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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3650/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3650 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.04.1978;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05.06.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Agnese Patrizia Pernarella, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunti
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.03.2024 Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale
[...]
e di seguito il divorzio rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data
10.05.2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Con sentenza non definitiva n.606/2025 il Tribunale intestato ha pronunciato la separazione tra le parti.
Nelle more del procedimento le parti hanno revocato il consenso inizialmente prestato alla pronuncia del divorzio come documentato in atti all'esito dell'udienza cartolare del 9.10.2025.
Ebbene, tenuto conto che il consenso di entrambi i coniugi, validamente prestato, costituisce presupposto indefettibile affinché possa procedersi alla pronuncia del divorzio, che tale consenso è da considerarsi legittimamente revocabile da entrambe le parti, occorre dichiarare l'improcedibilità della domanda di divorzio.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 3650 /2024 dato atto della sentenza parziale n.606/2025;
- dichiara l'improcedibilità della domanda di divorzio.
Nulla sulle spese.
Roma, 14.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3650 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.04.1978;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
05.06.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Agnese Patrizia Pernarella, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec:
; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunti
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.03.2024 Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale
[...]
e di seguito il divorzio rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data
10.05.2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Con sentenza non definitiva n.606/2025 il Tribunale intestato ha pronunciato la separazione tra le parti.
Nelle more del procedimento le parti hanno revocato il consenso inizialmente prestato alla pronuncia del divorzio come documentato in atti all'esito dell'udienza cartolare del 9.10.2025.
Ebbene, tenuto conto che il consenso di entrambi i coniugi, validamente prestato, costituisce presupposto indefettibile affinché possa procedersi alla pronuncia del divorzio, che tale consenso è da considerarsi legittimamente revocabile da entrambe le parti, occorre dichiarare l'improcedibilità della domanda di divorzio.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 3650 /2024 dato atto della sentenza parziale n.606/2025;
- dichiara l'improcedibilità della domanda di divorzio.
Nulla sulle spese.
Roma, 14.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi