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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/07/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 351/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TROINA ANNA LINA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FAZIO MARCO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO ATP ART. 445 COMMA VI C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 21/02/2024 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con disabilità avente dritto ai sostegni ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, non ne aveva riscontrato la sussistenza. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 01.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominata nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è affetto da Per_1
“Cardiopatia ipertensiva in paziente portatore di PM bicamerale. Spondilodiscoartrosi lombare e cervicale Cerebrovasculopatia cronica con sindrome ansioso-depressiva cronica. Adenocarcinoma del colon con carcinosi peritoneale in trattamento chemioterapico dal 2024. Diabete mellito ID con complicanze micro e macroangiopatiche”. Il c.t.u. ha ritenuto che tali patologie determinano, nel loro complesso, una grave riduzione dell'autonomia personale del Sig. , con limitazione persistente nello svolgimento delle Pt_1 attività della vita quotidiana, per cui lo stesso necessita di assistenza continuativa nelle 24h, non potendo svolgere in autonomia le attività basali e strumentali (ADL e IADL) della vita quotidiana.
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI La sottoscritta ritiene – a seguito di una attenta analisi della documentazione presentata e dell'esame obiettivo eseguito in sede di inizio delle operazioni peritali
- che al Sig. vada concesso, in base alle diagnosi poste in essere, l'indennità di Pt_1 accompagnamento come definita dalla legge 508/88, a partire da Giugno 2024, data che vede il peggioramento clinico del paziente. Riguardo alla Legge 104/92 cioè allo status di grave disabile ai sensi della L. 104/92, articolo 3, comma sicuramente andava concesso sin dalla data della domanda poichè il complesso di patologie, nella loro gravità, ponevano già da allora il sig Italiano in una situazione di handicap grave, quindi andavano concesse dal Maggio del 2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che, in capo a parte ricorrente, va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da Giugno 2024 e lo status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere compensate per metà tra le parti e ciò in ragione della sussistenza del requisito sanitario sotteso allo status di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa e, di contra, della condizione sanitaria per poter beneficiare della indennità di accompagnamento solo con decorrenza dal giugno 2024, ovvero da data successiva alla domanda amministrativa. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
351/2024 RG, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dal mese di GIUGNO 2024, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto
[...] all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (31.05.2022) sussiste il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni connesse allo status di persona disabile avente diritto ai sostegni, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992; CP_
3) compensa per metà le spese di lite di entrambe le fasi e condanna l' al pagamento della restante metà, in favore di parte ricorrente, liquidata in euro 585,00 per la prima fase ed in euro 1.348,50 per la presente fase di merito, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore avv. Anna Lina Troina, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese ci c.tu., come separatamente liquidate, a carico di in persona del legale rapp.te CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12/07/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 351/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TROINA ANNA LINA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FAZIO MARCO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO ATP ART. 445 COMMA VI C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 21/02/2024 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di persona con disabilità avente dritto ai sostegni ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, non ne aveva riscontrato la sussistenza. CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 01.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominata nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è affetto da Per_1
“Cardiopatia ipertensiva in paziente portatore di PM bicamerale. Spondilodiscoartrosi lombare e cervicale Cerebrovasculopatia cronica con sindrome ansioso-depressiva cronica. Adenocarcinoma del colon con carcinosi peritoneale in trattamento chemioterapico dal 2024. Diabete mellito ID con complicanze micro e macroangiopatiche”. Il c.t.u. ha ritenuto che tali patologie determinano, nel loro complesso, una grave riduzione dell'autonomia personale del Sig. , con limitazione persistente nello svolgimento delle Pt_1 attività della vita quotidiana, per cui lo stesso necessita di assistenza continuativa nelle 24h, non potendo svolgere in autonomia le attività basali e strumentali (ADL e IADL) della vita quotidiana.
CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI La sottoscritta ritiene – a seguito di una attenta analisi della documentazione presentata e dell'esame obiettivo eseguito in sede di inizio delle operazioni peritali
- che al Sig. vada concesso, in base alle diagnosi poste in essere, l'indennità di Pt_1 accompagnamento come definita dalla legge 508/88, a partire da Giugno 2024, data che vede il peggioramento clinico del paziente. Riguardo alla Legge 104/92 cioè allo status di grave disabile ai sensi della L. 104/92, articolo 3, comma sicuramente andava concesso sin dalla data della domanda poichè il complesso di patologie, nella loro gravità, ponevano già da allora il sig Italiano in una situazione di handicap grave, quindi andavano concesse dal Maggio del 2022.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che, in capo a parte ricorrente, va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data da Giugno 2024 e lo status di persona con disabilità avente diritto ai sostegni ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa.
3- Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere compensate per metà tra le parti e ciò in ragione della sussistenza del requisito sanitario sotteso allo status di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa e, di contra, della condizione sanitaria per poter beneficiare della indennità di accompagnamento solo con decorrenza dal giugno 2024, ovvero da data successiva alla domanda amministrativa. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
351/2024 RG, così provvede: 1) dichiara che, con decorrenza dal mese di GIUGNO 2024, sussistono, in capo a Parte_1
, le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto
[...] all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa (31.05.2022) sussiste il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni connesse allo status di persona disabile avente diritto ai sostegni, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992; CP_
3) compensa per metà le spese di lite di entrambe le fasi e condanna l' al pagamento della restante metà, in favore di parte ricorrente, liquidata in euro 585,00 per la prima fase ed in euro 1.348,50 per la presente fase di merito, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore avv. Anna Lina Troina, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese ci c.tu., come separatamente liquidate, a carico di in persona del legale rapp.te CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 12/07/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano