Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
La localizzazione di un impianto sportivo in un'area avente destinazione agricola comporta, per ciò stesso, variante dell'originario strumento urbanistico, e costituisce , di per sè, elemento giustificativo del carattere edificatorio del terreno ai fini della liquidazione dell'indennità relativa ad una successiva procedura espropriativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/04/1999, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. Donato PLENTEDA Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Mario CICALA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RAGUSA, in persona del sindaco on. Giorgio Chessari, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini, n. 11, presso l'avv. Gianfranco Tobia, unitamente all'avv. Salvatore Dimartino, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
UM RI;
intimata avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 626, pubblicata il 2 settembre 1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 gennaio 1999 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 novembre 1992 TU MA conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Catania il Comune di Ragusa proponendo opposizione contro la stima dell'indennità di espropriazione di un suo fondo esteso mq. 545. Con sentenza del 26 giugno 2 settembre 1996 la corte adita determinava in 27.530.445 l'indennità di espropriazione, escludendo ogni rivalutazione degli importi spettanti alla opponente. Premesso che l'edificabilità di un suolo andava accertata con riferimento al momento dell'emanazione del decreto di espropriazione e non al momento anteriore dell'apposizione del vincolo di destinazione urbanistica dell'area, e che dalla consulenza tecnica d'ufficio risultava che sin dal 1984 erano state realizzate opere di urbanizzazione primaria e che da tale epoca esistevano sui fondi limitrofi a quello espropriato edifici di civile abitazione, la corte riteneva sussistente il presupposto qualitativo costituito dalla vocazione edificatoria dell'area al momento della sua espropriazione. Ciò premesso, faceva proprie le conclusioni del consulente d'ufficio e, dopo avere esaminato e superato tutti i rilievi mossi dal Comune contro la valutazione dell'area, determinava l'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 nell'importo suindicato, escludendo la decurtazione del 40% prevista dalla legge per non aver l'espropriante formulato alcuna offerta dell'indennità calcolata secondo i criteri introdotti dalla normativa sopravvenuta che fosse suscettibile di accettazione da parte dell'espropriata, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 283 del 1993. Contro la sentenza ricorre per cassazione il Comune di Ragusa con tre motivi illustrati da memoria.
Non ha presentato difese TU MA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostiene che al momento dell'apposizione del vincolo di destinazione urbanistica dell'area, successivamente espropriata, ad impianto sportivo, essa ricadeva in zona E, e cioè in zona con destinazione agricola, e che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe attribuito natura edificatoria al terreno per il solo fatto della sua inclusione nel piano regolatore in un'area destinata alla realizzazione di un impianto sportivo, omettendo di considerare che all'epoca dell'apposizione del vincolo urbanistico non esistevano nella zona opere di urbanizzazione e insediamenti abitativi anche di tipo spontaneo.
La censura è inammissibile poiché il ricorrente si limita a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti all'esame del giudice di merito senza formulare alcuna doglianza contro la motivata affermazione che la natura agricola o edificatoria di un suolo dev'essere accertata con riferimento alla data di emanazione del decreto di espropriazione e non con riferimento al momento anteriore in cui l'originaria destinazione dell'area abbia subito mutamenti per effetto dell'apposizione di un vincolo di destinazione alla realizzazione di un impianto sportivo. È appena il caso di ricordare che la localizzazione di un impianto sportivo in un'area con destinazione agricola comporta variante dell'originario strumento urbanistico e costituisce di per sè elemento giustificativo del carattere edificatorio del terreno, sia pure nei limiti che tale variante consente (SS.UU. 18 novembre 1997, n. 11433). Col secondo motivo il Comune lamenta omessa e insufficiente motivazione in ordine alla mancata detrazione dal valore del suolo dell'incremento di valore dipendente dalle infrastrutture realizzate dall'ente pubblico.
Anche tale censura è inammissibile poiché sottopone al giudice di legittimità una questione che non è stata mai esaminata nel giudizio di merito, come risulta dalla narrativa dei fatti e dello svolgimento del processo e dalle conclusioni trascritte nella sentenza impugnata, e che non può essere sollevata per la prima volta in cassazione attesi i limiti che caratterizzano tale impugnazione, destinata unicamente al controllo della correttezza giuridica e della congruenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo viene denunciata un'ulteriore violazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostiene che erroneamente sarebbe stata esclusa la decurtazione del 40% dell'indennità di espropriazione, essendo mancata qualsiasi manifestazione di volontà della espropriata in ordine all'accettazione dell'indennità, e si afferma che il giudice dell'opposizione avrebbe quanto meno dovuto sospendere il giudizio per consentire all'espropriante di procedere alla rideterminazione della stima e alla sua offerta.
Anche l'ultimo motivo di ricorso appare immeritevole di accoglimento perché il Comune si mostra consapevole della necessità che il diritto dell'espropriato di accettare l'indennità determinata secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta per sottrarsi alla decurtazione del 40% prevista dalla legge a carico degli espropriati che non siano addivenuti alla cessione volontaria dell'area esproprianda presuppone un'offerta da parte dell'espropriante, non potendo darsi accettazione dei criteri astratti di legge, che si impongono a entrambe le parti per forza propria, senza alcuna necessità di adesione dei soggetti coinvolti nel procedimento di espropriazione, ma sostiene che esso non avrebbe potuto procedere a tale offerta senza un'adeguata sospensione del giudizio di merito.
Tale rilievo critico non può essere però condiviso poiché l'onere posto implicitamente dal giudice delle leggi a carico dell'espropriante per effetto dell'attribuzione del diritto di accettazione in favore dell'espropriato non comporta alcuna necessità di sospensione del giudizio di opposizione alla stima, effettuata originariamente sulla base del valore venale del bene, se si considera che gli elementi per procedere alla rideterminazione dell'indennità secondo i criteri introdotti dalla normativa sopravvenuta sono già nella disponibilità dell'esprorpiante, il quale conosce il valore del bene, accertato dalla competente commissione provinciale, e può agevolmente accertare il reddito dominicale che concorre con esso alla determinazione dell'indennità. Correttamente, quindi, la sentenza impugnata si è astenuta da qualsiasi decurtazione dell'indennità aderendo all'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità in ordine alla portata della sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993, indicata nella motivazione della sentenza impugnata. In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
La mancata partecipazione al giudizio dell'intimata preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999