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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 997/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' NA, Presidente
AN SC, EL
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1313/2021 depositato il 05/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ601T100159/2009 IRPEF-ALTRO 2004 - sul ricorso n. 4970/2023 depositato il 10/07/2023
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ601T100158/2009 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ601T100158/2009 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Acireale nei confronti della società Ricorrente_1 esercente attività di costruzione e vendita di immobili, della quale erano soci le persone fisiche Ricorrente_1 e Resistente_1.
All'esito della verifica veniva redatto processo verbale di constatazione (PVC) in data 19 giugno 2007, nel quale si contestava, per l'anno d'imposta 2004, l'omessa fatturazione di ricavi per complessivi euro
137.000,00, determinati sulla base del raffronto tra i corrispettivi indicati negli atti di compravendita immobiliare e gli importi dei mutui erogati agli acquirenti dagli istituti di credito.
Sulla base del PVC, l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società l'avviso di accertamento n.
RJ602T100155/2009, notificato il 7 maggio 2009, con recupero di maggiore IVA e IRAP per l'anno 2004.
Il ricorso proposto dalla società veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Catania con sentenza n. 850/02/2010, depositata il 20 luglio 2010.
Tale decisione veniva confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania con sentenza n. 3603/34/2015, depositata il 26 agosto 2015.
Avverso quest'ultima pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione (RG n. 6633/2016), del cui esito si dirà infra.
Contestualmente al suddetto avviso notificato alla società, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986,
l'Agenzia delle Entrate emetteva distinti avvisi di accertamento nei confronti dei soci a titolo di IRPEF: 1) avviso n. RJ601T100159/2009 nei confronti di Ricorrente_1; 2) avviso n. RJ601T100158/2009 nei confronti di Resistente_1, con rideterminazione del reddito di partecipazione per € 91.074,00 ciascuno.
Entrambi i soci proponevano autonomi ricorsi avanti la Commissione tributaria provinciale di Catania, che li rigettava con: sentenza n. 908/02/2014 (Ricorrente_1); sentenza n. 653/03/2011 (Resistente_1), fondando la motivazione, in modo pressoché esclusivo, sull'accertamento societario ritenuto ormai definitivo.
I suddetti soci proponevano appello.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania:
1) con sentenza n. 1723/13/2020 (depositata il 17 aprile 2020) dichiarava la nullità del giudizio di primo grado relativo a Ricorrente_1;
2) con sentenza n. 8498/06/2022 (depositata il 12 ottobre 2022) dichiarava la nullità del giudizio di primo grado relativo a Resistente_1;
in entrambi i casi per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, rimettendo gli atti alla CGT di primo grado ex art. 59, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992.
A seguito delle rimessione, venivano riassunti i presenti giudizi con R.G.R. n. 1313/2021 (Ricorrente_1) e R.G.R. n. 4970/2023 (Resistente_1).
Nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania – Sezione
14 – nonché, per quanto di competenza, la Sezione 2, sono ripetutamente intervenute sui procedimenti riassunti e connessi mediante l'adozione di ordinanze interlocutorie, finalizzate alla ricostruzione del corretto perimetro soggettivo del giudizio, alla verifica del rispetto del litisconsorzio necessario originario e al coordinamento con il giudizio di legittimità pendente sulla posizione della società, e in particolare:
- con ordinanza n. 4722/2023, pronunciata all'udienza del 13 ottobre 2023 (Sez. 14), la Corte rilevava che il precedente giudizio era stato dichiarato nullo in grado di appello per difetto di litisconsorzio necessario e disponeva, conseguentemente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società Ricorrente_1 s.n.c., assegnando termine perentorio e rinviando la causa all'udienza del 19 gennaio 2024;
- con ordinanza n. 692/2024, pronunciata all'udienza del 19 gennaio 2024 (Sez. 14), la Corte invitava parte ricorrente a documentare l'avvenuta ricezione delle notifiche effettuate ai fini dell'integrazione del contraddittorio, nonché a chiarire lo stato ed eventualmente l'esito del giudizio pendente innanzi alla Corte di cassazione relativo alla società Ricorrente_1 s.n.c. e la pendenza di autonomo ricorso proposto dall'altro socio;
- con ordinanza n. 1207/2024, pronunciata all'udienza del 22 marzo 2024 (Sez. 14), la Corte rilevava la connessione oggettiva e soggettiva tra il procedimento iscritto al R.G.R. n. 1313/2021 e quello iscritto al
R.G.R. n. 4970/2023, pendente presso altra Sezione della medesima Corte, e disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente per le valutazioni di competenza in ordine alla eventuale riunione dei giudizi;
- con ordinanza n. 1746/2024, pronunciata all'udienza del 7 maggio 2024 (Sez. 2), nel giudizio iscritto al R.G.R. n. 4970/2023, la Corte, preso atto della richiesta di parte ricorrente – non contestata dall'Ufficio – disponeva la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del ricorso per cassazione proposto dalla società partecipata, rimettendo gli atti al Presidente per i provvedimenti conseguenti;
- con ordinanza n. 3129/2024, pronunciata all'udienza del 27 settembre 2024 (Sez. 14), la Corte disponeva il rinvio della causa, rilevando la necessità di attendere la definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte di cassazione relativo alla posizione della società Ricorrente_1 s.n.c.;
- con ordinanza n. 4379/2024, pronunciata all'udienza del 13 dicembre 2024 (Sez. 14), la Corte reiterava il rinvio del procedimento, in attesa del pronunciamento della Suprema Corte, ritenuto pregiudiziale rispetto alla decisione delle controversie concernenti i soci;
- infine, con ordinanza n. 2227/2025, pronunciata all'udienza del 23 maggio 2025 (Sez. 14), la Corte, riuniti i procedimenti R.G.R. n. 1313/2021 e R.G.R. n. 4970/2023, rilevava che nel giudizio risultavano formalmente presenti i soli soci e non la società, disponeva pertanto una nuova integrazione del contraddittorio nei confronti della società Ricorrente_1 s.n.c., fissando termine perentorio per la notifica, e invitava le parti a chiarire l'attuale stato del giudizio societario, alla luce dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 32500/2024, che aveva dichiarato la nullità del pregresso giudizio relativo alla società.
Con ordinanza n. 32500/2024, depositata il 14 dicembre 2024, la Corte di cassazione – Sezione V tributaria, pronunciandosi sul ricorso della società Ricorrente_1 s.n.c. (RG 6633/2016): (i) ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci;
(ii) ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito, ivi compresa la sentenza n. 3603/34/2015 della CTR;
(iii) ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, affinché il giudizio venisse rinnovato ab origine, con la rituale partecipazione di tutti i litisconsorti necessari: non risulta alcuna riassunzione di tale giudizio di rinvio.
Infine, questo collegio, con ordinanza del 23 maggio 2025, ha disposto la riunione dei procedimenti n. 1313/2021 (Ricorrente_1) e R.G.R. n. 4970/2023 (Resistente_1), ordinando nuovamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Ricorrente_1 s.n.c., rilevando che nei giudizi riassunti risultavano formalmente presenti solo i soci.
All'udienza del 28 novembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti (R.G.R. n. 1313/2021 -Ricorrente_1- e R.G.R. n. 4970/2023 Resistente_1)sono infondati e devono pertanto essere rigettati.
va premesso che la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati.
Nel caso in esame, alla luce della ricostruzione dell'iter processuale sopra delineato, l'accertamento emesso nei confronti della società deve ritenersi ormai definitivo, non risultando la riassunzione del giudizio di rinvio
(in mancanza della quale ex art.393 c.p.c. l'intero giudizio si estingue) a seguito della sentenza della Suprema Corte.
Su tale avviso, dunque, la posizione della società è ormai cristallizzata. Rimane scrutinabile quindi solo quello delle ricadute sui soci come reddito di partecipazione, che costituisce un'obbligazione propria dei medesimi soci (e non della società) in applicazione del principio di trasparenza.
In tale ambito, i soci possono certamente contestare nel merito i rispettivi avvisi di accertamento IRPEF sul maggior reddito loro imputabile, fermo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui l'accertamento degli utili exracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci, in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatto oggetto di distribuzione ma siano invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.
Prova, nella specie, tuttavia insussistente, non essendo stato allegato elemento alcuno, neanche indiziario, circa la diversa destinazione di quegli utili, che trovano fondamento nel processo verbale di constatazione del 19 giugno 2007, nel quale i militari della Guardia di Finanza hanno ricostruito maggiori ricavi relativi a cessioni immobiliari effettuate dalla società Ricorrente_1 s.n.c. nell'anno d'imposta 2004, fondati oltre che sullo scostamento tra i corrispettivi dichiarati negli atti di compravendita e gli importi dei mutui ipotecari concessi agli acquirenti, anche su plurimi elementi presuntivi, valutati nel loro complesso ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
Si aggiunga che non risulta sufficiente in astratto a vincere la presunzione di redistribuzione, né la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili né il definitivo accertamento di una perdita contabile, poiché circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando né accantonati né investiti, siano stati distribuiti ai soci.
Infondato è anche l'ulteriore dedotto vizio ex se degli avvisi di accertamento relativi ai singoli soci qui impugnati, ossia il presunto difetto di motivazione, poiché detti avvisi risultano sufficientemente motivati anche col rinvio per relationem al verbale d'accertamento relativo alla società.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti iscritti ai R.G.R. n. 1313/2021 e n. 4970/2023, li rigetta, e condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre oneri, come per legge.
Il Giudice relatore
SC ST
Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIRE' NA, Presidente
AN SC, EL
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1313/2021 depositato il 05/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ601T100159/2009 IRPEF-ALTRO 2004 - sul ricorso n. 4970/2023 depositato il 10/07/2023
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ601T100158/2009 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJ601T100158/2009 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Acireale nei confronti della società Ricorrente_1 esercente attività di costruzione e vendita di immobili, della quale erano soci le persone fisiche Ricorrente_1 e Resistente_1.
All'esito della verifica veniva redatto processo verbale di constatazione (PVC) in data 19 giugno 2007, nel quale si contestava, per l'anno d'imposta 2004, l'omessa fatturazione di ricavi per complessivi euro
137.000,00, determinati sulla base del raffronto tra i corrispettivi indicati negli atti di compravendita immobiliare e gli importi dei mutui erogati agli acquirenti dagli istituti di credito.
Sulla base del PVC, l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società l'avviso di accertamento n.
RJ602T100155/2009, notificato il 7 maggio 2009, con recupero di maggiore IVA e IRAP per l'anno 2004.
Il ricorso proposto dalla società veniva rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Catania con sentenza n. 850/02/2010, depositata il 20 luglio 2010.
Tale decisione veniva confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania con sentenza n. 3603/34/2015, depositata il 26 agosto 2015.
Avverso quest'ultima pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione (RG n. 6633/2016), del cui esito si dirà infra.
Contestualmente al suddetto avviso notificato alla società, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986,
l'Agenzia delle Entrate emetteva distinti avvisi di accertamento nei confronti dei soci a titolo di IRPEF: 1) avviso n. RJ601T100159/2009 nei confronti di Ricorrente_1; 2) avviso n. RJ601T100158/2009 nei confronti di Resistente_1, con rideterminazione del reddito di partecipazione per € 91.074,00 ciascuno.
Entrambi i soci proponevano autonomi ricorsi avanti la Commissione tributaria provinciale di Catania, che li rigettava con: sentenza n. 908/02/2014 (Ricorrente_1); sentenza n. 653/03/2011 (Resistente_1), fondando la motivazione, in modo pressoché esclusivo, sull'accertamento societario ritenuto ormai definitivo.
I suddetti soci proponevano appello.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania:
1) con sentenza n. 1723/13/2020 (depositata il 17 aprile 2020) dichiarava la nullità del giudizio di primo grado relativo a Ricorrente_1;
2) con sentenza n. 8498/06/2022 (depositata il 12 ottobre 2022) dichiarava la nullità del giudizio di primo grado relativo a Resistente_1;
in entrambi i casi per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, rimettendo gli atti alla CGT di primo grado ex art. 59, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992.
A seguito delle rimessione, venivano riassunti i presenti giudizi con R.G.R. n. 1313/2021 (Ricorrente_1) e R.G.R. n. 4970/2023 (Resistente_1).
Nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania – Sezione
14 – nonché, per quanto di competenza, la Sezione 2, sono ripetutamente intervenute sui procedimenti riassunti e connessi mediante l'adozione di ordinanze interlocutorie, finalizzate alla ricostruzione del corretto perimetro soggettivo del giudizio, alla verifica del rispetto del litisconsorzio necessario originario e al coordinamento con il giudizio di legittimità pendente sulla posizione della società, e in particolare:
- con ordinanza n. 4722/2023, pronunciata all'udienza del 13 ottobre 2023 (Sez. 14), la Corte rilevava che il precedente giudizio era stato dichiarato nullo in grado di appello per difetto di litisconsorzio necessario e disponeva, conseguentemente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società Ricorrente_1 s.n.c., assegnando termine perentorio e rinviando la causa all'udienza del 19 gennaio 2024;
- con ordinanza n. 692/2024, pronunciata all'udienza del 19 gennaio 2024 (Sez. 14), la Corte invitava parte ricorrente a documentare l'avvenuta ricezione delle notifiche effettuate ai fini dell'integrazione del contraddittorio, nonché a chiarire lo stato ed eventualmente l'esito del giudizio pendente innanzi alla Corte di cassazione relativo alla società Ricorrente_1 s.n.c. e la pendenza di autonomo ricorso proposto dall'altro socio;
- con ordinanza n. 1207/2024, pronunciata all'udienza del 22 marzo 2024 (Sez. 14), la Corte rilevava la connessione oggettiva e soggettiva tra il procedimento iscritto al R.G.R. n. 1313/2021 e quello iscritto al
R.G.R. n. 4970/2023, pendente presso altra Sezione della medesima Corte, e disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente per le valutazioni di competenza in ordine alla eventuale riunione dei giudizi;
- con ordinanza n. 1746/2024, pronunciata all'udienza del 7 maggio 2024 (Sez. 2), nel giudizio iscritto al R.G.R. n. 4970/2023, la Corte, preso atto della richiesta di parte ricorrente – non contestata dall'Ufficio – disponeva la sospensione del giudizio, in attesa della definizione del ricorso per cassazione proposto dalla società partecipata, rimettendo gli atti al Presidente per i provvedimenti conseguenti;
- con ordinanza n. 3129/2024, pronunciata all'udienza del 27 settembre 2024 (Sez. 14), la Corte disponeva il rinvio della causa, rilevando la necessità di attendere la definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte di cassazione relativo alla posizione della società Ricorrente_1 s.n.c.;
- con ordinanza n. 4379/2024, pronunciata all'udienza del 13 dicembre 2024 (Sez. 14), la Corte reiterava il rinvio del procedimento, in attesa del pronunciamento della Suprema Corte, ritenuto pregiudiziale rispetto alla decisione delle controversie concernenti i soci;
- infine, con ordinanza n. 2227/2025, pronunciata all'udienza del 23 maggio 2025 (Sez. 14), la Corte, riuniti i procedimenti R.G.R. n. 1313/2021 e R.G.R. n. 4970/2023, rilevava che nel giudizio risultavano formalmente presenti i soli soci e non la società, disponeva pertanto una nuova integrazione del contraddittorio nei confronti della società Ricorrente_1 s.n.c., fissando termine perentorio per la notifica, e invitava le parti a chiarire l'attuale stato del giudizio societario, alla luce dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 32500/2024, che aveva dichiarato la nullità del pregresso giudizio relativo alla società.
Con ordinanza n. 32500/2024, depositata il 14 dicembre 2024, la Corte di cassazione – Sezione V tributaria, pronunciandosi sul ricorso della società Ricorrente_1 s.n.c. (RG 6633/2016): (i) ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci;
(ii) ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito, ivi compresa la sentenza n. 3603/34/2015 della CTR;
(iii) ha disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, affinché il giudizio venisse rinnovato ab origine, con la rituale partecipazione di tutti i litisconsorti necessari: non risulta alcuna riassunzione di tale giudizio di rinvio.
Infine, questo collegio, con ordinanza del 23 maggio 2025, ha disposto la riunione dei procedimenti n. 1313/2021 (Ricorrente_1) e R.G.R. n. 4970/2023 (Resistente_1), ordinando nuovamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Ricorrente_1 s.n.c., rilevando che nei giudizi riassunti risultavano formalmente presenti solo i soci.
All'udienza del 28 novembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti (R.G.R. n. 1313/2021 -Ricorrente_1- e R.G.R. n. 4970/2023 Resistente_1)sono infondati e devono pertanto essere rigettati.
va premesso che la validità dell'avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati.
Nel caso in esame, alla luce della ricostruzione dell'iter processuale sopra delineato, l'accertamento emesso nei confronti della società deve ritenersi ormai definitivo, non risultando la riassunzione del giudizio di rinvio
(in mancanza della quale ex art.393 c.p.c. l'intero giudizio si estingue) a seguito della sentenza della Suprema Corte.
Su tale avviso, dunque, la posizione della società è ormai cristallizzata. Rimane scrutinabile quindi solo quello delle ricadute sui soci come reddito di partecipazione, che costituisce un'obbligazione propria dei medesimi soci (e non della società) in applicazione del principio di trasparenza.
In tale ambito, i soci possono certamente contestare nel merito i rispettivi avvisi di accertamento IRPEF sul maggior reddito loro imputabile, fermo il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui l'accertamento degli utili exracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci, in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatto oggetto di distribuzione ma siano invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti.
Prova, nella specie, tuttavia insussistente, non essendo stato allegato elemento alcuno, neanche indiziario, circa la diversa destinazione di quegli utili, che trovano fondamento nel processo verbale di constatazione del 19 giugno 2007, nel quale i militari della Guardia di Finanza hanno ricostruito maggiori ricavi relativi a cessioni immobiliari effettuate dalla società Ricorrente_1 s.n.c. nell'anno d'imposta 2004, fondati oltre che sullo scostamento tra i corrispettivi dichiarati negli atti di compravendita e gli importi dei mutui ipotecari concessi agli acquirenti, anche su plurimi elementi presuntivi, valutati nel loro complesso ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
Si aggiunga che non risulta sufficiente in astratto a vincere la presunzione di redistribuzione, né la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili né il definitivo accertamento di una perdita contabile, poiché circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando né accantonati né investiti, siano stati distribuiti ai soci.
Infondato è anche l'ulteriore dedotto vizio ex se degli avvisi di accertamento relativi ai singoli soci qui impugnati, ossia il presunto difetto di motivazione, poiché detti avvisi risultano sufficientemente motivati anche col rinvio per relationem al verbale d'accertamento relativo alla società.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti iscritti ai R.G.R. n. 1313/2021 e n. 4970/2023, li rigetta, e condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre oneri, come per legge.
Il Giudice relatore
SC ST
Il Presidente