Sentenza 28 settembre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 28/09/2012, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01714/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2012, proposto da:
TO Viaggi di TO MI & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Apicella, con domicilio eletto in LE, alla via A. Diaz, n. 32, c/o avv. Fiore;
contro
Comune di Vallo della Lucania, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Milite, con domicilio eletto in LE, alla via L. Cassese, n. 19 c/o avv. Lamberti;
nei confronti di
a) Co.Sa.T. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore ¸ rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Cagnoli e Andrea Oteri, con domicilio eletto in LE, P. Principe Amedeo, n.1; b) Rti Crystal Tour/Eliseo Viaggi Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determina n.195/2012, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico per il periodo 15.09.2011-30.06.2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Vallo della Lucania in Persona del Sindaco P.T. e di Co.Sa.T. Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
LETTO il ricorso, notificato in data 12 aprile 2012 e ritualmente depositato il 26 aprile successivo, con il quale la società TO Viaggi, come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato gli sfavorevoli esiti della procedura evidenziale indetta, con determinazione in data 16 settembre 2011, dal Comune di Vallo della Lucania per l’affidamento, giusta il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;
CONSIDERATO che, a sostegno del proposto gravame, la ricorrente – collocatasi terza nella graduatoria predisposta ed approvata dalla stazione appaltante – ha, in via principale, censurato la mancata esclusione della prima graduata (aggiudicataria in via definitiva del servizio) e della seconda graduata (comunque deducendo – in via dichiaratamente e prospetticamente subordinata – l’erroneità nella formulazione delle graduatorie);
RITENUTO, in dettaglio, che il complessivo assunto critico della ricorrente si fonda sul duplice e concorrente rilievo per cui;
a ) l’aggiudicataria CO.SA.T. avrebbe dovuto essere esclusa per non aver dichiarato – come imposto dalla rigorosa e non equivoca prescrizione capitolare – la disponibilità di mezzi idonei allo svolgimento del servizio, e – segnatamente – di n. 2 scuolabus di n. 40 posti e per aver falsamente dichiarato la data di prima immatricolazione di uno dei veicoli (ciò che la stessa Commissione aveva accertato, senza trarne le doverose conseguenze con la adozione di sanzione espulsiva e limitandosi alla mera rimodulazione del punteggio attribuito);
b ) la seconda graduata RTI Crystal Tour/ Eliseo Viaggi avrebbe, per parte sua, dovuto essere esclusa per difetto del requisito, prescritto dal bando, della proprietà dei mezzi da utilizzare per lo svolgimento del servizio;
VISTE le difese predisposte dal Comune e dalla ditta aggiudicataria;
RITENUTO che il ricorso (che appare pianamente ammissibile, posto che – dal prospettico accoglimento di entrambi i motivi formulati in principalità – discende l’obbligo del Comune, non ostandovi altri profili, di aggiudicare direttamente il contratto alla ricorrente) è fondato, in quanto:
a ) l’art. 7 del capitolato speciale d’appalto prevedeva espressamente che, oltre che con il mezzo di proprietà del Comune – il servizio avrebbe dovuto essere reso con almeno “due scuolabus di n. 40 posti”: previsione non equivoca (per giusta confermata, con espressa nota di chiarimenti del responsabile del procedimento prot. n. 14401 del 13 ottobre 2011) la cui violazione non appare sanabile, difformemente da quanto ritiene la controinteressata, in forza dell’art. 46 del d. lgs. n. 163/2006, che fonda il cosiddetto dovere di soccorso; b ) l’attestazione non veritiera di una data di immatricolazione diversa da quella effettiva costituiva falsa dichiarazione, insuscettibile di riduttiva acquisizione nei sensi della mera incidenza sul punteggio attribuito ed evocativa, per contro, della rigorosa sanzione espulsiva; c ) lo stesso art. 7 del capitolato speciale d’appalto prescriveva che gli automezzi da adibire al servizio fossero di proprietà delle ditte offerenti (con il che la seconda graduata – che aveva offerto solo mezzi posseduti a titolo di comodato – avrebbe dovuto essere esclusa e non collocata in graduatoria);
RITENUTO che, in virtù delle esposte premesse, l’aggiudicazione definitiva a favore della CO.SA.T. deve essere annullata:
CONSIDERATO che, avuto riguardo alle conseguenze sul contratto ex artt. 121, 122 e 124 c.p.a., non sussistendo l’obbligo di rinnovare la procedura evidenziale ed essendo stata formulata domanda di subentro, e considerato il mancato rispetto del c.d. stand still, lo stato di esecuzione delle prestazioni e gli interessi delle parti, lo stesso deve essere dichiarato inefficace, con decorrenza dalla pubblicazione della presente statuizione;
RITENUTO di dover applicare, a carico della stazione appaltante, la sanzione ex art. 121, comma 4 e 123 c.p.a., che quantifica nello 0,5% del prezzo di aggiudicazione, da versare con le modalità previste all’art. 123, 1° comma lettera a ) c.p.a.;
CONSIDERATO che la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente deve essere respinta, in quanto formulata in termini generici e non accompagnata da idoneo supporto probatorio;
RITENUTO che le spese debbano seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo che segue;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: a ) annulla l’aggiudicazione disposta a favore della CO.SA.T. società consortile a r.l.; b ) dichiara l’inefficacia del contratto stipulato, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza; c ) respinge la domanda di risarcimento del danno ingiusto; d ) pone a carico del Comune di vallo della Lucania l’obbligo di versare, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, la somma complessiva pari allo 0,5% del prezzo di aggiudicazione, con le modalità previste all’art. 123, 1° comma lettera a) c.p.a.; e ) liquida, a favore della ricorrente, le spese di lite, che quantifica in complessivi € 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato versato, a carico del Comune di Vallo della Lucania ed € 1.500, oltre accessori, a carico della ditta CO.SA.T. società consortile a r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente FF
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/09/2012
IL SEGRETARIO