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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2181/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2181/2020 avente ad oggetto Contratti bancari, promossa da: nato a Catania il 27/10/1949, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FABIO SANTANGELI e dell'avv. PIERPAOLO PARISI, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO con sede in viale Controparte_1 CP_1 Europa n. 65, P.I. con il patrocinio dell'avv. UGO ANTONINO SALANITRO, ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Sozzi, giusta procura in atti. CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/11/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica, sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“
1. Ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale del c/c n 88350 e del c/c n. 90254, nonché dei contratti di fido intrattenuti con , laddove prevedono la Controparte_1 corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, sia ove mai pattuiti contrattualmente, sia ove successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dal Dott. e senza alcuna preventiva comunicazione, la capitalizzazione trimestrale degli Parte_1 interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al Dott. ; Parte_1
2. Ritenere e dichiarare non dovute, sia perché non pattuite, sia per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, e, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti bancari di c/c n.
88350 nonché c/c n. 90254 in aggiunta agli interessi passivi;
3. Rideterminare il saldo debitorio del c/c n. n. 88350, nonché del rapporto di c/c n. 90254, depurandolo da ogni spesa e commissione applicata e sostituendo, in via principale, il tasso ultralegale con il tasso legale;
pagina 1 di 6
4. in via subordinata, dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle spese e delle commissioni applicate e provvedere alla rideterminazione del saldo debitorio del c/c n. n. 88350, nonché del rapporto di c/c n. 90254, depurandolo da ogni spesa e commissione applicata e sostituendo ex art. 117
TUB il tasso ultralegale con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Controparte_1
“Per quanto suesposto, i sottoscritti, nell'interesse della Banca comparente, chiedono il rigetto di tutte le domande attoree, perché inammissibili, infondate e comunque prescritte. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio deducendo di Parte_2 Controparte_1 intrattenere con quest'ultima i rapporti di conto corrente n. 0450088350 e n. 0451290254 - in relazione ai quali peraltro, con p.e.c. del 10/03/2020, aveva richiesto, ai sensi dell'art. 119 T.u.b., copia della relativa documentazione contrattuale e contabile, solo in parte poi consegnata dall'Istituto di credito - e chiedendo che rispetto ai rapporti in questione si accertasse “L'assenza dei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente de quibus [che] comporta quale inevitabile conseguenza la nullità sia dei rapporti contrattuali medesimi, sia, in particolare, di tutte le condizioni economiche illegittimamente applicate dalla con il conseguente diritto del cliente […] ad ottenere il ricalcolo del saldo CP_1 debitorio”, nonché, più nello specifico:
- l'applicazione di “tassi di interesse ultra-legale in assenza di specifica pattuizione”;
- “la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata illegittimamente sin dalla data di apertura dei rapporti di conto corrente, ovvero il 2002 […] oltre che in assenza di una specifica pattuizione tra le parti, anche in difetto delle condizioni di reciprocità effettiva degli interessi attivi (in favore del correntista) e passivi (in favore della ”; CP_1
- l'applicazione della commissione di massimo scoperto “a) in assenza di un specifica pattuizione;
b) in maniera del tutto indeterminata […] c) in ogni caso in assenza di causa”, analoghe considerazioni dovendosi estendere “anche ai contratti di affidamento del 3.10.2016, in cui la commissione di massimo scoperto prevista […] quale “corrispettivo per fido accordato” è stata applicata in maniera del tutto indeterminata e, comunque, su affidamenti effettivamente utilizzati dalla società attrice”;
- “l'antergazione e postergazione di valuta in senso sfavorevole per il correntista e favorevole per l'istituto di credito”;
- in ultimo, l'applicazione di “spese di tenuta conto e gestione non pattuite e/o riferite a saldi debitori non corretti”. Si costituiva evidenziando in primo luogo l'infondatezza Controparte_1 della domanda attorea atteso che “Entrambi i contratti sono stati stipulati il 27.9.2002 e presentano le firma di entrambi i contraenti sotto le condizioni contrattuali.” (vd. all. nn. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta), che “Nei contratti è espressamente previsto il tasso di interesse convenzionale, la commissione di massimo scoperto […] la capitalizzazione trimestrale degli interessi per entrambi i contraenti, le spese di conto e le valute su versamenti e prelevamenti.”, che “I contratti sono stati rinnovati per iscritto in data 3.10.2016 per entrambi i rapporti, adeguandoli alle sopravvenute discipline” (vd. all. nn. 5, 6, 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta), e che “Sono state effettuate regolarmente tutte le variazioni, comunicandole secondo la disciplina vigente.” (vd. all. nn. 9 e ss. della comparsa di costituzione e risposta). In via subordinata, la medesima eccepiva la prescrizione dell'azione attorea “per tutte le somme corrispondenti ai versamenti antecedenti al 1 luglio 2010, precisando che le rimesse versate durante il rapporto sono tutte solutorie”. Infine, in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., l'attore, “preso atto dell'esistenza delle originarie lettere di apertura dei conti correnti n. 0450088350 e n. 0451290254, prodotte da parte convenuta solo in sede di costituzione in giudizio”, precisava la domanda formulata ribadendo tutto quanto già rilevato, ed altresì contestando che “Dall'esame degli estratti conto trimestrali risulta che l'istituto di credito convenuto ha altresì applicato, nei rapporti di conto corrente, delle modifiche delle condizioni economiche unilateralmente ed in senso più sfavorevole per la società attrice in palese violazione dell'art. 118 TUB.”. Tutto ciò premesso, la domanda esercitata dall'attore è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo, alla luce di quanto già evidenziato, non può ritenersi, come pure inizialmente sostenuto dall'attore a fondamento delle proprie doglianze, “L'assenza dei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente de quibus [che] comporta quale inevitabile conseguenza la nullità sia dei
pagina 3 di 6 rapporti contrattuali medesimi, sia, in particolare, di tutte le condizioni economiche illegittimamente applicate dalla Banca, con il conseguente diritto del cliente […] ad ottenere il ricalcolo del saldo debitorio”. La convenuta, infatti, costituendosi in giudizio, ha dimostrato la sussistenza dei contratti in CP_1 questione, producendo, per ciascun rapporto di conto corrente per cui è causa, un contratto del
27/09/2002 e uno successivo del 03/10/2016 (vd. in particolare all. nn. 3 e 5 con riguardo al c/c n.
1290254, ed all. nn. 4 e 6 con riguardo al c/c n. 088350). A seguito ciò, l'attore, sin dalla prima successiva difesa utile (vd. note di trattazione scritta della prima udienza del 24/11/2020 e anche successivi verbali d'udienza e atti di causa), ha preso atto
“dell'esistenza delle originarie lettere di apertura dei conti correnti n. 0450088350 e n. 0451290254, prodotte da parte convenuta solo in sede di costituzione in giudizio”. Deve dunque ritenersi pacifico fra le parti che i titoli originari dei rapporti bancari dedotti a fondamento della domanda attorea siano quelli del 27/09/2002, prodotti dall'Istituto di credito convenuto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (vd. all. nn. 3 e 5).
Posta, dunque, la sussistenza, in relazione ai rapporti di conto corrente per cui è causa, dei contratti originari del 2002, nonché di quelli modificativi/integrativi del 2016, tutte le contestazioni sollevate dall'attore in ordine alle illegittimità rilevate con riferimento ai rapporti medesimi devono essere disattese.
In particolare, non può innanzitutto sostenersi l'applicazione di “tassi di interesse ultra-legale in assenza di specifica pattuizione”. Invero, per ciascuno rapporto di conto corrente, nel contratto del 2002 risultavano pattuiti il tasso debitore “PER APERTURA DI CREDITO” e per gli “UTILIZZI OLTRE IL FIDO”, nonché il “TASSO DI MORA” (vd. all. nn. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta), e parimenti nel contratto del 2016 risultavano pattuiti il “Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate” sia intra-fido che sugli “Sconfinamenti extra-fido” (vd. all. nn. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Ugualmente infondato è l'assunto secondo cui l'Istituto di credito avrebbe operato una illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, perché “in assenza di una specifica pattuizione tra le parti” e “in difetto delle condizioni di reciprocità”. Per entrambi i rapporti di conto corrente era stata pattuita la periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, in condizioni di reciprocità rispetto alla capitalizzazione degli interessi attivi, e in particolare: in entrambi i contratti del 2002 con periodicità trimestrale sia per gli interessi debitori che per gli interessi creditori (vd. all. nn. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta), e in entrambi i contratti del 2016 con periodicità annuale sia per gli interessi debitori che per gli interessi creditori (vd. all. nn. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta).
L'attore ha altresì contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in quanto operata “a) in assenza di un specifica pattuizione;
b) in maniera del tutto indeterminata c) in ogni caso in assenza di causa”. Orbene, a prescindere dal fatto che, con tutta evidenza, la contestazione relativa alla pretesa indeterminatezza della commissione di massimo scoperto applicata esclude logicamente quella relativa alla sua mancata pattuizione, ognuno dei profili menzionati è comunque insussistente.
Invero, nel contratto del 2002 relativo al rapporto di conto corrente n. 1290254, la condizione economica in esame era stata così pattuita: “COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE”,
“0,1250”, e nel caso di “utilizzi oltre il fido” “0,25” (vd. all. n. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Nel contratto del 2002 relativo al rapporto di conto corrente n. 088350, la condizione economica in esame era stata così pattuita: “COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE”,
“0,1250”, e nel caso di “utilizzi oltre il fido” “0,3750” (vd. all. n. 4 della comparsa di costituzione e risposta). Si può dunque ritenere, in primo luogo, che la commissione di massimo scoperto è stata pattuita per ognuno dei due rapporti bancari di che trattasi.
pagina 4 di 6 In secondo luogo, la stessa è stata formulata, in entrambi i casi, in maniera sufficientemente determinata, essendosi chiaramente previsto sia il tasso della commissione, e diversamente a seconda che il massimo utilizzo si fosse realizzato entro il fido (“0,1250”), o oltre il fido (“0,25” per il c/c n. 1290254, e “0,3750” per il c/c n. 088350), sia i criteri e la periodicità del calcolo (massimo utilizzo nel trimestre).
In terzo luogo, deve evidenziarsi che la commissione in questione fosse dotata di un'idonea causa giustificatrice, non essendo stata prevista con riferimento all'importo utilizzato e dunque con funzione analoga a quella già svolta dagli interessi corrispettivi passivi, ma piuttosto essendo appunto
“Commissione di Massimo Scoperto”, e dunque un corrispettivo per l'utilizzo massimo nel periodo preso in considerazione (il trimestre), avente la diversa funzione di remunerare il maggior rischio della banca di recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente nel periodo, o il costo sostenuto dalla banca per far fronte a richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento.
Contestazioni per certi versi analoghe sono state estese “anche ai contratti di affidamento del 3.10.2016, in cui la commissione di massimo scoperto prevista […] quale “corrispettivo per fido accordato” è stata applicata in maniera del tutto indeterminata e, comunque, su affidamenti effettivamente utilizzati dalla società attrice.”. Le medesime devono ugualmente essere disattese.
Nel contratto del 2016 relativo al rapporto di conto corrente n. 1290254 era stata convenuta una
“Commissione omnicomprensiva – Corrispettivo per fido accordato” nella misura percentuale dello
“0,1%” da calcolarsi con periodicità “Trimestrale” sull'“Importo fido accordato” (€.150.000,00) (vd. all. n. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Nel contratto del 2016 relativo al rapporto di conto corrente n. 088350 era stata convenuta una “Commissione omnicomprensiva – Corrispettivo per fido accordato” nella misura percentuale dello “0,4%” da calcolarsi con periodicità “Trimestrale” sull'“Importo fido accordato” (€.10.000,00) (vd. all. n. 6 della comparsa di costituzione e risposta). In altri termini, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (art. 117 bis, comma 1,
Tub), la descritta commissione non soltanto è stata specificamente pattuita, ma è anche stata correttamente determinata quale “commissione omnicomprensiva calcolata in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento”, nonché in misura non superiore allo “0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente” (e non sugli “affidamenti effettivamente utilizzati”).
Deve ugualmente escludersi una pretesa illegittima “antergazione e postergazione di valuta in senso sfavorevole per il correntista e favorevole per l'istituto di credito.”. Invero, ognuno dei contratti richiamati per ciascuno dei rapporti bancari di conto corrente per cui è causa, contiene una specifica regolamentazione della decorrenza delle valute (vd. all. nn. 3, 4, 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta). Ne discende, pertanto, che le annotazioni in conto effettuate in conseguenza di un'eventuale antergazione e/o postergazione delle valute non possono di per sé ritenersi illegittime, in quanto appunto effettivamente pattuite.
Né, del resto, con la contestazione in esame sono stati individuati gli importi addebitati non in conformità alla surriferita regolamentazione contrattuale. La stessa, invero, si è tradotta in affermazioni assolutamente generiche e, in quanto tali, incapaci di giustificare un accertamento più approfondito sul punto. L'attore ha altresì rilevato l'illegittima applicazione di “spese di tenuta conto e gestione non pattuite e/o riferite a saldi debitori non corretti.”. La formulazione evidentemente generica ed indeterminata della contestazione in questione ne preclude ogni possibile esame.
Infine, solamente in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., l'attore rilevava che
“Dall'esame degli estratti conto trimestrali risulta che l'istituto di credito convenuto ha altresì
pagina 5 di 6 applicato, nei rapporti di conto corrente, delle modifiche delle condizioni economiche unilateralmente ed in senso più sfavorevole per la società attrice in palese violazione dell'art. 118 TUB.”. Orbene, a prescindere dalla ammissibilità o meno della contestazione in esame, dalla documentazione depositata dall'Istituto di credito convenuto in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta (vd. all. nn. 9 e ss.) emerge che lo stesso ha comunicato ed operato tutte le modifiche unilaterali di tassi, prezzi ed altre condizioni nel rispetto delle prescrizioni contrattuali (vd. art. 12 dei contratti del
2002 – all. nn. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta – e art. 14 dei contratti del 2016 – all. nn. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta) e nel rispetto di quelle di cui all'art. 118 Tub.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda di accertamento esercitata dall'attore deve essere rigettata. Conseguentemente, non occorre esaminare l'eccezione di prescrizione esercitata dall'Istituto di credito convenuto solo in via subordinata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2181/2020 R.G.:
RIGETTA la domanda dell'attore . Parte_2
CONDANNA l'attore a rimborsare alla le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in €. 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 13/03/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2181/2020 avente ad oggetto Contratti bancari, promossa da: nato a Catania il 27/10/1949, C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. FABIO SANTANGELI e dell'avv. PIERPAOLO PARISI, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO con sede in viale Controparte_1 CP_1 Europa n. 65, P.I. con il patrocinio dell'avv. UGO ANTONINO SALANITRO, ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Sozzi, giusta procura in atti. CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/11/2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica, sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte_1
“
1. Ritenere e dichiarare la nullità, inefficacia e/o invalidità parziale del c/c n 88350 e del c/c n. 90254, nonché dei contratti di fido intrattenuti con , laddove prevedono la Controparte_1 corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, sia ove mai pattuiti contrattualmente, sia ove successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dal Dott. e senza alcuna preventiva comunicazione, la capitalizzazione trimestrale degli Parte_1 interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli al Dott. ; Parte_1
2. Ritenere e dichiarare non dovute, sia perché non pattuite, sia per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, e, in ogni caso, perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo dei rapporti bancari di c/c n.
88350 nonché c/c n. 90254 in aggiunta agli interessi passivi;
3. Rideterminare il saldo debitorio del c/c n. n. 88350, nonché del rapporto di c/c n. 90254, depurandolo da ogni spesa e commissione applicata e sostituendo, in via principale, il tasso ultralegale con il tasso legale;
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4. in via subordinata, dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle spese e delle commissioni applicate e provvedere alla rideterminazione del saldo debitorio del c/c n. n. 88350, nonché del rapporto di c/c n. 90254, depurandolo da ogni spesa e commissione applicata e sostituendo ex art. 117
TUB il tasso ultralegale con il tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Controparte_1
“Per quanto suesposto, i sottoscritti, nell'interesse della Banca comparente, chiedono il rigetto di tutte le domande attoree, perché inammissibili, infondate e comunque prescritte. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio deducendo di Parte_2 Controparte_1 intrattenere con quest'ultima i rapporti di conto corrente n. 0450088350 e n. 0451290254 - in relazione ai quali peraltro, con p.e.c. del 10/03/2020, aveva richiesto, ai sensi dell'art. 119 T.u.b., copia della relativa documentazione contrattuale e contabile, solo in parte poi consegnata dall'Istituto di credito - e chiedendo che rispetto ai rapporti in questione si accertasse “L'assenza dei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente de quibus [che] comporta quale inevitabile conseguenza la nullità sia dei rapporti contrattuali medesimi, sia, in particolare, di tutte le condizioni economiche illegittimamente applicate dalla con il conseguente diritto del cliente […] ad ottenere il ricalcolo del saldo CP_1 debitorio”, nonché, più nello specifico:
- l'applicazione di “tassi di interesse ultra-legale in assenza di specifica pattuizione”;
- “la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata illegittimamente sin dalla data di apertura dei rapporti di conto corrente, ovvero il 2002 […] oltre che in assenza di una specifica pattuizione tra le parti, anche in difetto delle condizioni di reciprocità effettiva degli interessi attivi (in favore del correntista) e passivi (in favore della ”; CP_1
- l'applicazione della commissione di massimo scoperto “a) in assenza di un specifica pattuizione;
b) in maniera del tutto indeterminata […] c) in ogni caso in assenza di causa”, analoghe considerazioni dovendosi estendere “anche ai contratti di affidamento del 3.10.2016, in cui la commissione di massimo scoperto prevista […] quale “corrispettivo per fido accordato” è stata applicata in maniera del tutto indeterminata e, comunque, su affidamenti effettivamente utilizzati dalla società attrice”;
- “l'antergazione e postergazione di valuta in senso sfavorevole per il correntista e favorevole per l'istituto di credito”;
- in ultimo, l'applicazione di “spese di tenuta conto e gestione non pattuite e/o riferite a saldi debitori non corretti”. Si costituiva evidenziando in primo luogo l'infondatezza Controparte_1 della domanda attorea atteso che “Entrambi i contratti sono stati stipulati il 27.9.2002 e presentano le firma di entrambi i contraenti sotto le condizioni contrattuali.” (vd. all. nn. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta), che “Nei contratti è espressamente previsto il tasso di interesse convenzionale, la commissione di massimo scoperto […] la capitalizzazione trimestrale degli interessi per entrambi i contraenti, le spese di conto e le valute su versamenti e prelevamenti.”, che “I contratti sono stati rinnovati per iscritto in data 3.10.2016 per entrambi i rapporti, adeguandoli alle sopravvenute discipline” (vd. all. nn. 5, 6, 7 e 8 della comparsa di costituzione e risposta), e che “Sono state effettuate regolarmente tutte le variazioni, comunicandole secondo la disciplina vigente.” (vd. all. nn. 9 e ss. della comparsa di costituzione e risposta). In via subordinata, la medesima eccepiva la prescrizione dell'azione attorea “per tutte le somme corrispondenti ai versamenti antecedenti al 1 luglio 2010, precisando che le rimesse versate durante il rapporto sono tutte solutorie”. Infine, in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., l'attore, “preso atto dell'esistenza delle originarie lettere di apertura dei conti correnti n. 0450088350 e n. 0451290254, prodotte da parte convenuta solo in sede di costituzione in giudizio”, precisava la domanda formulata ribadendo tutto quanto già rilevato, ed altresì contestando che “Dall'esame degli estratti conto trimestrali risulta che l'istituto di credito convenuto ha altresì applicato, nei rapporti di conto corrente, delle modifiche delle condizioni economiche unilateralmente ed in senso più sfavorevole per la società attrice in palese violazione dell'art. 118 TUB.”. Tutto ciò premesso, la domanda esercitata dall'attore è infondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo, alla luce di quanto già evidenziato, non può ritenersi, come pure inizialmente sostenuto dall'attore a fondamento delle proprie doglianze, “L'assenza dei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente de quibus [che] comporta quale inevitabile conseguenza la nullità sia dei
pagina 3 di 6 rapporti contrattuali medesimi, sia, in particolare, di tutte le condizioni economiche illegittimamente applicate dalla Banca, con il conseguente diritto del cliente […] ad ottenere il ricalcolo del saldo debitorio”. La convenuta, infatti, costituendosi in giudizio, ha dimostrato la sussistenza dei contratti in CP_1 questione, producendo, per ciascun rapporto di conto corrente per cui è causa, un contratto del
27/09/2002 e uno successivo del 03/10/2016 (vd. in particolare all. nn. 3 e 5 con riguardo al c/c n.
1290254, ed all. nn. 4 e 6 con riguardo al c/c n. 088350). A seguito ciò, l'attore, sin dalla prima successiva difesa utile (vd. note di trattazione scritta della prima udienza del 24/11/2020 e anche successivi verbali d'udienza e atti di causa), ha preso atto
“dell'esistenza delle originarie lettere di apertura dei conti correnti n. 0450088350 e n. 0451290254, prodotte da parte convenuta solo in sede di costituzione in giudizio”. Deve dunque ritenersi pacifico fra le parti che i titoli originari dei rapporti bancari dedotti a fondamento della domanda attorea siano quelli del 27/09/2002, prodotti dall'Istituto di credito convenuto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (vd. all. nn. 3 e 5).
Posta, dunque, la sussistenza, in relazione ai rapporti di conto corrente per cui è causa, dei contratti originari del 2002, nonché di quelli modificativi/integrativi del 2016, tutte le contestazioni sollevate dall'attore in ordine alle illegittimità rilevate con riferimento ai rapporti medesimi devono essere disattese.
In particolare, non può innanzitutto sostenersi l'applicazione di “tassi di interesse ultra-legale in assenza di specifica pattuizione”. Invero, per ciascuno rapporto di conto corrente, nel contratto del 2002 risultavano pattuiti il tasso debitore “PER APERTURA DI CREDITO” e per gli “UTILIZZI OLTRE IL FIDO”, nonché il “TASSO DI MORA” (vd. all. nn. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta), e parimenti nel contratto del 2016 risultavano pattuiti il “Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate” sia intra-fido che sugli “Sconfinamenti extra-fido” (vd. all. nn. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Ugualmente infondato è l'assunto secondo cui l'Istituto di credito avrebbe operato una illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, perché “in assenza di una specifica pattuizione tra le parti” e “in difetto delle condizioni di reciprocità”. Per entrambi i rapporti di conto corrente era stata pattuita la periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, in condizioni di reciprocità rispetto alla capitalizzazione degli interessi attivi, e in particolare: in entrambi i contratti del 2002 con periodicità trimestrale sia per gli interessi debitori che per gli interessi creditori (vd. all. nn. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta), e in entrambi i contratti del 2016 con periodicità annuale sia per gli interessi debitori che per gli interessi creditori (vd. all. nn. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta).
L'attore ha altresì contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in quanto operata “a) in assenza di un specifica pattuizione;
b) in maniera del tutto indeterminata c) in ogni caso in assenza di causa”. Orbene, a prescindere dal fatto che, con tutta evidenza, la contestazione relativa alla pretesa indeterminatezza della commissione di massimo scoperto applicata esclude logicamente quella relativa alla sua mancata pattuizione, ognuno dei profili menzionati è comunque insussistente.
Invero, nel contratto del 2002 relativo al rapporto di conto corrente n. 1290254, la condizione economica in esame era stata così pattuita: “COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE”,
“0,1250”, e nel caso di “utilizzi oltre il fido” “0,25” (vd. all. n. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Nel contratto del 2002 relativo al rapporto di conto corrente n. 088350, la condizione economica in esame era stata così pattuita: “COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE”,
“0,1250”, e nel caso di “utilizzi oltre il fido” “0,3750” (vd. all. n. 4 della comparsa di costituzione e risposta). Si può dunque ritenere, in primo luogo, che la commissione di massimo scoperto è stata pattuita per ognuno dei due rapporti bancari di che trattasi.
pagina 4 di 6 In secondo luogo, la stessa è stata formulata, in entrambi i casi, in maniera sufficientemente determinata, essendosi chiaramente previsto sia il tasso della commissione, e diversamente a seconda che il massimo utilizzo si fosse realizzato entro il fido (“0,1250”), o oltre il fido (“0,25” per il c/c n. 1290254, e “0,3750” per il c/c n. 088350), sia i criteri e la periodicità del calcolo (massimo utilizzo nel trimestre).
In terzo luogo, deve evidenziarsi che la commissione in questione fosse dotata di un'idonea causa giustificatrice, non essendo stata prevista con riferimento all'importo utilizzato e dunque con funzione analoga a quella già svolta dagli interessi corrispettivi passivi, ma piuttosto essendo appunto
“Commissione di Massimo Scoperto”, e dunque un corrispettivo per l'utilizzo massimo nel periodo preso in considerazione (il trimestre), avente la diversa funzione di remunerare il maggior rischio della banca di recupero del credito derivante dall'incremento dell'esposizione debitoria del cliente nel periodo, o il costo sostenuto dalla banca per far fronte a richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di utilizzazione del finanziamento.
Contestazioni per certi versi analoghe sono state estese “anche ai contratti di affidamento del 3.10.2016, in cui la commissione di massimo scoperto prevista […] quale “corrispettivo per fido accordato” è stata applicata in maniera del tutto indeterminata e, comunque, su affidamenti effettivamente utilizzati dalla società attrice.”. Le medesime devono ugualmente essere disattese.
Nel contratto del 2016 relativo al rapporto di conto corrente n. 1290254 era stata convenuta una
“Commissione omnicomprensiva – Corrispettivo per fido accordato” nella misura percentuale dello
“0,1%” da calcolarsi con periodicità “Trimestrale” sull'“Importo fido accordato” (€.150.000,00) (vd. all. n. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Nel contratto del 2016 relativo al rapporto di conto corrente n. 088350 era stata convenuta una “Commissione omnicomprensiva – Corrispettivo per fido accordato” nella misura percentuale dello “0,4%” da calcolarsi con periodicità “Trimestrale” sull'“Importo fido accordato” (€.10.000,00) (vd. all. n. 6 della comparsa di costituzione e risposta). In altri termini, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di riferimento (art. 117 bis, comma 1,
Tub), la descritta commissione non soltanto è stata specificamente pattuita, ma è anche stata correttamente determinata quale “commissione omnicomprensiva calcolata in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento”, nonché in misura non superiore allo “0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente” (e non sugli “affidamenti effettivamente utilizzati”).
Deve ugualmente escludersi una pretesa illegittima “antergazione e postergazione di valuta in senso sfavorevole per il correntista e favorevole per l'istituto di credito.”. Invero, ognuno dei contratti richiamati per ciascuno dei rapporti bancari di conto corrente per cui è causa, contiene una specifica regolamentazione della decorrenza delle valute (vd. all. nn. 3, 4, 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta). Ne discende, pertanto, che le annotazioni in conto effettuate in conseguenza di un'eventuale antergazione e/o postergazione delle valute non possono di per sé ritenersi illegittime, in quanto appunto effettivamente pattuite.
Né, del resto, con la contestazione in esame sono stati individuati gli importi addebitati non in conformità alla surriferita regolamentazione contrattuale. La stessa, invero, si è tradotta in affermazioni assolutamente generiche e, in quanto tali, incapaci di giustificare un accertamento più approfondito sul punto. L'attore ha altresì rilevato l'illegittima applicazione di “spese di tenuta conto e gestione non pattuite e/o riferite a saldi debitori non corretti.”. La formulazione evidentemente generica ed indeterminata della contestazione in questione ne preclude ogni possibile esame.
Infine, solamente in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., l'attore rilevava che
“Dall'esame degli estratti conto trimestrali risulta che l'istituto di credito convenuto ha altresì
pagina 5 di 6 applicato, nei rapporti di conto corrente, delle modifiche delle condizioni economiche unilateralmente ed in senso più sfavorevole per la società attrice in palese violazione dell'art. 118 TUB.”. Orbene, a prescindere dalla ammissibilità o meno della contestazione in esame, dalla documentazione depositata dall'Istituto di credito convenuto in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta (vd. all. nn. 9 e ss.) emerge che lo stesso ha comunicato ed operato tutte le modifiche unilaterali di tassi, prezzi ed altre condizioni nel rispetto delle prescrizioni contrattuali (vd. art. 12 dei contratti del
2002 – all. nn. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta – e art. 14 dei contratti del 2016 – all. nn. 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta) e nel rispetto di quelle di cui all'art. 118 Tub.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la domanda di accertamento esercitata dall'attore deve essere rigettata. Conseguentemente, non occorre esaminare l'eccezione di prescrizione esercitata dall'Istituto di credito convenuto solo in via subordinata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2181/2020 R.G.:
RIGETTA la domanda dell'attore . Parte_2
CONDANNA l'attore a rimborsare alla le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in €. 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa.
Ragusa, 13/03/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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