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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/11/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 572/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 572 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
ANTONIO D'ETTORRE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Termoli, alla P.zza Bega n. 28, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , elettivamente domiciliata presso i suoi CP_1 uffici in , alla Via Insorti d'Ungheria n. 74, giusta mandato in atti;
CP_1
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto avanti al Giudice di Pace di Termoli, impugnava i Parte_1 verbali di contestazione n. 1257390 e n. 1257391, entrambi dell'1.5.2021, elevati dai Carabinieri della Stazione di Termoli – N.O.R. Sezione Radiomobile per violazione, rispettivamente, degli pagina 1 di 10 artt. 186, comma 2, lett. c), e 141, commi 2 e 11 Codice della Strada, nonché l'ordinanza prefettizia n. 2286/Pat.2021/Area III del 7 maggio 2021, con la quale era stata disposta la sospensione della patente di guida per otto mesi.
L'opponente deduceva l'insussistenza delle violazioni contestate, esponendo in fatto che il giorno 1.5.2021, alle ore 19,40 circa, dopo essersi congedato dagli amici, si poneva alla guida del proprio veicolo, allorquando, giunto su via del Molinello, nel centro abitato di Termoli, improvvisamente perdeva il controllo del mezzo a causa dell'attraversamento della strada da parte di un minore, tale così finendo fuori strada;
sosteneva poi che, Persona_1 prima di porsi alla guida, non aveva assunto alcool, ma numerose gocce di un farmaco ansiolitico
(Jper G), che normalmente assumeva per stati d'ansia e ipertensione.
Tanto esposto in ordine ai fatti, il ricorrente, “in diritto”, richiamava la giurisprudenza penale in ordine all'avviso, al conducente, della facoltà di farsi assistere da un difensore all'atto di essere sottoposto all'esame alcolemico e, con riguardo alla rilevazione del tasso alcolemico, contestava
“il sistema di rilevazione dei valori impiegato dai verbalizzanti, nonché la corretta funzionalità del relativo strumento di rilevazione. Poiché, così come in precedenza esposto, il ricorrente non aveva assolutamente assunto bevande alcoliche, certamente il rilevatore non era correttamente tarato ed il controllo non è stato correttamente eseguito”, contestando altresì la “veridicità e pregnanza delle rilevazioni operate, i cui risultati e relativa certificazione di conformità e taratura, peraltro, non sono stati assolutamente consegnati all'odierno ricorrente”.
1.2. Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto del ricorso, Controparte_1 ritenendolo infondato.
1.3. Con sentenza n. 480/2021 del 9 aprile 2024, il Giudice di Pace di Termoli rigettava l'opposizione, ritenendo legittimi i verbali di contestazione e l'ordinanza contestata, tenuto conto che la violazione dell'art. 186, co. 2 C.d.S. era emersa all'esito di esame ematico eseguito presso il presidio ospedaliero “San Timoteo” di Termoli, dal quale era risultato un tasso alcolemico pari a 2,30 g/l, in uno agli elementi sintomatici descritti dai verbalizzanti, e ritenendo non provata la circostanza che il farmaco assunto avesse causato l'alterazione dei valori relativi al tasso alcolemico risultato dagli accertamenti. Quest'ultimo dato, inoltre, rendeva obbligata l'adozione dell'ordinanza prefettizia, emessa ai sensi dell'art. 223 cod. strada, stante la sua natura cautelare, risultando con ciò legittima.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il chiedendo l'integrale riforma della Pt_1 sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: a) errata valutazione delle risultanze istruttorie e omessa decisione sui motivi di ricorso;
b) omessa o errata valutazione dei certificati pagina 2 di 10 medici prodotti;
c) insussistenza della violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S.; d) erronea esclusione della rilevanza, nel giudizio civile, della sentenza penale di assoluzione intervenuta successivamente;
e) violazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova, nonché inesatta valutazione del valore probatorio dei verbali di accertamento.
2.2. Si è costituita la , a mezzo dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto ex art. 345 c.p.c., in quanto fondato su una ricostruzione dei fatti difforme da quella prospettata in primo grado. In via subordinata, ha contestato comunque la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto nel merito, con conferma integrale della sentenza impugnata, osservando come l'accertamento alcolemico fosse stato regolarmente eseguito mediante prelievo ematico presso struttura sanitaria e che la sintomatologia riscontrata dagli operanti (alito vinoso, eloquio sconnesso, difficoltà motorie) corroborasse l'attendibilità del rilievo.
2.3. La causa è stata istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti.
*****
Il Tribunale osserva quanto segue.
3. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla per violazione dell'art. 345 c.p.c., argomentata sul presupposto che l'appellante CP_1 avrebbe modificato, nel presente grado di giudizio, la propria versione dei fatti e introdotto nuove circostanze non allegate in primo grado. In particolare, la ha osservato che nel CP_1 ricorso originario l'appellante aveva giustificato l'esito positivo dell'accertamento alcolemico con l'assunzione del farmaco Jper G, mentre nell'atto di appello ha riferito, invece, di aver bevuto una bottiglia di limoncello in attesa del primo referto ospedaliero. Inoltre, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità della documentazione allegata all'atto di appello, trattandosi di atti formati precedentemente all'instaurazione del presente gravame e, quindi, tardivamente introdotti in giudizio in sede di gravame.
3.1. L'eccezione, il cui accoglimento non potrebbe comunque condurre all'inammissibilità del gravame in sé -come sostenuto dall'appellata- ma dei soli “nova”, così come dispone l'art. 345 c.p.c., è fondata con riguardo alla produzione della documentazione di pronto soccorso del giorno 1.5.2021, depositata per la prima volta in questa sede, nonché delle trascrizioni delle dichiarazioni testimoni assunte nel procedimento penale n. r.g. 42/2022, svoltosi a carico del per i medesimi fatti qui in esame. Pt_1
Infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la preclusione delle allegazioni assertive nel giudizio di primo grado non impedisce l'allegazione e la produzione pagina 3 di 10 delle sole prove in ordine ai fatti nuovi sopraggiunti nel corso del processo e rilevanti ai fini della decisione, quanto meno fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Pertanto, fermo il divieto dei nova in appello, sancito dall'articolo 345 c.p.c., nel procedimento d'appello il divieto di introdurre nuove prove documentali subisce una deroga con riguardo ai soli fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado, dal momento che la insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione nei termini processuali, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito. Difatti, il novellato articolo
345, comma 3 c.p.c. ammette, in via eccezionale rispetto al divieto di nova indicato al primo comma, la produzione dei documenti in appello ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado. Tale limitata facoltà, peraltro, è del tutto slegata dal carattere di indispensabilità della prova previsto prima della novella del 2012 (cfr., tra le tante e più recenti, Cassazione civile sez. III, 02/01/2025, n.34).
Nel caso di specie, la documentazione relativa agli accertamenti e alle attività compiute presso il Pronto Soccorso e, dunque, preesistente anche all'instaurazione del giudizio di primo grado, non è mai stata prodotta in primo grado, senza alcuna motivazione, da parte dell'appellante, in ordine alla ragione per la quale dovrebbe, invece, trovare ingresso in questa sede;
parimenti, le trascrizioni prodotte in allegato all'atto di appello, datate 13.12.2022, 22.3.2023 e 9.5.2023, ben potevano essere prodotte nel corso del giudizio di primo grado, conclusosi con l'udienza del
9.4.2024, unitamente- semmai- alla sentenza di secondo grado, del cui solo deposito la parte dà conto nella memoria conclusiva datata 26.3.2024. Ne deriva allora che, in difetto del presupposto di cui al co. 3 dell'art. 345 c.p.c. – prova, da parte dell'appellante, di non aver potuto procedere alla produzione documentale in primo grado per causa a sé non imputabile-, anche detta documentazione è certamente inammissibile, con l'ulteriore conseguenza che restano definitivamente travolte anche le circostanze in fatto allegate per la prima volta in appello
(assunzione di alcol in ospedale) sulla scorta della suddetta documentazione.
4. Passando al merito, con il primo, il terzo e ultimo motivo di impugnazione, che per comunanza della questione sottesa possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante si duole dell'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo che il Giudice di
Pace avrebbe trascurato di tenere in giusto conto gli elementi probatori raggiunti in ordine alla condotta di guida del ricorrente e alla dinamica del sinistro, idonei ad escludere la responsabilità del nella causazione dell'incidente e, conseguentemente, la sussistenza della violazione Pt_1 contestata ai sensi dell'art. 141, co. 2 e 11 cod. strada, tenuto altresì conto delle regole di riparto pagina 4 di 10 dell'onere della prova, gravante interamente sull'Amministrazione procedente.
4.1. Le doglianze non meritano accoglimento.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla Pubblica Amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza;
l'opponente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass., Sez. VI-2, 24 gennaio 2019, n. 1921).
Tanto premesso, la ha depositato in atti i verbali e l'ordinanza impugnata, il CP_1 rapporto degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro e il referto ospedaliero attestante un tasso alcolemico pari a 2,30 g/l. Dal rapporto si apprende che gli agenti, giunti dopo la verificazione del sinistro in via del Molinello, dalle informazioni apprese ricostruivano la dinamica del sinistro nel senso che il mentre percorreva via del Molinello, con direzione di marcia via Elba, Pt_1 perdeva il controllo del veicolo e andava ad urtare dapprima contro il marciapiede ed infine contro un albero posto sul lato opposto al suo senso di marcia, investendo altresì un pedone, tale Persona_1
Il nel proporre opposizione, non ha negato la verificazione del sinistro, sostenendo Pt_1 tuttavia che mentre percorreva via del Molinello “improvvisamente, a seguito dell'attraversamento della strada da parte del minore perdeva il Persona_1 controllo del veicolo e finiva fuori strada”. In via istruttoria, ribadita l'inutilizzabilità in questa sede delle deposizioni testimoniali riportate nelle trascrizioni tardivamente depositate in atti, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado è emerso che gli stessi, nel confermare integralmente la circostanza indicata alla lettera “d” del ricorso, davano conto dell'improvviso attraversamento della strada da parte di una persona, in un punto privo di attraversamento pedonale, con conseguente perdita del controllo della propria autovettura da parte del il Pt_1 quale così finiva fuori strada. Inoltre, entrambi i testi escussi in primo grado confermavano che il loro congiunto aveva assunto numerose gocce di un farmaco ansiolitico prima di porsi alla guida.
Orbene, l'art. 141 cod. strada, la cui violazione è stata contestata al impone al Pt_1 conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del pagina 5 di 10 veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Nel caso di specie, la perdita di controllo del veicolo e l'incapacità di arrestare in sicurezza il veicolo, confermati all'esito dalla prova orale, consentono di ritenere, tenuto conto della prevedibile presenza di pedoni, come sufficientemente integrata la violazione contestata. Difatti, non può assumere rilievo la circostanza che l'attraversamento del pedone sia avvenuto in un tratto privo di strisce pedonali e in prossimità di una curva: premesso che, dal tipo di lesioni riportate dal pedone (contusione caviglia sinistra con prognosi di 4 giorni), deve desumersi che lo stesso non si trovasse al centro della carreggiata (dovendosi altrimenti immaginare, ragionevolmente, conseguenze molto più gravi a suo carico) ma quantomeno in movimento dal lato destro della strada (così lascia intendere anche l'appellante), verosimilmente dal marciapiede, come riportato dagli agenti, deve osservarsi che, proprio in considerazione della tipologia di strada, situata nel centro cittadino e con edifici residenziali, in un giorno festivo (primo maggio)
e alle ore 19,30, orario in cui è avvenuto il sinistro, era certamente presumibile la presenza di persone in strada, di talché il conducente avrebbe dovuto prevedere l'attraversamento, anche repentino, di pedoni, assumendo una condotta di guida improntata all'estrema prudenza, specie in tratti con minore visibilità, così da poter essere in grado di arrestare il veicolo o, comunque, apprestare manovre, anche d'emergenza, in condizioni di sicurezza, senza arrecare danno a terzi o a cose (si veda, ad es., Cass. penale, sez. IV , 09/02/2023, n. 9459 in un caso in cui il pedone aveva attraversato in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli;
tale condotta, ai fini della violazione dell'art. 141 cod. strada, non è stata considerata comunque una causa eccezionale ed atipica, non prevista ed imprevedibile, in quanto l'incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario, ossia quello del rientro a casa, in cui la presenza di persone ai margini della carreggiata poteva essere considerata usuale).
Si badi, infine, che solo in appello il ha allegato, per la prima volta, che il pedone non era Pt_1 stato attinto dall'autovettura, richiamando sul punto le trascrizioni del procedimento di primo grado, come già detto inammissibili;
né tanto emerge dalla sentenza penale d'appello, che si limita unicamente a riportare la tesi dell'appellante, per poi giungere all'assoluzione del Pt_1 dando rilievo – in modo assorbente- al mancato avviso, da parte degli agenti, della facoltà di farsi assistenza da un legale all'atto dell'alcol e drug test.
Ne consegue, quindi, che le doglianze sul punto sono infondate.
5. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'erronea valutazione dei certificati e dei referti medici effettuata dal giudice di primo grado, sostenendo la non corretta lettura dei dati temporali e clinici relativi ai prelievi ematici. In particolare, il deduce che Pt_1 pagina 6 di 10 erano stati effettuati due prelievi dei quali il primo, eseguito alle 20:50, non prevedeva l'alcol test e non lo rilevava, mentre solo il secondo, eseguito alle 22:31, rilevava la presenza di alcol nel sangue, da ricondurre, tuttavia, non a un'assunzione precedente alla guida, ma successiva, avvenuta in ospedale, dopo aver bevuto una bottiglia di limoncello datagli dalla cognata, insieme ad un panino. Secondo l'appellante, quindi, il Giudice di Pace avrebbe travisato la prova e attribuito valore probatorio a un accertamento viziato da erronea interpretazione dell'indicazione dei tempi in essi riportati.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Deve rammentarsi che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative nonché all'ordinanza ingiunzione, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr. solo da ultimo Cass. ordinanza n. 24037 del
30/10/2020). Peraltro occorre ricordare che nel giudizio di opposizione è altresì inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo, o per la prima volta deduca motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla legge n. 689 del 1981 presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti (cfr. tra le altre Cass. n. 6013/2003;
Cass. 18158/2020).
Nel caso di specie, la tesi difensiva oggi prospettata dall'appellante, secondo cui egli avrebbe ingerito una bevanda alcolica una volta giunto in ospedale e, dunque, solo successivamente al sinistro, non solo è stata introdotta per la prima volta in appello, ma è anche del tutto disancorata da quella originariamente dedotta nel ricorso introduttivo in primo grado, ove il ricorrente aveva ricondotto l'anomalia del valore ematico alla possibile interferenza del farmaco assunto in precedenza, di cui tuttavia, come rilevato correttamente dal primo Giudice, non forniva alcuna evidenza probatoria.
Inoltre, anche la tesi difensiva incentrata sulla “giusta lettura” della documentazione di pronto soccorso, depositata solo in sede di gravame, non trova alcun richiamo nell'originario ricorso introduttivo, nel quale il (pur avendo depositato i verbali di contestazione e Pt_1
l'ordinanza ingiunzione con chiaro richiamo agli esami ematici ospedalieri), ha sollevato pagina 7 di 10 eccezioni relative al “sistema di rilevazione dei valori impiegato dai verbalizzanti” e alla non corretta taratura del “rilevatore”, del tutto avulse dagli accadimenti.
Così facendo, dunque, non era possibile per il primo Giudice esaminare la tesi difensiva qui proposta, in quanto prospettata solo in sede di gravame e sulla scorta di documentazione mai prodotta prima e non più esaminabile in questo grado, con conseguente inammissibilità del nuovo motivo di opposizione.
6. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole della mancata valutazione, da parte del giudice di primo grado, dell'efficacia del giudicato penale nel procedimento civile della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello penale di Campobasso, in forza della quale il Pt_1 veniva assolto dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. perché “il fatto non sussiste”, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.
6.1. Il motivo è infondato, pur dovendosi rettificare la motivazione del primo Giudice sul punto.
L'art. 223, comma 2 cod. strada, in forza del quale, nel caso in esame, il Prefetto ha emesso l'ordinanza impugnata, nel prevedere l'adottabilità da parte del Prefetto della sospensione provvisoria della patente di guida, richiede ai fini della sua emissione la sussistenza di “fondati elementi di una evidente responsabilità”.
Trattasi di un provvedimento provvisorio, proprio perché necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del giudice penale o dello stesso Prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), di talché esso conserva una sua autonomia sul piano della finalità, in quanto volto a tutelare con immediatezza la incolumità e l'ordine pubblico, impedendo al conducente che si è reso responsabile di alcuni reati inerenti alla circolazione di continuare nella guida, ritenuta potenzialmente pericolosa. Si giustifica, conseguentemente, in tal modo la necessità di una altrettanta autonoma valutazione sulla presenza dei relativi presupposti (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/09/2004, n.17972).
Pertanto, in sede di opposizione s'impone una valutazione incentrata unicamente sulla
“concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali” (Cass. 15906/03), a cui il giudice di merito non può sottrarsi, limitando il proprio esame alla regolarità formale della misura adottata, come invece fatto dal primo Giudice.
E allora, premessa l'irrilevanza dell'intervenuta sentenza penale in grado di appello rispetto al provvedimento prefettizio di natura cautelare, non v'è dubbio che, alla luce degli elementi assunti in primo grado, l'elevato tasso alcolemico, rilevato mediante prelievo in struttura pagina 8 di 10 ospedaliera, e le modalità del sinistro, per come emerse anche in primo grado, abbiano reso un quadro chiaro circa l'evidente responsabilità del delitto ascrivibile al mentre non è Pt_1 certamente sostenibile l'invocazione della portata di “giudicato” nel presente procedimento della sentenza penale con riguardo al verbale di accertamento della sanzione di cui all'art. 186, co. 2 cos. Strada. Sul punto, è sufficiente richiamare il principio secondo cui in materia di infrazioni al codice della strada è consentita l'opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il processo verbale di accertamento, non può essere esteso anche a violazioni soggette a sanzione penale. Il presupposto della eccezionale opponibilità del verbale di infrazioni al codice della strada risiede nella sua potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l'effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione (così giustificando l'immediata opposizione in sede giurisdizionale), mentre, nel caso delle suddette violazioni (nella specie, guida in stato di ebbrezza), il medesimo verbale di accertamento - con il quale gli organi accertatori si limitano a constatare il fatto, ma non procedono a contestazione, essendo, invece, tenuti a farne rapporto all'autorità giudiziaria inquirente - è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale. (Sez. 1,
Sentenza n. 13207 del 20/06/2005; cfr., per un caso analogo a quello in esame, Cassazione civile sez. VI, 03/08/2022, n. 24088).
7. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (dm 55/2014, valore indeterminabile complessità bassa;
valori minimi per tutte le fasi, omessa quella istruttoria, non celebrata).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'appello;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Parte_1 in favore di delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante. pagina 9 di 10 Larino, 15 novembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 572 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
ANTONIO D'ETTORRE, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in
Termoli, alla P.zza Bega n. 28, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , elettivamente domiciliata presso i suoi CP_1 uffici in , alla Via Insorti d'Ungheria n. 74, giusta mandato in atti;
CP_1
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso proposto avanti al Giudice di Pace di Termoli, impugnava i Parte_1 verbali di contestazione n. 1257390 e n. 1257391, entrambi dell'1.5.2021, elevati dai Carabinieri della Stazione di Termoli – N.O.R. Sezione Radiomobile per violazione, rispettivamente, degli pagina 1 di 10 artt. 186, comma 2, lett. c), e 141, commi 2 e 11 Codice della Strada, nonché l'ordinanza prefettizia n. 2286/Pat.2021/Area III del 7 maggio 2021, con la quale era stata disposta la sospensione della patente di guida per otto mesi.
L'opponente deduceva l'insussistenza delle violazioni contestate, esponendo in fatto che il giorno 1.5.2021, alle ore 19,40 circa, dopo essersi congedato dagli amici, si poneva alla guida del proprio veicolo, allorquando, giunto su via del Molinello, nel centro abitato di Termoli, improvvisamente perdeva il controllo del mezzo a causa dell'attraversamento della strada da parte di un minore, tale così finendo fuori strada;
sosteneva poi che, Persona_1 prima di porsi alla guida, non aveva assunto alcool, ma numerose gocce di un farmaco ansiolitico
(Jper G), che normalmente assumeva per stati d'ansia e ipertensione.
Tanto esposto in ordine ai fatti, il ricorrente, “in diritto”, richiamava la giurisprudenza penale in ordine all'avviso, al conducente, della facoltà di farsi assistere da un difensore all'atto di essere sottoposto all'esame alcolemico e, con riguardo alla rilevazione del tasso alcolemico, contestava
“il sistema di rilevazione dei valori impiegato dai verbalizzanti, nonché la corretta funzionalità del relativo strumento di rilevazione. Poiché, così come in precedenza esposto, il ricorrente non aveva assolutamente assunto bevande alcoliche, certamente il rilevatore non era correttamente tarato ed il controllo non è stato correttamente eseguito”, contestando altresì la “veridicità e pregnanza delle rilevazioni operate, i cui risultati e relativa certificazione di conformità e taratura, peraltro, non sono stati assolutamente consegnati all'odierno ricorrente”.
1.2. Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto del ricorso, Controparte_1 ritenendolo infondato.
1.3. Con sentenza n. 480/2021 del 9 aprile 2024, il Giudice di Pace di Termoli rigettava l'opposizione, ritenendo legittimi i verbali di contestazione e l'ordinanza contestata, tenuto conto che la violazione dell'art. 186, co. 2 C.d.S. era emersa all'esito di esame ematico eseguito presso il presidio ospedaliero “San Timoteo” di Termoli, dal quale era risultato un tasso alcolemico pari a 2,30 g/l, in uno agli elementi sintomatici descritti dai verbalizzanti, e ritenendo non provata la circostanza che il farmaco assunto avesse causato l'alterazione dei valori relativi al tasso alcolemico risultato dagli accertamenti. Quest'ultimo dato, inoltre, rendeva obbligata l'adozione dell'ordinanza prefettizia, emessa ai sensi dell'art. 223 cod. strada, stante la sua natura cautelare, risultando con ciò legittima.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il chiedendo l'integrale riforma della Pt_1 sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: a) errata valutazione delle risultanze istruttorie e omessa decisione sui motivi di ricorso;
b) omessa o errata valutazione dei certificati pagina 2 di 10 medici prodotti;
c) insussistenza della violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, C.d.S.; d) erronea esclusione della rilevanza, nel giudizio civile, della sentenza penale di assoluzione intervenuta successivamente;
e) violazione dei principi in materia di riparto dell'onere della prova, nonché inesatta valutazione del valore probatorio dei verbali di accertamento.
2.2. Si è costituita la , a mezzo dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto ex art. 345 c.p.c., in quanto fondato su una ricostruzione dei fatti difforme da quella prospettata in primo grado. In via subordinata, ha contestato comunque la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto nel merito, con conferma integrale della sentenza impugnata, osservando come l'accertamento alcolemico fosse stato regolarmente eseguito mediante prelievo ematico presso struttura sanitaria e che la sintomatologia riscontrata dagli operanti (alito vinoso, eloquio sconnesso, difficoltà motorie) corroborasse l'attendibilità del rilievo.
2.3. La causa è stata istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti.
*****
Il Tribunale osserva quanto segue.
3. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla per violazione dell'art. 345 c.p.c., argomentata sul presupposto che l'appellante CP_1 avrebbe modificato, nel presente grado di giudizio, la propria versione dei fatti e introdotto nuove circostanze non allegate in primo grado. In particolare, la ha osservato che nel CP_1 ricorso originario l'appellante aveva giustificato l'esito positivo dell'accertamento alcolemico con l'assunzione del farmaco Jper G, mentre nell'atto di appello ha riferito, invece, di aver bevuto una bottiglia di limoncello in attesa del primo referto ospedaliero. Inoltre, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità della documentazione allegata all'atto di appello, trattandosi di atti formati precedentemente all'instaurazione del presente gravame e, quindi, tardivamente introdotti in giudizio in sede di gravame.
3.1. L'eccezione, il cui accoglimento non potrebbe comunque condurre all'inammissibilità del gravame in sé -come sostenuto dall'appellata- ma dei soli “nova”, così come dispone l'art. 345 c.p.c., è fondata con riguardo alla produzione della documentazione di pronto soccorso del giorno 1.5.2021, depositata per la prima volta in questa sede, nonché delle trascrizioni delle dichiarazioni testimoni assunte nel procedimento penale n. r.g. 42/2022, svoltosi a carico del per i medesimi fatti qui in esame. Pt_1
Infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la preclusione delle allegazioni assertive nel giudizio di primo grado non impedisce l'allegazione e la produzione pagina 3 di 10 delle sole prove in ordine ai fatti nuovi sopraggiunti nel corso del processo e rilevanti ai fini della decisione, quanto meno fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Pertanto, fermo il divieto dei nova in appello, sancito dall'articolo 345 c.p.c., nel procedimento d'appello il divieto di introdurre nuove prove documentali subisce una deroga con riguardo ai soli fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado, dal momento che la insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione nei termini processuali, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito. Difatti, il novellato articolo
345, comma 3 c.p.c. ammette, in via eccezionale rispetto al divieto di nova indicato al primo comma, la produzione dei documenti in appello ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado. Tale limitata facoltà, peraltro, è del tutto slegata dal carattere di indispensabilità della prova previsto prima della novella del 2012 (cfr., tra le tante e più recenti, Cassazione civile sez. III, 02/01/2025, n.34).
Nel caso di specie, la documentazione relativa agli accertamenti e alle attività compiute presso il Pronto Soccorso e, dunque, preesistente anche all'instaurazione del giudizio di primo grado, non è mai stata prodotta in primo grado, senza alcuna motivazione, da parte dell'appellante, in ordine alla ragione per la quale dovrebbe, invece, trovare ingresso in questa sede;
parimenti, le trascrizioni prodotte in allegato all'atto di appello, datate 13.12.2022, 22.3.2023 e 9.5.2023, ben potevano essere prodotte nel corso del giudizio di primo grado, conclusosi con l'udienza del
9.4.2024, unitamente- semmai- alla sentenza di secondo grado, del cui solo deposito la parte dà conto nella memoria conclusiva datata 26.3.2024. Ne deriva allora che, in difetto del presupposto di cui al co. 3 dell'art. 345 c.p.c. – prova, da parte dell'appellante, di non aver potuto procedere alla produzione documentale in primo grado per causa a sé non imputabile-, anche detta documentazione è certamente inammissibile, con l'ulteriore conseguenza che restano definitivamente travolte anche le circostanze in fatto allegate per la prima volta in appello
(assunzione di alcol in ospedale) sulla scorta della suddetta documentazione.
4. Passando al merito, con il primo, il terzo e ultimo motivo di impugnazione, che per comunanza della questione sottesa possono essere esaminati congiuntamente, l'appellante si duole dell'omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo che il Giudice di
Pace avrebbe trascurato di tenere in giusto conto gli elementi probatori raggiunti in ordine alla condotta di guida del ricorrente e alla dinamica del sinistro, idonei ad escludere la responsabilità del nella causazione dell'incidente e, conseguentemente, la sussistenza della violazione Pt_1 contestata ai sensi dell'art. 141, co. 2 e 11 cod. strada, tenuto altresì conto delle regole di riparto pagina 4 di 10 dell'onere della prova, gravante interamente sull'Amministrazione procedente.
4.1. Le doglianze non meritano accoglimento.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla Pubblica Amministrazione, quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza;
l'opponente deve dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (Cass., Sez. VI-2, 24 gennaio 2019, n. 1921).
Tanto premesso, la ha depositato in atti i verbali e l'ordinanza impugnata, il CP_1 rapporto degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro e il referto ospedaliero attestante un tasso alcolemico pari a 2,30 g/l. Dal rapporto si apprende che gli agenti, giunti dopo la verificazione del sinistro in via del Molinello, dalle informazioni apprese ricostruivano la dinamica del sinistro nel senso che il mentre percorreva via del Molinello, con direzione di marcia via Elba, Pt_1 perdeva il controllo del veicolo e andava ad urtare dapprima contro il marciapiede ed infine contro un albero posto sul lato opposto al suo senso di marcia, investendo altresì un pedone, tale Persona_1
Il nel proporre opposizione, non ha negato la verificazione del sinistro, sostenendo Pt_1 tuttavia che mentre percorreva via del Molinello “improvvisamente, a seguito dell'attraversamento della strada da parte del minore perdeva il Persona_1 controllo del veicolo e finiva fuori strada”. In via istruttoria, ribadita l'inutilizzabilità in questa sede delle deposizioni testimoniali riportate nelle trascrizioni tardivamente depositate in atti, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado è emerso che gli stessi, nel confermare integralmente la circostanza indicata alla lettera “d” del ricorso, davano conto dell'improvviso attraversamento della strada da parte di una persona, in un punto privo di attraversamento pedonale, con conseguente perdita del controllo della propria autovettura da parte del il Pt_1 quale così finiva fuori strada. Inoltre, entrambi i testi escussi in primo grado confermavano che il loro congiunto aveva assunto numerose gocce di un farmaco ansiolitico prima di porsi alla guida.
Orbene, l'art. 141 cod. strada, la cui violazione è stata contestata al impone al Pt_1 conducente di conservare sempre il controllo del proprio veicolo e di essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del pagina 5 di 10 veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Nel caso di specie, la perdita di controllo del veicolo e l'incapacità di arrestare in sicurezza il veicolo, confermati all'esito dalla prova orale, consentono di ritenere, tenuto conto della prevedibile presenza di pedoni, come sufficientemente integrata la violazione contestata. Difatti, non può assumere rilievo la circostanza che l'attraversamento del pedone sia avvenuto in un tratto privo di strisce pedonali e in prossimità di una curva: premesso che, dal tipo di lesioni riportate dal pedone (contusione caviglia sinistra con prognosi di 4 giorni), deve desumersi che lo stesso non si trovasse al centro della carreggiata (dovendosi altrimenti immaginare, ragionevolmente, conseguenze molto più gravi a suo carico) ma quantomeno in movimento dal lato destro della strada (così lascia intendere anche l'appellante), verosimilmente dal marciapiede, come riportato dagli agenti, deve osservarsi che, proprio in considerazione della tipologia di strada, situata nel centro cittadino e con edifici residenziali, in un giorno festivo (primo maggio)
e alle ore 19,30, orario in cui è avvenuto il sinistro, era certamente presumibile la presenza di persone in strada, di talché il conducente avrebbe dovuto prevedere l'attraversamento, anche repentino, di pedoni, assumendo una condotta di guida improntata all'estrema prudenza, specie in tratti con minore visibilità, così da poter essere in grado di arrestare il veicolo o, comunque, apprestare manovre, anche d'emergenza, in condizioni di sicurezza, senza arrecare danno a terzi o a cose (si veda, ad es., Cass. penale, sez. IV , 09/02/2023, n. 9459 in un caso in cui il pedone aveva attraversato in un punto privo di segnaletica pedonale e senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli;
tale condotta, ai fini della violazione dell'art. 141 cod. strada, non è stata considerata comunque una causa eccezionale ed atipica, non prevista ed imprevedibile, in quanto l'incidente si era verificato in un centro abitato e in un orario, ossia quello del rientro a casa, in cui la presenza di persone ai margini della carreggiata poteva essere considerata usuale).
Si badi, infine, che solo in appello il ha allegato, per la prima volta, che il pedone non era Pt_1 stato attinto dall'autovettura, richiamando sul punto le trascrizioni del procedimento di primo grado, come già detto inammissibili;
né tanto emerge dalla sentenza penale d'appello, che si limita unicamente a riportare la tesi dell'appellante, per poi giungere all'assoluzione del Pt_1 dando rilievo – in modo assorbente- al mancato avviso, da parte degli agenti, della facoltà di farsi assistenza da un legale all'atto dell'alcol e drug test.
Ne consegue, quindi, che le doglianze sul punto sono infondate.
5. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'erronea valutazione dei certificati e dei referti medici effettuata dal giudice di primo grado, sostenendo la non corretta lettura dei dati temporali e clinici relativi ai prelievi ematici. In particolare, il deduce che Pt_1 pagina 6 di 10 erano stati effettuati due prelievi dei quali il primo, eseguito alle 20:50, non prevedeva l'alcol test e non lo rilevava, mentre solo il secondo, eseguito alle 22:31, rilevava la presenza di alcol nel sangue, da ricondurre, tuttavia, non a un'assunzione precedente alla guida, ma successiva, avvenuta in ospedale, dopo aver bevuto una bottiglia di limoncello datagli dalla cognata, insieme ad un panino. Secondo l'appellante, quindi, il Giudice di Pace avrebbe travisato la prova e attribuito valore probatorio a un accertamento viziato da erronea interpretazione dell'indicazione dei tempi in essi riportati.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Deve rammentarsi che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative nonché all'ordinanza ingiunzione, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato, diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'articolo 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (cfr. solo da ultimo Cass. ordinanza n. 24037 del
30/10/2020). Peraltro occorre ricordare che nel giudizio di opposizione è altresì inammissibile la memoria suppletiva - o altro atto comunque denominato - con la quale il ricorrente integri i motivi di annullamento originariamente svolti nel ricorso introduttivo, o per la prima volta deduca motivi dei quali il ricorso era del tutto privo, in quanto il modello procedimentale introdotto dalla legge n. 689 del 1981 presuppone che tutte le ragioni poste a base dell'istanza demolitoria dell'atto (causae petendi) siano racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti (cfr. tra le altre Cass. n. 6013/2003;
Cass. 18158/2020).
Nel caso di specie, la tesi difensiva oggi prospettata dall'appellante, secondo cui egli avrebbe ingerito una bevanda alcolica una volta giunto in ospedale e, dunque, solo successivamente al sinistro, non solo è stata introdotta per la prima volta in appello, ma è anche del tutto disancorata da quella originariamente dedotta nel ricorso introduttivo in primo grado, ove il ricorrente aveva ricondotto l'anomalia del valore ematico alla possibile interferenza del farmaco assunto in precedenza, di cui tuttavia, come rilevato correttamente dal primo Giudice, non forniva alcuna evidenza probatoria.
Inoltre, anche la tesi difensiva incentrata sulla “giusta lettura” della documentazione di pronto soccorso, depositata solo in sede di gravame, non trova alcun richiamo nell'originario ricorso introduttivo, nel quale il (pur avendo depositato i verbali di contestazione e Pt_1
l'ordinanza ingiunzione con chiaro richiamo agli esami ematici ospedalieri), ha sollevato pagina 7 di 10 eccezioni relative al “sistema di rilevazione dei valori impiegato dai verbalizzanti” e alla non corretta taratura del “rilevatore”, del tutto avulse dagli accadimenti.
Così facendo, dunque, non era possibile per il primo Giudice esaminare la tesi difensiva qui proposta, in quanto prospettata solo in sede di gravame e sulla scorta di documentazione mai prodotta prima e non più esaminabile in questo grado, con conseguente inammissibilità del nuovo motivo di opposizione.
6. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante si duole della mancata valutazione, da parte del giudice di primo grado, dell'efficacia del giudicato penale nel procedimento civile della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello penale di Campobasso, in forza della quale il Pt_1 veniva assolto dal reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. perché “il fatto non sussiste”, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.
6.1. Il motivo è infondato, pur dovendosi rettificare la motivazione del primo Giudice sul punto.
L'art. 223, comma 2 cod. strada, in forza del quale, nel caso in esame, il Prefetto ha emesso l'ordinanza impugnata, nel prevedere l'adottabilità da parte del Prefetto della sospensione provvisoria della patente di guida, richiede ai fini della sua emissione la sussistenza di “fondati elementi di una evidente responsabilità”.
Trattasi di un provvedimento provvisorio, proprio perché necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del giudice penale o dello stesso Prefetto (in caso di estinzione o di improcedibilità del reato connesso alla violazione del codice della strada), di talché esso conserva una sua autonomia sul piano della finalità, in quanto volto a tutelare con immediatezza la incolumità e l'ordine pubblico, impedendo al conducente che si è reso responsabile di alcuni reati inerenti alla circolazione di continuare nella guida, ritenuta potenzialmente pericolosa. Si giustifica, conseguentemente, in tal modo la necessità di una altrettanta autonoma valutazione sulla presenza dei relativi presupposti (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/09/2004, n.17972).
Pertanto, in sede di opposizione s'impone una valutazione incentrata unicamente sulla
“concreta ed oggettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge sulla base delle risultanze processuali” (Cass. 15906/03), a cui il giudice di merito non può sottrarsi, limitando il proprio esame alla regolarità formale della misura adottata, come invece fatto dal primo Giudice.
E allora, premessa l'irrilevanza dell'intervenuta sentenza penale in grado di appello rispetto al provvedimento prefettizio di natura cautelare, non v'è dubbio che, alla luce degli elementi assunti in primo grado, l'elevato tasso alcolemico, rilevato mediante prelievo in struttura pagina 8 di 10 ospedaliera, e le modalità del sinistro, per come emerse anche in primo grado, abbiano reso un quadro chiaro circa l'evidente responsabilità del delitto ascrivibile al mentre non è Pt_1 certamente sostenibile l'invocazione della portata di “giudicato” nel presente procedimento della sentenza penale con riguardo al verbale di accertamento della sanzione di cui all'art. 186, co. 2 cos. Strada. Sul punto, è sufficiente richiamare il principio secondo cui in materia di infrazioni al codice della strada è consentita l'opposizione immediata in sede giurisdizionale avverso il processo verbale di accertamento, non può essere esteso anche a violazioni soggette a sanzione penale. Il presupposto della eccezionale opponibilità del verbale di infrazioni al codice della strada risiede nella sua potenziale attitudine a divenire titolo esecutivo, ponendosi, per l'effetto, come atto terminale del procedimento sanzionatorio in luogo dell'ordinanza ingiunzione (così giustificando l'immediata opposizione in sede giurisdizionale), mentre, nel caso delle suddette violazioni (nella specie, guida in stato di ebbrezza), il medesimo verbale di accertamento - con il quale gli organi accertatori si limitano a constatare il fatto, ma non procedono a contestazione, essendo, invece, tenuti a farne rapporto all'autorità giudiziaria inquirente - è privo di tale, potenziale efficacia, e non è, pertanto, direttamente impugnabile in sede giurisdizionale. (Sez. 1,
Sentenza n. 13207 del 20/06/2005; cfr., per un caso analogo a quello in esame, Cassazione civile sez. VI, 03/08/2022, n. 24088).
7. In definitiva, l'appello è infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (dm 55/2014, valore indeterminabile complessità bassa;
valori minimi per tutte le fasi, omessa quella istruttoria, non celebrata).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− rigetta l'appello;
− condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed Parte_1 in favore di delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1 in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante. pagina 9 di 10 Larino, 15 novembre 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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