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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19749/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. DANIELA CULOTTA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19749/2023
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. i ZEI PAOLA in forza di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Torino il 06/11/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 665, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/08/2004 e il 22/02/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 09/11/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 2027/2024 del 27/03/2024, pubblicata in data 02/04/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: pagina 2 di 4 DISPONE l'affidamento della figlia minorenne, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
DISPONE la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna;
il padre potrà Per_2
esercitare il diritto di visita, salvo diversi accordi, secondo le seguenti cadenze: a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, dopo cena, nonché un pomeriggio, dall'uscita di scuola fino alle
21, nella settimana in cui non la vede nel week-end; una settimana durante le vacanze di Natale
(alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana); durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per due settimane consecutive durante il mese di agosto (alternando salvo diversi accordi, la prima e la seconda parte del mese).
DÀ ATTO che il padre prenderà accordi direttamente con la figlia maggiorenne, per quanto Per_1
riguarda i rapporti e la frequentazione con lei.
DISPONE che il signor versi l'assegno di mantenimento per le figlie che verserà alla signora Parte_2
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 20 del mese, pari, nel complesso a 600 euro (di Pt_3
cui 150 euro a titolo di contributo per il pagamento di due finanziamenti contratti nel 2018 dalla signora per motivi familiari) e, così, 300 euro per ciascuna figlia, assegno che verrà aggiornato Pt_3
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito nel Protocollo approvato dal Tribunale di Torino.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. DANIELA CULOTTA GIUDICE
Dott. CHANTAL DAMEGLIO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19749/2023
promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. i ZEI PAOLA in forza di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
Torino il 06/11/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 665, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
pagina 1 di 4 Dal matrimonio sono nati i figli: il 16/08/2004 e il 22/02/2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 09/11/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 2027/2024 del 27/03/2024, pubblicata in data 02/04/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: pagina 2 di 4 DISPONE l'affidamento della figlia minorenne, ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni.
DISPONE la collocazione prevalente della figlia presso la dimora materna;
il padre potrà Per_2
esercitare il diritto di visita, salvo diversi accordi, secondo le seguenti cadenze: a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, dopo cena, nonché un pomeriggio, dall'uscita di scuola fino alle
21, nella settimana in cui non la vede nel week-end; una settimana durante le vacanze di Natale
(alternando di anno in anno la prima e la seconda settimana); durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
per due settimane consecutive durante il mese di agosto (alternando salvo diversi accordi, la prima e la seconda parte del mese).
DÀ ATTO che il padre prenderà accordi direttamente con la figlia maggiorenne, per quanto Per_1
riguarda i rapporti e la frequentazione con lei.
DISPONE che il signor versi l'assegno di mantenimento per le figlie che verserà alla signora Parte_2
tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 20 del mese, pari, nel complesso a 600 euro (di Pt_3
cui 150 euro a titolo di contributo per il pagamento di due finanziamenti contratti nel 2018 dalla signora per motivi familiari) e, così, 300 euro per ciascuna figlia, assegno che verrà aggiornato Pt_3
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
DISPONE che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito nel Protocollo approvato dal Tribunale di Torino.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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