Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
È nullo per mancanza assoluta di causa un contratto di compravendita stipulato in assenza, da parte dell'acquirente, di qualsiasi, seria intenzione di pagare il prezzo concordato (nella specie, l'acquirente aveva versato alla controparte, a titolo di acconto sul prezzo convenuto, un assegno postdatato e privo di copertura, tratto su di un conto corrente da tempo estinto, vicenda ritenuta, da parte del giudice di merito, espressione evidente del preordinato piano truffaldino di conseguire la titolarità del bene senza versare alcunché a titolo di corrispettivo: nel confermare la sentenza dichiarativa della nullità del contratto "de quo", la S.C. ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5917 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI rel. - Consigliere -
Dott. UG RIGGIO "
Dott. Antonino ELEFANTE "
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
FA UG, FA OL e FA AR, quali eredi di FA SE, elettivamente domiciliati in ROMA, via Archimede, 44 presso lo studio dell'avv. SE Belardini che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Pier Sandro BERTOLIN, giusta procura in atti in sostituzione dell'avv. Aldo Di Lauro.
- RICORRENTI -
contro
OB AN e TE IA, elettivamente domiciliati in Roma alla via della Mercede, n. 52 presso lo studio dell'avv. Mario MENGHINI che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. Carlo DEL NOCE, giusta procura in atti
- CONTRORICORRENTI -
E
OS MA OS e RO FR
- INTIMATA -
per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di TORINOemessa il 24 febbraio 1995, dep. il 22 marzo 1995, n.432;
udita, alla pubblica udienza del 18 giugno 1998, la relazione del consigliere dott. Franco PONTORIERI;
udito, per i ricorrenti, l'avv. SE BELARDINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l'avv. Mario MENGHINI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G. RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso ed il rigetto nel resto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 9 nov. 1979, OS NA MAi premesso:
che, con scrittura privata del 5 agosto 1977, aveva acquistato da FA SE, per il prezzo di lire 29.000.000 un alloggio facente parte del condominio "i due PINI" sito in SALICE d'ULZIO, frazione JOVENCEAUX, entrandone contemporaneamente in possesso;
- che il contratto era stato sottoscritto da DE WA, mandataria del FA ed, immediatamente dopo, anche da parte del FA, dichiaratosi parte venditrice;
- che il prezzo era stato pagato, quanto a lire 20.000.000, prima della firma della scrittura, mentre per i rimanenti 9.000.000 erano stati rilasciati effetti cambiari al momento della scrittura;
- che il FA aveva dimostrato di essere proprietario, esibendo un contratto di compravendita del 24 gennaio 1977, per avere acquistato l'alloggio da OB AN, il quale, a dire del FA, lo aveva a sua volta acquistato, pagandolo per intero, dal costruttore RO FR;
- che l'invito a stipulare l'atto notarile, che, secondo la convenzione, doveva essere rogato entro il 31.12.1977 non era stato accolto dal FA ne' da OB e dall'RO;
- che, pur avendo diffidato l'RO a non vendere l'appartamento al OB, aveva avuto un reciso rifiuto in quanto l'RO le aveva comunicato che i successivi rapporti tra il OB ed il FA e questi ed essa OS non lo riguardavano;
- che, con citazione trascritta il 9 gennaio 1978 aveva convenuto in giudizio l'RO, il OB ed il FA al fine di vedersi riconosciuta come unica proprietaria dell'alloggio senza però iscrivere la causa a ruolo sicché, su istanza del OB, era stata ordinata la cancellazione della trascrizione;
- che, in data 9 febbraio 1978, era stato trascritto, quindi, l'atto per notar AR con il quale l'RO aveva venduto a OB ed alla di lui moglie TE MA, in regime di comunione legalè, l'alloggio in questione per il prezzo di lire 1.8.000.000 interamente versato;
- che ella intendeva vedere riconosciuto il suo diritto di proprietà sul bene o mediante una sentenza dichiarativa, ove i tre contratti di trasferimento fossero da considerare definitivi, mediante una sentenza costitutiva ove i tre contratti fossero da ritenere promesse di vendita, previa, in tal caso, declaratoria degli acquisti effettuati dai precedenti acquirenti;
- che la vendita ai coniugi OB-TE era da ritenersi nulla, avendo il OB venduto in precedenza il immobile al FA ovvero fraudolenta o simulata e quindi revocabile o annullabile ai sensi degli artt. 1901 e 1414 e segg. C.C.;
tutto ciò premesso, conveniva in giudizio davanti al tribunale di TORINO, RO FR, OB AN e la moglie TE MA nonché FA SE, quest'ultimo in persona del suo curatore avv. Erasmo BESOSTRI, essendo stato, con sentenza 2.2.1979, dichiarato inabilitato, affinché:
a) fosse dichiarato che aveva già versato al FA il prezzo convenuto e che, pertanto, era unica ed esclusiva proprietaria dell'alloggio;
b) in via subordinata, fosse emanata sentenza costitutiva del suo diritto di proprietà sul bene ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.;
c) in ulteriore subordine, fosse dichiarato risolto il contratto intervenuto tra lei ed il LT con conseguente condanna di questi alla restituzione della somma versata con interessi ed alle spese del giudizio.
Costituendosi in giudizio OB AN e TE MA eccepivano:
- che il contratto, redatto su apposito modulo predisposto dalla CIFIT s.r.l. di cui il FA era socio e con il quale il OB si era impegnato a vendere l'immobile al FA era soltanto un preliminare avente efficacia obbligatoria e che, peraltro, l'assegno per l'ammontare del prezzo era stato versato con l'intesa che non sarebbe stato presentato all'incasso tanto che per la stipula del rogito era stata fissata la data successiva del 31 dicembre 1977;
- che soltanto dopo la consegna dell'appartamento era stato accertato che l'assegno emesso da DE WA, anch'essa socia della CIFIT, a pagamento parziale dell'immobile, era scoperto in quanto il c.c. n. 5962, sul quale era stato emesso, risultava da tempo estinto;
- che, a questo punto, esso OB aveva comunicato al FA che, stante quanto accertato, il contratto doveva intendersi risolto senza ricevere alcuna obiezione;
- che, pertanto, solo successivamente a tanto, esso OB aveva stipulato con l'RO l'atto a rogito per notar AR intestando l'immobile anche a nome della propria moglie essendo in regime di comunione;
e tutto ciò premesso, chiedevano che venisse respinta la domanda proposta dalla OS nei loro confronti ed in via riconvenzionale che venisse dichiarata la risoluzione del contratto intercorso fra OB e FA per inadempimento di quest'ultimo. Si costituiva pure FA SE assistito dal curatore e dedotto che egli, come risultava dal contratto, aveva stipulato non in proprio ma quale amministratore della CIFIT s.r.l., poi dichiarata fallita, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva di essere assolto da ogni domanda avversaria. Con successiva difesa adduceva, inoltre, che all'epoca dei fatti versava in grave deficit psichico, poi sfociato in una sentenza di inabilitazione, e che le trattative fra le parti le aveva svolte, a sua insaputa, la DE che, di fatto, amministrava la CIFIT, poi fallita. Soggiungeva, quindi, che se dalla clausola numero tre del contratto risultava che le parti avevano concordato il prezzo dell'immobile in lire 29.000.000, l'affermazione del OB di avere ricevuto 29.000.000, a titolo di acconto e quale caparra confirmatoria, da esso FA nella qualità di amministratore della CIFIT ed in seguito il saldo del prezzo mediante l'assegno di lire 40.000.000 a firma DE, era assurda e contraddittoria attesa l'esagerazione del costo rispetto ai prezzi correnti, mentre, in effetti, l'alloggio era stato venduto dal OB alla CIFIT per 29.000.000 e, quindi, rivenduto per la stessa cifra alla OS;
e l'assegno di lire 40.000.000 rilasciato dalla DE al OB riguardava altra operazione speculativa in CERIALE LIGURE.
Non si costituiva FR RO che veniva dichiarato contumace. Deceduto nelle more il FA e costituitisi gli eredi, FA UG, FA OL e FA AR, dopo ampia istruzione, il tribunale adito, con sentenza del 16 marzo 1993, affermata la legittimazione passiva del FA e qualificati preliminari di vendita i contratti intercorsi fra le parti, disattese le altre istanze della OS, dichiarava risolto il contratto FA OS per inadempimento del FA e condannava gli eredi di questi a restituire alla OS la somma di lire 29.000.000.con gli interessi legali ed al risarcimento del danno da liquidarsi in prosieguo. Accoglieva, inoltre, la domanda di risoluzione del contratto intercorso fra OB e FA il 24 gennaio 1977 per inadempimento di quest'ultimo e condannava la OS a restituire ai coniugi OB-TE l'alloggio ed al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dello stesso, da liquidarsi in separata sede. Avverso tale sentenza proponeva appello la OS lamentando anzitutto che erroneamente il tribunale aveva qualificato i contratti dei preliminari mentre essi erano dei veri e propri contratti definitivi e che andava comunque accolta la sua istanza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 cod. civ.. Proponevano appello anche i FA deducendo anch'essi, per quanto ancora interessa, che sia il contratto con il quale hanno acquistato dal OB che quello di vendita alla OS erano definitivi sicché andava riconosciuta l'inefficacia nei confronti della OS dell'atto pubblico del 7 febbraio 1978 con il quale l'RO aveva rivenduto ai coniugi OB - TE l'immobile con declaratoria di esclusiva proprietà dello stesso a favore della OS. In tale grado di giudizio, i coniugi OB-TE si costituivano eccependo l'improcedibilità dell'appello ed in via subordinata il rigetto, mentre permaneva contumace l'RO.
La Corte d'Appello di TORINO, con sentenza del 24 febbraio/22 marzo 1995, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciuta la natura di preliminari dei contratti in esame, dichiarava il contratto stipulato fra OB AN e FA SE nullo per mancanza di causa ed eliminava la condanna della OS al risarcimento del danno in favore dei coniugi OB-TE. Confermava nel resto la decisione dei primi giudici e compensava per intero tra tutte le parti le spese del grado di giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso i FA adducendo due motivi di censura illustrati da memoria. OB AN e TE MA hanno presentato controricorso e depositato memoria, mentre OS MA OS non ha apprestato difese.
Non essendo stato notificato il ricorso ad RO FR, con ordinanza resa all'udienza del 18 giugno 1998, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio.
Espletato ritualmente l'adempimento, la causa è stata nuovamente rimessa in discussione per l'udienza odierna.
L'RO non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, gli eredi FA, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione all'art. 1470 cod. civ. nonché omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, lamentano che, erroneamente, la Corte d'Appello ha dichiarato che, nella specie, si è in presenza di contratti preliminari e non definitivi. Il motivo è da disattendere. I contratti di cui alle scritture private 24 gennaio 1977 e 5 agosto 1977 sono dei preliminari, così come accertato con valutazione, incensurabile in questa sede perché esente da vizi logici e giuridici, dei giudici di merito. La Corte d'Appello, infatti, dopo avere preso in esame sia gli elementi indicati dalla OS a sostegno del suo appello avverso la qualificazione di contratti preliminari di vendita data dal tribunale ai negozi suddetti, sia quelli dedotti dai FA, ha dato ampia giustificazione delle ragioni per le quali i due contratti devono considerarsi dei preliminari. Non la sola denominazione ma anche l'esplicita previsione del trasferimento della proprietà degli immobili alla data successiva di stipula degli atti notarili, fissata, in entrambi i contratti, al 31.12.1977, ha fatto ritenere alla Corte che si è in presenza di rapporti obbligatori con i quali le parti si sono impegnate al trasferimento della proprietà del bene per una data successiva.
L'esposizione dei motivi del proprio convincimento è stata compiuta dai giudici d'appello con processo logico, immune da manchevolezze e lacune, in preciso dissenso rispetto ai rilievi mossi con i motivi di impugnazione e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità.
Nè la valutazione di talune circostanze, operata dal giudice del merito in senso contrario o soltanto difforme da quello sostenuto dalle parti può essere ricondotta, come vorrebbero .ricorrenti, sotto la ipotesi di vizio di motivazione per omesso esame di fatto decisivo.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 cod. civ. in relazione all'art. 1470 cod. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e si deduce che non ricorrevano gli estremi perché potesse dichiararsi nullo per mancanza di causa, ex art. 1418 c.c., il contratto 24 gennaio 1977 intercorso fra FA SE e OB AN.
Anche tale motivo va disatteso.
La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato il proprio convincimento circa la nullità ex art. 1418 C.C. per mancanza della causa, del contratto 24 gennaio 1977.
Sulla scorta di taluni elementi desumibili dal processo penale conclusosi con la condanna della DE ed utilizzabili pur nei confronti delle parti di questo giudizio anche se rimasero estranee a quel processo, come affermato in sentenza in conformità alla richiamata giurisprudenza di questa Corte Cass., 29.8.1987 n. 7118) e, peraltro, non smentiti dal comportamento complessivo tenuto dal FA, la Corte distrettuale ha affermato che, ancor prima di essere risolto per inadempimento, il preliminare del 24.1.1977 debba esser dichiarato affetto da nullità per mancanza di causa. Ha considerato la Corte di merito che la truffa della DE, commessa in danno del OB in relazione alla stipula del suddetto contratto, per avere versato al OB un assegno di 40.000.000 postdatato e privo di copertura, espressione evidente del preordinato piano truffaldino concepito dalla predetta e coronato dalla vendita dell'immobile a OS, importa, come chiarito nella sentenza impugnata, un difetto di equivalenza delle prestazioni o della ragione giustificativa della prestazione prevista, con conseguente assoluta mancanza di causa del contratto e, per l'effetto, la nullità dello stesso (Cass. 20 nov. 1992 n. 12401). La consegna al OB, che aveva promesso di vendere l'immobile, di un assegno non soltanto non coperto, ma addirittura emesso su un conto corrente già definitivamente estinto e, quindi, dolosamente preordinato a rimanere insoluto - come efficacemente precisato in sentenza - vale ad escludere che il promissario acquirente abbia avuto intenzione di acquistare il bene, ma solamente di acquisirlo mediante il raggiro operato;
e sulla base di tale ricostruzione dei comportamenti delle parti, il contratto è stato dichiarato nullo per mancanza di causa stante il difetto "tout court" della pattuizione di un corrispettivo, non trovando la prestazione assunta dal OB alcuna giustificazione nell'originaria intenzione di controparte di non pagare il prezzo concordato.
Nè va, infine, omesso di rilevare che le argomentazioni contrarie dei ricorrenti, attenendo al merito della controversia dacché mirano a far prevalere la ricostruzione dei fatti da essi propugnata, non possono essere oggetto di valutazione in questa sede in quanto la ricostruzione della fattispecie concreta, ove non sia affetta da errori logici o giuridici, poiché rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento dei fatti, è attribuita dalla legge al giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va, quindi, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti FA, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida, in favore dei controricorrenti OB AN e TE MA, in lire 234.500 oltre lire 3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999