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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1480/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. ID AN Presidente
dott. ER Bressan Consigliere
dott. Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 13/09/2024, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. e P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su atto separato, dall'avvocato
ER LI;
appellante contro
1 (c.f. e Controparte_1
P.iva ), in persona del Direttore Generale pro tempore, dott. P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in allegato alla comparsa
[...]
di risposta presente atto telematico, dall'avvocato Mario Testa del Foro di Padova;
appellata
Oggetto: appalto di , appello avverso la sentenza n. 520/2024 del Parte_3
02.07.2024 del Tribunale di Rovigo non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Eccellentissimo Collegio adito, in riforma della sentenza n. 520/2024,
emessa dal Tribunale di Rovigo – Sez. I – Dott. Pesoli (R.G. n.493/2023) il
01.07.2024 e depositata in Cancelleria in data 02.07.2024, non notificata: 1)
Rimettere la causa sul ruolo ed ammettere la CTU informatica diretta a dare risposta ai quesiti così come articolati nell'atto di appello;
2) Accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1189 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il pagamento eseguito dalla al Controparte_1
creditore apparente non ha effetto solutorio nei confronti della
[...]
3) per l'effetto, disporre la condanna della Parte_1 CP_1
n.5 al versamento, in favore della
[...] CP_1 Controparte_3
[... [...]
[...] [
dell'importo pari ad Euro 22.000,00 oltre IVA, oltre interessi ex artt. 4 e 5
[...]
del D.Lgs. n. 231/2022; 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale innanzi formulata, accertare e dichiarare,
ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della Controparte_1
per la violazione dei doveri di custodia del proprio dominio web,
[...]
nonché accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la descritta condotta e il pagamento della fattura n. 22/2022 a soggetto non legittimato;
per l'effetto, disporne la condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura pari all'importo della fattura indebitamente pagata o nella minor somma da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 5) In via gradata, in caso di conferma della sentenza di primo grado riformare comunque il capo sulla condanna alle spese disponendone la compensazione;
6) Con condanna alle spese ed alle competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata:
- NEL MERITO: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: - respingere l'appello proposto dalla società in quanto infondato e Parte_1
confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo n. 520/2024 del
2.07.2024; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del grado. Nella
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, voglia
3 l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: - IN VIA PRELIMINARE: rilevare e dichiarare, per le ragioni espresse al par. 3 della comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2024, l'inammissibilità della domanda avversaria afferente la pretesa responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' convenuta, formulata, in via CP_1
subordinata, per la prima volta soltanto nella memoria attorea ex art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c. in quanto la stessa rappresenta domanda nuova, posta in violazione del divieto di mutatio libelli e, in ogni caso, tardiva. - NEL MERITO: - in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie siccome inammissibili e/o infondate;
-
in denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata avversaria con conseguente dichiarazione della responsabilità dell' ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c., rilevare che la condotta colposa della società
[...]
ha determinato il danno o ha concorso a cagionarlo e, Parte_1
conseguentemente, escludere o ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227,
commi 1 e 2, c.c.; - in ogni caso, rigettare la domanda avversaria afferente al riconoscimento dell'IVA sull'importo di € 22.000,00 di cui alla fattura n. 22/2022,
siccome del tutto infondata dal momento che nel caso de quo il meccanismo impositivo è soggetto al regime dello split payment, in base al quale l'Ente
pubblico paga l'imposta direttamente all'Erario. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. In via istruttoria: - Ci si oppone all'avversa richiesta di CTU
4 informatica in quanto del tutto esplorativa e perciò inammissibile, oltre che infondata. In subordine, nel denegato caso di ammissione della stessa, si chiede che la CTU venga estesa ai sistemi informatici (compreso il sistema di posta elettronica relativo all'indirizzo e gli archivi Email_1
informatici locali) della società appellante, al fine di accertare se, nel periodo relativo ai fatti per cui è causa, gli stessi siano stati violati. Ci si riserva, in ogni caso, di nominare un CTP nell'interesse dell'Azienda nonché di chiedere ogni opportuna integrazione al quesito peritale. - Anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero che con determinazione dirigenziale n. 445 del 4.08.2022, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a), D. lgs. n. 50/2016, l' affidava alla ditta Controparte_1
i lavori per la fornitura e posa in opera delle scale e la Parte_1
rampa per le uscite di emergenza nel nuovo prefabbricato relativo al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Rovigo, per un importo pari ad € 22.000,00 IVA 22%
esclusa?” 2) “Vero che, in occasione di una precedente prestazione d'opera, la società in data 11.06.2021 inviava dal proprio indirizzo Parte_1
p.e.o. all'indirizzo p.e.o. Email_1
la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi Email_2
finanziari datata 10.06.2021, come da doc. 5 che si rammostra?” 3) “Vero che la
5 suddetta dichiarazione del 10.06.2021 recava timbro della ditta e firma autografa del suo rappresentante legale, signor , come da doc. 5 che Parte_2
si rammostra?” 4) “Vero che l'indirizzo p.e.o. appartenente alla società
[...]
“costruzionigieffesrl@libero.it”, era quello usato per le Parte_1
comunicazioni scritte con l' ” 5) “Vero che in data Controparte_1
29.09.2022, alle ore 12:28, l'Ufficio Tecnico C.S.S. Parte_4
inoltrava all'indirizzo “ , una e-
[...] Email_2
mail pervenuta in pari data dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria della società , come da doc. 6 Parte_1 Email_1
che si rammostra?” 6) “Vero che in tale, ultima, comunicazione venivano indicati i riferimenti e l'importo della fattura in liquidazione n. 22 del 29.08.2022, con la precisazione che, a partire dal giorno stesso, 29.09.2022, la società
[...]
avrebbe mutato le proprie coordinate bancarie, avvertendo che: Parte_1
“il pagamento al vecchio IBAN non sarà accettato e non andrà a buon fine”, come da doc. 6 che si rammostra?” 7) “Vero che, in seguito alla suddetta comunicazione,
il giorno 29.09.2022, ore 12:36, l' provvedeva ad Controparte_1
inviare alla società il modulo relativo alla tracciabilità dei Parte_1
flussi finanziari da restituire compilato al fine dell'aggiornamento dei dati bancari,
allegandolo alla e-mail trasmessa dall'indirizzo p.e.o.
6 all'indirizzo di p.e.o. della società Email_2 [...]
, come da doc. 7 che si Parte_1 Email_1
rammostra?” 8) “Vero che il giorno 30.09.2022, ore 9:45, la società
[...]
trasmetteva attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
, il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi Email_1
finanziari compilato e con l'indicazione delle nuove coordinate bancarie inviandolo all' all'indirizzo p.e.o. Controparte_1
e mettendo in copia conoscenza l'indirizzo Email_2
p.e.o. , come da doc. 8 che si rammostra?” 9) Email_3
“Vero che la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
, in data 30.09.2022, ore 9:45, è intestata alla Email_1
convenuta , come da doc. 8 che si rammostra?” 10) Controparte_1
“Vero che nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
, in data 30.09.2022, ore 9:45, vengono indicate le Email_1
generalità del legale rappresentante della società, signor , la Parte_2
ragione sociale, la partita iva e la sede della società come Parte_1
da doc. 8 che si rammostra?” 11) “Vero che nella dichiarazione relativa alla
7 tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società Parte_1
attraverso il proprio indirizzo p.e.o., , in data Email_1
30.09.2022, ore 9:45, quest'ultimo viene indicato quale indirizzo p.e.o. della società come da doc. 8 che si rammostra?” 12) “Vero che Parte_1
nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
, in data 30.09.2022, ore 9:45, viene indicato quale Email_1
indirizzo p.e.c. della società l'indirizzo Parte_1
, come da doc. 8 che si rammostra?” 13) “Vero che Email_4
la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società
attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
, in data 30.09.2022, ore 9:45, riporta il timbro Email_1
della società e la firma autografa del relativo legale Parte_1
rappresentante, signor , come da doc. 8 che si rammostra?” Parte_2
14) “Vero che il timbro della società e la firma autografa Parte_1
del relativo legale rappresentante, signor , riportati nella Parte_2
dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società
attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
“costruzionigieffesrl@libero.it”, in data 30.09.2022, ore 9:45, sono del tutto simili
8 a quelli presenti nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari datata
10.06.2021, come da docc. 5 e 8 che si rammostrano?” 15) “Vero che la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società
attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
, in data 30.09.2022, ore 9:45, è corredata del Email_1
documento d'identità, all'epoca dei fatti in corso di validità, del signor
[...]
, legale rappresentante della società come da Parte_2 Parte_1
doc. 8 che si rammostra?” 16) “Vero che nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società Parte_1
attraverso il proprio indirizzo p.e.o., , in data Email_1
30.09.2022, ore 9:45, venivano indicate le nuove coordinate bancarie presso le quali l' avrebbe potuto eseguire il pagamento della Controparte_1
fattura n. 22 del 29.08.2022?” 17) “Vero che la dottoressa TO ST, alle ore 12:38 del 29.09.2022, riscontrava, utilizzando il proprio indirizzo p.e.o.
, la comunicazione ricevuta in data Email_2
29.09.2022, ore 11:20 dall'indirizzo p.e.o. appartenente alla società
[...]
“costruzionigieffesrl@libero.it”, avvertendo che: “la fattura n. Parte_1
22 del 29.08.2022 sarà liquidata quando arriveranno tutti i documenti da allegare già richiesti al signor .”, come da doc. 8 che si rammostra?” 18) Parte_5
9 “Vero che i richiesti documenti di cui al capitolo precedente consistevano nella dichiarazione di corretta posa in opera e nelle certificazioni delle scale e rampe installate?” 19) “Vero che i documenti indicati al capitolo precedente erano propedeutici all'emissione del mandato di pagamento della fattura n. 22/2022?”
20) “Vero che i documenti indicati al capitolo precedente venivano inviati dalla società attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Pt_1 Parte_1
, in data 3.10.2022, ore 9:32, all' Email_1 Controparte_1
e precisamente all'indirizzo del geom. ,
[...] Controparte_4
. , come da doc. 9 che si rammostra?” 21) CP_4 Email_5
“Vero che a seguito dell'indicazione dei nuovi riferimenti bancari ed in virtù della ricezione, in data 3.10.2022, della dichiarazione di corretta posa in opera e delle certificazioni delle scale e rampe installate, in data 5.10.2022, l' Controparte_1
emetteva il mandato di pagamento n. 20256 per l'importo di €
[...]
22.000,00 a favore del beneficiario con bonifico da Parte_1
effettuarsi presso le nuove coordinate indicate da quest'ultima, come da doc. 10
che si rammostra?” 22) “Vero che l'indirizzo p.e.o non appartiene ad alcun dipendente Email_6
dell' ed è del tutto estraneo e sconosciuto alla stessa?” Controparte_1
Si indicano a testimoni su tutti capitoli di prova indicati: la dottoressa TO
10 ST dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda Controparte_1
la dottoressa direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio dell' Testimone_1 [...]
Si indica a testimone sui capitoli nn. 1, 8, 17, 18, 19, 20, 22: il Controparte_1
geometra dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda Controparte_4
Direttore dei lavori/Coordinatore della Sicurezza in fase di Controparte_1
esecuzione della prestazione d'opera commissionata alla Parte_1
- Premesso che parte attrice, in sede di deposito delle memorie ex art. 183 comma
6, c.p.c., non ha formulato alcun capitolo di prova testimoniale e non ha indicato alcun teste, lo scrivente patrocinio si oppone alla richiesta attorea di ammissione alla prova contraria: “con gli stessi testi e sugli stessi capi indicati da controparte
[ ].” (p. 7 e 8, memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.), stante CP_1
la palese illogicità e conseguente inammissibilità dell'istanza. - Premesso che parte attrice, in sede di deposito delle memorie ex art. 183 comma 6, c.p.c., non ha formulato alcun capitolo di prova testimoniale, si chiede, in ogni caso,
l'ammissione alla prova contraria sui capitoli formulati da controparte, quelli che dovessero essere dichiarati ammissibili, con i medesimi testi indicati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 29.12.2023 e con riserva di indicare ulteriori testi, depositare documenti e formulare, in replica, ulteriori richieste.
11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio l' (da ora, breviter, Controparte_1
) esponendo: - che con determinazione Dirigenziale n. 445 del CP_1
4.08.2022, l' le affidava Controparte_5
l'appalto avente ad oggetto la “fornitura e posa in opera di scale e rampa per uscite di emergenza ampliamento Pronto Soccorso Ospedale di Rovigo” verso il corrispettivo pari ad Euro 22.000,00 oltre IVA, - che all'esito della regolare esecuzione della prestazione emetteva la fattura elettronica n. 22 del 29.08.2022
di importo netto pari ad Euro 22.000,00, - che in data 29.09.2022 riceveva al proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria (“ ) Email_1
una comunicazione proveniente da altro indirizzo di posta elettronica ordinaria
( ) con la quale l'Azienda committente Email_7
chiedeva di compilare e restituire con urgenza la dichiarazione allegata al messaggio, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,- che provenendo il messaggio dalla dott.ssa TO ST, assegnata all'ufficio Ragioneria
dell' convenuta e recando la comunicazione l'indicazione del numero e CP_1
della data della fattura emessa, l'impresa provvedeva alla trasmissione del documento richiesto, indicando, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le coordinate IBAN
12 (“[...]”) relative al rapporto di conto corrente bancario di cui essa risultava da tempo titolare presso CREDEM S.p.A.
coincidenti con quelle indicate nella fattura elettronica;
- che in data 17.10.2022,
il legale rappresentante della società attrice era contattato, per le vie brevi, da un
Dirigente della Provincia di IA che chiedeva chiarimenti in merito ad una presunta modifica degli estremi del c.d. “conto corrente dedicato”, avendo l'Ente
ricevuto, sebbene non richiesta, dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari recante l'indicazione di diverse e nuove coordinante IBAN relative ad un rapporto di conto corrente aperto presso il “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
S.A.”; - che l' anch'essa interpellata, comunicava di aver Controparte_1
provveduto, in data 7.10.2022, al pagamento della fattura n. 22/2022 mediante bonifico bancario accreditato presso il conto corrente attivo presso il suindicato
“Banco di Bilbao”, rappresentando, al riguardo, di aver ricevuto apposita dichiarazione recante l'indicazione delle nuove coordinate bancarie;
- che il sig.
, in qualità di legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
sporgeva, in data 21.10.2022, denunzia querela verso ignoti per la truffa di
[...]
cui era vittima;
- di aver chiesto all' convenuta il pagamento della fattura CP_1
n. 22, rappresentando che l'evidente falsità della documentazione trasmessa avrebbe potuto essere agevolmente rilevata a fronte di elementi univoci e
13 concordanti che avrebbero imposto di non procedere ad alcun versamento o,
quantomeno, di chiedere conferma dell'esattezza delle nuove coordinate;
-che l' assumeva di aver provveduto, in buona fede, al pagamento, ritenendosi CP_1
per l'effetto liberata da qualsivoglia obbligo nei confronti di . Pt_1
Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento della fattura e in CP_1
via subordinata , la condanna al risarcimento dei danni - ai sensi dell'art. 2051 c.c.
per la violazione dei doveri di custodia del proprio dominio web - da quantificarsi in misura pari all'importo della fattura indebitamente pagata.
Si costituiva in giudizio l' deducendo: - che la Controparte_1
fattura elettronica emessa da recava quale banca di appoggio per il Pt_1
pagamento la banca “Credito Emiliano Spa” , - che le medesime coordinate bancarie erano state comunicate alla nella dichiarazione sulla CP_6
tracciabilità dei flussi finanziari datata 10.06.2021 emessa in occasione di una precedente prestazione d'opera, - che in data 29.09.2022, l' Parte_6
inoltrava all'UOC Servizi Tecnici,
[...] Controparte_7
precisamente all'indirizzo una mail pervenuta Email_2
in pari data dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria della società attrice
- che in tale comunicazione venivano indicati gli Email_1
esatti riferimenti e il corretto importo della fattura in liquidazione n. 22 del
14 29.08.2022, con la precisazione che, a partire dal giorno stesso, 29.09.2022, la società avrebbe mutato le proprie coordinate bancarie, con l'avvertimento che “il
pagamento al vecchio IBAN non sarà accettato e non andrà a buon fine” ; - che l'Azienda inviava a il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari Pt_1
da restituire compilato al fine dell'aggiornamento dei dati bancari, allegandolo alla comunicazione del 29.09.2022, trasmessa dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria “ all'indirizzo di posta elettronica Email_2
ordinaria di parte attrice , - che il giorno Email_1
successivo, 30.09.2022, la ditta attrice trasmetteva, sempre attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari compilato e con l'indicazione delle nuove coordinate bancarie inviandolo all'Amministrazione convenuta all'indirizzo p.e.o.
e mettendo in copia conoscenza l'indirizzo Email_2
p.e.o. , appartenente al geom. Email_3 [...]
, dipendente di ruolo dell' , avente funzione di Direttore CP_4 CP_6
dei lavori/Coordinatore della Sicurezza in relazione alla prestazione d'opera commissionata alla - che il documento avversario Parte_1
denominato “Modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari” (doc.2 ) non era mai pervenuto all'azienda, essendo peraltro indirizzato alla Provincia di IA;
15 - che la domanda subordinata di condanna al risarcimento dei danni ex art. 2051
c.c. per omessa vigilanza del proprio dominio web era inammissibile, trattandosi di domanda nuova;
- che il pagamento era stato disposto confidando nella correttezza delle nuove coordinate bancarie comunicate da , non avendo Pt_1
motivo di dubitare della regolarità delle stesse, in quanto indicate su modulo conforme a quello già trasmesso in precedenza, con allegato il documento di identità del legale rappresentante della società nonché il timbro e la firma dello stesso.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
La causa era istruita documentalmente e decisa con l'impugnata sentenza con la quale il giudice accertava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1189 c.c. e per l'effetto dichiarava che il pagamento eseguito dall'Azienda aveva effetto solutorio;
mentre rigettava la domanda subordinata svolta nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Il primo giudice, dopo aver inquadrato la fattispecie nella previsione dell'art. 1189
c.c – pagamento al creditore apparente- ha affermato la buona fede dell' CP_1
nel pagamento atteso che la dichiarazione dei flussi finanziari fraudolenta,
riportante i dati bancari alterati, le era pervenuta dall'indirizzo mail correntemente in uso tra le parti ed era riportata in un modulo identico – salvo che per le diverse
16 coordinate bancarie- a quello già compilato in occasione di precedenti comunicazioni. Ha precisato , inoltre, che le comunicazioni inviate da
[...]
all'indirizzo fraudolento non erano Parte_1 Email_6
mai pervenute all' che non aveva pertanto avuto notizia della dichiarazione CP_1
sui flussi che correttamente indicava la ED quale banca d'appoggio .
Con riguardo alla colpa di nell'aver cagionato la situazione di apparenza, Pt_1
ha affermato che pacificamente – essendo tale circostanza ammessa dalla stessa parte- la casella di posta elettronica di era stata violata, conseguendone la Pt_1
responsabilità della società nell'aver causato l'errore in cui in buona fede era incorsa l' . Controparte_5
Quanto a quest'ultima, non risultava, invece, dimostrata la sua responsabilità per l'ipotizzata – da controparte- violazione dei suoi sistemi di posta.
Concludeva il Tribunale affermando che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1189 c.c. , doveva rigettarsi la domanda svolta da per aver adempiuto la Pt_1
debitrice in maniera liberatoria, pagando al creditore che appariva in base a circostanze univoche titolato a ricevere tale pagamento.
Avverso la sentenza ha interposto appello affidato ai Parte_1
seguenti motivi: i) violazione dell'art. 1189 c.c. e dell'art. 2697 c.c. - motivazione errata relativamente al capo della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che il
17 debitore abbia confidato senza sua colpa in una situazione di apparenza;
ii)
violazione dell'art. 1189 c.c. e dell'art. 2697 c.c. - motivazione errata relativamente al capo della sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto sussistente la colpa del creditore nell'aver cagionato la situazione di apparenza;
iii) violazione dell'art. 2051 c.c. - motivazione errata relativamente al capo della sentenza nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda subordinata formulata dalla attrice nella prima memoria ex art. 183, vi comma, c.p.c.; iv)
violazione dell'art. 92 c.p.c. erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese a carico dell'attore.
Si costituiva in giudizio l' la quale si richiamava alle deduzioni Parte_7
svolte in primo grado, rilevava che la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta all'amministrazione riportava i dati della società appaltatrice corretti, che pure l'indirizzo di posta elettronica era quello da sempre in uso tra le parti;
che la dichiarazione era corredata del documento di identità del legale rappresentante di;
che la circostanza che la banca d'appoggio fosse un Pt_1
istituto di credito estero non aveva allertato l' non essendo inusuale la CP_1
circostanza di fornitori aventi conti correnti presso banche estere;
rimarcava,
inoltre che la richiesta di aggiornamento dei dati perveniva dall'indirizzo p.e.o.
e non dall'indirizzo Email_6
18 non era stata inviata dall'Azienda, essendo Email_2
“antonela sturaro” soggetto non riferibile all'amministrazione e, anzi, tale circostanza avrebbe dovuto allertare il creditore, che avrebbe potuto interpellarla per chiedere chiarimenti in relazione alla richiesta pervenuta. Ribadiva, infine,
l'inammissibilità della domanda risarcitoria svolta solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. stante la novità della stessa e l'inammissibilità della CTU
informatica volta a verificare la pretesa e presunta “violazione del dominio web e/o del sistema informatico dell' in quanto esplorativa Controparte_1
e tardiva poiché formulata per la prima volta solamente nel presente giudizio.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza,
tenutasi in forma cartolare, del 27.11.2025 previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
********
1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il tribunale erroneamente ritenuto provata la buona fede della convenuta, risultando,
invece, colpevole la condotta di che, in assenza di comunicazioni a mezzo Pt_1
PEC che avrebbero garantito la paternità delle comunicazioni, ha effettuato un pagamento ad una impresa italiana su di un conto estero presso una banca estera che nemmeno ha filiali in Italia. Osserva l'appellante che l'osservanza delle regole
19 di normale diligenza avrebbe dovuto quanto meno indurre ad una verifica – anche telefonica, come accaduto con la Provincia di IA- , al fine di ottenere una conferma del cambiamento di coordinate bancarie.
Riteneva l'appellante che il repentino cambio di coordinate bancarie, unitamente alla circostanza che l'indirizzo mail era dell'Ufficio tecnico (“ufftec.cs”) e non di
TO ST e che il messaggio per conoscenza era inviato all'indirizzo
, mai presente nella precedente Email_3
corrispondenza, avrebbero dovuto allertare la convenuta appellata.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la colpa del creditore nell'aver cagionato la situazione di apparenza.
Deduce l'appellante che non è stata in alcun modo provata la violazione della propria casella di posta elettronica ordinaria, essendo, invece, plausibile che i truffatori abbiano intercettato le rispettive comunicazioni e abbiano contraffatto il mittente delle mail.
Né le può essere addebitato di aver negligentemente risposto ad un indirizzo solo apparentemente riferibile ad TO ST,
in luogo di quello corretto Email_6
, e ciò in quanto la creazione di tale falso Email_8
20 indirizzo email e, dunque, l'utilizzo del dominio “aulss5. .it” da parte degli CP_1
autori della truffa era potuto avvenire solo attraverso la violazione dello stesso dominio, con ciò significando che la truffa aveva tratto origine dall'hackeraggio del dominio della convenuta/appellata.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il tribunale ha rigettato la domanda subordinata formulata nella prima memoria ex art. 183, vi comma, c.p.c con la quale aveva chiesto la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. di controparte per violazione dei doveri di custodia del proprio dominio web, sul presupposto che non avrebbe provato la violazione dei sistemi informatici di controparte. Pt_1
Evidenzia l'appellante che essendo l'indirizzo e-mail associato al dominio “@aulss5. .it” e Email_6 CP_1
non essendo stata l'azienda ad autorizzarne l'utilizzo, risulterebbe provato che la sua creazione e il suo impiego siano stati possibili solo mediante una violazione del dominio della appellata ovvero attraverso una intrusione nel proprio sistema informatico.
Ne conseguirebbe, pertanto, la responsabilità dell'appellata ai sensi dell'art. 2051
c.c.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha disposto la condanna alle spese a proprio carico, mentre
21 sussistevano i presupposti, tenuto conto della peculiarità della vicenda, per la compensazione delle stesse.
5. Il primo e il secondo motivo di appello vengono trattati unitariamente in quanto afferenti a questioni connesse fra loro e sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
5.1. La vicenda è stata riferita dalle parti in termini sostanzialmente convergenti,
nei termini che seguono.
L affidava a la Parte_8 Parte_1
prestazione consistente nella” fornitura e posa in opera delle scale e la rampa per le uscite di emergenza nel nuovo prefabbricato relativo al Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Rovigo”, per un importo pari ad € 22.000,00 oltre IVA;
per tale prestazione la emetteva la fattura elettronica n. 22 del 29.08.2022, in tale Pt_1
documento l'appaltatrice indicava quale banca di appoggio per i pagamenti il
“Credito Emiliano Spa” , indicando le corrispondenti coordinate bancarie.
Le medesime coordinate bancarie erano state comunicate da alla Pt_1
nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa in data CP_6
10.06.2021 in occasione di una precedente prestazione d'opera.
Successivamente, in data 29.09.2022 , dal proprio indirizzo mail di posta Pt_1
ordinaria, inoltrava all'ufficio tecnico dell'azienda sanitaria e precisamente
22 all'indirizzo mail di TO ST, che era il referente amministrativo per la commessa, una comunicazione in cui avvertiva che il giorno stesso sarebbe avvenuto un cambio di IBAN (“da oggi passerà al nostro nuovo IBAN e il pagamento al vecchio IBAN non sarà accettato e non andrà a buon fine, chiediamo cortesemente un vostro eventuale giorno di pagamento per potervi inviare il nostro nuovo IBAN” – doc. 6 fasc. appellata).
A riscontro di tale comunicazione l' in pari data (doc. 7 fasc. Controparte_1
appellata) inviava a il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari Pt_1
da restituire compilato al fine dell'aggiornamento dei dati bancari.
Il giorno seguente, 30.09.2022, la società appellante trasmetteva, sempre attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria,
, il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi Email_1
finanziari debitamente compilato e con l'indicazione delle nuove coordinate bancarie (Doc. 8), inviandolo all'amministrazione appellata all'indirizzo p.e.o.
e mettendo in copia per conoscenza Email_2
l'indirizzo p.e.o. , appartenente al geom. Email_3
, dipendente dell' , investito della funzione di Controparte_4 CP_6
Direttore dei lavori/Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione della prestazione d'opera commissionata alla Parte_1
23 A questo punto l'azienda eseguiva il pagamento sulle nuove coordinate bancarie comunicate da ovvero il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria s.a. Pt_1
5.2 La truffa oggetto del caso in esame prende il nome, in cyber security, di man
in the middle. Si tratta di un tipo di attacco in cui l'hacker si inserisce nella comunicazione fra due soggetti, riuscendo ad intercettare informazioni sensibili.
Così ricostruita la vicenda sotto il profilo fattuale e ritenuto applicabile nella fattispecie la previsione dell'art. 1189 c.c. che reca la disciplina del pagamento al creditore apparente , mette conto osservare che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza maggioritarie ritengono applicabile l'art. 1189 c.c. anche all'ipotesi del rappresentante apparente del creditore, nonché all'indicatario apparente.
Dunque, il debitore, ex art. 1189 c.c., è liberato anche se esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, se prova di essere stato in buona fede.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo
24 convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore,
che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (cfr., ex multis,
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1869 del 25/01/2018; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
15339 del 13/09/2012).
È stato ritenuto che l'art. 1189 c.c debba essere interpretato in relazione all'art. 1188 c.c., secondo cui legittimati a ricevere il pagamento sono, oltre al creditore,
anche il suo rappresentante e le persone indicate dal creditore stesso, dalla legge,
ovvero dal giudice: tutti questi soggetti, perciò, devono essere equiparati anche ai fini di cui all'art. 1189 c.c., con la conseguenza che l'effetto liberatorio si produce anche nel caso di pagamento all'apparente legittimato;
ciò per non imporre al debitore verifiche in merito alla legittimazione del ricevente che vadano oltre il criterio della normale diligenza. L'accertamento della scusabilità e della ragionevolezza dell'affidamento riposto da parte del solvens presuppone che quest'ultimo non versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza consistente nell'avere trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, se facilmente controllabile (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 9758 del
19/04/2018).
25 Riepilogando, i presupposti per l'efficacia liberatoria del pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c. sono, uno di carattere soggettivo, la buona fede del solvens,
l'atro di carattere oggettivo, l'apparenza della legittimazione in capo all'accipiens.
Con riferimento al primo requisito, va osservato che la buona fede è il convincimento del debitore che il ricevente sia il vero creditore o sia comunque destinatario del pagamento;
deve trattarsi di una buona fede incolpevole, fondata,
cioè, su un errore scusabile: più precisamente, l'errore del soggetto che faccia affidamento sulla situazione apparente deve poter essere giustificato secondo un oggettivo criterio di scusabilità e se l'obbligazione inerisce ad un'attività
professionale del solvens , questi deve porre una diligenza particolarmente sollecita ex art. 1176 c.c., secondo comma c.c.
Con riferimento al requisito soggettivo non vi è dubbio, né è contestato che le parti comunicassero fra loro a mezzo di posta elettronica ordinaria, che, dunque,
rappresentava la forma usuale con cui venivano anche comunicate le modalità con cui dovevano essere effettuati i pagamenti (sul punto vedasi le mail scambiate in relazione alla commessa del 2021); né, invero, il contenuto delle mail intercorse,
in quanto provenienti dai rispettivi account di posta elettronica, che, peraltro, non avevano subìto alterazioni, poteva ragionevolmente destare sospetti nel solvens.
26 Sotto tale profilo merita osservare che la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari riportava il timbro della società e la firma del Parte_1
suo legale rappresentante, ; era, inoltre, corredata dal Parte_2
documento d'identità del legale rappresentante, dal timbro della società e dalla firma del legale rappresentante.
Tuttavia, la convenuta/appellata , avvedutasi delle diverse coordinate bancarie indicate nella e-mail, poi rivelatasi truffaldina, ben avrebbe potuto, nelle more tra la e-mail del 29.09.2022 e il bonifico disposto in data 06.10.2022, chiedere conferma in altro modo (telefonicamente, ad esempio, o sempre attraverso e-mail),
del cambio delle coordinate ai fini del pagamento.
Questa accortezza avrebbe potuto evitare il rischio di incorrere nel versamento di quanto richiesto.
Tale verifica era necessaria se si considera: - che il nuovo istituto di credito
(apparentemente) indicato da aveva sede all'estero, - che l'indicazione del Pt_1
nuovo istituto di credito era intervenuta a breve distanza dall'emissione della fattura in cui era indicato quale istituto di credito al quale appoggiare il pagamento il Credito Emiliano, - che il messaggio email del 29.09.2022 era anomalo per l'urgenza con la quale veniva preannunciato il cambio di IBAN (“da oggi passerà
al nostro nuovo IBAN e il pagamento al vecchio IBAN non sarà accettato e non
27 andrà a buon fine”), - che il messaggio email del 29.09.2022, diretto all'ufficio tecnico dell'azienda sanitaria e inviato per conoscenza anche all'indirizzo del direttore dei lavori – soggetto mai presente nelle precedenti comunicazioni -
avrebbe ragionevolmente dovuto allertare l'appellata e indurla a compiere ulteriori verifiche, - che la richiesta dell'(apparente ) era contraddittoria poiché Pt_1
chiedeva “come comunicare le nuove coordinate bancarie”, benché fosse già in possesso del modulo e delle istruzioni operative, avendole utilizzate in precedenza.
In altri termini, sarebbe stato sufficiente che l' prima di procedere al CP_1
pagamento facesse un'agevole verifica telefonica per accertare la correttezza delle nuove coordinate bancarie per evitare la truffa, come peraltro aveva fatto la
Provincia di IA (altro creditore di ) , che avendo ricevuto la Pt_1
comunicazione della modifica degli estremi del conto corrente di , aveva Pt_1
chiesto per le vie brevi delucidazioni in merito al cambiamento dell'istituto di credito, che anche in tale occasione era stato indicato nel Banco di Bilbao, così
consentendo di evitare gli effetti dannosi della truffa. E proprio la condotta del diverso debitore conclama, a un tempo, la esigibilità di un comportamento diligente e la sua concreta idoneità ad evitare l'errore nel pagamento, fornendo la positiva dimostrazione del parametro di diligenza richiesto nella vicenda in esame.
28 5.3. Sostiene l'appellata che non era anomalo che le nuove coordinate bancarie comunicate facessero capo ad un istituto estero, poiché per un ente pubblico non
è circostanza isolata e fuori dal comune il fatto di intrattenere rapporti con fornitori aventi conti correnti anche presso banche estere.
Tale deduzione non può essere condivisa poiché ciò che doveva indurre l'appellata a verificare l'effettività del cambio di coordinate bancarie non era solo il fatto che l'istituto di credito avesse sede all'estero – circostanza che, comunque, in una società che usualmente intrattiene rapporti con istituti aventi sede in Italia un qualche profilo di anomalia lo riveste-, quanto la circostanza che il cambiamento della banca d'appoggio è avvenuto poco tempo dopo l'emissione della fattura –
circa un mese dopo- che indicava altre coordinate bancarie.
Infine, la modalità, con cui il cambio dell'IBAN è stato comunicato,
obiettivamente doveva destare sospetto, in quanto era indicato come urgente e destinato ad operare pressochè immediatamente (“da oggi passerà al nostro nuovo
IBAN”).
Né può essere omesso di rimarcare che il messaggio e-mail del 29.09.2022, recante la richiesta della data di pagamento della fattura con il quale è preannunciato il cambio di IBAN era indirizzato all'ufficio tecnico (ufftec.cs) e non all'indirizzo
29 di TO ST e ciò doveva far sorgere dei dubbi, posto che tutte le comunicazioni tra le parti erano intercorse con la ST.
Se poi si considera che la (apparente) rispondeva alla comunicazione di Pt_1
cambio delle coordinate bancarie mettendo per conoscenza anche il Direttore dei
Lavori . . .it), che non era mai stato indicato nella CP_4 Email_9 CP_1
precedente corrispondenza e che non aveva ragione di essere indicato atteso il contenuto amministrativo di tali comunicazioni;
ci si avvede che l'appellata avrebbe dovuto impegnare la propria diligenza – ripetesi, una diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, secondo comma c.c. dall'attività professionale esercitata dalle parti- nel verificare la correttezza del pagamento.
Né rileva la circostanza che la mail truffaldina presentasse alcuni elementi stilistici in comune a quelle redatte dall'attrice/appellante, in particolare l'utilizzo dello stampatello maiuscolo, in quanto ciò non offre la prova della provenienza del documento.
5.4. L'appellante contesta a controparte di aver colposamente risposto ad un indirizzo solo apparentemente del funzionario TO ST,
in luogo di quello corretto Email_6
Email_10
30 Orbene, in disparte la questione se l'origine della truffa sia addebitabile ad una violazione dei sistemi informatici di piuttosto che dell'Azienda, mette Pt_1
conto osservare che la mail contenente il nome parzialmente alterato della ST
era, comunque, riferibile al dominio web dell'ulss n. 5 e, quindi, al sito istituzionale dell'ente che, essendo corretto, non poteva ragionevolmente indurre a effettuare ulteriori verifiche. Pt_1
La circostanza che la predetta comunicazione fosse firmata da TO ST,
diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, conferma la scusabilità dell'errore in cui è incorsa che non si è avveduta del nome Pt_1
parzialmente (una “elle” anziché due ) alterato della funzionaria dell'ente, a fronte di un dominio web corretto.
Con riferimento a tale aspetto e al tema dibattuto tra le parti, in ordine alla responsabilità per l'hackeraggio, ovvero se riconducibile ad una violazione dei sistemi informatici di piuttosto che dell'Azienda, va rilevato che Pt_1
l'accertamento tecnico richiesto dall'appellante avente ad oggetto il seguente quesito: “Accerti il CTU se sui server in uso alla e sul relativo dominio CP_6
E web “aulss5. . , sia stato creato l'indirizzo di posta elettronica CP_1
2. Accerti il CTU se, nella fattispecie oggetto Email_6
di causa, si sia stata posta in essere una frode mediante la tecnica del c.d. email
31 spoofing, e consistente nella mera contraffazione del mittente apparente ovvero
della Azienda convenuta;
3. Accerti e dica il CTU se l'utilizzo del dominio
“@aulss5. .it”, in assenza di espressa autorizzazione del titolare, implichi CP_1
una violazione del dominio web e/o del sistema informatico del titolare.”. Non può
che rimarcarsi la non decisività dello stesso in quanto inidoneo ad appurare la causa e il momento storico in cui l'intrusione fraudolenta sarebbe avvenuta.
L'unico dato obiettivamente pacifico è che la mail fittizia proveniva dall' account
riconducibile al dominio web dell'appellata, ovvero, “aulss5. .it”ma tale CP_1
circostanza, di per sé considerata non consente di ritenere dimostrata la violazione del sistema informatico dell'appellata.
Né per altro verso è dirimente la circostanza che un altro ente pubblico (la
Provincia di IA), debitore nei confronti di per un'altra commessa, avesse Pt_1
ricevuto una comunicazione proveniente apparentemente da relativa al Pt_1
cambio dell'IBAN.
Tale circostanza di per sé non dimostra con sicurezza che il sistema informatico violato sia quello della società appellante, non essendo identificata la causa, le modalità e il momento in cui l'intrusione fraudolenta è avvenuta.
5.5. Alla luce di quanto sopra, non può essere invocato il principio dell'apparenza del diritto, che sottende la disciplina del pagamento al creditore apparente di cui
32 all'art. 1189 c.c., in base al quale il debitore che esegue il pagamento al creditore apparente è liberato dalla propria obbligazione, se prova di essere stato in buona fede. Come anche di recente ricordato dalla Corte d'Appello di Milano (II Sez.
Civ., sent. 3064/2023, pubblicata il 30.10.2023), secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile,
che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa
(riconducibile alla negligenza) per avere trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza” (così Cass. sentenza n. 20906/2005 e in senso analogo Cass. sentenza n. 6563/2016).
6. All'accoglimento dell'appello per le superiori ragioni consegue l'assorbimento del terzo motivo di appello con il quale l'appellante ha censurato la sentenza nella
33 parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda subordinata formulata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. laddove richiedeva che venisse accertata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'azienda per la violazione dei doveri di custodia del proprio dominio web.
7. Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui l'ha condannata alla rifusione delle spese processuali, non avendo il primo giudice considerato la peculiarità della vicenda
, caratterizzata, secondo l'appellante, quanto meno, da un concorso colposo nella causazione del danno da parte dell'appellata, che avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite.
Il motivo di appello non ha pregio in considerazione dell'accoglimento del gravame per le suesposte ragioni in quanto alla riforma della sentenza impugnata consegue la rideterminazione delle spese processuali in relazione all'esito complessivo del giudizio (Cass. ex multis Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
8. Conclusivamente, l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata,
va dichiarato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1189 c.c. e per l'effetto che il pagamento eseguito dall' al creditore Controparte_1
apparente non ha effetto solutorio nei confronti di Controparte_8
34 Conseguentemente, l' va condannata al pagamento in Controparte_1
favore di dell'importo di euro 22.000,00 oltre IVA come Controparte_8
per legge e interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs 231/2002 con decorrenza dal 29.09.2022
(termine di pagamento indicato in fattura, doc. 4 appellante) al saldo.
9. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014
come aggiornato con DM 147/22 , applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività svolta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accerta e dichiara che il pagamento eseguito dall' Controparte_1
al creditore apparente non ha effetto solutorio nei confronti di
[...]
Parte_1
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di euro 22.000,00 oltre IVA se dovuta e Parte_1
interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs 231/2002 con decorrenza dal 29.09.2022 al saldo.
35 - condanna l'appellata alla refusione delle spese processuali sostenute dall'appellante, che liquida, quanto al primo grado in euro 5.077,00 e quanto al grado di appello in euro 5.809,00 e così complessivamente euro
10.886,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina ID AN
36
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1480/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. ID AN Presidente
dott. ER Bressan Consigliere
dott. Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 13/09/2024, promossa con atto di citazione in appello da
(C.F. e P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Parte_2
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su atto separato, dall'avvocato
ER LI;
appellante contro
1 (c.f. e Controparte_1
P.iva ), in persona del Direttore Generale pro tempore, dott. P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa, giusta procura speciale in allegato alla comparsa
[...]
di risposta presente atto telematico, dall'avvocato Mario Testa del Foro di Padova;
appellata
Oggetto: appalto di , appello avverso la sentenza n. 520/2024 del Parte_3
02.07.2024 del Tribunale di Rovigo non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Voglia l'Eccellentissimo Collegio adito, in riforma della sentenza n. 520/2024,
emessa dal Tribunale di Rovigo – Sez. I – Dott. Pesoli (R.G. n.493/2023) il
01.07.2024 e depositata in Cancelleria in data 02.07.2024, non notificata: 1)
Rimettere la causa sul ruolo ed ammettere la CTU informatica diretta a dare risposta ai quesiti così come articolati nell'atto di appello;
2) Accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1189 c.c. e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il pagamento eseguito dalla al Controparte_1
creditore apparente non ha effetto solutorio nei confronti della
[...]
3) per l'effetto, disporre la condanna della Parte_1 CP_1
n.5 al versamento, in favore della
[...] CP_1 Controparte_3
[... [...]
[...] [
dell'importo pari ad Euro 22.000,00 oltre IVA, oltre interessi ex artt. 4 e 5
[...]
del D.Lgs. n. 231/2022; 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale innanzi formulata, accertare e dichiarare,
ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità della Controparte_1
per la violazione dei doveri di custodia del proprio dominio web,
[...]
nonché accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra la descritta condotta e il pagamento della fattura n. 22/2022 a soggetto non legittimato;
per l'effetto, disporne la condanna al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura pari all'importo della fattura indebitamente pagata o nella minor somma da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.; 5) In via gradata, in caso di conferma della sentenza di primo grado riformare comunque il capo sulla condanna alle spese disponendone la compensazione;
6) Con condanna alle spese ed alle competenze professionali del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata:
- NEL MERITO: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: - respingere l'appello proposto dalla società in quanto infondato e Parte_1
confermare la sentenza di primo grado del Tribunale di Rovigo n. 520/2024 del
2.07.2024; Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del grado. Nella
denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, voglia
3 l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia: - IN VIA PRELIMINARE: rilevare e dichiarare, per le ragioni espresse al par. 3 della comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2024, l'inammissibilità della domanda avversaria afferente la pretesa responsabilità ex art. 2051 c.c. dell' convenuta, formulata, in via CP_1
subordinata, per la prima volta soltanto nella memoria attorea ex art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c. in quanto la stessa rappresenta domanda nuova, posta in violazione del divieto di mutatio libelli e, in ogni caso, tardiva. - NEL MERITO: - in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie siccome inammissibili e/o infondate;
-
in denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata avversaria con conseguente dichiarazione della responsabilità dell' ai Controparte_1
sensi dell'art. 2051 c.c., rilevare che la condotta colposa della società
[...]
ha determinato il danno o ha concorso a cagionarlo e, Parte_1
conseguentemente, escludere o ridurre il risarcimento ai sensi dell'art. 1227,
commi 1 e 2, c.c.; - in ogni caso, rigettare la domanda avversaria afferente al riconoscimento dell'IVA sull'importo di € 22.000,00 di cui alla fattura n. 22/2022,
siccome del tutto infondata dal momento che nel caso de quo il meccanismo impositivo è soggetto al regime dello split payment, in base al quale l'Ente
pubblico paga l'imposta direttamente all'Erario. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. In via istruttoria: - Ci si oppone all'avversa richiesta di CTU
4 informatica in quanto del tutto esplorativa e perciò inammissibile, oltre che infondata. In subordine, nel denegato caso di ammissione della stessa, si chiede che la CTU venga estesa ai sistemi informatici (compreso il sistema di posta elettronica relativo all'indirizzo e gli archivi Email_1
informatici locali) della società appellante, al fine di accertare se, nel periodo relativo ai fatti per cui è causa, gli stessi siano stati violati. Ci si riserva, in ogni caso, di nominare un CTP nell'interesse dell'Azienda nonché di chiedere ogni opportuna integrazione al quesito peritale. - Anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) “Vero che con determinazione dirigenziale n. 445 del 4.08.2022, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a), D. lgs. n. 50/2016, l' affidava alla ditta Controparte_1
i lavori per la fornitura e posa in opera delle scale e la Parte_1
rampa per le uscite di emergenza nel nuovo prefabbricato relativo al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Rovigo, per un importo pari ad € 22.000,00 IVA 22%
esclusa?” 2) “Vero che, in occasione di una precedente prestazione d'opera, la società in data 11.06.2021 inviava dal proprio indirizzo Parte_1
p.e.o. all'indirizzo p.e.o. Email_1
la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi Email_2
finanziari datata 10.06.2021, come da doc. 5 che si rammostra?” 3) “Vero che la
5 suddetta dichiarazione del 10.06.2021 recava timbro della ditta e firma autografa del suo rappresentante legale, signor , come da doc. 5 che Parte_2
si rammostra?” 4) “Vero che l'indirizzo p.e.o. appartenente alla società
[...]
“costruzionigieffesrl@libero.it”, era quello usato per le Parte_1
comunicazioni scritte con l' ” 5) “Vero che in data Controparte_1
29.09.2022, alle ore 12:28, l'Ufficio Tecnico C.S.S. Parte_4
inoltrava all'indirizzo “ , una e-
[...] Email_2
mail pervenuta in pari data dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria della società , come da doc. 6 Parte_1 Email_1
che si rammostra?” 6) “Vero che in tale, ultima, comunicazione venivano indicati i riferimenti e l'importo della fattura in liquidazione n. 22 del 29.08.2022, con la precisazione che, a partire dal giorno stesso, 29.09.2022, la società
[...]
avrebbe mutato le proprie coordinate bancarie, avvertendo che: Parte_1
“il pagamento al vecchio IBAN non sarà accettato e non andrà a buon fine”, come da doc. 6 che si rammostra?” 7) “Vero che, in seguito alla suddetta comunicazione,
il giorno 29.09.2022, ore 12:36, l' provvedeva ad Controparte_1
inviare alla società il modulo relativo alla tracciabilità dei Parte_1
flussi finanziari da restituire compilato al fine dell'aggiornamento dei dati bancari,
allegandolo alla e-mail trasmessa dall'indirizzo p.e.o.
6 all'indirizzo di p.e.o. della società Email_2 [...]
, come da doc. 7 che si Parte_1 Email_1
rammostra?” 8) “Vero che il giorno 30.09.2022, ore 9:45, la società
[...]
trasmetteva attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
, il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi Email_1
finanziari compilato e con l'indicazione delle nuove coordinate bancarie inviandolo all' all'indirizzo p.e.o. Controparte_1
e mettendo in copia conoscenza l'indirizzo Email_2
p.e.o. , come da doc. 8 che si rammostra?” 9) Email_3
“Vero che la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
, in data 30.09.2022, ore 9:45, è intestata alla Email_1
convenuta , come da doc. 8 che si rammostra?” 10) Controparte_1
“Vero che nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
, in data 30.09.2022, ore 9:45, vengono indicate le Email_1
generalità del legale rappresentante della società, signor , la Parte_2
ragione sociale, la partita iva e la sede della società come Parte_1
da doc. 8 che si rammostra?” 11) “Vero che nella dichiarazione relativa alla
7 tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società Parte_1
attraverso il proprio indirizzo p.e.o., , in data Email_1
30.09.2022, ore 9:45, quest'ultimo viene indicato quale indirizzo p.e.o. della società come da doc. 8 che si rammostra?” 12) “Vero che Parte_1
nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
, in data 30.09.2022, ore 9:45, viene indicato quale Email_1
indirizzo p.e.c. della società l'indirizzo Parte_1
, come da doc. 8 che si rammostra?” 13) “Vero che Email_4
la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società
attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
, in data 30.09.2022, ore 9:45, riporta il timbro Email_1
della società e la firma autografa del relativo legale Parte_1
rappresentante, signor , come da doc. 8 che si rammostra?” Parte_2
14) “Vero che il timbro della società e la firma autografa Parte_1
del relativo legale rappresentante, signor , riportati nella Parte_2
dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società
attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
“costruzionigieffesrl@libero.it”, in data 30.09.2022, ore 9:45, sono del tutto simili
8 a quelli presenti nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari datata
10.06.2021, come da docc. 5 e 8 che si rammostrano?” 15) “Vero che la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società
attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Parte_1
, in data 30.09.2022, ore 9:45, è corredata del Email_1
documento d'identità, all'epoca dei fatti in corso di validità, del signor
[...]
, legale rappresentante della società come da Parte_2 Parte_1
doc. 8 che si rammostra?” 16) “Vero che nella dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari inviata dalla società Parte_1
attraverso il proprio indirizzo p.e.o., , in data Email_1
30.09.2022, ore 9:45, venivano indicate le nuove coordinate bancarie presso le quali l' avrebbe potuto eseguire il pagamento della Controparte_1
fattura n. 22 del 29.08.2022?” 17) “Vero che la dottoressa TO ST, alle ore 12:38 del 29.09.2022, riscontrava, utilizzando il proprio indirizzo p.e.o.
, la comunicazione ricevuta in data Email_2
29.09.2022, ore 11:20 dall'indirizzo p.e.o. appartenente alla società
[...]
“costruzionigieffesrl@libero.it”, avvertendo che: “la fattura n. Parte_1
22 del 29.08.2022 sarà liquidata quando arriveranno tutti i documenti da allegare già richiesti al signor .”, come da doc. 8 che si rammostra?” 18) Parte_5
9 “Vero che i richiesti documenti di cui al capitolo precedente consistevano nella dichiarazione di corretta posa in opera e nelle certificazioni delle scale e rampe installate?” 19) “Vero che i documenti indicati al capitolo precedente erano propedeutici all'emissione del mandato di pagamento della fattura n. 22/2022?”
20) “Vero che i documenti indicati al capitolo precedente venivano inviati dalla società attraverso il proprio indirizzo p.e.o., Pt_1 Parte_1
, in data 3.10.2022, ore 9:32, all' Email_1 Controparte_1
e precisamente all'indirizzo del geom. ,
[...] Controparte_4
. , come da doc. 9 che si rammostra?” 21) CP_4 Email_5
“Vero che a seguito dell'indicazione dei nuovi riferimenti bancari ed in virtù della ricezione, in data 3.10.2022, della dichiarazione di corretta posa in opera e delle certificazioni delle scale e rampe installate, in data 5.10.2022, l' Controparte_1
emetteva il mandato di pagamento n. 20256 per l'importo di €
[...]
22.000,00 a favore del beneficiario con bonifico da Parte_1
effettuarsi presso le nuove coordinate indicate da quest'ultima, come da doc. 10
che si rammostra?” 22) “Vero che l'indirizzo p.e.o non appartiene ad alcun dipendente Email_6
dell' ed è del tutto estraneo e sconosciuto alla stessa?” Controparte_1
Si indicano a testimoni su tutti capitoli di prova indicati: la dottoressa TO
10 ST dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda Controparte_1
la dottoressa direttore dell'UOC Contabilità e Bilancio dell' Testimone_1 [...]
Si indica a testimone sui capitoli nn. 1, 8, 17, 18, 19, 20, 22: il Controparte_1
geometra dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda Controparte_4
Direttore dei lavori/Coordinatore della Sicurezza in fase di Controparte_1
esecuzione della prestazione d'opera commissionata alla Parte_1
- Premesso che parte attrice, in sede di deposito delle memorie ex art. 183 comma
6, c.p.c., non ha formulato alcun capitolo di prova testimoniale e non ha indicato alcun teste, lo scrivente patrocinio si oppone alla richiesta attorea di ammissione alla prova contraria: “con gli stessi testi e sugli stessi capi indicati da controparte
[ ].” (p. 7 e 8, memoria attorea ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.), stante CP_1
la palese illogicità e conseguente inammissibilità dell'istanza. - Premesso che parte attrice, in sede di deposito delle memorie ex art. 183 comma 6, c.p.c., non ha formulato alcun capitolo di prova testimoniale, si chiede, in ogni caso,
l'ammissione alla prova contraria sui capitoli formulati da controparte, quelli che dovessero essere dichiarati ammissibili, con i medesimi testi indicati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 29.12.2023 e con riserva di indicare ulteriori testi, depositare documenti e formulare, in replica, ulteriori richieste.
11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio l' (da ora, breviter, Controparte_1
) esponendo: - che con determinazione Dirigenziale n. 445 del CP_1
4.08.2022, l' le affidava Controparte_5
l'appalto avente ad oggetto la “fornitura e posa in opera di scale e rampa per uscite di emergenza ampliamento Pronto Soccorso Ospedale di Rovigo” verso il corrispettivo pari ad Euro 22.000,00 oltre IVA, - che all'esito della regolare esecuzione della prestazione emetteva la fattura elettronica n. 22 del 29.08.2022
di importo netto pari ad Euro 22.000,00, - che in data 29.09.2022 riceveva al proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria (“ ) Email_1
una comunicazione proveniente da altro indirizzo di posta elettronica ordinaria
( ) con la quale l'Azienda committente Email_7
chiedeva di compilare e restituire con urgenza la dichiarazione allegata al messaggio, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari,- che provenendo il messaggio dalla dott.ssa TO ST, assegnata all'ufficio Ragioneria
dell' convenuta e recando la comunicazione l'indicazione del numero e CP_1
della data della fattura emessa, l'impresa provvedeva alla trasmissione del documento richiesto, indicando, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le coordinate IBAN
12 (“[...]”) relative al rapporto di conto corrente bancario di cui essa risultava da tempo titolare presso CREDEM S.p.A.
coincidenti con quelle indicate nella fattura elettronica;
- che in data 17.10.2022,
il legale rappresentante della società attrice era contattato, per le vie brevi, da un
Dirigente della Provincia di IA che chiedeva chiarimenti in merito ad una presunta modifica degli estremi del c.d. “conto corrente dedicato”, avendo l'Ente
ricevuto, sebbene non richiesta, dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari recante l'indicazione di diverse e nuove coordinante IBAN relative ad un rapporto di conto corrente aperto presso il “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
S.A.”; - che l' anch'essa interpellata, comunicava di aver Controparte_1
provveduto, in data 7.10.2022, al pagamento della fattura n. 22/2022 mediante bonifico bancario accreditato presso il conto corrente attivo presso il suindicato
“Banco di Bilbao”, rappresentando, al riguardo, di aver ricevuto apposita dichiarazione recante l'indicazione delle nuove coordinate bancarie;
- che il sig.
, in qualità di legale rappresentante della Parte_2 Parte_1
sporgeva, in data 21.10.2022, denunzia querela verso ignoti per la truffa di
[...]
cui era vittima;
- di aver chiesto all' convenuta il pagamento della fattura CP_1
n. 22, rappresentando che l'evidente falsità della documentazione trasmessa avrebbe potuto essere agevolmente rilevata a fronte di elementi univoci e
13 concordanti che avrebbero imposto di non procedere ad alcun versamento o,
quantomeno, di chiedere conferma dell'esattezza delle nuove coordinate;
-che l' assumeva di aver provveduto, in buona fede, al pagamento, ritenendosi CP_1
per l'effetto liberata da qualsivoglia obbligo nei confronti di . Pt_1
Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento della fattura e in CP_1
via subordinata , la condanna al risarcimento dei danni - ai sensi dell'art. 2051 c.c.
per la violazione dei doveri di custodia del proprio dominio web - da quantificarsi in misura pari all'importo della fattura indebitamente pagata.
Si costituiva in giudizio l' deducendo: - che la Controparte_1
fattura elettronica emessa da recava quale banca di appoggio per il Pt_1
pagamento la banca “Credito Emiliano Spa” , - che le medesime coordinate bancarie erano state comunicate alla nella dichiarazione sulla CP_6
tracciabilità dei flussi finanziari datata 10.06.2021 emessa in occasione di una precedente prestazione d'opera, - che in data 29.09.2022, l' Parte_6
inoltrava all'UOC Servizi Tecnici,
[...] Controparte_7
precisamente all'indirizzo una mail pervenuta Email_2
in pari data dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria della società attrice
- che in tale comunicazione venivano indicati gli Email_1
esatti riferimenti e il corretto importo della fattura in liquidazione n. 22 del
14 29.08.2022, con la precisazione che, a partire dal giorno stesso, 29.09.2022, la società avrebbe mutato le proprie coordinate bancarie, con l'avvertimento che “il
pagamento al vecchio IBAN non sarà accettato e non andrà a buon fine” ; - che l'Azienda inviava a il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari Pt_1
da restituire compilato al fine dell'aggiornamento dei dati bancari, allegandolo alla comunicazione del 29.09.2022, trasmessa dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria “ all'indirizzo di posta elettronica Email_2
ordinaria di parte attrice , - che il giorno Email_1
successivo, 30.09.2022, la ditta attrice trasmetteva, sempre attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari compilato e con l'indicazione delle nuove coordinate bancarie inviandolo all'Amministrazione convenuta all'indirizzo p.e.o.
e mettendo in copia conoscenza l'indirizzo Email_2
p.e.o. , appartenente al geom. Email_3 [...]
, dipendente di ruolo dell' , avente funzione di Direttore CP_4 CP_6
dei lavori/Coordinatore della Sicurezza in relazione alla prestazione d'opera commissionata alla - che il documento avversario Parte_1
denominato “Modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari” (doc.2 ) non era mai pervenuto all'azienda, essendo peraltro indirizzato alla Provincia di IA;
15 - che la domanda subordinata di condanna al risarcimento dei danni ex art. 2051
c.c. per omessa vigilanza del proprio dominio web era inammissibile, trattandosi di domanda nuova;
- che il pagamento era stato disposto confidando nella correttezza delle nuove coordinate bancarie comunicate da , non avendo Pt_1
motivo di dubitare della regolarità delle stesse, in quanto indicate su modulo conforme a quello già trasmesso in precedenza, con allegato il documento di identità del legale rappresentante della società nonché il timbro e la firma dello stesso.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
La causa era istruita documentalmente e decisa con l'impugnata sentenza con la quale il giudice accertava la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1189 c.c. e per l'effetto dichiarava che il pagamento eseguito dall'Azienda aveva effetto solutorio;
mentre rigettava la domanda subordinata svolta nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Il primo giudice, dopo aver inquadrato la fattispecie nella previsione dell'art. 1189
c.c – pagamento al creditore apparente- ha affermato la buona fede dell' CP_1
nel pagamento atteso che la dichiarazione dei flussi finanziari fraudolenta,
riportante i dati bancari alterati, le era pervenuta dall'indirizzo mail correntemente in uso tra le parti ed era riportata in un modulo identico – salvo che per le diverse
16 coordinate bancarie- a quello già compilato in occasione di precedenti comunicazioni. Ha precisato , inoltre, che le comunicazioni inviate da
[...]
all'indirizzo fraudolento non erano Parte_1 Email_6
mai pervenute all' che non aveva pertanto avuto notizia della dichiarazione CP_1
sui flussi che correttamente indicava la ED quale banca d'appoggio .
Con riguardo alla colpa di nell'aver cagionato la situazione di apparenza, Pt_1
ha affermato che pacificamente – essendo tale circostanza ammessa dalla stessa parte- la casella di posta elettronica di era stata violata, conseguendone la Pt_1
responsabilità della società nell'aver causato l'errore in cui in buona fede era incorsa l' . Controparte_5
Quanto a quest'ultima, non risultava, invece, dimostrata la sua responsabilità per l'ipotizzata – da controparte- violazione dei suoi sistemi di posta.
Concludeva il Tribunale affermando che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1189 c.c. , doveva rigettarsi la domanda svolta da per aver adempiuto la Pt_1
debitrice in maniera liberatoria, pagando al creditore che appariva in base a circostanze univoche titolato a ricevere tale pagamento.
Avverso la sentenza ha interposto appello affidato ai Parte_1
seguenti motivi: i) violazione dell'art. 1189 c.c. e dell'art. 2697 c.c. - motivazione errata relativamente al capo della sentenza in cui il tribunale ha ritenuto che il
17 debitore abbia confidato senza sua colpa in una situazione di apparenza;
ii)
violazione dell'art. 1189 c.c. e dell'art. 2697 c.c. - motivazione errata relativamente al capo della sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto sussistente la colpa del creditore nell'aver cagionato la situazione di apparenza;
iii) violazione dell'art. 2051 c.c. - motivazione errata relativamente al capo della sentenza nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda subordinata formulata dalla attrice nella prima memoria ex art. 183, vi comma, c.p.c.; iv)
violazione dell'art. 92 c.p.c. erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la condanna alle spese a carico dell'attore.
Si costituiva in giudizio l' la quale si richiamava alle deduzioni Parte_7
svolte in primo grado, rilevava che la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari pervenuta all'amministrazione riportava i dati della società appaltatrice corretti, che pure l'indirizzo di posta elettronica era quello da sempre in uso tra le parti;
che la dichiarazione era corredata del documento di identità del legale rappresentante di;
che la circostanza che la banca d'appoggio fosse un Pt_1
istituto di credito estero non aveva allertato l' non essendo inusuale la CP_1
circostanza di fornitori aventi conti correnti presso banche estere;
rimarcava,
inoltre che la richiesta di aggiornamento dei dati perveniva dall'indirizzo p.e.o.
e non dall'indirizzo Email_6
18 non era stata inviata dall'Azienda, essendo Email_2
“antonela sturaro” soggetto non riferibile all'amministrazione e, anzi, tale circostanza avrebbe dovuto allertare il creditore, che avrebbe potuto interpellarla per chiedere chiarimenti in relazione alla richiesta pervenuta. Ribadiva, infine,
l'inammissibilità della domanda risarcitoria svolta solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. stante la novità della stessa e l'inammissibilità della CTU
informatica volta a verificare la pretesa e presunta “violazione del dominio web e/o del sistema informatico dell' in quanto esplorativa Controparte_1
e tardiva poiché formulata per la prima volta solamente nel presente giudizio.
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza,
tenutasi in forma cartolare, del 27.11.2025 previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
********
1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per avere il tribunale erroneamente ritenuto provata la buona fede della convenuta, risultando,
invece, colpevole la condotta di che, in assenza di comunicazioni a mezzo Pt_1
PEC che avrebbero garantito la paternità delle comunicazioni, ha effettuato un pagamento ad una impresa italiana su di un conto estero presso una banca estera che nemmeno ha filiali in Italia. Osserva l'appellante che l'osservanza delle regole
19 di normale diligenza avrebbe dovuto quanto meno indurre ad una verifica – anche telefonica, come accaduto con la Provincia di IA- , al fine di ottenere una conferma del cambiamento di coordinate bancarie.
Riteneva l'appellante che il repentino cambio di coordinate bancarie, unitamente alla circostanza che l'indirizzo mail era dell'Ufficio tecnico (“ufftec.cs”) e non di
TO ST e che il messaggio per conoscenza era inviato all'indirizzo
, mai presente nella precedente Email_3
corrispondenza, avrebbero dovuto allertare la convenuta appellata.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la colpa del creditore nell'aver cagionato la situazione di apparenza.
Deduce l'appellante che non è stata in alcun modo provata la violazione della propria casella di posta elettronica ordinaria, essendo, invece, plausibile che i truffatori abbiano intercettato le rispettive comunicazioni e abbiano contraffatto il mittente delle mail.
Né le può essere addebitato di aver negligentemente risposto ad un indirizzo solo apparentemente riferibile ad TO ST,
in luogo di quello corretto Email_6
, e ciò in quanto la creazione di tale falso Email_8
20 indirizzo email e, dunque, l'utilizzo del dominio “aulss5. .it” da parte degli CP_1
autori della truffa era potuto avvenire solo attraverso la violazione dello stesso dominio, con ciò significando che la truffa aveva tratto origine dall'hackeraggio del dominio della convenuta/appellata.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il tribunale ha rigettato la domanda subordinata formulata nella prima memoria ex art. 183, vi comma, c.p.c con la quale aveva chiesto la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. di controparte per violazione dei doveri di custodia del proprio dominio web, sul presupposto che non avrebbe provato la violazione dei sistemi informatici di controparte. Pt_1
Evidenzia l'appellante che essendo l'indirizzo e-mail associato al dominio “@aulss5. .it” e Email_6 CP_1
non essendo stata l'azienda ad autorizzarne l'utilizzo, risulterebbe provato che la sua creazione e il suo impiego siano stati possibili solo mediante una violazione del dominio della appellata ovvero attraverso una intrusione nel proprio sistema informatico.
Ne conseguirebbe, pertanto, la responsabilità dell'appellata ai sensi dell'art. 2051
c.c.
4. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui la sentenza ha disposto la condanna alle spese a proprio carico, mentre
21 sussistevano i presupposti, tenuto conto della peculiarità della vicenda, per la compensazione delle stesse.
5. Il primo e il secondo motivo di appello vengono trattati unitariamente in quanto afferenti a questioni connesse fra loro e sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
5.1. La vicenda è stata riferita dalle parti in termini sostanzialmente convergenti,
nei termini che seguono.
L affidava a la Parte_8 Parte_1
prestazione consistente nella” fornitura e posa in opera delle scale e la rampa per le uscite di emergenza nel nuovo prefabbricato relativo al Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Rovigo”, per un importo pari ad € 22.000,00 oltre IVA;
per tale prestazione la emetteva la fattura elettronica n. 22 del 29.08.2022, in tale Pt_1
documento l'appaltatrice indicava quale banca di appoggio per i pagamenti il
“Credito Emiliano Spa” , indicando le corrispondenti coordinate bancarie.
Le medesime coordinate bancarie erano state comunicate da alla Pt_1
nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa in data CP_6
10.06.2021 in occasione di una precedente prestazione d'opera.
Successivamente, in data 29.09.2022 , dal proprio indirizzo mail di posta Pt_1
ordinaria, inoltrava all'ufficio tecnico dell'azienda sanitaria e precisamente
22 all'indirizzo mail di TO ST, che era il referente amministrativo per la commessa, una comunicazione in cui avvertiva che il giorno stesso sarebbe avvenuto un cambio di IBAN (“da oggi passerà al nostro nuovo IBAN e il pagamento al vecchio IBAN non sarà accettato e non andrà a buon fine, chiediamo cortesemente un vostro eventuale giorno di pagamento per potervi inviare il nostro nuovo IBAN” – doc. 6 fasc. appellata).
A riscontro di tale comunicazione l' in pari data (doc. 7 fasc. Controparte_1
appellata) inviava a il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari Pt_1
da restituire compilato al fine dell'aggiornamento dei dati bancari.
Il giorno seguente, 30.09.2022, la società appellante trasmetteva, sempre attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria,
, il modulo relativo alla tracciabilità dei flussi Email_1
finanziari debitamente compilato e con l'indicazione delle nuove coordinate bancarie (Doc. 8), inviandolo all'amministrazione appellata all'indirizzo p.e.o.
e mettendo in copia per conoscenza Email_2
l'indirizzo p.e.o. , appartenente al geom. Email_3
, dipendente dell' , investito della funzione di Controparte_4 CP_6
Direttore dei lavori/Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione della prestazione d'opera commissionata alla Parte_1
23 A questo punto l'azienda eseguiva il pagamento sulle nuove coordinate bancarie comunicate da ovvero il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria s.a. Pt_1
5.2 La truffa oggetto del caso in esame prende il nome, in cyber security, di man
in the middle. Si tratta di un tipo di attacco in cui l'hacker si inserisce nella comunicazione fra due soggetti, riuscendo ad intercettare informazioni sensibili.
Così ricostruita la vicenda sotto il profilo fattuale e ritenuto applicabile nella fattispecie la previsione dell'art. 1189 c.c. che reca la disciplina del pagamento al creditore apparente , mette conto osservare che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza maggioritarie ritengono applicabile l'art. 1189 c.c. anche all'ipotesi del rappresentante apparente del creditore, nonché all'indicatario apparente.
Dunque, il debitore, ex art. 1189 c.c., è liberato anche se esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, se prova di essere stato in buona fede.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 c.c., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo
24 convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore,
che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens (cfr., ex multis,
Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1869 del 25/01/2018; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
15339 del 13/09/2012).
È stato ritenuto che l'art. 1189 c.c debba essere interpretato in relazione all'art. 1188 c.c., secondo cui legittimati a ricevere il pagamento sono, oltre al creditore,
anche il suo rappresentante e le persone indicate dal creditore stesso, dalla legge,
ovvero dal giudice: tutti questi soggetti, perciò, devono essere equiparati anche ai fini di cui all'art. 1189 c.c., con la conseguenza che l'effetto liberatorio si produce anche nel caso di pagamento all'apparente legittimato;
ciò per non imporre al debitore verifiche in merito alla legittimazione del ricevente che vadano oltre il criterio della normale diligenza. L'accertamento della scusabilità e della ragionevolezza dell'affidamento riposto da parte del solvens presuppone che quest'ultimo non versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza consistente nell'avere trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, se facilmente controllabile (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 9758 del
19/04/2018).
25 Riepilogando, i presupposti per l'efficacia liberatoria del pagamento ai sensi dell'art. 1189 c.c. sono, uno di carattere soggettivo, la buona fede del solvens,
l'atro di carattere oggettivo, l'apparenza della legittimazione in capo all'accipiens.
Con riferimento al primo requisito, va osservato che la buona fede è il convincimento del debitore che il ricevente sia il vero creditore o sia comunque destinatario del pagamento;
deve trattarsi di una buona fede incolpevole, fondata,
cioè, su un errore scusabile: più precisamente, l'errore del soggetto che faccia affidamento sulla situazione apparente deve poter essere giustificato secondo un oggettivo criterio di scusabilità e se l'obbligazione inerisce ad un'attività
professionale del solvens , questi deve porre una diligenza particolarmente sollecita ex art. 1176 c.c., secondo comma c.c.
Con riferimento al requisito soggettivo non vi è dubbio, né è contestato che le parti comunicassero fra loro a mezzo di posta elettronica ordinaria, che, dunque,
rappresentava la forma usuale con cui venivano anche comunicate le modalità con cui dovevano essere effettuati i pagamenti (sul punto vedasi le mail scambiate in relazione alla commessa del 2021); né, invero, il contenuto delle mail intercorse,
in quanto provenienti dai rispettivi account di posta elettronica, che, peraltro, non avevano subìto alterazioni, poteva ragionevolmente destare sospetti nel solvens.
26 Sotto tale profilo merita osservare che la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari riportava il timbro della società e la firma del Parte_1
suo legale rappresentante, ; era, inoltre, corredata dal Parte_2
documento d'identità del legale rappresentante, dal timbro della società e dalla firma del legale rappresentante.
Tuttavia, la convenuta/appellata , avvedutasi delle diverse coordinate bancarie indicate nella e-mail, poi rivelatasi truffaldina, ben avrebbe potuto, nelle more tra la e-mail del 29.09.2022 e il bonifico disposto in data 06.10.2022, chiedere conferma in altro modo (telefonicamente, ad esempio, o sempre attraverso e-mail),
del cambio delle coordinate ai fini del pagamento.
Questa accortezza avrebbe potuto evitare il rischio di incorrere nel versamento di quanto richiesto.
Tale verifica era necessaria se si considera: - che il nuovo istituto di credito
(apparentemente) indicato da aveva sede all'estero, - che l'indicazione del Pt_1
nuovo istituto di credito era intervenuta a breve distanza dall'emissione della fattura in cui era indicato quale istituto di credito al quale appoggiare il pagamento il Credito Emiliano, - che il messaggio email del 29.09.2022 era anomalo per l'urgenza con la quale veniva preannunciato il cambio di IBAN (“da oggi passerà
al nostro nuovo IBAN e il pagamento al vecchio IBAN non sarà accettato e non
27 andrà a buon fine”), - che il messaggio email del 29.09.2022, diretto all'ufficio tecnico dell'azienda sanitaria e inviato per conoscenza anche all'indirizzo del direttore dei lavori – soggetto mai presente nelle precedenti comunicazioni -
avrebbe ragionevolmente dovuto allertare l'appellata e indurla a compiere ulteriori verifiche, - che la richiesta dell'(apparente ) era contraddittoria poiché Pt_1
chiedeva “come comunicare le nuove coordinate bancarie”, benché fosse già in possesso del modulo e delle istruzioni operative, avendole utilizzate in precedenza.
In altri termini, sarebbe stato sufficiente che l' prima di procedere al CP_1
pagamento facesse un'agevole verifica telefonica per accertare la correttezza delle nuove coordinate bancarie per evitare la truffa, come peraltro aveva fatto la
Provincia di IA (altro creditore di ) , che avendo ricevuto la Pt_1
comunicazione della modifica degli estremi del conto corrente di , aveva Pt_1
chiesto per le vie brevi delucidazioni in merito al cambiamento dell'istituto di credito, che anche in tale occasione era stato indicato nel Banco di Bilbao, così
consentendo di evitare gli effetti dannosi della truffa. E proprio la condotta del diverso debitore conclama, a un tempo, la esigibilità di un comportamento diligente e la sua concreta idoneità ad evitare l'errore nel pagamento, fornendo la positiva dimostrazione del parametro di diligenza richiesto nella vicenda in esame.
28 5.3. Sostiene l'appellata che non era anomalo che le nuove coordinate bancarie comunicate facessero capo ad un istituto estero, poiché per un ente pubblico non
è circostanza isolata e fuori dal comune il fatto di intrattenere rapporti con fornitori aventi conti correnti anche presso banche estere.
Tale deduzione non può essere condivisa poiché ciò che doveva indurre l'appellata a verificare l'effettività del cambio di coordinate bancarie non era solo il fatto che l'istituto di credito avesse sede all'estero – circostanza che, comunque, in una società che usualmente intrattiene rapporti con istituti aventi sede in Italia un qualche profilo di anomalia lo riveste-, quanto la circostanza che il cambiamento della banca d'appoggio è avvenuto poco tempo dopo l'emissione della fattura –
circa un mese dopo- che indicava altre coordinate bancarie.
Infine, la modalità, con cui il cambio dell'IBAN è stato comunicato,
obiettivamente doveva destare sospetto, in quanto era indicato come urgente e destinato ad operare pressochè immediatamente (“da oggi passerà al nostro nuovo
IBAN”).
Né può essere omesso di rimarcare che il messaggio e-mail del 29.09.2022, recante la richiesta della data di pagamento della fattura con il quale è preannunciato il cambio di IBAN era indirizzato all'ufficio tecnico (ufftec.cs) e non all'indirizzo
29 di TO ST e ciò doveva far sorgere dei dubbi, posto che tutte le comunicazioni tra le parti erano intercorse con la ST.
Se poi si considera che la (apparente) rispondeva alla comunicazione di Pt_1
cambio delle coordinate bancarie mettendo per conoscenza anche il Direttore dei
Lavori . . .it), che non era mai stato indicato nella CP_4 Email_9 CP_1
precedente corrispondenza e che non aveva ragione di essere indicato atteso il contenuto amministrativo di tali comunicazioni;
ci si avvede che l'appellata avrebbe dovuto impegnare la propria diligenza – ripetesi, una diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, secondo comma c.c. dall'attività professionale esercitata dalle parti- nel verificare la correttezza del pagamento.
Né rileva la circostanza che la mail truffaldina presentasse alcuni elementi stilistici in comune a quelle redatte dall'attrice/appellante, in particolare l'utilizzo dello stampatello maiuscolo, in quanto ciò non offre la prova della provenienza del documento.
5.4. L'appellante contesta a controparte di aver colposamente risposto ad un indirizzo solo apparentemente del funzionario TO ST,
in luogo di quello corretto Email_6
Email_10
30 Orbene, in disparte la questione se l'origine della truffa sia addebitabile ad una violazione dei sistemi informatici di piuttosto che dell'Azienda, mette Pt_1
conto osservare che la mail contenente il nome parzialmente alterato della ST
era, comunque, riferibile al dominio web dell'ulss n. 5 e, quindi, al sito istituzionale dell'ente che, essendo corretto, non poteva ragionevolmente indurre a effettuare ulteriori verifiche. Pt_1
La circostanza che la predetta comunicazione fosse firmata da TO ST,
diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, conferma la scusabilità dell'errore in cui è incorsa che non si è avveduta del nome Pt_1
parzialmente (una “elle” anziché due ) alterato della funzionaria dell'ente, a fronte di un dominio web corretto.
Con riferimento a tale aspetto e al tema dibattuto tra le parti, in ordine alla responsabilità per l'hackeraggio, ovvero se riconducibile ad una violazione dei sistemi informatici di piuttosto che dell'Azienda, va rilevato che Pt_1
l'accertamento tecnico richiesto dall'appellante avente ad oggetto il seguente quesito: “Accerti il CTU se sui server in uso alla e sul relativo dominio CP_6
E web “aulss5. . , sia stato creato l'indirizzo di posta elettronica CP_1
2. Accerti il CTU se, nella fattispecie oggetto Email_6
di causa, si sia stata posta in essere una frode mediante la tecnica del c.d. email
31 spoofing, e consistente nella mera contraffazione del mittente apparente ovvero
della Azienda convenuta;
3. Accerti e dica il CTU se l'utilizzo del dominio
“@aulss5. .it”, in assenza di espressa autorizzazione del titolare, implichi CP_1
una violazione del dominio web e/o del sistema informatico del titolare.”. Non può
che rimarcarsi la non decisività dello stesso in quanto inidoneo ad appurare la causa e il momento storico in cui l'intrusione fraudolenta sarebbe avvenuta.
L'unico dato obiettivamente pacifico è che la mail fittizia proveniva dall' account
riconducibile al dominio web dell'appellata, ovvero, “aulss5. .it”ma tale CP_1
circostanza, di per sé considerata non consente di ritenere dimostrata la violazione del sistema informatico dell'appellata.
Né per altro verso è dirimente la circostanza che un altro ente pubblico (la
Provincia di IA), debitore nei confronti di per un'altra commessa, avesse Pt_1
ricevuto una comunicazione proveniente apparentemente da relativa al Pt_1
cambio dell'IBAN.
Tale circostanza di per sé non dimostra con sicurezza che il sistema informatico violato sia quello della società appellante, non essendo identificata la causa, le modalità e il momento in cui l'intrusione fraudolenta è avvenuta.
5.5. Alla luce di quanto sopra, non può essere invocato il principio dell'apparenza del diritto, che sottende la disciplina del pagamento al creditore apparente di cui
32 all'art. 1189 c.c., in base al quale il debitore che esegue il pagamento al creditore apparente è liberato dalla propria obbligazione, se prova di essere stato in buona fede. Come anche di recente ricordato dalla Corte d'Appello di Milano (II Sez.
Civ., sent. 3064/2023, pubblicata il 30.10.2023), secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il principio dell'apparenza del diritto, che mira alla tutela della buona fede dei terzi, trova applicazione quando concorrono le due condizioni costituite dallo stato di fatto non corrispondente alla situazione di diritto e dal convincimento del terzo, derivante da errore scusabile,
che lo stato di fatto rispecchi la realtà giuridica. Pertanto, per l'applicazione di siffatto principio, occorre procedere all'indagine, da compiersi caso per caso, non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza dell'affidamento, il quale, perciò, non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa
(riconducibile alla negligenza) per avere trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile, e per essersi affidato alla mera apparenza” (così Cass. sentenza n. 20906/2005 e in senso analogo Cass. sentenza n. 6563/2016).
6. All'accoglimento dell'appello per le superiori ragioni consegue l'assorbimento del terzo motivo di appello con il quale l'appellante ha censurato la sentenza nella
33 parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda subordinata formulata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. laddove richiedeva che venisse accertata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'azienda per la violazione dei doveri di custodia del proprio dominio web.
7. Con il quarto motivo l'appellante ha censurato la sentenza per violazione dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui l'ha condannata alla rifusione delle spese processuali, non avendo il primo giudice considerato la peculiarità della vicenda
, caratterizzata, secondo l'appellante, quanto meno, da un concorso colposo nella causazione del danno da parte dell'appellata, che avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite.
Il motivo di appello non ha pregio in considerazione dell'accoglimento del gravame per le suesposte ragioni in quanto alla riforma della sentenza impugnata consegue la rideterminazione delle spese processuali in relazione all'esito complessivo del giudizio (Cass. ex multis Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
8. Conclusivamente, l'appello va accolto e in riforma della sentenza impugnata,
va dichiarato che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1189 c.c. e per l'effetto che il pagamento eseguito dall' al creditore Controparte_1
apparente non ha effetto solutorio nei confronti di Controparte_8
34 Conseguentemente, l' va condannata al pagamento in Controparte_1
favore di dell'importo di euro 22.000,00 oltre IVA come Controparte_8
per legge e interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs 231/2002 con decorrenza dal 29.09.2022
(termine di pagamento indicato in fattura, doc. 4 appellante) al saldo.
9. Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti di cui al DM 55/2014
come aggiornato con DM 147/22 , applicati nella misura media, tenuto conto del valore della causa (euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dell'attività svolta.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
accerta e dichiara che il pagamento eseguito dall' Controparte_1
al creditore apparente non ha effetto solutorio nei confronti di
[...]
Parte_1
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di euro 22.000,00 oltre IVA se dovuta e Parte_1
interessi ex artt. 4 e 5 del d.lgs 231/2002 con decorrenza dal 29.09.2022 al saldo.
35 - condanna l'appellata alla refusione delle spese processuali sostenute dall'appellante, che liquida, quanto al primo grado in euro 5.077,00 e quanto al grado di appello in euro 5.809,00 e così complessivamente euro
10.886,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina ID AN
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