Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/06/2025, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Susanna Terni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10619/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Franceso Romanò (C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo studio del difensore
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Rossella Bertipaglia (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio del difensore
CONVENUTO
E con l'intervento di
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'Avv. Lorenzo Pagnacco (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio del difensore
INTERVENUTA
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in data:
Parte attrice 11 giugno 2025
Parte convenuta 11 giugno 2025
Parte intervenuta 11 giugno 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. l' ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi a questo Tribunale l' Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la nullità delle elargizioni per cui è causa e per l'effetto parte convenuta alla restituzione dell'importo di euro 1.100.000,00. con gli interessi legali dalle singole rimesse al deposito della domanda e con gli interessi ex art. 1284, IV comma c.c. dal deposito della domanda al saldo effettivo. Con la rifusione integrale delle spese processuali”.
In particolare, la ricorrente ha riferito che “a seguito di una verifica contabile da parte degli organi di controllo dell'associazione, emergevano (…) plurime uscite di consistenti importi in favore dell'istituto convenuto non supportate da un titolo contrattuale”, affermando che si sarebbe trattato di “liberalità effettuate senza l'osservanza dei requisiti di forma ex art.782 c.c.”.
Nel dettaglio, la somma complessiva ha chiesto la restituzione è stata corrisposta attraverso i seguenti bonifici bancari: 1) 24.12.2015 - Euro 150.000,00 - causale “contributo liberale per
Salesianum Como”; 2) 19.07.2016 - Euro 150.000,00 - causale “contributo liberale per
Salesianum Como”; 3) 23.12.2016 - Euro 150.000,00 - causale “contributo liberale per
Salesianum Como”; 4) 21.06.2017 - Euro 150.000,00 - causale “contributo liberale per
Salesianum Como”; 5) 28.12.2017 - Euro 200.000,00 - causale “contributo finalità istituzionali”;
6) 27.07.2018 - Euro 200.000,00 - causale “promessa di contributo per finalità istituzionali”; 7)
18.01.2019 - Euro 50.000,00 - causale “quota parziale contributo annuo”; 8) 26.02.2019 - Euro
50.000,00 - causale “contributo Salesianum”.
pagina 2 di 9 Con successiva memoria ex art. 171-ter c.p.c., la ricorrente ha precisato che la qualifica degli spostamenti patrimoniali in termini di donazione sarebbe confermata, oltre che dalle causali dei bonifici, anche “dall'esame della documentazione (…) in ordine alla verifica fiscale (PVC) ricevuta e relativa sanatoria”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta si è costituito in giudizio l'
[...]
contestando integralmente la domanda di parte ricorrente e Controparte_1 proponendo domanda riconvenzionale volta ad “accertare e dichiarare che la ricorrente è debitrice, nei confronti del convenuto, dell'importo complessivo di € 170.000 e, per l'effetto, condannare al pagamento di tale somma, oltre agli interessi e ogni altro accessorio di legge”.
Parte convenuta ha puntualmente ricostruito i rapporti intercorsi con la ricorrente nel modo di seguito riassuntivamente riportato:
- In data 23 luglio 2015 l' , quale ente ecclesiastico Controparte_2 gerarchicamente sovraordinato all' convenuto, e l' ricorrente hanno concluso CP_1 Parte_1 un contratto di comodato d'uso relativo a un complesso immobiliare (“Salesianum”) sito a
Tavernola, quartiere del comune di Como, prevedendo a carico dell' in veste di Parte_1 comodataria, l'obbligo di pagamento della somma annua di euro 400.000, a titolo di “contributo alle spese”, a titolo di corrispettivo del godimento dell'immobile da destinarsi all'alloggio di migranti. Contestualmente al contratto sono stati stipulati altri due accordi:
a) la Promessa di contributo, tra la ricorrente e il convenuto, con il quale la prima ha assunto l'obbligo di versare la somma annua di importo pari a 600.000 € a titolo di “contributo liberale”, allo scopo – non meglio precisato – di “contribuire alle attività istituzionali dell'Ente [l'Istituto] ed in particolare implementare (…) i progetti educativi e formativi nei confronti dei giovani”.
Quanto alle modalità di pagamento, le parti si sono accordate per la rateizzazione in quattro distinti versamenti, ciascuno di importo pari ad euro 150.000, con scadenza finale fissata al 30 aprile 2017.
b) l'Accordo quadro, tra la ricorrente e l' , che richiamava sia il contratto di CP_2
comodato sia la suddetta promessa di contributo. Mediante tale accordo le parti hanno pattuito l'opzione di acquisto dell'immobile in favore della comodataria (l'Associazione), nonché l'obbligo a carico della medesima di stipulare una fideiussione bancaria di importo pari ad euro 2.000.000,
a prima richiesta e con esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore, a garanzia del pagamento del contributo complessivamente pattuito – inteso come comprensivo sia del pagina 3 di 9 “contributo alle spese”, a favore dell'Ispettoria, sia del “contributo liberale”, a favore dell'Istituto – e del rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto.
- In data 16 ottobre 2015 la ha trasmesso all'Ispettoria e Controparte_3 all'Istituto la dichiarazione di costituirsi quale garante dell'odierna ricorrente;
- Successivamente, e precisamente in data 20 luglio 2017, in ragione della volontà delle parti di proseguire i rapporti contrattuali, sono stati sottoscritti un'ulteriore “Promessa di
Contributo”, ad integrazione dei contributi liberali originariamente pattuiti, e un “Accordo
Quadro Integrativo”, cui ha fatto seguito una seconda fideiussione del 6 dicembre 2017;
- In data 23 luglio 2019, su iniziativa della ricorrente, si è proceduto alla risoluzione consensuale anticipata di ogni rapporto contrattuale sino a quel momento intercorso tra le parti, tramite stipula di un “Accordo Quadro di risoluzione” e di una “Risoluzione consensuale contratto di comodato”.
- In occasione della sottoscrizione dell'Accordo Quadro di risoluzione, l'Associazione si è espressamente riconosciuta debitrice nei confronti dell'Ispettoria della somma di euro 170.000
(art.
2.1. par. iii, lett. b dell'Accordo medesimo);
- In data 22 dicembre 2020 l' ha riconsegnato l'immobile all' ; Parte_1 CP_2
Per ciò che concerne la corresponsione delle somme tramite bonifico bancario, parte convenuta ha dedotto che “ogni erogazione dell' a favore degli enti salesiani, ivi comprese Parte_1 quelle fatte a titolo di “contributo liberale” all'Istituto, ora oggetto della presente causa, è stata fatta con modalità completamente tracciabili e si collegava strettamente e inscindibilmente alla detenzione e all'utilizzo del bene immobile per i noti fini caritatevoli”, precisando altresì che “la prestazione a carico dell' di concedere in godimento l'Immobile era inscindibilmente CP_2 legata alla prestazione dell' di versare i contributi “alle spese” (all' ) e Parte_1 CP_2
“liberali” (all' ) da un rapporto che aveva a tutti gli effetti natura sinallagmatica: tutta la CP_1
documentazione dimostra che era pacifico tra le parti che il mancato pagamento dei contributi
“alle spese” e “liberali” avrebbe fatto scattare l'escussione della garanzia fideiussoria e il dovere di rilasciare immediatamente il bene”.
Quanto, invece, alla verifica fiscale che nel 2023 ha interessato l' e l' , CP_1 CP_2
contrariamente a quanto riportato dalla ricorrente, dal PVC ( processo verbale constatazione) emerge come la stessa Agenzia delle Entrate abbia qualificato i versamenti corrisposti a titolo di
“contributi liberali” alla stregua di redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare e pagina 4 di 9 permettere ex art. 67 TUIR, comma 1, lettera l), ritenendo “assai difficile sostenere che i contributi in questione siano riconducibili, sic et simpliciter, ad atti compiuti per mero spirito di liberalità”.
Per ciò che concerne la domanda riconvenzionale, il convenuto ha ritenuto “fuori discussione che tutti i soggetti coinvolti nella vicenda de qua abbiano sempre inteso l' e l' come CP_2 CP_1 parti di una medesima e unitaria organizzazione: entrambi enti religiosi, ove l'uno (l ) è CP_2 gerarchicamente superiore all'altro (l )”. Sul punto, la ricorrente con successiva memoria CP_1 ha invero contestato il difetto di legittimazione ad agire in capo all' , asserendo che, stando CP_1
a quanto espressamente previsto dall'Accordo Quadro di risoluzione, “L'Associazione (..) si riconosce debitore nei confronti dell' soggetto Controparte_4 autonomo rispetto all'istituto qui resistente”.
È intervenuta in giudizio l' , aderendo in via principale Controparte_5
alla posizione espressa dal convenuto e chiedendo, in via subordinata, “nel caso in cui fosse, in tutto o in parte, rigettata la domanda avanzata in via riconvenzionale dal Convenuto
[...]
accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto Controparte_1
esposti in narrativa, che la Ricorrente è debitrice, nei confronti Parte_1 dell' , ai sensi dell'art. 2.1, par. iii), dell'Accordo Quadro Controparte_2 di Risoluzione del 23.7.2019, dell'importo complessivo di € 170.000,00”.
Le parti sono comparse all'udienza del 22.5.2025 insistendo ciascuna nelle proprie domande e difese.
Quindi il Giudice, respinte le richieste istruttorie, ha rinviato la causa per discussione e decisione ex art 281 -sexies c.p.c. all'11.6.2025 nelle forme di cui all'art 127 ter cpc ,e successivamente ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che la vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da una complessa operazione immobiliare articolata in molteplici accordi susseguitesi nel tempo, delineando un rapporto contrattuale connotato da sinallagmaticità e avente natura trilaterale, che ha coinvolto, da un lato, l'Associazione ricorrente e, dall'altro, l' convenuto e l' intervenuta. CP_1 CP_2 pagina 5 di 9
1. Sulla domanda principale di parte ricorrente
All'esito della complessiva valutazione delle allegazioni e delle risultanze documentali, la domanda proposta dalla ricorrente risulta infondata e pertanto deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
La pretesa restitutoria fatta valere dalla ricorrente si fonda sull'assunto, peraltro non supportato da alcuna risultanza probatoria, secondo cui i plurimi pagamenti effettuati tramite bonifici bancari in favore dell'Istituto, per un importo complessivamente pari ad euro 1.100.000
(“oggettivamente di non modico valore”), siano da qualificarsi alla stregua di liberalità donative ex art. 769 c.c. che, come tali, avrebbero richiesto l'osservanza del requisito formale stabilito ad substantiam dall'art. 782 c.c.
A sostegno della propria pretesa parte ricorrente si è limitata ad affermare che le molteplici corresponsioni in denaro integrano “indubbiamente” donazioni “con cui la ricorrente ha attribuito un vantaggio patrimoniale all'istituto beneficiario”, omettendo tuttavia qualsivoglia riferimento all'esistenza di una fitta relazione contrattuale tra le parti, estrinsecatasi in numerosi accordi documentati per iscritto. L'asserita carenza di un titolo contrattuale a supporto dei ripetuti e periodici spostamenti patrimoniali è stata smentita dall'ampia produzione documentale di parte convenuta, che ha consentito la riconducibilità dei pagamenti in questione al contesto di un rapporto a prestazioni corrispettive, escludendone per l'effetto la qualifica di donazioni.
Affinché un'attribuzione patrimoniale possa integrare una donazione occorre, infatti, la compresenza di due elementi, l'uno soggettivo e l'altro oggettivo:
1) lo spirito di liberalità (o animus donandi), che caratterizza il negozio sul piano causale e consiste nello scopo di arricchire il patrimonio altrui con la piena consapevolezza di non esservi in alcun modo costretto, ma nella convinzione di agire in modo libero e spontaneo;
2) l'incremento patrimoniale del donatario, cui corrisponde un effettivo depauperamento del donante (Cass., Sez. II, 26 maggio 2000, n. 6994);
Ciò premesso, a dispetto di quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla disamina della documentazione allegata dal convenuto emerge chiaramente come nel caso di specie non possa ravvisarsi alcuna donazione diretta. Nello specifico:
pagina 6 di 9 - è stata dimostrata l'esistenza di un valido titolo contrattuale che giustifica, sul piano causale, gli spostamenti patrimoniali in favore del convenuto, rappresentato dai numerosi accordi stipulati tra le parti dai quali emerge in modo univoco che la reale volontà delle stesse era delineare uno schema contrattuale diretto al soddisfacimento dei rispettivi interessi lato sensu economici;
- difetta il requisito soggettivo dell'animus donandi, in quanto le disposizioni patrimoniali non appaiono affatto dettate da un intento libero e spontaneo di arricchire l' in assenza di CP_1
contropartita, ma, al contrario, costituiscono adempimento di una precisa obbligazione assunta dalla ricorrente. Contrasta, in particolare, con il requisito della spontaneità dell'atto sia la sottoscrizione della promessa di contributi e delle successive integrazioni, con le quali l'asserito donante “si obbliga” a effettuare versamenti periodici nei confronti del convenuto, sia la concessione di ben due fideiussioni a garanzia proprio dell'adempimento di tale obbligazione;
- non si ravvisa neppure il requisito oggettivo dell'impoverimento dell'asserito donante.
Sulla base della documentazione acquisita, è da escludere che l'attribuzione patrimoniale sia avvenuta in assenza di corrispettivo: anche i contributi “liberali” – al pari dei contributi “alle spese”, erogati a favore dell' – appaiono collegati alla detenzione e al godimento CP_2 dell'immobile concesso in comodato, atteso che l'operazione immobiliare deve essere valutata globalmente avuto riguardo all'interesse economico complessivamente perseguito dalle parti.
Benché, infatti, non sia del tutto chiara la destinazione dei "contributi liberali" incassati dall' – se, cioè, siano stati corrisposti con la finalità esclusiva di sostenere i (non meglio CP_1
specificati) progetti educativi e formativi, come dichiarato dagli accordi iniziali, ovvero, come riferito nella comparsa di risposta, abbiano avuto (anche) finalità risarcitoria o indennitaria “per la perdita di valore causata dal godimento del bene da parte dell'Associazione, in particolar modo per i danni causati dagli occupanti”– ciò non pone in discussione che gli stessi rivestano natura di corrispettivo dell'uso dell'immobile.
- ai fini della qualificazione in termini di donazioni delle attribuzioni patrimoniali, non può attribuirsi rilievo dirimente al nomen iuris impiegato dalle parti negli accordi e nelle causali dei bonifici allegati dalla ricorrente (“contributi liberali”), ben potendo il Giudice discostarsene in sede di ricostruzione della volontà delle parti;
- ad abundantiam, si deve poi considerare l'irrilevanza, a fini civilistici, della qualificazione attribuita ai diversi fini fiscali dall'Agenzie delle Entrate che, nel caso in esame, ha in ogni caso pagina 7 di 9 escluso che i versamenti integrassero liberalità donative, riconducendoli alla categoria dei
“redditi diversi”.
2. Sulla domanda riconvenzionale di parte convenuta
Parimenti inammissibile deve ritenersi la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per difetto di legittimazione ad agire.
Stando al tenore dell'art. 2.1, par. iii), dell'Accordo Quadro di Risoluzione del 23.7.2019, in cui si afferma che “l'Associazione, con la sottoscrizione del presente accordo, si riconosce debitore nei confronti dell' – a tacitazione di ogni rapporto intercorso in merito all'Immobile (…) – CP_2 dell'importo complessivo di euro 170.000”, creditore della somma di cui si domanda la restituzione non è l' , bensì l' . A tal proposito, pur rilevata la comunanza di CP_1 CP_2
interessi e obiettivi tra e , si ritiene che la qualifica del primo in termini di “ente CP_1 CP_2 ecclesiastico civilmente riconosciuto, gerarchicamente sottoposto all' ” non valga a CP_2 considerarlo come una sorta di longa manus di quest'ultima e ad escluderne l'alterità soggettiva.
Del resto, ciò risulta confermato dalla formale distinzione tra i “contributi alle spese”, destinati all'Ispettoria, e i “contributi liberali”, rivolti invece all' , nonché dal diverso ruolo rivestito CP_1 dai due enti nell'ambito dell'operazione immobiliare a cui deve riconoscersi, per l'appunto, natura trilaterale, e non bilaterale.
3. Sulla domanda subordinata di parte intervenuta
Per le medesime ragioni illustrate nel paragrafo precedente, deve essere invece accolta la domanda che l' intervenuta ha avanzato in subordine al rigetto della domanda CP_2 riconvenzionale del convenuto, stante l'espresso riconoscimento, da parte della ricorrente, dell'esistenza del debito nei confronti dell' di euro 170.000 e considerato, altresì, che la CP_2
ricorrente non ha neppure contestato in modo specifico il fatto posto a fondamento di tale domanda, limitandosi invero a una generica contestazione della fondatezza di tutte le domande formulate in sede di intervento volontario.
Su detta somma sono dovuti gli interessi al tasso di legge a decorrere dalla data del deposito dell'intervento e fino al soddisfo effettivo. pagina 8 di 9 ***
Alla luce della soccombenza reciproca tra parte ricorrente e parte convenuta, le spese di lite tra le stesse devono essere compensate .
Attesa la soccombenza di parte ricorrente nei confronti di parte intervenuta, le spese vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22 nello scaglione di valore da euro 52.000 a 260.000 tenuto conto delle fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge la domanda spiegata dall' nei Parte_1 confronti dell' Controparte_1
Respinge la domanda riconvenzionale spiegata dall' ; Controparte_6
Accoglie la domanda proposta dall' nei confronti Controparte_2 dell'Associazione ricorrente e, per l'effetto condanna l' Parte_1
al pagamento della somma di € 170.000 in favore dell'
[...] Controparte_5
, oltre interessi legale dalla data del deposito dell'intervento e fino al soddisfo effettivo;
[...]
Compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta.
Condanna l' ricorrente al rimborso in favore della intervenuta delle Parte_1 CP_2 spese di lite, che si liquidano in € 8.433,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano 25.6.2025
Il Giudice
dott. Susanna Terni
pagina 9 di 9