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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/09/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7721 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F./P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Domenico Spanò;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pina Scialanca;
CP_1 C.F._1
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2116/2022 del Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data
18.10.2022
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.05.25
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Velletri, proponeva opposizione avverso la cartella CP_1 di pagamento n. 09720210121830978000, notificatagli in data 07.07.2022.
Si costituiva l , resistendo all'opposizione. Parte_1
Il Giudice di Pace di Velletri, con la sentenza n. 2116/2022, accoglieva il ricorso e annullava la cartella impugnata, ritenendo, in via preliminare e assorbente, l'irritualità della notificazione "avvenuta via pec attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata non rinvenuto nei registri ufficiali PA".
Avverso tale decisione ha proposto appello l , deducendo un unico motivo Parte_1 di gravame relativo all'erroneità della statuizione sulla validità della notifica, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità.
Si costituiva in appello il chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo, in sintesi, l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione del principio del prospective overruling e, in subordine, la sua inutilità per intervenuta formazione del giudicato parziale sugli altri motivi di opposizione non impugnati. Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 26.05.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Previamente, occorre rilevare che la controversia in esame, avente ad oggetto l'opposizione a una cartella esattoriale per sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della Strada, è soggetta al rito del lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011. Ne consegue che la forma prescritta per l'atto di appello è quella del ricorso.
Nel caso di specie, l'appellante ha irritualmente utilizzato la forma dell'atto di citazione. Tale vizio, tuttavia, non comporta l'inammissibilità del gravame. Secondo la giurisprudenza di legittimità “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n.
150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge” (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 19754 del 17/07/2024).
La sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 18 ottobre 2022. L'atto di appello dell è stato depositato in cancelleria in data 23.12.2022 e notificato al Parte_1 in pari data. L'errore sulla forma dell'atto è pertanto stato sanato dal raggiungimento dello scopo. CP_1
Con riferimento all'eccezione sollevata da parte appellata circa l'applicabilità del principio del c.d. prospective overruling, si rileva come la giurisprudenza citata a sostegno di tale tesi sia inconferente rispetto alla fattispecie in esame.
Il principio del prospective overruling è un meccanismo volto a tutelare la parte che abbia agito in giudizio confidando in un orientamento giurisprudenziale consolidato, qualora un successivo e imprevedibile mutamento di tale orientamento rischi di pregiudicarne il diritto di azione o di difesa, rendendo, ad esempio, inammissibile un atto compiuto secondo le forme e le modalità precedentemente ritenute valide. Nel caso di specie, la questione non attiene alla necessità di "salvare" un atto processuale della parte appellata posto in essere in ossequio a un orientamento poi ripudiato. Al contrario, il giudizio verte sulla validità della notifica effettuata dall . Controparte_2
Sempre in via preliminare, si osserva che l'eccezione sollevata dall'appellato, secondo cui si sarebbe formato un giudicato parziale sui motivi di opposizione non esaminati dal primo giudice, è infondata. Il Giudice di Pace si è pronunciato esclusivamente sul vizio della notificazione ritenuto preliminare e assorbente. Sugli altri motivi non vi è stata alcuna pronuncia di merito. Sui motivi assorbiti non può formarsi il giudicato perché la loro trattazione è stata omessa dal giudice.
Ciò detto, deve aggiungersi che parte appellata, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, abbia limitato le proprie difese alla sola questione della validità della notifica, omettendo di riproporre le censure sollevate in primo grado. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
In tema di notificazione a mezzo PEC, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
In particolare, la questione della notificazione delle cartelle di pagamento è stata esaminata da recenti pronunce (cfr. sentenza tribunale di Roma sent. 3342/2020; sent. 7381/2021) e risolta mediante l'enunciazione di principi, che questo giudice condivide ed intende ribadire in questa sede.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
La norma prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Ne discende che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R.
n. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
La notifica della cartella di pagamento, nel caso che occupa, deve pertanto ritenersi valida ed efficace. La sentenza di primo grado va, di conseguenza, integralmente riformata. La riforma della sentenza impugnata comporta il rigetto integrale dell'opposizione originariamente proposta.
Il legittimo affidamento del in un orientamento giurisprudenziale poi superato e il successivo CP_1 mutamento giurisprudenziale, consolidatosi con la citata pronuncia delle Sezioni Unite, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92 c.p.c.) che giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa
Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione originariamente proposta da;
CP_1
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Velletri, 22 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7721 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F./P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Domenico Spanò;
APPELLANTE
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Pina Scialanca;
CP_1 C.F._1
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2116/2022 del Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data
18.10.2022
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.05.25
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Velletri, proponeva opposizione avverso la cartella CP_1 di pagamento n. 09720210121830978000, notificatagli in data 07.07.2022.
Si costituiva l , resistendo all'opposizione. Parte_1
Il Giudice di Pace di Velletri, con la sentenza n. 2116/2022, accoglieva il ricorso e annullava la cartella impugnata, ritenendo, in via preliminare e assorbente, l'irritualità della notificazione "avvenuta via pec attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata non rinvenuto nei registri ufficiali PA".
Avverso tale decisione ha proposto appello l , deducendo un unico motivo Parte_1 di gravame relativo all'erroneità della statuizione sulla validità della notifica, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità.
Si costituiva in appello il chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo, in sintesi, l'inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione del principio del prospective overruling e, in subordine, la sua inutilità per intervenuta formazione del giudicato parziale sugli altri motivi di opposizione non impugnati. Acquisito il fascicolo di primo grado, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, all'udienza del 26.05.2025 il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Previamente, occorre rilevare che la controversia in esame, avente ad oggetto l'opposizione a una cartella esattoriale per sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della Strada, è soggetta al rito del lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011. Ne consegue che la forma prescritta per l'atto di appello è quella del ricorso.
Nel caso di specie, l'appellante ha irritualmente utilizzato la forma dell'atto di citazione. Tale vizio, tuttavia, non comporta l'inammissibilità del gravame. Secondo la giurisprudenza di legittimità “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n.
150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge” (Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 19754 del 17/07/2024).
La sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 18 ottobre 2022. L'atto di appello dell è stato depositato in cancelleria in data 23.12.2022 e notificato al Parte_1 in pari data. L'errore sulla forma dell'atto è pertanto stato sanato dal raggiungimento dello scopo. CP_1
Con riferimento all'eccezione sollevata da parte appellata circa l'applicabilità del principio del c.d. prospective overruling, si rileva come la giurisprudenza citata a sostegno di tale tesi sia inconferente rispetto alla fattispecie in esame.
Il principio del prospective overruling è un meccanismo volto a tutelare la parte che abbia agito in giudizio confidando in un orientamento giurisprudenziale consolidato, qualora un successivo e imprevedibile mutamento di tale orientamento rischi di pregiudicarne il diritto di azione o di difesa, rendendo, ad esempio, inammissibile un atto compiuto secondo le forme e le modalità precedentemente ritenute valide. Nel caso di specie, la questione non attiene alla necessità di "salvare" un atto processuale della parte appellata posto in essere in ossequio a un orientamento poi ripudiato. Al contrario, il giudizio verte sulla validità della notifica effettuata dall . Controparte_2
Sempre in via preliminare, si osserva che l'eccezione sollevata dall'appellato, secondo cui si sarebbe formato un giudicato parziale sui motivi di opposizione non esaminati dal primo giudice, è infondata. Il Giudice di Pace si è pronunciato esclusivamente sul vizio della notificazione ritenuto preliminare e assorbente. Sugli altri motivi non vi è stata alcuna pronuncia di merito. Sui motivi assorbiti non può formarsi il giudicato perché la loro trattazione è stata omessa dal giudice.
Ciò detto, deve aggiungersi che parte appellata, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, abbia limitato le proprie difese alla sola questione della validità della notifica, omettendo di riproporre le censure sollevate in primo grado. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate.
Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.
In tema di notificazione a mezzo PEC, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
In particolare, la questione della notificazione delle cartelle di pagamento è stata esaminata da recenti pronunce (cfr. sentenza tribunale di Roma sent. 3342/2020; sent. 7381/2021) e risolta mediante l'enunciazione di principi, che questo giudice condivide ed intende ribadire in questa sede.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta.
In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
La norma prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Ne discende che non vi è alcuna norma che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.
Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R.
n. 602/1973 e 30, comma 4, d.l. n. 78/2010 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata – a monte – l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
La notifica della cartella di pagamento, nel caso che occupa, deve pertanto ritenersi valida ed efficace. La sentenza di primo grado va, di conseguenza, integralmente riformata. La riforma della sentenza impugnata comporta il rigetto integrale dell'opposizione originariamente proposta.
Il legittimo affidamento del in un orientamento giurisprudenziale poi superato e il successivo CP_1 mutamento giurisprudenziale, consolidatosi con la citata pronuncia delle Sezioni Unite, costituiscono “gravi ed eccezionali ragioni” (art. 92 c.p.c.) che giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa
Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione originariamente proposta da;
CP_1
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Velletri, 22 settembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga