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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Antenne telefoniche, no al taglio dei canoni concordati con i comuniAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 9 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta civile
R.G. 1810/2024
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise ‒ presidente dott. Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore dott. Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
Parte_1
( , in persona del l.r.p.t., con l'avv. Nicola Lais P.IVA_1
appellante contro
) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con l'avv. Gabriele Maso appellato oggetto: locazione e comodato di immobile urbano – affitto d'azienda; appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 315/2024, emessa il 26/09/2024; causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per l'appellante Parte_1
voglia, l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni
[...]
contraria istanza, domanda riconvenzionale ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, annullare e/o comunque riformare la sentenza del Tribunale di Belluno n. 315 del 26 settembre 2024, pubblicata in pari data e, per
l'effetto, mutato il rito ex art. 427 cpc, confermare il capo della sentenza relativa all'annullamento della cartella di pagamento n. 068
2023 00117540 00 000 e “accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 93 CCE (oggi 54) al rapporto contrattuale in essere tra il
Comune di e , come in narrativa meglio indicato, in CP_1 Pt_1
relazione all'immobile concesso in detenzione a e, quindi, Pt_2
oggi a;
Pt_1
nel merito, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, voglia dichiarare la nullità delle parti del contratto/concessione in essere tra le parti, come sopra indicati, lì dove prevedono un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54)
CCE, e la sostituzione di dette clausole con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute a titolo di
TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020 e, dopo tale data, a titolo di canone di cui al canone previsto dall'art. 1, comma 831bis della legge
n. 160/19, determinate nella misura di euro 800,00 annue per impianto presente o nella diversa misura che il Tribunale riterrà conforme a legge, dichiarando non dovute le ulteriori somme richieste, oltre al canone parametrato alla TOSAP/COSAP (e oggi al canone unico); conclusioni per l'appellato respingersi Controparte_1
l'appello, siccome inammissibile ed infondato, confermandosi la sentenza impugnata. Con rifusione del compenso professionale, e delle spese, anche forfettarie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/15 art. 118 disp. atttuaz. cpc
1. La ha impugnato la Parte_1
sentenza 315/2024 del tribunale di Belluno resa sull'opposizione della ricorrente alla cartella di pagamento n. 06820230011754000000 (doc.
2) notificata dall per conto del Controparte_2
comune di e relativa al mancato pagamento di canoni di una CP_1
locazione (doc. 3) stipulata fra il comune e IM spa il 13.10.2008
(contratto su base di nuove condizioni che ha sostituito altro contratto del 29.5.2001, doc. 1 del resistente), cui è subentrata come conduttrice
(prot. nr. 5973 del 23/04/2015, conferimento da parte di IM Parte_1
spa del proprio ramo d'azienda – costituito da beni e rapporti giuridici relativi alle infrastrutture di rete radiomobile – a favore di : Parte_1
vd. doc. 2, nonché il ricorso introduttivo di p. 2: «…il sito è Pt_1
pervenuto a a seguito di operazioni societarie di , che Pt_1 Pt_2
qui si danno per scontate e pacifiche, atteso il fatto che il comune ha indirizzato la propria richiesta ad ». Pt_1
2. Oggetto di locazione è un terreno di 100mq appartenente al comune di utilizzato per installarvi un'infrastruttura di CP_1
telefonia mobile.
3. ha lamentato, oltre alla mancanza del titolo esecutivo Parte_1
prodromico alla notifica della cartella esattoriale, l'errata applicazione dell'art. 93 (ora art. 54) D. Lvo 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) in merito all'accordo sul canone che secondo la conduttrice è superiore al limite di legge, con conseguente nullità delle relative clausole contrattuali.
4. Si è costituito il comune di nulla eccependo sul CP_1
difetto di titolo esecutivo, e formulando domanda riconvenzionale per pag. 3/15 la condanna di a pagare i canoni legittimamente stabiliti dal Parte_1
contratto, poiché l'area rientra nel patrimonio disponibile del comune.
5. Il Tribunale, pur ritenendo «fondato il motivo di opposizione sollevato dalla ricorrente, presupponendo l'esecuzione forzata, ex art.
474 cpc, l'esistenza del titolo esecutivo» (pag. 5 della sentenza) ha rigettato «le ulteriori domande di parte opponente non trovando Pt_1
applicazione nella fattispecie in esame la normativa prevista dall'art.
93 del codice delle comunicazioni elettroniche (ora art. 54) in relazione all'area oggetto del contratto di locazione concluso tra le parti in data 13.10.2008, alla quale va riconosciuta natura di bene disponibile», evidenziando che l'area «adibita…alla installazione di infrastrutture per la telefonia mobile, ancorché prossima all'area ove risulta ubicato un vecchio depuratore comunale, ora dismesso, risulta recintata e separata da quest'ultimo, sin dall'epoca della conclusione del precedente contratto di locazione del 29.5.2001» (pagg. 5s), che
«neppure si può ritenere che sull'area locata risulti esercitato un pubblico servizio, non potendosi ritenere tale esercizio di attività relative alle telecomunicazioni, in quanto lo stesso non rientra tra i servizi di competenza del comune» (pag. 7), e che pertanto l'area controversa, non attenendo al patrimonio indisponibile dell'ente, non rientra nella fattispecie normativa invocata da Parte_1
, con conseguente inapplicabilità della nullità ex art. 1419, II
[...]
co., cc alle clausole contrattuali e invece corretta determinazione del canone nella misura originariamente pattuita dalle parti.
6. Il Giudice a quo, istruita la causa documentalmente, «non risultando provato il pagamento dei canoni in contestazione da parte della società conduttrice, né risultando specificamente contestato il calcolo del relativo ammontare secondo le previsioni contrattuali,
pag. 4/15 anche in relazione agli interessi» (pag. 9) ha accolto la domanda del comune di accertando l'inadempimento della società CP_1
conduttrice, e per l'effetto condannava la ricorrente al pagamento dell'importo di € 112.521,43, a titolo di canoni contrattualmente previsti e non versati, oltre interessi ex D. Lvo 231/2002 dalla scadenza di ciascuna rata al saldo, compensando tra le parti le spese di lite ex art. 92 cpc per reciproca soccombenza.
7. ha interposto gravame svolgendo due motivi, ovvero: I) Parte_1
errata ricostruzione in fatto (e in diritto) della fattispecie qui in esame
e sui vizi della sentenza (punto 3 del ricorso) e precisamente “sulla irrilevanza della natura disponibili/indisponibile del bene concesso in detenzione ai fini dell'applicazione dell'art. 93 (oggi 54) CCE” (punto
3.1, pagg. 7 – 25), nonché II) sulla natura indisponibile dell'area concessa in locazione (punto 3.2, pagg. 25- 41).
8. Si è costituito il contestando le pretese Controparte_1
ragioni del gravame ed insistendo per il rigetto dell'appello. Si osserva che nella nota d'iscrizione al ruolo l'appellante ha indicato quale controparte appellata anche l (sia Controparte_2
nella sede di Roma, che nella agenzia provinciale di Milano), nei confronti della quale non risulta tuttavia essere stato notificato il ricorso introduttivo, né assunte conclusioni in riforma della sentenza appellata
(ove peraltro l' non è nemmeno stata indicata tra Controparte_2
le parti), né altrimenti menzionato nella narrativa della difesa di Pt_1
Non essendosi pertanto instaurato il contraddittorio, l'
[...] [...]
non può ritenersi parte rituale del procedimento, neppure ai CP_3
fini dell'eventuale dichiarazione di contumacia.
9. La causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo all'esito dell'udienza del 26.3.2025. pag. 5/15 10. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi l'applicazione dell'art. 93 CCE (attuale art. 54) «a prescindere dalla natura del bene concesso in uso e a prescindere dalla tipologia della pretesa, ossia qualsiasi ne sia il titolo e la ragione»
(pag. 25 del ricorso), e comunque la qualificazione della porzione fondiaria concessa in locazione.
11. Al fine di inquadrare la fattispecie, per beni della PA s'intendono quelli che appartengono allo Stato o ad un altro Ente pubblico destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse, rientrando in tale nozione solo i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile, ossia quei beni per i quali v'è un'espressa determinazione dell'Amministrazione al pubblico servizio, che deve essere effettivo e attuale (vd. Cons. St. 221/2024), mentre i beni del patrimonio disponibile, pur afferendo ad un soggetto pubblico, non sono destinati a soddisfare un pubblico interesse, o non sono individuati come indisponibili.
12. In relazione al patrimonio disponibile, l'Amministrazione agisce in posizione paritaria rispetto ai privati, sicché si applica il regime ordinario che regola i rapporti di natura privatistica (Cass. SU
15911/2024).
13. Sul punto, si osserva altresì che il Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lvo 259/2003) costituisce il riferimento principale in materia di Tlc, laddove l'art. 54 CCE (già art. 93 D. Lvo 259/2003 nella versione originale) – richiamato proprio dall'appellante - precisa che
«le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non
pag. 6/15 possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva
l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27.12.2019, n. 160, come modificato dalla legge 30.12.2020
n.178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia».
14. Con norma di interpretazione autentica (art. 12, comma 3, del D.
Lvo 33/2016) il legislatore ha chiarito che «l'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 1.8.2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto».
15. L'art. 1, co. 816, L. n. 160/2019, richiamato all'art. 54 del CCE, disciplina il Canone Unico Patrimoniale (CUP. In precedenza dell'art. 93 CCE) che ha sostituito, a far data dal 2021, CP_4
«la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni
e delle province”, costituendo il canone di riferimento anche ai fini di cui ai co. da 817 - 836 del richiamato art. 1, laddove il co. 819
pag. 7/15 individua il presupposto di applicazione del CUP nella «a) occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico» e nella «b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato»; laddove il co. 831 impone un canone nella misura fissa di € 800,00 per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, ad eccezione dei casi di occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, dunque disponendo per un canone che non è modificabile, né suscettibile di essere maggiorato «da alcun tipo di onere finanziario o ulteriore contributo di qualsiasi natura», secondo quanto prescritto dall'art. 54 CCE.
16. La lettura congiunta della normativa sopra richiamata, nonché dell'art. 54 CCE (ove è precisato che la disciplina del CUP si applica
«nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia»), induce a ritenere applicabile il CUP (e in precedenza CP_4
ai soli impianti che insistono su aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente.
17. In tal senso l'orientamento maggioritario della giurisprudenza
(Cass. 17299/2019, App. Venezia 2488/2022, App. Venezia 571/2024;
App. Firenze 837/2023, richiamata dal Tribunale alle pagg. 7s. della sentenza, nonché App. Milano 2024/2024 e n. 3638/2022 – doc. 3 e 4 dell'appellato -, App. Lecce 233/2023, App. Trieste 48/2021) limita la disciplina speciale dell'art. 93 (ora art. 54) ai soli impianti localizzati su pag. 8/15 beni demaniali o del patrimonio indisponibile (cf. anche TAR
Lombardia 232/2024, secondo cui «non può ritenersi che il bene sia destinato a un pubblico servizio di comunicazioni elettroniche in quanto l'art. 1 co. 1 lett. a) D. Lvo 259/2003, quando definisce come pubblica una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti non intende qualificare come appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico questi beni, come chiarito dall'art. 86 co. 3 del D. Lvo 259/2003 che assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici alle opere di urbanizzazione primaria di cui al DPR 380/2001, pur restando i beni di proprietà dei rispettivi operatori, così come le infrastrutture che li accolgono. Prevale quindi una nozione oggettiva e non soggettiva di servizio pubblico che comporta l'irrilevanza del regime proprietario».
18. Peraltro, l'applicazione del canone invocato dall'appellante anche ai beni del patrimonio disponibile, oltre che testualmente esclusa dalla norma, comporterebbe una disparità di trattamento della PA, con conseguente nocumento rispetto ai privati, ai quali non viene imposto limite di prezzo per la concessione di spazi di loro proprietà.
19. L'attività svolta dalla conduttrice non può attribuire al terreno comunale oggetto di locazione una diversa qualificazione giuridica, in quanto la destinazione al pubblico servizio richiede che vi sia corrispondenza tra l'oggetto e le attribuzioni istituzionali dell'ente, pag. 9/15 situazione insussistente nella specie poiché il comune di non CP_1
ha concesso il bene a per l'esercizio indiretto di un proprio Parte_1
servizio pubblico.
20. Non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del CP_1
servizio di telecomunicazioni, la locazione del terreno in virtù del contratto dedotto in giudizio riguarda un bene del patrimonio disponibile dell'ente e rientra nello schema privatistico della locazione di immobili, non essendo condivisibile la tesi dell'appellante per cui l'art. 93 (ora 54) del CCE (anche a seguito della sua interpretazione autentica fornita prima dall'art. 12, co. 3, del d.lgs. 33/2016 e poi dall'art.
8-bis, co. 1, lett. c) d.l. n. 135/2018) sarebbe norma imperativa applicabile a tutti i beni, indipendentemente dalla loro appartenenza al demanio, al patrimonio indisponibile o a quello disponibile, tenuto conto che nei contratti che l'ente pubblico stipula con soggetti privati, il si pone sullo stesso piano dell'altro contraente, esprimendo il CP_1
medesimo potere negoziale, con esclusione di ogni potere impositivo o posizione di supremazia (è solo con riferimento ai beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile che l'Amministrazione esercita il potere impositivo della fiscalità locale).
21. Deve pertanto ritenersi esclusa la debenza del CUP (ovvero in caso di beni appartenenti al patrimonio disponibile CP_4
del con conseguente infondatezza delle doglianze di cui al CP_1
primo motivo di gravame dell'appellante (pagg. 7 – 25), vieppiù considerando che l'appellante nulla ha eccepito sul punto per anni, limitandosi a non corrispondere integralmente i canoni delle annualità
2017 – 2021 (doc. 3 – 5 del resistente) e dimostrando di ritenere valido fino ad allora (ovvero fino alla notifica della cartella esattoriale) il rapporto in essere anche sulle clausole relative al canone annuo, non pag. 10/15 avendo azionato alcunché per risolvere o modificare le statuizioni pattizie.
22. L'area controversa non può essere qualificata come bene pubblico per il semplice fatto di appartenere al comune, visto che i beni del patrimonio disponibile ricevono un trattamento uguale ai beni dei privati, mentre «affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché destinati ad un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, cc deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e
l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio” (cfr.
Cass. SU 14865/2006 e 6019/2016).
23. Nel caso di specie, l'area in questione è stata destinata alla produzione di reddito, tramite locazione a un'azienda privata che, con propri mezzi, ha svolto e svolge il servizio di comunicazione elettronica, non rientrante nelle attribuzioni del Comune e tale uso, da parte del privato conduttore, non può far divenire (né lo ha fatto divenire) pubblico il bene del Comune per una sorta di proprietà transitiva, né può ritenersi sufficiente il titolo abilitativo edilizio rilasciato per installare l'impianto di telecomunicazione quale atto di destinazione del bene a patrimonio indisponibile (vd. App. Brescia
1620/2023).
24. Un tanto esposto rende di per sé infondata la domanda dell'appellante: nondimeno appare ugualmente opportuno valutare se l'area concessa in locazione alla ricorrente possa rientrare nel patrimonio disponibile dell'ente ovvero nel demanio o nel patrimonio pag. 11/15 indisponibile come invocato da con il secondo motivo (pagg. Parte_1
25 – 39).
25. In realtà, l'appellante non ha affrontato il punto della sentenza
(pagg. 6s) che, oltre a individuare l'area oggetto di locazione come dotata di autonoma funzione e recintata, ne ha escluso il vincolo pertinenziale con un vecchio depuratore comunale (dismesso già dal
10/12/2018, doc.
6-7 della resistente), non sussistendo i presupposti ex artt. 817s. cc, essendo perciò l'area priva di qualsivoglia destinazione a pubblico servizio comunale (i cui requisiti peraltro non sono neppure stati provati dalla ricorrente).
26. Dell resto, nello stesso contratto all'art. 1 (“oggetto”, doc. 3 di
), il locatore si è impegnato «a far rispettare il presente Parte_1
contratto anche in caso di alienazione o cessione dell'immobile stesso e garantisce al conduttore che eventuali terzi acquirenti o cessionari dell'immobile locato proseguiranno nel rapporto contrattuale di locazione per tutta la sua durata e dalle condizioni pattuite con la presente scrittura», cosicché prevedendo, seppur in astratto, la possibilità di vendita dell'immobile, circostanza contraria all'asserita natura di bene demaniale o del patrimonio indisponibile comunale (artt.
823, 828 cc: non è stata vincolata nel contratto l'alienazione del bene per fini pubblici curati dall'ente).
27. Pertanto, l'immobile, che consiste in «un terreno di mq. 100
(cento) circa ricadenti in Catasto al Foglio n. 27, Mappale 26 N.C.T del Comune di Longarone (BL)» come indicato nelle premesse del contratto del 13.10.2008, ) manca di una destinazione specifica per conseguire un fine determinato dell'Amministrazione (e l'appellante, su cui gravava l'onere probatorio, nulla ha provato sul punto, ad esempio dimettendo o richiedendo una deliberazione consigliare dell'Ente di pag. 12/15 destinazione ad uso pubblico dell'area), tant'è che in mancanza di tale natura è stato utilizzato per produrre una fonte reddituale, vieppiù considerando che le parti originarie (Comune e Tim spa, ma nulla ha confutato ) – all'art. 8 “ripristino” – hanno stabilito che «il Parte_1
conduttore si obbliga fin d'ora a rimuovere, al termine del periodo di locazione, gli impianti e tutte le attrezzature ad essi connesse, ed al ripristino dell'immobile locato, salvo successivo diverso accordo scritto con il locatore», così acclarando il fatto che le infrastrutture di telefonia non appartenevano (né sono state trasferite) al comune di e che non afferivano a un servizio pubblico (essendo le CP_1
stesse costruite nell'interesse esclusivo del conduttore), né al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione atteso l'obbligo di ripristino dell'area al termine della durata della locazione da parte della società e fermo restando che «un bene, per acquisire e mantenere il requisito dell'appartenenza al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826 comma 3 cc deve essere destinato a servizi di competenza dell'Ente locale territoriale tra i quali per i comuni certamente non rientra il servizio di telecomunicazioni fisse e mobili» (App. Venezia
2488/2022).
28. L'infrastruttura di telefonia mobile sul terreno pubblico non è stata destinata a servizi di competenza dell'Amministrazione, tra le cui finalità non è previsto il servizio di telecomunicazioni (i consumatori corrispondono per il loro utilizzo alle compagnie tariffe soggette alla concorrenza di mercato, ossia in regime privatistico e lucrativo), tant'è che né IM spa, né successivamente , hanno partecipato a Parte_1
procedure di evidenza pubblica con altri gestori come sarebbe invece stato d'uopo fare in regime di concessione pubblicistica ove si pag. 13/15 accedesse alla tesi di parte appellante. Anche questo motivo d'impugnazione non può pertanto essere accolto.
29. Per le indicate ragioni, l'appello non può essere accolto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di valore di riferimento (da € 52.000,00 a €
260.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
30. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché
l'impugnante principale deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_3
e conferma la sentenza impugnata;
[...]
2. condanna a rifondere le spese Parte_1
del giudizio di secondo grado a favore del Controparte_1
liquidate in € 9.991,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti a carico dell'appellante per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel pag. 14/15 medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 26.3.2025.
Il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
La Presidente
Clotilde Parise
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia sezione quarta civile
R.G. 1810/2024
La Corte d'appello di Venezia, sezione quarta, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise ‒ presidente dott. Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore dott. Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
Parte_1
( , in persona del l.r.p.t., con l'avv. Nicola Lais P.IVA_1
appellante contro
) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con l'avv. Gabriele Maso appellato oggetto: locazione e comodato di immobile urbano – affitto d'azienda; appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 315/2024, emessa il 26/09/2024; causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per l'appellante Parte_1
voglia, l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni
[...]
contraria istanza, domanda riconvenzionale ed eccezione disattesa, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, annullare e/o comunque riformare la sentenza del Tribunale di Belluno n. 315 del 26 settembre 2024, pubblicata in pari data e, per
l'effetto, mutato il rito ex art. 427 cpc, confermare il capo della sentenza relativa all'annullamento della cartella di pagamento n. 068
2023 00117540 00 000 e “accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 93 CCE (oggi 54) al rapporto contrattuale in essere tra il
Comune di e , come in narrativa meglio indicato, in CP_1 Pt_1
relazione all'immobile concesso in detenzione a e, quindi, Pt_2
oggi a;
Pt_1
nel merito, per tutte le ragioni di cui al presente atto e comunque per quelle di giustizia, voglia dichiarare la nullità delle parti del contratto/concessione in essere tra le parti, come sopra indicati, lì dove prevedono un canone diverso da quello di cui all'art. 93 (oggi 54)
CCE, e la sostituzione di dette clausole con la previsione dell'obbligo di pagamento delle sole somme ex lege dovute a titolo di
TOSAP/COSAP, sino al 31 dicembre 2020 e, dopo tale data, a titolo di canone di cui al canone previsto dall'art. 1, comma 831bis della legge
n. 160/19, determinate nella misura di euro 800,00 annue per impianto presente o nella diversa misura che il Tribunale riterrà conforme a legge, dichiarando non dovute le ulteriori somme richieste, oltre al canone parametrato alla TOSAP/COSAP (e oggi al canone unico); conclusioni per l'appellato respingersi Controparte_1
l'appello, siccome inammissibile ed infondato, confermandosi la sentenza impugnata. Con rifusione del compenso professionale, e delle spese, anche forfettarie.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 2/15 art. 118 disp. atttuaz. cpc
1. La ha impugnato la Parte_1
sentenza 315/2024 del tribunale di Belluno resa sull'opposizione della ricorrente alla cartella di pagamento n. 06820230011754000000 (doc.
2) notificata dall per conto del Controparte_2
comune di e relativa al mancato pagamento di canoni di una CP_1
locazione (doc. 3) stipulata fra il comune e IM spa il 13.10.2008
(contratto su base di nuove condizioni che ha sostituito altro contratto del 29.5.2001, doc. 1 del resistente), cui è subentrata come conduttrice
(prot. nr. 5973 del 23/04/2015, conferimento da parte di IM Parte_1
spa del proprio ramo d'azienda – costituito da beni e rapporti giuridici relativi alle infrastrutture di rete radiomobile – a favore di : Parte_1
vd. doc. 2, nonché il ricorso introduttivo di p. 2: «…il sito è Pt_1
pervenuto a a seguito di operazioni societarie di , che Pt_1 Pt_2
qui si danno per scontate e pacifiche, atteso il fatto che il comune ha indirizzato la propria richiesta ad ». Pt_1
2. Oggetto di locazione è un terreno di 100mq appartenente al comune di utilizzato per installarvi un'infrastruttura di CP_1
telefonia mobile.
3. ha lamentato, oltre alla mancanza del titolo esecutivo Parte_1
prodromico alla notifica della cartella esattoriale, l'errata applicazione dell'art. 93 (ora art. 54) D. Lvo 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) in merito all'accordo sul canone che secondo la conduttrice è superiore al limite di legge, con conseguente nullità delle relative clausole contrattuali.
4. Si è costituito il comune di nulla eccependo sul CP_1
difetto di titolo esecutivo, e formulando domanda riconvenzionale per pag. 3/15 la condanna di a pagare i canoni legittimamente stabiliti dal Parte_1
contratto, poiché l'area rientra nel patrimonio disponibile del comune.
5. Il Tribunale, pur ritenendo «fondato il motivo di opposizione sollevato dalla ricorrente, presupponendo l'esecuzione forzata, ex art.
474 cpc, l'esistenza del titolo esecutivo» (pag. 5 della sentenza) ha rigettato «le ulteriori domande di parte opponente non trovando Pt_1
applicazione nella fattispecie in esame la normativa prevista dall'art.
93 del codice delle comunicazioni elettroniche (ora art. 54) in relazione all'area oggetto del contratto di locazione concluso tra le parti in data 13.10.2008, alla quale va riconosciuta natura di bene disponibile», evidenziando che l'area «adibita…alla installazione di infrastrutture per la telefonia mobile, ancorché prossima all'area ove risulta ubicato un vecchio depuratore comunale, ora dismesso, risulta recintata e separata da quest'ultimo, sin dall'epoca della conclusione del precedente contratto di locazione del 29.5.2001» (pagg. 5s), che
«neppure si può ritenere che sull'area locata risulti esercitato un pubblico servizio, non potendosi ritenere tale esercizio di attività relative alle telecomunicazioni, in quanto lo stesso non rientra tra i servizi di competenza del comune» (pag. 7), e che pertanto l'area controversa, non attenendo al patrimonio indisponibile dell'ente, non rientra nella fattispecie normativa invocata da Parte_1
, con conseguente inapplicabilità della nullità ex art. 1419, II
[...]
co., cc alle clausole contrattuali e invece corretta determinazione del canone nella misura originariamente pattuita dalle parti.
6. Il Giudice a quo, istruita la causa documentalmente, «non risultando provato il pagamento dei canoni in contestazione da parte della società conduttrice, né risultando specificamente contestato il calcolo del relativo ammontare secondo le previsioni contrattuali,
pag. 4/15 anche in relazione agli interessi» (pag. 9) ha accolto la domanda del comune di accertando l'inadempimento della società CP_1
conduttrice, e per l'effetto condannava la ricorrente al pagamento dell'importo di € 112.521,43, a titolo di canoni contrattualmente previsti e non versati, oltre interessi ex D. Lvo 231/2002 dalla scadenza di ciascuna rata al saldo, compensando tra le parti le spese di lite ex art. 92 cpc per reciproca soccombenza.
7. ha interposto gravame svolgendo due motivi, ovvero: I) Parte_1
errata ricostruzione in fatto (e in diritto) della fattispecie qui in esame
e sui vizi della sentenza (punto 3 del ricorso) e precisamente “sulla irrilevanza della natura disponibili/indisponibile del bene concesso in detenzione ai fini dell'applicazione dell'art. 93 (oggi 54) CCE” (punto
3.1, pagg. 7 – 25), nonché II) sulla natura indisponibile dell'area concessa in locazione (punto 3.2, pagg. 25- 41).
8. Si è costituito il contestando le pretese Controparte_1
ragioni del gravame ed insistendo per il rigetto dell'appello. Si osserva che nella nota d'iscrizione al ruolo l'appellante ha indicato quale controparte appellata anche l (sia Controparte_2
nella sede di Roma, che nella agenzia provinciale di Milano), nei confronti della quale non risulta tuttavia essere stato notificato il ricorso introduttivo, né assunte conclusioni in riforma della sentenza appellata
(ove peraltro l' non è nemmeno stata indicata tra Controparte_2
le parti), né altrimenti menzionato nella narrativa della difesa di Pt_1
Non essendosi pertanto instaurato il contraddittorio, l'
[...] [...]
non può ritenersi parte rituale del procedimento, neppure ai CP_3
fini dell'eventuale dichiarazione di contumacia.
9. La causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo all'esito dell'udienza del 26.3.2025. pag. 5/15 10. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi l'applicazione dell'art. 93 CCE (attuale art. 54) «a prescindere dalla natura del bene concesso in uso e a prescindere dalla tipologia della pretesa, ossia qualsiasi ne sia il titolo e la ragione»
(pag. 25 del ricorso), e comunque la qualificazione della porzione fondiaria concessa in locazione.
11. Al fine di inquadrare la fattispecie, per beni della PA s'intendono quelli che appartengono allo Stato o ad un altro Ente pubblico destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse, rientrando in tale nozione solo i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile, ossia quei beni per i quali v'è un'espressa determinazione dell'Amministrazione al pubblico servizio, che deve essere effettivo e attuale (vd. Cons. St. 221/2024), mentre i beni del patrimonio disponibile, pur afferendo ad un soggetto pubblico, non sono destinati a soddisfare un pubblico interesse, o non sono individuati come indisponibili.
12. In relazione al patrimonio disponibile, l'Amministrazione agisce in posizione paritaria rispetto ai privati, sicché si applica il regime ordinario che regola i rapporti di natura privatistica (Cass. SU
15911/2024).
13. Sul punto, si osserva altresì che il Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lvo 259/2003) costituisce il riferimento principale in materia di Tlc, laddove l'art. 54 CCE (già art. 93 D. Lvo 259/2003 nella versione originale) – richiamato proprio dall'appellante - precisa che
«le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, gli enti pubblici non economici nonché ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici non
pag. 6/15 possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri di qualsiasi natura o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva
l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27.12.2019, n. 160, come modificato dalla legge 30.12.2020
n.178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia».
14. Con norma di interpretazione autentica (art. 12, comma 3, del D.
Lvo 33/2016) il legislatore ha chiarito che «l'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 1.8.2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto».
15. L'art. 1, co. 816, L. n. 160/2019, richiamato all'art. 54 del CCE, disciplina il Canone Unico Patrimoniale (CUP. In precedenza dell'art. 93 CCE) che ha sostituito, a far data dal 2021, CP_4
«la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per
l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni
e delle province”, costituendo il canone di riferimento anche ai fini di cui ai co. da 817 - 836 del richiamato art. 1, laddove il co. 819
pag. 7/15 individua il presupposto di applicazione del CUP nella «a) occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico» e nella «b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato»; laddove il co. 831 impone un canone nella misura fissa di € 800,00 per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, ad eccezione dei casi di occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, dunque disponendo per un canone che non è modificabile, né suscettibile di essere maggiorato «da alcun tipo di onere finanziario o ulteriore contributo di qualsiasi natura», secondo quanto prescritto dall'art. 54 CCE.
16. La lettura congiunta della normativa sopra richiamata, nonché dell'art. 54 CCE (ove è precisato che la disciplina del CUP si applica
«nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia»), induce a ritenere applicabile il CUP (e in precedenza CP_4
ai soli impianti che insistono su aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente.
17. In tal senso l'orientamento maggioritario della giurisprudenza
(Cass. 17299/2019, App. Venezia 2488/2022, App. Venezia 571/2024;
App. Firenze 837/2023, richiamata dal Tribunale alle pagg. 7s. della sentenza, nonché App. Milano 2024/2024 e n. 3638/2022 – doc. 3 e 4 dell'appellato -, App. Lecce 233/2023, App. Trieste 48/2021) limita la disciplina speciale dell'art. 93 (ora art. 54) ai soli impianti localizzati su pag. 8/15 beni demaniali o del patrimonio indisponibile (cf. anche TAR
Lombardia 232/2024, secondo cui «non può ritenersi che il bene sia destinato a un pubblico servizio di comunicazioni elettroniche in quanto l'art. 1 co. 1 lett. a) D. Lvo 259/2003, quando definisce come pubblica una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti non intende qualificare come appartenenti al demanio o al patrimonio pubblico questi beni, come chiarito dall'art. 86 co. 3 del D. Lvo 259/2003 che assimila le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici alle opere di urbanizzazione primaria di cui al DPR 380/2001, pur restando i beni di proprietà dei rispettivi operatori, così come le infrastrutture che li accolgono. Prevale quindi una nozione oggettiva e non soggettiva di servizio pubblico che comporta l'irrilevanza del regime proprietario».
18. Peraltro, l'applicazione del canone invocato dall'appellante anche ai beni del patrimonio disponibile, oltre che testualmente esclusa dalla norma, comporterebbe una disparità di trattamento della PA, con conseguente nocumento rispetto ai privati, ai quali non viene imposto limite di prezzo per la concessione di spazi di loro proprietà.
19. L'attività svolta dalla conduttrice non può attribuire al terreno comunale oggetto di locazione una diversa qualificazione giuridica, in quanto la destinazione al pubblico servizio richiede che vi sia corrispondenza tra l'oggetto e le attribuzioni istituzionali dell'ente, pag. 9/15 situazione insussistente nella specie poiché il comune di non CP_1
ha concesso il bene a per l'esercizio indiretto di un proprio Parte_1
servizio pubblico.
20. Non rientrando nelle attribuzioni del l'esercizio del CP_1
servizio di telecomunicazioni, la locazione del terreno in virtù del contratto dedotto in giudizio riguarda un bene del patrimonio disponibile dell'ente e rientra nello schema privatistico della locazione di immobili, non essendo condivisibile la tesi dell'appellante per cui l'art. 93 (ora 54) del CCE (anche a seguito della sua interpretazione autentica fornita prima dall'art. 12, co. 3, del d.lgs. 33/2016 e poi dall'art.
8-bis, co. 1, lett. c) d.l. n. 135/2018) sarebbe norma imperativa applicabile a tutti i beni, indipendentemente dalla loro appartenenza al demanio, al patrimonio indisponibile o a quello disponibile, tenuto conto che nei contratti che l'ente pubblico stipula con soggetti privati, il si pone sullo stesso piano dell'altro contraente, esprimendo il CP_1
medesimo potere negoziale, con esclusione di ogni potere impositivo o posizione di supremazia (è solo con riferimento ai beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile che l'Amministrazione esercita il potere impositivo della fiscalità locale).
21. Deve pertanto ritenersi esclusa la debenza del CUP (ovvero in caso di beni appartenenti al patrimonio disponibile CP_4
del con conseguente infondatezza delle doglianze di cui al CP_1
primo motivo di gravame dell'appellante (pagg. 7 – 25), vieppiù considerando che l'appellante nulla ha eccepito sul punto per anni, limitandosi a non corrispondere integralmente i canoni delle annualità
2017 – 2021 (doc. 3 – 5 del resistente) e dimostrando di ritenere valido fino ad allora (ovvero fino alla notifica della cartella esattoriale) il rapporto in essere anche sulle clausole relative al canone annuo, non pag. 10/15 avendo azionato alcunché per risolvere o modificare le statuizioni pattizie.
22. L'area controversa non può essere qualificata come bene pubblico per il semplice fatto di appartenere al comune, visto che i beni del patrimonio disponibile ricevono un trattamento uguale ai beni dei privati, mentre «affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché destinati ad un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, cc deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e
l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio” (cfr.
Cass. SU 14865/2006 e 6019/2016).
23. Nel caso di specie, l'area in questione è stata destinata alla produzione di reddito, tramite locazione a un'azienda privata che, con propri mezzi, ha svolto e svolge il servizio di comunicazione elettronica, non rientrante nelle attribuzioni del Comune e tale uso, da parte del privato conduttore, non può far divenire (né lo ha fatto divenire) pubblico il bene del Comune per una sorta di proprietà transitiva, né può ritenersi sufficiente il titolo abilitativo edilizio rilasciato per installare l'impianto di telecomunicazione quale atto di destinazione del bene a patrimonio indisponibile (vd. App. Brescia
1620/2023).
24. Un tanto esposto rende di per sé infondata la domanda dell'appellante: nondimeno appare ugualmente opportuno valutare se l'area concessa in locazione alla ricorrente possa rientrare nel patrimonio disponibile dell'ente ovvero nel demanio o nel patrimonio pag. 11/15 indisponibile come invocato da con il secondo motivo (pagg. Parte_1
25 – 39).
25. In realtà, l'appellante non ha affrontato il punto della sentenza
(pagg. 6s) che, oltre a individuare l'area oggetto di locazione come dotata di autonoma funzione e recintata, ne ha escluso il vincolo pertinenziale con un vecchio depuratore comunale (dismesso già dal
10/12/2018, doc.
6-7 della resistente), non sussistendo i presupposti ex artt. 817s. cc, essendo perciò l'area priva di qualsivoglia destinazione a pubblico servizio comunale (i cui requisiti peraltro non sono neppure stati provati dalla ricorrente).
26. Dell resto, nello stesso contratto all'art. 1 (“oggetto”, doc. 3 di
), il locatore si è impegnato «a far rispettare il presente Parte_1
contratto anche in caso di alienazione o cessione dell'immobile stesso e garantisce al conduttore che eventuali terzi acquirenti o cessionari dell'immobile locato proseguiranno nel rapporto contrattuale di locazione per tutta la sua durata e dalle condizioni pattuite con la presente scrittura», cosicché prevedendo, seppur in astratto, la possibilità di vendita dell'immobile, circostanza contraria all'asserita natura di bene demaniale o del patrimonio indisponibile comunale (artt.
823, 828 cc: non è stata vincolata nel contratto l'alienazione del bene per fini pubblici curati dall'ente).
27. Pertanto, l'immobile, che consiste in «un terreno di mq. 100
(cento) circa ricadenti in Catasto al Foglio n. 27, Mappale 26 N.C.T del Comune di Longarone (BL)» come indicato nelle premesse del contratto del 13.10.2008, ) manca di una destinazione specifica per conseguire un fine determinato dell'Amministrazione (e l'appellante, su cui gravava l'onere probatorio, nulla ha provato sul punto, ad esempio dimettendo o richiedendo una deliberazione consigliare dell'Ente di pag. 12/15 destinazione ad uso pubblico dell'area), tant'è che in mancanza di tale natura è stato utilizzato per produrre una fonte reddituale, vieppiù considerando che le parti originarie (Comune e Tim spa, ma nulla ha confutato ) – all'art. 8 “ripristino” – hanno stabilito che «il Parte_1
conduttore si obbliga fin d'ora a rimuovere, al termine del periodo di locazione, gli impianti e tutte le attrezzature ad essi connesse, ed al ripristino dell'immobile locato, salvo successivo diverso accordo scritto con il locatore», così acclarando il fatto che le infrastrutture di telefonia non appartenevano (né sono state trasferite) al comune di e che non afferivano a un servizio pubblico (essendo le CP_1
stesse costruite nell'interesse esclusivo del conduttore), né al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione atteso l'obbligo di ripristino dell'area al termine della durata della locazione da parte della società e fermo restando che «un bene, per acquisire e mantenere il requisito dell'appartenenza al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826 comma 3 cc deve essere destinato a servizi di competenza dell'Ente locale territoriale tra i quali per i comuni certamente non rientra il servizio di telecomunicazioni fisse e mobili» (App. Venezia
2488/2022).
28. L'infrastruttura di telefonia mobile sul terreno pubblico non è stata destinata a servizi di competenza dell'Amministrazione, tra le cui finalità non è previsto il servizio di telecomunicazioni (i consumatori corrispondono per il loro utilizzo alle compagnie tariffe soggette alla concorrenza di mercato, ossia in regime privatistico e lucrativo), tant'è che né IM spa, né successivamente , hanno partecipato a Parte_1
procedure di evidenza pubblica con altri gestori come sarebbe invece stato d'uopo fare in regime di concessione pubblicistica ove si pag. 13/15 accedesse alla tesi di parte appellante. Anche questo motivo d'impugnazione non può pertanto essere accolto.
29. Per le indicate ragioni, l'appello non può essere accolto. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di valore di riferimento (da € 52.000,00 a €
260.000,00), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata.
30. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché
l'impugnante principale deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_3
e conferma la sentenza impugnata;
[...]
2. condanna a rifondere le spese Parte_1
del giudizio di secondo grado a favore del Controparte_1
liquidate in € 9.991,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti a carico dell'appellante per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel pag. 14/15 medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Venezia, 26.3.2025.
Il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
La Presidente
Clotilde Parise
pag. 15/15