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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 453/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
LI RE SP, OR
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1395/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N 3 Di Agrigento - 93023600849
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230031163054000 QUOTACONSORTILE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso
Parte resistente assente alle ore 11.12.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe la soc. Ricorrente_1 srl impugnato la cartella di pagamento n. 291 2023 00311630 54 000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Agrigento notificata il 21 gennaio 2024, con la quale viene intimato il pagamento della somma di euro 5.937,88 per “quota consortile anno 2018”.
Affida la propria difesa con diversi motivi di impugnazione per dedurre la illegittimità dell'atto impugnato.
L'Ufficio risulta costituito chiedendo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Non si è costituito il Consorzio di Bonifica 3.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 29 Gennaio 206 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che l'impugnazione, essendo stato contestato il fondamento della pretesa fiscale, non ha ad oggetto l'avviso di pagamento notificato dall'agente della riscossione, ma il ruolo, cioè il titolo esecutivo formato dall'ente impositore sulla base del quale era stata avviata l'attività di riscossione.
A sostegno della relativa impugnazione il ricorrente deduce l'insussistenza di un beneficio specifico arrecato dall'attività consortile ai terreni di cui era proprietario.
La Corte, ritiene il ricorso fondato, per il motivo, assorbente, con cui il ricorrente fa valere il difetto di motivazione, sotto il profilo che secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il presupposto del debito tributario per contributi consortili di bonifica fondiaria può essere rappresentato soltanto da un vantaggio diretto e specifico (conseguito o conseguibile) del singolo fondo in dipendenza della bonifica, un vantaggio idoneo a tradursi, più precisamente, in una qualità del fondo, non essendo, invece, sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio dal quale deriva un vantaggio indiretto per l'inclusione del terreno nel perimetro consortile (ex plurimis, Cass. 2013, n. 11801).
Di fronte alla contestazione del ricorrente era onere del Consorzio provare l'esistenza di tale beneficio specifico;
il mancato assolvimento di tale onere probatorio da parte dell'ente impositore impone, quindi,
l'annullamento del ruolo e, per l'effetto, dell'avviso di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza, possono liquidarsi nella misura di cui al dispositivo e vanno poste tutte a carico dell'ente impositore, conseguendo l'annullamento dell'atto di riscossione non ad un vizio proprio dello stesso, ma all'annullamento del ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla il ruolo del Consorzio di Bonifica sulla base del quale è stato notificato l'avviso di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Condanna il Consorzio di
Bonifica 3 Agrigento al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €600,00 in favore del ricorrente, oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Agrigento, 29 Gennaio 2026
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
TO PI PP SE RE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SEGRETO GIUSEPPE, Presidente
LI RE SP, OR
NOTO ANTONINO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1395/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Piazza Metello N 28 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N 3 Di Agrigento - 93023600849
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230031163054000 QUOTACONSORTILE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste in ricorso
Parte resistente assente alle ore 11.12.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe la soc. Ricorrente_1 srl impugnato la cartella di pagamento n. 291 2023 00311630 54 000 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Agrigento notificata il 21 gennaio 2024, con la quale viene intimato il pagamento della somma di euro 5.937,88 per “quota consortile anno 2018”.
Affida la propria difesa con diversi motivi di impugnazione per dedurre la illegittimità dell'atto impugnato.
L'Ufficio risulta costituito chiedendo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso con vittoria e spese.
Non si è costituito il Consorzio di Bonifica 3.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 29 Gennaio 206 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente evidenziato che l'impugnazione, essendo stato contestato il fondamento della pretesa fiscale, non ha ad oggetto l'avviso di pagamento notificato dall'agente della riscossione, ma il ruolo, cioè il titolo esecutivo formato dall'ente impositore sulla base del quale era stata avviata l'attività di riscossione.
A sostegno della relativa impugnazione il ricorrente deduce l'insussistenza di un beneficio specifico arrecato dall'attività consortile ai terreni di cui era proprietario.
La Corte, ritiene il ricorso fondato, per il motivo, assorbente, con cui il ricorrente fa valere il difetto di motivazione, sotto il profilo che secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il presupposto del debito tributario per contributi consortili di bonifica fondiaria può essere rappresentato soltanto da un vantaggio diretto e specifico (conseguito o conseguibile) del singolo fondo in dipendenza della bonifica, un vantaggio idoneo a tradursi, più precisamente, in una qualità del fondo, non essendo, invece, sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio dal quale deriva un vantaggio indiretto per l'inclusione del terreno nel perimetro consortile (ex plurimis, Cass. 2013, n. 11801).
Di fronte alla contestazione del ricorrente era onere del Consorzio provare l'esistenza di tale beneficio specifico;
il mancato assolvimento di tale onere probatorio da parte dell'ente impositore impone, quindi,
l'annullamento del ruolo e, per l'effetto, dell'avviso di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza, possono liquidarsi nella misura di cui al dispositivo e vanno poste tutte a carico dell'ente impositore, conseguendo l'annullamento dell'atto di riscossione non ad un vizio proprio dello stesso, ma all'annullamento del ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla il ruolo del Consorzio di Bonifica sulla base del quale è stato notificato l'avviso di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
Condanna il Consorzio di
Bonifica 3 Agrigento al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €600,00 in favore del ricorrente, oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Agrigento, 29 Gennaio 2026
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
TO PI PP SE RE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente