2020, e dunque senz'altro in occasione del primo pagamento contestato del maggio 2022.
6. Tanto premesso deve essere dunque valutata la sussistenza o meno, nel caso di specie, della causa di esclusione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 166, comma 3, lett. a) CCII, invocata dalla Società convenuta.
6.1 L'ipotesi di esenzione in esame riguarda i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. La giurisprudenza di merito individua comunemente la ratio ispiratrice della norma nell'esigenza di rassicurare quelli che sono i normali interlocutori della parte in difficoltà, onde evitare che costoro, allarmati dalla prospettiva di una possibile futura revoca dei pagamenti intervenuti nel periodo sospetto, interrompano i rapporti con la controparte, così privando quest'ultima di ogni residua possibilità operativa. A rafforzare questa motivazione si può anche osservare come i pagamenti nei termini d'uso siano comportamenti così normali che può essere legittimo presumere iuris et de jure che l'accipiens non sia tenuto a valutare se gli stessi provengano e meno da un debitore insolvente, di modo che appare una scelta normativa ragionevole a tutela della sicurezza dei traffici non consentire in tal caso la ricerca della scientia decoctionis. In altri termini, ciò che si intende tutelare è la continuità dell'attività di impresa.
Indiscussa la riconducibilità dei pagamenti per cui è causa alla fornitura di beni (materie prime) funzionali all'esercizio dell'attività di impresa, secondo la Corte di cassazione “in tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti” (Cass. civ. n. 27939/2020). Più nello specifico “la norma prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, cit., infatti, «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel
7 pagamento” (Cass. civ. n. 27939/2020 cit.; conf. Cass. civ. n. 608/2022, n. 8212/2022 e n. 18360/2022).
Tuttavia, ai fini del concreto operare dell'esenzione in parola non è sufficiente la mera enunciazione del ricorrere della stessa da parte della resistente, dovendo quest'ultima provare l'esistenza di una costante e consolidata prassi che palesi, contrariamente a quanto previsto dal contratto vigente tra le parti, il sopravvenire di un nuovo ed alternativo modo di adempiere alle obbligazioni sorte tra esse (cfr. Cass. civ. n. 30127/2024). Ne discende, pertanto, che ricade in capo alla resistente fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza di una prassi consolidata tale da ragionevolmente “rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento”.
6.2 Tanto premesso, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti dell'invocata causa di esenzione, per non avere parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, sufficientemente provato l'esistenza di una prassi commerciale tra le parti, tale da rendere del tutto ordinari o, meglio, “nei termini d'uso”, così come sopra specificati, i pagamenti Co ritardati, mediante l'emissione di ri. che hanno interessato il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Al fine di provare, l'esistenza di una prassi commerciale tra le parti, ha, Controparte_1 infatti, articolato alcuni capitoli di prova orale già valutati non ammissibili, perché generici, in quanto volti a provare “la previsione costante di termini di pagamento dilazionati e la concessione di un plafond di affidamento”, termini non meglio individuati, né in alcun modo precisati.
Invero dal doc. 6 prodotto da parte convenuta, consistente in alcuni scambi e-mail intercorsi tra le parti tra il 2019 e il 2022, non emerge, come pure sostenuto da Controparte_1
l'esistenza di una prassi consolidata, costante e concordata, risultando unicamente da tali e- mail, provenienti da le richieste di quest'ultima, Parte_3 Parte_1 Co rivolte alla propria creditrice, di emettere ri. in relazione a determinate fatture già scadute, al fine di dilazionare i pagamenti dovuti.
Non avendo prodotto le fatture citate negli scambi e-mail, né dato alcuna Controparte_1 indicazione in ordine alle fatture complessivamente emesse nei confronti di Parte_1 non è possibile, attraverso il solo documento prodotto, comprendere, da un lato, se l'asserita prassi avesse ad oggetto la totalità delle fatture emesse dalla convenuta o solo una parte di Co esse, né se le fatture indicate prevedessero già l'emissione di ri. in luogo del pagamento diretto a mezzo bonifico bancario.
In ogni caso, dalla documentazione prodotta, laddove risultano indicate le date di scadenza Co delle fatture, emergono termini per l'emissione di ri. non superiori a tre mesi, laddove i pagamenti per cui è causa sono stati eseguiti con un ritardo superiore a oltre cinque mesi.
In altri termini, dalla documentazione acquisita in atti, non emerge alcun profilo di omogeneità nella tempistica dei pagamenti delle fatture da parte di saldate Parte_1 con ritardi differenti e non potendo certamente configurarsi, neppure in termini generali, un accordo sui tempi dei pagamenti con previsione dell'indeterminatezza degli stessi in quanto
8 rimessi alla discrezionalità di la quale di volta in volta indicava a Parte_1 CP_1 Co le date per l'emissione delle ri. (significativa in tal senso è la e-mail del 30 giugno
[...]
2020 con cui informava che “…dal mese di settembre, Parte_3 Controparte_1 Co vorremmo ripristinare le regolari emissioni delle Ri. sulle fatture con le scadenze ancora da definire” e ciò evidentemente a conferma dell'insussistenza di una prassi consolidata tra le parti in ordine a modalità e tempi di pagamento delle fatture).
Ulteriormente, in via dirimente, si rileva che la circostanza che i pagamenti siano stati effettuati in adempimento di un piano di riscadenziamento preclude di per sé, in radice, la possibilità di ricondurre la fattispecie alla dimensione fisiologica del rapporto. Ed infatti, la pattuizione di un piano di dilazione comporta, di per sé, la già avvenuta scadenza dell'obbligazione, dovendo i pagamenti per cui è causa essere collocati nel contesto di un inadempimento già verificatosi e dunque di un termine già scaduto.
E del resto, anche a voler considerare i soli pagamenti eseguiti nel periodo sospetto (effettuati Co tramite modalità diverse, quali emissioni di ri. e bonifici, e secondo tempistiche diverse), gli stessi appaiono ictu oculi privi del connotato di una regola certa, anche creata per prassi, costante sia nei tempi di esecuzione che nelle modalità, iscrivendosi piuttosto in uno scenario del tutto patologico di assenza di qualsivoglia regolarità nell'adempimento.
L'eccezione della convenuta è dunque infondata, non configurandosi nel caso in esame la fattispecie di esenzione da revocatoria del pagamento nei c.d. termini d'uso.
7. In conclusione, i pagamenti ricevuti dalla convenuta per la complessiva somma di euro 124.065,70, ricorrendone tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi di cui all'art. 166 CCII, sono revocabili, con conseguente effetto restitutorio in favore della Procedura attrice, senza riconoscimento degli interessi (al tasso legale) dalla data dei singoli pagamenti e fino alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, in difetto di domanda di parte (cfr. Cass. civ. n. 31652/2024).
Dalla data di notifica della domanda e fino al saldo sono invece dovuti gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., come richiesti da parte attrice all'udienza di discussione, in quanto tale norma riguarda qualsiasi tipo di obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone in tal senso, in primo luogo, la ratio della disposizione in esame, posto che “l'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre” e, sotto un secondo profilo, “la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale
9 articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” (cfr. Cass. civ. n. 61/2023; in tema di revocatoria fallimentare vd. Trib. Firenze n. 3521/2023).
8. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta e le spese sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, riducendo i valori medi in relazione alle fasi istruttoria/trattazione e decisionale, avuto riguardo all'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa: in accoglimento della domanda di revocatoria ex artt. 166 CCII, proposta da
[...]
, in persona del Curatore, revoca i pagamenti dell'importo Parte_1 complessivo di euro 124.065,70 effettuati in favore di e, per l'effetto, Controparte_1 condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma Parte_1 complessiva di euro 124.065,70, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla data della proposizione della domanda giudiziale e sino al saldo;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 rifusione, in favore di in persona del Parte_1
Curatore, delle spese processuali, che liquida in euro 759,00 per anticipazioni ed euro 9.150,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva se dovuta e c.p.a.
Così deciso in Varese, il 2 agosto 2025.
Il Giudice dott.ssa Ida Carnevale
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